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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale (art. 281 sexies c.p.c.), pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1648/2024 RG promosso da dal 1947 RL Parte_1 con gli avv.ti Marco Bertozzi e Luca Filippi attrice in opposizione contro
CP_1 con gli avv.ti Francesca Pantano e Francesca Bovo convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 598/2024
MOTIVAZIONE
1. La dal 1947 RL ha tempestivamente proposto opposizione avverso il Pt_1 decreto n. 598/2024 con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 200.000,00, oltre accessori, a favore di a titolo di ultima rata del prezzo del “contratto di cessioni di CP_1 rami di azienda commerciale” concluso dalle parti il 31.10.2023 (detta somma – che
[...] dal 1947 RL era autorizzata a non pagare prima del 31.12.2023 – poteva essere da Pt_1 lei trattenuta fino a tale data a garanzia dell'obbligo, assunto dalla cedente di CP_1 tenerla indenne da ogni eventuale onere, spesa e/o ragione pregiudizievole che fosse nel frattempo sopravvenuta;
e ciò, anche perché aveva, tra l'altro, garantito la CP_1 conformità del compendio aziendale a tutte le prescrizioni normative in vigore ed il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative). resiste. CP_1
A seguito di istanza ex art. 649 c.p.c., con ordinanza 20.05.2024 questo tribunale così testualmente provvedeva.
1 “a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.05.2024, provvedendo definitivamente in merito alla richiesta - ex art. 649 c.p.c. - di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 598/2024 del 18.03.2024 (a seguito di ricorso monitorio datato 14.03.2024), emesso per la somma di euro 200.000,00 oltre accessori di legge;
- premesso che con decreto inaudita altera parte del 15.04.2024 questo tribunale ha sospeso la provvisoria esecuzione “stante la non manifesta infondatezza dell'istanza e la disponibilità dell'attrice opponente a prestare cauzione, ciò che controbilancia - con i diritti della convenuta opposta - l'accoglimento provvisorio dell'istanza stessa, salva revoca o conferma del presente provvedimento nel contraddittorio delle parti”; - preso atto che l'attrice opponente Parte_1 dal 1947 RL ha ritualmente depositato la cauzione di euro 250.000,00 cui è stata subordinata la sospensione della provvisoria esecuzione;
- ritenuto di dover ora provvedere - nel contraddittorio delle parti - in merito alla conferma o revoca della sospensione della provvisoria esecuzione concessa inaudita altera parte, posto che, in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del cit. art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l'art. 669-sexies c.p.c. nella parte in cui permette l'adozione di provvedimenti prima dell'instaurazione del contraddittorio sull'istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno (v. Cass., sez. III, 13.03.2012, n.
3979); - osservato che la cit. somma di euro 200.000,00 di cui al decreto ingiuntivo, costituisce l'ultima rata del prezzo del “contratto di cessioni di rami di azienda commerciale” concluso dalle parti il 31.10.2023. Più precisamente, detta somma – che dal 1947 RL era Parte_1 autorizzata a non pagare prima del 31.12.2023 – poteva essere da lei trattenuta fino a tale data a garanzia dell'obbligo, assunto dalla cedente di tenerla indenne da ogni CP_1 eventuale onere, spesa e/o ragione pregiudizievole che fosse nel frattempo sopravvenuta;
e ciò, anche perché, aveva, tra l'altro, garantito la conformità del compendio CP_1 aziendale a tutte le prescrizioni normative in vigore ed il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative. Si legge infatti nell'art. 5 lett. d) del cit. contratto 31.10.2023: “d.
Euro 200.000,00 (duecentomila euro e zero centesimi), a saldo, da pagarsi entro e non oltre il
31/12/2023 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte venditrice in essere presso BANCA BCC ROMA, portante IBAN [...] o altro conto che la parte venditrice si riserva di comunicare formalmente almeno dieci (10) giorni prima della prevista scadenza. Il suindicato importo rimane temporaneamente nella disponibilità della cessionaria quale garanzia per eventuali oneri e spese che la medesima parte cessionaria dovesse essere chiamata e/o fosse tenuta a sostenere, originate da atti e/o fatti commessi o subiti dalla parte cedente in data antecedente a quella odierna. Resta inteso che nel momento in cui parte cessionaria ricevesse richieste e/o subisse intimazioni di pagamento, di spettanza della parte cedente, la stessa dovrà comunicare immediatamente
2 alla Società " la richiesta ricevuta, e quest'ultima sarà libera di trattare la Controparte_1 richiesta, di opporsi, di fare ricorso, di attivare azioni legali di ogni genere, e quant'altro, a sua cura e spese, il tutto purché, con garanzia di tenere indenne parte cessionaria da ogni responsabilità ed onere a riguardo. L'evidenza di impegni ed obblighi a carico della parte cedente, come meglio si dirà nel seguito del presente atto, autorizzerà la cessionaria a trattenere per equivalente le somme spettanti ai terzi creditori sino a comprova dell'avvenuto pagamento da parte della cedente medesima.” E' pacifico tra le parti che dal 1947 Parte_1 RL non ha pagato la cit. somma di euro 200.000,00 in quanto e CP_2 CP_3 proprietari dell'immobile sito in Verona, Piazza Santo Spirito n. 7-9, in data 28.11.2023
[...] segnalavano a dal 1947 RL (che ndr) aveva eseguito arbitrariamente, Parte_1 CP_1 in assenza di autorizzazione dei citt. locatori, ed abusivamente, in assenza di autorizzazione amministrativa, le opere necessarie per mettere in comunicazione i locali di Piazza Santo
Spirito n.
7-9 adibiti a gelateria ad insegna “ con quelli adiacenti del Parte_2 civico 3 adibiti a piadineria, avendo detti locatori lamentato che i lavori eseguiti da CP_1 integravano un grave inadempimento che li legittimava a chiedere la risoluzione del contratto.
Alla luce di tale diffida 28.11.2023, questo tribunale ritiene - allo stato degli atti - che legittimamente dal 1947 RL abbia trattenuto tale somma almeno fino alla data del Parte_1
4.04.2024, quando le ha comunicato di aver concluso - il giorno precedente - una CP_1 transazione con i predetti locatori (senza peraltro allegarle anche il relativo atto). Da ciò discende che alla data del deposito del ricorso monitorio (14.03.2024), non sussistevano le condizioni per la pronunzia del decreto ingiuntivo opposto. E' ben vero che, come dato atto da entrambe le parti all'udienza del 7 maggio 2024, alla data odierna il cit. credito di euro
200.000,00 è divenuto esigibile (stante l'intervenuta transazione), ma ciò non elide il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato originariamente emesso in assenza delle condizioni di legge: ciò che giustifica la conferma della sospensione della provvisoria esecuzione concessa inaudita altera parte, comprensiva anche della prestazione della cauzione;
P Q M
visto l'art. 649 c.p.c. conferma la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo”.
Questo dunque il testo dell'ordinanza 20.05.2024.
All'udienza del 17.10.2024, veniva emessa la seguente ordinanza: “Sull'accordo delle parti il giudice dispone che la cauzione prestata dall'attrice opponente venga svincolata a favore della convenuta opposta per la somma di euro 150.000,00, previa comunicazione dell'IBAN, a condizione che venga dichiarata l'estinzione delle due procedure esecutive di cui al n. 316/2024 R.G. ed a quella n. 339/2024 R.G. Tribunale di Rimini. Prende atto che la convenuta opposta rinuncia già in questa sede all'esecuzione pendente davanti al Tribunale di Rimini n. 316/2024 R.G. ed a quella n. 339/2024 R.G. stesso tribunale, impegnandosi a depositare atto di rinuncia anche innanzi a detto Tribunale e a non impugnare i provvedimenti di estinzione delle due procedure esecutive. Lo svincolo parziale della cauzione avverrà alla
3 condizione che la convenuta opposta depositi il provvedimento di estinzione. In ogni caso le parti concordano che le spese dei procedimenti esecutivi da rinunciare si intenderanno integralmente compensate”.
Respinte anche tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. In via preliminare, va dichiarata d'ufficio l'inammissibilità – per tardività – delle produzioni documentali effettuate dalla convenuta opposta con la nota di precisazione delle conclusioni depositata il 12.02.2025 prima dell'udienza di discussione.
3. Ciò premesso, ritiene il Tribunale l'opposizione iniziale fosse fondata, in quanto, come già evidenziato nella cit. ordinanza 20.05.2024, al momento del deposito del ricorso monitorio (14.03.2024), non esistevano i presupposti per la pronunzia del decreto ingiuntivo, in quanto e proprietari dell'immobile sito in Verona, Piazza CP_2 Controparte_3
Santo Spirito n. 7-9, in data 28.11.2023 avevano segnalato a dal 1947 RL che Parte_1 aveva eseguito arbitrariamente, in assenza di autorizzazione dei citt. locatori, ed CP_1 abusivamente, in assenza di autorizzazione amministrativa, le opere necessarie per mettere in comunicazione i locali di Piazza Santo Spirito n.
7-9 adibiti a gelateria ad insegna “
[...]
con quelli adiacenti del civico 3 adibiti a piadineria. I predetti locatori Parte_2 avevano infatti lamentato che i lavori eseguiti da integravano un grave CP_1 inadempimento che li legittimava a chiedere la risoluzione del contratto. Alla luce di tale diffida
28.11.2023, pertanto, legittimamente dal 1947 RL aveva trattenuto la cit. somma Parte_1 di euro 200.000,00, e ciò almeno fino alla data del 4.04.2024, quando le ha CP_1 comunicato di aver concluso - il giorno precedente - una transazione con i predetti locatori
(senza peraltro allegarle anche il relativo atto).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
4. Va peraltro considerato che dopo la cit. data del 4.04.2024 la predetta somma di euro 200.000,00 è pacificamente divenuta esigibile, con la conseguenza che dal Parte_1
1947 RL deve senz'altro corrisponderla a CP_1
Come risulta dalle note di precisazione delle conclusioni depositate da entrambe le parti, è peraltro pacifico che il 31.12.2024 è avvenuto il pagamento di euro 150.000,00 mediante lo svincolo di parte della cauzione. L'attuale credito di ammonta quindi CP_1 ad euro 50.000,00 oltre interessi ex art. 5 del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231, con decorrenza dal 31° giorno da quando dal 1947 RL ha ricevuto il testo della Parte_1 transazione o ne ha comunque avuto piena conoscenza (lo stesso vale per il pagamento di euro 150.000,00 del 31.12.2024).
5. Va ora esaminata la domanda ex art. 96, primo, secondo e terzo comma, c.p.c. proposta da dal 1947 RL al fine di ottenere il risarcimento dei danni – da liquidarsi Parte_1
4 in via equitativa – subiti a causa dell'esecuzione forzata promossa da sulla base CP_1
del predetto decreto ingiuntivo concesso provvisoriamente esecutivo.
Come noto, i primi due commi prevedono che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente”.
Come si può osservare, mentre il primo comma dell'art. 96 c.p.c. esige che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il secondo comma si limita a richiedere che la parte, nell'eseguire un provvedimento cautelare, nel trascrivere una domanda giudiziale, nell'iscrivere un'ipoteca giudiziale, oppure nell'iniziare o nel portare a termine l'esecuzione forzata, abbia agito senza la normale prudenza. Pertanto, mentre il primo comma esige la mala fede o la colpa grave, il secondo si limita a richiedere il difetto della normale prudenza: è quindi sufficiente anche la colpa lieve. La colpa lieve costituisce dunque la soglia minima per la responsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c.. Tale responsabilità sussiste a maggior ragione qualora il soggetto abbia agito con mala fede oppure con colpa grave (Cass., sez. III, 28.11.1987, n. 8872). Ad esempio, è responsabile ex art. 96, secondo comma, c.p.c., il soggetto che chieda inaudita altera parte, ottenga ed esegua un provvedimento cautelare prospettando artatamente al giudice una situazione di fatto che egli sa non essere vera, producendo all'uopo solo una parte dei documenti di cui è in possesso.
La ragione per cui la norma esige solo la colpa lieve, viene comunemente individuata nella maggior potenzialità dannosa delle attività previste dal secondo comma rispetto a quelle del primo comma dell'art. 96 c.p.c.. L'esecuzione di un provvedimento cautelare, la trascrizione di una domanda giudiziale, l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale, l'inizio ed il compimento dell'esecuzione forzata, costituiscono atti che, per la loro natura, proiettano i loro effetti fuori dall'ambito del rapporto strettamente processuale, nel senso che incidono direttamente sul patrimonio delle persone, determinando un evidente discredito nel mondo commerciale, un deprezzamento del valore di mercato dei loro beni, oppure creando dei vincoli di indisponibilità
o producendo comunque delle conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio delle persone che ne sono colpite. L'art. 96, secondo comma, c.p.c., esige solo il difetto della normale prudenza
(colpa), stante da un lato la maggior gravità delle conseguenze delle procedure promosse ed attuate dalla parte poi risultata soccombente, e dall'altro la maggior facilità che essa aveva di controllare l'effettiva esistenza o meno del diritto sostanziale da essa vantato. Per tali motivi, il secondo comma richiede al soggetto che pone in essere tali atti una prudenza superiore
5 rispetto a quella richiesta dal primo comma a colui che si limita ad agire oppure a resistere in giudizio. Colui che abbia eseguito un provvedimento cautelare, oppure trascritto una domanda giudiziale, oppure iscritto un'ipoteca giudiziale, oppure iniziato o compiuto l'esecuzione forzata, al fine di non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 96, secondo comma, c.p.c., deve aver agito con la normale prudenza. Quando si può affermare che un soggetto abbia agito senza la normale prudenza? Quando egli non ha impiegato la normale diligenza nel prospettarsi l'eventualità di un accertamento negativo del diritto sostanziale da lui vantato.
Agisce senza la normale prudenza colui che non effettua un'adeguata valutazione critica della possibilità che il diritto fatto valere possa essere negativamente accertato in giudizio. Il difetto di normale prudenza circa la prevedibilità dell'esito definitivo della controversia, rende responsabile ex art. 96, secondo comma, c.p.c., la parte risultata alla fine soccombente (Cass., sez. III, 10.10.1996, n. 8857; Cass., sez. III, 30.01.1979, n. 681; Cass., sez. II, 5.08.1983, n.
5265; e Cass., sez. III, 11.01.1974, n. 95). Per affermare la responsabilità ex art. 96, secondo comma, c.p.c., non è sufficiente il mero fatto oggettivo dell'accertamento - al termine del giudizio - dell'inesistenza del diritto sostanziale. E' anche necessario che il vincitore dimostri che il soccombente ha agito senza la normale prudenza. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, taluni tralatiziamente distinguono tra titoli esecutivi di formazione giudiziale (come le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva ex art. 474 n. 1 c.p.c.), e titoli esecutivi di formazione stragiudiziale (come ad esempio le cambiali e gli altri titoli di credito oppure gli altri atti ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia, v n.
2 e dello stesso art. 474 c.p.c.). Si sostiene che per i titoli giudiziali (compresi quelli cautelari, essendo essi sempre di matrice giurisdizionale), la colpa dovrebbe essere valutata con minor rigore, atteso che vi sarebbe pur sempre una pronuncia dell'autorità giudiziaria, sulla quale la parte che l'ha posta in esecuzione (risultata tuttavia soccombente all'esito del giudizio), non poteva non riporre un legittimo affidamento. La valutazione della colpa dovrebbe invece essere più rigorosa nel caso di messa in esecuzione di un titolo di formazione stragiudiziale, come ad esempio quando viene messa in esecuzione una cambiale la cui sottoscrizione risulti poi falsa.
