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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 642 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 112/2024 in data 11 gennaio 2024 del
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Julie Martini - posta in decisione l'8 ottobre 2024
promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mara Monica Borghi e Laura Parte_1
Passarini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Borghi in Milano alla via Cesare Battisti n. 1;
-Appellante-
contro
con sede in Milano, via Santa Margherita n. 3, Controparte_1 in persona della Procuratrice Speciale, rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avvocati Davide Sportelli e Marco Bono del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Milano presso il loro studio alla Via Tommaso Grossi n. 2.
-Appellata-
OGGETTO: Lavoratrice industria privata - Rivendicazioni retributivo-risarcitorie per assenze ingiustificate in periodo COVID (Mancanza di green pass e omessa produzione di certificato di esenzione vaccinazione).
Conclusioni per l'appellante:
“Nel merito:
- accertato e dichiarato l'impossibilità di accedere al luogo di lavoro da parte della ricorrente imposto da nei giorni in cui l'attività lavorativa doveva svolgersi in presenza, CP_1 nonostante il possesso di valido certificato di esenzione, per l'effetto condannare al CP_1 risarcimento del danno derivato alla dipendente pari alla somma trattenuta in busta paga a titolo di assenza non retribuita (euro 3.107,35) oltre all'incidenza di detta somma su 13^ mensilità (euro
1 258,95) su TFR (euro 258,95) sul Fondo Pensione PreviBank (euro 62,13) nonché su valore Ticket
(euro 217,00) per complessive euro 3.904,38 per i mesi da novembre 2021 a febbraio 2022 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
- accertata e dichiarata la violazione da parte di degli artt. 2087 c.c., 41 Costituzione, CP_1 15 e 16 Statuto dei Lavoratori, per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del CP_1 danno derivato alla dipendente nella somma di euro 3.000,00 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa.
- Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge ex D.M. 55/2014 e segg.”
Conclusioni per : CP_1
“nel merito: rigettarsi il ricorso in appello proposto dalla sig.ra in quanto del tutto Pt_1 infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 112/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto, condannando l'attrice a rifondere le spese del grado, il ricorso col quale aveva chiesto in via risarcitoria, nei confronti della datrice di lavoro Parte_1
, la corresponsione delle competenze retributive Parte_2 dirette e indirette non ottenute nel periodo 15/10/2021 – 28/2/2022 in cui l' Pt_3 escludendo il suo accesso al lavoro, l'aveva considerata assente ingiustificata per non aver la dipendente dimostrato, mediante le allegazioni documentali prescritte, lo stato di soggetto esente dalla vaccinazione prevista dalla normativa a contrasto della pandemia da COVID19, quale trattamento sanitario che infatti la lavoratrice non aveva esperito.
Respingendo anche la domanda finalizzata al ristoro del danno non patrimoniale accusato per effetto dei contegni datoriali, il primo Giudice ha disatteso la domanda della -che in più occasioni, sebbene richiesta, non aveva inteso produrre o Pt_1 esibire al medico aziendale il suo certificato di esonero dal vaccino secondo le modalità pretese da , contestando al riguardo la sussistenza di un CP_1 obbligo di allegazione invero valevole solo per il settore pubblico- osservando quale esattamente fosse la disciplina normativa vigente con particolare riguardo (i) alle previsioni dettate dall'art 3 del DL 127/2021, a proposito della valenza della certificazione verde (cd. green pass) e della certificazione che ne legittimava la mancanza per i soli soggetti esentati dalla vaccinazione di legge e (ii) alle ricadute derivanti in termini di assenza ingiustificata della lavoratrice dal servizio per carente dimostrazione del possesso di dette forme di certificazione.
In tale senso, il Tribunale, ai fini dell'assenza ingiustificata collegata dalla Società al contegno omissivo della dipendente, in uno con la sospensione del suo trattamento retributivo, ha dato precipuo, assorbente rilievo alle condotte mediante le quali la dipendente aveva più volte rifiutato di produrre o voler mostrare all'attenzione del medico competente la sua attestazione sanitaria di esenzione dall'obbligo vaccinale, senza potersi considerare equipollenti a tale pratica, di derivazione legale e in linea con le prescrizioni impartite dall'Impresa, i tentativi attuati dalla di Pt_1 circoscrivere il suo onere alla semplice esibizione del proprio certificato, come
2 verificatosi, essenzialmente presso il varco di accesso alla zona lavoro o nelle altre alternative forme dedotte dall'interessata.
