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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/08/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 666/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
VER. C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistita e difesa dall'Avv. RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE del Foro di
VEona appellante e
OP
Rappresentata da (C.F. Controparte_2
), assistita e difesa dall'Avv. RIVELLINI ANDREA del Foro P.IVA_2
di Genova
(c.f. ) CP_3 P.IVA_3
assistito e difeso dall'avv.Amedeo Bufi del Foro di VEona appellati Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di VEona
n.402/2024 pubblicata il 16 febbraio 2024
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Si ribadisce l'irritualità e tardività delle eccezioni e deduzioni di CP_3
(già contenute nella comparsa di costituzione in
[...] CP_4
quanto nuove e mai proposte nel giudizio di primo grado.
Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Nel merito: previo accertamento dei fatti esposti nella premessa dell'atto di citazione d'appello, riformare, revocare, annullare la sentenza del Tribunale di
VEona n. 402 pubblicata il 16/02/24, nella parte in cui:
A) accoglie l'avversaria eccezione di incompetenza per cui afferma la competenza del collegio arbitrale, eccezione proposta da parte processuale non legittimata;
B) respinge la richiesta di CTU contabile;
C) respinge la domanda di condanna di al pagamento della CP_4
somma risultante in corso di causa;
D) condanna VE.ma al pagamento delle spese di lite.
Conseguentemente condannare ora al CP_4 CP_3
pagamento e/o alla restituzione a VE.ma della somma dalla stessa versata a in forza dei contratti swap IRS n. 308850 e IRS n. CP_4 P.IVA_4
risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, secondo quanto esposto in premessa di atto di citazione d'appello, somma maggiorata di interessi ex art. 1284 penultimo comma c.c.;
pag. 2/25 - dichiararsi la tardività e irritualità delle deduzioni svolte da CP_3
già nella comparsa di costituzione. CP_4
- escludere dal fascicolo d'ufficio di tutti i documenti prodotti in questa sede da (già in quanto trattasi di produzione CP_3 CP_4
tardiva;
- spese di entrambi i giudizi rifuse con distrazione a favore dell'avv.Adolfo
Giuseppe Righetti quale antistatario.
In via istruttoria:
Ammettersi C.T.U. contabile per accertare le caratteristiche dei contratti swap sottoscritti da VE.ma, la loro natura, nonché l'importo addebitato a
VE.ma per i contratti stessi, gli interessi bancari applicati da
[...]
sulle relative somme. CP_4
Si chiede che venga disposta l'acquisizione in giudizio del fascicolo d'ufficio e di parte del procedimento civile n. 6458/21 R.G. Tribunale di
VEona relativo alla causa di primo grado. per parte appellata OP
Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis e previa ogni ritenuta declaratoria del caso, anche di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'avversario atto di appello:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- Accertare e dichiarare la rinuncia e/o comunque la decadenza della appellante VER. a tutte le domande e/o eccezioni a suo tempo Parte_1
proposte nei confronti di o di OP Controparte_2
per come evidenziato sub par. “A” della comparsa di risposta della
[...]
esponente;
pag. 3/25 - Accertare e dichiarare che VER. non ha proposto impugnazione Parte_1
rispetto al capo della appellata sentenza Tribunale di VEona n. 402/2024 con cui è stata rigettata la richiesta di decurtazione, dal credito di
[...]
della somma di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00), CP_1
pari ad asseriti versamenti dalla stessa effettuati al in Controparte_3
pendenza dell'esecuzione Tribunale di VEona n. 736/2015 R.G.E., per come tutto dettagliato sub par. “B” della comparsa di risposta della esponente;
per l'effetto, dichiarare essersi formato il giudicato su detto capo della sentenza;
- Accertare e dichiarare che è priva di legittimazione OP
passiva rispetto alle eventuali domande che, alla luce di quanto esposto sub par. “A” e “D” della comparsa di risposta della appellata, si ritenesse siano Parte state formulate nei di lei confronti da VER
In via principale:
Rigettare l'appello proposto da VER. in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare la sentenza appellata nel presente giudizio, Tribunale di VEona n. 402/2024 (R.G. n.
6458/2021).
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari, comprensive del rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, poiché inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere, per le ragioni rassegnate nella presente comparsa di risposta e costituzione.
Per parte appellata : CP_3
pag. 4/25 voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria domanda, istanza o eccezione, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare di rito:
- definirsi la causa illico et immediate, poiché le difese del CP_3
rappresentano l'esistenza di questioni pregiudiziali e/o preliminari assorbenti, da sole capaci di condurre a decisione definitiva;
conseguentemente dichiararsi estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere e, comunque, per mancanza di interesse ad agire in capo alla VER. Pt_1
- accertarsi e dichiararsi che l'appellante non ha proposto impugnazione rispetto al capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di decurtazione della somma di € 85.000,00= asseritamente versati da VER. al Pt_1
nel corso dell'esecuzione n. 736/2015 R.E. avanti al CP_3
tribunale di VEona;
in via principale e nel merito: in ragione di quanto argomentato ed esposto nella comparsa di costituzione, rigettarsi l'appello proposto, siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento della domanda ex art. 96 cpc, condannare
VER. in persona del suo legale presentante pro tempore, al Pt_1
risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, anche solo nei limiti di cui al 3 co della precitata norma;
in via gradata: rigettarsi l'appello e per l'effetto confermare la sentenza del tribunale di
VEona n. 402/2024 (R.G. N. 6058 /2021) del 16.02.2024; in ogni caso:
pag. 5/25 Parte condannarsi VER. alla rifusione delle spese e competenze del grado, con il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e, in particolare, alla CTU in quanto caratterizzata da una proposta di quesito palesemente generica e, in ogni caso, da un profilo meramente esplorativo e manifestamente tendente a sopperire all'assenza di allegazioni ed oneri probatori indispensabili allo scrutinio del postulato.
Ragioni della Decisione
1.
Con atto notificato in data 30 luglio 2021 ai sensi dell'art.616 c.p.c. VE.
[...]
introduceva la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione Pt_1
immobiliare RGE n.736/2015, entro il termine stabilito dal GE con ordinanza 30.06.2021, a seguito dell'atto di precetto notificato da CP_3
in data 28 settembre 2015 cui era subentrata, in data 11 marzo 2019,
[...]
(di seguito, per mezzo della propria OP CP_1
mandataria ai sensi dell'art.111 c.p.c., quale Controparte_2
Contr cessionaria dei crediti di .
A sostegno dell'opposizione, VE.ma allegava di avere già versato molteplici acconti in data antecedente alla cessione del credito a (7 CP_1
giugno 2018) per complessivi €85.000,00 e chiedeva di scomputare tali somme da quanto eventualmente dovuto.
VE.ma chiedeva, inoltre, di escludere dal credito della cessionaria CP_1
gli addebiti effettuati in esecuzione dei due contratti di swap da lei stipulati con NC RE (IRS convertibile 24/02/02 n. 308850 e IRS range accamal 28/10/04 n. 37882), previo accertamento della nullità degli stessi.
Dettagliava gli addebiti effettuati in esecuzione dei contratti di swap sui pag. 6/25 conti correnti nn.043868, 52788 e 52872 dal 24/07/2003 al 29/01/2008 per complessivi €249.437,40. Chiedeva di escludere dal credito di CP_1
oltre agli importi addebitati – in quanto frutto di operazioni nulle – anche gli interessi moratori applicati sulle somme addebitate, per un importo complessivo per capitale e interessi stimato in €434.321,92.
In via alternativa, chiedeva di porre in compensazione, rispetto al proprio Contr debito verso il proprio credito verso conseguente alla nullità CP_1
dei contratti di swap.
In quanto ai profili di nullità dei contratti di swap, VE.ma in primis allegava il difetto di rappresentanza di Presidente del Parte_2
Consiglio di amministrazione, in assenza di una delibera o di una delega da parte del Consiglio di Amministrazione, ritenuto che i contratti potessero qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione di natura speculativa estranei all'oggetto sociale di Sosteneva l'opponente che i contratti Pt_3
avrebbero dovuto venire sottoscritti dal Consiglio di amministrazione composto da e e, a sostegno di questa Parte_2 Persona_1
tesi, chiedeva di applicare in via analogica i principi relativi alla Pubblica
Amministrazione, secondo cui i derivati devono venire sottoscritti dal e non dalla TA (Cass. SS.UU. 12.05.2020 n.8770). Controparte_5
VE.ma allegava inoltre i seguenti motivi di nullità intrinseci al contenuto del contratto:
- violazione del rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, ritenendo del tutto irrealistica, in una valutazione ex ante, la previsione di andamento dei tassi in senso favorevole a VE.ma;
- assenza di una concreta causa contrattuale ovvero cessione di aliud pro alio, in quanto la volontà di VE.ma sarebbe stata quella di pag. 7/25 ottenere una funzione di copertura del rischio di aumento dei tassi, non una operazione speculativa;
- indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dei contratti, in quanto privi delle indicazioni necessarie per conoscere i rischi del prodotto ed in particolare privi di indicazione di parametri, criteri di calcolo, mark to market, commissioni ed ulteriori costi anche occulti per VE.ma nonché privi di indicazione del “rischio limite” al raggiungimento del quale il sottoscrittore deve venire informato (ex art.28 terzo comma Reg.Consob 11522/98);
- omissione della clausola di recesso, ex art.30 T.U.F., pur essendo i contratti stati sottoscritti presso la sede di VE.ma fuori dai locali dell'emittente, e omissione della dichiarazione MIFID.
- illiceità dei motivi.
Allegava inoltre, sotto il profilo soggettivo, una insufficiente tutela di
VE.ma in quanto operatore non professionale, sottolineando come
[...]
fosse privo di titolo di studio specifico che gli consentisse di Pt_2
comprendere quanto stava sottoscrivendo, a fronte della controparte professionale che fungeva contemporaneamente da CP_4
venditore, intermediario e consulente.
Affermava la violazione, da parte del dei doveri di CP_4
correttezza e buona fede contrattuale e delle norme deontologiche previste nel regolamento Consob 11522/98 (che impongono alle banche di commisurare le operazioni finanziarie alle esigenze dei clienti), in quanto avrebbe presentato il prodotto come una “assicurazione” per la variazione del tasso di interessi, in maniera quindi non conforme alla natura speculativa dell'operazione, non adeguata alle esigenze di Pt_3
pag. 8/25 Chiedeva, in conclusione, di accertare l'insussistenza del credito di CP_1
ovvero, in subordine, di determinare la minor somma dovuta.
[...]
2. si costituiva in giudizio quale cessionaria dei due crediti fondati su CP_1
altrettanti titoli costituiti rispettivamente da contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio dott.ssa del 2 maggio 2002 Persona_2
e da contratto di apertura ipotecaria in conto corrente stipulato il
29.03.2007. Tali crediti erano stati ceduti ai sensi della L n.130/1999 e dell'art.58 TUB, e della cessione si era dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018. esponeva di essere intervenuta nella procedura esecutiva CP_1
immobiliare RGE 736/2015, per mezzo della propria mandataria
[...]
ai sensi dell'art.111 c.p.c. e chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'opposizione, affermando in principalità la propria estraneità ai contratti di swap, in quanto non compresi fra i crediti oggetto di cessione.
Eccepiva, in secondo luogo, l'inammissibilità della domanda relativa ai contratti di swap per violazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto quadro all'art.14 e, in via subordinata, chiedeva il rigetto dell'opposizione nel merito, in quanto infondata. Contr Veniva autorizzata a chiamare in causa , che rimaneva contumace. Contr VE.ma nella memoria ex art.183VI comma n.1 cpc estendeva a la propria domanda di accertamento della nullità dei contratti di swap e la conseguente richiesta condanna alla restituzione delle somme addebitate in esecuzione degli stessi e degli interessi corrisposti.
3.
Il Tribunale di VEona con sentenza n.402/2024, in accoglimento dell'eccezione di arbitrato sollevata dall'opposta, ha dichiarato pag. 9/25 l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del Collegio
Arbitrale, come previsto all'art.14 dei contratti quadro di Swap stipulati il
22.04.2002, ritenendo legittimata a sollevare la questione in via di CP_1
eccezione, in quanto convenuta in giudizio, ed ha rigettato la domanda di riduzione dell'importo del precetto per l'effetto del pagamento di acconti per €85.000,00, per difetto di prova. Infine, ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
4.
4.1.
Avverso l'indicata pronuncia VER. ha interposto tempestivo Parte_1
appello, notificato in data 12 aprile 2024, affidato a sei motivi di gravame.
Col primo motivo contesta la decisione nella parte in cui accoglie l'eccezione di competenza riservata al Collegio Arbitrale, ritenendo che il giudice di primo grado abbia errato, nel ritenere legittimata a CP_1
sollevare tale eccezione, pur essendo pacificamente estranea ai contratti di swap;
Col secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto la validità dei contratti di swap, ed in particolare la validità della clausola arbitrale, respingendo l'eccezione di carenza dei poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore, Parte_2
Col terzo motivo censura l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale, per non avere rilevato la nullità o annullabilità dei contratti di swap per tutti i motivi enunciati;
Col quarto motivo denuncia che il tribunale sia incorso in errore nel Contr respingere la domanda di condanna di al pagamento della somma di
€434.321,92, in conseguenza della nullità dei contratti di swap;
pag. 10/25 Col quinto motivo chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha ammesso la consulenza contabile richiesta;
Col sesto motivo chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato VE.ma alla rifusione delle spese legali.
4.2.
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale: CP_1
In via pregiudiziale e/o preliminare chiede:
- Di ritenere rinunziate le domande originariamente proposte nei propri confronti, in quanto non più riproposte in appello;
- Di ritenere passato in giudicato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di riduzione dell'importo del precetto per effetto del pagamento degli acconti di €85.000,00;
- Di dichiarare l'appello inammissibile in quanto redatto in violazione dei requisiti di chiarezza specificità e sintesi di cui all'art.342 c.p.c.;
- Di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto CP_1
alle domande relative ai contratti di swap, eccezione già proposta in primo grado e assorbita per effetto della dichiarazione di incompetenza.
- Di dichiarare l'appello manifestamente infondato ex art.348-bis c.p.c. sia perché avrebbe sostanzialmente modificato le domande sia perché nelle conclusioni non avrebbe riformulato l'eccezione di nullità dei contratti di swap, presupposto della domanda di condanna e di confermare integralmente la sentenza appellata;
In via principale, ove la Corte ritenga sussistere la sua legittimazione passiva rispetto alle domande spiegate da VE.ma relative ai contratti di swap, chiede venga confermata la sua legittimazione a potersi giovare del contenuto della clausola compromissoria e venga confermata la sentenza di primo grado. pag. 11/25 Nel merito, chiede il rigetto della impugnazione in quanto infondata anche riguardo ai profili di nullità dei contratti di swap, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
4.3. Contr
, terza chiamata rimasta contumace in primo grado, si è costituita nel presente grado di appello proponendo le seguenti difese:
- In via preliminare eccepisce l'improponibilità della domanda relativa ai contratti di swap e l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di rinunzia all'azione da parte di VE.ma contenuta nel contratto di transazione sottoscritto il 14.02.2014. La Contr transazione, prodotta da per la prima volta in appello sub doc.4, veniva stipulata con l'originario creditore AN RE soc.
Coop. e definiva il procedimento di opposizione all'esecuzione n.178/10 R.E. (instaurato prima di quello oggetto di causa) con espressa rinunzia, da parte di VE.ma, alle contestazioni sollevate relativamente ai contratti di swap oggetto del presente giudizio
“riconoscendo come corretto e legittimo il comportamento tenuto dal in relazione a tutti i rapporti contrattuali nel tempo CP_4
intervenuti”.
- Chiede venga dichiarato il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di decurtazione della somma di
€85.000 per asseriti acconti già versati, in quanto non oggetto di appello;
- In principalità chiede il rigetto dell'appello in quanto manifestamente infondato, la conferma della sentenza appellata e la condanna di parte appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre alla rifusione delle spese legali. pag. 12/25 5.
5.1.
Con il primo motivo di gravame VE.ma afferma che il Tribunale di VEona abbia errato nel ritenere che pur se estranea ai contratti di swap CP_1
stipulati fra VE.ma e fosse legittimata a far valere la CP_4
clausola arbitrale in via di eccezione, in quanto convenuta nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Il motivo merita accoglimento e la sentenza di primo grado va riformata sul punto.
La clausola arbitrale inserita nei contratti di swap è del seguente tenore:
“Ogni contestazione o controversia tra le parti comunque derivante dal presente accordo e/o da ciascun contratto verrà deferita ad un Collegio di tre arbitri il quale la risolverà in via rituale, giudicando secondo diritto e procedendo ai sensi degli art.816 e segg. cod. proc. civ. (…). In ogni caso il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto (…).
In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza e riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria quale rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica
(Cassazione n.26696 del 24/11/2020). non era legittimata a far valere la clausola compromissoria nei CP_1
confronti di VE.ma, nemmeno in via di eccezione per essere convenuta in giudizio nella qualità di cessionaria del credito derivante dai contratti di swap, in quanto “il cessionario di un credito nascente da un contratto nel pag. 13/25 quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto”
(Cassazione, Ordinanza n. 29261 del 28/12/2011).
Secondo giurisprudenza consolidata di legittimità, la legitimatio ad causam delle parti di un procedimento arbitrale e la stessa potestas iudicandi degli arbitri presuppongono che le parti del giudizio siano le stesse che hanno stipulato il contratto e la clausola compromissoria (cfr. Cass. n.16127 del
14/06/2019, Cass. n. 21100 del 2014; Cass. n. 7941 del 2013; Cass. n. 995 del 2003). Non è, infatti, rimessa alla disponibilità delle parti la questione avente ad oggetto la legitimatio ad causam (diversamente dalla questione riguardante la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, la quale attiene al merito della lite).
Si rileva deve ritenersi provata, in applicazione dell'art.115 c.p.c.,
l'estraneità di ai contratti di swap in quanto VE.ma non ha CP_1
espressamente contestato i fatti eccepiti da ed anzi, sin dalla CP_1
memoria ex art.183 VI comma n.1, ha aderito alla sua prospettazione nei seguenti termini: “Controparte afferma di non aver acquisito da CP_3
quale cessionaria, i crediti relativi ai conti correnti n. 43868, 52788
[...]
e 52872. Quindi è estranea al thema decidendum”.
La questione relativa alla clausola arbitrale è attualmente priva di rilievo pratico per quanto concerne i rapporti fra VE.ma e in quanto CP_1
VE.ma non ha riproposto nei confronti di la domanda di condanna CP_1
alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dei contratti di swap né ha impugnato la sentenza di primo grado sul punto.
pag. 14/25 Contr Per quanto concerne i rapporti fra VE.ma e , invece, l'eccezione di arbitrato deve ritenersi tardivamente sollevata da quest'ultima in grado di appello. L'eccezione di arbitrato costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito
(Cassazione, Ordinanza n. 16071 del 10/06/2024).
La tardività dell'eccezione è ritualmente eccepita da VE.Ma nella memoria depositata in data 8 ottobre 2024.
Pertanto, questa Corte deve entrare nel merito delle questioni di nullità relative ai contratti di Swap sollevate da Pt_3
5.2. Contr
costituendosi in appello produce contratto di transazione stipulato da
VE.ma con il AN RE soc.Coop. in data 14 febbraio 2014, nel quale VE.ma aveva rinunciato all'azione volta a far valere la nullità dei due contratti di swap conclusi con il AN RE soc. coop nel 2002 e nel 2004 ed alle conseguenti pretese economiche. Contr
eccepisce che, a seguito di tale rinunzia, sia conseguita l'estinzione dell'azione e sia venuto meno il diritto sostanziale sottostante, con conseguente preclusione di ogni attività giurisdizionale in merito a detti contratti di swap.
Eccepisce conseguentemente l'improponibilità, l'improcedibilità e l'estinzione del giudizio per difetto di interesse ad agire in conseguenza della cessata materia del contendere. Contr VE.ma, a sua volta, eccepisce la tardività dell'eccezione proposta da , in quanto introdotta per la prima volta in sede di appello in violazione dell'art.345 c.p.c., e chiede venga dichiarata inammissibile la produzione pag. 15/25 della documentazione allegata a prova dei fatti a suo fondamento, quale il contratto di transazione, in quanto non prodotta in primo grado. Contr Sottolinea come le difese di e la relativa produzione documentale siano riferite a circostanze che la parte avrebbe ben potuto dedurre costituendosi in primo grado, in quanto occorse in data antecedente alla proposizione del giudizio di opposizione.
L'eccezione, pur se rilevabile d'ufficio, è inammissibile in quanto fondata su fatti costitutivi non allegati dalle parti in primo grado e su materiale probatorio non prodotto in primo grado.
Ammettere in appello l'allegazione o la rilevazione ufficiosa di nuove eccezioni in senso lato, secondo quanto consente l'art. 345, secondo comma, c.p.c. non significa anche ammettere nuove prove, anche documentali, ancorché dirette a provare i fatti allegati ad oggetto di dette eccezioni. La prova delle eccezioni in senso lato non può dunque essere fornita, per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU (Cass. 1 febbraio
2023, n. 2963, Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867, Cass. 8 gennaio 2025 n.
416).
5.3. Il secondo, terzo e quarto motivo di appello possono venire esaminati congiuntamente, in quanto tutti relativi ad eccezioni di nullità o annullabilità dei contratti di swap, sotto diversi profili:
pag. 16/25 5.3.1)
In quanto ai profili di nullità dei contratti di swap, VE.ma in primis allega il difetto di rappresentanza di Presidente del Consiglio di Parte_2
amministrazione, all'epoca composto da due consiglieri ( Parte_2
e ). Sostiene l'appellante che “amministratore” di VE. Persona_1 [...]
all'epoca della stipulazione dei contratti di swap, fosse il Consiglio di Pt_1
Amministrazione della società e che pertanto fosse necessaria, ai fini della valida stipula di un contratto di straordinaria amministrazione (come sono i contratti di Swap oggetto di causa), la delibera del Consiglio di amministrazione e non fosse sufficiente una mera sottoscrizione da parte del legale rappresentante.
Il motivo non merita accoglimento.
Il contratto è stato sottoscritto dal sig. il quale, come Parte_2
risulta dalla visura storica prodotta, all'epoca della sottoscrizione oltre ad essere il Presidente del Consiglio di amministrazione aveva i poteri di legale rappresentanza e di firma della società opponente.
La società VE.ma è stata costituita nel 1967 e dalla visura storica prodotta risulta che il Consiglio di Amministrazione fosse composto sin dal 1983 da quale Presidente e da quale vice Parte_2 Persona_1
presidente e che in data 5 giugno 2001 fossero attribuiti a
[...]
poteri di firma e di legale rappresentanza della società, Pt_2
confermati il 21 maggio 2004.
Le limitazioni statutarie, quand'anche provate, non si riverberano automaticamente sul contratto sottoscritto dal rappresentante della società e sono loro opponibili ai terzi unicamente nel concorso degli altri presupposti pag. 17/25 indicati dall'art.2384 c.c., in particolare ove la società provi che i terzi abbiano agito intenzionalmente a loro danno.
Le limitazioni statutarie non sono provate in quanto non è prodotto lo
Statuto vigente all'epoca delle sottoscrizioni. Il testo riportato nella visura prodotta risale al 2009 e prevede che il Presidente del Consiglio di
Amministrazione abbia il potere di rappresentare la società. Quand'anche si potesse ritenere necessaria, per statuto, una delibera del Consiglio di
Amministrazione, tali limitazioni – cui avrebbe dato causa la stessa parte che le invoca - non potrebbero comunque riverberarsi sulla validità della clausola compromissoria in quanto difetta la prova dei presupposti di cui all'art.2384 c.c.
5.3.2)
VE.ma deduce la nullità dei due contratti di swap stipulati con
[...]
ai sensi dell'art.1346 c.c., per indeterminatezza e Controparte_6
indeterminabilità dell'oggetto, affermando che gli stessi fossero privi di indicazioni relative a parametri ritenuti essenziali alla stessa struttura del contratto. In particolare, contesta la mancata indicazione di criteri di calcolo, mark to market, commissioni ed ulteriori costi per VE.ma inclusi
“costi occulti” e di ogni altra notizia utile e soprattutto necessaria per consentire a VE.ma di conoscere esattamente il prodotto che intendeva acquistare. Contr
nella comparsa di risposta eccepisce in primo luogo che sia prodotto solo il primo dei due contratti di swap (n. 308850).
L'eccezione è fondata in quanto VE.ma in primo grado produceva:
- sub doc. n.1: lettera 22 aprile 2002 da a Controparte_6
VE.ma avente ad oggetto “conferma interest rate swap – ns rif-
pag. 18/25 308850”, data iniziale 24.4.2002 e finale 24.4.2007 , copia restituita firmata da Pt_3
- sub doc.n.2 prima pagina del contratto 26.10.2004 – interest rate swap range accrual swap . rif. 37882 data iniziale 28.10.2004 e Data finale 28.10.2008, con indicazione di clausole, senza tuttavia sottoscrizione né della NC (da cui proveniva) né di VE.ma .