Tale distinzione non sembra tuttavia trovare il conforto della giurisprudenza. Quest'ultima, infatti, in relazione alla messa in esecuzione di un provvedimento giudiziale, ribadisce che la responsabilità prevista dall'art. 96, secondo comma, c.p.c., esige non solo la soccombenza nel merito, ma anche il concorso del requisito della colpa, inteso come difetto di normale prudenza in ordine alla prevedibilità dell'esito definitivo della controversia sull'esistenza del diritto dedotto nel giudizio. La colpa non può tuttavia ravvisarsi soltanto nella omessa considerazione della generica possibilità di revoca del provvedimento eseguito (Cass., sez. III, 4.05.1965, n. 796; e
Cass., sez. III, 18.06.1964, n. 1580). La stessa giurisprudenza precisa tuttavia che la mera legittimità apparente del provvedimento giudiziale posto in esecuzione (poi revocato o comunque riformato), non è sufficiente ad escludere la colpa dell'esecutante, intesa sempre
6 come difetto di normale prudenza circa la prevedibilità dell'esito definitivo della controversia sull'esistenza del diritto (Cass., sez. III, 11.01.1974, n. 95). Pertanto, esemplificando, non sembra dubbio che se il locatore pone in esecuzione un provvedimento di rilascio per morosità del conduttore ex art. 665 c.p.c., emesso giacché quest'ultimo non ha fornito la prova scritta del pagamento dei canoni di locazione;
ma poi, nel prosieguo del giudizio, il conduttore dimostra per mezzo di testimoni di aver sempre pagato il canone regolarmente, ciò determina senz'altro la responsabilità processuale del locatore ex art. 96, secondo comma, c.p.c., versando costui addirittura in mala fede, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale. Lo stesso deve dirsi nel caso in cui, in pendenza del giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sia intervenuto il pagamento di un acconto. Al fine di non incorrere nella responsabilità processuale, il creditore procedente deve azionare esecutivamente il titolo nei limiti della somma ancora dovuta. Anche in tal caso, l'origine giudiziale del titolo posto in esecuzione non sembra rilevante ai fini del giudizio sulla colpa. Lo stesso deve dirsi per l'ipotesi in cui la sentenza di primo grado, poi riformata, venga posta in esecuzione nonostante essa sia palesemente errata. Se l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado è riconoscibile mediante la normale diligenza, la parte che, nonostante questo, la pone in esecuzione, incorre nella responsabilità ex art. 96, secondo comma, c.p.c.. Cass., sez. II, 17.10.1978, n. 4646, ha infatti affermato che la parte che chiede la tutela giurisdizionale, assume su di sé il rischio per i danni che dalla sua attuazione possono derivare. Ciò accade ancorché nell'emanazione del provvedimento giurisdizionale sia intervenuta la discrezionalità e persino l'errore del giudice.
Tornado ora alla fattispecie concreta, premesso che la compensazione delle spese giudiziali disposta alla luce dell'esito complessivo del presente giudizio non osta alla condanna
- ex art. 96, secondo comma, c.p.c. - relativamente alla fase monitoria, questo tribunale ritiene che in effetti abbia chiesto, ottenuto e posto in esecuzione il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo, quantomeno con colpa grave, in quanto, come detto, il cit. nell'art. 5 lett. d) del contratto 31.10.2023 prevede testualmente quanto segue: “d. Euro 200.000,00
(duecentomila euro e zero centesimi), a saldo, da pagarsi entro e non oltre il 31/12/2023 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte venditrice in essere presso
BANCA BCC ROMA, portante IBAN [...] o altro conto che la parte venditrice si riserva di comunicare formalmente almeno dieci (10) giorni prima della prevista scadenza. Il suindicato importo rimane temporaneamente nella disponibilità della cessionaria quale garanzia per eventuali oneri e spese che la medesima parte cessionaria dovesse essere chiamata e/o fosse tenuta a sostenere, originate da atti e/o fatti commessi o subiti dalla parte cedente in data antecedente a quella odierna”. e CP_2 CP_3 proprietari dell'immobile sito in Verona, Piazza Santo Spirito n. 7-9, in data 28.11.2023
[...]
(v. doc. 8 att. opp.) avevano segnalato a dal 1947 RL che aveva Parte_1 CP_1
7 eseguito arbitrariamente, in assenza di autorizzazione dei citt. locatori, ed abusivamente, in assenza di autorizzazione amministrativa, le opere necessarie per mettere in comunicazione i locali di Piazza Santo Spirito n.
7-9 adibiti a gelateria ad insegna “ Parte_2 con quelli adiacenti del civico 3 adibiti a piadineria, avendo detti locatori lamentato che i lavori eseguiti da integravano un grave inadempimento che li legittimava a chiedere la CP_1 risoluzione del contratto. Analoga comunicazione era stata effettuata il 5.12.2023 dal legale di ia a sia a dal 1947 RL (v. doc. 9 att. opp.). E' quindi CP_4 CP_1 Parte_1 chiaro che alla data del deposito del ricorso monitorio (14.03.2024), era a CP_1 conoscenza che non aveva alcun diritto al pagamento della somma di euro 200.000,00; somma che ha invece ritenuto di chiedere ugualmente al giudice del monitorio e di porre poi in esecuzione mediante pignoramento presso terzi.
Considerando sia il pignoramento - eseguito presso diversi istituti bancari e varie società - subito da dal 1947 RL (v. doc. 18 att. opp.), con il conseguente discredito Parte_1 commerciale, sia il fatto di essere stata costretta a versare una cauzione di euro 250.000,00
(v. cit. ordinanza 20.05.2024), in via equitativa il danno può stimarsi pari alla somma finale di euro 20.000,00.
6. Effettuata la compensazione, il debito di dal 1947 RL ammonta ad euro Parte_1
30.000,00 oltre accessori.
7. La cauzione residua va svincolata a favore di dal 1947 RL, perché essa Parte_1
è stata prestata non a garanzia del credito principale, ma degli eventuali danni causati dalla sospensione della provvisoria esecuzione, non risultati esistenti.
8. L'esito complessivo del giudizio impone la compensazione delle spese giudiziali.
P Q M
accoglie l'opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 598/2024.
Condanna dal 1947 RL a pagare a la somma di euro 30.000,00 oltre Parte_1 CP_1
interessi ex art. 5 del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231, con decorrenza dal 31° giorno da quando dal 1947 RL ha ricevuto il testo della transazione o ne ha comunque avuto Parte_1 piena conoscenza (lo stesso vale per gli accessori relativi al pagamento di euro 150.000,00 del 31.12.2024).
Dispone che la cauzione venga restituita a dal 1947 RL. Parte_1
Compensa le spese giudiziali.
Padova, 24 febbraio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale (art. 281 sexies c.p.c.), pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1648/2024 RG promosso da dal 1947 RL Parte_1 con gli avv.ti Marco Bertozzi e Luca Filippi attrice in opposizione contro
CP_1 con gli avv.ti Francesca Pantano e Francesca Bovo convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 598/2024
MOTIVAZIONE
1. La dal 1947 RL ha tempestivamente proposto opposizione avverso il Pt_1 decreto n. 598/2024 con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 200.000,00, oltre accessori, a favore di a titolo di ultima rata del prezzo del “contratto di cessioni di CP_1 rami di azienda commerciale” concluso dalle parti il 31.10.2023 (detta somma – che
[...] dal 1947 RL era autorizzata a non pagare prima del 31.12.2023 – poteva essere da Pt_1 lei trattenuta fino a tale data a garanzia dell'obbligo, assunto dalla cedente di CP_1 tenerla indenne da ogni eventuale onere, spesa e/o ragione pregiudizievole che fosse nel frattempo sopravvenuta;
e ciò, anche perché aveva, tra l'altro, garantito la CP_1 conformità del compendio aziendale a tutte le prescrizioni normative in vigore ed il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative). resiste. CP_1
A seguito di istanza ex art. 649 c.p.c., con ordinanza 20.05.2024 questo tribunale così testualmente provvedeva.
1 “a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.05.2024, provvedendo definitivamente in merito alla richiesta - ex art. 649 c.p.c. - di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 598/2024 del 18.03.2024 (a seguito di ricorso monitorio datato 14.03.2024), emesso per la somma di euro 200.000,00 oltre accessori di legge;
- premesso che con decreto inaudita altera parte del 15.04.2024 questo tribunale ha sospeso la provvisoria esecuzione “stante la non manifesta infondatezza dell'istanza e la disponibilità dell'attrice opponente a prestare cauzione, ciò che controbilancia - con i diritti della convenuta opposta - l'accoglimento provvisorio dell'istanza stessa, salva revoca o conferma del presente provvedimento nel contraddittorio delle parti”; - preso atto che l'attrice opponente Parte_1 dal 1947 RL ha ritualmente depositato la cauzione di euro 250.000,00 cui è stata subordinata la sospensione della provvisoria esecuzione;
- ritenuto di dover ora provvedere - nel contraddittorio delle parti - in merito alla conferma o revoca della sospensione della provvisoria esecuzione concessa inaudita altera parte, posto che, in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del cit. art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l'art. 669-sexies c.p.c. nella parte in cui permette l'adozione di provvedimenti prima dell'instaurazione del contraddittorio sull'istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno (v. Cass., sez. III, 13.03.2012, n.
3979); - osservato che la cit. somma di euro 200.000,00 di cui al decreto ingiuntivo, costituisce l'ultima rata del prezzo del “contratto di cessioni di rami di azienda commerciale” concluso dalle parti il 31.10.2023. Più precisamente, detta somma – che dal 1947 RL era Parte_1 autorizzata a non pagare prima del 31.12.2023 – poteva essere da lei trattenuta fino a tale data a garanzia dell'obbligo, assunto dalla cedente di tenerla indenne da ogni CP_1 eventuale onere, spesa e/o ragione pregiudizievole che fosse nel frattempo sopravvenuta;
e ciò, anche perché, aveva, tra l'altro, garantito la conformità del compendio CP_1 aziendale a tutte le prescrizioni normative in vigore ed il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative. Si legge infatti nell'art. 5 lett. d) del cit. contratto 31.10.2023: “d.
Euro 200.000,00 (duecentomila euro e zero centesimi), a saldo, da pagarsi entro e non oltre il
31/12/2023 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte venditrice in essere presso BANCA BCC ROMA, portante IBAN [...] o altro conto che la parte venditrice si riserva di comunicare formalmente almeno dieci (10) giorni prima della prevista scadenza. Il suindicato importo rimane temporaneamente nella disponibilità della cessionaria quale garanzia per eventuali oneri e spese che la medesima parte cessionaria dovesse essere chiamata e/o fosse tenuta a sostenere, originate da atti e/o fatti commessi o subiti dalla parte cedente in data antecedente a quella odierna. Resta inteso che nel momento in cui parte cessionaria ricevesse richieste e/o subisse intimazioni di pagamento, di spettanza della parte cedente, la stessa dovrà comunicare immediatamente
2 alla Società " la richiesta ricevuta, e quest'ultima sarà libera di trattare la Controparte_1 richiesta, di opporsi, di fare ricorso, di attivare azioni legali di ogni genere, e quant'altro, a sua cura e spese, il tutto purché, con garanzia di tenere indenne parte cessionaria da ogni responsabilità ed onere a riguardo. L'evidenza di impegni ed obblighi a carico della parte cedente, come meglio si dirà nel seguito del presente atto, autorizzerà la cessionaria a trattenere per equivalente le somme spettanti ai terzi creditori sino a comprova dell'avvenuto pagamento da parte della cedente medesima.” E' pacifico tra le parti che dal 1947 Parte_1 RL non ha pagato la cit. somma di euro 200.000,00 in quanto e CP_2 CP_3 proprietari dell'immobile sito in Verona, Piazza Santo Spirito n. 7-9, in data 28.11.2023
[...] segnalavano a dal 1947 RL (che ndr) aveva eseguito arbitrariamente, Parte_1 CP_1 in assenza di autorizzazione dei citt. locatori, ed abusivamente, in assenza di autorizzazione amministrativa, le opere necessarie per mettere in comunicazione i locali di Piazza Santo
Spirito n.
