TRIB
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2024, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
n. 24747/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, XII Sezione Civile, nella persona del sottoscritto Giudice Unico dott.ssa Diana
Rotondaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24747/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
vendita di beni mobili
TRA
(P. IV ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t.
elett.te dom.ta in Napoli al C.so Umberto I n.228, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Gesuele
che la rappresenta e difende
OPPONENTE
E
(P.IVA ) in persona del Curatore p.t. Controparte_1 P.IVA_2
Avv. CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Cianci presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla
Via Toledo 156
OPPOSTA
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 07.9.2020 il Controparte_1
premesso di essere creditrice nei confronti della
[...] Parte_1
del complessivo importo di € 21.353,75, per il mancato pagamento delle
[...]
seguenti fatture: 1) fattura n. 506/2014 del 24.09.14 di € 6.371,31; 2) fattura n. 508/2014 del
25.09.14 di € 6.274,40; 3) fattura n. 529/2014 del 03.10.14 di € 8.708,04, relative alla fornitura di carni, chiedeva che fosse ingiunto alla resistente il pagamento della predetta somma, oltre interessi ex art.1284, 4 ° co, c.c. dalla domanda sino al soddisfo, in favore della ricorrente.
Con il decreto ingiuntivo n. 5906/2020 del 5.10.2020 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla
[...]
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma Parte_1
anzidetta, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione proponeva opposizione al predetto D.I. la eccependo la Parte_1
totale infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal Controparte_1
[...
, deducendo l'inesistenza di qualsiasi rapporto commerciale tra le parti e di non aver mai ricevuto le merci oggetto delle fatture prodotte, che disconosceva. Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione ex art. 2955 co. n. 5 del credito azionato. Chiedeva pertanto la revoca del d.i. opposto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione proposta di cui chiedeva il rigetto.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto , concessi i termini di cui all'art. 183, 6^ comma c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione proposta è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed invero, giova evidenziare che a fronte della domanda monitoria proposta dal fallimento-
odierno opposto di pagamento del corrispettivo della vendita di carne da parte dell'odierna pagina 2 di 5 opponente, quest'ultima ha contestato la sussistenza dell'assunto contratto di vendita tra le parti, opponendo di non avere mai avuto alcun rapporto commerciale con la Controparte_1
e di non avere mai ricevuto la carne di cui all'assunta vendita.
[...]
Orbene, osserva il Tribunale che l'opposta non ha provato o offerto di provare, come era suo onere ex art. 2697 c.c., il suo assunto - contestato specificamente dalla controparte - ossia di avere venduto all'opponente la carne in oggetto e di averla consegnata a quest'ultima.
Ed infatti, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (Cass. n. 17371
del 17/11/2003).
Ne deriva, in punto di onere probatorio, che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella
di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai
conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e
dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con
le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non
azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda -
che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano
altrettante eccezioni” (Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 6421/2003).
pagina 3 di 5 Ciò posto, rileva il Tribunale che nella fattispecie in esame il creditore-opposto non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, essendosi limitato a produrre, a sostegno della sua pretesa , le fatture ed il registro iva vendite, che, come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non rivestono efficacia probatoria, provenendo dallo stesso creditore.
Ed infatti, come affermato in giurisprudenza, “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un
decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la
stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli
ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. n. 5071 del 03/03/2009).
Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Né, d'altra parte, l'opposta ha fornito in altro modo prova del suo assunto, contestato dall'opponente. Ed infatti, l'opposta non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'assunta vendita che sarebbe intercorsa tra le parti e la consegna della merce all'opponente.
Né sul punto l'opposta ha articolato istanze istruttorie (ad esempio prove orali).
Conseguentemente, non avendo l'opposta fornito prova del credito azionato, specificamente contestato dall'opponente, l'opposizione proposta va rigettata.
In conclusione l'opposizione va accolta e per l''effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dell'opponente, per richiesta fattane.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Napoli, in persona del sottoscritto Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla causa civile come innanzi proposta, così provvede:
A) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5906/2020 del
5.10.2020;
B) condanna il in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., al pagamento in favore della Parte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 145,50 per spese ed euro 2.000,00 per Pt_1
compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge,
con distrazione in favore del procuratore dell'opponente, avvocato Salvatore Gesuele, per richiesta fattane.
Così deciso in Napoli il 16.3.24 Il Giudice
dott. Diana Rotondaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, XII Sezione Civile, nella persona del sottoscritto Giudice Unico dott.ssa Diana
Rotondaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24747/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
vendita di beni mobili
TRA
(P. IV ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t.
elett.te dom.ta in Napoli al C.so Umberto I n.228, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Gesuele
che la rappresenta e difende
OPPONENTE
E
(P.IVA ) in persona del Curatore p.t. Controparte_1 P.IVA_2
Avv. CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Cianci presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla
Via Toledo 156
OPPOSTA
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 07.9.2020 il Controparte_1
premesso di essere creditrice nei confronti della
[...] Parte_1
del complessivo importo di € 21.353,75, per il mancato pagamento delle
[...]
seguenti fatture: 1) fattura n. 506/2014 del 24.09.14 di € 6.371,31; 2) fattura n. 508/2014 del
25.09.14 di € 6.274,40; 3) fattura n. 529/2014 del 03.10.14 di € 8.708,04, relative alla fornitura di carni, chiedeva che fosse ingiunto alla resistente il pagamento della predetta somma, oltre interessi ex art.1284, 4 ° co, c.c. dalla domanda sino al soddisfo, in favore della ricorrente.
Con il decreto ingiuntivo n. 5906/2020 del 5.10.2020 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla
[...]
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma Parte_1
anzidetta, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione proponeva opposizione al predetto D.I. la eccependo la Parte_1
totale infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal Controparte_1
[...
, deducendo l'inesistenza di qualsiasi rapporto commerciale tra le parti e di non aver mai ricevuto le merci oggetto delle fatture prodotte, che disconosceva. Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione ex art. 2955 co. n. 5 del credito azionato. Chiedeva pertanto la revoca del d.i. opposto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione proposta di cui chiedeva il rigetto.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto , concessi i termini di cui all'art. 183, 6^ comma c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione proposta è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed invero, giova evidenziare che a fronte della domanda monitoria proposta dal fallimento-
odierno opposto di pagamento del corrispettivo della vendita di carne da parte dell'odierna pagina 2 di 5 opponente, quest'ultima ha contestato la sussistenza dell'assunto contratto di vendita tra le parti, opponendo di non avere mai avuto alcun rapporto commerciale con la Controparte_1
e di non avere mai ricevuto la carne di cui all'assunta vendita.
[...]
Orbene, osserva il Tribunale che l'opposta non ha provato o offerto di provare, come era suo onere ex art. 2697 c.c., il suo assunto - contestato specificamente dalla controparte - ossia di avere venduto all'opponente la carne in oggetto e di averla consegnata a quest'ultima.
Ed infatti, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (Cass. n. 17371
del 17/11/2003).
Ne deriva, in punto di onere probatorio, che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella
di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai
conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e
dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con
le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non
azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda -
che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano
altrettante eccezioni” (Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 6421/2003).
pagina 3 di 5 Ciò posto, rileva il Tribunale che nella fattispecie in esame il creditore-opposto non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, essendosi limitato a produrre, a sostegno della sua pretesa , le fatture ed il registro iva vendite, che, come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non rivestono efficacia probatoria, provenendo dallo stesso creditore.
Ed infatti, come affermato in giurisprudenza, “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un
decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la
stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli
ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. n. 5071 del 03/03/2009).
Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Né, d'altra parte, l'opposta ha fornito in altro modo prova del suo assunto, contestato dall'opponente. Ed infatti, l'opposta non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'assunta vendita che sarebbe intercorsa tra le parti e la consegna della merce all'opponente.
Né sul punto l'opposta ha articolato istanze istruttorie (ad esempio prove orali).
Conseguentemente, non avendo l'opposta fornito prova del credito azionato, specificamente contestato dall'opponente, l'opposizione proposta va rigettata.
In conclusione l'opposizione va accolta e per l''effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dell'opponente, per richiesta fattane.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Napoli, in persona del sottoscritto Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla causa civile come innanzi proposta, così provvede:
A) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5906/2020 del
5.10.2020;
B) condanna il in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., al pagamento in favore della Parte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 145,50 per spese ed euro 2.000,00 per Pt_1
compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge,
con distrazione in favore del procuratore dell'opponente, avvocato Salvatore Gesuele, per richiesta fattane.
Così deciso in Napoli il 16.3.24 Il Giudice
dott. Diana Rotondaro
pagina 5 di 5