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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...]ù) il 12/05/1989 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 con l'Avv. Michela Pusceddu presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michelina Tierno presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], italiana Controparte_1 pagina 1 di 5
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/02/2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, CP_1 quale genitore di riferimento, consentendo a quest'ultima di poter esercitare la potestà genitoriale separatamente per tutte le questioni immediate di ordinaria amministrazione e gestione. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia.
2) Il OR , trascorrerà con la figlia due giorni infrasettimanali -preferibilmente martedì Parte_2
e giovedì- dal doposcuola all'ora di cena, avendo cura di riaccompagnarla presso la madre subito dopo cena e comunque non oltre le ore 21.00, e la terrà con sé per due week end alternati al mese, dal venerdì sera dalle 18.30 alla domenica sera sino all'ora di cena, avendo cura di riaccompagnarla presso la madre subito dopo cena e comunque non oltre le ore 21.00. Nei giorni in cui la bambina sarà con il papà, spetterà a quest'ultimo provvedere alla sua cura e alla sua igiene e assicurarsi che svolga i compiti scolastici.
3) Eventuali ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali di Quando la bambina è con un CP_1 genitore, l'altro potrà sentirla telefonicamente almeno 1 volta al giorno, preferibilmente nella fascia oraria 10-00-12.00 (se la minore non è a scuola) e/o 18.00-20.00.
4) Per quanto concerne le festività scolastiche natalizie e pasquali, i periodi saranno alternati tra i genitori, come da prassi consolidata, così che un anno Aurora possa trascorrere con il papà il Natale e con la mamma il Capodanno e l'anno successivo viceversa;
stessa cosa per quanto concerne la settimana di Pasqua, che un anno trascorrerà con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
5) In ordine alle vacanze estive, il padre avrà facoltà di trascorrere almeno due settimane consecutive con la figlia al termine del periodo scolastico, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio.
Entrambi i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
6) Per quanto riguarda il contributo al mantenimento della figlia, il OR corrisponderà Parte_2 alla ORa la somma mensile di € 250,00, oltre alla somma di € 20,00 mensile quale Parte_1 contributo proquota per la mensa e il doposcuola della bambina, fintanto che la minore ne usufruirà in periodo scolastico, il tutto da corrispondersi entro il 16 di ogni mese rivalutabile ISTAT dal successivo gennaio 2026, almeno fintanto che il padre non troverà altra occupazione più stabile.
7) Il OR , inoltre, rimborserà alla ORa entro una settimana dalla Parte_2 Parte_1 richiesta tempestivamente formulata e debitamente documentata, il 50% delle spese straordinarie relativa alla figlia, secondo le “Linee Guida extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14/11/2017 e quindi a titolo esemplificativo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 2 di 5 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) Il OR rimarrà obbligato a corrispondere tutti i sopracitati contributi nell'interesse Parte_2 della figlia, fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente autosufficiente.
9) Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelarsi a vicenda, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia.
10) I genitori si impegnano, inoltre, a introdurre eventuali futuri nuovi compagni in modo graduale nella vita di e solamente quando la relazione sarà divenuta stabile e duratura. CP_1
11) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 giorni dall'avvenuto detto trasferimento.
12) I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti quando hanno con sé la minore. pagina 3 di 5 13) Le parti, inoltre, prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
All'udienza del 12 marzo 2025 i genitori hanno confermato le condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...]ù) il 12/05/1989 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 con l'Avv. Michela Pusceddu presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michelina Tierno presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], italiana Controparte_1 pagina 1 di 5
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/02/2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, CP_1 quale genitore di riferimento, consentendo a quest'ultima di poter esercitare la potestà genitoriale separatamente per tutte le questioni immediate di ordinaria amministrazione e gestione. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia.
2) Il OR , trascorrerà con la figlia due giorni infrasettimanali -preferibilmente martedì Parte_2
e giovedì- dal doposcuola all'ora di cena, avendo cura di riaccompagnarla presso la madre subito dopo cena e comunque non oltre le ore 21.00, e la terrà con sé per due week end alternati al mese, dal venerdì sera dalle 18.30 alla domenica sera sino all'ora di cena, avendo cura di riaccompagnarla presso la madre subito dopo cena e comunque non oltre le ore 21.00. Nei giorni in cui la bambina sarà con il papà, spetterà a quest'ultimo provvedere alla sua cura e alla sua igiene e assicurarsi che svolga i compiti scolastici.
3) Eventuali ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali di Quando la bambina è con un CP_1 genitore, l'altro potrà sentirla telefonicamente almeno 1 volta al giorno, preferibilmente nella fascia oraria 10-00-12.00 (se la minore non è a scuola) e/o 18.00-20.00.
4) Per quanto concerne le festività scolastiche natalizie e pasquali, i periodi saranno alternati tra i genitori, come da prassi consolidata, così che un anno Aurora possa trascorrere con il papà il Natale e con la mamma il Capodanno e l'anno successivo viceversa;
stessa cosa per quanto concerne la settimana di Pasqua, che un anno trascorrerà con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
5) In ordine alle vacanze estive, il padre avrà facoltà di trascorrere almeno due settimane consecutive con la figlia al termine del periodo scolastico, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio.
Entrambi i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
6) Per quanto riguarda il contributo al mantenimento della figlia, il OR corrisponderà Parte_2 alla ORa la somma mensile di € 250,00, oltre alla somma di € 20,00 mensile quale Parte_1 contributo proquota per la mensa e il doposcuola della bambina, fintanto che la minore ne usufruirà in periodo scolastico, il tutto da corrispondersi entro il 16 di ogni mese rivalutabile ISTAT dal successivo gennaio 2026, almeno fintanto che il padre non troverà altra occupazione più stabile.
7) Il OR , inoltre, rimborserà alla ORa entro una settimana dalla Parte_2 Parte_1 richiesta tempestivamente formulata e debitamente documentata, il 50% delle spese straordinarie relativa alla figlia, secondo le “Linee Guida extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14/11/2017 e quindi a titolo esemplificativo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 2 di 5 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) Il OR rimarrà obbligato a corrispondere tutti i sopracitati contributi nell'interesse Parte_2 della figlia, fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente autosufficiente.
9) Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelarsi a vicenda, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia.
10) I genitori si impegnano, inoltre, a introdurre eventuali futuri nuovi compagni in modo graduale nella vita di e solamente quando la relazione sarà divenuta stabile e duratura. CP_1
11) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 giorni dall'avvenuto detto trasferimento.
12) I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti quando hanno con sé la minore. pagina 3 di 5 13) Le parti, inoltre, prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
All'udienza del 12 marzo 2025 i genitori hanno confermato le condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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