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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/08/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8077/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8077/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Botti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Cominetti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE Previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, condannare l'Arch. a corrispondere a favore dell'attore Rag. Controparte_1 [...] la somma di € 180.538,38, ovvero la maggior/minor somma che verrà determinata in corso Pt_1 di causa, oltre agli interessi di mora dal 17.11.2020 al saldo, ed a risarcire il maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., incluso il danno patito dall'attore per la perdita della possibilità di impiegare il medesimo capitale in altri investimenti remunerativi. Compensi professionali e spese di causa integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettarsi le istanze istruttorie avversarie.”
Conclusioni per parte convenuta
“In principalità: - attesta l'incompletezza e/o parziarietà della documentazione necessaria per poter fare una corretta valutazione, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata per tutti i motivi di cui in narrativa, incompleta di documentazione e, in ogni caso, dovendosi limitare l'eventuale debito del convenuto nei confronti dell'attore al minor importo di € 21.554,88 In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di causa, comprensivi di spese generali 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A., aumentati ex art. 4, comma 1bis D.M. 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti. In via istruttoria: - ordinare all'attore rag. ovvero all'ing. di Parte_1 CP_2 esibire in giudizio l'accordo del 2014, come in narrativa, riferito al contratto di mutuo fondiario (cfr. all. 1 di parte attrice) ed avente ad oggetto il medesimo;
- ordinare all'attore rag.
[...] ovvero all'ing. (all'epoca Consigliere di Amministrazione della Pt_1 CP_2
) di esibire il documento, riguardante l'accordo, relativo alle Controparte_3 pattuizioni del 01.08.2013; - ordinare all'attore ovvero all'ing. Parte_1 CP_2 di esibire in giudizio il documento CArio che conferma la delibera della
[...] CP_4 che ha definito i termini dell'accordo dell'11.04.2017.”
[...]
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva attorea. esercitando l'azione di regresso di cui all'art. Parte_1
1299 cod.civ., ha chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare a pagare Controparte_1
l'importo di € 180.538,38 oltre interessi, preteso a titolo di ripetizione di quanto versato in eccedenza alla sua quota per estinguere il debito con la contratto Controparte_5 con la stipula del contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2013 dell'importo di € 2.500.000,00 con garanzia ipotecaria costituita sull'immobile in comproprietà dei tre fratelli mutuatari
[...]
e quest'ultimo estraneo al presente giudizio). Pt_1 Controparte_1 CP_2
1.1. L'attore ha dedotto che in seguito a due giudizi di opposizione all'esecuzione avverso l'azione intrapresa dalla BA (uno introdotto dall'attore medesimo, l'altro dal fratello CP_2 entrambi l'11 aprile 2017 hanno sottoscritto con la CA un accordo transattivo in forza del quale e (nel frattempo divenuta Parte_1 CP_2 Controparte_5 [...]
hanno regolamentato i propri reciproci interessi anche al fine di prevenire Controparte_6
l'instaurazione di ulteriori contenziosi. Ai sensi di tale accordo – rileva l'attore – il credito è stato rideterminato nella minor somma di € 2.700.000,00 da intendersi comprensiva di capitale, interessi e spese, anche con riferimento a quelle che sarebbero state sostenute nell'ambito della pendente procedura esecutiva. 1.2. A garanzia del realizzo da parte della CA del complessivo importo rideterminato in €
2.700.000,00 l'odierno attore, per sé e anche nell'interesse del fratello ha costituito CP_2 un pegno irregolare a favore dell'istituto di credito di importo pari ad € 650.000,00.
L'8 ottobre 2020 in considerazione del fatto che il ricavato delle azioni esecutive CP_4 promosse dalla stessa CA era risultato insufficiente a garantire il recupero integrale del credito, ha escusso il pegno irregolare per un importo di 523.663,38.
1.3. L'attore ha dedotto che in seguito all'escussione del pegno, della vendita forzata dell'immobile del bene gravato dall'ipoteca e della vendita forzata dei beni e dei titoli pignorati in capo a
[...]
è stata tacitata ogni pretesa creditoria della CA in conformità all'accordo Controparte_1 transattivo dell'11 aprile 2017.
1.4. L'attore ha quindi dedotto di aver contribuito all'estinzione del debito contratto nei confronti della CA versando l'importo complessivo di € 1.356.163,38, mentre l'odierno convenuto
[...] ha concorso versando l'importo complessivo di € 719.461,62. Controparte_1
Pertanto, atteso che ciascun debitore solidale avrebbe dovuto concorrere all'estinzione del debito comune (rideterminato in virtù della transazione nella somma di € 2.700,000.00) per l'importo pro quota di € 900.000,00, l'attore ha chiesto di condannare il convenuto a restituire l'eccedenza di quanto da lui versato, al netto della quota spettante al terzo fratello pari ad € CP_2
180.538,38 oltre interessi ex art. 1224, II comma e del lucro cessante o mancato guadagno conseguente alla perdita della possibilità di impiegare il medesimo capitale in altri investimenti remunerativi.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituito in giudizio Controparte_1 che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, la pretesa creditoria dell'attore dovendo
[...] essere limitata al minor importo di € 21.554,88.
2.1. Il convenuto innanzitutto, ai sensi dell'art. 1304 cod.civ., ha dichiarato di non voler profittare della transazione, cui è rimasto estraneo, stipulata con la creditrice dagli altri due condebitori solidali.
Ha osservato che tale transazione risulta peraltro ingiustificata a fronte della restituzione alla CA di € 2.000.000,00 da parte di e dell'incasso delle somme derivanti dalle procedure CP_2 esecutive e che peraltro l'oggetto della stessa non è limitato al contratto di mutuo fondiario, comprendendo anche voci inerenti procedimenti giudiziali ai quali è rimasto estraneo.
2.2. Il convenuto ha eccepito inoltre che, in deroga alla presunzione di uguaglianza tra quote ai sensi dell'art. 1298, II comma cod.civ., ciascun debitore, nei rapporti interni, con delibera societaria del 19 luglio 2013, si era impegnato in misura pari alla propria partecipazione nella società Impresa
IN s.r.l. (al cui finanziamento era destinato il mutuo contratto con la CA). Pertanto, il convenuto ha dedotto di essere tenuto quale condebitore a restituire all'odierno attore in via di regresso un importo pari alla quota del 30% del debito, misura della sua partecipazione nella società, da calcolarsi sul quantum dell'originario debito di € 2.500.000,00.
Avendo già rimborsato al creditore l'importo di € 728.445,12, il residuo dovuto è dunque pari, conclude il convenuto, ad € 21.554.88.
3. Delimitazione del thema decidendum. Nel § 2 della memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dunque nell'ultimo atto difensivo del processo, il convenuto Controparte_1 ha eccepito che l'attore non ha provato il pagamento, né ha provato l'estinzione del debito.
[...]
Tale eccezione è tardiva.
Il fatto del pagamento, presupposto per l'azione in regresso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve essere ritenuto pacifico perché il convenuto non lo ha contestato tempestivamente (non lo ha contestato entro il termine previsto dal codice di procedura civile per lo svolgimento dell'attività assertiva).
Vale precisare che il fatto del pagamento poteva essere contestato dall'odierno convenuto in quanto circostanza che era nella sua sfera di conoscenza e conoscibilità in quanto mutuatario e quindi in quanto debitore era titolare della facoltà di rivolgersi direttamente alla CA creditrice per accertare lo stato del rapporto obbligatorio sorto con la stipula del contratto di mutuo fondiario.
4. Accoglimento parziale della domanda attorea. La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
4.1. Ai sensi dell'art. 1304 cod.civ. la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Premesso che la transazione oggetto di disciplina di tale norma è solo quella relativa all'intero debito e che pertanto la transazione stipulata dall'odierno attore e dal coobbligato solidale CP_2
è sussumibile nella suddetta fattispecie normativa, l'eccezione formulata da parte convenuta
[...]
è fondata.
L'odierno convenuto non è stato coinvolto nella transazione di cui non è parte e pertanto, nell'assenza della sua dichiarazione di volerne profittare, non gli è opponibile, risultando del tutto irrilevante la natura degli effetti della transazione, sia favorevoli che sfavorevoli;
tanto discende dalla riconducibilità del disposto dell'art. 1304 cod.civ. all'art 1372 cod.civ. (norma di cui costituisce applicazione) là dove è disciplinato il principio di relatività degli effetti del contratto che si producono nei soli confronti delle parti e non anche nei confronti di terzi.
