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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2025
N. R.G. 1275/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL AR VA Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.652/2024 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FERRARI, pubblicata il 21.11.2024, promossa da:
con l'avv. FRANCESCA BIANCHINI, elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'Avv. FRANCESCA BIANCHINI, con studio in Via Crescenzio n. 20 -
00193 Roma RM contro
con l'avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e RO MAIO elettivamente CP_1 domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente in Milano via Savarè 1
, con l'avv. ALFIERI ALBERTO presso Controparte_2 lo Studio del quale elegge domicilio in Lecce al Viale Michele De Pietro, 17,
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Pagina 1 Per la parte APPELLANTE:
Nel merito:
Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n.
150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91c.p.c.
Ancora nel merito:
Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Richiesta istruttoria:
Acquisire copia degli atti impugnati e delle relative notifiche anche dalle amministrazioni resistenti, al momento della loro regolare e tempestiva costituzione;
come affermato da C.
2030-2024.
Per la PARTE APPELLATA CP_1
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
- accertata l'omessa notifica del ricorso all' provvedere Controparte_2 come per legge ponendo a carico dell'appellante l'obbligo di integrare il contraddittorio;
-dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.;
- in ogni caso respingere il ricorso in appello proposto da con Parte_1 conferma della sentenza appellata.
Con vittoria di spese e competenze.
Per la PARTE APPELLATA Controparte_2
In via preliminare
- Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 cpc.
Nel merito
Rigettare l'avverso appello per ognuno e tutti i motivi sopra evidenziati.
- Condannare in ogni caso parte appellante al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 652/2024 il giudice del lavoro del Tribunale di Pavia ha respinto l'opposizione all'invito a regolarizzare del 12.10.2022- emesso dalla Direzione provinciale di OD -promossa da contro , condannando parte CP_1 Parte_1 CP_1 opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 ciascuno, per e CP_1
CP_3
Con ricorso depositato in data 29.6.2023 ha riassunto il giudizio - già Parte_1 proposto avanti al Tribunale di OD dichiaratosi territorialmente incompetente- di opposizione all'invito a regolarizzare del 12.10.2022, emesso dalla Direzione provinciale di OD, e ricevuto il 14.10.2022, relativo alle seguenti cartelle di pagamento: CP_1
n. 07920100037790443000 di euro 1839,27 relativo a contributi IVS anno 2009/2010
n. 07920110003988461000 di euro 1799,03 relativo a contributi IVS anno 2009/2010
n. 07920110009118223000 di euro 1082,84 relativo a contributi IVS anno 2009/2010
ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese impositive, non essendo mai Pt_1 state notificate le cartelle di pagamento, alcuni vizi inerenti le cartelle e la decadenza per violazione dell'art 25 del DPR 602/73.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_1
al fine di essere manlevato dalle spese di lite in quanto soggetto deputato alla notifica CP_3 delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione. Ha chiesto inoltre di ordinare ex 210 cpc ad di depositare in giudizio i referti di notifica delle cartelle e CP_3 degli atti interruttivi della prescrizione.
è intervenuta volontariamente in giudizio (non essendo Controparte_4 stato integrato il contraddittorio) depositando prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi ed eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire in quanto parte ricorrente aveva già ottenuto con sentenza n. 203/2023 resa dal Tribunale di Pavia in data
19.05.2023 e pubblicata in pari data l'annullamento delle pretese contributive di cui alle cartelle oggetto dell'invito alla regolarizzazione impugnato, per intervenuta prescrizione.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso rilevando la carenza dio interesse ad agire di parte ricorrente. Sul punto così ha argomentato: “L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva…
Pagina 3 in difetto, allo stato, di un provvedimento di esecuzione, manca in capo al ricorrente ogni interesse ad agire, non emergendo nel caso di specie alcuna situazione soggettiva meritevole di tutela in quanto compromessa;
nessuna lesione di diritti può infatti ipotizzarsi, posto che nessuna attuale richiesta di pagamento è stata ancora avanzata dall . CP_1
Quanto invece all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente il primo giudice ha così rilevato: “La eccezione di prescrizione dei contributi contenuti nelle tre cartelle è stata sollevata anche nel procedimento 786/22 instaurato dalla ricorrente avanti al Tribunale di
Pavia in data 9.6.2022 avverso la intimazione di pagamento notificata l'8.6.2022 avente ad oggetto i contributi contenuti nelle medesime tre cartelle. Con sentenza 203/23 del 19.5.2023, passata in giudicato, il Tribunale del lavoro di Pavia ha ritenuto prescritti i crediti contributivi portati dalle medesime tre cartelle. Dunque, alla data del deposito del ricorso in riassunzione (29.6.2023) i crediti contributivi di cui si eccepisce la prescrizione nel presente giudizio erano già stati dichiarati prescritti”.
