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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG.5183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 5183/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Paola Parte_1
Ferraris; ricorrente contro
, titolare dell'impresa individuale Tor Mec, contumace;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: locazione di beni mobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare: la risoluzione di diritto e per grave inadempimento del contratto di locazione operativa n° 20211103023, comunicata giusta PEC in data 4 marzo 2024, per
l'esclusiva condotta dell'odierno resistente OR , nato a [...] il Controparte_1
1 19 novembre 1958, C.F. , residente in [...]
n. 86, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “ ”, P. IVA Controparte_2
con sede in 10090 Sangano (TO), alla via Braida n. 2/D, ai sensi degli artt. 8 e 9 P.IVA_1
dello stesso e in forza dell'art. 1456 c.c. ovvero, in subordine e laddove occorrer possa, accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza del resistente OR
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “ Controparte_1 Controparte_2
, P. IVA al predetto contratto di locazione operativa e, di
[...] P.IVA_1
conseguenza, dichiarare lo stesso risolto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., e per l'effetto:
Condannare: il resistente , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], in proprio e quale C.F._1
titolare dell'impresa individuale “ ”, P. IVA con sede Controparte_2 P.IVA_1
in 10090 Sangano (TO), alla via Braida n. 2/D, alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
Condannare: il resistente , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], in proprio e quale C.F._1
titolare dell'impresa individuale “ ”, P. IVA con sede Controparte_2 P.IVA_1
in 10090 Sangano (TO), alla via Braida n. 2/D, al pagamento di € 42.992,03 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui
[...]
citava in giudizio , titolare dell'impresa Parte_1 Controparte_1
individuale Tor Mec, rappresentando: 1) di aver stipulato un contratto di locazione operativa della durata di 60 mesi con il convenuto;
2) di aver, in esecuzione di tale contratto, acquistato un tornio CNC Biglia B 1000 e un tornio CNC Graziano GR 400 C allo scopo di concederli in locazione al convenuto (doc. 6 ricorso introduttivo); 3) di non aver ottenuto il pagamento di ventidue fatture emesse per i canoni di locazione
(doc.
8-29 ricorso); 4) di aver intimato il pagamento di quanto dovuto, pena la risoluzione del contratto, tramite comunicazione pec in data 4 marzo 2024 senza mai ottenere alcun riscontro dal convenuto;
5) di non aver mai conseguito il pagamento
2 dei suddetti canoni da parte del convenuto che, ad oggi, continua a detenere senza titolo i beni oggetto del contratto nonostante la risoluzione dello stesso;
6) di aver tentato la mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 ma il procedimento ha avuto esito negativo a causa della mancata partecipazione del convenuto;
7) di voler pertanto ottenere la restituzione dei beni strumentali oggetto del contratto, il pagamento di
€ 42.992,03, somma comprendente le fatture insolute, le spese di gestione sostenute e la penale contrattuale prevista in caso di risoluzione (art. 9 del contratto) oltre gli interessi di mora;
- dato atto che il convenuto, malgrado la ritualità della notifica perfezionata a mezzo pec in data 11.04.2025, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarato contumace con l'ordinanza del 30.05.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 30.05.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che al riguardo va premessa la competenza di questo Tribunale in quanto foro eletto dalle parti in via esclusiva (art. 18 del contratto): peraltro, non essendo stata eccepita dal convenuto né rilevata dal Tribunale, la competenza del foro adito deve intendersi per acclarata;
- che, nel merito, parte ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, avendo dimostrato l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento delle sue richieste (ovvero il contratto di locazione), la consegna dei beni mobili (mediante la produzione del relativo verbale e del DDT, documenti riportanti sottoscrizioni non disconosciute dalla parte convenuta ex artt. 214 e 215 c.p.c.),
l'inoltro della dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa (e peraltro, in ogni caso, il contratto di locazione dovrebbe comunque essere risolto per inadempimento grave del convenuto rispetto alle obbligazioni assunte), avendo quindi pure allegato l'inadempimento all'obbligo dei pagamenti dei canoni da parte del convenuto (per un ammontare tale da legittimare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e ss.);
3 - che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009,
n. 15677);
- che nella fattispecie in esame il convenuto non ha tuttavia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, non avendo dimostrato di aver pagato i canoni contestati dalla ricorrente né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il mancato pagamento;
- che, quindi, a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto intimata dalla società ricorrente in applicazione della clausola risolutiva espressa pattuita il convenuto deve essere condannato alla restituzione dei beni mobili oggetto del contratto di locazione in quanto, a seguito dell'intervenuta risoluzione, da esso detenuti sine titulo (essendosi anzi pure obbligato alla restituzione in caso di risoluzione del contratto per inadempimento);
- che la somma richiesta dalla ricorrente per le imputazioni debitorie è pari a complessivi € 42.992,03 e deve essere ritenuta congrua in considerazione del fatto che il contratto stipulato dalle parti prevedeva espressamente che, in caso di risoluzione per mancato pagamento dei canoni periodici, il convenuto dovesse provvedere alla restituzione dei beni oggetto del contratto e al pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, delle spese di gestione, degli interessi di mora e di una somma a titolo di penale pari all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del contratto di locazione (art. 9 contratto);
- che peraltro, anche senza la specifica disposizione contrattuale, il convenuto avrebbe dovuto pagare i canoni periodici scaduti (€ 17.293,75), gli interessi di mora e le relative
4 spese di gestione (€ 1.342,00) in base alla disciplina codicistica. A norma dell'art. 1458
c.c., infatti, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite;
- che, pertanto, nonostante la risoluzione del contratto, il creditore non può perdere il diritto a ricevere il pagamento della prestazione che ha già eseguito “Il principio della non retroattività della risoluzione, rispetto ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, non può non implicare, relativamente alle prestazioni già eseguite, la conservazione del diritto di ricevere la controprestazione, nonostante la risoluzione del vincolo negoziale, di talché per tali contratti il valore abdicativo della domanda di risoluzione, rispetto alla domanda di adempimento, secondo le previsioni dell'art. 1453
c.c., comma 2, va circoscritto a quella sola parte del rapporto per la quale è logicamente configurabile una scelta, su un piano di alternatività, fra risoluzione ed adempimento, mentre è inestensibile a quella parte che rimane ope legis insensibile alla vicenda risolutiva, perché adempimento, sia pure di uno solo dei contraenti, vi è stato” (Cass.,
Sez. III, 06/12/2011, n. 26199);
- che, invece, per quanto riguarda la somma richiesta dalla ricorrente a titolo di penale
(€ 24.356,28 oltre interessi di mora) anch'essa deve essere ritenuta congrua. La clausola penale infatti, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, liquida la prestazione risarcitoria in via anticipata “la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto” (Cass., Sez. VI, 26.07.2021, n. 21398);
- che nel caso di specie il convenuto, anche dopo la risoluzione del contratto avvenuta in data 4 marzo 2024, ha continuato e continua tutt'oggi a detenere ed a usufruire sine titulo dei beni mobili oggetto del contratto di locazione. Nel valutare la clausola penale il giudice “deve tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto,
5 ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.” (Cass., sezione VI, ordinanza 25.02.2020 n. 4942);
- che, di conseguenza, appare evidente che il prolungato inadempimento dell'obbligazione di restituzione dei beni mobili oggetto del contratto di locazione e il perdurante possesso dei suddetti beni da parte del convenuto, che continua a usufruire dei beni senza pagare alcuna controprestazione da marzo 2024, rendano necessario il pagamento della suddetta penale a titolo di risarcimento;
- che, peraltro, si deve rilevare che il potere di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 c.c può essere esercitato d'ufficio dal giudice solo se la parte obbligata al pagamento alleghi e provi i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa “Il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell'articolo 1348 c.c. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio.” (Cass., Sez. III, 4/10/2013 n. 22747);
- che appare evidente come nella fattispecie in esame il convenuto non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente per beneficiare della riduzione della penale, non avendo dimostrato il carattere dell'eccessività della stessa, anche in considerazione del perdurante possesso dei beni locati malgrado l'intervenuta risoluzione del contratto, tale da giustificare di per sé il pagamento di un'indennità di utilizzo, con conseguente piena legittimità di una penale calcolata sulla base del canone d'utilizzo;
- che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del convenuto, venendo liquidate in misura conforme ai parametri minimi (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00) in considerazione della modesta attività processuale espletata e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica,
6 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
ACCERTA l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa.
ON a restituire immediatamente a favore di Controparte_1 [...]
il tornio CNC Biglia B 1000 e il tornio CNC Graziano GR 400 C, beni Parte_1
oggetto del contratto di locazione.
ON a pagare alla parte ricorrente la somma di € 17.293,75 oltre Controparte_1
interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
ON a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.342,00 a titolo Controparte_1
di spese per la gestione degli insoluti.
ON a pagare alla parte ricorrente la somma di € 24.356,28 a Controparte_1
titolo di penale oltre interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla risoluzione del contratto al saldo effettivo.
