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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
AFFARI CIVILI
DECRETO DI ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa n. r.g. 1418/2024, promossa da:
(P.IVA e C.F. ) con sede legale in Roma, Via Rutilio Parte_1 P.IVA_1
Namaziano n. 6, nella persona del legale rappr.te p.t. Antonio Pinto
ATTORE - opponente contro in persona dell'Amministratore Controparte_1 condominiale p.t. EO C.F. , con sede Controparte_2 C.F._1
Olbia, Via Rimini, 2
CONVENUTO-opposto
La Giudice, dott.ssa Antonia Palombella lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto che l'udienza era fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa;
rilevato che con note depositate il 6.05.2025, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“In via preliminare e in rito
1)Accogliere l'istanza presentata in data 06 maggio 2025 e per effetto revocare
l'ordinanza emessa in data 06 marzo 2025 e autorizzare la chiamata di terzi e per effetto fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo EO.
Via Dettori 8 07026 Olbia (SS) – e Controparte_2 C.F._1
l'Avv. Katia Paola Canali Viale Milton, 53 Firenze – , quali C.F._2
pagina 1 di 10 responsabili in solido con il ai fini della lite Controparte_1
temeraria nonché della domanda riconvenzionale a norma dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis
c.p.c. e la relativa costituzione in giudizione, con remissione nei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter;
2)Accertare la mancata instaurazione della mediazione obbligatoria e disporre nel merito;
In via principale e nel merito
Dichiararsi l'inesistenza/inefficacia/nullità del titolo posto a base del precetto in quanto debito già onorato,
E per effetto
Accertare e dichiarare la temerarietà della lite e per effetto condannare parte convenuta nonché i terzi chiamati in solido, ex art. 96 c.p.c.
In via riconvenzionale
Accertare il credito di euro 700.000 a favore di e/o quello ritenuto di giustizia, a titolo di CP_3 risarcimento danno come indicato al punto 3, e per effetto condannare parte convenuta in riconvenzionale nonché
i terzi chiamati in solido, al pagamento del suddetto importo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge ove dovuti.”; rilevato che con le note depositate in data 5.05.2025, parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni confermando quelle rassegnate nell'atto introduttivo: “1) Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
In via preliminare
2) Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, dichiarare competente il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese, a statuire sulla nullità della fideiussioni di cui all'art. 6 del contratto di mutuo del 26.01.2016, rep. 83263, racc. 36718, a rogito del Dott.
[...]
notaio in Olbia, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990; Per_1
Nel merito
3) Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, dichiarare infondate in fatto e diritto e, quindi, rigettare le domande proposte dalla e da Controparte_4 Pt_2
, e, per l'effetto, confermare il precetto del 23.04.2024, notificato il 08.05.2024.
[...]
4) Con vittoria di competenze e spese.”;
pagina 2 di 10 rilevato che con note depositate in data 6.05.2025, parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni richiamandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta: “In via principale, in rito: accertare e dichiarare l'inesistenza dell'atto di citazione notificato a mezzo PEC il 23/9/2024 e il
24/9/2024 con cui chiede la declaratoria di inesistenza/inefficacia/nullità della Sentenza n. Parte_1
3591/2028 emessa dalla Corte di Appello di Roma e passata in giudicato in quanto non previsto dal nostro
Ordinamento Giuridico e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile.
Con rigetto delle domande di chiamata in causa e delle domande riconvenzionali sollevate nei confronti dell'A.d.C. e dell'Avv. Katia Paola Canali. CP_2
Con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
In via principale, nel merito:
nella non creduta ipotesi in cui l'atto di citazione avversario non venisse dichiarato inammissibile per inesistenza, preso atto della rinuncia al precetto notificato il 3/9/2024, dichiarare cessata la materia del contendere, respingere le domande di chiamata in causa dell'A.d.C. e dell'Avv. Katia Paola CP_2
Canali e rigettare le domande riconvenzionali risarcitorie in quanto infondate, improcedibili e inammissibili.
Con compensazione delle spese di lite.
In via istruttoria: dichiarare inammissibili tutte le domande istruttorie avversarie per le ragioni di cui in premessa in quanto del tutto irrilevanti e non pertinenti. Con ogni e più ampia riserva in via istruttoria.” all'esito, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza.
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 3 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Affari Civili
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado n. r.g. 1418/2024, promossa da:
(P.IVA e C.F. ) con sede legale in Roma, Via Rutilio Parte_1 P.IVA_1
Namaziano n. 6, nella persona del legale rappr.te p.t. Antonio Pinto
Rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Remedia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Via Montello n. 7, giusta procura agli atti
ATTORE - opponente contro in persona dell'Amministratore Controparte_1 condominiale p.t. EO C.F. , con sede Controparte_2 C.F._1
Olbia, Via Rimini, 2
Rappresentato e difeso dall'avv. Agostinangelo Demartis, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Catello Piro n. 7
CONVENUTO-opposto
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co.1 c.p.c.)
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4.10.2024, ritualmente notificato a mezzo PEC, la società
[...] ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto alla stessa notificato in data 3 Parte_1 settembre 2024 con il quale il (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1 solo “il ”) le intimava il pagamento della complessiva somma di €. 20.894,94 oltre CP_1 alle eventuali spese di notifica, agli interessi maturati e ad ogni altra spesa, diritto od onorario pagina 4 di 10 successivo occorrendo, sulla base della sentenza di condanna nn. 3951/2018 – rep. 5611/2018 dell'8/6/2018 RG 6889/2017 pubblicata il 6/6/2018, pronunciata dalla Corte d'appello di
Roma (cfr. doc. n. 6) allegato all'atto di citazione).
Avverso la pretesa di pagamento, parte attrice ha eccepito l'estinzione del diritto di credito portato dal titolo per avvenuto pagamento a saldo della somma (cfr. all. nn. 7) e 8) dell'atto di citazione), adempimento di cui il sarebbe stato certamente a conoscenza al CP_1 tempo della notifica del precetto, presupposto per la pronuncia della condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
L'opponente ha inoltre proposto “domanda riconvenzionale”, chiedendo l'accertamento in capo al creditore della responsabilità ex art. 2043 c.c. per “revocatoria sproporzionata rispetto al credito”, avendo cioè il operato “una revocatoria su beni di un valore ben superiore ad un milione di CP_1 euro a fronte di un danno sub iudice pari a circa cento mila euro”. A fondamento di tale domanda,
l'attore ha dedotto che, dal suddetto asserito “abuso della garanzia”, sarebbero derivati in capo al debitore ingenti danni, in termini di “difficoltà nell'accesso a nuovo credito, paralisi dell'attività imprenditoriale, deterioramento del merito creditizio, danno di immagine ed affidabilità nei rapporti con il ceto bancario e cerchia professionale, a fronte dei quali chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali e da 'perdita da chance', nonché ad esercitare l'azione di riduzione ex. art. 2874, 2875 e
2876 c.c., esperibile appunto laddove la somma iscritta superi di oltre un terzo il valore dei beni soggetti a ipoteca”, quantificati nella somma di euro 700.000,00 omnicomprensiva, salvo diversa quantificazione in sede di giudizio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del titolo;
in rito, l'autorizzazione alla chiamata di terzo quali responsabili in solido con il Condominio ai fini della lite temeraria e della domanda riconvenzionale ex art. 269 c.p.c. “allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio”; in via principale e nel merito, dichiararsi l'inesistenza/inefficacia/nullità del titolo e la temerarietà della lite;
in via riconvenzionale, accertare il credito di euro 700.00 a favore di
[...]
a titolo di risarcimento del danno e condannare parte convenuta nonché i terzi Parte_1 chiamati in solido al pagamento del suddetto importo;
l'accoglimento della opposizione a precetto e della domanda proposta in via riconvenzionale.
Con comparsa del 23.10.2024, il Condominio si è costituito in giudizio e, avverso l'atto introduttivo di ha eccepito: preliminarmente, l'inammissibilità delle domande CP_3 avversarie in quanto proposte avverso il titolo posto alla base del precetto, costituito da una sentenza passata in giudicato, con conseguente asserita “inesistenza” dell'atto di citazione;
nel merito, l'omessa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme richieste con il precetto pagina 5 di 10 opposto, atteso che la controparte si sarebbe limitata a produrre una scrittura privata sfornita di firma e la copia di una distinta di bonifico e la fotocopia di un assegno circolare, inidonei a dimostrare l'avvenuto pagamento;
ha, ciononostante, prodotto gli estratti conto del
, richiesti e trasmessi dalla in data 30.09.2024, a fronte di apposita richiesta CP_1 CP_5 dall'Amministratore; ha pertanto rinunciato al precetto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ha concluso chiedendo, in via principale e in rito, dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione;
nel merito, dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la rinuncia al precetto, rigettarsi la domanda risarcitoria formulata da controparte, con compensazione delle spese di lite;
in via istruttoria, dichiararsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla parte avversaria.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., rilevata la rinuncia al precetto da parte del , CP_1
l'udienza di prima comparizione è stata differita alla data del 26 febbraio 2025.