Da tanto discende che, come correttamente eccepito dal convenuto, il titolo da cui sorge l'obbligazione, di natura solidale, nei confronti dell'istituto di credito è rappresentato dal mutuo fondiario del 2013 e non già dalla transazione del 2017. Vale evidenziare inoltre che, come correttamente eccepito da parte convenuta, la transazione stipulata dall'odierno attore ha ad oggetto anche spese relative a procedure esecutive di cui l'odierno convenuto non ha fatto parte sicché quelle spese non sono a lui neanche in parte imputabili.
4.2. Ai sensi dell'art. 1298 cod.civ. nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi;
le parti si presumono uguali, se non risulta diversamente.
L'eccezione del convenuto del superamento della presunzione di cui all'art. 1298, II comma cod.civ. è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Come correttamente dedotto dall'attore, la delibera assembleare della società Impresa IN s.r.l. del 19 luglio 2013 non prova il superamento della presunzione posta dalla legge.
Dal verbale dell'assemblea ordinaria prodotto da parte convenuta sub doc. 5 emerge, quale secondo punto dell'ordine del giorno, la discussione in ordine alla richiesta della società di finanziamento da parte dei soci;
in ordine a tale questione l'assemblea ha deliberato come segue:
L'assemblea della società dunque, il 19 luglio 2013 ha deliberato di richiedere ai soci un CP_1 finanziamento infruttifero di € 2.450.000,00, pari alla somma dei finanziamenti di ciascun socio in misura pari alla rispettiva quota di partecipazione (50% 30% CP_2 Controparte_1
e 20% pertanto, il finanziamento di ciascun socio sarebbe stato
[...] Parte_1 rispettivamente pari ad € 1.225.000,00, € 735.000,00 ed € 490.000,00).1
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che i tre fratelli hanno richiesto e CP_1 ottenuto il 22 luglio 2013 un mutuo fondiario di importo pari ad € 2.500.000,00, somma ricevuta il 27 luglio 2013 sul conto corrente loro intestato, come risulta dall'estratto prodotto sub doc. 6 fasc.conv.
Da questo stesso documento emerge la prova di sei successivi bonifici CAri, ciascuno di diverso importo ma dalla medesima causale (priva di riferimenti alla riconducibilità ai soci singulatim) effettuati tutti il 30 luglio 2013 in favore della società Impresa IN s.r.l.
I tre fratelli quali titolari del conto corrente, hanno deciso dunque di non effettuare in CP_1 favore della società tre distinti bonifici ciascuno di importo pari alla corrispondente quota di partecipazione societaria. Qualora i tre titolari del conto corrente avessero effettuato tre distinti bonifici di € 1.225.000,00, di € 735.000,00 e di € 490.000,00 (ciascuno riconducibile al rispettivo finanziamento) questo giudice avrebbe potuto inferire l'assunzione dell'impegno di ciascun socio a finanziare la società nei termini deliberati dalla società stessa in data 19 luglio. CP_1 CP_1
Peraltro, in giudizio non è stata prodotta né dall'attore né dal convenuto copia del bilancio sociale da cui poter evincere l'appostazione dei singoli finanziamenti dei tre soci, con i relativi importi.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge dunque solamente che i tre fratelli hanno chiesto un mutuo senza distinzione di misura di responsabilità nei rapporti interni e che la somma mutuata è stata interamente versata in favore della società.
In sintesi, dalla documentazione prodotta non è dato evincere una (necessaria) pluralità di inferenze grazie alle quali poter, con ragionevole certezza, ravvisare nella delibera assembleare del 19 luglio
2013 un patto volto a superare la presunzione di cui all'art. 1298, II comma c.p.c.
4.3. Da quanto fin qui esposto discende che a fronte della stipula del mutuo di € 2.500.000,00, vista la pari misura di assunzione del debito in capo ai tre mutuatari, le odierne parti in causa erano titolari di un obbligo restitutorio pari ad € 833.333,33 ciascuna.
È pacifico perché non contestato tempestivamente che l'attore abbia pagato il debito per un importo complessivo di € 1.356.163,38.
È altresì pacifico che il convenuto abbia pagato l'importo di € 719.461,62, cui occorre aggiungere l'ulteriore importo di € 9.981,67 come da documento n. 6; pertanto, l'importo complessivamente versato dal convenuto è pari ad € 729.443,29.
Il convenuto è pertanto tenuto a pagare in favore dell'attore l'importo di € 113.890,04 oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dal 17 novembre 2020 (data di escussione del pegno). 4.5. Da ultimo, deve essere rigettata la domanda attorea volta ad ottenere il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, II comma cod.civ. che l'attore ha chiesto di liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod.civ.
La domanda deve essere rigettata perché l'attore prima ancora che l'onere della prova non ha soddisfatto l'onere di allegazione, avendo mancato di indicare in modo puntuale elementi idonei ad inferire, anche tramite il ricorso a presunzioni, il danno da mancato impiego del denaro (in tal senso la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, sono conformi a far data dalla nota sentenza resa a
Sezioni Unite n. 79/3776, confermata, in relazione alla questione ora in esame, anche dalla pronuncia resa a Sezioni Unite pur essa n. 2368/1986; conforme la giurisprudenza successiva, v. ex multis Cass. n. 5263/2003).
5. Spese di lite. Tenuto conto dell'esito della lite e dell'accoglimento parziale delle domande attoree, dichiarata la parziale soccombenza, le spese di lite, da porsi a carico di parte convenuta, devono essere compensate per la metà.
Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato con riferimento al decisum, applicati i valori medi per ciascuna fase processuale, per compenso professionale è quantificato l'importo di € 14.103,00.
Applicata la compensazione per la metà, per compenso professionale è liquidato l'importo di €
7.051,50, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a pagare in favore di l'importo di € Controparte_1 Parte_1
113.890,04 oltre interessi come da motivazione (§ 4.3.).
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] che liquida in € 7.051,50 per compenso professionale, oltre 15% per spese Pt_1 forfetarie, IVA e CPA
Bergamo, 8 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. visura prodotta sub doc. 2 fasc.conv. V. anche la prima pagina del documento n. 5 fasc.conv.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8077/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Botti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Cominetti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE Previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, condannare l'Arch. a corrispondere a favore dell'attore Rag. Controparte_1 [...] la somma di € 180.538,38, ovvero la maggior/minor somma che verrà determinata in corso Pt_1 di causa, oltre agli interessi di mora dal 17.11.2020 al saldo, ed a risarcire il maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., incluso il danno patito dall'attore per la perdita della possibilità di impiegare il medesimo capitale in altri investimenti remunerativi. Compensi professionali e spese di causa integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettarsi le istanze istruttorie avversarie.”
Conclusioni per parte convenuta
“In principalità: - attesta l'incompletezza e/o parziarietà della documentazione necessaria per poter fare una corretta valutazione, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata per tutti i motivi di cui in narrativa, incompleta di documentazione e, in ogni caso, dovendosi limitare l'eventuale debito del convenuto nei confronti dell'attore al minor importo di € 21.554,88 In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di causa, comprensivi di spese generali 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A., aumentati ex art. 4, comma 1bis D.M. 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti. In via istruttoria: - ordinare all'attore rag. ovvero all'ing. di Parte_1 CP_2 esibire in giudizio l'accordo del 2014, come in narrativa, riferito al contratto di mutuo fondiario (cfr. all. 1 di parte attrice) ed avente ad oggetto il medesimo;
- ordinare all'attore rag.
[...] ovvero all'ing. (all'epoca Consigliere di Amministrazione della Pt_1 CP_2
) di esibire il documento, riguardante l'accordo, relativo alle Controparte_3 pattuizioni del 01.08.2013; - ordinare all'attore ovvero all'ing. Parte_1 CP_2 di esibire in giudizio il documento CArio che conferma la delibera della
[...] CP_4 che ha definito i termini dell'accordo dell'11.04.2017.”
[...]
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva attorea. esercitando l'azione di regresso di cui all'art. Parte_1
1299 cod.civ., ha chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare a pagare Controparte_1
l'importo di € 180.538,38 oltre interessi, preteso a titolo di ripetizione di quanto versato in eccedenza alla sua quota per estinguere il debito con la contratto Controparte_5 con la stipula del contratto di mutuo fondiario del 22 luglio 2013 dell'importo di € 2.500.000,00 con garanzia ipotecaria costituita sull'immobile in comproprietà dei tre fratelli mutuatari
[...]
e quest'ultimo estraneo al presente giudizio). Pt_1 Controparte_1 CP_2
1.1. L'attore ha dedotto che in seguito a due giudizi di opposizione all'esecuzione avverso l'azione intrapresa dalla BA (uno introdotto dall'attore medesimo, l'altro dal fratello CP_2 entrambi l'11 aprile 2017 hanno sottoscritto con la CA un accordo transattivo in forza del quale e (nel frattempo divenuta Parte_1 CP_2 Controparte_5 [...]
hanno regolamentato i propri reciproci interessi anche al fine di prevenire Controparte_6
l'instaurazione di ulteriori contenziosi. Ai sensi di tale accordo – rileva l'attore – il credito è stato rideterminato nella minor somma di € 2.700.000,00 da intendersi comprensiva di capitale, interessi e spese, anche con riferimento a quelle che sarebbero state sostenute nell'ambito della pendente procedura esecutiva. 1.2. A garanzia del realizzo da parte della CA del complessivo importo rideterminato in €
2.700.000,00 l'odierno attore, per sé e anche nell'interesse del fratello ha costituito CP_2 un pegno irregolare a favore dell'istituto di credito di importo pari ad € 650.000,00.
L'8 ottobre 2020 in considerazione del fatto che il ricavato delle azioni esecutive CP_4 promosse dalla stessa CA era risultato insufficiente a garantire il recupero integrale del credito, ha escusso il pegno irregolare per un importo di 523.663,38.
1.3. L'attore ha dedotto che in seguito all'escussione del pegno, della vendita forzata dell'immobile del bene gravato dall'ipoteca e della vendita forzata dei beni e dei titoli pignorati in capo a
[...]
è stata tacitata ogni pretesa creditoria della CA in conformità all'accordo Controparte_1 transattivo dell'11 aprile 2017.
1.4. L'attore ha quindi dedotto di aver contribuito all'estinzione del debito contratto nei confronti della CA versando l'importo complessivo di € 1.356.163,38, mentre l'odierno convenuto
[...] ha concorso versando l'importo complessivo di € 719.461,62. Controparte_1
Pertanto, atteso che ciascun debitore solidale avrebbe dovuto concorrere all'estinzione del debito comune (rideterminato in virtù della transazione nella somma di € 2.700,000.00) per l'importo pro quota di € 900.000,00, l'attore ha chiesto di condannare il convenuto a restituire l'eccedenza di quanto da lui versato, al netto della quota spettante al terzo fratello pari ad € CP_2
180.538,38 oltre interessi ex art. 1224, II comma e del lucro cessante o mancato guadagno conseguente alla perdita della possibilità di impiegare il medesimo capitale in altri investimenti remunerativi.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituito in giudizio Controparte_1 che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, la pretesa creditoria dell'attore dovendo
[...] essere limitata al minor importo di € 21.554,88.
2.1. Il convenuto innanzitutto, ai sensi dell'art. 1304 cod.civ., ha dichiarato di non voler profittare della transazione, cui è rimasto estraneo, stipulata con la creditrice dagli altri due condebitori solidali.
Ha osservato che tale transazione risulta peraltro ingiustificata a fronte della restituzione alla CA di € 2.000.000,00 da parte di e dell'incasso delle somme derivanti dalle procedure CP_2 esecutive e che peraltro l'oggetto della stessa non è limitato al contratto di mutuo fondiario, comprendendo anche voci inerenti procedimenti giudiziali ai quali è rimasto estraneo.
2.2. Il convenuto ha eccepito inoltre che, in deroga alla presunzione di uguaglianza tra quote ai sensi dell'art. 1298, II comma cod.civ., ciascun debitore, nei rapporti interni, con delibera societaria del 19 luglio 2013, si era impegnato in misura pari alla propria partecipazione nella società Impresa
IN s.r.l. (al cui finanziamento era destinato il mutuo contratto con la CA). Pertanto, il convenuto ha dedotto di essere tenuto quale condebitore a restituire all'odierno attore in via di regresso un importo pari alla quota del 30% del debito, misura della sua partecipazione nella società, da calcolarsi sul quantum dell'originario debito di € 2.500.000,00.
