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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N. R.G. 334/2024 promosso da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FUSI EMANUELE;
- parte appellante - contro
C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_1
FIRENZE;
- parte appellata –
Per la riforma
Della sentenza Giudice di pace di 11 dicembre 2023 n. 726 CP_1
Conclusioni parte appellante: “riformare la sentenza n.726/2023 del Giudice di Pace di dell'11.12.2023, per i motivi di cui al presente atto, e di conseguenza annul- CP_1 lare e/o dichiarare illegittimo l'avviso di addebito per cui è causa n.08920226000236991000; - dichiarare la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, dichiarando altresì il pagamento con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatariao ex art. 93 c.p.c., come chiesto inricorso che ha introdotto il giudizio di prime cure RG n. 1977/2023; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni parte appellata: “Voglia l'adito Tribunale adito, in funzione di giudi- ce dell'appello, previa conversione del rito, rigettare integralmente l'appello ex adverso pro- posto e per l'effetto confermare la sentenza n. 726/2023 del Giudice di Pace oggetto del presente gravame, con condanna alle spese di parte attrice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte appellante ha promosso un giudizio di fronte al Giudice di Pace di impugnando l'avviso di addebito n. 08920226000236991000 di € 100,00 CP_1
1 a titolo di sanzione per mancata vaccinazione ex 4 sexies c. 3 DL. n. 44/2021 per violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-quater del D.L. n. 44/2021, in quanto alla data del 15 giugno 2022 non avrebbe iniziato il ciclo vaccinale prima- rio. A fondamento della doglianza aveva dedotto:
1) nullità per violazione degli artt. 3 e 10 legge 241/1990 in quanto le con- trodeduzioni depositate dal ricorrente non sarebbero state in nessun modo tenu- te in considerazione;
2) decadenza dalla pretesa pecuniaria per superamento dei termini di 270 giorni dalla trasmissione della notizia del mancato assolvimento dell'obbligo vac- cinale ex art. 4 sexies c. 6 d. l. 44/2021;
3) mancata prescrizione medica, appuntamento scritto e indicazione del nominativo del vaccino con conseguente impossibilità di esercitare il consenso li- bero ed informato;
4) “obbligatorietà e incoercibilità del consenso informato” e “manofesta illogi- cità e irrazionalità della disciplina di cui al DL 44/2021” dal momento che i far- maci non sarebbero on grado di prevenire la malattia;
5) “illegittimità dell'obbligo vaccinale e della sanzione comminata. alla luce della normativa comunitaria”;
6) '“inefficacia, non sicurezza e grave pericolosità dei sieri sperimentali
(“vaccini”)”;
7) trattamento illecito dei dati personali relativi alla salute.
L aveva eccepito: Controparte_1
- la nullità dell'opposizione per genericità del petitum e della causa petendi;
- la correttezza del procedimento sanzionatorio e la piena legittimità dell'obbligo vaccinale nonché la sua sicurezza certificata dalle autorità sanitarie nazionali e comunitarie.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di aveva respinto la CP_1 domanda.
Avvero detta sentenza ha proposto appello la parte ricorrente ha censurato la decisione in quanto il giudice di prime cure non avrebbe:
1) accertato che l'avviso di debito era illegittimo per difetto di motivazione e per non avere preso in considerazioni le memorie depositate dalla parte;
2 2) rilevato “l'intervenuta decadenza dell dalla possibilità di riscuotere CP_2 le somme di cui all'avviso, stante la decorrenza dei termini stabiliti all'art. 4 sexies
DL 44/2021”;
3) ritenuto che il provvedimento fosse illegittimo per mancanza della ne- cessaria prescrizione medica;
4) ritenuto che non fosse necessario il consenso informato;
5) aveva erroneamente ritenuto che non vi fossero motivi per la disapplica- zione della normativa emergenziale in quanto in contrasto con fonti di rango su- per – costituzionale;
6) ritenuto applicabile la scriminante della legittima difesa a fronte della pericolosità del vaccino.
L si è costituita in giudizio eccependo: Controparte_1
a) la nullità dell'atto di appello in quanto generico;
b) le peculiarità dell'apposito procedimento sanzionatorio per omessa vac- cinazione Covid 19;
c) il fatto che non vi fossero formalità di notificazione dell'avviso di addebi- to;
d) che non vi fossero dati sanitari riservati nella Piattaforma nazionale;
e) che l'appellante avrebbe dovuto chiedere l'esenzione dalla vaccinazione;
f) la titolarità in capo all' di ogni possibilità di interlocuzione Parte_2 con il cittadino relativamente a problematiche relative alla vaccinazione;
g) la comunicazione di avvio del procedimento reca chiaramente il titolo dell'addebito;
h) la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dell'obbligo vaccina- le mentre i vaccini messi in commercio non possono considerarsi sperimentali;
i) il sistema aveva ampiamente previsto sistemi di vigilanza rispetto alle dosi somministrate;
l) il paziente era stato messo al corrente delle caratteristiche del vaccino al momento della somministrazione;
m) la disciplina sanitaria è rimessa si singoli stati dell'Unione Europea;
n) non vi è nessun termine perentorio per la notifica dell'avviso di debito;
o) il trattamento dei dati è avvenuto nel pieno rispetto della normativa.
3 2.- In via del tutto preliminare si deve rigettare l'eccezione di inammissibi- lità dell'appello per genericità se non altro perché esso è composto da ben 55 pa- gine che censurano specificamente la sentenza del Giudice di Pace.
Venendo al merito della questione, e partendo da quella relativa alla rego- larità del procedimento di adozione dell'avviso di addebito (motivo 1), si evidenzia che il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 4 sexies del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 si caratterizza per assoluta peculiarità in quanto stabilisce una specifica ed affatto peculiare disciplina procedurale, caratterizzata da profili del tutto particolari che la pongono al di fuori del fuoco della legge generale sul pro- cedimento amministrativo se non altro per ragioni di specificità ed eccezionalità della sfortunata contingenza storica. Con riguardo invece alla violazione dell'art. 3 e 4 legge 241/1992 per mancata considerazione delle memorie depositate dal cittadino prima dell'adozione del provvedimento e per omessa motivazione, deve essere rilevato che la legge speciale individua un contraddittorio vincolato in quanto impone che l'interlocuzione della parte sia limitata all'invio di “eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”. Dunque, si deve ritenere che al di là dei profili indicati dalla norma (differimento o esenzione dall'obbligo o ogget- tive ed assoluta impossibilità della somministrazione del vaccino) ogni altra que- stione affrontata dal cittadino non sarebbe stata in grado di arrestare il procedi- mento sanzionatorio né avrebbe potuto essere presa in considerazione dell'Amministrazione in quanto inconferente, con conseguente insussistenza del motivo 1. Analogamente di fronte ad una normativa – tipica di periodi di emer- genza – che impone un determinato comportamento, il provvedimento che irroga una sanzione al cittadino perché non si è a ciò uniformato non può altro che con- tenere una motivazione tautologica che può solamente prendere atto della viola- zione consumata.
Per quanto attiene al termine di 270 giorni - entro cui doveva essere co- municato l'avviso di addebito (motivo 2) - la norma nulla dice in ordine alla sua natura (se perentorio o ordinatorio) ma detto silenzio deve – a parere del Tribuna- le – essere interpretato nel senso della necessaria natura ordinatoria in quanto la legge avrebbe dovuto espressamente affermare che la sua osservanza fosse san- zionata con la decadenza dal potere sanzionatorio.
4 Ma la sostanza dell'appello e del ricorso attiene alla supposta inammissibi- lità dell'obbligo vaccinale che contrasterebbe (motivi 3, 4 e 5) con i principi posti dalle norme sovranazionali in tema di consenso informato, obbligo di prescrizione medica, volontarietà delle cure (anche alla luce dell'esistenza di supposti effetti avversi dei “sieri sperimentali”) e trattamento dei dati personali.
Deve confermarsi che la legislazione emergenziali per sua natura non può allinearsi a quei principi indicati dall'appellante che normalmente costituiscono i limite invalicabile per i trattamenti sanitari in tema di prescrizione medica, di consenso informato del trattamento dei dati sanitari. Venendo poi al motivo n. 5
– ovvero all'essenza della presente controversia - come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, l'obbligo vaccinale non contrasta con nessuna norma, né nazionale né comunitaria. La migliore confutazione della tesi sostenuta dell'appellante (e dalla teoria “no vax”) è rappresentata dalla sentenza del Consi- glio di Stato 19 dicembre 2023, n. 1574 con la quale si è affermato che “in mate- ria di obbligo vaccinale, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamen- to degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla
Corte costituzionale, non è ravvisabile la violazione dell'articolo 2 della Carta fon- damentale, considerandosi che l'imposizione di un trattamento sanitario obbligato- rio trova giustificazione proprio nel principio di solidarietà, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione”; in ogni caso “nell'articolo 4-ter del d.l. n. 44/2021 non è riscontrabile neanche la violazione degli articoli 3, 21 e
52 della CDFUE, atteso che lo stesso articolo 52 consente limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta, purché previste dalla legge e ri- spettose del loro contenuto fondamentale e, inoltre, le consente se necessarie e ri- spondenti a finalità di interesse generale, nel rispetto del principio di proporzionali- tà”. Dunque, sono quei “doveri inderogabili di solidarietà… sociale” cui si riferisce l'art. 2 della Carta Costituzionale che impongono a ciascun cittadino – in virtù del fondamentale “contratto sociale” posto a fondamento della convivenza sociale
– di collaborare, nei limiti di un suo ragionevole sacrificio, al bene collettivo;
si può anche ritenere che quest'ultimo non coincida con la tutela della salute - in quanto è pacifico che i vaccini (per ora) non sono in grado di contrastare i contagi
5 - ma sicuramente deve essere valorizzato l'interesse all'efficienza del sistema sa- nitario cui devono poter accedere prioritariamente i cittadini bisognosi di cure e non chi, grazie al vaccino, avrebbe potuto trascorrere la propria convalescenza presso la propria abitazione. Ma anche ove si ritenesse che anche questo bene non fosse meritevole di tutela, si deve concordare che anche solo il vantaggio di poter sperare in una malattia meno grave vale il rischio di limitatissimi eventi av- versi. Rispetto a questi ultimi, è davvero appena il caso di osservare che, pur- troppo, la scienza medica e farmacologica non sono scienze esatte per il semplice fatto che devono rapportarsi con la “variante umana” per cui un effetto sperato realizzatosi con un certo paziente non è detto che si riproduca nei confronti di un altro e viceversa per gli effetti avversi di un medicinale. Peraltro, è sotto gli occhi di tutti il fatto che la pandemia si è finalmente risolta soprattutto grazie ai vacci- ni che hanno contribuito a realizzare la c.d. “immunità di gregge” a favore di chi, come il ricorrente, non si è sottoposto alla vaccinazione. C'è da sottolineare che si tratta di un vantaggio di un certo rilievo ma soprattutto “a buon mercato” perché
l'appellante lo ha potuto ottenere solo con il pagamento di € 100,00. Infine, c'è da notare che la norma ha imposto solo un obbligo non coercibile e il cittadino - che ha esercitato il suo ineliminabile diritto di non obbedire – è tenuto ad assumersi pienamente la responsabilità della propria decisione pagando allo Stato la san- zione per la consapevole scelta di disobbedienza.
Queste sono le ragioni per cui l'appello non merita accoglimento.
Per quanto attiene alle spese legali non può dimenticarsi che oltre ad una oggettiva criticità della sentenza, il ricorso di primo grado e l'appello hanno un intrinseco pregio argomentativo che giustifica la compensazione integrale delle spese legali dei due gradi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese legali dei due gradi di giu- dizio.
Pistoia, 13 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
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