Alla suddetta udienza, rilevato il mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. a cura delle parti, parte attrice ha insistito nella propria domanda formulata in via riconvenzionale e ha chiesto la rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Con successivo decreto emesso fuori udienza, l'udienza è stata rinviata al 5.03.2025.
A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, con ordinanza del 6.03.2025, da ritenersi qui integralmente richiamata, rilevata l'ammissibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno, avendo parte attrice inteso proporre un cumulo oggettivo di domande ex art. 104 c.p.c., rilevata l'inosservanza dei termini ex art. 163 bis, ai sensi dell'art. 269 co. 1
c.p.c., per la chiamata in causa del terzo a cura di parte attrice, rilevata altresì la decadenza delle parti dal deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 7.05.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito delle note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Con istanza depositata in data 6.05.2025, parte attrice ha chiesto la revoca dell'ordinanza del
6.03.2025, deducendo che: 1) il Giudice sarebbe caduto in errore nel ritenere applicabile all'opponente all'esecuzione l'art. 269 primo comma c.p.c., dovendosi viceversa fare applicazione del successivo secondo comma, atteso che l'opponente vanterebbe la posizione sostanziale di convenuto, nonostante la formale veste di attore;
2) i termini ex art. 171 ter non sarebbero decorsi, in quanto il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. non sarebbe stato emesso, posto che il Giudice non ha espressamente autorizzato parte attrice alla chiamata in causa del terzo, né sarebbe possibile una conferma tacita della data di udienza. Il provvedimento pagina 6 di 10 “monco”, pertanto, sarebbe improduttivo di effetti e da considerarsi tamquam non esset.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno tempestivamente depositato le note sostitutive dell'udienza, come sopra riportate.
Tanto premesso in ordine ai fatti di causa e allo svolgimento del presente giudizio, occorre preliminarmente precisare quanto si è già avuto modo di osservare nell'ordinanza pronunciata in data 6.03.2025, con riguardo all'ammissibilità dell'atto introduttivo: parte attrice ha inteso, infatti, proporre un cumulo oggettivo di domande ex art. 104 c.p.c.: la prima, avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto dell'asserito creditore di procedere ad esecuzione, contenuto “tipico” dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., fondata nel caso in esame sull'adempimento del credito azionato;
la seconda, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni allegati.
Sulla prima domanda, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che parte convenuta ha espressamente rinunciato al precetto, riconoscendo l'avvenuto pagamento e producendo essa stessa la prova documentale di tale circostanza, che dunque deve ritenersi non solo incontestata, ma altresì dimostrata.
La cessazione della materia del contendere determina la pronuncia sulle spese con applicazione del principio della soccombenza c.d. “virtuale”.
A tal proposito, la prova dell'avvenuto pagamento, a prescindere da chi l'abbia prodotta in giudizio, depone per l'infondatezza della pretesa azionata con il precetto. Ne discende, incontrovertibilmente, la soccombenza del . CP_1
Occorre ora esaminare la seconda domanda.
Sulla qualificazione delle due domande in termini di cumulo oggettivo, in luogo di domanda riconvenzionale, si ritiene sufficiente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ. Sez III, ord. 11 maggio 2021, 12436, oltre che Cass. Civ. Sez. III, sent. 11449 del 2003) già operato nell'ordinanza del 6.03.2025.
Qui preme ulteriormente rilevare come da tale affermazione della Corte di legittimità possa indursi altresì l'infondatezza della tesi proposta dall'attore circa la posizione sostanziale di convenuto del debitore, che rivestirebbe soltanto formalmente la posizione di attore – al pari di quanto avviene in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – da cui l'attore fa derivare l'inapplicabilità allo stesso dell'art. 269 co. 1 c.p.c..
Tale prospettazione non trova riscontro nella più recente, per vero assolutamente consolidata, giurisprudenza di legittimità.
In particolare, con la sentenza n. 15376 del 2022, la Terza Sezione della Cassazione Civile ha avuto modo di svolgere una ricostruzione dei principi, dalla stessa già enunciati e applicati in pagina 7 di 10 altre pronunce, in tema di riparto dell'onere probatorio in presenza di una opposizione all'esecuzione.
Ed infatti, avendo tale giudizio ad oggetto – come si è già detto – l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione: “- ne consegue che, in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente, opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia successore del soggetto contemplato nel titolo: cfr. Cass. n. 3977 del 2012, Cass. n. 18258/14, anche in motivazione); - se l'esecuzione sia stata iniziata contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore (cfr., tra le altre, Cass. n. 1328 del 2011), dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo”.
Ancora, precisa la Corte: “Mentre, come regola generale, è onere dell'esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che determina il venir meno del diritto 11 del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti (Cass. n. 3477 del 2003; Cass.
n. 1328 del 2011; Cass. n. 12415 del 2016; Cass. n. 17441 del 2019), fatto sopravvenuto che può incidere sulla sussistenza delle condizioni formali per l'esercizio dell'azione esecutiva (il riferimento è all'ipotesi della estinzione totale o parziale del credito la cui esistenza è cristallizzata dal titolo)”.
D'altro canto, la qualificazione in termini di cumulo oggettivo delle plurime domande proposte dall'opponente appare del tutto coerente con i principi appena richiamati.
Ne consegue, evidentemente, che ove l'attore – opponente intenda ampliare l'ambito del giudizio anche sotto il profilo soggettivo, ha certamente l'onere di citare in giudizio tutte le parti nei cui confronti intenda proporre le proprie domande, nel rispetto dei termini e delle preclusioni a tal fine delineati dal codice di rito.
Nel caso di specie, pertanto, non v'è motivo di dubitare che parte attrice sia decaduta dal termine per estendere il giudizio ad altre parti, adempimento cui avrebbe dovuto provvedere citando in giudizio e notificando a queste ultime l'atto di citazione.
Invero, deve escludersi a monte l'applicabilità a questa ipotesi della disciplina della chiamata in causa del terzo, atteso che l'interesse dell'attore a estendere il giudizio a terzi non è senz'altro sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, né da un invito del giudice che abbia rilevato un'ipotesi di litisconsorzio, bensì dalla circostanza di aver formulato nel proprio atto introduttivo più domande, nei confronti di più soggetti.
Tanto precisato, va ribadito inoltre che parte attrice è decaduta altresì dal termine per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Nell'istanza irritualmente depositata in data 5.06.2025, parte attrice afferma che il decreto ex pagina 8 di 10 art. 171 bis c.p.c. deve considerarsi come non emesso, in quanto “monco” in relazione alla richiesta di autorizzazione alla “chiamata in causa del terzo”, nonché rispetto alla conferma dell'udienza indicata in citazione, che non potrebbe ritenersi “implicita”.
Orbene, a proposito di tali deduzioni, ci si limita a precisare che in data 2.01.2025 è stato pronunciato il decreto ex art 171 bis cpc, con cui l'udienza indicata in citazione è stata differita al 26.02.2025.
Dalla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 171 bis c.p.c. si ricava agevolmente che la decorrenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c. è un effetto ex lege che si produce con la mera pronuncia del decreto di cui al terzo comma. Quest'ultimo deve indicare se l'udienza fissata nell'atto di citazione è confermata o differita, in quanto tale data rileva ai fini del computo dei termini.
Non v'è dubbio che il suddetto decreto sia stato emesso, come dimostrano sia la denominazione in tal senso dell'evento del fascicolo telematico, sia l'inequivoca intestazione del provvedimento. Né può farsi dipendere la decorrenza dei termini dall'asserita incompletezza del contenuto del decreto ex art. 171 bis quando lo stesso è oggettivamente e incontrovertibilmente qualificato come tale. Diversamente argomentando, i termini per le memorie sarebbero nella completa disponibilità delle parti.
Alla luce di quanto argomentato e non avendo parte attrice dimostrato alcuna causa a sé non imputabile, deve affermarsi che la stessa è decaduta dal termine per il deposito delle memorie difensive.
In considerazione del rigetto delle istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione, parte attrice non ha dimostrato alcunchè in ordine ai danni asseritamente subiti in conseguenza del dedotto comportamento illecito della controparte, qualificato come “abuso della garanzia”.
Pertanto, tale domanda non può che essere rigettata in quanto infondata.
Infine, ciascuna delle parti ha formulato domanda risarcitoria nei confronti dell'altra, ritenendo sussistere i presupposti per la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Circa l'onere della prova da soddisfare per ottenere il risarcimento dei danni enunciati dalla suddetta norma, è noto come sia onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017,
n.18514; Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa ( Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass.
Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). pagina 9 di 10 In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355).
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ.,
27 ottobre 2015 n. 21798).
Orbene, nel caso di specie entrambe le parti hanno omesso di adempiere a tale onere probatorio;
pertanto, le suddette domande non possono trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, vi è soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale, ex art. 92 co.2 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, sull'opposizione promossa da ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone: Parte_1
RIGETTA l'opposizione e la domanda di risarcimento del danno;
RIGETTA le domande ex art. 96 c.p.c;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Tempio Pausania, il 9 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Antonia Palombella
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
AFFARI CIVILI
DECRETO DI ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa n. r.g. 1418/2024, promossa da:
(P.IVA e C.F. ) con sede legale in Roma, Via Rutilio Parte_1 P.IVA_1
Namaziano n. 6, nella persona del legale rappr.te p.t. Antonio Pinto
ATTORE - opponente contro in persona dell'Amministratore Controparte_1 condominiale p.t. EO C.F. , con sede Controparte_2 C.F._1
Olbia, Via Rimini, 2
CONVENUTO-opposto
La Giudice, dott.ssa Antonia Palombella lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto che l'udienza era fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa;
rilevato che con note depositate il 6.05.2025, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“In via preliminare e in rito
1)Accogliere l'istanza presentata in data 06 maggio 2025 e per effetto revocare
l'ordinanza emessa in data 06 marzo 2025 e autorizzare la chiamata di terzi e per effetto fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo EO.
Via Dettori 8 07026 Olbia (SS) – e Controparte_2 C.F._1
l'Avv. Katia Paola Canali Viale Milton, 53 Firenze – , quali C.F._2
pagina 1 di 10 responsabili in solido con il ai fini della lite Controparte_1
temeraria nonché della domanda riconvenzionale a norma dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis
c.p.c. e la relativa costituzione in giudizione, con remissione nei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter;
2)Accertare la mancata instaurazione della mediazione obbligatoria e disporre nel merito;
In via principale e nel merito
Dichiararsi l'inesistenza/inefficacia/nullità del titolo posto a base del precetto in quanto debito già onorato,
E per effetto
Accertare e dichiarare la temerarietà della lite e per effetto condannare parte convenuta nonché i terzi chiamati in solido, ex art. 96 c.p.c.
In via riconvenzionale
Accertare il credito di euro 700.000 a favore di e/o quello ritenuto di giustizia, a titolo di CP_3 risarcimento danno come indicato al punto 3, e per effetto condannare parte convenuta in riconvenzionale nonché
i terzi chiamati in solido, al pagamento del suddetto importo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge ove dovuti.”; rilevato che con le note depositate in data 5.05.2025, parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni confermando quelle rassegnate nell'atto introduttivo: “1) Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
In via preliminare
2) Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, dichiarare competente il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese, a statuire sulla nullità della fideiussioni di cui all'art. 6 del contratto di mutuo del 26.01.2016, rep. 83263, racc. 36718, a rogito del Dott.
[...]
notaio in Olbia, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990; Per_1
Nel merito
3) Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, dichiarare infondate in fatto e diritto e, quindi, rigettare le domande proposte dalla e da Controparte_4 Pt_2
, e, per l'effetto, confermare il precetto del 23.04.2024, notificato il 08.05.2024.
[...]
4) Con vittoria di competenze e spese.”;
pagina 2 di 10 rilevato che con note depositate in data 6.05.2025, parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni richiamandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta: “In via principale, in rito: accertare e dichiarare l'inesistenza dell'atto di citazione notificato a mezzo PEC il 23/9/2024 e il
24/9/2024 con cui chiede la declaratoria di inesistenza/inefficacia/nullità della Sentenza n. Parte_1
3591/2028 emessa dalla Corte di Appello di Roma e passata in giudicato in quanto non previsto dal nostro
Ordinamento Giuridico e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile.
Con rigetto delle domande di chiamata in causa e delle domande riconvenzionali sollevate nei confronti dell'A.d.C. e dell'Avv. Katia Paola Canali. CP_2
Con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
In via principale, nel merito:
nella non creduta ipotesi in cui l'atto di citazione avversario non venisse dichiarato inammissibile per inesistenza, preso atto della rinuncia al precetto notificato il 3/9/2024, dichiarare cessata la materia del contendere, respingere le domande di chiamata in causa dell'A.d.C. e dell'Avv. Katia Paola CP_2
Canali e rigettare le domande riconvenzionali risarcitorie in quanto infondate, improcedibili e inammissibili.
Con compensazione delle spese di lite.
In via istruttoria: dichiarare inammissibili tutte le domande istruttorie avversarie per le ragioni di cui in premessa in quanto del tutto irrilevanti e non pertinenti. Con ogni e più ampia riserva in via istruttoria.” all'esito, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza.