Avendo già rimborsato al creditore l'importo di € 728.445,12, il residuo dovuto è dunque pari, conclude il convenuto, ad € 21.554.88.
3. Delimitazione del thema decidendum. Nel § 2 della memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dunque nell'ultimo atto difensivo del processo, il convenuto Controparte_1 ha eccepito che l'attore non ha provato il pagamento, né ha provato l'estinzione del debito.
[...]
Tale eccezione è tardiva.
Il fatto del pagamento, presupposto per l'azione in regresso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve essere ritenuto pacifico perché il convenuto non lo ha contestato tempestivamente (non lo ha contestato entro il termine previsto dal codice di procedura civile per lo svolgimento dell'attività assertiva).
Vale precisare che il fatto del pagamento poteva essere contestato dall'odierno convenuto in quanto circostanza che era nella sua sfera di conoscenza e conoscibilità in quanto mutuatario e quindi in quanto debitore era titolare della facoltà di rivolgersi direttamente alla CA creditrice per accertare lo stato del rapporto obbligatorio sorto con la stipula del contratto di mutuo fondiario.
4. Accoglimento parziale della domanda attorea. La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
4.1. Ai sensi dell'art. 1304 cod.civ. la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Premesso che la transazione oggetto di disciplina di tale norma è solo quella relativa all'intero debito e che pertanto la transazione stipulata dall'odierno attore e dal coobbligato solidale CP_2
è sussumibile nella suddetta fattispecie normativa, l'eccezione formulata da parte convenuta
[...]
è fondata.
L'odierno convenuto non è stato coinvolto nella transazione di cui non è parte e pertanto, nell'assenza della sua dichiarazione di volerne profittare, non gli è opponibile, risultando del tutto irrilevante la natura degli effetti della transazione, sia favorevoli che sfavorevoli;
tanto discende dalla riconducibilità del disposto dell'art. 1304 cod.civ. all'art 1372 cod.civ. (norma di cui costituisce applicazione) là dove è disciplinato il principio di relatività degli effetti del contratto che si producono nei soli confronti delle parti e non anche nei confronti di terzi.
Da tanto discende che, come correttamente eccepito dal convenuto, il titolo da cui sorge l'obbligazione, di natura solidale, nei confronti dell'istituto di credito è rappresentato dal mutuo fondiario del 2013 e non già dalla transazione del 2017. Vale evidenziare inoltre che, come correttamente eccepito da parte convenuta, la transazione stipulata dall'odierno attore ha ad oggetto anche spese relative a procedure esecutive di cui l'odierno convenuto non ha fatto parte sicché quelle spese non sono a lui neanche in parte imputabili.
4.2. Ai sensi dell'art. 1298 cod.civ. nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi;
le parti si presumono uguali, se non risulta diversamente.
L'eccezione del convenuto del superamento della presunzione di cui all'art. 1298, II comma cod.civ. è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Come correttamente dedotto dall'attore, la delibera assembleare della società Impresa IN s.r.l. del 19 luglio 2013 non prova il superamento della presunzione posta dalla legge.
Dal verbale dell'assemblea ordinaria prodotto da parte convenuta sub doc. 5 emerge, quale secondo punto dell'ordine del giorno, la discussione in ordine alla richiesta della società di finanziamento da parte dei soci;
in ordine a tale questione l'assemblea ha deliberato come segue:
L'assemblea della società dunque, il 19 luglio 2013 ha deliberato di richiedere ai soci un CP_1 finanziamento infruttifero di € 2.450.000,00, pari alla somma dei finanziamenti di ciascun socio in misura pari alla rispettiva quota di partecipazione (50% 30% CP_2 Controparte_1
e 20% pertanto, il finanziamento di ciascun socio sarebbe stato
[...] Parte_1 rispettivamente pari ad € 1.225.000,00, € 735.000,00 ed € 490.000,00).1
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che i tre fratelli hanno richiesto e CP_1 ottenuto il 22 luglio 2013 un mutuo fondiario di importo pari ad € 2.500.000,00, somma ricevuta il 27 luglio 2013 sul conto corrente loro intestato, come risulta dall'estratto prodotto sub doc. 6 fasc.conv.
Da questo stesso documento emerge la prova di sei successivi bonifici CAri, ciascuno di diverso importo ma dalla medesima causale (priva di riferimenti alla riconducibilità ai soci singulatim) effettuati tutti il 30 luglio 2013 in favore della società Impresa IN s.r.l.
I tre fratelli quali titolari del conto corrente, hanno deciso dunque di non effettuare in CP_1 favore della società tre distinti bonifici ciascuno di importo pari alla corrispondente quota di partecipazione societaria. Qualora i tre titolari del conto corrente avessero effettuato tre distinti bonifici di € 1.225.000,00, di € 735.000,00 e di € 490.000,00 (ciascuno riconducibile al rispettivo finanziamento) questo giudice avrebbe potuto inferire l'assunzione dell'impegno di ciascun socio a finanziare la società nei termini deliberati dalla società stessa in data 19 luglio. CP_1 CP_1
Peraltro, in giudizio non è stata prodotta né dall'attore né dal convenuto copia del bilancio sociale da cui poter evincere l'appostazione dei singoli finanziamenti dei tre soci, con i relativi importi.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge dunque solamente che i tre fratelli hanno chiesto un mutuo senza distinzione di misura di responsabilità nei rapporti interni e che la somma mutuata è stata interamente versata in favore della società.
In sintesi, dalla documentazione prodotta non è dato evincere una (necessaria) pluralità di inferenze grazie alle quali poter, con ragionevole certezza, ravvisare nella delibera assembleare del 19 luglio
2013 un patto volto a superare la presunzione di cui all'art. 1298, II comma c.p.c.
4.3. Da quanto fin qui esposto discende che a fronte della stipula del mutuo di € 2.500.000,00, vista la pari misura di assunzione del debito in capo ai tre mutuatari, le odierne parti in causa erano titolari di un obbligo restitutorio pari ad € 833.333,33 ciascuna.
È pacifico perché non contestato tempestivamente che l'attore abbia pagato il debito per un importo complessivo di € 1.356.163,38.
È altresì pacifico che il convenuto abbia pagato l'importo di € 719.461,62, cui occorre aggiungere l'ulteriore importo di € 9.981,67 come da documento n. 6; pertanto, l'importo complessivamente versato dal convenuto è pari ad € 729.443,29.
Il convenuto è pertanto tenuto a pagare in favore dell'attore l'importo di € 113.890,04 oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dal 17 novembre 2020 (data di escussione del pegno). 4.5. Da ultimo, deve essere rigettata la domanda attorea volta ad ottenere il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, II comma cod.civ. che l'attore ha chiesto di liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod.civ.
La domanda deve essere rigettata perché l'attore prima ancora che l'onere della prova non ha soddisfatto l'onere di allegazione, avendo mancato di indicare in modo puntuale elementi idonei ad inferire, anche tramite il ricorso a presunzioni, il danno da mancato impiego del denaro (in tal senso la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, sono conformi a far data dalla nota sentenza resa a
Sezioni Unite n. 79/3776, confermata, in relazione alla questione ora in esame, anche dalla pronuncia resa a Sezioni Unite pur essa n. 2368/1986; conforme la giurisprudenza successiva, v. ex multis Cass. n. 5263/2003).
5. Spese di lite. Tenuto conto dell'esito della lite e dell'accoglimento parziale delle domande attoree, dichiarata la parziale soccombenza, le spese di lite, da porsi a carico di parte convenuta, devono essere compensate per la metà.
Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato con riferimento al decisum, applicati i valori medi per ciascuna fase processuale, per compenso professionale è quantificato l'importo di € 14.103,00.
Applicata la compensazione per la metà, per compenso professionale è liquidato l'importo di €
7.051,50, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a pagare in favore di l'importo di € Controparte_1 Parte_1
113.890,04 oltre interessi come da motivazione (§ 4.3.).
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] che liquida in € 7.051,50 per compenso professionale, oltre 15% per spese Pt_1 forfetarie, IVA e CPA
Bergamo, 8 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. visura prodotta sub doc. 2 fasc.conv. V. anche la prima pagina del documento n. 5 fasc.conv.