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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/10/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RA Capotorti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
tutti con il patrocinio dell'avv. LUCA GRIMOLDI ed elettivamente domiciliati presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO BINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 1 di 10 I. In via principale e nel merito: per i motivi esposti in narrativa,
1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità ovvero comunque la tardività della escussione della pegno per cui è causa per complessivi euro 75.966,70 e conseguentemente
2. condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire ovvero rimborsare ovvero a risarcire agli attori in via tra i medesimi solidale l'importo di euro 75.966,70, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa ovvero che sarà determinato in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito;
II. in via subordinata
3. condannare la convenuta a risarcire agli attori il danno causato dalla tardiva escussione del pegno, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero che sarà determinata in via equitativa;
III. in ogni caso:
4. accertare e dichiarare l'illegittimità della escussione della garanzia con riferimento alle spese legali dell'avv. Borsani e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in restituzione di tale importo,
5. maggiorare tutti gli importi che risulteranno dovuti agli attori di interessi moratori e rivalutazione dal dovuto, ovvero in subordine dalla domanda, al saldo effettivo;
6. con integrale rifusione delle spese legali.
Nell'interesse di parte convenuta rigettare le domande formulate dagli attori, come contenute nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e nella presente memoria.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con espressa riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie all'esito dell'esame delle difese della controparte.
pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , RA e Parte_2 Parte_1 Parte_3
hanno convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Busto Parte_5 Controparte_1
Arsizio, esponendo che:
- in data 11 ottobre 2016 avevano costituito in pegno crediti e diritti derivanti da un contratto di gestione portafogli n. 3000/27/214278 sottoscritto con Eurizon Capital, in favore di , Controparte_1
fino alla concorrenza di euro 3.500.000 (importo così ridotto da quello originario di euro 7.000.000);
- tale contratto di pegno era stato stipulato a garanzia delle obbligazioni assunte dall'assuntore CP_2
nell'ambito del concordato preventivo liquidatorio di
[...] Controparte_3
; in particolare, il pegno era stato concesso quale controgaranzia di una polizza
[...]
fideiussoria a prima richiesta rilasciata da a;
Controparte_1 CP_2
- in data 8 giugno 2021, in seguito alla dichiarazione di fallimento di , avvenuta con sentenza CP_2
Contro depositata in data 16 giugno 2020, il Commissario Giudiziale del concordato di aveva escusso la sopra citata fideiussione per l'importo di euro 2.000.000, e, conseguentemente, l'istituto di credito aveva escusso a sua volta la “controgaranzia” costituita dal pegno per il pari ammontare di euro
2.000.000;
- , in quanto newco immediatamente operativa, anche a seguito dell'affitto del ramo d'azienda di CP_2
Contro
poi acquistato, aveva necessità di linee di fido per la sua operatività, per cui (poi Parte_6
incorporata in ) le aveva concesso delle linee di credito funzionali alla sua operatività, Controparte_1
rispetto alle quali la stessa pretese il rilascio di garanzie personali;
al momento del fallimento di Pt_6
pagina 3 di 10 , la banca era, quindi, creditrice anche per le somme utilizzate a credito per le linee di fido CP_2
concesse per l'operatività di stessa, ammontanti a complessivi euro 1.074.716,67; CP_2
- in data 30 novembre 2021 la banca aveva, quindi, proceduto ad una seconda escussione del pegno titolo, per l'importo di euro 1.074.716,67, ma tale escussione era illegittima, in quanto il pegno non assisteva tale esposizione debitoria di ma solo quella relativa alla garanzia di adempimento del CP_2
Contro concordato di e fino alla concorrenza del fabbisogno dello stesso, ridotto ad euro 2.000.000;
- in data 18 gennaio 2022, come preannunciato nella missiva del 29 dicembre 2021 con cui si era riservata un'ulteriore escussione del pegno relativamente agli interessi successivi al fallimento, infine, aveva proceduto ad una terza escussione per l'importo di euro 75.966,70; tale importo era comprensivo, oltre che degli interessi, ammontanti ad euro 54.099,90, anche della somma di euro
21.886,80 a titolo di onorari dell'avv. Borsani;
- tale ultima escussione, al pari della seconda, era illegittima, in quanto il diritto di credito che il creditore aveva soddisfatto tramite il ricavato dell'escussione dei titoli costituiti in pegno non era assistito dal diritto reale di garanzia, nonché tardiva e pertanto fonte di danni pari agli interessi maturati a causa dell'inerzia dell'istituto di credito, che andavano risarciti;
- che, in ogni caso, era illegittima l'escussione del pegno relativamente alle spese legali per l'assistenza del legale della banca, Avv. Borsani, mai fatte oggetto di garanzia e comunque di liquidazione o accordo, ed anzi contestate, anche in quanto in tutta evidenza manifestamente sproporzionate.
