Articolo 3 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 giugno 1986
Art. 3. 1. I requisiti per ottenere la decorazione sono i seguenti:
a) aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale;
b) aver operato nel settore per il quale la decorazione e' proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilita';
c) aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori;
d) non aver svolto ne' in Italia, ne' all'estero attivita' economiche e commerciali lesive dell'economia nazionale.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986
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