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 3 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Affari Civili
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado n. r.g. 1418/2024, promossa da:
(P.IVA e C.F. ) con sede legale in Roma, Via Rutilio Parte_1 P.IVA_1
Namaziano n. 6, nella persona del legale rappr.te p.t. Antonio Pinto
Rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Remedia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Via Montello n. 7, giusta procura agli atti
ATTORE - opponente contro in persona dell'Amministratore Controparte_1 condominiale p.t. EO C.F. , con sede Controparte_2 C.F._1
Olbia, Via Rimini, 2
Rappresentato e difeso dall'avv. Agostinangelo Demartis, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Catello Piro n. 7
CONVENUTO-opposto
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co.1 c.p.c.)
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4.10.2024, ritualmente notificato a mezzo PEC, la società
[...] ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto alla stessa notificato in data 3 Parte_1 settembre 2024 con il quale il (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1 solo “il ”) le intimava il pagamento della complessiva somma di €. 20.894,94 oltre CP_1 alle eventuali spese di notifica, agli interessi maturati e ad ogni altra spesa, diritto od onorario pagina 4 di 10 successivo occorrendo, sulla base della sentenza di condanna nn. 3951/2018 – rep. 5611/2018 dell'8/6/2018 RG 6889/2017 pubblicata il 6/6/2018, pronunciata dalla Corte d'appello di
Roma (cfr. doc. n. 6) allegato all'atto di citazione).
Avverso la pretesa di pagamento, parte attrice ha eccepito l'estinzione del diritto di credito portato dal titolo per avvenuto pagamento a saldo della somma (cfr. all. nn. 7) e 8) dell'atto di citazione), adempimento di cui il sarebbe stato certamente a conoscenza al CP_1 tempo della notifica del precetto, presupposto per la pronuncia della condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
L'opponente ha inoltre proposto “domanda riconvenzionale”, chiedendo l'accertamento in capo al creditore della responsabilità ex art. 2043 c.c. per “revocatoria sproporzionata rispetto al credito”, avendo cioè il operato “una revocatoria su beni di un valore ben superiore ad un milione di CP_1 euro a fronte di un danno sub iudice pari a circa cento mila euro”. A fondamento di tale domanda,
l'attore ha dedotto che, dal suddetto asserito “abuso della garanzia”, sarebbero derivati in capo al debitore ingenti danni, in termini di “difficoltà nell'accesso a nuovo credito, paralisi dell'attività imprenditoriale, deterioramento del merito creditizio, danno di immagine ed affidabilità nei rapporti con il ceto bancario e cerchia professionale, a fronte dei quali chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali e da 'perdita da chance', nonché ad esercitare l'azione di riduzione ex. art. 2874, 2875 e
2876 c.c., esperibile appunto laddove la somma iscritta superi di oltre un terzo il valore dei beni soggetti a ipoteca”, quantificati nella somma di euro 700.000,00 omnicomprensiva, salvo diversa quantificazione in sede di giudizio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del titolo;
in rito, l'autorizzazione alla chiamata di terzo quali responsabili in solido con il Condominio ai fini della lite temeraria e della domanda riconvenzionale ex art. 269 c.p.c. “allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio”; in via principale e nel merito, dichiararsi l'inesistenza/inefficacia/nullità del titolo e la temerarietà della lite;
in via riconvenzionale, accertare il credito di euro 700.00 a favore di
[...]
a titolo di risarcimento del danno e condannare parte convenuta nonché i terzi Parte_1 chiamati in solido al pagamento del suddetto importo;
l'accoglimento della opposizione a precetto e della domanda proposta in via riconvenzionale.
Con comparsa del 23.10.2024, il Condominio si è costituito in giudizio e, avverso l'atto introduttivo di ha eccepito: preliminarmente, l'inammissibilità delle domande CP_3 avversarie in quanto proposte avverso il titolo posto alla base del precetto, costituito da una sentenza passata in giudicato, con conseguente asserita “inesistenza” dell'atto di citazione;
nel merito, l'omessa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme richieste con il precetto pagina 5 di 10 opposto, atteso che la controparte si sarebbe limitata a produrre una scrittura privata sfornita di firma e la copia di una distinta di bonifico e la fotocopia di un assegno circolare, inidonei a dimostrare l'avvenuto pagamento;
ha, ciononostante, prodotto gli estratti conto del
, richiesti e trasmessi dalla in data 30.09.2024, a fronte di apposita richiesta CP_1 CP_5 dall'Amministratore; ha pertanto rinunciato al precetto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ha concluso chiedendo, in via principale e in rito, dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione;
nel merito, dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la rinuncia al precetto, rigettarsi la domanda risarcitoria formulata da controparte, con compensazione delle spese di lite;
in via istruttoria, dichiararsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla parte avversaria.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., rilevata la rinuncia al precetto da parte del , CP_1
l'udienza di prima comparizione è stata differita alla data del 26 febbraio 2025.
Alla suddetta udienza, rilevato il mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. a cura delle parti, parte attrice ha insistito nella propria domanda formulata in via riconvenzionale e ha chiesto la rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Con successivo decreto emesso fuori udienza, l'udienza è stata rinviata al 5.03.2025.
A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, con ordinanza del 6.03.2025, da ritenersi qui integralmente richiamata, rilevata l'ammissibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno, avendo parte attrice inteso proporre un cumulo oggettivo di domande ex art. 104 c.p.c., rilevata l'inosservanza dei termini ex art. 163 bis, ai sensi dell'art. 269 co. 1
c.p.c., per la chiamata in causa del terzo a cura di parte attrice, rilevata altresì la decadenza delle parti dal deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 7.05.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito delle note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Con istanza depositata in data 6.05.2025, parte attrice ha chiesto la revoca dell'ordinanza del
6.03.2025, deducendo che: 1) il Giudice sarebbe caduto in errore nel ritenere applicabile all'opponente all'esecuzione l'art. 269 primo comma c.p.c., dovendosi viceversa fare applicazione del successivo secondo comma, atteso che l'opponente vanterebbe la posizione sostanziale di convenuto, nonostante la formale veste di attore;
2) i termini ex art. 171 ter non sarebbero decorsi, in quanto il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. non sarebbe stato emesso, posto che il Giudice non ha espressamente autorizzato parte attrice alla chiamata in causa del terzo, né sarebbe possibile una conferma tacita della data di udienza. Il provvedimento pagina 6 di 10 “monco”, pertanto, sarebbe improduttivo di effetti e da considerarsi tamquam non esset.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno tempestivamente depositato le note sostitutive dell'udienza, come sopra riportate.
Tanto premesso in ordine ai fatti di causa e allo svolgimento del presente giudizio, occorre preliminarmente precisare quanto si è già avuto modo di osservare nell'ordinanza pronunciata in data 6.03.2025, con riguardo all'ammissibilità dell'atto introduttivo: parte attrice ha inteso, infatti, proporre un cumulo oggettivo di domande ex art. 104 c.p.c.: la prima, avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto dell'asserito creditore di procedere ad esecuzione, contenuto “tipico” dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., fondata nel caso in esame sull'adempimento del credito azionato;
la seconda, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni allegati.
Sulla prima domanda, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che parte convenuta ha espressamente rinunciato al precetto, riconoscendo l'avvenuto pagamento e producendo essa stessa la prova documentale di tale circostanza, che dunque deve ritenersi non solo incontestata, ma altresì dimostrata.
La cessazione della materia del contendere determina la pronuncia sulle spese con applicazione del principio della soccombenza c.d. “virtuale”.
A tal proposito, la prova dell'avvenuto pagamento, a prescindere da chi l'abbia prodotta in giudizio, depone per l'infondatezza della pretesa azionata con il precetto. Ne discende, incontrovertibilmente, la soccombenza del . CP_1
Occorre ora esaminare la seconda domanda.
Sulla qualificazione delle due domande in termini di cumulo oggettivo, in luogo di domanda riconvenzionale, si ritiene sufficiente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ. Sez III, ord. 11 maggio 2021, 12436, oltre che Cass. Civ. Sez. III, sent. 11449 del 2003) già operato nell'ordinanza del 6.03.2025.
Qui preme ulteriormente rilevare come da tale affermazione della Corte di legittimità possa indursi altresì l'infondatezza della tesi proposta dall'attore circa la posizione sostanziale di convenuto del debitore, che rivestirebbe soltanto formalmente la posizione di attore – al pari di quanto avviene in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – da cui l'attore fa derivare l'inapplicabilità allo stesso dell'art. 269 co. 1 c.p.c..
Tale prospettazione non trova riscontro nella più recente, per vero assolutamente consolidata, giurisprudenza di legittimità.
In particolare, con la sentenza n. 15376 del 2022, la Terza Sezione della Cassazione Civile ha avuto modo di svolgere una ricostruzione dei principi, dalla stessa già enunciati e applicati in pagina 7 di 10 altre pronunce, in tema di riparto dell'onere probatorio in presenza di una opposizione all'esecuzione.
Ed infatti, avendo tale giudizio ad oggetto – come si è già detto – l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione: “- ne consegue che, in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente, opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia successore del soggetto contemplato nel titolo: cfr. Cass. n. 3977 del 2012, Cass. n. 18258/14, anche in motivazione); - se l'esecuzione sia stata iniziata contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore (cfr., tra le altre, Cass. n. 1328 del 2011), dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo”.
