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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di RE
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 66/2024 promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Fabio Roscioli, Eleonora D'Avack appellante contro
ONoparte_1
con gli Avv.ti Pietro Ichino, Guglielmo Burragato, Claudia Nuti
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 209/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il
17.11.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 novembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Siena aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12/2020 emesso dal medesimo Tribunale contenente ingiunzione di pagamento alla ONoparte_1 per l'importo di € 727.443,47 (somma richiesta a titolo di rimborso spese legali ex artt. 6 e 7 CCNL), oltre interessi, dichiarando infondata la pretesa creditoria di aveva quindi Parte_1 condannato tale ultima parte al pagamento delle spese di lite per € 22.237,00, per compensi professionali, oltre accessori.
Il Tribunale aveva dato atto delle seguenti circostanze in fatto, ossia che:
1 - l'opposto era stato dipendente della con qualifica di Dirigente responsabile CP_2 dell'Area Finanza dal 26.6.2001 al 22.2.2012
-in data 15.3.2012 aveva sottoscritto con la un verbale di conciliazione sulla risoluzione del CP_1
rapporto dirigenziale che prevedeva a suo favore il mantenimento della tutela ex art 6 e 7 CCNL
- a seguito di un suo coinvolgimento nel procedimento penale (iscritto al RG 1582/2013) della Procura delle Repubblica di gli veniva contestato il reato di cui all'art 2638, comma 2, cc, ostacolo alla CP_1
vigilanza, per avere concorso nell'occultamento di talune informazioni alla Banca d'Italia relative ad
ON una operazione strutturata compiuta nel 2009 tra e CP_3
[..
sentenza della Corte di Cassazione n. 29377/2019 (che aveva cassato la sentenza della Corte di
Appello di assoluzione perché il fatto non costituisce reato) aveva rimesso alla Corte di Appello di
RE per un nuovo esame in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo della mancata ostensione alla funzione ispettiva del Mandate Agreement
-la Corte di Appello di RE (in sede di rinvio), in data 15.7.2022, aveva definitivamente assolto il perché il fatto non sussiste, escludendo che anche sotto il profilo oggettivo vi fosse stata Parte_1
una condotta di ostacolo alla vigilanza, di occultamento del profilo finanziario e del collegamento negoziale nelle operazioni interessate
-il aveva sostenuto per tali giudizi spese legali per cui aveva chiesto l'emissione del Parte_1
decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, il Tribunale di Siena aveva quindi richiamato le disposizioni di cui all'art 6 del CCNL
2008, la corrispondente previsione del CCNL 29.2.2012, rilevando come - se la prima previsione era applicabile al momento dei fatti penalmente contestati - al tempo del verbale di conciliazione con
ON (del 15.3.2012) era divenuta applicabile la seconda previsione: peraltro, nella stessa conciliazione veniva ribadita la salvezza dei casi di dolo e colpa grave, escludenti il rimborso delle spese legali.
Ad avviso del primo giudice, sussisteva una condotta del in conflitto con l'azienda, in Parte_1
violazione di istruzioni e disposizioni dalla stessa emanate alla luce del Codice Etico del Gruppo
Monte dei Paschi e delle regole dallo stesso poste (art. 2.2 “considerata la diversa tipologia e natura delle attività del Gruppo, ogni comportamento, ancorché non espressamente considerato dal Codice, deve essere ispirato a criteri di buon senso ed etica personale, in coerenza con i valori, i principi guida e le procedure aziendali, e con la consapevolezza di non esporre il Gruppo a rischi reputazionali”; art 3.2, “Riferire ogni comportamento all'etica della responsabilità, che impegna ad essere sempre orientati al servizio, all'integrità e alla trasparenza, alla correttezza negli affari, alla salvaguardia dell'ambiente ed al rispetto di tutte le persone”; art 4.4 “nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari del Codice devono comportarsi con diligenza, professionalità e onestà. È
2 vietato promettere e ottenere vantaggi impropri che possano pregiudicare la correttezza e
l'imparzialità delle decisioni, danneggiando la reputazione aziendale. Non è consentito svolgere incarichi e attività incompatibili con il ruolo aziendale o in contrasto con gli interessi morali ed economici del Gruppo”; art 4.4.3., “in coerenza con tale principio devono essere evitate situazioni in cui l'attività dell'Azienda possa essere influenzata dagli interessi personali, di familiari o terzi collegati”; art 4.6 “tutti i soggetti apicali devono evitare ogni possibile situazione di conflitto
d'interessi che possa pregiudicare la correttezza e l'imparzialità delle decisioni”).
In proposito, la sentenza della Corte di Appello in sede di rinvio, sebbene avesse assolto il Parte_1
escludendo anche sotto il profilo oggettivo l'occultamento contestato, nelle medesime motivazioni aveva affermato che: “per dirla in modo figurato mancava la tessera di un puzzle, che presentava un'immagine sufficientemente chiara e dalla quale si poteva intuire il contenuto del pezzo mancante”; che “le attività ispettive sarebbero state senz'altro agevolate dalla lettura del documento in questione”, sussistendo un “mero ritardo nell'attività di vigilanza”.
