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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 32 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 19/04/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna PASE
e
AT AR, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia MARCHESINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
1 1) disporre l'affido condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre e collocamento
[...]
paritario secondo lo schema bisettimanale qui riportato:
Tale alternanza verrà mantenuta anche nel periodo extrascolastico, con accompagnamento delle figlie al mattino dopo presso i centri estivi o presso la casa dell'altro genitore alle ore 9.00. Per i restanti periodi, ivi compreso i periodi feriali ed estivo, si conferma il calendario stabilito ovvero:
Periodo estivo: i genitori vedranno e terranno con sé le figlie per due periodi di due settimane consecutive ciascuno. I genitori concorderanno tali periodi entro il 31
Maggio di ogni anno.
Vacanze natalizie: i genitori vedranno e terranno con sé le figlie per una settimana, ad anni alterni, comprensiva del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, e precisamente dalla fine della frequenza scolastica sino al 31 Dicembre alle ore 10,00,
e da qui sino alla ripresa scolastica dopo l'Epifania.
Se in accordo, i genitori potranno favorire che nella prima settimana di vacanza natalizia le figlie passino con un genitore il giorno della Viglia, dalle ore 10,00 sino al mattino del giorno di Natale alla stessa ora, e con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore 10,00 sino alla stessa ora del giorno di Santo Stefano.
Vacanze pasquali: i genitori vedranno e terranno con sé le figlie per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di Lunedì dell'Angelo, e precisamente dalla fine della frequenza scolastica sino alla domenica di Pasqua alle ore 16,00 e da qui sino alla ripresa delle lezioni scolastiche.
Vacanze di carnevale e altre festività: i genitori si divideranno i giorni nelle vacanze di carnevale, come cadenzati dal calendario scolastico, e si alterneranno nelle festività del: 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 8 Settembre, 1 Novembre, 8 Dicembre.
2 Compleanni delle minori e dei genitori e altra ricorrenza: ove possibile, i genitori parteciperanno insieme al compleanno delle figlie, favorendo comunque che l'altro genitore possa vederle e tenerle con sé per il pomeriggio o per la cena, indicazione da tenere valida anche nel giorno del compleanno del genitore e per la festa della mamma
e del papà.
2) Disporre che i genitori provvedano al mantenimento ordinario in via diretta delle minori ed per il periodo in cui saranno Persona_1 Persona_2
collocate presso ciascuno, mentre le spese straordinarie, come regolamentate dal
Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza saranno suddivise al 50% tra i genitori;
l'Assegno Unico verrà diviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
3) Nulla a titolo di assegno divorzile essendo i coniugi economicamente autosufficienti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 11/07/2010.
All'esito dell'udienza dell'1/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2409/2019 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
3 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso con collocamento paritario delle figlie minori Persona_1
e Persona_2
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e Persona_1 Persona_2
- le spese straordinarie relative alle figlie minori e , come Persona_1 Persona_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da AT AR in Vicenza l'11/07/2010 alle condizioni in Parte_1
epigrafe riportate;
4 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 53, parte 2, serie A, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 32 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 19/04/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna PASE
e
AT AR, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia MARCHESINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
1 1) disporre l'affido condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre e collocamento
[...]
paritario secondo lo schema bisettimanale qui riportato:
Tale alternanza verrà mantenuta anche nel periodo extrascolastico, con accompagnamento delle figlie al mattino dopo presso i centri estivi o presso la casa dell'altro genitore alle ore 9.00. Per i restanti periodi, ivi compreso i periodi feriali ed estivo, si conferma il calendario stabilito ovvero:
Periodo estivo: i genitori vedranno e terranno con sé le figlie per due periodi di due settimane consecutive ciascuno. I genitori concorderanno tali periodi entro il 31
Maggio di ogni anno.
Vacanze natalizie: i genitori vedranno e terranno con sé le figlie per una settimana, ad anni alterni, comprensiva del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, e precisamente dalla fine della frequenza scolastica sino al 31 Dicembre alle ore 10,00,
e da qui sino alla ripresa scolastica dopo l'Epifania.
Se in accordo, i genitori potranno favorire che nella prima settimana di vacanza natalizia le figlie passino con un genitore il giorno della Viglia, dalle ore 10,00 sino al mattino del giorno di Natale alla stessa ora, e con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore 10,00 sino alla stessa ora del giorno di Santo Stefano.
Vacanze pasquali: i genitori vedranno e terranno con sé le figlie per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di Lunedì dell'Angelo, e precisamente dalla fine della frequenza scolastica sino alla domenica di Pasqua alle ore 16,00 e da qui sino alla ripresa delle lezioni scolastiche.
Vacanze di carnevale e altre festività: i genitori si divideranno i giorni nelle vacanze di carnevale, come cadenzati dal calendario scolastico, e si alterneranno nelle festività del: 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 8 Settembre, 1 Novembre, 8 Dicembre.
2 Compleanni delle minori e dei genitori e altra ricorrenza: ove possibile, i genitori parteciperanno insieme al compleanno delle figlie, favorendo comunque che l'altro genitore possa vederle e tenerle con sé per il pomeriggio o per la cena, indicazione da tenere valida anche nel giorno del compleanno del genitore e per la festa della mamma
e del papà.
2) Disporre che i genitori provvedano al mantenimento ordinario in via diretta delle minori ed per il periodo in cui saranno Persona_1 Persona_2
collocate presso ciascuno, mentre le spese straordinarie, come regolamentate dal
Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza saranno suddivise al 50% tra i genitori;
l'Assegno Unico verrà diviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
3) Nulla a titolo di assegno divorzile essendo i coniugi economicamente autosufficienti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 11/07/2010.
All'esito dell'udienza dell'1/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2409/2019 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
3 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso con collocamento paritario delle figlie minori Persona_1
e Persona_2
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e Persona_1 Persona_2
- le spese straordinarie relative alle figlie minori e , come Persona_1 Persona_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da AT AR in Vicenza l'11/07/2010 alle condizioni in Parte_1
epigrafe riportate;
4 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 53, parte 2, serie A, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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