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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 6399/2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Sebastiano Nastro, come in atti Parte_1
- Ricorrente -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Circiello e Gianpiero Calabrese
- Resistente - FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“i) accertare che parte ricorrente, come in epigrafe meglio generalizzata, ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della parte resistente, come in epigrafe meglio generalizzata, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa;
ii) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a essere inquadrato al livello 4 del CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO allegato, negli anni 2017, 2018, 2019, in subordine almeno nel livello 5 iii) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a essere inquadrato al livello 4 del CCNL TURISMO CONFESERCENTI allegato, negli anni 2020, 2021, in subordine almeno nel livello 5 iv) per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente, gli importi complessivi di euro 38.877,39 per differenze retributive ed euro 4.867,36 a titolo di residuo TFR per i titoli e causali di cui in narrativa, e come da allegati conteggi, ovvero quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
v) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, con distrazione in favore della costituita difesa, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” Il ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver lavorato per la società
[...] presso la struttura ricettiva “Hotel Vittoria 3*” in Pompei (NA), Controparte_1 per i periodi dal 01.06.2017 al 30.11.2017, dal 20.04.2018 al 31.10.2018, dal 14.03.2019 al 31.10.2019, dal 01.07.2020 al 31.10.2020, dal 01.09.2021 al 31.12.2021, con contratto a tempo parziale orizzontale con mansione di cameriere di sala, con inquadramento al livello 4 del CCNL Alberghi-Turismo Confcommercio, ad eccezione del periodo lavorativo 2020 con inquadramento al livello 6 del CCNL Alberghi Confesercenti;
di aver prestato la propria attività con turni dalle 07:00 alle 17:00 per sei giorni a settimana, con mezz'ora per la pausa pranzo e con riposo in giornata infrasettimanali, di solito di lunedì; di aver lavorato nelle giornate festive della Repubblica e dell'Assunzione ogni anno;
di non aver ricevuto alcunché a titolo di TFR, né a titolo di ratei di fine rapporto, ovvero tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività, permessi e ferie non godute;
di non aver sempre ricevuto i prospetti paga ed i contratti sottoscritti se non dopo plurime richieste;
di aver non percepito quanto effettivamente spettante in ragione delle mansioni effettivamente svolte nonché in ragione delle ore di lavoro in eccesso svolte;
che, in ragione della quantità e qualità di attività lavorativa svolta, aveva maturato un credito pari ad €. 38.877,39 per differenze retributive ed €. 4.867,36 a titolo di residuo TFR. La società si è costituita in giudizio, resistendo Controparte_1 all'avverso ricorso con varie ed articolate argomentazioni e chiedendone il rigetto. Espletato invano il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata nei termini e per le motivazioni che seguono. Il ricorrente rivendica differenze retributive in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro con la società convenuta per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Lamenta, in particolare, l'erroneo inquadramento in virtù delle mansioni effettivamente svolte e l'insufficienza della retribuzione percepita, parametrata su un orario part time a fronte di una prestazione svolta dalle ore 7,00 alle 17,30 per sei giorni a settimana, con mezz'ora di pausa per il pranzo. Quanto al rivendicato superiore inquadramento, è noto che il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Cass. n. 1012 del 23/01/2003) E', altresì, principio di diritto consolidato che, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v, di recente, Cass. n. 30580/2019). Orbene, nel caso in esame, deve osservarsi che le allegazioni contenute in ricorso in nessun modo esplicano le peculiarità proprie dei due diversi inquadramenti messi a confronto e le specifiche caratteristiche della prestazione del ricorrente che giustificherebbero il superiore inquadramento;
tanto a maggior ragione in considerazione del fatto che la qualifica rivestita è astrattamente riconducibile a più livelli di inquadramento e tenuto conto dell' avvicendarsi di diverse normative contrattuali. Ciò posto, con riferimento all'orario di lavoro, la prova orale ha solo in parte confermato le circostanze di cui al ricorso. Il teste , a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato Testimone_1 con il ricorrente fino a marzo 2020, inizio della pandemia, ha dichiarato: “....il turno di lavoro del ricorrente era dalle 7:00 alle 17:15 circa e 3 volte a settimana effettuava anche il turno della cena;
si lavorava per 6 giorni alla settimana con un giorno di riposo a rotazione....”. Il teste a sua volta ha affermato: “....Il signor Testimone_2 Pt_1 faceva il cameriere come me e pertanto abbiamo lavorato insieme, svolgendo le stesse mansioni. Io provvedevo ad effettuare i turni di lavoro dei camerieri, ero un responsabile di sala. I turni erano dalle 7 di mattina per le colazioni, poi alle 11.00 c'era lo per mangiare e verso le 12 cominciavamo a preparare per il pranzo Pt_2
e si terminava verso le 15.30, poi mentre si metteva a posto si facevano le 17.00 circa. Questo era il turno della mattina. Due volte a settimana a due camerieri a rotazione era chiesto di venire la mattina alle 10.00 e restare fino al termine della cena, vale a dire intorno alle 22.00. Erano solo due turni dalle 07.00 alle 17.00 o dalle 10.00 alle 22.00. Quest'ultimo turno era a rotazione. Ogni cameriere lavorava 6 giorni a settimana, con un giorno di riposo, non sempre coincidente con la domenica. Se ben ricordo, le ferie ci venivano accordate a fine ottobre, per 15 giorni, dopo la scadenza del contratto. Abbiamo sempre lavorato come stagionali. Io ho sempre percepito la retribuzione che mi spettava....”. Di diverso tenore le dichiarazioni del teste , dipendente Testimone_3 della gestione alberghiera con la mansione di contabile, che ha riferito: CP_1
“Conosco il ricorrente e so che ha lavorato per differenti periodi, dal 2010 al 2019, come stagionale. Il ricorrente si occupava di servire ai tavoli come cameriere, per quel poco che io passavo per la sala, lo vedevo lavorare. Le ordinazioni ai tavoli li prendeva il sig. , nell'ultimo periodo (mi pare nel 2020), in Persona_1 quanto caposala. Il mio lavoro in gran parte si svolgeva in ufficio ma mi capitava di passare nella sala ristorante intorno alle ore 12.00; nella sala ristorante vi erano altre 5-6 persone;
Mi risulta che i turni di lavoro, nel caso in cui bisognasse provvedere alla colazione, erano dalle 7 alle 9 del mattino e poi dalle 12 alle 15; chi seguiva questo orario di lavoro, tra la colazione e il pranzo, era libero;
i turni di lavoro erano per 6 giorni alla settimana e con 1 giorno di riposo a rotazione;
il giorno di riposo poteva capitare anche di domenica ma non obbligatoriamente. I giorni festivi infrasettimanali potevano essere lavorativi;
preciso che i periodi di ferie dei lavoratori erano calcolati in proporzione ai 6 mesi lavorati;
preciso che il ricorrente osservava i turni di cui ho parlato.....”. Ebbene, le deposizioni dei testi indicati dal ricorrente non risultano attendibili del tutto, a fini del decidere, considerato che fanno riferimento in generale all'organizzazione dei turni di lavoro, senza puntuali e specifici riferimenti all'attività del , il quale, ad esempio, nulla deduce e rivendica in merito al Pt_1 turno serale, di cui i testi hanno riferito (v. dichiarazioni di . Anche con Tes_1 riferimento al termine dell'attività lavorativa, pur affermando che il pranzo terminava alle 15 asseriscono, senza plausibile giustificazione trattandosi di camerieri di sala, di terminare di riordinare intorno alle 17. Tali affermazioni, peraltro, sono contraddette dalle dichiarazioni di segno opposto del teste Tes_3
Ritiene pertanto queto giudicante, in base ad un esame complessivo delle risultanze istruttorie, sufficientemente provato un orario lavorativo supplementare e maggiore rispetto a quello pattuito, in misura di due ore giornaliere per sei giorni alla settimana. Tanto con riferimento a tutti gli anni lavorativi indicati in ricorso risultando sostanzialmente invariata nella gestione alberghiera l'organizzazione del lavoro dei camerieri in sala. Di conseguenza, considerata la paga oraria ed i mesi lavorati negli anni dal 2017 al 2021, come indicati in ricorso (totale 25,5 mesi), la somma complessiva a titolo di differenze retributive ammonta ad euro 12.718,57. Ne consegue altresì una differenza a titolo di trattamento di fine rapporto per euro 2826,35. La società datrice va pertanto condannata al pagamento dei suddetti importi. Su tali somme spettano ex art. 429 c.p.c. gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo. Per completezza argomentativa occorre poi chiarire che le buste paga in atti riportano l'indicazione delle ferie godute e delle festività lavorate;
inoltre, l'avvenuto godimento delle ferie risulta confermato dal teste . Tes_2
Inoltre, nessuna allegazione e consequenziale domanda si rinviene nell'atto introduttivo circa la mancata corresponsione degli stipendi, come rivendicati esplicitamente solo in corso di giudizio, con conseguente inammissibilità della domanda, essendo tale circostanza discussa in corso di causa ai soli fini transattivi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione dell'importo effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 12.718,57 a titolo di differenze retributive e della somma di euro 2826,35 a titolo di differenza sul TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2695,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata26.06.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè