Versione
31 ottobre 1971
31 ottobre 1971
Art. 33.
L'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e' sostituito dai seguenti:
"Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale e' compilato a norma dell' articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni, ed e' approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.
I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalita' di cui al comma precedente, e' vincolante in sede di approvazione del piano regolatore".
L'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e' sostituito dai seguenti:
"Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale e' compilato a norma dell' articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni, ed e' approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.
I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalita' di cui al comma precedente, e' vincolante in sede di approvazione del piano regolatore".
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/08/1977, n. 3710Provvedimento: […] le zone riservate all'edilizia economica e popolare siano comprese in un programma di fabbricazione o in un piano regolatore trasmesso ai competenti organi per l'approvazione (art 3, quinto e sesto comma, della legge del 1962, nel testo risultante dall'art 33 della legge n 865 del 1971) - strumenti di attuazione del piano regolatore generale, secondo l'art 13, primo comma, della legge urbanistica).*Leggi di più...
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