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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17079/19 R.G. A.C., posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Enna n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Saccone, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Via Giuffrida n. 37 presso lo studio dell'Avv. Paola Strano, rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Luigi Ragno;
convenuta;
e
pagina 1 di 17
Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), CodiceFiscale_2 convenuto contumace,
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO MARITTIMO
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2019 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale e la chiedendone la condanna al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 9.9.2018 alle ore 11.45 circa allorquando mentre si trovava trasportata sul natante (gommone) condotto e di proprietà di
[...]
dopo circa 10 minuti di navigazione in direzione Taormina a causa di un'onda di Controparte_2
prua – che causava un brusco beccheggio del natante – sobbalzava e ricadeva all'interno del gommone sbattendo la schiena.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Biancavilla e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla propria persona ad un indennizzo complessivo pari ad € 40000.00 circa.
Nessuno si costituiva per . Controparte_2
La si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_1
Assunte le prove richieste, all'udienza del 22.04.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 09.09.2024 il Tribunale “-
– re melius perpensa- “ disponeva c.t.u. medico-legale al fine di determinare la natura e l'entità del danno alla persona subito da parte attricee del quale veniva richiesto il risarcimento. pagina 2 di 17 All'udienza del 12.02.2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 123 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, meglio conosciuto come Codice
delle assicurazioni private, prevede che “Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di
motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista
dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e
quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona”.
Esiste pertanto anche per i natanti l'obbligo di assicurazione da responsabilità per danni da circolazione, in questo caso da navigazione.
La polizza RC copre i danni causati accidentalmente ai terzi trasportati durante la CP_3
navigazione, purché questi siano effettivamente estranei all'equipaggio.
Per poter applicare l'articolo 2054 c.c. che stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di
rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, è necessario che il danneggiato sia qualificato come terzo trasportato a titolo di cortesia.
Questo perché l'assicurazione per natanti distingue fra terzo trasportato a titolo di cortesia e
“marinaio facente parte dell'equipaggio”.
Quest'ultimo, considerato un conducente dell'imbarcazione, viene inquadrato nella fattispecie della
“conduzione collettiva” e, di conseguenza, soggetto responsabile del sinistro.
L'assicurazione per natanti è obbligatoria per tutte le imbarcazioni provviste di motore e ciò vale anche per i gommoni dotati di motore - come nel caso di specie.
Diverse pronunce della Corte di Cassazione confermano che se il terzo trasportato in barca è pagina 3 di 17 riconosciuto come ospite e, dunque, non appartenente all'equipaggio dell'imbarcazione, ha diritto a essere risarcito secondo i dettami dell'art. 2054 del Codice Civile, così come avviene per gli incidenti stradali. (cfr. sentenza n. 25902 del 19 novembre 2013, Sez. III, che afferma che “La responsabilità del
conducente di una unità da diporto, per il danno riportato da un trasportato a titolo di cortesia deve
essere ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 cod. civ.”; Tribunale di Roma sentenza n.
19850/2019; Tribunale di Napoli sentenza n. 410/2023).
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione di natanti, il terzo trasportato, ai sensi dell'art. 141 D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ha azione diretta per il risarcimento del danno subito nei confronti dell'assicuratore del natante sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti, salvo il caso fortuito, inteso quale fatto imprevedibile ed inevitabile non collegato all'azione del conducente del natante trasportante o di quello antagonista.
Attesa la struttura della norma, affinché l'azione possa essere esperita fruttuosamente è necessario e sufficiente che l'agente fornisca la prova che: a) un sinistro stradale/navigazione sia accaduto;
b) nel sinistro sia rimasto coinvolto il veicolo/natante sul quale era trasportato;
c) il suddetto veicolo/natante sia assicurato dall'impresa destinataria della pretesa risarcitoria;
d) dal sinistro egli abbia sofferto un danno patrimoniale e/o non patrimoniale (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 410/2023 del
13.01.2023)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata,
a prescindere da valutazioni di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata.
Fatte queste premesse, l'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che a) l'attrice era trasportata a titolo amichevole sul gommone condotto dal convenuto ed assicurato;
b) CP_2 CP_1
l'incidente si è verificato in data 9.9.2018 nel corso della navigazione verso Taormina;
c) l'attrice a pagina 4 di 17 causa di un'onda di prua è stata sbalzata dalla posizione sul prendisole del gommone ed è ricaduta sbattendo la schiena;
d) l'attrice il giorno successivo, a causa dei dolori, è stata trasportata presso il pronto Soccorso dell'Ospedale di Biancavilla.
Su tali circostanze il convenuto ha reso confessione giudiziale ex art. 232 c.p.c. in sede di CP_2
interrogatorio formale e le stesse sono state confermate dal teste Tes_1
Ciò posto va osservato come la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12063/2022 ha espressamente affrontato la questione della disciplina applicabile al trasporto cd. amichevole. Secondo
la Corte, in materia di diporto, trova primaria applicazione il Codice della Nautica da Diporto, con le sue norme in tema di responsabilità civile da circolazione delle unità da diporto e non già il Codice
della Navigazione che si applica, invece, in via residuale nei casi in cui la disciplina speciale (qui,
appunto, il Codice della Nautica da Diporto) non regoli la fattispecie considerata.
Pertanto, a differenza di quanto propugnato dal danneggiato, non è l'articolo 414 del Codice della
Navigazione – “Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole” a trovare applicazione, ma l'articolo 40 del Codice della Nautica da Diporto – “Responsabilità Civile”. La differenza non è di poco conto dal momento che le due norme allocano in modo sostanzialmente opposto l'onere della prova relativamente alla responsabilità per i danni al passeggero.
Mentre l'art. 414 del Codice della Navigazione grava il danneggiato dell'onere di provare il dolo o la colpa grave del vettore, peraltro con ciò escludendo la responsabilità vettoriale nei casi di colpa lieve od ordinaria, il citato art. 40 del Codice della Nautica da Diporto, con espresso rinvio all'art. 2054 del
Codice Civile, stabilisce che il conducente del natante o imbarcazione da diporto è responsabile dei danni subiti dai terzi in occasione del trasporto, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
L'articolo deve essere letto in combinazione con l'art. 1681 Codice Civile, il quale sancisce la responsabilità del vettore in relazione ai sinistri che colpiscano il viaggiatore durante il viaggio, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Le disposizioni citate, dunque, invertono l'onere della prova a favore del passeggero, stabilendo una pagina 5 di 17 presunzione – ben suscettibile di prova contraria - di responsabilità nei confronti del conducente/vettore. Peraltro, la presunzione di responsabilità a carico del vettore conducente opera solo quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al terzo passeggero e l'attività del conducente stesso, mentre si ritiene esclusa nei casi in cui sia accertata la mancanza di colpa in capo a quest'ultimo
(ad esempio, nei casi in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore).
Tale principio era già stato affermato in precedenza da due pronunce della Corte di Cassazione,
dapprima con la sentenza n. 13324/2015 e poi con l'ordinanza n. 25771/2019. In particolare, la seconda aveva chiarito che il comma 1 dell'art. 2054 c.c. va interpretato nel senso che è comunque compito del giudice di merito operare una valutazione comparativa della condotta dei soggetti coinvolti nell'evento sinistroso, danneggiante e danneggiato. Nel caso di specie, la Corte aveva cassato la sentenza di merito proprio in riferimento alla mancata trattazione specifica da parte del giudice di seconde cure dell'insieme delle manovre di emergenza e delle cautele poste in essere dal conducente a seguito dell'onda anomala.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12063/2022 (sopra richiamata) ha riconosciuto la responsabilità del conducente di un'imbarcazione in presenza della c.d. onda anomala,
essendo il fenomeno naturalistico oggettivamente prevedibile, e pertanto evitabile dal soggetto vettore:
quest'ultimo, dunque, è responsabile, stante il fatto che non ha utilizzato ogni mezzo a disposizione per evitare il danno cagionato al soggetto trasportato.
Questa è la situazione del caso di specie: nel corso della navigazione il gommone ha affrontato di prua un'onda che ha causato il beccheggio del natante con il sobbalzo dell'attrice e la ricaduta della stessa.
A nulla rileva invero l'indicazione riportata sul verbale del PS di “incidente sportivo”, attesa la specificazione operata dallo stesso sanitario in ordine alla circostanza che la paziente dichiarava che l'infortunio era accaduto al mare a bordo di un gommone.
Evidente che tale indicazione corrisponde alla ricostruzione del sinistro per come emersa nel corso pagina 6 di 17 del giudizio.
In ordine alla determinazione del quantum risarcitorio, prima di passare all'esame delle risultanze dell'espletata CTU medico-legale - che ha determinato le percentuali di invalidità subite da Parte_1
- occorre preliminarmente ricordare che la nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale
[...]
(Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato (dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr.
Corte Cost. n. 356/91; Cass. n. 4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge. La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza) patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente, essendo tale pregiudizio già
ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^ sez. civ., 13.1.1993 n. 357;
Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c. 1897 ss. e 1953 ss.); c) danno
(conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n.
37/94, in Foro It. 1994, I, 1326). La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una pagina 7 di 17 valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n.
10405/98; Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze della CTU medico-legale espletata.
In particolare, il consulente medico-legale, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico della perizianda nonché sulla documentazione versata in atti, accertava nei confronti di “che la lesione riscontrata (frattura D11) è di natura traumatica ed è compatibile Parte_1
con la dinamica del sinistro così come descritta in atti. Tale lesione si è evoluta in senso migliorativo,
mediante gli idonei trattamenti che le sono stati praticati e, in atto, può ritenersi stabilizzata quindi
non suscettibile di alcun miglioramento o di aggravamento” e che a seguito delle lesioni patite «si è
reso necessario un periodo di invalidità temporanea parziale al 75 %, di giorni 30 e di invalidità
temporanea parziale al 50 %, di giorni 30», precisando poi che <<…sono residuati esiti a carattere
permanente consistenti in dolore alla digito pressione in sede di frattura, in contratture dei muscoli
paravertebrali dello stesso tratto della colonna, in limitazione dei movimenti di piegamento e di
torsione del tronco, come meglio descritti nell'apposito paragrafo della presente relazione, che
incidono seppur limitatamente sulla salute del periziando, intesa nel suo normale relazionarsi col
mondo e del suo stato di benessere. … quantificabili nella misura del 10 %>>.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, è possibile ora procedere alla determinazione del danno alla persona subito da
, seguendo la tripartizione sopra richiamata: Parte_1
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non pagina 8 di 17 solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo –
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità
temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella legge 5
marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micro-permanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni. Infine,
con riferimento al danno biologico temporaneo, l'art. 138, comma 2, lett. F, del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 stabilisce che esso va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità
riconosciuta per ciascun giorno dalle tabelle uniche nazionali. A sua volta, l'art. 3 del D.P.R. n.
12/2025, che introduce le suddette tabelle, per la determinazione dell'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta rimanda all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, da ultimo aggiornato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 luglio pagina 9 di 17 2024. Tale importo è dunque pari a euro 55,24.
Ne consegue che, nel caso di specie, con riguardo a : Parte_1
1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 1.242,90
(55.24*30*75%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 828,60
(55.24*30*50%);
per complessivi € 2.071,50.
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo Tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale pagina 10 di 17 di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre – però – tenere in considerazione che per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri riconducibili alla circolazione stradale,
l'art. 138 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rimanda alle tabelle uniche nazionali approvate con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12. Malgrado tali tabelle si applichino per previsione espressa ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, data dell'entrata in vigore del Decreto che le introduce in allegato, i criteri in esse contenute devono essere adoperati come parametro equitativo anche per la valutazione dei sinistri prodottisi in data anteriore, conformemente all'orientamento assunto da questo
Tribunale.