con atto depositato in data 22/11/24 ha proposto appello, insistendo Parte_1 per la riforma della sentenza di primo grado per i motivi già indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado stante la mancanza di motivazione e l'omessa pronuncia sui seguenti punti decisivi:
1. SULL'ONERE PROBATORIO, DECADENZA DELL'AZIONE E OMESSA
INDICAZIONE INTERESSI”. Parte appellante, ricordato quanto stabilito da recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10846/2023, secondo cui: “Soltanto il ruolo costituisce il titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcun rilievo assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, siccome del tutto estranea alla venuta ad esistenza del titolo, essendo finalizzata unicamente alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario” eccepisce l'inesistenza delle pretese ivi opposte e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi.
2. SUL RILIEVO D'UFFICIO E INCOMPETENZA TERRITORIALE. Pt_1 eccepisce che gli atti opposti erano stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente, secondo la residenza e domicilio fiscale della procedente. Denuncia quindi la nullità di tale provvedimento, rilevabile d'ufficio (C. 23889-2024). Cita, inoltre, giurisprudenza di merito che stabilisce che: “Il Giudice dell'opposizione deve rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo. La caducazione del titolo esecutivo,
Pagina 4 producendo l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione per la prima volta”.
Per quanto riguarda il rito lavoro invece: “La prescrizione è irrinunciabile, mai nella disponibilità delle parti e rilevabile d'ufficio” S.U. 7514/2022.
3. SULL'INTERESSE AD AGIRE, l'appellante rammenta che il suo interesse era dato, preliminarmente, dall'impossibilità di ricevere pagamenti dalla PA e di compensare i propri crediti, per via dei ruoli scaduti. Ricorda altresì che: “La notifica delle cartelle esattoriali e gli interessi di mora sono sufficienti a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., anche col fine di evitare azioni cautelari/espropriativi” C. 5590/2008 e
29175/2017”; In altre parole: “Basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” C. 21045/2007, 27385/2008, 15946/2010 e da ultimo S.U. 11087/2010.
Con memoria depositata in data 19/02/25 si è costituito in giudizio che, in via CP_1 preliminare, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto CP_3 parte del giudizio di primo grado e litisconsorte necessario anche nel presente giudizio d'appello; ha poi eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. rilevando che l'atto avversario argomentava in modo generico le ragioni del gravame richiamando una inconferente normativa tributaria senza precisare i fatti, senza contestare i documenti prodotti da tutte le parti e senza nemmeno prendere atto di quella che era stata la decisione del giudice collocandola nel contesto della vicenda processuale. Non erano poi indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, non indicate le violazioni di legge commesse dal primo giudice e la loro rilevanza rispetto alla decisione appellata. il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Nel merito ha difeso la sentenza, sostenendo che la stessa poggia su argomentazioni logiche e giuridiche corrette. Sostiene anche in questo giudizio la carenza di interesse ad agire dell'odierna appellante in quanto la stessa aveva già ottenuto con sentenza n. 203/23 resa dal
Tribunale di Pavia in data 19.05.2023 l'annullamento delle pretese contributive di cui alle cartelle oggetto dell'invito alla regolarizzazione impugnato, per intervenuta prescrizione.
L'istanza di integrazione del contraddittorio è stata accolta dalla corte in prima udienza ed è stato dato termine per la notifica dell'appello e degli atti di causa a che si è costituita CP_3 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 cpc e
Pagina 5 nel merito chiedendo il rigetto dei motivi di appello in quanto pretestuosi e irricevibili in quanto, come riconosciuto nella sentenza impugnata:
- l'originaria impugnazione aveva ad oggetto un mero invito a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente emesso da in data 12.10.2022 CP_1
- i ruoli sottesi alla richiesta dell'ente previdenziale sono stati annullati con sentenza n. 203/23 del 19.5.2023, passata in giudicato.
All'udienza del 28 maggio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come d dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
****
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per asserita omessa indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.. sollevata da entrambe le parti appellate.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535). indica in modo non equivoco le doglianze Parte_1 proposte: come sopra evidenziato, censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto l'inesistenza e la intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'invito a regolarizzare opposto e per non avere rilevato che le cartelle indicate nell'avviso sono state emesse da un ufficio territorialmente incompetente.
L'appello, seppure ammissibile, è tuttavia infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Pagina 6 Rileva il Collegio, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado, che le pretese portate dalle cartelle sopraindicate, che costituiscono l'oggetto dell'invito a regolarizzare notificato da e qui opposto, sono state dichiarate prescritte con la sentenza CP_1
n 203/23 del tribunale di Pavia, divenuta definitiva e passata in giudicato.
Alla data di deposito del ricorso in riassunzione con il quale è stato introdotto il giudizio di primo grado (26.9.2023) i crediti contributivi indicati nell'invito a regolarizzare emesso da erano quindi già stati dichiarati prescritti con la citata sentenza del 19.05.2023. CP_1
Conseguentemente non poteva a tale data avanzare alcuna pretesa contributiva con CP_1 riferimenti ai crediti portati dalle cartelle sopra indicate.
Nessun interesse ad agire era individuabile, pertanto, in capo a già al momento del Pt_1 deposito del ricorso in riassunzione.
Ogni altro motivo di appello è assorbito.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza. Le spese si liquidano, in applicazione del DM 147/2022 e tenuto conto del valore della causa e della assenza di attività istruttoria, in € 300,00 oltre oneri accessori di legge in favore di ciascuna parte appellata
Sussistono i presupposti di legge per l'applicazione a carico della parte appellante soccombente del contributo ulteriore in misura pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n 785/2023 del tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro
Condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese di lite del grado che liquida in
€ 300,oo in favore di ciascuna oltre oneri accessori di legge
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 28/05/2025
Presidente est.
IL AR VA
Pagina 7
N. R.G. 1275/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL AR VA Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.652/2024 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FERRARI, pubblicata il 21.11.2024, promossa da:
con l'avv. FRANCESCA BIANCHINI, elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'Avv. FRANCESCA BIANCHINI, con studio in Via Crescenzio n. 20 -
00193 Roma RM contro
con l'avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e RO MAIO elettivamente CP_1 domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente in Milano via Savarè 1
, con l'avv. ALFIERI ALBERTO presso Controparte_2 lo Studio del quale elegge domicilio in Lecce al Viale Michele De Pietro, 17,
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Pagina 1 Per la parte APPELLANTE:
Nel merito:
Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n.
150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91c.p.c.
Ancora nel merito:
Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Richiesta istruttoria:
Acquisire copia degli atti impugnati e delle relative notifiche anche dalle amministrazioni resistenti, al momento della loro regolare e tempestiva costituzione;
come affermato da C.
2030-2024.
Per la PARTE APPELLATA CP_1
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
- accertata l'omessa notifica del ricorso all' provvedere Controparte_2 come per legge ponendo a carico dell'appellante l'obbligo di integrare il contraddittorio;
-dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.;
- in ogni caso respingere il ricorso in appello proposto da con Parte_1 conferma della sentenza appellata.
Con vittoria di spese e competenze.
Per la PARTE APPELLATA Controparte_2
In via preliminare
- Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 cpc.
Nel merito
Rigettare l'avverso appello per ognuno e tutti i motivi sopra evidenziati.
- Condannare in ogni caso parte appellante al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 652/2024 il giudice del lavoro del Tribunale di Pavia ha respinto l'opposizione all'invito a regolarizzare del 12.10.2022- emesso dalla Direzione provinciale di OD -promossa da contro , condannando parte CP_1 Parte_1 CP_1 opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 ciascuno, per e CP_1
CP_3
Con ricorso depositato in data 29.6.2023 ha riassunto il giudizio - già Parte_1 proposto avanti al Tribunale di OD dichiaratosi territorialmente incompetente- di opposizione all'invito a regolarizzare del 12.10.2022, emesso dalla Direzione provinciale di OD, e ricevuto il 14.10.2022, relativo alle seguenti cartelle di pagamento: CP_1
n. 07920100037790443000 di euro 1839,27 relativo a contributi IVS anno 2009/2010
n. 07920110003988461000 di euro 1799,03 relativo a contributi IVS anno 2009/2010
n. 07920110009118223000 di euro 1082,84 relativo a contributi IVS anno 2009/2010
ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese impositive, non essendo mai Pt_1 state notificate le cartelle di pagamento, alcuni vizi inerenti le cartelle e la decadenza per violazione dell'art 25 del DPR 602/73.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_1
al fine di essere manlevato dalle spese di lite in quanto soggetto deputato alla notifica CP_3 delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione. Ha chiesto inoltre di ordinare ex 210 cpc ad di depositare in giudizio i referti di notifica delle cartelle e CP_3 degli atti interruttivi della prescrizione.
è intervenuta volontariamente in giudizio (non essendo Controparte_4 stato integrato il contraddittorio) depositando prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi ed eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire in quanto parte ricorrente aveva già ottenuto con sentenza n. 203/2023 resa dal Tribunale di Pavia in data
19.05.2023 e pubblicata in pari data l'annullamento delle pretese contributive di cui alle cartelle oggetto dell'invito alla regolarizzazione impugnato, per intervenuta prescrizione.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso rilevando la carenza dio interesse ad agire di parte ricorrente. Sul punto così ha argomentato: “L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva…
Pagina 3 in difetto, allo stato, di un provvedimento di esecuzione, manca in capo al ricorrente ogni interesse ad agire, non emergendo nel caso di specie alcuna situazione soggettiva meritevole di tutela in quanto compromessa;
nessuna lesione di diritti può infatti ipotizzarsi, posto che nessuna attuale richiesta di pagamento è stata ancora avanzata dall . CP_1
Quanto invece all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente il primo giudice ha così rilevato: “La eccezione di prescrizione dei contributi contenuti nelle tre cartelle è stata sollevata anche nel procedimento 786/22 instaurato dalla ricorrente avanti al Tribunale di
Pavia in data 9.6.2022 avverso la intimazione di pagamento notificata l'8.6.2022 avente ad oggetto i contributi contenuti nelle medesime tre cartelle. Con sentenza 203/23 del 19.5.2023, passata in giudicato, il Tribunale del lavoro di Pavia ha ritenuto prescritti i crediti contributivi portati dalle medesime tre cartelle. Dunque, alla data del deposito del ricorso in riassunzione (29.6.2023) i crediti contributivi di cui si eccepisce la prescrizione nel presente giudizio erano già stati dichiarati prescritti”.
con atto depositato in data 22/11/24 ha proposto appello, insistendo Parte_1 per la riforma della sentenza di primo grado per i motivi già indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado stante la mancanza di motivazione e l'omessa pronuncia sui seguenti punti decisivi:
1. SULL'ONERE PROBATORIO, DECADENZA DELL'AZIONE E OMESSA
INDICAZIONE INTERESSI”. Parte appellante, ricordato quanto stabilito da recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10846/2023, secondo cui: “Soltanto il ruolo costituisce il titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcun rilievo assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, siccome del tutto estranea alla venuta ad esistenza del titolo, essendo finalizzata unicamente alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario” eccepisce l'inesistenza delle pretese ivi opposte e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi.
2. SUL RILIEVO D'UFFICIO E INCOMPETENZA TERRITORIALE. Pt_1 eccepisce che gli atti opposti erano stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente, secondo la residenza e domicilio fiscale della procedente. Denuncia quindi la nullità di tale provvedimento, rilevabile d'ufficio (C. 23889-2024). Cita, inoltre, giurisprudenza di merito che stabilisce che: “Il Giudice dell'opposizione deve rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo. La caducazione del titolo esecutivo,
Pagina 4 producendo l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione per la prima volta”.
Per quanto riguarda il rito lavoro invece: “La prescrizione è irrinunciabile, mai nella disponibilità delle parti e rilevabile d'ufficio” S.U. 7514/2022.