Secondo il primo Giudice, non era stata dimostrata in alcun modo l'effettiva attuazione dell'intendimento di volere effettivamente mostrare all'attenzione della datrice di lavoro e del suo operatore sanitario la documentazione di esonero dal vaccino, particolarmente nella forma prevista dall'Impresa mediante la consegna del relativo certificato al medico aziendale.
In questa prospettiva, difettava la prova che la si fosse adoperata per Pt_1 rendere noto alla controparte, prima di tutto con le modalità da essa individuate tramite indirizzamento al medico competente e all'ufficio risorse umane (HR), il possesso del certificato esonerativo che risultava allegato in sede di ricorso;
né era stata dimostrata l'intrapresa da parte dell'interessata di altre condotte opportunamente volte a dare piena contezza alla controparte datoriale della documentazione richiestale, non essendo stato neppure posto in essere alcun efficace tentativo di collegamento col sanitario aziendale e senza potersi trascurare che quella in atti di parte ricorrente rappresentava una certificazione valida solo sino al 30 settembre 2021.
Nel notare che non vi erano ragioni per escludere la vigenza, anche per l'ambito lavorativo in questione, degli stessi sistemi di verifica documentale validi per il pubblico impiego e dato, d'altro canto, rilievo alle prerogative dell'impresa di potere autonomamente organizzare i propri controlli alla stregua delle possibilità e delle linee guida evidenziate dal DPCM 12 ottobre 2021, non potendosi perciò trascurare la (preminente) valenza del sistema privilegiato dalla Società tramite l'interessamento del medico competente circa la piena rispondenza del certificato del lavoratore a quello legalmente richiesto, sia per requisiti di forma che di contenuto, il
Tribunale ha dunque conclusivamente considerato incensurabile la condizione di assenza ingiustificata dal servizio coi suoi fisiologici riflessi sul piano retributivo.
ha impugnato la pronuncia esponendo una serie di doglianze volte a Parte_1 contestare la legittimità dell'operato aziendale ed evidenziando tutte le proprie ragioni risarcitorie.
Il primo motivo di appello ha ad oggetto il dedotto “errore di fatto e di diritto sulla validità temporale del certificato di esenzione vaccinale e conseguente omissione di pronuncia sulle modalità di acquisizione della dichiarazione della Dott.ssa ”. Per_1
La lamenta un erroneo vaglio della documentazione prodotta, notando di Pt_1 aver ottenuto in data 31/8/2021 il certificato di esenzione vaccinale in ragione delle proprie condizioni cliniche e tale certificato, a seguito di quanto disposto dal
Ministero della Salute, era stato prorogato sino alla data del 28.02.2022, allorquando il documento avrebbe dovuto essere trasformato in digitale, a seguito dell'equiparazione con la certificazione verde in vigore per i soggetti vaccinati e i soggetti guariti dal Covid. Al riguardo si rimarca “Alla luce di quanto sopra, poiché il certificato di esenzione era da considerarsi valido a tutti gli effetti sino alla data
3 del 28.02.2022, il giudicante ha errato nel ritenere superfluo l'esame della dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa e l'accertamento delle modalità di Per_1 acquisizione da parte del datore di lavoro di detto documento, già contestate e verbalizzate all'udienza del 27.06.2023.”
Una seconda censura è rivolta alla “erronea ed omessa valutazione delle allegazioni in fatto e delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente”.
La sentenza viene criticata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la lavoratrice non avesse provato, né offerto di provare, l'esibizione alla datrice di lavoro della propria certificazione sanitaria.
Evidenzia che i capitoli di prova articolati in ricorso riguardano in maniera circostanziata la disponibilità dell'interessata circa l'esibizione del certificato di esonero dall'obbligo vaccinale, individuandosi nell'addetto alla reception della filiale aziendale di Parma l'operatore incaricato di verificare il green pass, appositamente incontrato.
La prova testimoniale sul punto sarebbe quindi stata ammissibile e anche in seguito l'appellante aveva richiesto alla datrice di lavoro di poter mostrare il certificato in questione, come dimostrato dalla serie di mail prodotte e richiamate in sentenza, tuttavia erroneamente interpretate dal Giudice: contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'odierna appellante aveva dato dimostrazione documentale della propria disponibilità a mostrare il suo certificato di esonero.
In terzo luogo, la parte lamenta “errore in diritto – errata interpretazione ed applicazione della normativa relativa al certificato di esenzione”.
Precisa che l'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedeva unicamente la facoltà dei lavoratori di consegnare le certificazioni al fine di agevolare i controlli, ma non la possibilità per il datore di lavoro di richiederne la consegna.
Oltretutto, il comportamento dell'Impresa odiernamente appellata sarebbe in contrasto:
- col disposto dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, per il quale al datore di lavoro è inibita la conoscenza delle condizioni di salute del prestatore;
- con l'art. 13, comma 5, D.P.C.M. 17.06.2021, che quale prevedeva espressamente che “l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”;
- con il Regolamento UE 2021/953, che nel fissare garanzie in merito alla protezione dati per l'utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, disponeva che
“Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati secondo le disposizioni del presente regolamento”.
Evidenzia inoltre che la documentazione prodotta da controparte (docc. 20 e 21) su cui il giudice avrebbe basato la propria decisione sarebbe irrilevante trattandosi di
FAQ.
In forza di un ulteriore motivo riferito attinente ad “errore in diritto – errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2087 c.c.: risarcimento del danno”, si
4 sostiene che l'appellante era titolata ad effettuare la propria prestazione lavorativa “in presenza” col conseguente diritto a percepire i corrispondenti emolumenti.
Denuncia inoltre, in particolare, la violazione datoriale dell'obbligo di sicurezza e tutela di cui all'art. 2087 c.c., avendo la società tenuto un comportamento stressogeno concretizzatosi:
“- nella mancata possibilità di esibire la certificazione, sia presso la filiale di Parma, sia presso quella di Milano stante il fermo rifiuto aziendale;
- nello scambio di corrispondenza protrattosi nel tempo (oltre due mesi) con richiesta, tra l'altro, di inoltrare – contro i divieti di legge - il certificato di esenzione via mail;
- nell'indisponibilità del medico competente dott.ssa alla fissazione di un Per_2 incontro in tempi ravvicinati;
- nell'impossibilità di prestare l'attività lavorativa “in presenza”;
- nella mancata disponibilità di consentirle di lavorare in smart working per l'intero mese ossia anche per i periodi in cui avrebbe dovuto prestare la propria attività in presenza.
Lo stato di disagio nocivamente accusato dalla era stato inoltre rilevato Pt_1 dalla medicina del lavoro del Policlinico grazie alla relazione del 14/7/2022 in cui era stato riscontrato che il disagio si attestava: “oltre la soglia di attenzione clinica” (pag.
3 doc.3) con presenza di aree di vulnerabilità emotiva, disagio somatico e umore flesso. Il quadro clinico rilevato trovava nell'anamnesi lavorativa elementi di stress correlati a vissuti discriminatori per non adesione della lavoratrice alle linee della campagna vaccinale in corso (pag. 4 doc. 3).
La società si è costituita chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Ribadisce che il proprio stato di soggetto esente dalla vaccinazione non era all'epoca dei fatti comprovato da alcuna valida certificazione. Precisa che il certificato che la millantava di possedere era stato ritenuto privo di alcun valore dallo stesso Pt_1 medico di medicina generale, Dott.ssa , che aveva provveduto al suo Persona_3 rilascio.”
Insiste sulla correttezza del proprio operato verificativo sottolineando che la lavoratrice non si sarebbe mai realmente offerta di esibire il suddetto certificato in maniera appropriata e concludente.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Riproposte in sintesi, le ragioni dell'appello vertono, in prima analisi, sull'esistenza e l'effettiva validità temporale del certificato di esenzione dal vaccino ottenuto dalla il 31.8.2021; a questo rilievo si accompagna in senso logico la susseguente Pt_1 censura sul mancato approfondimento, da parte del Tribunale, circa l'esistenza delle opportunità che la lavoratrice aveva di esibire la fonte sanitaria del suo esonero dal trattamento vaccinale con riferimento alle occasioni e alle evenienze manifestatesi in concreto a suo favore a partire dal giorno 15.10.2021 quando si era resa operativa la
5 disciplina legalmente imposta ex DL 52/2021 come modificato dal DL 127/2021 per il contrasto della sua assenza lavoro, da controparte stimata ingiustificata e produttiva delle misure tracciate dal comma 8 dell'art. 3 di tale fonte normativa.
Susseguentemente, la parte lamenta siano state trascurate le discipline volte alla tutela dei propri diritti di libertà e di riservatezza per come dettagliatamente evidenziato nel terzo motivo di gravame e, in ultima analisi, l'appellante ripercorre gli spunti e le ragioni della sua richiesta risarcitoria al cospetto del complessivo contegno aziendale.
Tutte le doglianze non hanno fondamento e vanno disattese osservando quanto segue.
Ad avviso del Collegio non ha alcun valore dirimente né l'allegazione -peraltro avvenuta soltanto con l'intrapresa del giudizio di primo grado- del certificato di esenzione vaccinale in data 31 agosto 2021, né la sua portata anche in rapporto all'efficacia temporale dell'atto certificativo in questione.
Quel che nella vicenda in cognizione effettivamente rileva è che, anche ammesso che la fosse/sia dotata di una valida certificazione esonerativa realmente Pt_1 pertinente e utile al suo caso, cui anche odiernamente difettano i requisiti presupposti per dirlo dato che è dubbia l'efficacia anche temporale del documento, la lavoratrice non ha mai inteso portarlo debitamente all'attenzione della sfera cognitiva di controparte aziendale secondo le modalità (insindacabilmente) pretese dalla datrice di lavoro
Si trattava infatti di modalità da assecondare nella loro forma e sostanza poiché corrispondenti ad una pretesa datoriale legittimata in base a corretti indici di regolare funzionalità del rapporto lavorativo sotto l'angolazione delle prestazioni delle parti, legati nella specie a rilevanti prescrizioni legali di ordine sanitario aventi portata generale, senza trascurare che le stesse fonti normative di fondo, come il DL
21.9.2021 n. 127, nei tempi in cui la pandemia da CONVID19 aveva avuto il suo corso, ponevano precisi obblighi e oneri di verifica a carico dei datori di lavoro, pubblici o privati che fossero, a partire dal possesso del ben noto green pass, per arrivare anche ai certificati di esenzione da intendere allo stesso modo ossia quale singolare spunto abilitativo per il compimento di attività e operazioni della vita sociale delle persone e dei lavoratori.
A questo proposito, si può senz'altro escludere che sotto l''imperio' della normativa emergenziale in questione, segnatamente nella vigenza del DL 127/2021, la delibazione dei certificati di esonero dagli obblighi vaccinali rappresentasse un dato verificabile solo in ambito di lavoro pubblico: la ristrettezza di questa illogica ipotesi
è, se non altro, smentita dal doc. 20 dell'odierna appellata nella parte riferita alle linee guida del DPCM 12 ottobre 2021 tese ad evidenziare l'autonomia organizzativa del soggetti datoriali privati nello stabilire ex se i criteri per le verifiche utili ad assecondare i controlli (ogni legittima e ragionevole facoltà di controllo) tendenti ad accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie valevoli per (tutte) le attività di
6 competenza come quelle di gestione dei rapporti di lavoro facenti capo alla struttura aziendale privata interessata.
Tenuto conto delle prescrizioni legali precisamente riprodotte dal primo Giudice alle pagine 4 e 5 della sua pronuncia con riferimento all'art. 3 del predetto DL 127/2021 e così pure dell'autonomia determinativa dei datori di lavoro privato come
[...]
cui si è appena fatto cenno, se ne desume che, così come la Controparte_1 direttiva aziendale diramata al personale tramite la mail 24.9.2021 di cui al doc. 5 di parte resistente sulle modalità di riscontro e verifica dei greeen pass, anche la manifestata esigenza datoriale dell'assegnazione, nella specie, delle verifiche dei certificati esonerativi al medico aziendale pure per il tramite dell'ufficio HR, costituivano prescrizioni comprensive di adempimenti soddisfabili solo dal lavoratore nel rispetto di una disciplina generale di cui l'azienda si faceva autonoma portavoce attuativa, se non altro per soddisfare le esigenze sanitarie normativamente poste (anche) a suo carico dall'Ordinamento.
Dal lato del lavoratore, nella specie della lavoratrice, si trattava per converso di soddisfare, attuando con buona fede e correttezza dei veri e propri obblighi di cooperazione imposti dallo stato emergenziale, esigenze funzionali di verifica e controllo prima di tutto aventi matrice nella legislazione pubblica di tutela delle condizioni di salute dei consociati e in secondo luogo aventi concreta radice, come si
è detto, nel potere organizzativo datoriale.
In tale senso è stigmatizzabile il contegno riottoso ed evasivo della . Pt_1
Senza esimenti indotte dal convincimento di tutelare fondatamente proprie prerogative di libertà, riservatezza e inviolabilità, rifacendosi alla presupposta facoltà di potere esibire nella specie, in modo equipollente, il proprio certificato sanitario essenzialmente all'atto dell'ingresso in azienda, di fatto (come emerge dagli antefatti e come è percepibile dal senso da tutte le difese giudiziali articolate) la non Pt_1 aveva inteso permettere le verifiche rimesse al medico aziendale, quale unica figura adeguatamente in grado di comprendere la portata della documentazione esonerativa in possesso della dipendente.
Date le sue finalità, l'attuazione da parte della dipendente di tale onere non poteva certo dirsi pregiudizievole per i fondamentali interessi messi in risalto dalla lavoratrice, dato che il compito accertativo organizzativamente rimesso da CP_1
al proprio sanitario non implicava -né è dimostrato che implicasse- l'indebita
[...] raccolta e archiviazione o schedatura di dati afferenti a posizioni individuali, cui l'odierna appellante pare voler alludere invocando la compromissione di diritti e garanzie di libertà ipoteticamente sacrificati da quel solo adempimento, davvero legittimo e ragionevole nel contesto pandemico in corso.
Secondo questa prospettiva andavano letti -come il primo Giudice ha messo in risalto- l'assunto della ricorrente per cui lei era disponibile all'esibizione del certificato all'atto dell'ingresso in azienda, oppure l'intendimento 'auto-certificativo' della propria condizione sanitaria manifestato dalla tramite la Pt_1 comunicazione 19.10.2021 del doc. 16 contrastata dalla Società con susseguente lettera 27.10.2021 di cui al doc. 17 e senza potersi trascurare la modalità con la quale
7 lavoratrice aveva infine inteso sottrarsi all'appuntamento col medico competente eludendo l'impegnativa di visita cui essa stessa aveva dato corso.
L'oggettiva portata di questo genere di dati, il senso delle omissioni poste in essere dalla e la complessiva concludenza dei suoi contegni omissivi, fanno quindi Pt_1 deporre, sul piano istruttorio, per la superfluità delle richieste probatorie sollecitate dall'odierna appellante, sia nel senso ritenuto dal Tribunale, sia sul piano delle posizioni soggettive fatte valere nella causa.
Si era pertanto trattato di omissioni effettivamente all'origine dell'applicazione delle misure privativa contemplate dal comma 6 dell'art. 3 del DL 127/2021.
Considerato che le richieste risarcitorie sono state prefigurate, sin dal primo grado, quale esito di offese incidenti su beni e interessi individuali attinti dalla condotta societaria e ritenuto che, sulla base di quanto sinora osservato, l'azione di CP_1
si sia profilata legittima e ragionevole sotto ogni angolazione, anche questo
[...] punto della domanda merita di essere disatteso come la principale istanza per il recupero delle competenze salariali non erogate in applicazione della misura contemplata dal comma 6 dell'art. 3 cit..
L'appello va pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata, come da dispositivo in cui le spese del presente grado sono poste a carico dell'appellante per il criterio della soccombenza, nella misura ivi liquidata applicando i criteri posti dal
DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria anche in questa fase del giudizio. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 112/2024 del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro.
Condanna l'appellante a rifondere alla Società appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre IVA e CPA. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Milano, 8 ottobre 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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