A differenza delle c.d. tabelle milanesi di fonte giurisprudenziale, considerate in precedenza adeguato parametro equitativo, le tabelle uniche nazionali hanno fonte legislativa e si ritengono più
adeguate a garantire l'individualizzazione della regola di giudizio, unitamente alla parità di trattamento rispetto ai giudizi in corso pendenti per sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto. pagina 11 di 17 Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, con riferimento a Parte_1
il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 2.612,40 [€ 947.30 (valore punto base
[...]
determinato dalla legge e modificato dal dm 16.7.2024) * 2.75773 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico accertato dalla
CTU, 10%).
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0,801% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 20.925,31 (= € 2.612,40 x10 x 0,801%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere nei confronti sia di parte attrice che di parte convenuta, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica
(cioè, la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno pagina 12 di 17 esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea e per invalidità permanente.
Nessun danno di tale specie può riconoscersi in favore di stante quanto rilevato Parte_1
nelle conclusioni della CTU espletate dal consulente, secondo il quale «i su-descritti postumi non
comportano un pregiudizio all'attività di lavoro specificamente svolta dall'infortunato (operatore
telefonico, anche all'epoca del sinistro)».
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, le spese ritenute congrue ammontano ad €
722,50.
Ciò posto, in favore di deve essere posto a carico delle parti convenute ( Parte_1 [...]
e in solido) la complessiva somma pari ad € 23.719,31 (€ Controparte_2 Controparte_1
20.925,21 + € 2.071,50 + € 772,50).
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio, pagina 13 di 17 ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro (taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto,
vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via,
nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una pagina 14 di 17 obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423). Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più
significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare –
calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che,
a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso,
con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461). pagina 15 di 17 Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (09.09.2018).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (23.07.2025) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza e vanno poste, in favore di a Parte_1
carico delle parti convenute in solido e liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e , disattesa Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. condanna e in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1
dell'attrice della somma di € 23.719,31, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2. condanna e al pagamento delle spese del Controparte_2 Controparte_1
giudizio, in favore di liquidate in complessivi € 3200.00 per compensi, € Parte_1
545,00 per spese, € 580.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
pagina 16 di 17 Così deciso in Catania addì 23 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 17 di 17
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17079/19 R.G. A.C., posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Enna n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Saccone, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Via Giuffrida n. 37 presso lo studio dell'Avv. Paola Strano, rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Luigi Ragno;
convenuta;
e
pagina 1 di 17
Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), CodiceFiscale_2 convenuto contumace,
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO MARITTIMO
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2019 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale e la chiedendone la condanna al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 9.9.2018 alle ore 11.45 circa allorquando mentre si trovava trasportata sul natante (gommone) condotto e di proprietà di
[...]
dopo circa 10 minuti di navigazione in direzione Taormina a causa di un'onda di Controparte_2
prua – che causava un brusco beccheggio del natante – sobbalzava e ricadeva all'interno del gommone sbattendo la schiena.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Biancavilla e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla propria persona ad un indennizzo complessivo pari ad € 40000.00 circa.
Nessuno si costituiva per . Controparte_2
La si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_1
Assunte le prove richieste, all'udienza del 22.04.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 09.09.2024 il Tribunale “-
– re melius perpensa- “ disponeva c.t.u. medico-legale al fine di determinare la natura e l'entità del danno alla persona subito da parte attricee del quale veniva richiesto il risarcimento. pagina 2 di 17 All'udienza del 12.02.2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 123 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, meglio conosciuto come Codice
delle assicurazioni private, prevede che “Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di
motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista
dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e
quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona”.
Esiste pertanto anche per i natanti l'obbligo di assicurazione da responsabilità per danni da circolazione, in questo caso da navigazione.
La polizza RC copre i danni causati accidentalmente ai terzi trasportati durante la CP_3
navigazione, purché questi siano effettivamente estranei all'equipaggio.
Per poter applicare l'articolo 2054 c.c. che stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di
rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, è necessario che il danneggiato sia qualificato come terzo trasportato a titolo di cortesia.
Questo perché l'assicurazione per natanti distingue fra terzo trasportato a titolo di cortesia e
“marinaio facente parte dell'equipaggio”.
