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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5088/2025 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. DUARDO ROCCO e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CASTELLO, 18 MELICUCCA' contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv.
[...]
RO AN e dell'avv. SERAFINO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA
SODERINI 24 CP_1
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica 25-4-25, ha convenuto in giudizio il , l Parte_1 Controparte_2 [...]
l per sentir accertare il proprio Controparte_1 Controparte_3 diritto alla retribuzione professionale docenti, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento del complessivo importo di € 1.658,00, oltre accessori di legge.
Premesso di essere stato docente di scuola secondaria, il ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti, prevista dal c.c.n.l., in relazione al contratto a tempo determinato stipulato nell'a.s. 2021/2022.
In punto di diritto il ricorrente ha sottolineato di avere svolto, al pari dei colleghi di ruolo e secondo medesimi termini e modalita', le prestazioni lavorative proprie del profilo professionale di docente di scuola primaria. pagina 1 di 4 Costituendosi ritualmente in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.
Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
La Cassazione nella sentenza n. 20015/2018, proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Dopo aver richiamato la disciplina di cui all'art. 7 del c.c.n.l. 15-3-01 del comparto scuola e di cui all'art. 25 del CCNI 31-8-99, la sentenza citata ha precisato: “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Poste tali premesse, la S.C. ha concluso: “7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a pagina 2 di 4 tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
Tali considerazioni consentono di superare le obiezioni avanzate dai convenuti nelle loro difese.
Il ricorrente ha pertanto diritto al pagamento del complessivo importo di € 1646,11, indicato nella memoria di costituzione dei convenuti, oltre interessi legali.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente alla retribuzione professionale docenti;
condanna il convenuto a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di CP_1
€ 1646,11, oltre interessi legali;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.030,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 03/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5088/2025 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. DUARDO ROCCO e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CASTELLO, 18 MELICUCCA' contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv.
[...]
RO AN e dell'avv. SERAFINO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA
SODERINI 24 CP_1
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica 25-4-25, ha convenuto in giudizio il , l Parte_1 Controparte_2 [...]
l per sentir accertare il proprio Controparte_1 Controparte_3 diritto alla retribuzione professionale docenti, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento del complessivo importo di € 1.658,00, oltre accessori di legge.
Premesso di essere stato docente di scuola secondaria, il ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti, prevista dal c.c.n.l., in relazione al contratto a tempo determinato stipulato nell'a.s. 2021/2022.
In punto di diritto il ricorrente ha sottolineato di avere svolto, al pari dei colleghi di ruolo e secondo medesimi termini e modalita', le prestazioni lavorative proprie del profilo professionale di docente di scuola primaria. pagina 1 di 4 Costituendosi ritualmente in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.
Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
La Cassazione nella sentenza n. 20015/2018, proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Dopo aver richiamato la disciplina di cui all'art. 7 del c.c.n.l. 15-3-01 del comparto scuola e di cui all'art. 25 del CCNI 31-8-99, la sentenza citata ha precisato: “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Poste tali premesse, la S.C. ha concluso: “7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a pagina 2 di 4 tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
Tali considerazioni consentono di superare le obiezioni avanzate dai convenuti nelle loro difese.
Il ricorrente ha pertanto diritto al pagamento del complessivo importo di € 1646,11, indicato nella memoria di costituzione dei convenuti, oltre interessi legali.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente alla retribuzione professionale docenti;
condanna il convenuto a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di CP_1
€ 1646,11, oltre interessi legali;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.030,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 03/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 4 di 4