Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2012, n. 7281
CASS
Sentenza 11 maggio 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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La prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957 cod.civ., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo.

Commentario1

  • 1Compensi professionali: precisazioni sul dies a quo della prescrizione
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 27 febbraio 2020

    Non rileva ai fini del computo della prescrizione per la riscossione dei compensi professionali il momento della presentazione all'ordine degli avvocati del parere di congruità della parcella La vicenda Prima della conclusione del processo il difensore di una associazione chiese al competente Consiglio dell'ordine un parere di congruità sulla parcella relativa ai compensi professionali ad esso spettanti. Sulla base di tale parere ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti dell'associazione da cui ebbe avvio l'esecuzione forzata che, tuttavia, si rivelò infruttuosa. Il professionista si rivolse, pertanto, al Tribunale di Siena, invocando la responsabilità sussidiaria di cui all'art. 38 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2012, n. 7281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7281
Data del deposito : 11 maggio 2012

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