Ancora, precisa la Corte: “Mentre, come regola generale, è onere dell'esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che determina il venir meno del diritto 11 del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti (Cass. n. 3477 del 2003; Cass.
n. 1328 del 2011; Cass. n. 12415 del 2016; Cass. n. 17441 del 2019), fatto sopravvenuto che può incidere sulla sussistenza delle condizioni formali per l'esercizio dell'azione esecutiva (il riferimento è all'ipotesi della estinzione totale o parziale del credito la cui esistenza è cristallizzata dal titolo)”.
D'altro canto, la qualificazione in termini di cumulo oggettivo delle plurime domande proposte dall'opponente appare del tutto coerente con i principi appena richiamati.
Ne consegue, evidentemente, che ove l'attore – opponente intenda ampliare l'ambito del giudizio anche sotto il profilo soggettivo, ha certamente l'onere di citare in giudizio tutte le parti nei cui confronti intenda proporre le proprie domande, nel rispetto dei termini e delle preclusioni a tal fine delineati dal codice di rito.
Nel caso di specie, pertanto, non v'è motivo di dubitare che parte attrice sia decaduta dal termine per estendere il giudizio ad altre parti, adempimento cui avrebbe dovuto provvedere citando in giudizio e notificando a queste ultime l'atto di citazione.
Invero, deve escludersi a monte l'applicabilità a questa ipotesi della disciplina della chiamata in causa del terzo, atteso che l'interesse dell'attore a estendere il giudizio a terzi non è senz'altro sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, né da un invito del giudice che abbia rilevato un'ipotesi di litisconsorzio, bensì dalla circostanza di aver formulato nel proprio atto introduttivo più domande, nei confronti di più soggetti.
Tanto precisato, va ribadito inoltre che parte attrice è decaduta altresì dal termine per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Nell'istanza irritualmente depositata in data 5.06.2025, parte attrice afferma che il decreto ex pagina 8 di 10 art. 171 bis c.p.c. deve considerarsi come non emesso, in quanto “monco” in relazione alla richiesta di autorizzazione alla “chiamata in causa del terzo”, nonché rispetto alla conferma dell'udienza indicata in citazione, che non potrebbe ritenersi “implicita”.
Orbene, a proposito di tali deduzioni, ci si limita a precisare che in data 2.01.2025 è stato pronunciato il decreto ex art 171 bis cpc, con cui l'udienza indicata in citazione è stata differita al 26.02.2025.
Dalla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 171 bis c.p.c. si ricava agevolmente che la decorrenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c. è un effetto ex lege che si produce con la mera pronuncia del decreto di cui al terzo comma. Quest'ultimo deve indicare se l'udienza fissata nell'atto di citazione è confermata o differita, in quanto tale data rileva ai fini del computo dei termini.
Non v'è dubbio che il suddetto decreto sia stato emesso, come dimostrano sia la denominazione in tal senso dell'evento del fascicolo telematico, sia l'inequivoca intestazione del provvedimento. Né può farsi dipendere la decorrenza dei termini dall'asserita incompletezza del contenuto del decreto ex art. 171 bis quando lo stesso è oggettivamente e incontrovertibilmente qualificato come tale. Diversamente argomentando, i termini per le memorie sarebbero nella completa disponibilità delle parti.
Alla luce di quanto argomentato e non avendo parte attrice dimostrato alcuna causa a sé non imputabile, deve affermarsi che la stessa è decaduta dal termine per il deposito delle memorie difensive.
In considerazione del rigetto delle istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione, parte attrice non ha dimostrato alcunchè in ordine ai danni asseritamente subiti in conseguenza del dedotto comportamento illecito della controparte, qualificato come “abuso della garanzia”.
Pertanto, tale domanda non può che essere rigettata in quanto infondata.
Infine, ciascuna delle parti ha formulato domanda risarcitoria nei confronti dell'altra, ritenendo sussistere i presupposti per la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Circa l'onere della prova da soddisfare per ottenere il risarcimento dei danni enunciati dalla suddetta norma, è noto come sia onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017,
n.18514; Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa ( Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass.
Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). pagina 9 di 10 In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355).
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ.,
27 ottobre 2015 n. 21798).
Orbene, nel caso di specie entrambe le parti hanno omesso di adempiere a tale onere probatorio;
pertanto, le suddette domande non possono trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, vi è soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale, ex art. 92 co.2 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, sull'opposizione promossa da ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone: Parte_1
RIGETTA l'opposizione e la domanda di risarcimento del danno;
RIGETTA le domande ex art. 96 c.p.c;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Tempio Pausania, il 9 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Antonia Palombella
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