Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Anno 2025
CITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino - I Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Michela
Palladino in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2215/2022 R.G.
TRA
in persona del Irpt, rappresentati e difesi dall'avv. Carla Melella, dom.ti come in Parte 1 atti;
OPPONENTI
E
Controparte 1 n. ad Avellino il 21.2.1973, Controparte_2 e Controparte 1 n. ad Atripalda il
11.4.1995, rappr.ti e difesi dall'avv. Luisa Caprio, dom.ti come in atti;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni opposti ottenevano ingiunzione di pagamento nei confronti degli opponenti in solido, d.i. n.
336/2022 dep. il 11.4.2022, per la somma di € 11.350,00, somma dovuta per il mancato pagamento di canoni di locazione dall'agosto 2021 al marzo 2022, oltre interessi ed accessori.
Gli opponenti deducevano l'infondatezza della pretesa atteso che in data 22.5.2020 era intervenuta tra le parti scrittura privata modificativa del contratto di locazione con la quale si pattuiva che "in caso di stato di emergenza nazionale, di restrizioni o chiusure da parte del Governo o della Regione, il canone sarà ridotto ad € 200,00 mensili"; pertanto nulla era dovuto oltre la detta somma che era stata sempre regolarmente corrisposta.
Chiedevano accogliersi l'opposizione con revoca del decreto opposto.
Si costituivano gli opposti che eccepivano l'infondatezza della opposizione e ne chiedevano il rigetto.
della opposizione.
L'opposizione risulta tardivamente proposta e va pertanto dichiarata inammissibile con conferma del decreto opposto.
in proprio e quale titolare della Agli atti vi è la prova che il decreto in oggetto veniva notificato a Parte_1
ditta Bunny Burger in data 15.4.2022.
Nessuna prova è stata data dall'opponente che il decreto opposto è stato notificato in altra data alla Pt 1
[... a mezzo pec, non costituendo prova sufficiente lo screenshot in atti dal quale non è desumibile neanche l'indirizzo di posta certificata;
né detta prova è stata fornita dagli opposti.
Risulta dagli atti che il presente giudizio, introdotto con citazione anziché con ricorso, veniva iscritto a ruolo in data 3.6.2022 mentre il decreto impugnato veniva notificato in data 15.4.2022.
E' orientamento consolidato quello in base al quale il termine di 40 gg di cui all'art. 641 c.p.c. nella ipotesi in cui il giudizio venga introdotto con citazione anziché con ricorso necessita che entro il detto termine sia stata non solo notificata la citazione ma anche iscritta la causa a ruolo secondo le modalità di cui all'art. 165 c.p.c
(Cass. 21671/2017).
Nel caso che ricorre il termine dei 40 gg. scadeva in data 25.5.2022 mentre la causa veniva iscritta a ruolo in data 3.6.2022.
La domanda va pertanto dichiarata inammissibile con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - I Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Michela
Palladino, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 2215/2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 28.2.2025
Il giudice dott.ssa Michela Palladino