Parte VE.ma negli scritti successivi ignora la contestazione circa il difetto Contr di produzione documentale sollevata da e nella memoria di replica per la prima volta chiede: “Nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse non completa la produzione del testo del contratto SWAP 37882 si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia concedere temine per
l'integrazione delle pagine mancanti”.
La richiesta di termine per produrre il documento non può essere accolta, in quanto in contrasto con il divieto stabilito all'art.345, terzo comma, in assenza di prova dell'impossibilità di produrlo nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte.
L'esame si dovrà pertanto limitare al contratto di swap prodotto, n.308850.
L'appello risulta inammissibile per la genericità delle doglianze.
L'appellante in particolare riguardo al non ha fornito CP_7
nell'atto di appello concreti elementi di fatto sui quali fondare le richieste valutazioni, e a riportarsi a principi giurisprudenziali. Né può supplire a tale mancanza la richiesta Consulenza d'ufficio.
5.3.3)
L'appellante allega inoltre, sotto il profilo soggettivo, una insufficiente tutela di VE.ma in quanto operatore non professionale. Afferma che fosse privo di titolo di studio specifico che gli consentisse Parte_2
pag. 19/25 di comprendere quanto stava sottoscrivendo, a fronte della controparte professionale che fungeva contemporaneamente da CP_4
venditore, intermediario e consulente.
L'art.31 del Regolamento Consob intermediari finanziari, secondo comma, stabilisce che per operatori qualificati si intendono (…) le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal
Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.
VE.ma all'epoca della sottoscrizione dei contratti di swap aveva un capitale sociale di circa €500.000, il sig. era presidente del Pt_2
Consiglio di amministrazione sin dagli anni '80 e all'oggetto sociale era prevista la possibilità di compiere, per il raggiungimento degli scopi della società, “…tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili e necessarie all'organo amministrativo”.
La censura pertanto non merita accoglimento.
5.3.4)
L'appellante afferma che i contratti swap dovessero avere per VE.ma funzioni di copertura delle altre esposizioni di VE.ma verso
[...]
– in particolare, del rischio di un aumento dei tassi sui CP_4
finanziamenti ricevuti – e che la abbia presentato i contratti come CP_6
volti ad assolvere tale funzione.
pag. 20/25 Chiede pertanto che venga riconosciuta la ricorrenza di una ipotesi di aliud pro alio avendo per contro i contratti di swap sottoscritti da VE.ma natura speculativa. Contr La funzione di copertura è tuttavia contestata da la quale nella Contr comparsa di risposta in appello ha definito “indimostrata” tale affermata volontà di VE.ma e ha contestato possa ritenersi integrata una ipotesi di aliud pro alio, in mancanza di prova di un'asserita pretesa di copertura dei rapporti in essere tra le parti.
VE.ma non ha assolto all'onere probatorio, a suo carico, di provare la propria volontà di sottoscrivere un contratto con mera funzione di copertura dai rischi di aumento dei tassi sui finanziamenti. La non contestazione da parte di è irrilevante, data la sua estraneità ai contratti. CP_1
Contr Del resto, come sottolineato da , manca la contestualità fra i contratti di mutuo e finanziamento da una parte e i contratti di swap dall'altra, essendo diverse le date di stipula, i nozionali e le scadenze.
5.3.5)
VE.ma chiede di accertare la violazione, da parte di degli CP_4
obblighi di correttezza e diligenza e delle norme deontologiche ed in particolare dell'obbligo di commisurare le operazioni finanziarie alle esigenze dei clienti, assicurando l'adeguatezza del prodotto offerto, come stabilito tra l'altro dal Regolamento Consob 11522/98 del TUF art. 6.
In questo contesto, VE.ma ha allegato l'assenza di indicazioni, da parte della banca, di un rischio limite (la cui determinazione è prevista a pena di nullità dal Reg. Consob 11522 del 1998), che costituisce la base di calcolo per la soglia del 50% della perdita al cui raggiungimento il sottoscrittore deve essere informato ex art 28 terzo comma Reg. Consob 11522 del 1998. pag. 21/25 Contr Secondo , il rischio limite era posto al 50% del nozionale (importo assunto come base di calcolo per l'adempimento degli obblighi associati ai contratti di swap) quindi al 50% di €1.500.000,00.
La doglianza è inammissibile non essendo accompagnata dalla descrizione o allegazione specifica del comportamento addebitato alla banca.
5.3.6)
Parte appellante sostiene che i contratti di swap siano invalidi in quanto privi di un rapporto sinallagmatico e di una alea bilaterale, in quanto volti a beneficio della sola CP_8
a, richiamandosi alla perizia di parte prodotta in primo grado,
[...]
afferma che la struttura dei contratti di swap sottoscritti prevedesse vantaggi per il solo e che, in una valutazione ex ante, CP_4
sarebbe stata del tutto irrealistica la previsione di un andamento dei tassi in senso favorevole all'investitore.
Di conseguenza, VE.ma sostiene la nullità dei contratti per assenza di una
“alea bilaterale”, elemento essenziale della causa contrattuale. Sostiene, inoltre, che sia mancata la causa in concreto del contratto, intesa come funzione di copertura del rischio di aumento dei tassi, ribadendo che la volontà di VE.ma nel sottoscrivere i contratti di swap fosse quella di ottenere la copertura del rischio costituito dalla variabilità dei tassi di interesse sui finanziamenti mentre i prodotti offerti avrebbero mera funzione speculativa, che sarebbe stata sconosciuta a Pt_3
Il rilievo è inammissibile in quanto solo genericamente enunciato.
5.4.
Parte appellante richiede di disporre in grado di appello la consulenza contabile già richiesta in primo grado ed afferma che il primo giudice abbia pag. 22/25 errato nel non esperirla, in quanto strumento necessario ai fini di conoscere le caratteristiche dei contratti swap sottoscritti da VE.ma ed in particolare ai fini di chiarire se avessero natura di copertura oppure invece speculativa e se avessero tutte le condizioni necessarie per determinare il costo effettivo per il sottoscrittore Pt_3
Parte appellante afferma che tale risultato potrebbe essere conseguito dal
CTU anche acquisendo ulteriori documenti (Cassazione 20/03/2024 n. Contr 7417), alla luce della mancata produzione, da parte dell'appellata , di idonea documentazione attestante la funzione di copertura.
La richiesta è inammissibile in quanto non sufficientemente supportata dal materiale probatorio agli atti.
6.
L'impugnazione parziale della sentenza implica acquiescenza alle parti non impugnate. Di conseguenza, poiché VE.ma non ha proposto appello in relazione al capo della sentenza che ha rigettato la domanda di accertamento dell'intervenuto versamento di acconti per €85.000,00, su tale capo della sentenza si è formato il giudicato (art.329, secondo comma,
c.p.c.). Deve escludersi ricorra, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art.336 c.p.c., essendo il capo della sentenza relativo alla somma di
€85.000,00 indipendente rispetto alla parte riformata.
7. Ne consegue che, sia pure per la diversa motivazione sopra espressa, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese legali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (scaglione da €260.001,00 a €520.000,00) per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale. pag. 23/25 Quanto alla domanda di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni Contr ex art.96 c.p.c. proposta dalla sola , detta domanda va rigettata in quanto, non potendosi tenere conto della transazione raggiunta con VE.Ma, manca la prova di scopi abusivi
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
VER. con atto di citazione notificato il 12 aprile 2024 nei Parte_1
confronti di rappresentata dalla mandataria OP
, e di avverso la Controparte_2 CP_3
sentenza del Tribunale di VEona n. 402/2024 pubblicata il 16.02.2024 così provvede, in parziale riforma:
I. Rigetta l'appello;
II. Condanna VE. a rifondere a favore di le Parte_1 OP
spese legali del grado di appello, liquidate in €14.239,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali e oltre a i.v.a.
e c.p.a. qualora dovute come per legge;
III. Condanna VE. a rifondere a favore di le Parte_1 Controparte_3
spese legali del giudizio di appello liquidate in €14.239,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, e oltre a i.v.a.
e c.p.a. qualora dovute come per legge;
IV. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 24/25 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 17 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 666/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
VER. C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistita e difesa dall'Avv. RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE del Foro di
VEona appellante e
OP
Rappresentata da (C.F. Controparte_2
), assistita e difesa dall'Avv. RIVELLINI ANDREA del Foro P.IVA_2
di Genova
(c.f. ) CP_3 P.IVA_3
assistito e difeso dall'avv.Amedeo Bufi del Foro di VEona appellati Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di VEona
n.402/2024 pubblicata il 16 febbraio 2024
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Si ribadisce l'irritualità e tardività delle eccezioni e deduzioni di CP_3
(già contenute nella comparsa di costituzione in
[...] CP_4
quanto nuove e mai proposte nel giudizio di primo grado.
Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Nel merito: previo accertamento dei fatti esposti nella premessa dell'atto di citazione d'appello, riformare, revocare, annullare la sentenza del Tribunale di
VEona n. 402 pubblicata il 16/02/24, nella parte in cui:
A) accoglie l'avversaria eccezione di incompetenza per cui afferma la competenza del collegio arbitrale, eccezione proposta da parte processuale non legittimata;
B) respinge la richiesta di CTU contabile;
C) respinge la domanda di condanna di al pagamento della CP_4
somma risultante in corso di causa;
D) condanna VE.ma al pagamento delle spese di lite.
Conseguentemente condannare ora al CP_4 CP_3
pagamento e/o alla restituzione a VE.ma della somma dalla stessa versata a in forza dei contratti swap IRS n. 308850 e IRS n. CP_4 P.IVA_4
risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, secondo quanto esposto in premessa di atto di citazione d'appello, somma maggiorata di interessi ex art. 1284 penultimo comma c.c.;
pag. 2/25 - dichiararsi la tardività e irritualità delle deduzioni svolte da CP_3
già nella comparsa di costituzione. CP_4
- escludere dal fascicolo d'ufficio di tutti i documenti prodotti in questa sede da (già in quanto trattasi di produzione CP_3 CP_4
tardiva;
- spese di entrambi i giudizi rifuse con distrazione a favore dell'avv.Adolfo
Giuseppe Righetti quale antistatario.
In via istruttoria:
Ammettersi C.T.U. contabile per accertare le caratteristiche dei contratti swap sottoscritti da VE.ma, la loro natura, nonché l'importo addebitato a
VE.ma per i contratti stessi, gli interessi bancari applicati da
[...]
sulle relative somme. CP_4
Si chiede che venga disposta l'acquisizione in giudizio del fascicolo d'ufficio e di parte del procedimento civile n. 6458/21 R.G. Tribunale di
VEona relativo alla causa di primo grado. per parte appellata OP
Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis e previa ogni ritenuta declaratoria del caso, anche di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'avversario atto di appello:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- Accertare e dichiarare la rinuncia e/o comunque la decadenza della appellante VER. a tutte le domande e/o eccezioni a suo tempo Parte_1
proposte nei confronti di o di OP Controparte_2
per come evidenziato sub par. “A” della comparsa di risposta della
[...]
esponente;
pag. 3/25 - Accertare e dichiarare che VER. non ha proposto impugnazione Parte_1
rispetto al capo della appellata sentenza Tribunale di VEona n. 402/2024 con cui è stata rigettata la richiesta di decurtazione, dal credito di
[...]
della somma di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00), CP_1
pari ad asseriti versamenti dalla stessa effettuati al in Controparte_3
pendenza dell'esecuzione Tribunale di VEona n. 736/2015 R.G.E., per come tutto dettagliato sub par. “B” della comparsa di risposta della esponente;
per l'effetto, dichiarare essersi formato il giudicato su detto capo della sentenza;
- Accertare e dichiarare che è priva di legittimazione OP
passiva rispetto alle eventuali domande che, alla luce di quanto esposto sub par. “A” e “D” della comparsa di risposta della appellata, si ritenesse siano Parte state formulate nei di lei confronti da VER
In via principale:
Rigettare l'appello proposto da VER. in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare la sentenza appellata nel presente giudizio, Tribunale di VEona n. 402/2024 (R.G. n.
6458/2021).
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari, comprensive del rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, poiché inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere, per le ragioni rassegnate nella presente comparsa di risposta e costituzione.
Per parte appellata : CP_3
pag. 4/25 voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria domanda, istanza o eccezione, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare di rito:
- definirsi la causa illico et immediate, poiché le difese del CP_3
rappresentano l'esistenza di questioni pregiudiziali e/o preliminari assorbenti, da sole capaci di condurre a decisione definitiva;
conseguentemente dichiararsi estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere e, comunque, per mancanza di interesse ad agire in capo alla VER. Pt_1
- accertarsi e dichiararsi che l'appellante non ha proposto impugnazione rispetto al capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di decurtazione della somma di € 85.000,00= asseritamente versati da VER. al Pt_1
nel corso dell'esecuzione n. 736/2015 R.E. avanti al CP_3
tribunale di VEona;
in via principale e nel merito: in ragione di quanto argomentato ed esposto nella comparsa di costituzione, rigettarsi l'appello proposto, siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento della domanda ex art. 96 cpc, condannare
VER. in persona del suo legale presentante pro tempore, al Pt_1
risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, anche solo nei limiti di cui al 3 co della precitata norma;
in via gradata: rigettarsi l'appello e per l'effetto confermare la sentenza del tribunale di
VEona n. 402/2024 (R.G. N. 6058 /2021) del 16.02.2024; in ogni caso:
pag. 5/25 Parte condannarsi VER. alla rifusione delle spese e competenze del grado, con il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e, in particolare, alla CTU in quanto caratterizzata da una proposta di quesito palesemente generica e, in ogni caso, da un profilo meramente esplorativo e manifestamente tendente a sopperire all'assenza di allegazioni ed oneri probatori indispensabili allo scrutinio del postulato.
Ragioni della Decisione
1.
Con atto notificato in data 30 luglio 2021 ai sensi dell'art.616 c.p.c. VE.
[...]
introduceva la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione Pt_1
immobiliare RGE n.736/2015, entro il termine stabilito dal GE con ordinanza 30.06.2021, a seguito dell'atto di precetto notificato da CP_3
in data 28 settembre 2015 cui era subentrata, in data 11 marzo 2019,
[...]
(di seguito, per mezzo della propria OP CP_1
mandataria ai sensi dell'art.111 c.p.c., quale Controparte_2
Contr cessionaria dei crediti di .
A sostegno dell'opposizione, VE.ma allegava di avere già versato molteplici acconti in data antecedente alla cessione del credito a (7 CP_1
giugno 2018) per complessivi €85.000,00 e chiedeva di scomputare tali somme da quanto eventualmente dovuto.
VE.ma chiedeva, inoltre, di escludere dal credito della cessionaria CP_1
gli addebiti effettuati in esecuzione dei due contratti di swap da lei stipulati con NC RE (IRS convertibile 24/02/02 n. 308850 e IRS range accamal 28/10/04 n. 37882), previo accertamento della nullità degli stessi.
Dettagliava gli addebiti effettuati in esecuzione dei contratti di swap sui pag. 6/25 conti correnti nn.043868, 52788 e 52872 dal 24/07/2003 al 29/01/2008 per complessivi €249.437,40. Chiedeva di escludere dal credito di CP_1
oltre agli importi addebitati – in quanto frutto di operazioni nulle – anche gli interessi moratori applicati sulle somme addebitate, per un importo complessivo per capitale e interessi stimato in €434.321,92.
In via alternativa, chiedeva di porre in compensazione, rispetto al proprio Contr debito verso il proprio credito verso conseguente alla nullità CP_1
dei contratti di swap.
In quanto ai profili di nullità dei contratti di swap, VE.ma in primis allegava il difetto di rappresentanza di Presidente del Parte_2
Consiglio di amministrazione, in assenza di una delibera o di una delega da parte del Consiglio di Amministrazione, ritenuto che i contratti potessero qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione di natura speculativa estranei all'oggetto sociale di Sosteneva l'opponente che i contratti Pt_3
avrebbero dovuto venire sottoscritti dal Consiglio di amministrazione composto da e e, a sostegno di questa Parte_2 Persona_1
tesi, chiedeva di applicare in via analogica i principi relativi alla Pubblica
Amministrazione, secondo cui i derivati devono venire sottoscritti dal e non dalla TA (Cass. SS.UU. 12.05.2020 n.8770). Controparte_5
VE.ma allegava inoltre i seguenti motivi di nullità intrinseci al contenuto del contratto:
- violazione del rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, ritenendo del tutto irrealistica, in una valutazione ex ante, la previsione di andamento dei tassi in senso favorevole a VE.ma;
- assenza di una concreta causa contrattuale ovvero cessione di aliud pro alio, in quanto la volontà di VE.ma sarebbe stata quella di pag. 7/25 ottenere una funzione di copertura del rischio di aumento dei tassi, non una operazione speculativa;
- indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dei contratti, in quanto privi delle indicazioni necessarie per conoscere i rischi del prodotto ed in particolare privi di indicazione di parametri, criteri di calcolo, mark to market, commissioni ed ulteriori costi anche occulti per VE.ma nonché privi di indicazione del “rischio limite” al raggiungimento del quale il sottoscrittore deve venire informato (ex art.28 terzo comma Reg.Consob 11522/98);
- omissione della clausola di recesso, ex art.30 T.U.F., pur essendo i contratti stati sottoscritti presso la sede di VE.ma fuori dai locali dell'emittente, e omissione della dichiarazione MIFID.
- illiceità dei motivi.
Allegava inoltre, sotto il profilo soggettivo, una insufficiente tutela di
VE.ma in quanto operatore non professionale, sottolineando come
[...]
fosse privo di titolo di studio specifico che gli consentisse di Pt_2
comprendere quanto stava sottoscrivendo, a fronte della controparte professionale che fungeva contemporaneamente da CP_4
venditore, intermediario e consulente.
Affermava la violazione, da parte del dei doveri di CP_4
correttezza e buona fede contrattuale e delle norme deontologiche previste nel regolamento Consob 11522/98 (che impongono alle banche di commisurare le operazioni finanziarie alle esigenze dei clienti), in quanto avrebbe presentato il prodotto come una “assicurazione” per la variazione del tasso di interessi, in maniera quindi non conforme alla natura speculativa dell'operazione, non adeguata alle esigenze di Pt_3
pag. 8/25 Chiedeva, in conclusione, di accertare l'insussistenza del credito di CP_1
ovvero, in subordine, di determinare la minor somma dovuta.
[...]
2. si costituiva in giudizio quale cessionaria dei due crediti fondati su CP_1
altrettanti titoli costituiti rispettivamente da contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio dott.ssa del 2 maggio 2002 Persona_2
e da contratto di apertura ipotecaria in conto corrente stipulato il
29.03.2007. Tali crediti erano stati ceduti ai sensi della L n.130/1999 e dell'art.58 TUB, e della cessione si era dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018. esponeva di essere intervenuta nella procedura esecutiva CP_1
immobiliare RGE 736/2015, per mezzo della propria mandataria
[...]
ai sensi dell'art.111 c.p.c. e chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'opposizione, affermando in principalità la propria estraneità ai contratti di swap, in quanto non compresi fra i crediti oggetto di cessione.
Eccepiva, in secondo luogo, l'inammissibilità della domanda relativa ai contratti di swap per violazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto quadro all'art.14 e, in via subordinata, chiedeva il rigetto dell'opposizione nel merito, in quanto infondata. Contr Veniva autorizzata a chiamare in causa , che rimaneva contumace. Contr VE.ma nella memoria ex art.183VI comma n.1 cpc estendeva a la propria domanda di accertamento della nullità dei contratti di swap e la conseguente richiesta condanna alla restituzione delle somme addebitate in esecuzione degli stessi e degli interessi corrisposti.
3.
Il Tribunale di VEona con sentenza n.402/2024, in accoglimento dell'eccezione di arbitrato sollevata dall'opposta, ha dichiarato pag. 9/25 l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del Collegio
Arbitrale, come previsto all'art.14 dei contratti quadro di Swap stipulati il
22.04.2002, ritenendo legittimata a sollevare la questione in via di CP_1
eccezione, in quanto convenuta in giudizio, ed ha rigettato la domanda di riduzione dell'importo del precetto per l'effetto del pagamento di acconti per €85.000,00, per difetto di prova. Infine, ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
4.
4.1.
Avverso l'indicata pronuncia VER. ha interposto tempestivo Parte_1
appello, notificato in data 12 aprile 2024, affidato a sei motivi di gravame.
Col primo motivo contesta la decisione nella parte in cui accoglie l'eccezione di competenza riservata al Collegio Arbitrale, ritenendo che il giudice di primo grado abbia errato, nel ritenere legittimata a CP_1
sollevare tale eccezione, pur essendo pacificamente estranea ai contratti di swap;
Col secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto la validità dei contratti di swap, ed in particolare la validità della clausola arbitrale, respingendo l'eccezione di carenza dei poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore, Parte_2
Col terzo motivo censura l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale, per non avere rilevato la nullità o annullabilità dei contratti di swap per tutti i motivi enunciati;
Col quarto motivo denuncia che il tribunale sia incorso in errore nel Contr respingere la domanda di condanna di al pagamento della somma di
€434.321,92, in conseguenza della nullità dei contratti di swap;
pag. 10/25 Col quinto motivo chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha ammesso la consulenza contabile richiesta;
Col sesto motivo chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato VE.ma alla rifusione delle spese legali.
4.2.
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale: CP_1
In via pregiudiziale e/o preliminare chiede:
- Di ritenere rinunziate le domande originariamente proposte nei propri confronti, in quanto non più riproposte in appello;
- Di ritenere passato in giudicato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di riduzione dell'importo del precetto per effetto del pagamento degli acconti di €85.000,00;
- Di dichiarare l'appello inammissibile in quanto redatto in violazione dei requisiti di chiarezza specificità e sintesi di cui all'art.342 c.p.c.;
- Di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto CP_1
alle domande relative ai contratti di swap, eccezione già proposta in primo grado e assorbita per effetto della dichiarazione di incompetenza.
- Di dichiarare l'appello manifestamente infondato ex art.348-bis c.p.c. sia perché avrebbe sostanzialmente modificato le domande sia perché nelle conclusioni non avrebbe riformulato l'eccezione di nullità dei contratti di swap, presupposto della domanda di condanna e di confermare integralmente la sentenza appellata;
In via principale, ove la Corte ritenga sussistere la sua legittimazione passiva rispetto alle domande spiegate da VE.ma relative ai contratti di swap, chiede venga confermata la sua legittimazione a potersi giovare del contenuto della clausola compromissoria e venga confermata la sentenza di primo grado. pag. 11/25 Nel merito, chiede il rigetto della impugnazione in quanto infondata anche riguardo ai profili di nullità dei contratti di swap, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
4.3. Contr
, terza chiamata rimasta contumace in primo grado, si è costituita nel presente grado di appello proponendo le seguenti difese:
- In via preliminare eccepisce l'improponibilità della domanda relativa ai contratti di swap e l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di rinunzia all'azione da parte di VE.ma contenuta nel contratto di transazione sottoscritto il 14.02.2014. La Contr transazione, prodotta da per la prima volta in appello sub doc.4, veniva stipulata con l'originario creditore AN RE soc.
Coop. e definiva il procedimento di opposizione all'esecuzione n.178/10 R.E. (instaurato prima di quello oggetto di causa) con espressa rinunzia, da parte di VE.ma, alle contestazioni sollevate relativamente ai contratti di swap oggetto del presente giudizio
“riconoscendo come corretto e legittimo il comportamento tenuto dal in relazione a tutti i rapporti contrattuali nel tempo CP_4
intervenuti”.
- Chiede venga dichiarato il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di decurtazione della somma di
€85.000 per asseriti acconti già versati, in quanto non oggetto di appello;
- In principalità chiede il rigetto dell'appello in quanto manifestamente infondato, la conferma della sentenza appellata e la condanna di parte appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre alla rifusione delle spese legali. pag. 12/25 5.
5.1.
Con il primo motivo di gravame VE.ma afferma che il Tribunale di VEona abbia errato nel ritenere che pur se estranea ai contratti di swap CP_1
stipulati fra VE.ma e fosse legittimata a far valere la CP_4
clausola arbitrale in via di eccezione, in quanto convenuta nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Il motivo merita accoglimento e la sentenza di primo grado va riformata sul punto.
La clausola arbitrale inserita nei contratti di swap è del seguente tenore:
“Ogni contestazione o controversia tra le parti comunque derivante dal presente accordo e/o da ciascun contratto verrà deferita ad un Collegio di tre arbitri il quale la risolverà in via rituale, giudicando secondo diritto e procedendo ai sensi degli art.816 e segg. cod. proc. civ. (…). In ogni caso il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto (…).