A fronte di ciò, il Tribunale di Siena riteneva quindi da condividersi il rilievo difensivo, secondo cui
“ancorché senza esiti sotto il profilo penale, la condotta del dott. è stata indubbiamente Parte_1
carente rispetto ai doveri di massima correttezza e collaborazione nei confronti delle Autorità di
Vigilanza e ONollo prescritti dalle fonti regolamentari aziendali, risolvendosi in ultima istanza in una violazione delle istruzioni e disposizioni emanate dalla Banca”.
Secondo la norma collettiva, la garanzia per il lavoratore si arrestava di fronte a condotte in conflitto con l' stessa: nella specie, il comportamento del aveva spezzato il patto di CP_4 Parte_1
solidarietà esistente tra datore di lavoro e lavoratore a cui si ispirava la tutela di cui agli artt 6 e 7 del
CCNL che copriva la negligenza del lavoratore, ma non il dolo e la colpa grave che escludevano il rimborso spese per effetto della conciliazione 15.3.2012. Nella specie, sebbene il dolo fosse stato escluso dalla sentenza assolutoria, lo stesso riguardava la fattispecie penale, non anche la circostanza rilevante in questa sede della mancata ostensione del Mandate Agreement che aveva ritardato la funzione ispettiva. Condotta con la quale il considerato anche il ruolo dirigenziale Parte_1
elevatissimo, aveva violato i doveri di massima correttezza e collaborazione nei confronti delle
Autorità di Vigilanza e ONollo prescritti dalle fonti regolamentari della Banca. appella la sentenza chiedendo che sia condannata al pagamento della Parte_1 CP_2
somma portata dal decreto ingiuntivo, oltre interessi decorrenti dal deposito del relativo ricorso, vinte le spese del doppio grado:
1) la sentenza del Tribunale di Siena non aveva ricostruito la vicenda correttamente: al e Parte_1
ON ai vertici era stato addebitato un occultamento del Mandate Agreement agli ispettori di vigilanza, ossia di un documento che si asseriva costituisse l'unico strumento per comprendere il
3 ON collegamento tra le operazioni compiute tra e Ma tali circostanze erano state smentite CP_3 dalle sentenze penali: la sussistenza dell'occultamento del documento era stata esclusa dalla motivazione della sentenza della Corte di Appello di RE del 15.7.2022; l'essenzialità del documento in questione era stata esclusa dalle acquisizioni documentali effettuate nel primo processo di appello, tanto che la Cassazione aveva rilevato che agli ispettori erano stati consegnati i documenti necessari per valutare il collegamento tra le operazioni: in sostanza, sia le Corti di merito che la
Cassazione avevano motivato in merito all'irrilevanza del Mandate agreement. Alla luce di tali conclusioni, non si comprendeva quali carenze rispetto ai doveri di correttezza e collaborazione potevano imputarsi al al quale veniva addebitato dal Tribunale di Siena una condotta che Parte_1
aveva reso più difficoltoso il compito degli ispettori e un immotivato dolo, circostanze smentite dalle risultanze processuali penali che erano state dallo stesso Tribunale ignorate (tanto che era stata inutile la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del giudizio di rinvio il cui esito era stato poi ignorato)
2) quanto alla violazione del patto di solidarietà menzionato in sentenza, non si individuavano le presunte carenze rispetto ai doveri di massima correttezza e collaborazione nei confronti delle autorità di controllo: in realtà, il vincolo di solidarietà era stato violato dallo stesso datore di lavoro che non aveva tutelato il proprio dipendente privandolo della tutela legale nonché di quella documentazione che, se fornita, avrebbe impedito il rinvio a giudizio. Negli atti consegnati agli ispettori dalla CP_1
peraltro vi era anche il c.d Deed of Amendment che rendeva palese il collegamento negoziale che si assumeva occultato;
inoltre, come rilevato dalla prima sentenza della Corte di Appello, il documento non fornito dal era stato oggetto di scannerizzazione e inserito nel computer aziendale Parte_1
3) la tutela di cui agli artt 6 e 7 del CCNL poteva venire meno, con onere della prova a carico del datore di lavoro, solo ove le condotte fossero state poste in essere in contrasto con le istruzioni impartite, in violazione delle funzioni stesse e in danno dell'azienda; circostanze non ricorrenti nella specie
4) era poi da ritenersi applicabile il CCNL del 2008 e non quello del 2012 (entrato in vigore prima dell'accordo conciliativo), dovendosi avere riguardo alla data in cui i fatti erano stati commessi, considerato che il CCNL 2008 era rimasto in vigore sino alla cessazione del rapporto di lavoro del avvenuto il 22.2.2012. In ogni caso, a prescindere dal CCNL applicabile, la condotta del Parte_1
era stata legittima e aderente ai precetti del Codice Etico Aziendale, tanto che vi era stata Parte_1
assoluzione pe insussistenza del fatto.
Si è costituita che ha chiesto la conferma della sentenza di primo ONoparte_1
grado o comunque il rigetto delle domande avanzate in fase monitoria o, in subordine, la riduzione del quantum di cui al decreto ingiuntivo:
4 -preliminarmente era corretta l'applicazione della versione del CCNL 2012 entrato in vigore il
29.2.2012, dovendosi fare riferimento non alla data di commissione dei fatti penalmente rilevanti, ma al momento in cui la tutela veniva pattiziamente recepita (verbale di conciliazione del 15.3.2012): peraltro, tutti gli ulteriori fatti processuali rilevanti erano successivi al vigore del secondo CCNL, il cui contenuto era più puntuale;
in ogni caso, qualunque CCNL si considerasse, la tutela ivi prevista non poteva applicarsi
-come dedotto dal Tribunale, anche sulla base del tenore della sentenza della Corte di Appello del
15.7.2022, una maggiore collaborazione del avrebbe impedito l'instaurarsi del Parte_1
procedimento penale, essendo stata comunque tenuta una condotta carente sotto il profilo dei doveri di massima correttezza e collaborazione nei confronti dell'autorità di vigilanza alla luce delle prescrizioni del Codice Etico (di cui agli articoli richiamati dalla sentenza del Tribunale). Nella specie, sicuramente vi era stata una violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda, con una condotta che aveva ritardato l'esercizio delle funzioni ispettive
-in via subordinata, ribadiva le seguenti difese: il non aveva comunicato tempestivamente Parte_1 alla Banca di trovarsi nelle condizioni di cui all'art 6 CCNL, comunicazione avvenuta oltre un anno dalla conoscenza del procedimento penale, in violazione della regola che richiedeva l'“immediata notizia”; le fatture delle spese depositate o si riferivano ad altri procedimenti o non era chiaro quali procedimenti riguardassero, onde la necessità di ridurre l'importo eventualmente dovuto, oltre al fatto che la somma richiesta era abnorme e sproporzionata rispetto alla complessità della difesa e alle tariffe professionali;
quanto alle spese per la consulenza svolta dal prof non era provata la nomina Per_1
del professionista e, in ogni caso, doveva escludersi la refusione delle spese di mera assistenza tecnica, così come doveva contestarsi la richiesta di interessi. Infine, doveva tenersi in conto dell'eccezione di compensazione come analiticamente formulata.
******
Così riassunta in sintesi la vicenda processuale, si impone in via preliminare di valutare il regime di tutela in punto di spese legali astrattamente applicabile alla presente fattispecie nella successione delle disposizioni contrattuali collettive (del 2008 e del 2012), considerato altresì che nel verbale di conciliazione tra le parti del 15.3.2012 si affermava: “Resta convenuto che all'esito del riconoscimento delle somme suddette il Dirigente medesimo si riterrà pienamente soddisfatto di ogni suo diritto o pretesa comunque collegata con il rapporto di lavoro in oggetto e con la cessazione del rapporto medesimo, con la sola esclusione dei diritti tutti derivanti dagli artt 6 e 7 del CCNL per i
Dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, rinunziando ad ogni ulteriore domanda o pretesa, tanto nei confronti della Banca quanto di qualsivoglia dirigente o collaboratore
5 della stessa, con corrispettiva rinunzia da parte della Banca nei confronti del Dirigente, salvo i casi di dolo o colpa grave”.
Invero, mentre l'art 6 CCNL 2008 recitava: “Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spe se giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia…….Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'impresa”, l'art 6 del
CCNL 2012 conteneva una previsione aggiuntiva al comma 2, secondo cui “La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa……”.
Ad avviso della Corte, alla presente fattispecie deve applicarsi l'art 6 del CCNL 2012 in considerazione del fatto che nel verbale di conciliazione si confermava il mantenimento della tutela in punto di spese legali, esclusa solo per le ipotesi di dolo e colpa grave;
ciò, in linea con l'inciso di cui all'art 6 CCNL 2012 che non prevedeva l'operatività della medesima tutela in caso di violazioni di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda o in caso di conflitto di interessi.
La pattuizione in questione dava quindi atto della volontà delle parti di recepimento dell'ultima versione del CCNL nella disciplina dei loro rapporti, versione peraltro entrata in vigore il 29.2.2012 precedentemente al verbale di conciliazione sottoscritto il 15.3.2012.
Ciò premesso e nel merito, non appaiono condivisibili le argomentazioni di parte appellante i cui motivi di impugnazione possono esaminarsi congiuntamente.
