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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1314 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 25.06.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1314/2025 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO ENZO LO PRESTI Parte_1
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
(uff.legale 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.5.2025, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento dell'indebito sulla pensione pari a euro 5.629,08.
Si è costituito l' chiedendo la cessazione della materia del contendere con CP_2
compensazione delle spese, rappresentando che “nell'eseguire la precedente sentenza 844/2022 lo storno dell'indebito non è stato eseguito in modo corretto per cui la procedura ha generato in automatico una nuova diffida-sollecito”.
Ciò premesso, va rilevato come sia un dato processualmente certo la circostanza che parte convenuta ha provveduto a rimuovere la situazione antigiuridica derivante dall'impugnato provvedimento, riconoscendo così la legittima pretesa del ricorrente.
Ciò posto, in base a quanto argomentato dall' sul ripristino della prestazione, CP_1
si ritiene che le spese di lite possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Marsala, 25.6.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo