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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7437/2021 R.G. promossa da:
c.f. ), con l'avv. CONTI LEOPOLDO Parte_1 P.IVA_1
opponente
contro
(c.f. ), con l'avv. PODDIGHE LUIGI Controparte_1 P.IVA_2
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto e diritto
- Dichiarare inesistente il credito azionato.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Conclusioni dell'opposta:
In via preliminare:
- Dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per omessa notifica dell'atto introduttivo del
giudizio;
pagina 1 di 7 - Dichiarare l'improcedibilità della domanda per tardività della riassunzione rispetto all'evento
interruttivo;
Nel merito:
- dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e confermare integralmente il decreto opposto;
In subordine:
- condannare l'opponente al pagamento delle somme che risultano dovute, sulla base delle deduzioni e
produzioni effettuate nel corso del giudizio;
- il tutto oltre agli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, ovvero in via subordinata ex D. Lgs.
385/93;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 26.7.21 l'intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore Parte_1
di della somma di € 75.909,88, oltre ad interessi e spese monitorie. Controparte_1
L'importo ingiunto costituisce, secondo l'assunto della ricorrente, il saldo contabile di quanto dovuto dalla banca a conclusione del rapporto di factoring intercorso tra le parti, cessato di diritto a seguito di comunicazione di recesso inviata da in data 27.1.21, quale risultante dal rendiconto CP_1
periodico alla data del 31.3.21 comunicato dalla banca con lettera del 27.4.21.
Con atto di citazione del 7.10.21, notificato in pari data, proponeva opposizione avverso il Parte_1
provvedimento monitorio, chiedendone la revoca e deducendo a motivi la non debenza di alcuna somma in favore della cedente, come risultante dall'atto di risoluzione consensuale dell'1.2.21, rappresentando l'importo azionato l'ammontare delle fatture cedute alla banca, non incassate dalla stessa e retrocesse alla cedente, nonché l'erronea misura degli interessi ingiunti.
Alla prima udienza del 27.1.22, preso atto dell'intervenuto fallimento dell'opposta, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, successivamente riassunto ad istanza della banca opponente.
pagina 2 di 7 Il si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata il 19.9.22 eccependo CP_1
preliminarmente l'improcedibilità della domanda, per essere stato l'atto introduttivo del giudizio notificato al soggetto fallito anziché al curatore fallimentare e per la tardività della riassunzione della causa, e concludendo comunque per il rigetto dell'interposta opposizione deducendo che, anche dopo la risoluzione del rapporto e la retrocessione dei crediti ceduti, la banca avrebbe continuato ad incassare somme di spettanza di come risultante dal saldo portafoglio alla data del 31.3.21 per € CP_1
75.909,88 comunicato dalla stessa banca, come risultante anche dalle somme depositate nel c/c per €
4.532,36 e come confermato altresì da debitore ceduto, che certifica incassi della banca CP_2
quantomeno per la somma di € 15.080,95.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto e le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione il 15.11.24.
Non sono fondate le eccezioni di improcedibilità dell'opposizione sollevate dal . CP_1
Quest'ultimo assume, da un lato, che l'opponente, già a conoscenza dell'intervenuto fallimento per effetto della comunicazione del Curatore in data 5.10.21, avrebbe notificato l'atto introduttivo al soggetto fallito anziché alla curatela e, successivamente, dopo la dichiarazione di interruzione all'udienza del 27.1.22, avrebbe riassunto tardivamente il giudizio oltre il termine trimestrale decorrente dalla suddetta comunicazione del Curatore.
I suddetti argomenti non convincono.
Come precisato in giurisprudenza, il termine di legge per la riassunzione del giudizio in caso di fallimento di una delle parti decorre, laddove non sia intervenuta dichiarazione o notificazione ex art. 300, co. 1, c.p.c., dalla conoscenza legale dell'evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate, mediante dichiarazione che contenga specifici riferimenti al processo sul quale l'effetto interruttivo opera, diretta al procuratore che in esso rappresenta la parte (Cass. n. 12890/20) e corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (così Cass. n. 31010/18).
pagina 3 di 7 Elementi, i predetti, non completamente indicati/contenuti nella comunicazione del Curatore in data
5.10.21 (all. 7 ), la quale alcun riferimento contiene al decreto ingiuntivo già ottenuto e CP_1
notificato il 28.7.21 a su istanza di e, quindi, alla lite già pendente tra le parti, ex Parte_1 CP_1
art. 643, co. 3, c.p.c., sulla quale l'effetto interruttivo è destinato ad operare.
Tale comunicazione non è, pertanto, sufficiente a integrare, in capo all'attrice opponente, la conoscenza legale del fallimento della controparte.
