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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11.12.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. A. Greco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal 2015 al 2018, alle dipendenze della e di aver poi Parte_2 ricevuto, in data 10.10.2023, distinte note con cui gli aveva comunicato il CP_1 disconoscimento delle giornate dichiarate dalla suindicata società.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione avendo effettivamente lavorato secondo le modalità descritte in ricorso, rassegnava le seguenti conclusioni: “ordinare all'
[...]
, in persona del suo Presidente pro tempore e legale Controparte_2 rappresentante, di mantenere ferma l'iscrizione della ricorrente negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori Agricoli per gli anni dal 2015 al 2018, per2 giornate nell'anno 2015, per
16 giornate nell'anno 2016, per 19 giornate per l' anno 2017 e per 72 giornate per l'anno
2018 per come disconosciute con le comunicazioni dell' specificate in premessa, CP_1 con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per i predetti anni”.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti, richiamando gli esiti CP_1 dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della le cui risultanze erano Parte_3 state trasfuse nel verbale ispettivo n. 2016023196/DDL del 13.4.2021. Insisteva per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il disconoscimento delle giornate per cui è causa è connesso al contenuto del verbale ispettivo 2021003437 del 28.04.2021 con cui è stata disposta l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Previdenziale dei Lavoratori Autonomi nel settore artigiano “agro meccanica” per l'attività svolta nei periodi in cui l'istante risultava assunto quale o.t.d. dalla Pt_2
Il suddetto accertamento è derivato, a sua volta, dall'attività ispettiva condotta nei confronti della le cui risultanze sono state trasfuse nel verbale ispettivo n. Parte_3
2016023196/DDL del 13.4.2021.
Il giudizio proposto dal ricorrente avverso il verbale 2021003437 si è concluso con sentenza n. 1451/2024, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso teso ad ottenere l'annullamento del suindicato verbale e, tra l'altro, come si desume dall'integrale esame della predetta pronuncia, l'accertamento in ordine alla “veridicità e validità dei rapporti di lavoro quale OTD instaurati negli anni dal 2015 al 2018 con conseguente attribuzione delle giornate lavorate e cancellate” nonché in merito al diritto di “percepire l'indennità di disoccupazione agricola e tutti i trattamenti previdenziali erogati dall' . CP_1
L'accertamento trasfuso nella suindicata sentenza – che, come è pacifico tra le parti, è passata in giudicato - osta all'accoglimento della domanda formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio (proposto in seguito alla notifica delle note del
10.10.2023), essendo stata evidenziata, con chiara e puntuale motivazione, la legittimità del disconoscimento delle giornate per cui è causa e della conseguente iscrizione del ricorrente nella gestione autonoma artigiani.
Il fatto che la citata pronuncia sia intervenuta nelle more del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
visto l' art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1 rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite. Brindisi, 11.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere