CASS
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
Massime • 1
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. ("ratione temporis" vigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/08/2023, n. 25543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25543 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14767/2019 R.G. proposto da MIXAGE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Marcolini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso l’avv. Antonio Conte. – RICORRENTE– contro IA AM, rappresentata e difesa dall’avv. Armida Urbinati, con domicilio in Riccione, Viale Ceccarini n. 167. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 5.3.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.5.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha chiesto di accogliere il ricorso. Oggetto: compensi professionali Civile Sent. Sez. 2 Num. 25543 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 31/08/2023 2 di 12 FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 5.3.2019, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dalla società ricorrente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avv. Furiassi per il pagamento di compensi professionali. Il giudice di merito, rilevato che il compenso riguardava anche attività stragiudiziali non funzionali alla difesa in giudizio, svolte nei confronti di parti diverse, ha ritenuto che l’opposizione fosse sottoposta al rito ordinario e andasse proposta con citazione da notificare entro il termine perentorio dell’art. 641 c.p.c.; che, avendo la AG proposto ricorso, era necessario che l’atto fosse notificato (non solo depositato), nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica dell’ingiunzione (avvenuta il 31.8.2018), evenienza che non si era verificata, poiché detta notifica era avvenuta il 4.12.2018, oltre il termine di legge. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla AG s.r.l. sulla base di un unico motivo di ricorso. L’avv. Annamaria Furiassi ha proposto controricorso. Le pari hanno depositato memorie illustrative. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 12456/2020 ed è stata decisa nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 4, D.LGS. 150/2011, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, sostenendo che, pur a voler ritenere che la causa di opposizione dovesse proporsi con citazione, l’errore in cui era incorsa l’opponente doveva ritenersi irrilevante, poiché l’art. 4, comma 3 di 12 quinto, D.LGS. 150/2011 prevede che, in caso di errore sul rito, restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti argomentazioni, diverse da quelle prospettate dalla ricorrente, potendo questa Corte accogliere l’impugnazione per ragioni non dedotte, sempre che la pronuncia di legittimità si fondi – come nel caso di specie - sui medesimi fatti prospettati dalle parti e con il limite che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda o l'introduzione d'una eccezione in senso stretto (Cass. s.u. 19704/2015 in motivazione;
Cass. 18775/2017; Cass. 26991/2021; Cass. s.u. 28975/2022). 1.1. La domanda di pagamento del compenso, proposta in via monitoria, riguardava sia prestazioni giudiziali civili che attività stragiudiziali non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio, perché espletate in favore di parti diverse da quelle difese nel processo. Sia nel regime precedente all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, si è ritenuto applicabile in tal caso non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione (Cass. 1422/1973; Cass. 2062/1970; Cass. 1957/1994; Cass. 10823/1994; Cass. 3709/1995; Cass. 3772/1996; Cass. 2020/1998; Cass. 9150/1999; Cass. 5700/2011; Cass. 20293/2004; Cass. 20269/2014; Cass. 19025/2016). Ai sensi della generale previsione dell’art. 645 c.p.c., il giudizio di opposizione è – quindi - introdotto con citazione (che deve avere tutti i requisiti prescritti dall’art. 163 c.p.c.: Cass. 22528/2006; Cass. 6017/2003) e il processo si svolge poi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito. 4 di 12 1.2. Di recente le S.U., nell’escludere che la sanatoria prevista dall’art. 4, comma quinto, d.lgs. 150/2011 abbia portata generale (nel senso che essa è applicabile solo se la controversia è stata promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal decreto sulla semplificazione dei riti civili e che la parte avrebbe dovuto obbligatoriamente osservare), hanno ribadito che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.; Cass. s.u. 927/2023, Cass. s.u. 13620/2012; Cass. s.u. 23675/2013). Se l’opposizione deve proporsi con ricorso (ad es. nelle cause di lavoro e in quelle locatizie), la citazione può produrre gli effetti del ricorso solo se depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale termine, sia stata semplicemente notificata (Corte cost. 45/2018; Cass. 21671/2017; Cass. 27343/2016;); qualora la parte avrebbe dovuto notificare una citazione ed abbia invece depositato ricorso, viene in considerazione la data di notifica, che deve intervenire entro il termine dell’art. 641 c.p.c., e non quella del deposito (cfr. Cass. s.u. 21675/2013, secondo cui, nel regime anteriore al d.lgs. 150/2011 anche l’opposizione in materia di compensi civili deve proporsi con citazione). 1.3. Diverso – tuttavia – dal problema dell’errore sulle forme di introduzione del giudizio (ricorso o citazione), cui hanno dato risposta le S.U., è il quesito in ordine alla possibilità di impiegare la forma ricorso e di avvalersi del procedimento sommario ex art. 702 5 di 12 bis c.c., in virtù di una scelta consapevole dell’ingiunto che intenda ottenere una semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa di opposizione. Il punto è – in tal caso - stabilire se tale opportunità è nella disponibilità dell’opponente (non essendo ravvisabile, in caso positivo, alcuna violazione processuale per la quale possa porsi un problema di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c.). Di recente questa Corte si è espressa in senso affermativo, sul rilievo che “la scelta delle forme del procedimento monitorio, da parte dell’avvocato creditore di compensi non soggetti al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell’opponente optare per il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed applicabile in tutte le controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Già nelle controversie ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 – ossia in materia di compensi in materia civile - l'atto introduttivo del giudizio di opposizione si deve intendere regolato dall'art. 702-bis c.p.c., per cui sarebbe contradditorio che nelle altre controversie sottoposte al rito ordinario dalla scelta del legale di avvalersi di un procedimento che esprime comunque una forma di tutela differenziata e privilegiata discenda il necessario svolgimento del giudizio di opposizione secondo il rito ordinario, privando l’opponente della alternativa di avvalersi del rito sommario per una controversia comunque non esclusa dall’ambito di operatività dell’art. 702 bis c.p.c. (Cass. 34501/2022). A tale decisione ritiene il Collegio di dover dare continuità. 6 di 12 1.4. Non pare anzitutto ostativa per l’introduzione del giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la previsione dell’art. 645 c.p.c., ove prescrive la forma della citazione. Proprio con riferimento alle controversie per i compensi in materia civile, pur in assenza di una espressa deroga alle forme dell’introduzione della causa, è prescritto l’utilizzo del ricorso, a conferma che l’art. 645 c.p.c. non contempla una modalità vincolante nei casi in cui il giudizio sia destinato a svolgersi in forme diverse da quelle del processo ordinario di cognizione. La compatibilità del regime dell’opposizione con il rito sommario è ammessa esplicitamente da Cass. s.u. 4485/2018 e ciò sia per la fase introduttiva che per lo svolgimento del processo (ad es., ai fini della concessione o della sospensione della provvisoria esecutività; art. 648 c.p.c.), considerato che in tali procedimenti non è consentita la conversione al rito ordinario (art. 3, comma primo, d.lgs. 150/2011 che, per i giudizi regolati dal successivo art. 14, esclude l’applicabilità dell’art. 702 ter, commi secondo e terzo, c.p.c.). Analoga soluzione vale per l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di somme in materia di controversie di lavoro (Cass. 4010/1979; Cass. 6021/1983; Cass. 2496/1985; Cass. 4300/1986; 2457/1985; Cass. 5155/1985; Cass. 6762/1987; Cass. 3828/1988;Cass. 2669/1989; Cass. s.u. 2714/1991; Cass. 9099/1991; Cass. 