Ciò tanto ai fini della tempestività della riassunzione quanto ai fini della corretta notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Soggiunto, a tale ultimo riguardo, che non sembra convincente la tesi del secondo cui CP_1
l'ultrattività del mandato, venuta meno come precisato dalla giurisprudenza in caso di fallimento della parte, riguardi oltre che la facoltà per il professionista di compiere discrezionalmente atti processuali a nome e per conto dell'assistito anche la domiciliazione prevista ex lege dagli artt. 638 e 645 c.p.c. ai fini della ricezione della notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Nel merito valga quanto segue.
Non appare innanzitutto convincente l'assunto del secondo cui la somma ingiunta di € CP_1
75.909,88, indicata come saldo al 31.3.21 nell'estratto conto inviato dalla banca a in data CP_1
27.4.21 (all. 10 ), rappresenterebbe un credito di nei confronti della banca, CP_1 CP_1
corrispondente alle somme incassate dalla cessionaria presso il debitore ceduto pur dopo la risoluzione consensuale del contratto di factoring e la retrocessione dei crediti alla cedente, e non invece, come allegato dalla difesa dell'opponente, mera partita di giro corrispondente ai crediti ceduti e poi retrocessi dalla banca (prima dell'effettivo incasso presso il ceduto) a seguito della cessazione del contratto.
La tesi della banca sembra maggiormente verosimile, anche a seguito dell'esame degli estratti conto integrali del rapporto prodotti dall'opponente con la memoria istruttoria a prova diretta.
Né sembra del tutto convincente, d'altro canto, l'assunto della banca per il quale la pattuizione contenuta nell'atto di risoluzione del contratto dell'1.2.21 (all. 9 ) secondo cui nulla è più CP_1
pagina 4 di 7 dovuto dalla cessionaria per i crediti ceduti dovrebbe interpretarsi come esclusione di qualsiasi debito della banca fondato sul rapporto per cui è causa, anziché (come sembra più ragionevole) come esclusione dell'obbligo per la banca, in conseguenza della risoluzione del rapporto, di anticipare ulteriori somme alla cedente.
La banca, del resto, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto espressamente di dovere a la CP_1
somma di € 4.532,36, vincolata a seguito di procedura esecutiva presso terzi intrapresa dai creditori di ancora in bonis, offerta formalmente in restituzione con la terza memoria istruttoria dopo CP_1
che, nel corso del giudizio, la controparte ha prodotto l'ordinanza del GE di estinzione della procedura esecutiva e, infine, regolarmente pagata al il 19.7.23 come concordemente precisato da CP_1
entrambe le parti.
Quanto alle ulteriori somme che sarebbero state pagate alla banca dal ceduto dopo la cessazione del contratto, la fallita ha dedotto nella comparsa di risposta (a rettifica di quanto allegato nel ricorso monitorio) che, dopo la risoluzione del rapporto, la banca avrebbe incassato dal debitore ceduto
[...]
la somma lorda di € 15.080,95, come risultante dal prospetto prodotto quale all. 12 dal CP_2
. CP_1
La banca, sul punto, ha ammesso di aver incassato dal debitore ceduto la minor somma di € 11.600,18,
restituita al ceduto stesso con n. 3 versamenti eseguiti in data 20.4.21 (403,11+10.504,61+692,46),
come da contabili di bonifico prodotte con la nota depositata il 26.10.22.
Con la seconda memoria istruttoria il ha documentato l'incasso da parte della banca CP_1
dell'ulteriore somma di € 2.900,72 versata dal ceduto (all.ti 15-16-17 convenuto).
La banca, senza dare prova della restituzione del predetto importo al ceduto, ha solo dedotto la tardività dell'allegazione.
L'allegazione, peraltro, non può ritenersi tardiva giacché sin dalla comparsa di risposta il ha CP_1
dedotto la mancata restituzione della complessiva somma di € 15.080,95 secondo il prospetto contabile pagina 5 di 7 allegato sub 12), nel quale sono ricompresi i quattro versamenti di € 725,18 eseguiti dal ceduto,
corrispondenti alla complessiva somma di € 2.900,72 risultante dagli all.ti 15-16-17 del . CP_1
La banca, pertanto, va condannata al pagamento della predetta minor somma per i titoli di cui al ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto agli interessi, decorrenti dal 27.10.21 (data del pagamento), va applicato il tasso creditore convenuto nel contratto di conto corrente, in accoglimento del secondo motivo di opposizione formulato dalla banca.
Quanto alle spese, considerato il limitato accoglimento della pretesa creditoria rispetto alla somma azionata in monitorio, può disporsi la compensazione nella misura di un quinto con condanna del convenuto alla rifusione della residua quota in favore dell'opponente. CP_1
Le spese vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m.
55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto opposto
- condanna l'opponente al pagamento, in favore del Fallimento opposto, della somma di €
2.900,72, oltre agli interessi al tasso creditore convenuto nel contratto di conto corrente dal
27.10.21
- compensa le spese per un quinto e condanna il Fallimento opposto alla rifusione della residua quota in favore dell'opponente
- liquida le spese per l'intero in € 10.000,00 per compensi, € 406,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 6 di 7 Venezia, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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