In relazione all'imputazione contestata all'appellante in concorso con altri ( ONoparte_5
Presidente, e , Direttore generale) per il delitto di cui all'art 2638 , commi 1 e 3, cc (per Persona_2
avere occultato con mezzi fraudolenti consistiti nel celare per circa tre anni nella cassaforte del Per_2
ON il contratto Mandate Agreement stipulato nel 2009 tra e attraverso il quale si realizzava CP_3
un collegamento finanziario e giuridico tra le operazioni realizzate tra tali parti, così consapevolmente ostacolando le funzioni di vigilanza di Banca Italia), la sentenza della Corte di Appello di RE del
15.7.2022 (in sede di rinvio dalla Cassazione) aveva escluso l'occultamento del collegamento negoziale con assoluzione per insussistenza del fatto, sia perché a favore degli organi ispettivi erano stati messi a disposizione tre atti significativi (Deed of Amendement, Asset Exchange Deed, Master
Framework Agreement) sia perché la aveva sottolineato la rilevanza del Deed of CP_6
Amendement ai fini della conoscenza del collegamento finanziario, e quindi a prescindere dalla presenza dell'atto celato dagli imputati.
6 La medesima sentenza aveva altresì affermato che la mancata messa a disposizione del Mandate of
Agreement non aveva comportato una considerevole difficoltà nell'esercizio delle attività ispettive che tuttavia sarebbero state senz'altro agevolate dalla lettura del documento in questione: “Per dirla in modo figurato mancava la tessera di un puzzle che presentava una immagine sufficientemente chiara e della quale si poteva intuire il contenuto del pezzo mancante. Non si è trattato dunque di una difficoltà di considerevole spessore……”.
Ad avviso di questa Corte, le argomentazioni dell'appellante appaiono censurabili laddove sovrappongono le motivazioni che si rinvengono nelle sentenze penali alle sussistenti violazioni di rilevanza civilistica nella specie verificatesi, in termini quanto meno di colpa grave. Violazioni evidenziate dalla stessa Corte di Appello penale citata, laddove aveva sottolineato l'effettiva verificazione dell'occultamento, seppur un tale fatto non aveva la rilevanza penale richiesta per non avere causato una difficoltà di notevole spessore nell'attività ispettiva;
con la precisazione che l'atto celato avrebbe comunque agevolato l'accertamento.
Non vi è dubbio che il ricopriva un ruolo apicale e di responsabilità all'interno Parte_1 dell'azienda che gli imponeva l'uso di una particolare diligenza, tanto più in presenza di una attività ispettiva in corso che, per la sua delicatezza, richiedeva la messa a disposizione di tutti i documenti necessari per rendere detta operazione più agevole e per il conseguimento di utili risultati.
In proposito, non appare decisivo il passaggio di cui alla prima sentenza della Corte di Appello penale
(richiamato dall'appellante) in cui si affermava che il Mandate Agreement, oltre ad essere custodito in una cassaforte a disposizione del direttore generale era stato anche inserito nel computer in Per_2
uso alla sua segreteria, previa scannerizzazione, e ivi rubricato sotto la voce , tanto che al CP_3
momento della sua ricerca era stato rinvenuto con facilità.
Tale circostanza non appare significativa, dal momento che la avvenuta sua scannerizzazione non era attività equivalente all'obbligo che il aveva (per il suo ruolo) di mettere comunque a Parte_1
disposizione il documento originale contenuto in cassaforte: peraltro, non essendoci neppure prova che tale scannerizzazione fosse stata comunque segnalata dal dipendente agli organi ispettivi.
E' pertanto evidente che, ai sensi dell'art 6 CCNL 2012, l'appellante ebbe a violare “istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda….”, tenendo un “….comportamento ….. in conflitto con l'azienda stessa”, con violazione del patto di solidarietà tra le parti.
In particolare, dal dipendente erano state violate le seguenti disposizioni del Codice Etico:
- l'art 4.4., secondo cui “nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari del Codice devono comportarsi con diligenza, professionalità e onestà. È vietato promettere e ottenere vantaggi impropri che possano pregiudicare la correttezza e l'imparzialità delle decisioni, danneggiando la
7 reputazione aziendale. Non è consentito svolgere incarichi e attività incompatibili con il ruolo aziendale o in contrasto con gli interessi morali ed economici del Gruppo”.
-l'art. 4.4.3, secondo cui “in coerenza con tale principio devono essere evitate situazioni in cui
l'attività dell'Azienda possa essere influenzata dagli interessi personali, di familiari o terzi collegati”
-l'art.
4.6 per cui “tutti i soggetti apicali devono evitare ogni possibile situazione di conflitto
d'interessi che possa pregiudicare la correttezza e l'imparzialità delle decisioni”.
Ne consegue che deve ritenersi integrata la disposizione contrattuale collettiva che esclude la sussistenza della tutela legale in presenza di violazioni di regole impartite dall'azienda a prescindere dalla loro rilevanza penalistica.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto nella sua interezza.
Le spese del grado vengono liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 9.256,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 9.256,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
RE, 19 novembre 2024
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
8
La Corte di Appello di RE
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 66/2024 promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Fabio Roscioli, Eleonora D'Avack appellante contro
ONoparte_1
con gli Avv.ti Pietro Ichino, Guglielmo Burragato, Claudia Nuti
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 209/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il
17.11.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 novembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Siena aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12/2020 emesso dal medesimo Tribunale contenente ingiunzione di pagamento alla ONoparte_1 per l'importo di € 727.443,47 (somma richiesta a titolo di rimborso spese legali ex artt. 6 e 7 CCNL), oltre interessi, dichiarando infondata la pretesa creditoria di aveva quindi Parte_1 condannato tale ultima parte al pagamento delle spese di lite per € 22.237,00, per compensi professionali, oltre accessori.
Il Tribunale aveva dato atto delle seguenti circostanze in fatto, ossia che:
1 - l'opposto era stato dipendente della con qualifica di Dirigente responsabile CP_2 dell'Area Finanza dal 26.6.2001 al 22.2.2012
-in data 15.3.2012 aveva sottoscritto con la un verbale di conciliazione sulla risoluzione del CP_1
rapporto dirigenziale che prevedeva a suo favore il mantenimento della tutela ex art 6 e 7 CCNL
- a seguito di un suo coinvolgimento nel procedimento penale (iscritto al RG 1582/2013) della Procura delle Repubblica di gli veniva contestato il reato di cui all'art 2638, comma 2, cc, ostacolo alla CP_1
vigilanza, per avere concorso nell'occultamento di talune informazioni alla Banca d'Italia relative ad
ON una operazione strutturata compiuta nel 2009 tra e CP_3
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sentenza della Corte di Cassazione n. 29377/2019 (che aveva cassato la sentenza della Corte di
Appello di assoluzione perché il fatto non costituisce reato) aveva rimesso alla Corte di Appello di
RE per un nuovo esame in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo della mancata ostensione alla funzione ispettiva del Mandate Agreement
-la Corte di Appello di RE (in sede di rinvio), in data 15.7.2022, aveva definitivamente assolto il perché il fatto non sussiste, escludendo che anche sotto il profilo oggettivo vi fosse stata Parte_1
una condotta di ostacolo alla vigilanza, di occultamento del profilo finanziario e del collegamento negoziale nelle operazioni interessate
-il aveva sostenuto per tali giudizi spese legali per cui aveva chiesto l'emissione del Parte_1
decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, il Tribunale di Siena aveva quindi richiamato le disposizioni di cui all'art 6 del CCNL
2008, la corrispondente previsione del CCNL 29.2.2012, rilevando come - se la prima previsione era applicabile al momento dei fatti penalmente contestati - al tempo del verbale di conciliazione con
ON (del 15.3.2012) era divenuta applicabile la seconda previsione: peraltro, nella stessa conciliazione veniva ribadita la salvezza dei casi di dolo e colpa grave, escludenti il rimborso delle spese legali.
Ad avviso del primo giudice, sussisteva una condotta del in conflitto con l'azienda, in Parte_1
violazione di istruzioni e disposizioni dalla stessa emanate alla luce del Codice Etico del Gruppo
Monte dei Paschi e delle regole dallo stesso poste (art. 2.2 “considerata la diversa tipologia e natura delle attività del Gruppo, ogni comportamento, ancorché non espressamente considerato dal Codice, deve essere ispirato a criteri di buon senso ed etica personale, in coerenza con i valori, i principi guida e le procedure aziendali, e con la consapevolezza di non esporre il Gruppo a rischi reputazionali”; art 3.2, “Riferire ogni comportamento all'etica della responsabilità, che impegna ad essere sempre orientati al servizio, all'integrità e alla trasparenza, alla correttezza negli affari, alla salvaguardia dell'ambiente ed al rispetto di tutte le persone”; art 4.4 “nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari del Codice devono comportarsi con diligenza, professionalità e onestà. È
2 vietato promettere e ottenere vantaggi impropri che possano pregiudicare la correttezza e
l'imparzialità delle decisioni, danneggiando la reputazione aziendale. Non è consentito svolgere incarichi e attività incompatibili con il ruolo aziendale o in contrasto con gli interessi morali ed economici del Gruppo”; art 4.4.3., “in coerenza con tale principio devono essere evitate situazioni in cui l'attività dell'Azienda possa essere influenzata dagli interessi personali, di familiari o terzi collegati”; art 4.6 “tutti i soggetti apicali devono evitare ogni possibile situazione di conflitto
d'interessi che possa pregiudicare la correttezza e l'imparzialità delle decisioni”).
In proposito, la sentenza della Corte di Appello in sede di rinvio, sebbene avesse assolto il Parte_1
escludendo anche sotto il profilo oggettivo l'occultamento contestato, nelle medesime motivazioni aveva affermato che: “per dirla in modo figurato mancava la tessera di un puzzle, che presentava un'immagine sufficientemente chiara e dalla quale si poteva intuire il contenuto del pezzo mancante”; che “le attività ispettive sarebbero state senz'altro agevolate dalla lettura del documento in questione”, sussistendo un “mero ritardo nell'attività di vigilanza”.