Gli attori hanno chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero la tardività dell'escussione del pegno avvenuta in data 10 gennaio 2022 e comunicata loro in data 18 gennaio 2022, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere loro l'importo di euro 75.966,70 o il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, nonché di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'escussione della garanzia con riferimento alle spese legali dell'avv. Borsani, con conseguente restituzione degli importi relativi alle stesse.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. In particolare, ha dedotto Controparte_1
che: pagina 4 di 10 - la domanda era inammissibile in quanto proposta dopo la vendita secondo il procedimento disciplinato dall'art. 2797 c.c.;
- il credito per cui era stato escusso il pegno, costituito dagli interessi relativi a linee di credito non ancora concesse al momento della costituzione del diritto reale di garanzia e spese legali, era assistito dalla garanzia reale ai sensi dell'art. 3 del contratto costitutivo del pegno;
né vi erano ostacoli all'ammissibilità di un pegno su un credito futuro, purché determinabile, come nel caso di specie;
- l'escussione non era tardiva e non era illegittima, attesa l'inesistenza di qualsivoglia norma che impone al creditore un termine per pretendere il pagamento di una somma di denaro, se non quello di prescrizione;
- la contestazione sull'ammontare degli interessi era del tutto generica;
- il pegno garantiva anche tutte le spese accessorie, ivi comprese le spese legali di assistenza stragiudiziale e consulenza, resesi necessarie per procedere all'escussione in ragione delle contestazioni svolte dagli attori e determinate in base ai parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Sull'ammissibilità delle domande attoree
Deve, innanzitutto, essere disattesa l'eccezione proposta dalla convenuta di inammissibilità delle domande, in quanto tardive. Ed invero, parte convenuta deduce che, non avendo parte attrice proposto opposizione nel termine di cinque giorni di cui all'art. 2797 c.c. ed essendo stati, nel frattempo, venduti i beni oggetto di pegno, ogni contestazione in ordine alla legittimità dell'escussione sarebbe ormai preclusa, in analogia a quanto disposto per il procedimento di cui all'art. 615 c.p.c.
Al riguardo, si ricorda, in via generale, che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, il creditore pignoratizio può soddisfare la sua pretesa promuovendo l'esecuzione forzata ordinaria, ovvero, in alternativa, procedendo all'esecuzione privata prevista dall'art. 2797 c.c., che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale (cfr., sul punto, Cass. n. 6894/1987).
A mente dell'art. 2797, comma 1, c.c. “prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in pagina 5 di 10 mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno”; ai sensi del successivo comma 2, poi, “Il creditore può procedere alla vendita una volta che siano decorsi 5 giorni dalla notifica dell'intimazione, sempre che il debitore non abbia adempiuto o non sia stata proposta opposizione nel termine concesso”. Attraverso l'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, che ha sostanziale natura di opposizione all'esecuzione riconducibile all'art. 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima (da ultimo, ex multis, Cass. n. 3000/2024; v. anche Cass. n. 5475/2020; Cass. n. 17268/2018), il debitore o il terzo datore di pegno possono fare valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno (cfr. Cass. 27266/2008).
Ebbene, tale opposizione è evidentemente finalizzata ad evitare la vendita del bene, tant'è che, a seguito della proposizione dell'opposizione e fino alla sua definizione, anche al fine di mitigare gli effetti di un'esecuzione in autotutela, la vendita viene sospesa.
Ciò posto, tale termine non è stabilito a pena di decadenza;
deve, pertanto, ritenersi ammissibile anche un'opposizione “tardiva”, che, ovviamente, non potrà che avere, laddove venissero accertati profili di illegittimità dell'escussione, una finalità e un contenuto risarcitorio e non più recuperatorio, al pari di un'ordinaria azione di merito, se, nel frattempo, come nel caso in esame, intervenga la vendita del bene, non potendosi revocare in dubbio la salvezza dell'acquisto del terzo.
L'azione proposta, dunque, è ammissibile.
2. Sul merito
Ciò chiarito in ordine all'ammissibilità delle domande, le stesse non risultano fondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
Gli attori allegano innanzitutto di avere concesso in pegno i titoli oggetto di causa unicamente a controgaranzia della fideiussione che l'istituto di credito aveva rilasciato in favore di che, a CP_2
sua volta, aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni concordatarie di
[...]
. Controparte_3
Il contratto di pegno prodotto da entrambe le parti, rispettivamente sub doc. 1 e doc. 17, ed in particolare la clausola di cui all'art. 3, intitolata “estensione del pegno ad altri crediti”, prevede però pagina 6 di 10 che “il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere a favore della verso il medesimo debitore, rappresentato da saldo passivo di conto Pt_6
corrente o dipendente, da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli e su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di strumenti finanziari e cambi, operazioni in derivati e operazioni di intermediazione o prestazione di servizi”.
Chiarito, quindi, che, con tutta evidenza, il pegno in questione non è stato costituito unicamente quale controgaranzia della polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da a Controparte_1 CP_2
nell'ambito del concordato preventivo liquidatorio di occorre stabilire se l'estensione del CP_3
pegno così come formulata sia stata validamente pattuita.
Reputa il Tribunale che al quesito debba darsi risposta positiva, dovendosi ritenere identificabile tanto l'oggetto della garanzia, quanto il credito garantito.
A tale ultimo proposito, si rileva in via generale che il pegno, quale garanzia accessoria, come si desume dall'art. 2784 c.c., è necessariamente collegato ad un credito garantito, per cui è invalido se questo è originariamente inesistente;
in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., non è esclusa, invece,
l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente, con la precisazione che è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte, come chiarito a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7214/2009; Cass. n. 24790/2016, per la quale la mera determinabilità, se assicura la validità ed efficacia inter partes, non garantisce di per sé
l'opponibilità del pegno agli altri creditori, questione, tuttavia, non rilevante nel caso in esame;
v. anche Cass. n. 533/2020).
Ebbene, in applicazione dei principi appena esposti, la clausola di cui all'art. 3 (c.d. clausola omnibus)
è certamente valida ed efficace tra le parti, non ponendosi in contrasto con il principio della pagina 7 di 10 accessorietà della garanzia desumibile dall'art. 2784 c.c.; è possibile, infatti, attraverso una lettura ed interpretazione del contratto nel suo complesso, stabilire quale sia il diritto garantito, il rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica tra mezzo di tutela del creditore e diritto di credito, nonchè i limiti di efficacia del pegno, delineati dagli artt. 2794 e 2799 c.c.
Ed invero, chiarito che la determinatezza dell'oggetto del pegno non è qui in discussione, lo stesso è stato costituito a garanzia dell'attività svolta da nel suo ruolo di assuntore nell'ambito del CP_2
concordato preventivo liquidatorio di come rilevato dagli attori stessi, infatti, era stato CP_3
richiesto ad non solo di rilasciare una polizza fideiussoria a garanzia dei pagamenti che Controparte_1
avrebbe dovuto effettuare , ma anche di accordare a quest'ultima delle linee di credito per CP_2
garantirne l'operatività.
Deve, quindi, escludersi l'invocata nullità del pegno nel rapporto inter partes dedotta da parte attrice, essendo quanto meno determinabile il credito garantito: è evidente, infatti, che i crediti cui fa riferimento il contratto sono unicamente quelli che si era obbligata a concedere a Controparte_1 CP_2
con riferimento all'attività assunta nell'ambito del concordato di CP_3
Del pari non è suscettibile di accoglimento la doglianza relativa alla debenza, nell'an e nel quantum, degli interessi richiesti.
Quanto alla deduzione secondo cui il pegno sarebbe stato tardivamente escusso in danno dei terzi datori, basti evidenziare che, in effetti, se il debitore ha il dovere di adempiere nel termine, non vi è alcuna norma che imponga al creditore un termine per pretendere il pagamento di una somma di denaro, se non quello di prescrizione;
il trascorrere del tempo e il maturare degli interessi non può, quindi, essere considerato in alcun modo fonte di un danno ingiusto risarcibile.
Del resto, non risulta che gli attori abbiano mai invitato la banca a provvedere alla escussione o provveduto a limitare il danno oggi lamentato, estinguendo il debito garantito e surrogandosi nelle ragioni creditorie. Al contrario, dalla documentazione versata in atti risulta che la convenuta abbia atteso ad escutere la garanzia anche per esaminare e replicare alle contestazioni stragiudiziali mosse dai datori di pegno (cfr. doc. 4, fascicolo di parte convenuta).
pagina 8 di 10 Non risulta, pertanto, che l'istituto di credito abbia violato i principi di correttezza e buona fede o abbia tenuto una condotta abusiva o fraudolenta in conflitto di interessi (anche, perché, diversamente ragionando qualsiasi creditore sarebbe in conflitto di interessi). D'altronde gli interessi di mora non hanno che la funzione di risarcire un danno effettivamente patito, per cui nulla avrebbe da lucrare l'istituto di credito nel ritardare l'escussione.
Con riguardo, poi, al calcolo degli interessi, come risulta per tabulas la banca ha fornito i criteri di quantificazione degli stessi (“interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento di sino al 10.12.2021, giorno dell'avvenuta escussione del pegno, ai tassi convenzionali pattuiti CP_2
per iscritto con la fallita per ogni singolo rapporto”), fornendo anche i relativi prospetti di calcolo (cfr. docc. 18 e 19, fascicolo parte convenuta); spettava, pertanto, a parte attrice eccepire eventualmente l'erroneità dei calcoli.
Con riferimento, infine, alle doglianze inerenti le spese legali, non può non osservarsi, in via generale, che le spese legali sostenute dal creditore per recuperare il credito garantito dal pegno rientrano evidentemente nelle spese che possono essere recuperate tramite il pegno stesso, trattandosi di spese accessorie e, dunque, rientranti nella definizione di cui all'art. 1 del contratto di pegno oggetto di causa.
Ciò chiarito, esaminando l'importo del compenso indicato dall'istituto di credito, pari ad euro
15.000,00, oltre accessori, come esposto in fattura dall'avv. Borsani, che fa precipuo riferimento all'attività svolta in relazione alla vicenda , non può non osservarsi che, tenuto conto del valore CP_2
della pratica e della complessità della vicenda, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, il compenso appare congruo.
Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 D.M. 55/2014, applicabile alla liquidazione dei compensi per l'attività extragiudiziale, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza del pregio dell'attività prestata dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche
e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato pagina 9 di 10 necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”; il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata al D.M., che possono essere aumentati fino al 80% e diminuiti in misura non superiore al 50%.
Ebbene, tenuto conto di quanto previsto da tale articolo e dei parametri di riferimento indicati nelle tabelle, dovendosi considerare quanto meno come valore dell'affare un importo pari ad euro
1.074.716,67, reputa il Tribunale che il compenso dell'avv. Borsani sia da ritenersi congruo ed adeguato all'attività in concreto svolta.
Non può pertanto trovare accoglimento, anche sotto tale profilo, la domanda attorea.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, e per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1694/2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Busto Arsizio, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa RA Capotorti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RA Capotorti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
tutti con il patrocinio dell'avv. LUCA GRIMOLDI ed elettivamente domiciliati presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO BINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 1 di 10 I. In via principale e nel merito: per i motivi esposti in narrativa,
1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità ovvero comunque la tardività della escussione della pegno per cui è causa per complessivi euro 75.966,70 e conseguentemente
2. condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire ovvero rimborsare ovvero a risarcire agli attori in via tra i medesimi solidale l'importo di euro 75.966,70, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa ovvero che sarà determinato in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito;
II. in via subordinata
3. condannare la convenuta a risarcire agli attori il danno causato dalla tardiva escussione del pegno, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero che sarà determinata in via equitativa;
III. in ogni caso:
4. accertare e dichiarare l'illegittimità della escussione della garanzia con riferimento alle spese legali dell'avv. Borsani e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in restituzione di tale importo,
5. maggiorare tutti gli importi che risulteranno dovuti agli attori di interessi moratori e rivalutazione dal dovuto, ovvero in subordine dalla domanda, al saldo effettivo;
6. con integrale rifusione delle spese legali.
Nell'interesse di parte convenuta rigettare le domande formulate dagli attori, come contenute nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e nella presente memoria.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con espressa riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie all'esito dell'esame delle difese della controparte.
pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , RA e Parte_2 Parte_1 Parte_3
hanno convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Busto Parte_5 Controparte_1
Arsizio, esponendo che:
- in data 11 ottobre 2016 avevano costituito in pegno crediti e diritti derivanti da un contratto di gestione portafogli n. 3000/27/214278 sottoscritto con Eurizon Capital, in favore di , Controparte_1
fino alla concorrenza di euro 3.500.000 (importo così ridotto da quello originario di euro 7.000.000);
- tale contratto di pegno era stato stipulato a garanzia delle obbligazioni assunte dall'assuntore CP_2
nell'ambito del concordato preventivo liquidatorio di
[...] Controparte_3
; in particolare, il pegno era stato concesso quale controgaranzia di una polizza
[...]
fideiussoria a prima richiesta rilasciata da a;
Controparte_1 CP_2
- in data 8 giugno 2021, in seguito alla dichiarazione di fallimento di , avvenuta con sentenza CP_2
Contro depositata in data 16 giugno 2020, il Commissario Giudiziale del concordato di aveva escusso la sopra citata fideiussione per l'importo di euro 2.000.000, e, conseguentemente, l'istituto di credito aveva escusso a sua volta la “controgaranzia” costituita dal pegno per il pari ammontare di euro
2.000.000;
- , in quanto newco immediatamente operativa, anche a seguito dell'affitto del ramo d'azienda di CP_2
Contro
poi acquistato, aveva necessità di linee di fido per la sua operatività, per cui (poi Parte_6
incorporata in ) le aveva concesso delle linee di credito funzionali alla sua operatività, Controparte_1
rispetto alle quali la stessa pretese il rilascio di garanzie personali;
al momento del fallimento di Pt_6
pagina 3 di 10 , la banca era, quindi, creditrice anche per le somme utilizzate a credito per le linee di fido CP_2
concesse per l'operatività di stessa, ammontanti a complessivi euro 1.074.716,67; CP_2
- in data 30 novembre 2021 la banca aveva, quindi, proceduto ad una seconda escussione del pegno titolo, per l'importo di euro 1.074.716,67, ma tale escussione era illegittima, in quanto il pegno non assisteva tale esposizione debitoria di ma solo quella relativa alla garanzia di adempimento del CP_2
Contro concordato di e fino alla concorrenza del fabbisogno dello stesso, ridotto ad euro 2.000.000;
- in data 18 gennaio 2022, come preannunciato nella missiva del 29 dicembre 2021 con cui si era riservata un'ulteriore escussione del pegno relativamente agli interessi successivi al fallimento, infine, aveva proceduto ad una terza escussione per l'importo di euro 75.966,70; tale importo era comprensivo, oltre che degli interessi, ammontanti ad euro 54.099,90, anche della somma di euro
21.886,80 a titolo di onorari dell'avv. Borsani;
- tale ultima escussione, al pari della seconda, era illegittima, in quanto il diritto di credito che il creditore aveva soddisfatto tramite il ricavato dell'escussione dei titoli costituiti in pegno non era assistito dal diritto reale di garanzia, nonché tardiva e pertanto fonte di danni pari agli interessi maturati a causa dell'inerzia dell'istituto di credito, che andavano risarciti;
- che, in ogni caso, era illegittima l'escussione del pegno relativamente alle spese legali per l'assistenza del legale della banca, Avv. Borsani, mai fatte oggetto di garanzia e comunque di liquidazione o accordo, ed anzi contestate, anche in quanto in tutta evidenza manifestamente sproporzionate.
Gli attori hanno chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero la tardività dell'escussione del pegno avvenuta in data 10 gennaio 2022 e comunicata loro in data 18 gennaio 2022, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere loro l'importo di euro 75.966,70 o il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, nonché di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'escussione della garanzia con riferimento alle spese legali dell'avv. Borsani, con conseguente restituzione degli importi relativi alle stesse.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. In particolare, ha dedotto Controparte_1
che: pagina 4 di 10 - la domanda era inammissibile in quanto proposta dopo la vendita secondo il procedimento disciplinato dall'art. 2797 c.c.;
- il credito per cui era stato escusso il pegno, costituito dagli interessi relativi a linee di credito non ancora concesse al momento della costituzione del diritto reale di garanzia e spese legali, era assistito dalla garanzia reale ai sensi dell'art. 3 del contratto costitutivo del pegno;
né vi erano ostacoli all'ammissibilità di un pegno su un credito futuro, purché determinabile, come nel caso di specie;
- l'escussione non era tardiva e non era illegittima, attesa l'inesistenza di qualsivoglia norma che impone al creditore un termine per pretendere il pagamento di una somma di denaro, se non quello di prescrizione;
- la contestazione sull'ammontare degli interessi era del tutto generica;
- il pegno garantiva anche tutte le spese accessorie, ivi comprese le spese legali di assistenza stragiudiziale e consulenza, resesi necessarie per procedere all'escussione in ragione delle contestazioni svolte dagli attori e determinate in base ai parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Sull'ammissibilità delle domande attoree
Deve, innanzitutto, essere disattesa l'eccezione proposta dalla convenuta di inammissibilità delle domande, in quanto tardive. Ed invero, parte convenuta deduce che, non avendo parte attrice proposto opposizione nel termine di cinque giorni di cui all'art. 2797 c.c. ed essendo stati, nel frattempo, venduti i beni oggetto di pegno, ogni contestazione in ordine alla legittimità dell'escussione sarebbe ormai preclusa, in analogia a quanto disposto per il procedimento di cui all'art. 615 c.p.c.
Al riguardo, si ricorda, in via generale, che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, il creditore pignoratizio può soddisfare la sua pretesa promuovendo l'esecuzione forzata ordinaria, ovvero, in alternativa, procedendo all'esecuzione privata prevista dall'art. 2797 c.c., che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale (cfr., sul punto, Cass. n. 6894/1987).
A mente dell'art. 2797, comma 1, c.c. “prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in pagina 5 di 10 mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno”; ai sensi del successivo comma 2, poi, “Il creditore può procedere alla vendita una volta che siano decorsi 5 giorni dalla notifica dell'intimazione, sempre che il debitore non abbia adempiuto o non sia stata proposta opposizione nel termine concesso”. Attraverso l'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, che ha sostanziale natura di opposizione all'esecuzione riconducibile all'art. 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima (da ultimo, ex multis, Cass. n. 3000/2024; v. anche Cass. n. 5475/2020; Cass. n. 17268/2018), il debitore o il terzo datore di pegno possono fare valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno (cfr. Cass. 27266/2008).
Ebbene, tale opposizione è evidentemente finalizzata ad evitare la vendita del bene, tant'è che, a seguito della proposizione dell'opposizione e fino alla sua definizione, anche al fine di mitigare gli effetti di un'esecuzione in autotutela, la vendita viene sospesa.
Ciò posto, tale termine non è stabilito a pena di decadenza;
deve, pertanto, ritenersi ammissibile anche un'opposizione “tardiva”, che, ovviamente, non potrà che avere, laddove venissero accertati profili di illegittimità dell'escussione, una finalità e un contenuto risarcitorio e non più recuperatorio, al pari di un'ordinaria azione di merito, se, nel frattempo, come nel caso in esame, intervenga la vendita del bene, non potendosi revocare in dubbio la salvezza dell'acquisto del terzo.
L'azione proposta, dunque, è ammissibile.
2. Sul merito
Ciò chiarito in ordine all'ammissibilità delle domande, le stesse non risultano fondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
Gli attori allegano innanzitutto di avere concesso in pegno i titoli oggetto di causa unicamente a controgaranzia della fideiussione che l'istituto di credito aveva rilasciato in favore di che, a CP_2
sua volta, aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni concordatarie di
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. Controparte_3
Il contratto di pegno prodotto da entrambe le parti, rispettivamente sub doc. 1 e doc. 17, ed in particolare la clausola di cui all'art. 3, intitolata “estensione del pegno ad altri crediti”, prevede però pagina 6 di 10 che “il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere a favore della verso il medesimo debitore, rappresentato da saldo passivo di conto Pt_6
corrente o dipendente, da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli e su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di strumenti finanziari e cambi, operazioni in derivati e operazioni di intermediazione o prestazione di servizi”.
Chiarito, quindi, che, con tutta evidenza, il pegno in questione non è stato costituito unicamente quale controgaranzia della polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da a Controparte_1 CP_2
nell'ambito del concordato preventivo liquidatorio di occorre stabilire se l'estensione del CP_3
pegno così come formulata sia stata validamente pattuita.
Reputa il Tribunale che al quesito debba darsi risposta positiva, dovendosi ritenere identificabile tanto l'oggetto della garanzia, quanto il credito garantito.
A tale ultimo proposito, si rileva in via generale che il pegno, quale garanzia accessoria, come si desume dall'art. 2784 c.c., è necessariamente collegato ad un credito garantito, per cui è invalido se questo è originariamente inesistente;
in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., non è esclusa, invece,
l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente, con la precisazione che è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte, come chiarito a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7214/2009; Cass. n. 24790/2016, per la quale la mera determinabilità, se assicura la validità ed efficacia inter partes, non garantisce di per sé
l'opponibilità del pegno agli altri creditori, questione, tuttavia, non rilevante nel caso in esame;
v. anche Cass. n. 533/2020).
Ebbene, in applicazione dei principi appena esposti, la clausola di cui all'art. 3 (c.d. clausola omnibus)
è certamente valida ed efficace tra le parti, non ponendosi in contrasto con il principio della pagina 7 di 10 accessorietà della garanzia desumibile dall'art. 2784 c.c.; è possibile, infatti, attraverso una lettura ed interpretazione del contratto nel suo complesso, stabilire quale sia il diritto garantito, il rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica tra mezzo di tutela del creditore e diritto di credito, nonchè i limiti di efficacia del pegno, delineati dagli artt. 2794 e 2799 c.c.
Ed invero, chiarito che la determinatezza dell'oggetto del pegno non è qui in discussione, lo stesso è stato costituito a garanzia dell'attività svolta da nel suo ruolo di assuntore nell'ambito del CP_2
concordato preventivo liquidatorio di come rilevato dagli attori stessi, infatti, era stato CP_3
richiesto ad non solo di rilasciare una polizza fideiussoria a garanzia dei pagamenti che Controparte_1
avrebbe dovuto effettuare , ma anche di accordare a quest'ultima delle linee di credito per CP_2
garantirne l'operatività.