7-9 adibiti a gelateria ad insegna “ con quelli adiacenti del Parte_2 civico 3 adibiti a piadineria, avendo detti locatori lamentato che i lavori eseguiti da CP_1 integravano un grave inadempimento che li legittimava a chiedere la risoluzione del contratto.
Alla luce di tale diffida 28.11.2023, questo tribunale ritiene - allo stato degli atti - che legittimamente dal 1947 RL abbia trattenuto tale somma almeno fino alla data del Parte_1
4.04.2024, quando le ha comunicato di aver concluso - il giorno precedente - una CP_1 transazione con i predetti locatori (senza peraltro allegarle anche il relativo atto). Da ciò discende che alla data del deposito del ricorso monitorio (14.03.2024), non sussistevano le condizioni per la pronunzia del decreto ingiuntivo opposto. E' ben vero che, come dato atto da entrambe le parti all'udienza del 7 maggio 2024, alla data odierna il cit. credito di euro
200.000,00 è divenuto esigibile (stante l'intervenuta transazione), ma ciò non elide il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato originariamente emesso in assenza delle condizioni di legge: ciò che giustifica la conferma della sospensione della provvisoria esecuzione concessa inaudita altera parte, comprensiva anche della prestazione della cauzione;
P Q M
visto l'art. 649 c.p.c. conferma la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo”.
Questo dunque il testo dell'ordinanza 20.05.2024.
All'udienza del 17.10.2024, veniva emessa la seguente ordinanza: “Sull'accordo delle parti il giudice dispone che la cauzione prestata dall'attrice opponente venga svincolata a favore della convenuta opposta per la somma di euro 150.000,00, previa comunicazione dell'IBAN, a condizione che venga dichiarata l'estinzione delle due procedure esecutive di cui al n. 316/2024 R.G. ed a quella n. 339/2024 R.G. Tribunale di Rimini. Prende atto che la convenuta opposta rinuncia già in questa sede all'esecuzione pendente davanti al Tribunale di Rimini n. 316/2024 R.G. ed a quella n. 339/2024 R.G. stesso tribunale, impegnandosi a depositare atto di rinuncia anche innanzi a detto Tribunale e a non impugnare i provvedimenti di estinzione delle due procedure esecutive. Lo svincolo parziale della cauzione avverrà alla
3 condizione che la convenuta opposta depositi il provvedimento di estinzione. In ogni caso le parti concordano che le spese dei procedimenti esecutivi da rinunciare si intenderanno integralmente compensate”.
Respinte anche tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. In via preliminare, va dichiarata d'ufficio l'inammissibilità – per tardività – delle produzioni documentali effettuate dalla convenuta opposta con la nota di precisazione delle conclusioni depositata il 12.02.2025 prima dell'udienza di discussione.
3. Ciò premesso, ritiene il Tribunale l'opposizione iniziale fosse fondata, in quanto, come già evidenziato nella cit. ordinanza 20.05.2024, al momento del deposito del ricorso monitorio (14.03.2024), non esistevano i presupposti per la pronunzia del decreto ingiuntivo, in quanto e proprietari dell'immobile sito in Verona, Piazza CP_2 Controparte_3
Santo Spirito n. 7-9, in data 28.11.2023 avevano segnalato a dal 1947 RL che Parte_1 aveva eseguito arbitrariamente, in assenza di autorizzazione dei citt. locatori, ed CP_1 abusivamente, in assenza di autorizzazione amministrativa, le opere necessarie per mettere in comunicazione i locali di Piazza Santo Spirito n.
7-9 adibiti a gelateria ad insegna “
[...]
con quelli adiacenti del civico 3 adibiti a piadineria. I predetti locatori Parte_2 avevano infatti lamentato che i lavori eseguiti da integravano un grave CP_1 inadempimento che li legittimava a chiedere la risoluzione del contratto. Alla luce di tale diffida
28.11.2023, pertanto, legittimamente dal 1947 RL aveva trattenuto la cit. somma Parte_1 di euro 200.000,00, e ciò almeno fino alla data del 4.04.2024, quando le ha CP_1 comunicato di aver concluso - il giorno precedente - una transazione con i predetti locatori
(senza peraltro allegarle anche il relativo atto).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
4. Va peraltro considerato che dopo la cit. data del 4.04.2024 la predetta somma di euro 200.000,00 è pacificamente divenuta esigibile, con la conseguenza che dal Parte_1
1947 RL deve senz'altro corrisponderla a CP_1
Come risulta dalle note di precisazione delle conclusioni depositate da entrambe le parti, è peraltro pacifico che il 31.12.2024 è avvenuto il pagamento di euro 150.000,00 mediante lo svincolo di parte della cauzione. L'attuale credito di ammonta quindi CP_1 ad euro 50.000,00 oltre interessi ex art. 5 del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231, con decorrenza dal 31° giorno da quando dal 1947 RL ha ricevuto il testo della Parte_1 transazione o ne ha comunque avuto piena conoscenza (lo stesso vale per il pagamento di euro 150.000,00 del 31.12.2024).
5. Va ora esaminata la domanda ex art. 96, primo, secondo e terzo comma, c.p.c. proposta da dal 1947 RL al fine di ottenere il risarcimento dei danni – da liquidarsi Parte_1
4 in via equitativa – subiti a causa dell'esecuzione forzata promossa da sulla base CP_1
del predetto decreto ingiuntivo concesso provvisoriamente esecutivo.
Come noto, i primi due commi prevedono che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente”.
Come si può osservare, mentre il primo comma dell'art. 96 c.p.c. esige che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il secondo comma si limita a richiedere che la parte, nell'eseguire un provvedimento cautelare, nel trascrivere una domanda giudiziale, nell'iscrivere un'ipoteca giudiziale, oppure nell'iniziare o nel portare a termine l'esecuzione forzata, abbia agito senza la normale prudenza. Pertanto, mentre il primo comma esige la mala fede o la colpa grave, il secondo si limita a richiedere il difetto della normale prudenza: è quindi sufficiente anche la colpa lieve. La colpa lieve costituisce dunque la soglia minima per la responsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c.. Tale responsabilità sussiste a maggior ragione qualora il soggetto abbia agito con mala fede oppure con colpa grave (Cass., sez. III, 28.11.1987, n. 8872). Ad esempio, è responsabile ex art. 96, secondo comma, c.p.c., il soggetto che chieda inaudita altera parte, ottenga ed esegua un provvedimento cautelare prospettando artatamente al giudice una situazione di fatto che egli sa non essere vera, producendo all'uopo solo una parte dei documenti di cui è in possesso.
La ragione per cui la norma esige solo la colpa lieve, viene comunemente individuata nella maggior potenzialità dannosa delle attività previste dal secondo comma rispetto a quelle del primo comma dell'art. 96 c.p.c.. L'esecuzione di un provvedimento cautelare, la trascrizione di una domanda giudiziale, l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale, l'inizio ed il compimento dell'esecuzione forzata, costituiscono atti che, per la loro natura, proiettano i loro effetti fuori dall'ambito del rapporto strettamente processuale, nel senso che incidono direttamente sul patrimonio delle persone, determinando un evidente discredito nel mondo commerciale, un deprezzamento del valore di mercato dei loro beni, oppure creando dei vincoli di indisponibilità
o producendo comunque delle conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio delle persone che ne sono colpite. L'art. 96, secondo comma, c.p.c., esige solo il difetto della normale prudenza
(colpa), stante da un lato la maggior gravità delle conseguenze delle procedure promosse ed attuate dalla parte poi risultata soccombente, e dall'altro la maggior facilità che essa aveva di controllare l'effettiva esistenza o meno del diritto sostanziale da essa vantato. Per tali motivi, il secondo comma richiede al soggetto che pone in essere tali atti una prudenza superiore
5 rispetto a quella richiesta dal primo comma a colui che si limita ad agire oppure a resistere in giudizio. Colui che abbia eseguito un provvedimento cautelare, oppure trascritto una domanda giudiziale, oppure iscritto un'ipoteca giudiziale, oppure iniziato o compiuto l'esecuzione forzata, al fine di non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 96, secondo comma, c.p.c., deve aver agito con la normale prudenza. Quando si può affermare che un soggetto abbia agito senza la normale prudenza? Quando egli non ha impiegato la normale diligenza nel prospettarsi l'eventualità di un accertamento negativo del diritto sostanziale da lui vantato.
Agisce senza la normale prudenza colui che non effettua un'adeguata valutazione critica della possibilità che il diritto fatto valere possa essere negativamente accertato in giudizio. Il difetto di normale prudenza circa la prevedibilità dell'esito definitivo della controversia, rende responsabile ex art. 96, secondo comma, c.p.c., la parte risultata alla fine soccombente (Cass., sez. III, 10.10.1996, n. 8857; Cass., sez. III, 30.01.1979, n. 681; Cass., sez. II, 5.08.1983, n.
5265; e Cass., sez. III, 11.01.1974, n. 95). Per affermare la responsabilità ex art. 96, secondo comma, c.p.c., non è sufficiente il mero fatto oggettivo dell'accertamento - al termine del giudizio - dell'inesistenza del diritto sostanziale. E' anche necessario che il vincitore dimostri che il soccombente ha agito senza la normale prudenza. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, taluni tralatiziamente distinguono tra titoli esecutivi di formazione giudiziale (come le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva ex art. 474 n. 1 c.p.c.), e titoli esecutivi di formazione stragiudiziale (come ad esempio le cambiali e gli altri titoli di credito oppure gli altri atti ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia, v n.
2 e dello stesso art. 474 c.p.c.). Si sostiene che per i titoli giudiziali (compresi quelli cautelari, essendo essi sempre di matrice giurisdizionale), la colpa dovrebbe essere valutata con minor rigore, atteso che vi sarebbe pur sempre una pronuncia dell'autorità giudiziaria, sulla quale la parte che l'ha posta in esecuzione (risultata tuttavia soccombente all'esito del giudizio), non poteva non riporre un legittimo affidamento. La valutazione della colpa dovrebbe invece essere più rigorosa nel caso di messa in esecuzione di un titolo di formazione stragiudiziale, come ad esempio quando viene messa in esecuzione una cambiale la cui sottoscrizione risulti poi falsa.
Tale distinzione non sembra tuttavia trovare il conforto della giurisprudenza. Quest'ultima, infatti, in relazione alla messa in esecuzione di un provvedimento giudiziale, ribadisce che la responsabilità prevista dall'art. 96, secondo comma, c.p.c., esige non solo la soccombenza nel merito, ma anche il concorso del requisito della colpa, inteso come difetto di normale prudenza in ordine alla prevedibilità dell'esito definitivo della controversia sull'esistenza del diritto dedotto nel giudizio. La colpa non può tuttavia ravvisarsi soltanto nella omessa considerazione della generica possibilità di revoca del provvedimento eseguito (Cass., sez. III, 4.05.1965, n. 796; e
Cass., sez. III, 18.06.1964, n. 1580). La stessa giurisprudenza precisa tuttavia che la mera legittimità apparente del provvedimento giudiziale posto in esecuzione (poi revocato o comunque riformato), non è sufficiente ad escludere la colpa dell'esecutante, intesa sempre
6 come difetto di normale prudenza circa la prevedibilità dell'esito definitivo della controversia sull'esistenza del diritto (Cass., sez. III, 11.01.1974, n. 95). Pertanto, esemplificando, non sembra dubbio che se il locatore pone in esecuzione un provvedimento di rilascio per morosità del conduttore ex art. 665 c.p.c., emesso giacché quest'ultimo non ha fornito la prova scritta del pagamento dei canoni di locazione;
ma poi, nel prosieguo del giudizio, il conduttore dimostra per mezzo di testimoni di aver sempre pagato il canone regolarmente, ciò determina senz'altro la responsabilità processuale del locatore ex art. 96, secondo comma, c.p.c., versando costui addirittura in mala fede, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale. Lo stesso deve dirsi nel caso in cui, in pendenza del giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sia intervenuto il pagamento di un acconto. Al fine di non incorrere nella responsabilità processuale, il creditore procedente deve azionare esecutivamente il titolo nei limiti della somma ancora dovuta. Anche in tal caso, l'origine giudiziale del titolo posto in esecuzione non sembra rilevante ai fini del giudizio sulla colpa. Lo stesso deve dirsi per l'ipotesi in cui la sentenza di primo grado, poi riformata, venga posta in esecuzione nonostante essa sia palesemente errata. Se l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado è riconoscibile mediante la normale diligenza, la parte che, nonostante questo, la pone in esecuzione, incorre nella responsabilità ex art. 96, secondo comma, c.p.c.. Cass., sez. II, 17.10.1978, n. 4646, ha infatti affermato che la parte che chiede la tutela giurisdizionale, assume su di sé il rischio per i danni che dalla sua attuazione possono derivare. Ciò accade ancorché nell'emanazione del provvedimento giurisdizionale sia intervenuta la discrezionalità e persino l'errore del giudice.
Tornado ora alla fattispecie concreta, premesso che la compensazione delle spese giudiziali disposta alla luce dell'esito complessivo del presente giudizio non osta alla condanna
- ex art. 96, secondo comma, c.p.c. - relativamente alla fase monitoria, questo tribunale ritiene che in effetti abbia chiesto, ottenuto e posto in esecuzione il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo, quantomeno con colpa grave, in quanto, come detto, il cit. nell'art. 5 lett. d) del contratto 31.10.2023 prevede testualmente quanto segue: “d. Euro 200.000,00
(duecentomila euro e zero centesimi), a saldo, da pagarsi entro e non oltre il 31/12/2023 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte venditrice in essere presso
BANCA BCC ROMA, portante IBAN [...] o altro conto che la parte venditrice si riserva di comunicare formalmente almeno dieci (10) giorni prima della prevista scadenza. Il suindicato importo rimane temporaneamente nella disponibilità della cessionaria quale garanzia per eventuali oneri e spese che la medesima parte cessionaria dovesse essere chiamata e/o fosse tenuta a sostenere, originate da atti e/o fatti commessi o subiti dalla parte cedente in data antecedente a quella odierna”. e CP_2 CP_3 proprietari dell'immobile sito in Verona, Piazza Santo Spirito n. 7-9, in data 28.11.2023
[...]
(v. doc. 8 att. opp.) avevano segnalato a dal 1947 RL che aveva Parte_1 CP_1
7 eseguito arbitrariamente, in assenza di autorizzazione dei citt. locatori, ed abusivamente, in assenza di autorizzazione amministrativa, le opere necessarie per mettere in comunicazione i locali di Piazza Santo Spirito n.
7-9 adibiti a gelateria ad insegna “ Parte_2 con quelli adiacenti del civico 3 adibiti a piadineria, avendo detti locatori lamentato che i lavori eseguiti da integravano un grave inadempimento che li legittimava a chiedere la CP_1 risoluzione del contratto. Analoga comunicazione era stata effettuata il 5.12.2023 dal legale di ia a sia a dal 1947 RL (v. doc. 9 att. opp.). E' quindi CP_4 CP_1 Parte_1 chiaro che alla data del deposito del ricorso monitorio (14.03.2024), era a CP_1 conoscenza che non aveva alcun diritto al pagamento della somma di euro 200.000,00; somma che ha invece ritenuto di chiedere ugualmente al giudice del monitorio e di porre poi in esecuzione mediante pignoramento presso terzi.
Considerando sia il pignoramento - eseguito presso diversi istituti bancari e varie società - subito da dal 1947 RL (v. doc. 18 att. opp.), con il conseguente discredito Parte_1 commerciale, sia il fatto di essere stata costretta a versare una cauzione di euro 250.000,00
(v. cit. ordinanza 20.05.2024), in via equitativa il danno può stimarsi pari alla somma finale di euro 20.000,00.
6. Effettuata la compensazione, il debito di dal 1947 RL ammonta ad euro Parte_1
30.000,00 oltre accessori.
7. La cauzione residua va svincolata a favore di dal 1947 RL, perché essa Parte_1
è stata prestata non a garanzia del credito principale, ma degli eventuali danni causati dalla sospensione della provvisoria esecuzione, non risultati esistenti.
8. L'esito complessivo del giudizio impone la compensazione delle spese giudiziali.
P Q M
accoglie l'opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 598/2024.
Condanna dal 1947 RL a pagare a la somma di euro 30.000,00 oltre Parte_1 CP_1
interessi ex art. 5 del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231, con decorrenza dal 31° giorno da quando dal 1947 RL ha ricevuto il testo della transazione o ne ha comunque avuto Parte_1 piena conoscenza (lo stesso vale per gli accessori relativi al pagamento di euro 150.000,00 del 31.12.2024).
Dispone che la cauzione venga restituita a dal 1947 RL. Parte_1
Compensa le spese giudiziali.
Padova, 24 febbraio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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