In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza e riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria quale rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica
(Cassazione n.26696 del 24/11/2020). non era legittimata a far valere la clausola compromissoria nei CP_1
confronti di VE.ma, nemmeno in via di eccezione per essere convenuta in giudizio nella qualità di cessionaria del credito derivante dai contratti di swap, in quanto “il cessionario di un credito nascente da un contratto nel pag. 13/25 quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto”
(Cassazione, Ordinanza n. 29261 del 28/12/2011).
Secondo giurisprudenza consolidata di legittimità, la legitimatio ad causam delle parti di un procedimento arbitrale e la stessa potestas iudicandi degli arbitri presuppongono che le parti del giudizio siano le stesse che hanno stipulato il contratto e la clausola compromissoria (cfr. Cass. n.16127 del
14/06/2019, Cass. n. 21100 del 2014; Cass. n. 7941 del 2013; Cass. n. 995 del 2003). Non è, infatti, rimessa alla disponibilità delle parti la questione avente ad oggetto la legitimatio ad causam (diversamente dalla questione riguardante la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, la quale attiene al merito della lite).
Si rileva deve ritenersi provata, in applicazione dell'art.115 c.p.c.,
l'estraneità di ai contratti di swap in quanto VE.ma non ha CP_1
espressamente contestato i fatti eccepiti da ed anzi, sin dalla CP_1
memoria ex art.183 VI comma n.1, ha aderito alla sua prospettazione nei seguenti termini: “Controparte afferma di non aver acquisito da CP_3
quale cessionaria, i crediti relativi ai conti correnti n. 43868, 52788
[...]
e 52872. Quindi è estranea al thema decidendum”.
La questione relativa alla clausola arbitrale è attualmente priva di rilievo pratico per quanto concerne i rapporti fra VE.ma e in quanto CP_1
VE.ma non ha riproposto nei confronti di la domanda di condanna CP_1
alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dei contratti di swap né ha impugnato la sentenza di primo grado sul punto.
pag. 14/25 Contr Per quanto concerne i rapporti fra VE.ma e , invece, l'eccezione di arbitrato deve ritenersi tardivamente sollevata da quest'ultima in grado di appello. L'eccezione di arbitrato costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito
(Cassazione, Ordinanza n. 16071 del 10/06/2024).
La tardività dell'eccezione è ritualmente eccepita da VE.Ma nella memoria depositata in data 8 ottobre 2024.
Pertanto, questa Corte deve entrare nel merito delle questioni di nullità relative ai contratti di Swap sollevate da Pt_3
5.2. Contr
costituendosi in appello produce contratto di transazione stipulato da
VE.ma con il AN RE soc.Coop. in data 14 febbraio 2014, nel quale VE.ma aveva rinunciato all'azione volta a far valere la nullità dei due contratti di swap conclusi con il AN RE soc. coop nel 2002 e nel 2004 ed alle conseguenti pretese economiche. Contr
eccepisce che, a seguito di tale rinunzia, sia conseguita l'estinzione dell'azione e sia venuto meno il diritto sostanziale sottostante, con conseguente preclusione di ogni attività giurisdizionale in merito a detti contratti di swap.
Eccepisce conseguentemente l'improponibilità, l'improcedibilità e l'estinzione del giudizio per difetto di interesse ad agire in conseguenza della cessata materia del contendere. Contr VE.ma, a sua volta, eccepisce la tardività dell'eccezione proposta da , in quanto introdotta per la prima volta in sede di appello in violazione dell'art.345 c.p.c., e chiede venga dichiarata inammissibile la produzione pag. 15/25 della documentazione allegata a prova dei fatti a suo fondamento, quale il contratto di transazione, in quanto non prodotta in primo grado. Contr Sottolinea come le difese di e la relativa produzione documentale siano riferite a circostanze che la parte avrebbe ben potuto dedurre costituendosi in primo grado, in quanto occorse in data antecedente alla proposizione del giudizio di opposizione.
L'eccezione, pur se rilevabile d'ufficio, è inammissibile in quanto fondata su fatti costitutivi non allegati dalle parti in primo grado e su materiale probatorio non prodotto in primo grado.
Ammettere in appello l'allegazione o la rilevazione ufficiosa di nuove eccezioni in senso lato, secondo quanto consente l'art. 345, secondo comma, c.p.c. non significa anche ammettere nuove prove, anche documentali, ancorché dirette a provare i fatti allegati ad oggetto di dette eccezioni. La prova delle eccezioni in senso lato non può dunque essere fornita, per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU (Cass. 1 febbraio
2023, n. 2963, Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867, Cass. 8 gennaio 2025 n.
416).
5.3. Il secondo, terzo e quarto motivo di appello possono venire esaminati congiuntamente, in quanto tutti relativi ad eccezioni di nullità o annullabilità dei contratti di swap, sotto diversi profili:
pag. 16/25 5.3.1)
In quanto ai profili di nullità dei contratti di swap, VE.ma in primis allega il difetto di rappresentanza di Presidente del Consiglio di Parte_2
amministrazione, all'epoca composto da due consiglieri ( Parte_2
e ). Sostiene l'appellante che “amministratore” di VE. Persona_1 [...]
all'epoca della stipulazione dei contratti di swap, fosse il Consiglio di Pt_1
Amministrazione della società e che pertanto fosse necessaria, ai fini della valida stipula di un contratto di straordinaria amministrazione (come sono i contratti di Swap oggetto di causa), la delibera del Consiglio di amministrazione e non fosse sufficiente una mera sottoscrizione da parte del legale rappresentante.
Il motivo non merita accoglimento.
Il contratto è stato sottoscritto dal sig. il quale, come Parte_2
risulta dalla visura storica prodotta, all'epoca della sottoscrizione oltre ad essere il Presidente del Consiglio di amministrazione aveva i poteri di legale rappresentanza e di firma della società opponente.
La società VE.ma è stata costituita nel 1967 e dalla visura storica prodotta risulta che il Consiglio di Amministrazione fosse composto sin dal 1983 da quale Presidente e da quale vice Parte_2 Persona_1
presidente e che in data 5 giugno 2001 fossero attribuiti a
[...]
poteri di firma e di legale rappresentanza della società, Pt_2
confermati il 21 maggio 2004.
Le limitazioni statutarie, quand'anche provate, non si riverberano automaticamente sul contratto sottoscritto dal rappresentante della società e sono loro opponibili ai terzi unicamente nel concorso degli altri presupposti pag. 17/25 indicati dall'art.2384 c.c., in particolare ove la società provi che i terzi abbiano agito intenzionalmente a loro danno.
Le limitazioni statutarie non sono provate in quanto non è prodotto lo
Statuto vigente all'epoca delle sottoscrizioni. Il testo riportato nella visura prodotta risale al 2009 e prevede che il Presidente del Consiglio di
Amministrazione abbia il potere di rappresentare la società. Quand'anche si potesse ritenere necessaria, per statuto, una delibera del Consiglio di
Amministrazione, tali limitazioni – cui avrebbe dato causa la stessa parte che le invoca - non potrebbero comunque riverberarsi sulla validità della clausola compromissoria in quanto difetta la prova dei presupposti di cui all'art.2384 c.c.
5.3.2)
VE.ma deduce la nullità dei due contratti di swap stipulati con
[...]
ai sensi dell'art.1346 c.c., per indeterminatezza e Controparte_6
indeterminabilità dell'oggetto, affermando che gli stessi fossero privi di indicazioni relative a parametri ritenuti essenziali alla stessa struttura del contratto. In particolare, contesta la mancata indicazione di criteri di calcolo, mark to market, commissioni ed ulteriori costi per VE.ma inclusi
“costi occulti” e di ogni altra notizia utile e soprattutto necessaria per consentire a VE.ma di conoscere esattamente il prodotto che intendeva acquistare. Contr
nella comparsa di risposta eccepisce in primo luogo che sia prodotto solo il primo dei due contratti di swap (n. 308850).
L'eccezione è fondata in quanto VE.ma in primo grado produceva:
- sub doc. n.1: lettera 22 aprile 2002 da a Controparte_6
VE.ma avente ad oggetto “conferma interest rate swap – ns rif-
pag. 18/25 308850”, data iniziale 24.4.2002 e finale 24.4.2007 , copia restituita firmata da Pt_3
- sub doc.n.2 prima pagina del contratto 26.10.2004 – interest rate swap range accrual swap . rif. 37882 data iniziale 28.10.2004 e Data finale 28.10.2008, con indicazione di clausole, senza tuttavia sottoscrizione né della NC (da cui proveniva) né di VE.ma .
Parte VE.ma negli scritti successivi ignora la contestazione circa il difetto Contr di produzione documentale sollevata da e nella memoria di replica per la prima volta chiede: “Nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse non completa la produzione del testo del contratto SWAP 37882 si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia concedere temine per
l'integrazione delle pagine mancanti”.
La richiesta di termine per produrre il documento non può essere accolta, in quanto in contrasto con il divieto stabilito all'art.345, terzo comma, in assenza di prova dell'impossibilità di produrlo nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte.
L'esame si dovrà pertanto limitare al contratto di swap prodotto, n.308850.
L'appello risulta inammissibile per la genericità delle doglianze.
L'appellante in particolare riguardo al non ha fornito CP_7
nell'atto di appello concreti elementi di fatto sui quali fondare le richieste valutazioni, e a riportarsi a principi giurisprudenziali. Né può supplire a tale mancanza la richiesta Consulenza d'ufficio.
5.3.3)
L'appellante allega inoltre, sotto il profilo soggettivo, una insufficiente tutela di VE.ma in quanto operatore non professionale. Afferma che fosse privo di titolo di studio specifico che gli consentisse Parte_2
pag. 19/25 di comprendere quanto stava sottoscrivendo, a fronte della controparte professionale che fungeva contemporaneamente da CP_4
venditore, intermediario e consulente.
L'art.31 del Regolamento Consob intermediari finanziari, secondo comma, stabilisce che per operatori qualificati si intendono (…) le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal
Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.
VE.ma all'epoca della sottoscrizione dei contratti di swap aveva un capitale sociale di circa €500.000, il sig. era presidente del Pt_2
Consiglio di amministrazione sin dagli anni '80 e all'oggetto sociale era prevista la possibilità di compiere, per il raggiungimento degli scopi della società, “…tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili e necessarie all'organo amministrativo”.
La censura pertanto non merita accoglimento.
5.3.4)
L'appellante afferma che i contratti swap dovessero avere per VE.ma funzioni di copertura delle altre esposizioni di VE.ma verso
[...]
– in particolare, del rischio di un aumento dei tassi sui CP_4
finanziamenti ricevuti – e che la abbia presentato i contratti come CP_6
volti ad assolvere tale funzione.
pag. 20/25 Chiede pertanto che venga riconosciuta la ricorrenza di una ipotesi di aliud pro alio avendo per contro i contratti di swap sottoscritti da VE.ma natura speculativa. Contr La funzione di copertura è tuttavia contestata da la quale nella Contr comparsa di risposta in appello ha definito “indimostrata” tale affermata volontà di VE.ma e ha contestato possa ritenersi integrata una ipotesi di aliud pro alio, in mancanza di prova di un'asserita pretesa di copertura dei rapporti in essere tra le parti.
VE.ma non ha assolto all'onere probatorio, a suo carico, di provare la propria volontà di sottoscrivere un contratto con mera funzione di copertura dai rischi di aumento dei tassi sui finanziamenti. La non contestazione da parte di è irrilevante, data la sua estraneità ai contratti. CP_1
Contr Del resto, come sottolineato da , manca la contestualità fra i contratti di mutuo e finanziamento da una parte e i contratti di swap dall'altra, essendo diverse le date di stipula, i nozionali e le scadenze.
5.3.5)
VE.ma chiede di accertare la violazione, da parte di degli CP_4
obblighi di correttezza e diligenza e delle norme deontologiche ed in particolare dell'obbligo di commisurare le operazioni finanziarie alle esigenze dei clienti, assicurando l'adeguatezza del prodotto offerto, come stabilito tra l'altro dal Regolamento Consob 11522/98 del TUF art. 6.
In questo contesto, VE.ma ha allegato l'assenza di indicazioni, da parte della banca, di un rischio limite (la cui determinazione è prevista a pena di nullità dal Reg. Consob 11522 del 1998), che costituisce la base di calcolo per la soglia del 50% della perdita al cui raggiungimento il sottoscrittore deve essere informato ex art 28 terzo comma Reg. Consob 11522 del 1998. pag. 21/25 Contr Secondo , il rischio limite era posto al 50% del nozionale (importo assunto come base di calcolo per l'adempimento degli obblighi associati ai contratti di swap) quindi al 50% di €1.500.000,00.
La doglianza è inammissibile non essendo accompagnata dalla descrizione o allegazione specifica del comportamento addebitato alla banca.
5.3.6)
Parte appellante sostiene che i contratti di swap siano invalidi in quanto privi di un rapporto sinallagmatico e di una alea bilaterale, in quanto volti a beneficio della sola CP_8
a, richiamandosi alla perizia di parte prodotta in primo grado,
[...]
afferma che la struttura dei contratti di swap sottoscritti prevedesse vantaggi per il solo e che, in una valutazione ex ante, CP_4
sarebbe stata del tutto irrealistica la previsione di un andamento dei tassi in senso favorevole all'investitore.
Di conseguenza, VE.ma sostiene la nullità dei contratti per assenza di una
“alea bilaterale”, elemento essenziale della causa contrattuale. Sostiene, inoltre, che sia mancata la causa in concreto del contratto, intesa come funzione di copertura del rischio di aumento dei tassi, ribadendo che la volontà di VE.ma nel sottoscrivere i contratti di swap fosse quella di ottenere la copertura del rischio costituito dalla variabilità dei tassi di interesse sui finanziamenti mentre i prodotti offerti avrebbero mera funzione speculativa, che sarebbe stata sconosciuta a Pt_3
Il rilievo è inammissibile in quanto solo genericamente enunciato.
5.4.
Parte appellante richiede di disporre in grado di appello la consulenza contabile già richiesta in primo grado ed afferma che il primo giudice abbia pag. 22/25 errato nel non esperirla, in quanto strumento necessario ai fini di conoscere le caratteristiche dei contratti swap sottoscritti da VE.ma ed in particolare ai fini di chiarire se avessero natura di copertura oppure invece speculativa e se avessero tutte le condizioni necessarie per determinare il costo effettivo per il sottoscrittore Pt_3
Parte appellante afferma che tale risultato potrebbe essere conseguito dal
CTU anche acquisendo ulteriori documenti (Cassazione 20/03/2024 n. Contr 7417), alla luce della mancata produzione, da parte dell'appellata , di idonea documentazione attestante la funzione di copertura.
La richiesta è inammissibile in quanto non sufficientemente supportata dal materiale probatorio agli atti.
6.
L'impugnazione parziale della sentenza implica acquiescenza alle parti non impugnate. Di conseguenza, poiché VE.ma non ha proposto appello in relazione al capo della sentenza che ha rigettato la domanda di accertamento dell'intervenuto versamento di acconti per €85.000,00, su tale capo della sentenza si è formato il giudicato (art.329, secondo comma,
c.p.c.). Deve escludersi ricorra, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art.336 c.p.c., essendo il capo della sentenza relativo alla somma di
€85.000,00 indipendente rispetto alla parte riformata.
7. Ne consegue che, sia pure per la diversa motivazione sopra espressa, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese legali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (scaglione da €260.001,00 a €520.000,00) per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale. pag. 23/25 Quanto alla domanda di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni Contr ex art.96 c.p.c. proposta dalla sola , detta domanda va rigettata in quanto, non potendosi tenere conto della transazione raggiunta con VE.Ma, manca la prova di scopi abusivi
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
VER. con atto di citazione notificato il 12 aprile 2024 nei Parte_1
confronti di rappresentata dalla mandataria OP
, e di avverso la Controparte_2 CP_3
sentenza del Tribunale di VEona n. 402/2024 pubblicata il 16.02.2024 così provvede, in parziale riforma:
I. Rigetta l'appello;
II. Condanna VE. a rifondere a favore di le Parte_1 OP
spese legali del grado di appello, liquidate in €14.239,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali e oltre a i.v.a.
e c.p.a. qualora dovute come per legge;
III. Condanna VE. a rifondere a favore di le Parte_1 Controparte_3
spese legali del giudizio di appello liquidate in €14.239,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, e oltre a i.v.a.
e c.p.a. qualora dovute come per legge;
IV. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 24/25 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 17 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 25/25