Deve, quindi, escludersi l'invocata nullità del pegno nel rapporto inter partes dedotta da parte attrice, essendo quanto meno determinabile il credito garantito: è evidente, infatti, che i crediti cui fa riferimento il contratto sono unicamente quelli che si era obbligata a concedere a Controparte_1 CP_2
con riferimento all'attività assunta nell'ambito del concordato di CP_3
Del pari non è suscettibile di accoglimento la doglianza relativa alla debenza, nell'an e nel quantum, degli interessi richiesti.
Quanto alla deduzione secondo cui il pegno sarebbe stato tardivamente escusso in danno dei terzi datori, basti evidenziare che, in effetti, se il debitore ha il dovere di adempiere nel termine, non vi è alcuna norma che imponga al creditore un termine per pretendere il pagamento di una somma di denaro, se non quello di prescrizione;
il trascorrere del tempo e il maturare degli interessi non può, quindi, essere considerato in alcun modo fonte di un danno ingiusto risarcibile.
Del resto, non risulta che gli attori abbiano mai invitato la banca a provvedere alla escussione o provveduto a limitare il danno oggi lamentato, estinguendo il debito garantito e surrogandosi nelle ragioni creditorie. Al contrario, dalla documentazione versata in atti risulta che la convenuta abbia atteso ad escutere la garanzia anche per esaminare e replicare alle contestazioni stragiudiziali mosse dai datori di pegno (cfr. doc. 4, fascicolo di parte convenuta).
pagina 8 di 10 Non risulta, pertanto, che l'istituto di credito abbia violato i principi di correttezza e buona fede o abbia tenuto una condotta abusiva o fraudolenta in conflitto di interessi (anche, perché, diversamente ragionando qualsiasi creditore sarebbe in conflitto di interessi). D'altronde gli interessi di mora non hanno che la funzione di risarcire un danno effettivamente patito, per cui nulla avrebbe da lucrare l'istituto di credito nel ritardare l'escussione.
Con riguardo, poi, al calcolo degli interessi, come risulta per tabulas la banca ha fornito i criteri di quantificazione degli stessi (“interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento di sino al 10.12.2021, giorno dell'avvenuta escussione del pegno, ai tassi convenzionali pattuiti CP_2
per iscritto con la fallita per ogni singolo rapporto”), fornendo anche i relativi prospetti di calcolo (cfr. docc. 18 e 19, fascicolo parte convenuta); spettava, pertanto, a parte attrice eccepire eventualmente l'erroneità dei calcoli.
Con riferimento, infine, alle doglianze inerenti le spese legali, non può non osservarsi, in via generale, che le spese legali sostenute dal creditore per recuperare il credito garantito dal pegno rientrano evidentemente nelle spese che possono essere recuperate tramite il pegno stesso, trattandosi di spese accessorie e, dunque, rientranti nella definizione di cui all'art. 1 del contratto di pegno oggetto di causa.
Ciò chiarito, esaminando l'importo del compenso indicato dall'istituto di credito, pari ad euro
15.000,00, oltre accessori, come esposto in fattura dall'avv. Borsani, che fa precipuo riferimento all'attività svolta in relazione alla vicenda , non può non osservarsi che, tenuto conto del valore CP_2
della pratica e della complessità della vicenda, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, il compenso appare congruo.
Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 D.M. 55/2014, applicabile alla liquidazione dei compensi per l'attività extragiudiziale, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza del pregio dell'attività prestata dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche
e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato pagina 9 di 10 necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”; il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata al D.M., che possono essere aumentati fino al 80% e diminuiti in misura non superiore al 50%.
Ebbene, tenuto conto di quanto previsto da tale articolo e dei parametri di riferimento indicati nelle tabelle, dovendosi considerare quanto meno come valore dell'affare un importo pari ad euro
1.074.716,67, reputa il Tribunale che il compenso dell'avv. Borsani sia da ritenersi congruo ed adeguato all'attività in concreto svolta.
Non può pertanto trovare accoglimento, anche sotto tale profilo, la domanda attorea.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, e per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1694/2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Busto Arsizio, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa RA Capotorti
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