ON a rimborsare le spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, spese liquidate in € 2.906,00 per compensi ed in € 545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 03.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 5183/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Paola Parte_1
Ferraris; ricorrente contro
, titolare dell'impresa individuale Tor Mec, contumace;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: locazione di beni mobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare: la risoluzione di diritto e per grave inadempimento del contratto di locazione operativa n° 20211103023, comunicata giusta PEC in data 4 marzo 2024, per
l'esclusiva condotta dell'odierno resistente OR , nato a [...] il Controparte_1
1 19 novembre 1958, C.F. , residente in [...]
n. 86, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “ ”, P. IVA Controparte_2
con sede in 10090 Sangano (TO), alla via Braida n. 2/D, ai sensi degli artt. 8 e 9 P.IVA_1
dello stesso e in forza dell'art. 1456 c.c. ovvero, in subordine e laddove occorrer possa, accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza del resistente OR
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “ Controparte_1 Controparte_2
, P. IVA al predetto contratto di locazione operativa e, di
[...] P.IVA_1
conseguenza, dichiarare lo stesso risolto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., e per l'effetto:
Condannare: il resistente , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], in proprio e quale C.F._1
titolare dell'impresa individuale “ ”, P. IVA con sede Controparte_2 P.IVA_1
in 10090 Sangano (TO), alla via Braida n. 2/D, alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
Condannare: il resistente , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], in proprio e quale C.F._1
titolare dell'impresa individuale “ ”, P. IVA con sede Controparte_2 P.IVA_1
in 10090 Sangano (TO), alla via Braida n. 2/D, al pagamento di € 42.992,03 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui
[...]
citava in giudizio , titolare dell'impresa Parte_1 Controparte_1
individuale Tor Mec, rappresentando: 1) di aver stipulato un contratto di locazione operativa della durata di 60 mesi con il convenuto;
2) di aver, in esecuzione di tale contratto, acquistato un tornio CNC Biglia B 1000 e un tornio CNC Graziano GR 400 C allo scopo di concederli in locazione al convenuto (doc. 6 ricorso introduttivo); 3) di non aver ottenuto il pagamento di ventidue fatture emesse per i canoni di locazione
(doc.
8-29 ricorso); 4) di aver intimato il pagamento di quanto dovuto, pena la risoluzione del contratto, tramite comunicazione pec in data 4 marzo 2024 senza mai ottenere alcun riscontro dal convenuto;
5) di non aver mai conseguito il pagamento
2 dei suddetti canoni da parte del convenuto che, ad oggi, continua a detenere senza titolo i beni oggetto del contratto nonostante la risoluzione dello stesso;
6) di aver tentato la mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 ma il procedimento ha avuto esito negativo a causa della mancata partecipazione del convenuto;
7) di voler pertanto ottenere la restituzione dei beni strumentali oggetto del contratto, il pagamento di
€ 42.992,03, somma comprendente le fatture insolute, le spese di gestione sostenute e la penale contrattuale prevista in caso di risoluzione (art. 9 del contratto) oltre gli interessi di mora;
- dato atto che il convenuto, malgrado la ritualità della notifica perfezionata a mezzo pec in data 11.04.2025, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarato contumace con l'ordinanza del 30.05.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 30.05.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che al riguardo va premessa la competenza di questo Tribunale in quanto foro eletto dalle parti in via esclusiva (art. 18 del contratto): peraltro, non essendo stata eccepita dal convenuto né rilevata dal Tribunale, la competenza del foro adito deve intendersi per acclarata;
- che, nel merito, parte ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, avendo dimostrato l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento delle sue richieste (ovvero il contratto di locazione), la consegna dei beni mobili (mediante la produzione del relativo verbale e del DDT, documenti riportanti sottoscrizioni non disconosciute dalla parte convenuta ex artt. 214 e 215 c.p.c.),
l'inoltro della dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa (e peraltro, in ogni caso, il contratto di locazione dovrebbe comunque essere risolto per inadempimento grave del convenuto rispetto alle obbligazioni assunte), avendo quindi pure allegato l'inadempimento all'obbligo dei pagamenti dei canoni da parte del convenuto (per un ammontare tale da legittimare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e ss.);
3 - che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009,
n. 15677);
- che nella fattispecie in esame il convenuto non ha tuttavia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, non avendo dimostrato di aver pagato i canoni contestati dalla ricorrente né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il mancato pagamento;
- che, quindi, a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto intimata dalla società ricorrente in applicazione della clausola risolutiva espressa pattuita il convenuto deve essere condannato alla restituzione dei beni mobili oggetto del contratto di locazione in quanto, a seguito dell'intervenuta risoluzione, da esso detenuti sine titulo (essendosi anzi pure obbligato alla restituzione in caso di risoluzione del contratto per inadempimento);
