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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2034/2022 R.G., trattenuta in decisione il 26.6.2024 e promossa
DA:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultima in
Milano. Appellante CONTRO
Controparte_1 contumace
Appellato avverso la sentenza n. 597/2022, resa ex art. 281sexies c.p.c., emessa a verbale dell'udienza del 10.5.2022 dal Tribunale di Reggio Emilia
Conclusioni delle parti: La società appellante precisa le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Reggio Emilia per €16.082,40, oltre interessi legali e spese, in favore di
[...]
Parte_1
La società opponente, esponendo di essere proprietaria di un'unità abitativa di circa 56 mq a Reggio Emilia, in via Emilia
All'Ospizio n. 83, adibita a civile abitazione che, da alcuni anni, era stata occupata dal padre amministratore della società, contestava i consumi di cui alle fatture ingiunte che reputava abnormi in considerazione di quelli di una normale utenza domestica. Pertanto, formulate le sue difese, la società opponente concludeva perché fosse dichiarato nullo e inefficace e, comunque, fosse revocato o, in subordine, ridotto il decreto ingiuntivo opposto.
-Si costituiva in giudizio contrastando Parte_1
l'opposizione avversarie di cui chiedeva il rigetto e, in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva la condanna della società opponente al pagamento di €16.082,40, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ovvero la diversa somma di giustizia.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo sull'assunto che, ritenuti contestati sia il consumo del gas che quello della luce, e, in dettaglio, anche il malfunzionamento del contatore, rilevando che l'opponente avesse dedotto l'abnormità dei consumi rispetto alla media di consumi precedente e provato documentalmente i consumi inferiori del periodo precedente e richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non avesse Parte_1 dato prova della corretta funzionalità del contatore.
Pertanto, ritenendo che la parte opponente dovesse essere condannata alla corresponsione di una somma corrispondente ai consumi reali, il Tribunale condannava al pagamento di €1.000,00 in favore di liquidata ex art. 1226 c.c., in Parte_1 assenza di diversa allegazione delle parti sul punto, e ritenuta congrua, tenuto conto di consumi mensili di gas per circa €70,00 mensili, ipotizzando quindi per circa sette mesi un consumo complessivo di €500,00, e che a tale ammontare dovevano essere aggiunti i consumi elettrici per €225,98, valutati altresì gli interessi.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 avanzando i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione;
2) contraddittorietà ed erroneità della ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione;
3) contraddittorietà ed erroneità della ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione ed erronea valutazione delle prove acquisite;
4) erronea valutazione delle prove testimoniali;
5) violazione del disposto di cui all'art. 1226 c.c. rimaneva contumace nel presente grado. Controparte_1
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata.
-A) Preliminarmente, occorre precisare che, in considerazione della connessione degli argomenti proposti a sostegno di ciascuna doglianza, i motivi d'appello si esamineranno congiuntamente.
In considerazione di ciò che è oggetto di censura, dovendo esaminare ciò che rientra nel perimetro delle critiche contenute nell'opposizione, va osservato che l'interpretazione dell'atto deve spiegarsi in un'ottica complessiva, prescindendo dal tenore letterale degli atti ed esaminando il contenuto sostanziale di quanto fatto valere dalla parte. Orbene, in superamento del motivo avanzato, le critiche mosse con l'opposizione appaiono riferirsi anche ai consumi di gas, di importo maggiormente considerevole, seppure l'atto di opposizione formuli anche allegazioni tese a contestare Controparte_1 specificamente i consumi di energia elettrica, tanto risulta da un apprezzamento sostanziale e complessivo delle difese, laddove, in altre deduzioni, l'appellata si riferiva anche ai “consumi addebitati a e, più significativamente, ove Controparte_1 contestava si trattasse di consumi relativi a civili abitazioni e si doleva di avere ricevuto “una bolletta di importo considerevole”, richiamava il documento n. 1 allegato al CP_1 medesimo atto di opposizione, contenente un prospetto delle bollette ingiunte, fra cui quella n. 4006606397 per €15.852,42 del
15.1.2020 relativa, per l'appunto, all'ingente consumo dovuto alla fornitura di gas.
Ciò basta ad escludere la fondatezza delle doglianze con cui la società appellante intende ritenere che le contestazioni afferissero esclusivamente l'utenza elettrica e con le quali lamenta la mancata applicazione del principio di non contestazione, dovendosi reputare corretta l'individuazione del thema decidendum, in ragione di ciò che è contestato, da parte del primo giudice. A conforto di quanto rilevato, va osservato che la difesa della parte opponente precisava anche all'udienza del 10.5.2022 che “la bolletta era unica e la contestazione riguarda tutti i consumi”. In ragione di quanto appena rilevato, non valgono a ritenere incontestati i consumi di gas neppure gli elementi assertivi evidenziati dal secondo motivo d'appello con i quali in atto d'opposizione la società provvedeva a contestare i CP_1 consumi di energia elettrica, indicando infatti la relativa unità di misura e il riferimento al “POD”, in luogo del “PDR”. Deve altresì rilevarsi, sempre in relazione a quanto asserito dalla società appellante con il secondo motivo d'impugnazione, che l'erronea indicazione dei periodi di riferimento in sentenza delle fatture ingiunte, per i consumi di gas, per i periodi di aprile 2019-giugno 2019, e per quelli di elettricità per i mesi di dicembre 2018-giugno 2019 – invece che, rispettivamente, per il periodo che da dicembre 2018-giugno 2019 e per, i secondi, quello tra aprile 2019 e giugno 2019 – costituisce mero errore materiale e non è idonea ad infirmare il decisum né a provare alcun
“fraintendimento” del primo giudice nell'esame delle produzioni documentali, correttamente esaminate;
a tal proposito, si evidenzia che, già a verbale dell'udienza del 18.3.2021, il giudice indicava correttamente i periodi di riferimento dei consumi contestati del gas.
-B) Anche il terzo motivo d'appello deve ritenersi infondato, per quanto già esposto circa l'adeguato assolvimento dell'onere assertivo a carico di parte opponente in relazione all'eccessività dei consumi, sì da risultare corretto il ragionamento statuito in sentenza, argomentato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, circa le contestazioni mosse dalla parte opponente che deduceva che fosse onere della società odierna appellante “dare prova degli effettivi consumi addebitati a nonché del corretto funzionamento del suo Controparte_1 strumento di misura”. Invero, risulta del tutto evidente la sproporzione dei consumi per un'unità abitativa, ad uso domestico, di ridotte dimensioni – e tale elemento non è stato precisamente contestato dalle difese di
. Pt_1
Al fine di assolvere sul punto al proprio onere dimostrativo, la società opponente si limitava a produrre talune bollette che, pur intestate ad un diverso soggetto giuridico, sono relative alla medesima unità, come si evince dalla corrispondenza del POD, per l'energia elettrica (doc. n. 2 e 3 allegati all'atto d'opposizione) del giugno e luglio 2020 e queste attestavano consumi mensili, rispettivamente, di €71,44 e €65,58 e che, su tale aspetto inerente l'esosità degli importi e il quantum dei consumi medi, come correttamente rilevato dal giudice, la parte opponente richiedeva altresì la prova testimoniale, ammessa e resa poi all'udienza del 27.10.2021 dalla teste Testimone_1
Per contro, che argomentava che fosse onere dell'utente Pt_1 richiedere la verifica del contatore, non forniva adeguata dimostrazione della corretta funzionalità dello specifico macchinario di misurazione, come correttamente valutato in sentenza, né formulava specifiche istanze a tal riguardo neppure con la memoria di cui al secondo termine dell'art. 183 co. 6
c.p.c. -C) Parimenti, deve essere ritenuto infondato il quarto motivo che muove in relazione alla valutazione delle prove testimoniali, Pt_1 il cui valore probatorio non è messo in discussione dalla circostanza che le bollette di cui riferisce fossero relative a consumi del Regalino e non di una società, atteso che le circostanze riportate dalla teste indotta da parte Tes_1 opponente, consentono di dimostrare che, effettivamente, i consumi contestati erano assolutamente straordinari ed abnormi rispetto alla media in relazione alla medesima unità abitativa in cui il
Regalino aveva abitato dal 1999, quindi ad uso domestico, così come avveniva per i consumi contestati dalla per quanto CP_1 dedotto in atto d'opposizione e non specificamente criticato da controparte.