Quest'ultimo, considerato un conducente dell'imbarcazione, viene inquadrato nella fattispecie della
“conduzione collettiva” e, di conseguenza, soggetto responsabile del sinistro.
L'assicurazione per natanti è obbligatoria per tutte le imbarcazioni provviste di motore e ciò vale anche per i gommoni dotati di motore - come nel caso di specie.
Diverse pronunce della Corte di Cassazione confermano che se il terzo trasportato in barca è pagina 3 di 17 riconosciuto come ospite e, dunque, non appartenente all'equipaggio dell'imbarcazione, ha diritto a essere risarcito secondo i dettami dell'art. 2054 del Codice Civile, così come avviene per gli incidenti stradali. (cfr. sentenza n. 25902 del 19 novembre 2013, Sez. III, che afferma che “La responsabilità del
conducente di una unità da diporto, per il danno riportato da un trasportato a titolo di cortesia deve
essere ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 cod. civ.”; Tribunale di Roma sentenza n.
19850/2019; Tribunale di Napoli sentenza n. 410/2023).
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione di natanti, il terzo trasportato, ai sensi dell'art. 141 D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ha azione diretta per il risarcimento del danno subito nei confronti dell'assicuratore del natante sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti, salvo il caso fortuito, inteso quale fatto imprevedibile ed inevitabile non collegato all'azione del conducente del natante trasportante o di quello antagonista.
Attesa la struttura della norma, affinché l'azione possa essere esperita fruttuosamente è necessario e sufficiente che l'agente fornisca la prova che: a) un sinistro stradale/navigazione sia accaduto;
b) nel sinistro sia rimasto coinvolto il veicolo/natante sul quale era trasportato;
c) il suddetto veicolo/natante sia assicurato dall'impresa destinataria della pretesa risarcitoria;
d) dal sinistro egli abbia sofferto un danno patrimoniale e/o non patrimoniale (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 410/2023 del
13.01.2023)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata,
a prescindere da valutazioni di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata.
Fatte queste premesse, l'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che a) l'attrice era trasportata a titolo amichevole sul gommone condotto dal convenuto ed assicurato;
b) CP_2 CP_1
l'incidente si è verificato in data 9.9.2018 nel corso della navigazione verso Taormina;
c) l'attrice a pagina 4 di 17 causa di un'onda di prua è stata sbalzata dalla posizione sul prendisole del gommone ed è ricaduta sbattendo la schiena;
d) l'attrice il giorno successivo, a causa dei dolori, è stata trasportata presso il pronto Soccorso dell'Ospedale di Biancavilla.
Su tali circostanze il convenuto ha reso confessione giudiziale ex art. 232 c.p.c. in sede di CP_2
interrogatorio formale e le stesse sono state confermate dal teste Tes_1
Ciò posto va osservato come la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12063/2022 ha espressamente affrontato la questione della disciplina applicabile al trasporto cd. amichevole. Secondo
la Corte, in materia di diporto, trova primaria applicazione il Codice della Nautica da Diporto, con le sue norme in tema di responsabilità civile da circolazione delle unità da diporto e non già il Codice
della Navigazione che si applica, invece, in via residuale nei casi in cui la disciplina speciale (qui,
appunto, il Codice della Nautica da Diporto) non regoli la fattispecie considerata.
Pertanto, a differenza di quanto propugnato dal danneggiato, non è l'articolo 414 del Codice della
Navigazione – “Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole” a trovare applicazione, ma l'articolo 40 del Codice della Nautica da Diporto – “Responsabilità Civile”. La differenza non è di poco conto dal momento che le due norme allocano in modo sostanzialmente opposto l'onere della prova relativamente alla responsabilità per i danni al passeggero.