A fronte di ciò, il Tribunale di Siena riteneva quindi da condividersi il rilievo difensivo, secondo cui
“ancorché senza esiti sotto il profilo penale, la condotta del dott. è stata indubbiamente Parte_1
carente rispetto ai doveri di massima correttezza e collaborazione nei confronti delle Autorità di
Vigilanza e ONollo prescritti dalle fonti regolamentari aziendali, risolvendosi in ultima istanza in una violazione delle istruzioni e disposizioni emanate dalla Banca”.
Secondo la norma collettiva, la garanzia per il lavoratore si arrestava di fronte a condotte in conflitto con l' stessa: nella specie, il comportamento del aveva spezzato il patto di CP_4 Parte_1
solidarietà esistente tra datore di lavoro e lavoratore a cui si ispirava la tutela di cui agli artt 6 e 7 del
CCNL che copriva la negligenza del lavoratore, ma non il dolo e la colpa grave che escludevano il rimborso spese per effetto della conciliazione 15.3.2012. Nella specie, sebbene il dolo fosse stato escluso dalla sentenza assolutoria, lo stesso riguardava la fattispecie penale, non anche la circostanza rilevante in questa sede della mancata ostensione del Mandate Agreement che aveva ritardato la funzione ispettiva. Condotta con la quale il considerato anche il ruolo dirigenziale Parte_1
elevatissimo, aveva violato i doveri di massima correttezza e collaborazione nei confronti delle
Autorità di Vigilanza e ONollo prescritti dalle fonti regolamentari della Banca. appella la sentenza chiedendo che sia condannata al pagamento della Parte_1 CP_2
somma portata dal decreto ingiuntivo, oltre interessi decorrenti dal deposito del relativo ricorso, vinte le spese del doppio grado:
1) la sentenza del Tribunale di Siena non aveva ricostruito la vicenda correttamente: al e Parte_1
ON ai vertici era stato addebitato un occultamento del Mandate Agreement agli ispettori di vigilanza, ossia di un documento che si asseriva costituisse l'unico strumento per comprendere il
3 ON collegamento tra le operazioni compiute tra e Ma tali circostanze erano state smentite CP_3 dalle sentenze penali: la sussistenza dell'occultamento del documento era stata esclusa dalla motivazione della sentenza della Corte di Appello di RE del 15.7.2022; l'essenzialità del documento in questione era stata esclusa dalle acquisizioni documentali effettuate nel primo processo di appello, tanto che la Cassazione aveva rilevato che agli ispettori erano stati consegnati i documenti necessari per valutare il collegamento tra le operazioni: in sostanza, sia le Corti di merito che la
Cassazione avevano motivato in merito all'irrilevanza del Mandate agreement. Alla luce di tali conclusioni, non si comprendeva quali carenze rispetto ai doveri di correttezza e collaborazione potevano imputarsi al al quale veniva addebitato dal Tribunale di Siena una condotta che Parte_1
aveva reso più difficoltoso il compito degli ispettori e un immotivato dolo, circostanze smentite dalle risultanze processuali penali che erano state dallo stesso Tribunale ignorate (tanto che era stata inutile la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del giudizio di rinvio il cui esito era stato poi ignorato)
2) quanto alla violazione del patto di solidarietà menzionato in sentenza, non si individuavano le presunte carenze rispetto ai doveri di massima correttezza e collaborazione nei confronti delle autorità di controllo: in realtà, il vincolo di solidarietà era stato violato dallo stesso datore di lavoro che non aveva tutelato il proprio dipendente privandolo della tutela legale nonché di quella documentazione che, se fornita, avrebbe impedito il rinvio a giudizio. Negli atti consegnati agli ispettori dalla CP_1
peraltro vi era anche il c.d Deed of Amendment che rendeva palese il collegamento negoziale che si assumeva occultato;
inoltre, come rilevato dalla prima sentenza della Corte di Appello, il documento non fornito dal era stato oggetto di scannerizzazione e inserito nel computer aziendale Parte_1
3) la tutela di cui agli artt 6 e 7 del CCNL poteva venire meno, con onere della prova a carico del datore di lavoro, solo ove le condotte fossero state poste in essere in contrasto con le istruzioni impartite, in violazione delle funzioni stesse e in danno dell'azienda; circostanze non ricorrenti nella specie
4) era poi da ritenersi applicabile il CCNL del 2008 e non quello del 2012 (entrato in vigore prima dell'accordo conciliativo), dovendosi avere riguardo alla data in cui i fatti erano stati commessi, considerato che il CCNL 2008 era rimasto in vigore sino alla cessazione del rapporto di lavoro del avvenuto il 22.2.2012. In ogni caso, a prescindere dal CCNL applicabile, la condotta del Parte_1
era stata legittima e aderente ai precetti del Codice Etico Aziendale, tanto che vi era stata Parte_1
assoluzione pe insussistenza del fatto.
Si è costituita che ha chiesto la conferma della sentenza di primo ONoparte_1
grado o comunque il rigetto delle domande avanzate in fase monitoria o, in subordine, la riduzione del quantum di cui al decreto ingiuntivo:
4 -preliminarmente era corretta l'applicazione della versione del CCNL 2012 entrato in vigore il
29.2.2012, dovendosi fare riferimento non alla data di commissione dei fatti penalmente rilevanti, ma al momento in cui la tutela veniva pattiziamente recepita (verbale di conciliazione del 15.3.2012): peraltro, tutti gli ulteriori fatti processuali rilevanti erano successivi al vigore del secondo CCNL, il cui contenuto era più puntuale;
in ogni caso, qualunque CCNL si considerasse, la tutela ivi prevista non poteva applicarsi
-come dedotto dal Tribunale, anche sulla base del tenore della sentenza della Corte di Appello del
15.7.2022, una maggiore collaborazione del avrebbe impedito l'instaurarsi del Parte_1
procedimento penale, essendo stata comunque tenuta una condotta carente sotto il profilo dei doveri di massima correttezza e collaborazione nei confronti dell'autorità di vigilanza alla luce delle prescrizioni del Codice Etico (di cui agli articoli richiamati dalla sentenza del Tribunale). Nella specie, sicuramente vi era stata una violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda, con una condotta che aveva ritardato l'esercizio delle funzioni ispettive
-in via subordinata, ribadiva le seguenti difese: il non aveva comunicato tempestivamente Parte_1 alla Banca di trovarsi nelle condizioni di cui all'art 6 CCNL, comunicazione avvenuta oltre un anno dalla conoscenza del procedimento penale, in violazione della regola che richiedeva l'“immediata notizia”; le fatture delle spese depositate o si riferivano ad altri procedimenti o non era chiaro quali procedimenti riguardassero, onde la necessità di ridurre l'importo eventualmente dovuto, oltre al fatto che la somma richiesta era abnorme e sproporzionata rispetto alla complessità della difesa e alle tariffe professionali;
quanto alle spese per la consulenza svolta dal prof non era provata la nomina Per_1
del professionista e, in ogni caso, doveva escludersi la refusione delle spese di mera assistenza tecnica, così come doveva contestarsi la richiesta di interessi. Infine, doveva tenersi in conto dell'eccezione di compensazione come analiticamente formulata.
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Così riassunta in sintesi la vicenda processuale, si impone in via preliminare di valutare il regime di tutela in punto di spese legali astrattamente applicabile alla presente fattispecie nella successione delle disposizioni contrattuali collettive (del 2008 e del 2012), considerato altresì che nel verbale di conciliazione tra le parti del 15.3.2012 si affermava: “Resta convenuto che all'esito del riconoscimento delle somme suddette il Dirigente medesimo si riterrà pienamente soddisfatto di ogni suo diritto o pretesa comunque collegata con il rapporto di lavoro in oggetto e con la cessazione del rapporto medesimo, con la sola esclusione dei diritti tutti derivanti dagli artt 6 e 7 del CCNL per i
Dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, rinunziando ad ogni ulteriore domanda o pretesa, tanto nei confronti della Banca quanto di qualsivoglia dirigente o collaboratore
5 della stessa, con corrispettiva rinunzia da parte della Banca nei confronti del Dirigente, salvo i casi di dolo o colpa grave”.
Invero, mentre l'art 6 CCNL 2008 recitava: “Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spe se giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia…….Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'impresa”, l'art 6 del
CCNL 2012 conteneva una previsione aggiuntiva al comma 2, secondo cui “La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa……”.
Ad avviso della Corte, alla presente fattispecie deve applicarsi l'art 6 del CCNL 2012 in considerazione del fatto che nel verbale di conciliazione si confermava il mantenimento della tutela in punto di spese legali, esclusa solo per le ipotesi di dolo e colpa grave;
ciò, in linea con l'inciso di cui all'art 6 CCNL 2012 che non prevedeva l'operatività della medesima tutela in caso di violazioni di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda o in caso di conflitto di interessi.
La pattuizione in questione dava quindi atto della volontà delle parti di recepimento dell'ultima versione del CCNL nella disciplina dei loro rapporti, versione peraltro entrata in vigore il 29.2.2012 precedentemente al verbale di conciliazione sottoscritto il 15.3.2012.
Ciò premesso e nel merito, non appaiono condivisibili le argomentazioni di parte appellante i cui motivi di impugnazione possono esaminarsi congiuntamente.