3. SULL'INTERESSE AD AGIRE, l'appellante rammenta che il suo interesse era dato, preliminarmente, dall'impossibilità di ricevere pagamenti dalla PA e di compensare i propri crediti, per via dei ruoli scaduti. Ricorda altresì che: “La notifica delle cartelle esattoriali e gli interessi di mora sono sufficienti a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., anche col fine di evitare azioni cautelari/espropriativi” C. 5590/2008 e
29175/2017”; In altre parole: “Basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” C. 21045/2007, 27385/2008, 15946/2010 e da ultimo S.U. 11087/2010.
Con memoria depositata in data 19/02/25 si è costituito in giudizio che, in via CP_1 preliminare, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto CP_3 parte del giudizio di primo grado e litisconsorte necessario anche nel presente giudizio d'appello; ha poi eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. rilevando che l'atto avversario argomentava in modo generico le ragioni del gravame richiamando una inconferente normativa tributaria senza precisare i fatti, senza contestare i documenti prodotti da tutte le parti e senza nemmeno prendere atto di quella che era stata la decisione del giudice collocandola nel contesto della vicenda processuale. Non erano poi indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, non indicate le violazioni di legge commesse dal primo giudice e la loro rilevanza rispetto alla decisione appellata. il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Nel merito ha difeso la sentenza, sostenendo che la stessa poggia su argomentazioni logiche e giuridiche corrette. Sostiene anche in questo giudizio la carenza di interesse ad agire dell'odierna appellante in quanto la stessa aveva già ottenuto con sentenza n. 203/23 resa dal
Tribunale di Pavia in data 19.05.2023 l'annullamento delle pretese contributive di cui alle cartelle oggetto dell'invito alla regolarizzazione impugnato, per intervenuta prescrizione.
L'istanza di integrazione del contraddittorio è stata accolta dalla corte in prima udienza ed è stato dato termine per la notifica dell'appello e degli atti di causa a che si è costituita CP_3 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 cpc e
Pagina 5 nel merito chiedendo il rigetto dei motivi di appello in quanto pretestuosi e irricevibili in quanto, come riconosciuto nella sentenza impugnata:
- l'originaria impugnazione aveva ad oggetto un mero invito a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente emesso da in data 12.10.2022 CP_1
- i ruoli sottesi alla richiesta dell'ente previdenziale sono stati annullati con sentenza n. 203/23 del 19.5.2023, passata in giudicato.
All'udienza del 28 maggio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come d dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
****
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per asserita omessa indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.. sollevata da entrambe le parti appellate.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535). indica in modo non equivoco le doglianze Parte_1 proposte: come sopra evidenziato, censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto l'inesistenza e la intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'invito a regolarizzare opposto e per non avere rilevato che le cartelle indicate nell'avviso sono state emesse da un ufficio territorialmente incompetente.
L'appello, seppure ammissibile, è tuttavia infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Pagina 6 Rileva il Collegio, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado, che le pretese portate dalle cartelle sopraindicate, che costituiscono l'oggetto dell'invito a regolarizzare notificato da e qui opposto, sono state dichiarate prescritte con la sentenza CP_1
n 203/23 del tribunale di Pavia, divenuta definitiva e passata in giudicato.
Alla data di deposito del ricorso in riassunzione con il quale è stato introdotto il giudizio di primo grado (26.9.2023) i crediti contributivi indicati nell'invito a regolarizzare emesso da erano quindi già stati dichiarati prescritti con la citata sentenza del 19.05.2023. CP_1
Conseguentemente non poteva a tale data avanzare alcuna pretesa contributiva con CP_1 riferimenti ai crediti portati dalle cartelle sopra indicate.
Nessun interesse ad agire era individuabile, pertanto, in capo a già al momento del Pt_1 deposito del ricorso in riassunzione.
Ogni altro motivo di appello è assorbito.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza. Le spese si liquidano, in applicazione del DM 147/2022 e tenuto conto del valore della causa e della assenza di attività istruttoria, in € 300,00 oltre oneri accessori di legge in favore di ciascuna parte appellata
Sussistono i presupposti di legge per l'applicazione a carico della parte appellante soccombente del contributo ulteriore in misura pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n 785/2023 del tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro
Condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese di lite del grado che liquida in
€ 300,oo in favore di ciascuna oltre oneri accessori di legge
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 28/05/2025
Presidente est.
IL AR VA
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