Mentre l'art. 414 del Codice della Navigazione grava il danneggiato dell'onere di provare il dolo o la colpa grave del vettore, peraltro con ciò escludendo la responsabilità vettoriale nei casi di colpa lieve od ordinaria, il citato art. 40 del Codice della Nautica da Diporto, con espresso rinvio all'art. 2054 del
Codice Civile, stabilisce che il conducente del natante o imbarcazione da diporto è responsabile dei danni subiti dai terzi in occasione del trasporto, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
L'articolo deve essere letto in combinazione con l'art. 1681 Codice Civile, il quale sancisce la responsabilità del vettore in relazione ai sinistri che colpiscano il viaggiatore durante il viaggio, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Le disposizioni citate, dunque, invertono l'onere della prova a favore del passeggero, stabilendo una pagina 5 di 17 presunzione – ben suscettibile di prova contraria - di responsabilità nei confronti del conducente/vettore. Peraltro, la presunzione di responsabilità a carico del vettore conducente opera solo quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al terzo passeggero e l'attività del conducente stesso, mentre si ritiene esclusa nei casi in cui sia accertata la mancanza di colpa in capo a quest'ultimo
(ad esempio, nei casi in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore).
Tale principio era già stato affermato in precedenza da due pronunce della Corte di Cassazione,
dapprima con la sentenza n. 13324/2015 e poi con l'ordinanza n. 25771/2019. In particolare, la seconda aveva chiarito che il comma 1 dell'art. 2054 c.c. va interpretato nel senso che è comunque compito del giudice di merito operare una valutazione comparativa della condotta dei soggetti coinvolti nell'evento sinistroso, danneggiante e danneggiato. Nel caso di specie, la Corte aveva cassato la sentenza di merito proprio in riferimento alla mancata trattazione specifica da parte del giudice di seconde cure dell'insieme delle manovre di emergenza e delle cautele poste in essere dal conducente a seguito dell'onda anomala.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12063/2022 (sopra richiamata) ha riconosciuto la responsabilità del conducente di un'imbarcazione in presenza della c.d. onda anomala,
essendo il fenomeno naturalistico oggettivamente prevedibile, e pertanto evitabile dal soggetto vettore:
quest'ultimo, dunque, è responsabile, stante il fatto che non ha utilizzato ogni mezzo a disposizione per evitare il danno cagionato al soggetto trasportato.
Questa è la situazione del caso di specie: nel corso della navigazione il gommone ha affrontato di prua un'onda che ha causato il beccheggio del natante con il sobbalzo dell'attrice e la ricaduta della stessa.
A nulla rileva invero l'indicazione riportata sul verbale del PS di “incidente sportivo”, attesa la specificazione operata dallo stesso sanitario in ordine alla circostanza che la paziente dichiarava che l'infortunio era accaduto al mare a bordo di un gommone.
Evidente che tale indicazione corrisponde alla ricostruzione del sinistro per come emersa nel corso pagina 6 di 17 del giudizio.
In ordine alla determinazione del quantum risarcitorio, prima di passare all'esame delle risultanze dell'espletata CTU medico-legale - che ha determinato le percentuali di invalidità subite da Parte_1
- occorre preliminarmente ricordare che la nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale
[...]
(Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato (dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr.
Corte Cost. n. 356/91; Cass. n. 4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge. La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza) patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente, essendo tale pregiudizio già
ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^ sez. civ., 13.1.1993 n. 357;
Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c. 1897 ss. e 1953 ss.); c) danno
(conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n.
37/94, in Foro It. 1994, I, 1326). La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una pagina 7 di 17 valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n.
10405/98; Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze della CTU medico-legale espletata.
In particolare, il consulente medico-legale, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico della perizianda nonché sulla documentazione versata in atti, accertava nei confronti di “che la lesione riscontrata (frattura D11) è di natura traumatica ed è compatibile Parte_1
con la dinamica del sinistro così come descritta in atti. Tale lesione si è evoluta in senso migliorativo,
mediante gli idonei trattamenti che le sono stati praticati e, in atto, può ritenersi stabilizzata quindi
non suscettibile di alcun miglioramento o di aggravamento” e che a seguito delle lesioni patite «si è
reso necessario un periodo di invalidità temporanea parziale al 75 %, di giorni 30 e di invalidità
temporanea parziale al 50 %, di giorni 30», precisando poi che <<…sono residuati esiti a carattere
permanente consistenti in dolore alla digito pressione in sede di frattura, in contratture dei muscoli
paravertebrali dello stesso tratto della colonna, in limitazione dei movimenti di piegamento e di
torsione del tronco, come meglio descritti nell'apposito paragrafo della presente relazione, che
incidono seppur limitatamente sulla salute del periziando, intesa nel suo normale relazionarsi col
mondo e del suo stato di benessere. … quantificabili nella misura del 10 %>>.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, è possibile ora procedere alla determinazione del danno alla persona subito da
, seguendo la tripartizione sopra richiamata: Parte_1
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non pagina 8 di 17 solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo –
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità
temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella legge 5
marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micro-permanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni. Infine,
con riferimento al danno biologico temporaneo, l'art. 138, comma 2, lett. F, del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 stabilisce che esso va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità
riconosciuta per ciascun giorno dalle tabelle uniche nazionali. A sua volta, l'art. 3 del D.P.R. n.
12/2025, che introduce le suddette tabelle, per la determinazione dell'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta rimanda all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, da ultimo aggiornato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 luglio pagina 9 di 17 2024. Tale importo è dunque pari a euro 55,24.
Ne consegue che, nel caso di specie, con riguardo a : Parte_1
1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 1.242,90
(55.24*30*75%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 828,60
(55.24*30*50%);
per complessivi € 2.071,50.
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo Tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale pagina 10 di 17 di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre – però – tenere in considerazione che per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri riconducibili alla circolazione stradale,
l'art. 138 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rimanda alle tabelle uniche nazionali approvate con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12. Malgrado tali tabelle si applichino per previsione espressa ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, data dell'entrata in vigore del Decreto che le introduce in allegato, i criteri in esse contenute devono essere adoperati come parametro equitativo anche per la valutazione dei sinistri prodottisi in data anteriore, conformemente all'orientamento assunto da questo
Tribunale.
A differenza delle c.d. tabelle milanesi di fonte giurisprudenziale, considerate in precedenza adeguato parametro equitativo, le tabelle uniche nazionali hanno fonte legislativa e si ritengono più
adeguate a garantire l'individualizzazione della regola di giudizio, unitamente alla parità di trattamento rispetto ai giudizi in corso pendenti per sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto. pagina 11 di 17 Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, con riferimento a Parte_1
il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 2.612,40 [€ 947.30 (valore punto base
[...]
determinato dalla legge e modificato dal dm 16.7.2024) * 2.75773 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico accertato dalla
CTU, 10%).
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0,801% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 20.925,31 (= € 2.612,40 x10 x 0,801%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere nei confronti sia di parte attrice che di parte convenuta, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica
(cioè, la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno pagina 12 di 17 esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea e per invalidità permanente.
Nessun danno di tale specie può riconoscersi in favore di stante quanto rilevato Parte_1
nelle conclusioni della CTU espletate dal consulente, secondo il quale «i su-descritti postumi non
comportano un pregiudizio all'attività di lavoro specificamente svolta dall'infortunato (operatore
telefonico, anche all'epoca del sinistro)».
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, le spese ritenute congrue ammontano ad €
722,50.
Ciò posto, in favore di deve essere posto a carico delle parti convenute ( Parte_1 [...]
e in solido) la complessiva somma pari ad € 23.719,31 (€ Controparte_2 Controparte_1
20.925,21 + € 2.071,50 + € 772,50).
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio, pagina 13 di 17 ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro (taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto,
vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via,
nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una pagina 14 di 17 obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423). Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più
significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare –
calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che,
a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso,
con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461). pagina 15 di 17 Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (09.09.2018).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (23.07.2025) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza e vanno poste, in favore di a Parte_1
carico delle parti convenute in solido e liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e , disattesa Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. condanna e in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1
dell'attrice della somma di € 23.719,31, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2. condanna e al pagamento delle spese del Controparte_2 Controparte_1
giudizio, in favore di liquidate in complessivi € 3200.00 per compensi, € Parte_1
545,00 per spese, € 580.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
pagina 16 di 17 Così deciso in Catania addì 23 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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