- che la somma richiesta dalla ricorrente per le imputazioni debitorie è pari a complessivi € 42.992,03 e deve essere ritenuta congrua in considerazione del fatto che il contratto stipulato dalle parti prevedeva espressamente che, in caso di risoluzione per mancato pagamento dei canoni periodici, il convenuto dovesse provvedere alla restituzione dei beni oggetto del contratto e al pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, delle spese di gestione, degli interessi di mora e di una somma a titolo di penale pari all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del contratto di locazione (art. 9 contratto);
- che peraltro, anche senza la specifica disposizione contrattuale, il convenuto avrebbe dovuto pagare i canoni periodici scaduti (€ 17.293,75), gli interessi di mora e le relative
4 spese di gestione (€ 1.342,00) in base alla disciplina codicistica. A norma dell'art. 1458
c.c., infatti, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite;
- che, pertanto, nonostante la risoluzione del contratto, il creditore non può perdere il diritto a ricevere il pagamento della prestazione che ha già eseguito “Il principio della non retroattività della risoluzione, rispetto ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, non può non implicare, relativamente alle prestazioni già eseguite, la conservazione del diritto di ricevere la controprestazione, nonostante la risoluzione del vincolo negoziale, di talché per tali contratti il valore abdicativo della domanda di risoluzione, rispetto alla domanda di adempimento, secondo le previsioni dell'art. 1453
c.c., comma 2, va circoscritto a quella sola parte del rapporto per la quale è logicamente configurabile una scelta, su un piano di alternatività, fra risoluzione ed adempimento, mentre è inestensibile a quella parte che rimane ope legis insensibile alla vicenda risolutiva, perché adempimento, sia pure di uno solo dei contraenti, vi è stato” (Cass.,
Sez. III, 06/12/2011, n. 26199);
- che, invece, per quanto riguarda la somma richiesta dalla ricorrente a titolo di penale
(€ 24.356,28 oltre interessi di mora) anch'essa deve essere ritenuta congrua. La clausola penale infatti, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, liquida la prestazione risarcitoria in via anticipata “la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto” (Cass., Sez. VI, 26.07.2021, n. 21398);
- che nel caso di specie il convenuto, anche dopo la risoluzione del contratto avvenuta in data 4 marzo 2024, ha continuato e continua tutt'oggi a detenere ed a usufruire sine titulo dei beni mobili oggetto del contratto di locazione. Nel valutare la clausola penale il giudice “deve tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto,
5 ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.” (Cass., sezione VI, ordinanza 25.02.2020 n. 4942);
- che, di conseguenza, appare evidente che il prolungato inadempimento dell'obbligazione di restituzione dei beni mobili oggetto del contratto di locazione e il perdurante possesso dei suddetti beni da parte del convenuto, che continua a usufruire dei beni senza pagare alcuna controprestazione da marzo 2024, rendano necessario il pagamento della suddetta penale a titolo di risarcimento;
- che, peraltro, si deve rilevare che il potere di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 c.c può essere esercitato d'ufficio dal giudice solo se la parte obbligata al pagamento alleghi e provi i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa “Il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell'articolo 1348 c.c. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio.” (Cass., Sez. III, 4/10/2013 n. 22747);
- che appare evidente come nella fattispecie in esame il convenuto non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente per beneficiare della riduzione della penale, non avendo dimostrato il carattere dell'eccessività della stessa, anche in considerazione del perdurante possesso dei beni locati malgrado l'intervenuta risoluzione del contratto, tale da giustificare di per sé il pagamento di un'indennità di utilizzo, con conseguente piena legittimità di una penale calcolata sulla base del canone d'utilizzo;
- che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del convenuto, venendo liquidate in misura conforme ai parametri minimi (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00) in considerazione della modesta attività processuale espletata e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica,
6 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
ACCERTA l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa.
ON a restituire immediatamente a favore di Controparte_1 [...]
il tornio CNC Biglia B 1000 e il tornio CNC Graziano GR 400 C, beni Parte_1
oggetto del contratto di locazione.
ON a pagare alla parte ricorrente la somma di € 17.293,75 oltre Controparte_1
interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
ON a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.342,00 a titolo Controparte_1
di spese per la gestione degli insoluti.
ON a pagare alla parte ricorrente la somma di € 24.356,28 a Controparte_1
titolo di penale oltre interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla risoluzione del contratto al saldo effettivo.
ON a rimborsare le spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, spese liquidate in € 2.906,00 per compensi ed in € 545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 03.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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