In relazione all'imputazione contestata all'appellante in concorso con altri ( ONoparte_5
Presidente, e , Direttore generale) per il delitto di cui all'art 2638 , commi 1 e 3, cc (per Persona_2
avere occultato con mezzi fraudolenti consistiti nel celare per circa tre anni nella cassaforte del Per_2
ON il contratto Mandate Agreement stipulato nel 2009 tra e attraverso il quale si realizzava CP_3
un collegamento finanziario e giuridico tra le operazioni realizzate tra tali parti, così consapevolmente ostacolando le funzioni di vigilanza di Banca Italia), la sentenza della Corte di Appello di RE del
15.7.2022 (in sede di rinvio dalla Cassazione) aveva escluso l'occultamento del collegamento negoziale con assoluzione per insussistenza del fatto, sia perché a favore degli organi ispettivi erano stati messi a disposizione tre atti significativi (Deed of Amendement, Asset Exchange Deed, Master
Framework Agreement) sia perché la aveva sottolineato la rilevanza del Deed of CP_6
Amendement ai fini della conoscenza del collegamento finanziario, e quindi a prescindere dalla presenza dell'atto celato dagli imputati.
6 La medesima sentenza aveva altresì affermato che la mancata messa a disposizione del Mandate of
Agreement non aveva comportato una considerevole difficoltà nell'esercizio delle attività ispettive che tuttavia sarebbero state senz'altro agevolate dalla lettura del documento in questione: “Per dirla in modo figurato mancava la tessera di un puzzle che presentava una immagine sufficientemente chiara e della quale si poteva intuire il contenuto del pezzo mancante. Non si è trattato dunque di una difficoltà di considerevole spessore……”.
Ad avviso di questa Corte, le argomentazioni dell'appellante appaiono censurabili laddove sovrappongono le motivazioni che si rinvengono nelle sentenze penali alle sussistenti violazioni di rilevanza civilistica nella specie verificatesi, in termini quanto meno di colpa grave. Violazioni evidenziate dalla stessa Corte di Appello penale citata, laddove aveva sottolineato l'effettiva verificazione dell'occultamento, seppur un tale fatto non aveva la rilevanza penale richiesta per non avere causato una difficoltà di notevole spessore nell'attività ispettiva;
con la precisazione che l'atto celato avrebbe comunque agevolato l'accertamento.
Non vi è dubbio che il ricopriva un ruolo apicale e di responsabilità all'interno Parte_1 dell'azienda che gli imponeva l'uso di una particolare diligenza, tanto più in presenza di una attività ispettiva in corso che, per la sua delicatezza, richiedeva la messa a disposizione di tutti i documenti necessari per rendere detta operazione più agevole e per il conseguimento di utili risultati.
In proposito, non appare decisivo il passaggio di cui alla prima sentenza della Corte di Appello penale
(richiamato dall'appellante) in cui si affermava che il Mandate Agreement, oltre ad essere custodito in una cassaforte a disposizione del direttore generale era stato anche inserito nel computer in Per_2
uso alla sua segreteria, previa scannerizzazione, e ivi rubricato sotto la voce , tanto che al CP_3
momento della sua ricerca era stato rinvenuto con facilità.
Tale circostanza non appare significativa, dal momento che la avvenuta sua scannerizzazione non era attività equivalente all'obbligo che il aveva (per il suo ruolo) di mettere comunque a Parte_1
disposizione il documento originale contenuto in cassaforte: peraltro, non essendoci neppure prova che tale scannerizzazione fosse stata comunque segnalata dal dipendente agli organi ispettivi.
E' pertanto evidente che, ai sensi dell'art 6 CCNL 2012, l'appellante ebbe a violare “istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda….”, tenendo un “….comportamento ….. in conflitto con l'azienda stessa”, con violazione del patto di solidarietà tra le parti.
In particolare, dal dipendente erano state violate le seguenti disposizioni del Codice Etico:
- l'art 4.4., secondo cui “nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari del Codice devono comportarsi con diligenza, professionalità e onestà. È vietato promettere e ottenere vantaggi impropri che possano pregiudicare la correttezza e l'imparzialità delle decisioni, danneggiando la
7 reputazione aziendale. Non è consentito svolgere incarichi e attività incompatibili con il ruolo aziendale o in contrasto con gli interessi morali ed economici del Gruppo”.
-l'art. 4.4.3, secondo cui “in coerenza con tale principio devono essere evitate situazioni in cui
l'attività dell'Azienda possa essere influenzata dagli interessi personali, di familiari o terzi collegati”
-l'art.
4.6 per cui “tutti i soggetti apicali devono evitare ogni possibile situazione di conflitto
d'interessi che possa pregiudicare la correttezza e l'imparzialità delle decisioni”.
Ne consegue che deve ritenersi integrata la disposizione contrattuale collettiva che esclude la sussistenza della tutela legale in presenza di violazioni di regole impartite dall'azienda a prescindere dalla loro rilevanza penalistica.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto nella sua interezza.
Le spese del grado vengono liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 9.256,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 9.256,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
RE, 19 novembre 2024
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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