Le affermazioni rese dalla teste neppure possono Tes_1 essere ritenute contraddittorie per il solo fatto che si riferisse genericamente alle bollette e ai loro consumi, senza una distinzione precisa tra quelle del gas e dell'energia, o che riferisse di vedere solo gli importi, essendo ragionevole che le bollette ricevute dal Regalino attenessero all'immobile effettivamente abitato.
-D) Infine, per quanto censurato con il quinto motivo d'appello, deve reputarsi del tutto legittima l'applicazione dell'art. 1226 c.c. ai fini della liquidazione di quanto di spettanza per le forniture comunque rese da parte di , potendosi applicare tale Pt_1 disposizione, ricorrendosi ad un giudizio equitativo, ogniqualvolta, pur dimostrata la sussistenza del danno e la sua entità, non sia determinato “nel suo preciso ammontare”, a nulla rilevando che si tratti di “un credito derivante dalla somministrazione di un bene (energia) e non la richiesta di risarcimento per alcun tipo di danno”.
Conclusivamente, si osserva che ogni ulteriore questione prospettata dalla società appellante è assorbita da quanto esposto di ragione.
-E) Essendo rimasta contumace nel presente grado, Controparte_1 per il principio di soccombenza, nulla è dovuto per le spese di lite.
- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
-non luogo a provvedere sulle spese stante la contumacia di
Controparte_1
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il giorno 8.4.2025.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2034/2022 R.G., trattenuta in decisione il 26.6.2024 e promossa
DA:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultima in
Milano. Appellante CONTRO
Controparte_1 contumace
Appellato avverso la sentenza n. 597/2022, resa ex art. 281sexies c.p.c., emessa a verbale dell'udienza del 10.5.2022 dal Tribunale di Reggio Emilia
Conclusioni delle parti: La società appellante precisa le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Reggio Emilia per €16.082,40, oltre interessi legali e spese, in favore di
[...]
Parte_1
La società opponente, esponendo di essere proprietaria di un'unità abitativa di circa 56 mq a Reggio Emilia, in via Emilia
All'Ospizio n. 83, adibita a civile abitazione che, da alcuni anni, era stata occupata dal padre amministratore della società, contestava i consumi di cui alle fatture ingiunte che reputava abnormi in considerazione di quelli di una normale utenza domestica. Pertanto, formulate le sue difese, la società opponente concludeva perché fosse dichiarato nullo e inefficace e, comunque, fosse revocato o, in subordine, ridotto il decreto ingiuntivo opposto.
-Si costituiva in giudizio contrastando Parte_1
l'opposizione avversarie di cui chiedeva il rigetto e, in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva la condanna della società opponente al pagamento di €16.082,40, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ovvero la diversa somma di giustizia.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo sull'assunto che, ritenuti contestati sia il consumo del gas che quello della luce, e, in dettaglio, anche il malfunzionamento del contatore, rilevando che l'opponente avesse dedotto l'abnormità dei consumi rispetto alla media di consumi precedente e provato documentalmente i consumi inferiori del periodo precedente e richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non avesse Parte_1 dato prova della corretta funzionalità del contatore.
Pertanto, ritenendo che la parte opponente dovesse essere condannata alla corresponsione di una somma corrispondente ai consumi reali, il Tribunale condannava al pagamento di €1.000,00 in favore di liquidata ex art. 1226 c.c., in Parte_1 assenza di diversa allegazione delle parti sul punto, e ritenuta congrua, tenuto conto di consumi mensili di gas per circa €70,00 mensili, ipotizzando quindi per circa sette mesi un consumo complessivo di €500,00, e che a tale ammontare dovevano essere aggiunti i consumi elettrici per €225,98, valutati altresì gli interessi.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 avanzando i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione;
2) contraddittorietà ed erroneità della ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione;
3) contraddittorietà ed erroneità della ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione ed erronea valutazione delle prove acquisite;
4) erronea valutazione delle prove testimoniali;
5) violazione del disposto di cui all'art. 1226 c.c. rimaneva contumace nel presente grado. Controparte_1
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata.
-A) Preliminarmente, occorre precisare che, in considerazione della connessione degli argomenti proposti a sostegno di ciascuna doglianza, i motivi d'appello si esamineranno congiuntamente.
In considerazione di ciò che è oggetto di censura, dovendo esaminare ciò che rientra nel perimetro delle critiche contenute nell'opposizione, va osservato che l'interpretazione dell'atto deve spiegarsi in un'ottica complessiva, prescindendo dal tenore letterale degli atti ed esaminando il contenuto sostanziale di quanto fatto valere dalla parte. Orbene, in superamento del motivo avanzato, le critiche mosse con l'opposizione appaiono riferirsi anche ai consumi di gas, di importo maggiormente considerevole, seppure l'atto di opposizione formuli anche allegazioni tese a contestare Controparte_1 specificamente i consumi di energia elettrica, tanto risulta da un apprezzamento sostanziale e complessivo delle difese, laddove, in altre deduzioni, l'appellata si riferiva anche ai “consumi addebitati a e, più significativamente, ove Controparte_1 contestava si trattasse di consumi relativi a civili abitazioni e si doleva di avere ricevuto “una bolletta di importo considerevole”, richiamava il documento n. 1 allegato al CP_1 medesimo atto di opposizione, contenente un prospetto delle bollette ingiunte, fra cui quella n. 4006606397 per €15.852,42 del
15.1.2020 relativa, per l'appunto, all'ingente consumo dovuto alla fornitura di gas.
Ciò basta ad escludere la fondatezza delle doglianze con cui la società appellante intende ritenere che le contestazioni afferissero esclusivamente l'utenza elettrica e con le quali lamenta la mancata applicazione del principio di non contestazione, dovendosi reputare corretta l'individuazione del thema decidendum, in ragione di ciò che è contestato, da parte del primo giudice. A conforto di quanto rilevato, va osservato che la difesa della parte opponente precisava anche all'udienza del 10.5.2022 che “la bolletta era unica e la contestazione riguarda tutti i consumi”. In ragione di quanto appena rilevato, non valgono a ritenere incontestati i consumi di gas neppure gli elementi assertivi evidenziati dal secondo motivo d'appello con i quali in atto d'opposizione la società provvedeva a contestare i CP_1 consumi di energia elettrica, indicando infatti la relativa unità di misura e il riferimento al “POD”, in luogo del “PDR”. Deve altresì rilevarsi, sempre in relazione a quanto asserito dalla società appellante con il secondo motivo d'impugnazione, che l'erronea indicazione dei periodi di riferimento in sentenza delle fatture ingiunte, per i consumi di gas, per i periodi di aprile 2019-giugno 2019, e per quelli di elettricità per i mesi di dicembre 2018-giugno 2019 – invece che, rispettivamente, per il periodo che da dicembre 2018-giugno 2019 e per, i secondi, quello tra aprile 2019 e giugno 2019 – costituisce mero errore materiale e non è idonea ad infirmare il decisum né a provare alcun
“fraintendimento” del primo giudice nell'esame delle produzioni documentali, correttamente esaminate;
a tal proposito, si evidenzia che, già a verbale dell'udienza del 18.3.2021, il giudice indicava correttamente i periodi di riferimento dei consumi contestati del gas.
-B) Anche il terzo motivo d'appello deve ritenersi infondato, per quanto già esposto circa l'adeguato assolvimento dell'onere assertivo a carico di parte opponente in relazione all'eccessività dei consumi, sì da risultare corretto il ragionamento statuito in sentenza, argomentato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, circa le contestazioni mosse dalla parte opponente che deduceva che fosse onere della società odierna appellante “dare prova degli effettivi consumi addebitati a nonché del corretto funzionamento del suo Controparte_1 strumento di misura”. Invero, risulta del tutto evidente la sproporzione dei consumi per un'unità abitativa, ad uso domestico, di ridotte dimensioni – e tale elemento non è stato precisamente contestato dalle difese di
. Pt_1
Al fine di assolvere sul punto al proprio onere dimostrativo, la società opponente si limitava a produrre talune bollette che, pur intestate ad un diverso soggetto giuridico, sono relative alla medesima unità, come si evince dalla corrispondenza del POD, per l'energia elettrica (doc. n. 2 e 3 allegati all'atto d'opposizione) del giugno e luglio 2020 e queste attestavano consumi mensili, rispettivamente, di €71,44 e €65,58 e che, su tale aspetto inerente l'esosità degli importi e il quantum dei consumi medi, come correttamente rilevato dal giudice, la parte opponente richiedeva altresì la prova testimoniale, ammessa e resa poi all'udienza del 27.10.2021 dalla teste Testimone_1
Per contro, che argomentava che fosse onere dell'utente Pt_1 richiedere la verifica del contatore, non forniva adeguata dimostrazione della corretta funzionalità dello specifico macchinario di misurazione, come correttamente valutato in sentenza, né formulava specifiche istanze a tal riguardo neppure con la memoria di cui al secondo termine dell'art. 183 co. 6
c.p.c. -C) Parimenti, deve essere ritenuto infondato il quarto motivo che muove in relazione alla valutazione delle prove testimoniali, Pt_1 il cui valore probatorio non è messo in discussione dalla circostanza che le bollette di cui riferisce fossero relative a consumi del Regalino e non di una società, atteso che le circostanze riportate dalla teste indotta da parte Tes_1 opponente, consentono di dimostrare che, effettivamente, i consumi contestati erano assolutamente straordinari ed abnormi rispetto alla media in relazione alla medesima unità abitativa in cui il
Regalino aveva abitato dal 1999, quindi ad uso domestico, così come avveniva per i consumi contestati dalla per quanto CP_1 dedotto in atto d'opposizione e non specificamente criticato da controparte.
Le affermazioni rese dalla teste neppure possono Tes_1 essere ritenute contraddittorie per il solo fatto che si riferisse genericamente alle bollette e ai loro consumi, senza una distinzione precisa tra quelle del gas e dell'energia, o che riferisse di vedere solo gli importi, essendo ragionevole che le bollette ricevute dal Regalino attenessero all'immobile effettivamente abitato.
-D) Infine, per quanto censurato con il quinto motivo d'appello, deve reputarsi del tutto legittima l'applicazione dell'art. 1226 c.c. ai fini della liquidazione di quanto di spettanza per le forniture comunque rese da parte di , potendosi applicare tale Pt_1 disposizione, ricorrendosi ad un giudizio equitativo, ogniqualvolta, pur dimostrata la sussistenza del danno e la sua entità, non sia determinato “nel suo preciso ammontare”, a nulla rilevando che si tratti di “un credito derivante dalla somministrazione di un bene (energia) e non la richiesta di risarcimento per alcun tipo di danno”.
Conclusivamente, si osserva che ogni ulteriore questione prospettata dalla società appellante è assorbita da quanto esposto di ragione.
-E) Essendo rimasta contumace nel presente grado, Controparte_1 per il principio di soccombenza, nulla è dovuto per le spese di lite.
- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
-non luogo a provvedere sulle spese stante la contumacia di
Controparte_1
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il giorno 8.4.2025.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)