4867/1993; Cass. 7548/2009; Cass. 797/2013) e per le controversie in materia di locazione (Cass. s.u. 927/2022; Cass. 28827/2019; Cass. 7071/2019; Cass. 21671/2017; Cass. 27343/2016 ed altre). In tali ipotesi, sul procedimento speciale degli artt. 645 c.p.c. si innesta un ulteriore rito speciale (lavoro, locazioni, rito per i compensi giudiziali civili), smentendo l’assunto di una loro 7 di 12 reciproca incomunicabilità (cfr. anche Cass. 8929/2023, favorevole all’applicazione del rito sommario nelle controversie in materia di compensi civili ex art. 14 d.lgs. 150/2011 proposte dinanzi al giudice di pace per ragioni di competenza), mostrandosi non vincolante neppure la disposizione dell’art. 645, secondo comma, c.p.c. nel senso che non sempre “l’opposizione si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito”. Nella cause di locazione e nelle controversie di lavoro l’introduzione con ricorso trova fondamento nell’obbligatorietà del rito speciale in rapporto alla materia (così, per le controversie regolate dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, Cass. s.u. 4485/2018, che esclude la possibilità di proporre la domanda con citazione ordinaria o con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; Cass. 23631/2018; Cass. 12796/2019; Cass. 2045/2019; Cass. 21856/2020); nei casi in discussione, l’applicazione del giudizio sommario di cognizione dovrebbe giustificarsi non già ratione materiae, ma per il fatto che il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. è l’unica alternativa, per le cause ordinarie, che consenta di procedere con istruzione e trattazione semplificate. Occorre, in sostanza, valorizzare il fatto che l’art. 702 bis c.p.c. delinea un modello alternativo – e integralmente fungibile - rispetto al giudizio ordinario, che la parte è libera di attivare in ogni ipotesi di particolare semplicità della trattazione e dell’istruzione (nel senso della piena alternatività del rito sommario al giudizio ordinario di cognizione: Corte cost. 253/2020, par. 3). Ne è conferma la generale possibilità di conversione bi-direzionale, dal rito sommario all’ordinario e viceversa (art. 702 ter, comma terzo, c.p.c. e 182 bis c.p.c.), dato normativo, quest’ultimo, che consente di superare anche l’obiezione, sollevata in dottrina, fondata sulla constatazione che il rito sommario costituisce uno dei 8 di 12 modelli processuali (unitamente al rito del lavoro e al rito di cognizione ordinario) a cui sono ricondotti i diversi procedimenti sottoposti alla semplificazione dei riti civili di cui al d.lgs. 150/2011, sicché ciascuno di essi non dovrebbe mai confluire nell’altro, dovendo obiettarsi che il divieto di conversione del rito sommario in ordinario, introdotto dall’art. 3, comma primo, d.lgs. 150/2011 opera, quale previsione speciale, solo per i processi sottoposti alle norme del decreto sulla semplificazioni dei riti civili. 1.5. Il procedimento ingiuntivo è indubbiamente caratterizzato dalla sommarietà della cognizione nella fase propriamente monitoria, in cui il titolo giudiziale di condanna si forma sulla prova scritta offerta dal creditore (art. 633, n. 1 c.p.c. e 634 c.p.c.), mentre è nell’opposizione che si recupera integralmente la pienezza delle facoltà processuali di difesa e che si espande la cognizione del giudice anche ai fatti e alle prove dedotte dall’opponente. Ciò non implica che il giudizio debba necessariamente svolgersi con formalità di istruzione e trattazione. Assume decisivo rilievo la scelta riservata all’ingiunto, che, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, è in condizione di valutare se opporsi all’ingiunzione e quali mezzi esperire per far valere le proprie ragioni. D’altronde, con l’introduzione del rito sommario di cognizione il legislatore ha voluto proprio “responsabilizzare il comportamento delle parti, poiché colui che intenda tutelare le proprie pretese in sede di giudizio sommario, dovrà tenere conto della semplicità di soluzione del proprio caso in termini probatori, articolando difese, specie di carattere documentale, tali da agevolare l’istruzione e la successiva formazione del convincimento da parte del giudice” (cfr. relazione ministeriale alla L. 69/2009; sull’esigenza che il convenuto anticipi negli atti introduttivi, pur in mancanza di alcuna 