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Articolo 30 della Legge 29 novembre 1973, n. 835
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Articolo 29
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Legge 29 novembre 1973, n. 835
Articolo 30 della Legge 29 novembre 1973, n. 835
Versione
30 dicembre 1973
Art. 30.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1973
Vedi fonte istituzionale
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