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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 21909/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21909/2024 V.G. promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. MEOLA MARINA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano CP_1 Controparte_2 matrimonio in PRAMOLLO il 27/07/1997.
Dal matrimonio è nata una figlia: , 17/05/2006, maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi si impegnano al reciproco rispetto anche dopo la loro separazione personale.
DA' ATTO che il sig. avrà la possibilità di abitare nella casa coniugale fin quando i coniugi non CP_2 decideranno, di comune accordo, di metterla in vendita e di dividere il ricavato.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano non pretendere nulla reciprocamente a tale titolo.
DISPONE che i genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente quando è con ciascuno di essi e, di volta in volta, concorderanno tra loro la divisione delle spese straordinarie.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21909/2024 V.G. promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. MEOLA MARINA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano CP_1 Controparte_2 matrimonio in PRAMOLLO il 27/07/1997.
Dal matrimonio è nata una figlia: , 17/05/2006, maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi si impegnano al reciproco rispetto anche dopo la loro separazione personale.
DA' ATTO che il sig. avrà la possibilità di abitare nella casa coniugale fin quando i coniugi non CP_2 decideranno, di comune accordo, di metterla in vendita e di dividere il ricavato.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano non pretendere nulla reciprocamente a tale titolo.
DISPONE che i genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente quando è con ciascuno di essi e, di volta in volta, concorderanno tra loro la divisione delle spese straordinarie.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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