9 di 12 preclusione processuale, la formulazione delle istanze istruttorie: Cass. 9212/2022, Cass. 23677/2021; Cass. 46/2021). L’obbligatorietà del rito ordinario per il giudizio di opposizione non può – quindi - farsi discendere dalla necessità che la sommarietà della fase monitoria venga compensata mediante il recupero delle formalità del processo ordinario di cognizione nella fase successiva dell’opposizione, considerato peraltro che l’applicazione degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. al giudizio opposizione appare già percorribile a seguito della conversione del rito ordinario in sommario, che il giudice può disporre d’ufficio ai sensi dell’attuale art. 183 bis c.p.c.. Analogamente, i meccanismi di conversione inversa dal sommario al rito ordinario consentono di neutralizzare un eventuale utilizzo strumentale delle regole processuali (da parte dell’opponente) volto a ridurre le opportunità difensive di parte opposta, potendo il giudice convertire d’ufficio il rito (da sommario a ordinario) se ritenga che le difese svolte richiedano un’istruzione completa e approfondita (art. 702 ter, comma terzo, c.p.c.). La possibilità di optare per la trattazione sommaria consente poi di accordare tutela all’interesse alla semplificazione e celerità di cui sia portatore l’ingiunto nel quadro di un procedimento per altri aspetti decisamente plasmato in relazione all’esigenza di garantire la tutela differenziata del credito (con possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore, destinata a permanere almeno fino a quando il decreto ingiuntivo non perda efficacia: Cass. 24746/2006; Cass, 12318/1997 e la previsione di strumenti indirizzati ad anticipare la formazione del titolo esecutivo), essendo semplificate solo l’istruzione e la trattazione ma non la cognizione del giudice, che è piena (Corte cost. 10/2013; Corte cost. 190/2013; Cass. s.u. 11512/2012; Cass. 16893/2018; Cass. s.u. 28975/2022), sfociando il procedimento in una decisione idonea al 10 di 12 giudicato (Cass. s.u. 28975/2022 secondo cui la decisione, benché assunta con ordinanza in senso formale, ha natura di sentenza in senso sostanziale sia per la funzione, in ragione della sua idoneità decisoria del giudizio di primo grado, sintomaticamente significata anche dalla definizione con provvedimento sulle spese processuali, sia per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato;
Cass. 27127/2014; Cass. 3945/2018). Negare che il procedimento possa svolgersi in forme semplificate appare – in definitiva - soluzione che impone la trattazione ed istruzione formale anche a scapito delle alternative date dal sistema che eviterebbero di protrarne senza necessità la durata, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo, da valorizzare – nella specie – come criterio di selezione delle diverse alternative interpretative delle norme processuali (cfr. Corte cost. 253/2020 secondo cui l’introduzione del rito sommario risponde a finalità di accelerazione del processo coerenti con il principio sancito dall’art. 111 Cost.). 1.6. Si è obiettato che, consentendo l’introduzione dell’opposizione con ricorso, verrebbe minata la certezza delle regole processuali e dei loro effetti, in presenza di termini imposti a pena di decadenza (nel caso di specie: artt. 641 e 647 c.p.c.), vanificando l’affidamento della controparte in merito al consolidamento degli effetti conseguenti al percorso processuale intrapreso (così, Cass. 4330/2023). Può tuttavia replicarsi che se l’opponente abbia chiaramente manifestato nell’atto introduttivo la volontà di avvalersi del rito sommario di cognizione, è in base al deposito del ricorso che va valutata la tempestività dell’opposizione in applicazione (non in violazione) delle regole processuali, non essendovi ragioni per coltivare (o tutelare) aspettative circa la definitività del decreto 11 di 12 ingiuntivo, potendo l’opposto riconoscere il percorso processuale prescelto dall’opponente attraverso l’esame dell’atto introduttivo fatta dall’opponente (per uno spunto in tal senso, cfr. Corte cost. 152/2000, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 641 c.p.c., nella parte non prevede che il decreto ingiuntivo pronunciato nelle materie di cui all'art. 447 bis c.p.c. debba indicare all'ingiunto quali siano le modalità attraverso le quali proporre opposizione, evocando il principio della legale conoscenza delle norme, essendo la parte garantita dall’assistenza del difensore), senza l’opponente venga a disporre di alcuna decadenza processuale. Non si avalla – in tal modo - neppure un’interpretazione abrogativa dell’art. 645 c.p.c. (in tal senso, invece, Cass. 4330/2023), restando ferma la possibilità di introdurre il giudizio di opposizione con citazione (nel qual caso il processo prosegue nelle forme ordinarie): la possibilità di proporre l’opposizione con ricorso ex 702 bis c.p.c. esige pur sempre che tale scelta sia espressione consapevole, adeguatamente manifestata nell’atto introduttivo, della volontà di ottenere una semplificazione dello svolgimento del processo, ferma altrimenti la generale previsione secondo cui l’opposizione va introdotta con citazione (con tutte le conseguenze in caso di errore sul rito, anche ai sensi dell’art. 156 c.p.c.). In conclusione, avendo la ricorrente chiaramente manifestato la volontà di introdurre l’opposizione come ricorso sommario, la tempestività dell’opposizione andava verificata in relazione alla data di deposito e non di notifica dell’atto introduttivo, deposito che – come ha affermato anche la sentenza impugnata – era intervenuto prima della scadenza del termine fissato dall’art. 641 c.p.c., con conseguente tempestività dell’opposizione. E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso. 12 di 12 La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Cass. 18775/2017; Cass. 26991/2021; Cass. s.u. 28975/2022). 1.1. La domanda di pagamento del compenso, proposta in via monitoria, riguardava sia prestazioni giudiziali civili che attività stragiudiziali non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio, perché espletate in favore di parti diverse da quelle difese nel processo. Sia nel regime precedente all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, si è ritenuto applicabile in tal caso non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione (Cass. 1422/1973; Cass. 2062/1970; Cass. 1957/1994; Cass. 10823/1994; Cass. 3709/1995; Cass. 3772/1996; Cass. 2020/1998; Cass. 9150/1999; Cass. 5700/2011; Cass. 20293/2004; Cass. 20269/2014; Cass. 19025/2016). Ai sensi della generale previsione dell’art. 645 c.p.c., il giudizio di opposizione è – quindi - introdotto con citazione (che deve avere tutti i requisiti prescritti dall’art. 163 c.p.c.: Cass. 22528/2006; Cass. 6017/2003) e il processo si svolge poi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito. 4 di 12 1.2. Di recente le S.U., nell’escludere che la sanatoria prevista dall’art. 4, comma quinto, d.lgs. 150/2011 abbia portata generale (nel senso che essa è applicabile solo se la controversia è stata promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal decreto sulla semplificazione dei riti civili e che la parte avrebbe dovuto obbligatoriamente osservare), hanno ribadito che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.; Cass. s.u. 927/2023, Cass. s.u. 13620/2012; Cass. s.u. 23675/2013). Se l’opposizione deve proporsi con ricorso (ad es. nelle cause di lavoro e in quelle locatizie), la citazione può produrre gli effetti del ricorso solo se depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale termine, sia stata semplicemente notificata (Corte cost. 45/2018; Cass. 21671/2017; Cass. 27343/2016;); qualora la parte avrebbe dovuto notificare una citazione ed abbia invece depositato ricorso, viene in considerazione la data di notifica, che deve intervenire entro il termine dell’art. 641 c.p.c., e non quella del deposito (cfr. Cass. s.u. 21675/2013, secondo cui, nel regime anteriore al d.lgs. 150/2011 anche l’opposizione in materia di compensi civili deve proporsi con citazione). 1.3. Diverso – tuttavia – dal problema dell’errore sulle forme di introduzione del giudizio (ricorso o citazione), cui hanno dato risposta le S.U., è il quesito in ordine alla possibilità di impiegare la forma ricorso e di avvalersi del procedimento sommario ex art. 702 5 di 12 bis c.c., in virtù di una scelta consapevole dell’ingiunto che intenda ottenere una semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa di opposizione. Il punto è – in tal caso - stabilire se tale opportunità è nella disponibilità dell’opponente (non essendo ravvisabile, in caso positivo, alcuna violazione processuale per la quale possa porsi un problema di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c.). Di recente questa Corte si è espressa in senso affermativo, sul rilievo che “la scelta delle forme del procedimento monitorio, da parte dell’avvocato creditore di compensi non soggetti al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell’opponente optare per il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed applicabile in tutte le controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Già nelle controversie ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 – ossia in materia di compensi in materia civile - l'atto introduttivo del giudizio di opposizione si deve intendere regolato dall'art. 702-bis c.p.c., per cui sarebbe contradditorio che nelle altre controversie sottoposte al rito ordinario dalla scelta del legale di avvalersi di un procedimento che esprime comunque una forma di tutela differenziata e privilegiata discenda il necessario svolgimento del giudizio di opposizione secondo il rito ordinario, privando l’opponente della alternativa di avvalersi del rito sommario per una controversia comunque non esclusa dall’ambito di operatività dell’art. 702 bis c.p.c. (Cass. 34501/2022). A tale decisione ritiene il Collegio di dover dare continuità. 6 di 12 1.4. Non pare anzitutto ostativa per l’introduzione del giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la previsione dell’art. 645 c.p.c., ove prescrive la forma della citazione. Proprio con riferimento alle controversie per i compensi in materia civile, pur in assenza di una espressa deroga alle forme dell’introduzione della causa, è prescritto l’utilizzo del ricorso, a conferma che l’art. 645 c.p.c. non contempla una modalità vincolante nei casi in cui il giudizio sia destinato a svolgersi in forme diverse da quelle del processo ordinario di cognizione. La compatibilità del regime dell’opposizione con il rito sommario è ammessa esplicitamente da Cass. s.u. 4485/2018 e ciò sia per la fase introduttiva che per lo svolgimento del processo (ad es., ai fini della concessione o della sospensione della provvisoria esecutività; art. 648 c.p.c.), considerato che in tali procedimenti non è consentita la conversione al rito ordinario (art. 3, comma primo, d.lgs. 150/2011 che, per i giudizi regolati dal successivo art. 14, esclude l’applicabilità dell’art. 702 ter, commi secondo e terzo, c.p.c.). Analoga soluzione vale per l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di somme in materia di controversie di lavoro (Cass. 4010/1979; Cass. 6021/1983; Cass. 2496/1985; Cass. 4300/1986; 2457/1985; Cass. 5155/1985; Cass. 6762/1987; Cass. 3828/1988;Cass. 2669/1989; Cass. s.u. 2714/1991; Cass. 9099/1991; Cass. 4867/1993; Cass. 7548/2009; Cass. 797/2013) e per le controversie in materia di locazione (Cass. s.u. 927/2022; Cass. 28827/2019; Cass. 7071/2019; Cass. 21671/2017; Cass. 27343/2016 ed altre). In tali ipotesi, sul procedimento speciale degli artt. 645 c.p.c. si innesta un ulteriore rito speciale (lavoro, locazioni, rito per i compensi giudiziali civili), smentendo l’assunto di una loro 7 di 12 reciproca incomunicabilità (cfr. anche Cass. 8929/2023, favorevole all’applicazione del rito sommario nelle controversie in materia di compensi civili ex art. 14 d.lgs. 150/2011 proposte dinanzi al giudice di pace per ragioni di competenza), mostrandosi non vincolante neppure la disposizione dell’art. 645, secondo comma, c.p.c. nel senso che non sempre “l’opposizione si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito”. Nella cause di locazione e nelle controversie di lavoro l’introduzione con ricorso trova fondamento nell’obbligatorietà del rito speciale in rapporto alla materia (così, per le controversie regolate dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, Cass. s.u. 4485/2018, che esclude la possibilità di proporre la domanda con citazione ordinaria o con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; Cass. 23631/2018; Cass. 12796/2019; Cass. 2045/2019; Cass. 21856/2020); nei casi in discussione, l’applicazione del giudizio sommario di cognizione dovrebbe giustificarsi non già ratione materiae, ma per il fatto che il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. è l’unica alternativa, per le cause ordinarie, che consenta di procedere con istruzione e trattazione semplificate. Occorre, in sostanza, valorizzare il fatto che l’art. 702 bis c.p.c. delinea un modello alternativo – e integralmente fungibile - rispetto al giudizio ordinario, che la parte è libera di attivare in ogni ipotesi di particolare semplicità della trattazione e dell’istruzione (nel senso della piena alternatività del rito sommario al giudizio ordinario di cognizione: Corte cost. 253/2020, par. 3). Ne è conferma la generale possibilità di conversione bi-direzionale, dal rito sommario all’ordinario e viceversa (art. 702 ter, comma terzo, c.p.c. e 182 bis c.p.c.), dato normativo, quest’ultimo, che consente di superare anche l’obiezione, sollevata in dottrina, fondata sulla constatazione che il rito sommario costituisce uno dei 8 di 12 modelli processuali (unitamente al rito del lavoro e al rito di cognizione ordinario) a cui sono ricondotti i diversi procedimenti sottoposti alla semplificazione dei riti civili di cui al d.lgs. 150/2011, sicché ciascuno di essi non dovrebbe mai confluire nell’altro, dovendo obiettarsi che il divieto di conversione del rito sommario in ordinario, introdotto dall’art. 3, comma primo, d.lgs. 150/2011 opera, quale previsione speciale, solo per i processi sottoposti alle norme del decreto sulla semplificazioni dei riti civili. 1.5. Il procedimento ingiuntivo è indubbiamente caratterizzato dalla sommarietà della cognizione nella fase propriamente monitoria, in cui il titolo giudiziale di condanna si forma sulla prova scritta offerta dal creditore (art. 633, n. 1 c.p.c. e 634 c.p.c.), mentre è nell’opposizione che si recupera integralmente la pienezza delle facoltà processuali di difesa e che si espande la cognizione del giudice anche ai fatti e alle prove dedotte dall’opponente. Ciò non implica che il giudizio debba necessariamente svolgersi con formalità di istruzione e trattazione. Assume decisivo rilievo la scelta riservata all’ingiunto, che, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, è in condizione di valutare se opporsi all’ingiunzione e quali mezzi esperire per far valere le proprie ragioni. D’altronde, con l’introduzione del rito sommario di cognizione il legislatore ha voluto proprio “responsabilizzare il comportamento delle parti, poiché colui che intenda tutelare le proprie pretese in sede di giudizio sommario, dovrà tenere conto della semplicità di soluzione del proprio caso in termini probatori, articolando difese, specie di carattere documentale, tali da agevolare l’istruzione e la successiva formazione del convincimento da parte del giudice” (cfr. relazione ministeriale alla L. 69/2009; sull’esigenza che il convenuto anticipi negli atti introduttivi, pur in mancanza di alcuna 9 di 12 preclusione processuale, la formulazione delle istanze istruttorie: Cass. 9212/2022, Cass. 23677/2021; Cass. 46/2021). L’obbligatorietà del rito ordinario per il giudizio di opposizione non può – quindi - farsi discendere dalla necessità che la sommarietà della fase monitoria venga compensata mediante il recupero delle formalità del processo ordinario di cognizione nella fase successiva dell’opposizione, considerato peraltro che l’applicazione degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. al giudizio opposizione appare già percorribile a seguito della conversione del rito ordinario in sommario, che il giudice può disporre d’ufficio ai sensi dell’attuale art. 183 bis c.p.c.. Analogamente, i meccanismi di conversione inversa dal sommario al rito ordinario consentono di neutralizzare un eventuale utilizzo strumentale delle regole processuali (da parte dell’opponente) volto a ridurre le opportunità difensive di parte opposta, potendo il giudice convertire d’ufficio il rito (da sommario a ordinario) se ritenga che le difese svolte richiedano un’istruzione completa e approfondita (art. 702 ter, comma terzo, c.p.c.). La possibilità di optare per la trattazione sommaria consente poi di accordare tutela all’interesse alla semplificazione e celerità di cui sia portatore l’ingiunto nel quadro di un procedimento per altri aspetti decisamente plasmato in relazione all’esigenza di garantire la tutela differenziata del credito (con possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore, destinata a permanere almeno fino a quando il decreto ingiuntivo non perda efficacia: Cass. 24746/2006; Cass, 12318/1997 e la previsione di strumenti indirizzati ad anticipare la formazione del titolo esecutivo), essendo semplificate solo l’istruzione e la trattazione ma non la cognizione del giudice, che è piena (Corte cost. 10/2013; Corte cost. 190/2013; Cass. s.u. 11512/2012; Cass. 16893/2018; Cass. s.u. 28975/2022), sfociando il procedimento in una decisione idonea al 10 di 12 giudicato (Cass. s.u. 28975/2022 secondo cui la decisione, benché assunta con ordinanza in senso formale, ha natura di sentenza in senso sostanziale sia per la funzione, in ragione della sua idoneità decisoria del giudizio di primo grado, sintomaticamente significata anche dalla definizione con provvedimento sulle spese processuali, sia per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato;
Cass. 27127/2014; Cass. 3945/2018). Negare che il procedimento possa svolgersi in forme semplificate appare – in definitiva - soluzione che impone la trattazione ed istruzione formale anche a scapito delle alternative date dal sistema che eviterebbero di protrarne senza necessità la durata, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo, da valorizzare – nella specie – come criterio di selezione delle diverse alternative interpretative delle norme processuali (cfr. Corte cost. 253/2020 secondo cui l’introduzione del rito sommario risponde a finalità di accelerazione del processo coerenti con il principio sancito dall’art. 111 Cost.). 1.6. Si è obiettato che, consentendo l’introduzione dell’opposizione con ricorso, verrebbe minata la certezza delle regole processuali e dei loro effetti, in presenza di termini imposti a pena di decadenza (nel caso di specie: artt. 641 e 647 c.p.c.), vanificando l’affidamento della controparte in merito al consolidamento degli effetti conseguenti al percorso processuale intrapreso (così, Cass. 4330/2023). Può tuttavia replicarsi che se l’opponente abbia chiaramente manifestato nell’atto introduttivo la volontà di avvalersi del rito sommario di cognizione, è in base al deposito del ricorso che va valutata la tempestività dell’opposizione in applicazione (non in violazione) delle regole processuali, non essendovi ragioni per coltivare (o tutelare) aspettative circa la definitività del decreto 11 di 12 ingiuntivo, potendo l’opposto riconoscere il percorso processuale prescelto dall’opponente attraverso l’esame dell’atto introduttivo fatta dall’opponente (per uno spunto in tal senso, cfr. Corte cost. 152/2000, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 641 c.p.c., nella parte non prevede che il decreto ingiuntivo pronunciato nelle materie di cui all'art. 447 bis c.p.c. debba indicare all'ingiunto quali siano le modalità attraverso le quali proporre opposizione, evocando il principio della legale conoscenza delle norme, essendo la parte garantita dall’assistenza del difensore), senza l’opponente venga a disporre di alcuna decadenza processuale. Non si avalla – in tal modo - neppure un’interpretazione abrogativa dell’art. 645 c.p.c. (in tal senso, invece, Cass. 4330/2023), restando ferma la possibilità di introdurre il giudizio di opposizione con citazione (nel qual caso il processo prosegue nelle forme ordinarie): la possibilità di proporre l’opposizione con ricorso ex 702 bis c.p.c. esige pur sempre che tale scelta sia espressione consapevole, adeguatamente manifestata nell’atto introduttivo, della volontà di ottenere una semplificazione dello svolgimento del processo, ferma altrimenti la generale previsione secondo cui l’opposizione va introdotta con citazione (con tutte le conseguenze in caso di errore sul rito, anche ai sensi dell’art. 156 c.p.c.). In conclusione, avendo la ricorrente chiaramente manifestato la volontà di introdurre l’opposizione come ricorso sommario, la tempestività dell’opposizione andava verificata in relazione alla data di deposito e non di notifica dell’atto introduttivo, deposito che – come ha affermato anche la sentenza impugnata – era intervenuto prima della scadenza del termine fissato dall’art. 641 c.p.c., con conseguente tempestività dell’opposizione. E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso. 12 di 12 La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda