Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2802/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 22.5.2025, tenutasi in forma cartolare, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. FORTE Parte_1 C.F._1
SIMONE
ATTORE
e
, c.f. , difesa dall'avv. VECCHIO Controparte_1 P.IVA_1
ZOSIMA
CASSA c.f. difesa dall'avv. FEDERICA Controparte_2 P.IVA_2
BACIGALUPO
CONVENUTE
Conclusioni: come da udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, Parte_1 comma 2, c.p.c. avviata dall' ex art. 72 bis d.P.R. 692/1973, Controparte_1 fondata su “un certo novero di cartelle di pagamento e di avvisi di addebito”.
Rigettata dal GE la richiesta di sospensione, il ricorrente ha introdotto con citazione la fase di merito, contestando il diritto del creditore procedente a procedere all'esecuzione forzata per avere il Giudice Tributario disposto la sospensione della quota di cartelle sottesa al pignoramento.
Si sono costituite le convenute, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
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l'attore aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, art. 1, comma 236 relativamente agli atti sottesi all'esecuzione opposta ed essendo in corso il pagamento delle rate previste;
sia l'adesione dello sia il fatto che siano in corso i Parte_1 pagamenti sono circostanze pacifiche, richiamandosi in proposito quanto affermato dalla S.C., per cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative CP_1 scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.” Sez. 5 - , Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 (Rv. 672232 - 01).
In motivazione, la pronuncia richiamata ha chiarito che “si tratta, dunque, anche con riferimento alla cd. rottamazione-quater, di una fattispecie di estinzione ex lege che resta distinta e autonoma rispetto alla presentazione di una rinunzia nel giudizio e che
è destinata a svolgere i suoi effetti, processuali, a prescindere dalla rinnovazione della dichiarazione di rinunzia”, precisando inoltre che, in forza del disposto di cui al comma 236 dell'art. 1 della l n. 197/2022, l'estinzione del giudizio è subordinata soltanto all'effettivo perfezionamento della definizione (dato dall'accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti) e alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati, e cioè della documentazione attestante la regolarità dei versamenti al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva;
non è, quindi, richiesto il pagamento integrale del quantum dovuto a seguito dell'adesione alla rottamazione.
Nel caso di specie, non vi sono dubbi sia sull'effettivo perfezionamento della definizione agevolata (cfr. doc. prodotti in data 19.1.2024 dall'attore) sia sul fatto che l'attore sia in regola con i pagamenti (come emerge dalle quietenze prodotte dall'attore e come inoltre confermato dall'Agenzia delle Entrate).
Va dunque disposta l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
2 a) Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236 l. n. 197/2022; b) Spese compensate.
Si comunichi.
23.5.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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