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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai IGnori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli ConIGliere Simona Francesca Maria Bruzzese ConIGliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 3.10.2024
da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mantovani Maria Dolores, del Foro di Cremona presso il cui studio, sito in Crema (CR), in Viale Repubblica n. 22 ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. _1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lombardo Rocco, del C.F._2
Foro di Bergamo e Meleri Carlo, del Foro di Cremona presso il cui studio, sito in Crema (CR), in Via XX Settembre n. 69/A, ha eletto domicilio appellato
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di CI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 440/2024 emessa dal Tribunale di Cremona in data 4.7.2024 e pubblicata in data 13.7.2024 – non notificata – pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 2035/2021, in punto: divorzio-cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
Per parte appellante:
“In via principale e nel merito: I. Ritenuta la disparità di condizioni economiche delle parti a vantaggio dell'ex marito, e la carenza e comunque la “inadeguatezza” dei mezzi di sussistenza della appellante, nonché la incapacità a procurarseli per ragioni oggettive fondate sulle condizioni economico-patrimoniali conseguenti a scelte condivise dagli ex coniugi a svantaggio della ricorrente, riconoscere a carico di a favore di _1
un assegno di divorzio nella misura di €. 300,00 mensili, rivalutabili Parte_1 secondo gli indici ISTAT FOI, o in quella diversa misura ritenuta equa, (ferme le statuizioni di cui ai provvedimenti del Presidente del Tribunale sino alla mensilità di pubblicazione della sentenza non definitiva sullo status). II. Revocare la statuizione del Tribunale relativa alla condanna di a Parte_1 rifondere a i due terzi delle spese di lite liquidate per tale quota in _1
€. 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo. Accertata l'esistenza di un maggior credito per €. 29.447,33 oltre interessi legali di
nei confronti di , come da atto di precetto prodotto (doc. Parte_1 _1
5A), nel denegato caso di non accoglimento del presente capo di appello, dichiarare la parziale compensazione dell'eventuale credito di in punto, con _1 detto suo maggior debito di €. 29.447,33 oltre interessi legali verso Pt_1
III. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Previa dichiarazione di inattendibilità della teste compagna di ON
, avente interesse in causa, e stralcio della deposizione della stessa. _1
Previa riconsiderazione e ammissione, eventualmente anche parziale, delle prove offerte, per interrogatorio formale e con i testi indicati. Previa ammissione di prova per presunzione ex art. 2729 C. Civ. sulle circostanze evidenziate in atti.”
Per parte appellata:
“In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1
per difetto di specificità dei motivi d'appello formulati, in violazione dell'art.
[...]
342, 1° comma, secondo periodo, cpc;
Nel merito, in via principale: Rigettare, per inconferenza/irrilevanza ovvero comunque infondatezza dei motivi formulati, l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 440/2024 emessa dal Tribunale di Cremona all'esito della camera di conIGlio dell'1.7.2024 e pubblicata il 13.7.2024 a definizione del giudizio di divorzio n. 2035/2021 RG, non notificata;
e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza - ferma la statuizione di revoca del contributo al mantenimento di CP_2
a carico dell'esponente, anche - nella parte in cui ha rigettato la domanda
[...]
2 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. della convenuta volta ad ottenere un assegno divorzile a carico di Parte_1
; _1
Ancora, nel merito in via principale: In difetto di qualsivoglia censura sollevata dall'appellante in merito alla statuizione della sentenza impugnata in punto spese, confermare per l'effetto la relativa statuizione di condanna di a rifondere Parte_1
a 2/3 delle spese di lite liquidate, per tale quota, in € 5000,00 per _1 compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, Iva se e in quanto dovuta e Cpa come per legge, compensando tra le parti il restante terzo;
In via istruttoria:
- Rigettare in quanto inconferente/irrilevante, per i motivi tutti esposti nella narrativa della presente comparsa, la richiesta dell'appellante volta all'ammissione, anche parziale, e/o comunque alla riconsiderazione, dei capitoli articolati, a prova diretta e
a prova contraria, nelle proprie memorie ex art. 183, 6° co, n. 2, e n. 3 cpc, e non già ammessi nel giudizio di primo grado;
e altresì rigettare, in quanto parimenti inconferente, la domanda svolta ex adverso ai fini dell'ammissione di nuovi mezzi di prova con la produzione di documenti formatisi dopo il giudizio di primo grado;
- Respingere altresì, per gli stessi motivi di cui sopra, la richiesta avversaria di ammissione di prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. sulle circostanze evidenziate in atti.
- Ritenuta la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste ON all'udienza del 23.1.2023, per l'effetto mantenere acquisita la relativa deposizione al materiale probatorio già agli atti del giudizio di primo grado e rilevante ai fini del decidere.”
Procuratore Generale:
“rigettare l'appello in punto assegno divorzile accogliendo la domanda di sospensione di provvisoria esecutività della sentenza e di parziale compensazione della quota di spese giudiziali posta a carico della ricorrente con il debito già giudizialmente accertato a carico del resistente…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 27.9.2021 presso il Tribunale di Cremona, esponeva quanto segue: _1
‣ in data 29.10.1995 contraeva matrimonio in Camisano (CR) con la IGnora Pt_1
;
[...]
‣ dalla loro unione nasceva in data 16.1.1996 il figlio CP_2
‣ a gennaio 2017 la IGnora proponeva ricorso per la separazione giudiziale Pt_1 innanzi al Tribunale di Cremona;
‣ con sentenza n. 679 emessa in data 18.12.2018 il Tribunale di Cremona pronunciava la separazione coniugale con addebito a e poneva a suo carico la _1 corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio non autonomo in
3 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di euro
250,00 come contributo al mantenimento della moglie;
‣ nel novembre del 2018 il IGnor si trasferiva in un'altra abitazione sita a _1
Formigara con la compagna IG.ra e la convivenza tra i coniugi non ON veniva più ripresa. Il ricorrente evidenziava che la situazione di fatto sussistente all'epoca della pubblicazione della sentenza di separazione era mutata sotto molteplici aspetti (condizione lavorativa del IGnor posizione personale della IGnora e _1 Pt_1 situazione occupazionale del figlio e riteneva di dover essere esonerato CP_2 dall'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio, in quanto ormai economicamente autosufficienti. Faceva presente che vicende personali sopravvenute alla sentenza di separazione avevano comportato un netto peggioramento della sua condizione patrimoniale, a fronte del miglioramento della situazione patrimoniale della IG.ra in particolare, in costanza di giudizio di separazione egli era Pt_1 occupato alle dipendenze dell' in qualità di operaio di Controparte_3 terzo livello, percependo uno stipendio netto di importo compreso tra euro 1.400,00 ed euro 1.800,00 mensili;
il rapporto di lavoro alle dipendenze dell' CP_3 si era interrotto a decorrere dal 31.12.2020 e, allo stato, non aveva
[...] un'occupazione lavorativa e non disponeva di fonti di reddito;
il trasferimento presso l'abitazione della compagna, IG.ra , aveva comportato la necessità di ON far fronte ad esborsi relativi all'acquisto di materiali per interventi di ristrutturazione/manutenzione eseguiti poi autonomamente e, a copertura delle spese per gli arredi e per gli elettrodomestici della cucina, si era reso necessario ricorrere ad un finanziamento (n. 64171392 del 14.8.2020 a nome della IG.ra , per un _1 importo complessivo di euro 8.123,05 da rimborsarsi in 40 rate mensili da euro 200,00 a decorrere dal 20.9.2020); dalla relazione con la IG.ra in data ON
7.9.2020 era nato . Per_1
Quanto alla IG.ra e al figlio la situazione patrimoniale Parte_1 Controparte_2 della IG.ra era migliorata a seguito della pubblicazione della sentenza di Pt_1 separazione, avendo quest'ultima ereditato – in forza di successione legittima al padre IG. deceduto in data 6.9.2019 – delle unità immobiliari;
Persona_2 inoltre, all'epoca della separazione aveva intrapreso un percorso di Controparte_2 stage a tempo determinato e con una retribuzione di euro 500,00 mensili e, allo stato, era assunto alle dipendenze della ditta Dominoni S.r.l. di Camisano. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'esonero dall'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per la IG.ra e per il figlio Parte_1 Controparte_2
In via istruttoria, chiedeva l'ascolto della IG.ra . ON
2. All'udienza presidenziale del 27.1.2022 il contributo paterno per il mantenimento del figlio veniva ridotto ad euro 100,00 mensili. CP_2
Con memoria integrativa depositata in data 7.2.2022, chiedeva la _1 modifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 CPC nella parte in cui riduceva ad
4 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. euro 100,00 mensili il suo contributo per il mantenimento del figlio e CP_2 chiedeva di essere esonerato dal versamento del contributo al mantenimento del figlio, nonché dal concorso nel pagamento delle spese straordinarie. Deduceva che, prescindendo dal fatto che non aveva l'oggettiva disponibilità per provvedere al mantenimento del figlio e della IG.ra erano insussistenti le condizioni CP_2 Pt_1 affinché la IG.ra e il figlio potessero eIGere dal marito-padre un ulteriore CP_4 contributo per il loro mantenimento. Nel verbale dell'udienza presidenziale si dava atto che “è stabilmente occupato con stipendio di circa 900 euro mensili” e CP_2 riteneva necessaria la verifica dell'esatta retribuzione del figlio, formulando istanza di esibizione ex art. 210 CPC delle relative buste paga.
3. In data 10.2.2022, richiamando la memoria depositata in data 12.1.2022, si costituiva in giudizio chiedendo che venisse posto in capo a Parte_1 _1
l'obbligo di versare un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili
[...]
e un assegno di mantenimento del figlio nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie. Si opponeva all'audizione della IG.ra , in quanto avente interesse in causa. Deduceva inoltre che CP_5 nonostante fosse occupata quale ausiliaria presso una scuola dell'infanzia con uno stipendio mensile di euro 1.200,00, esso era totalmente assorbito dal mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (euro 740,00 mensili) e da due ratei mensili per complessivi euro 500,00 circa per due finanziamenti contratti dal IG. nel _1
2014, in nome della moglie;
il figlio metteva a disposizione il suo stipendio per le necessità vitali anche della madre, oltre che per pagare le plurime contravvenzioni relative all'autovettura intestata alla madre, ma in possesso del IG. Così _1 come fatto presente all'udienza preliminare, deduceva che i coniugi erano separati dal 18.12.2018 con addebito al marito e che la sentenza impugnata da soltanto _1 nel punto in cui lo condannava al versamento mensile del contributo al mantenimento della moglie veniva confermata dalla Corte d'Appello di CI (sentenza n. 959/2019 del 13.6.2019) e, nonostante ciò, il IG. continuava a non versare _1 gli importi dovuti alla moglie e figlio. Nel settembre 2019 era venuto a mancare il padre della convenuta, il quale aveva sempre aiutato la figlia e il nipote a sopravvivere;
il IG. nonostante l'alto _1 tenore di vita condotto1, si opponeva ai vari tentativi esperiti per recuperare quanto spettante in via esecutiva, fino a rassegnare le dimissioni in data 31.12.2020, rendendo così vane tutte le possibilità per la IG.ra di ottenere quanto stabilito in Pt_1 sede giudiziaria. Circa la sua situazione patrimoniale, deduceva che dalla dichiarazione dei redditi non risultava nessun introito proveniente dalle quote dei beni immobili pervenutele in successione, avendo ereditato piccole porzioni di detti beni, al contrario, dette quote comportavano oneri che venivano assolti dai coeredi Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. maggioritari;
la sua situazione economica era peggiorata con la morte del padre, tanto da non riuscire più a provvedere al pagamento dei ratei pattuiti con EQ (per il pagamento del residuo debito di euro 10.200,00 circa contratto da _1 per far fronte alle numerose contravvenzioni contestategli alla guida dell'autovettura intestata alla moglie). Il IG. riteneva che l'attribuzione allo stesso delle contravvenzioni fosse _1
“destituita di fondamento” e faceva presente che il verbale di perquisizione personale eseguito in data 5.4.2008 (e depositato dalla convenuta per dimostrare quantomeno che l'autovettura a lei intestata era nell'occasione condotta dal IG. risultava _1
“negativo”, ma la convenuta osservava che in motivazione si leggeva: "Nel corso di un servizio di P.S. per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, avendo fondato motivo di ritenere che indosso a _1
e/o sul mezzo di trasporto usato dal medesimo… di proprietà di
[...] [...]
potessero trovarsi sostanze stupefacenti e psicotrope…". Pt_2
All'udienza del 3.3.2022 le parti comparivano dinanzi al G.I. e chiedevano l'emissione di sentenza parziale sullo status.
4. Con sentenza n. 200/2022 emessa in data 1.4.2022 il Tribunale di Cremona dichiarava in via non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e la prosecuzione del giudizio davanti al G.I. _1 Parte_1
5. Rispettivamente in data 7.6.2022 e 9.6.2022 e Parte_1 _1 depositavano memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 CPC. In data 8.7.2022 e 11.7.2022 depositavano memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 CPC. In data 16.8.2022 e 1.9.2022 depositavano memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 CPC. All'udienza del 3.11.2022 il G.I. ammetteva prova per testi e per interrogatorio formale e fissava udienza al giorno 23.1.2023. All'udienza del 23.1.2023 venivano sentiti i testi, il IGnor si rendeva _1 disponibile all'interrogatorio formale e, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, il G.I. assegnava alle parti termine per il deposito di notte scritte ai sensi dell'art. 127 ter CPC. In data 18.3.2024 e 19.3.2024 le parti depositavano note d'udienza e all'udienza del 19.3.2024 il G.I. assegnava termine per le comparse conclusionali, depositate dalle parti in data 24.5.2024 e 27.5.2024
6. Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 440/2024 del 4.7.2024 – pubblicata in data 13.7.2024 –, così statuiva:
“1. Revoca il contributo al mantenimento di a carico del ricorrente, con CP_2 decorrenza dalla mensilità di settembre 2021; 2. Rigetta la domanda della convenuta volta ad ottenere un assegno divorzile, ferme le statuizioni di cui ai provvedimenti provvisori presidenziali sino alla mensilità di pubblicazione della sentenza non definitiva sullo status;
6 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
3. Condanna la resistente a rifondere al ricorrente 2/3 delle spese di lite che si liquidano, per tale quota, in euro 5000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva se e in quanto dovuta e cpa come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.” Osservava:
- circa il contributo paterno al mantenimento del figlio, ai fini della valutazione dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, il Giudice di merito è tenuto a considerare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo gravante sui genitori, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto, fermo restando che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, sempre che queste siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. Sez. VI-I 5.3.2018 n. 5088; Cass. Sez. I 14.8.2020 n. 17183); inoltre, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica solo in considerazione del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass. 19135/2019); l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita. Di contro, “l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. 22 luglio 2019, n. 19696). Nel caso di specie, (16.1.1996) si era diplomato nel 2016 ed era rimasto a CP_2 convivere sempre con la madre, era impiegato come operaio da Dominoni S.r.l. dal
3.4.2018 (abbandonato il progetto universitario) con contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione netta media di circa euro 1.600,00 al mese 2. era da considerarsi autonomo ed autosufficiente e, considerati anche i doveri CP_2 che gravano sui figli adulti, erano inconferenti le argomentazioni della resistente circa gli sforzi del figlio, impegnato in ore di straordinario per contribuire a risanare l'esposizione debitoria della madre. 2 Cedolino sett. 2021 euro 1.607,00, ott. 2021 euro 1.539,00, nov. 2021 euro 1.471,00, dic. 2021 euro 1.415,00 + tredicesima mensilità euro 1.224,00, gen. 2022 euro 1.416,00, feb. 2022 euro 1.737,00, mar. 2022 euro 1.621,00, apr. 2022 euro 1.393,00 + euro 149,00 a titolo di straordinari, mag. 2022 euro 1.673,00, giu. 2022 euro 1.513,00, lug. 2022 euro 1.843,00, ago. 2022 euro 1.860,00, sett. 2022 euro 1.700,00, ott. 2022 euro 1.905,00, nov. 2022 euro 1.519,00, dic. 2022 euro 1.471,00. 7 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
- Venuta meno la solidarietà propria del vincolo familiare, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, né in funzione assistenziale, né a scopo compensativo e perequativo: era da richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità recentemente riaffermato anche con la sentenza n. 32198/2021 3 e la precisazione della Corte di Cassazione secondo cui nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti 4.
Premesso ciò, circa la situazione economica del ricorrente, lo stesso, fin dall'atto introduttivo, esponeva di essere stato occupato sino al 30.12.2020 alle dipendenze di una impresa edile con stipendio mensile tra euro 1.400,00 ed euro 1.800,00; la
Certificazione Unica del 2021 attestava un reddito da lavoro dipendente nel 2020 di euro 22.619,06, imposta netta euro 4.289,86; la Certificazione Unica 2020 attestava un reddito da lavoro dipendente nel 2019 di euro 24.444,72, imposta netta euro 4.861,78; la Certificazione Unica 2019 attestava un reddito da lavoro dipendente nel 2018 di euro 22.981,28 , imposta netta euro 4.400,64. Le buste paga in atti, inoltre, evidenziavano uno stipendio pari a euro 1.826,00 nel settembre 2016, uno stipendio medio mensile di circa euro 1.400,00 mensili nel 2017 e circa euro 800,00 mensili nel 2021 (al netto di contributi, imposte e pignoramenti). Il ricorrente dichiarava di aver presentato dimissioni volontarie dall'impiego alla fine del 2020, a causa di dissapori con il datore di lavoro, e di essere sempre rimasto inoccupato da allora. Per i successivi anni 2021, 2022 e 2023, dunque, il ricorrente 3 Secondo il quale: “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'eIGenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”. 4 Verifica da collegare alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare, con onere in capo al coniuge richiedente, se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e dell'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906; Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). 8 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. dichiarava di non aver prodotto alcun reddito imponibile e, invero, risultava agli atti che abitava nella casa di proprietà della di lui compagna _1 _1
, unitamente a loro figlio (nato il [...]) e alla figlia della
[...] Per_1 compagna. Il ricorrente aveva infine dedotto e documentato di aver ricevuto cartelle di pagamento per debiti erariali nel 2021 per euro 147.015,34. Circa la situazione economica della resistente: aveva dedotto di essere operatrice presso un asilo infantile con stipendio netto mensile di circa euro 1.200,00 mensili e la documentazione in atti attestava i seguenti redditi mensili, calcolati su 12 mensilità: circa euro 1.600,00 nel 2023; circa euro 1.500,00 nel 2022; circa euro 1.370,00 nel 2021; circa euro 1.300,00 nel 2020; circa euro 1.340,00 nel 2019; circa euro 1.377,00 nel 2018. Le buste paga in atti dimostrano, invero, uno stipendio mensile di circa euro 800,00 nel 2021, già detratta la ritenuta destinata al pagamento di n. 2 finanziamenti contratti in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia 5. La ricorrente era inoltre comproprietaria di alcuni immobili e terreni siti in
Camisano e in SA SC (provenienti dalla successione ereditaria del di lei padre deceduto il 6.9.2019) ed era proprietaria esclusiva dell'abitazione sita in Camisano, nella quale conviveva con il figlio (abitazione gravata da mutuo ipotecario con rata mensile di circa euro 730,00 e con scadenza prevista a marzo 2026). La resistente rimarcava le mancanze del marito nella contribuzione, anche in violazione delle statuizioni della separazione;
in particolare, la resistente evidenziava che il Tribunale di Cremona con decreto n. 3879 del 30.11.2020 – pubblicato il 10.12.2020 – ordinava ex art 156 CC all'allora datore di lavoro di di _1 versare mensilmente, e direttamente a l'importo dovuto a titolo di Parte_1 mantenimento (per complessivi euro 500,00) – l'efficacia del provvedimento era di fatto cessata con il licenziamento del ricorrente (il ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa e ciò era confermato dai testi sentiti). Quanto al tenore di vita del ricorrente, era emerso che in uso alla famiglia, oltre a una vettura marca “Fiat”, vi era un'automobile marca “Range Rover”, acquistata con finanziamento nel 2020 (in data anteriore al licenziamento) e che il ricorrente aveva condiviso con la famiglia alcuni viaggi, soprattutto nel corso degli anni 2018 e 2019; lo stesso ricorrente aveva dedotto di essersi potuto permettere i viaggi suddetti grazie anche al contributo economico dei familiari della di lui compagna o degli amici della coppia (come riferito da in sede di testimonianza e come attestano i documenti ON prodotti dal ricorrente). Alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, effettuata tenuto conto di tutte le evidenze disponibili e esaminati gli atti e i documenti di causa, non emergeva la precondizione indispensabile per riconoscere un assegno divorzile, ossia uno squilibrio rilevante tra le posizioni dei coniugi: dall'istruttoria esperita non era emerso nessun elemento che potesse in qualche modo dimostrare la falsità delle evidenze così come risultanti dalla copiosa documentazione in atti ed era da ritenere dimostrato lo stato di Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. disoccupazione del ricorrente;
del pari, non era emersa la prova che egli conducesse uno stile di vita particolarmente agiato e incompatibile con i redditi così come documentati e dichiarati. In ogni caso, il rilievo di una differenza reddituale e/o patrimoniale tra i coniugi non sarebbe, in ogni caso, di per sé sufficiente a supportare la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente. Difatti, l'accertamento postula, ove sussista una rilevante forbice reddituale e patrimoniale tra le parti, una verifica del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e del patrimonio dell'altra parte. La Suprema Corte ha sul punto precisato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato, sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. Sez. I 17.4.2019, n. 10781 e
Cass. Sez. I 17.4.2019, n. 10782). Nel caso di specie, nulla era stato provato, né tantomeno dedotto, sul contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare né veniva esposto un sacrificio delle proprie aspettative di carriera professionale per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari in costanza di convivenza matrimoniale. La resistente, nel proporre la domanda di assegno, si era limitata a rimarcare il contegno riprovevole del coniuge, il quale, per anni, si sarebbe sottratto agli obblighi derivanti dalla comunione legale, prima, e dalla separazione poi. Sotto il profilo assistenziale, erano inconferenti le motivazioni che avevano indotto il ricorrente a dimettersi dall'impiego e la resistente era impiegata e titolare di un reddito mensile adeguato. Nonostante gli esborsi mensili in ragione dei debiti contratti, andava comunque considerato che era proprietaria della casa in cui abita con il Parte_1 figlio (oltre che comproprietaria di immobili pervenuti a titolo successorio nel 2019) e che i finanziamenti erano di prossima estinzione (segnatamente: un finanziamento risultava allo stato estinto, stante il termine di rimborso previsto a giugno 2024; un prestito era in scadenza nel 2025 e il mutuo nel 2026).
- circa le spese di lite, visti i principi di soccombenza e causalità, il carattere necessario della pronuncia sullo status e il rigetto delle domande riconvenzionali, era da condannare la resistente a rifondere al ricorrente 2/3 delle spese di lite, oltre IVA e CPA.
7. Avverso tale sentenza, pubblicata in data 13.7.2024 e non notificata, Parte_1 con ricorso depositato in data 3.10.2024, ha proposto appello chiedendo in via cautelare la sospensione dell'esecutorietà della sentenza6 e nel merito il riconoscimento di euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
la revoca della statuizione del Tribunale relativa alla condanna di a rifondere a Parte_1 _1
i due terzi delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre al
[...]
15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, compensando tra le parti il restante 6 Fumus boni iuris – carenza dei mezzi di sopravvivenza della IG.ra periculum in mora – il IG. Pt_1 era debitore nei confronti della IG.ra di euro 29.447,33, per arretrati di assegni di _1 Pt_1 mantenimento e spese legali liquidate a suo carico. 10 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. terzo (o, in subordine, dichiarare la parziale compensazione dell'eventuale credito di in punto con il suo maggior debito di euro 29.447,33). In particolare, _1 ha dedotto la mancata o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, l'omessa ammissione delle prove offerte anche ex art. 2729 CC e, infine, la mancata motivazione. L'appellata ha osservato che, nonostante i numerosi viaggi, non contestati, effettuati da – su cui, tra l'altro, si fondavano i dubbi circa le sue asserite difficoltà _1 economiche – quest'ultimo, subito dopo l'inizio della causa di separazione, non aveva versato alcuna somma a titolo di mantenimento né del figlio e né della moglie. Nelle more, la creditrice aveva proposto ricorso ex art. 156 CC affinché il Tribunale disponesse il versamento diretto da parte del datore di lavoro di degli assegni _1 di euro 250,00 per la moglie e di euro 250,00 per il figlio il Tribunale, CP_2 esaminata la situazione – preso atto dell'inadempimento protratto per due anni – e respinte le argomentazioni di emetteva decreto ex art. 156 CC e ordinava al _1 datore di lavoro di versare direttamente alla IGnora l'importo di euro 500,00 7. Pt_1
A seguito dell'emissione del decreto ex art. 156 CC si dimetteva _1 immediatamente senza preavviso dalla propria occupazione a tempo indeterminato. Circa la valutazione delle istanze istruttorie, deduceva l'inattendibilità della testimonianza di , visto il suo interesse in causa. ON
L'appellata ha poi evidenziato che, in merito alla posizione economica del figlio la sentenza impugnata non ha considerato che l'unico introito della famiglia CP_2
è costituito dallo stipendio del figlio, il quale, diplomatosi in agraria nel 2016 e abbandonato il progetto universitario (da sempre perseguito), in seguito alla malattia del nonno che lo manteneva totalmente, si era attivato per trovare un'occupazione come operaio, con l'obiettivo di mantenere sé e la madre. Il reddito mensile (euro 1.600,00) “soggettivamente percepito come sufficiente”, nel caso di specie, proprio perché ogni caso deve essere valutato singolarmente, attualmente serve al mantenimento anche della madre, il cui reddito viene assorbito dai ratei del mutuo – allo stato di euro 788,19 mensili – e dai due finanziamenti che la madre continua a pagare, salvo il rateo di euro 219,00 scaduto a giugno 2024. Ha ritenuto non condivisibile la sentenza del Tribunale nel punto in cui espone: “Nel caso di specie nulla è stato provato, né tantomeno dedotto, sul contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare, né è stato esposto un sacrificio delle proprie Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. aspettative di carriera…”; ha dedotto che il Tribunale aveva ammesso esclusivamente due capitoli di prova, senza motivare circa l'omessa ammissione di prove testimoniali8 (dei 26 offerti in memoria ex art. 183 CPC n. 2) e che la decisione di sacrificare tutto lo stipendio della moglie (euro 1.200,00) per pagare i debiti contratti a beneficio di tutta la famiglia, era stata adottata di comune accordo, con l'esclusiva disponibilità della IGnora la quale aveva confidato nella buona fede Pt_1 del coniuge. Le istanze istruttorie non ammesse (tra cui l'ammissione di prova per presunzione ex art. 2729 CC) avevano l'obiettivo di fornire elementi atti a dimostrare gli importi versati dalla a causa dei comportamenti contestati al marito9. Dopo la Pt_1 separazione (2017-2018) la IGnora si vedeva recapitare da EQ cartelle Pt_1 esattoriali per importi cospicui, come quella per euro 10.000,00 per infrazioni stradali delle quali non era a conoscenza e, tra l'altro, le restavano ingenti debiti (come da doc. 39 – ingiunzione dell'Erario di euro 6.710,39 già notificatale); nonché
“sollecito” di pagamento da parte dell' Agenzia Entrate per Controparte_7 euro 5.571,27, doc. 4A, notificato a in data 12.9.2024; le venivano notificate da Pt_1
“richieste formali” di pagamento come ai doc. 46 e 47 rispettivamente per euro Pt_4
920,55 e 1.149,78, per multe pregresse relative all'autovettura tg. BV 223 GK per infrazioni al Codice della Strada commesse nel dicembre 2013 dal solito conducente in data 10.3.2024 le veniva notificato un “preavviso di pignoramento presso _1 terzi” per una cartella esattoriale per euro 3.070,60 riportante estremi di contravvenzioni contestate nel 2013 e nel 2014, e a lei addebitate quale proprietaria del mezzo condotto. Faceva presente che era solito non pagare i suoi _1 debiti e, a riprova di ciò, richiamava l'importo di euro 147.015,34, ossia un debito risalente agli anni 2004-2005 per il mancato pagamento dei “diritti annuali” alla Camera di Commercio alla quale egli era iscritto quale titolare di una impresa individuale. In aggiunta, riteneva IGnificativo il licenziamento senza preavviso di dopo _1
l'emissione del decreto del Tribunale ex art. 156 CC (che stabiliva a titolo di mantenimento di figlio e moglie un importo di euro 250,00 ciascuno). Sulla sua situazione economica, la IGnora vedeva congelato il proprio stipendio di circa Pt_1 euro 1.200,00 dai ratei dei debiti contratti d'accordo tra i coniugi, e precisamente: 1) Rateo del mutuo per l'acquisto della casa coniugale nella quale ha vissuto per ventidue anni (20.10.1995 – 18.12.2018), con la moglie e il figlio, per un _1 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. importo pari a euro 788,19; 2) Rateo per rimborso finanziamento contratto nel marzo
2014 con Santander per euro 219,00 mensili scaduto a giugno 2024; 3) Rateo di euro 220,00 mensili per rimborso finanziamento 19.2.2015, in scadenza a Parte_3 marzo 2025. L'appellante ritiene evidente la disparità economica e ha evidenziato che il IGnor nell'elenco informale delle spese sostenute aveva indicato spese gonfiate e/o _1 inesistenti, come quella relativa al versamento alla convivente di un importo mensile pari ad euro 450,00 per l'occupazione dei locali dell'ampia villa di proprietà della stessa, da lui personalmente ristrutturata a sue spese, e dell'importo relativo al rateo del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Range Rover. In merito al punto della sentenza secondo cui: “Pur constatato che ella sopporta esborsi mensili in ragione dei debiti contratti, deve comunque considerarsi che la
è proprietaria della casa in cui abita con il figlio (oltre che comproprietaria di Pt_1 immobili pervenutile a titolo successorio nel 2019, e che i finanziamenti sono di prossima estinzione;
un finanziamento risulta allo stato estinto… a giugno 2024; un prestito è in scadenza nel 2025 e il mutuo nel 2026” ha osservato che dalle dichiarazioni dei redditi successive al 2019 non risultava il preteso miglioramento delle condizioni economiche, al contrario, gli immobili pervenuti in successione costituivano un peso;
gli esborsi - che, tra l'altro, erano da suddividere al 50% - sarebbero cessati solo nel 2026 e il figlio continuava a vivere con la madre. In conclusione, l'appellante ha precisato di essere creditrice nei confronti di _1 di euro 29.447,33 come da nuovo atto di precetto notificatogli in data
[...]
5.8.2024 per arretrati di assegni di mantenimento maturati sin dall'epoca della separazione e per spese processuali liquidate dall'Autorità Giudiziaria.
8. In data 8.1.2025 si è costituito in giudizio il IGnor chiedendo in via _1 preliminare l'inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto. Ha dedotto che l'atto di non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di gravame e, Parte_1 comunque, solleva censure infondate. Ritornando su un assunto già affermato più volte in primo grado, in relazione ai viaggi e ai soggiorni effettuati da _1 con la compagna negli anni 2018 e 2019 ha evidenziato che,
[...] ON come anche emerso dalla deposizione della compagna, IG.ra , quest'ultima è _1 originaria dell'Argentina e i suoi genitori – ancora residenti in Argentina – allo scopo di poter vedere la figlia e la nipote nata da una precedente relazione della IG.ra
, si erano fatti carico dei viaggi effettuati da lei e dal IG. in Sud _1 _1
America, così come anche dei fine settimana trascorsi in località del lago di Garda. Circa l'ordine di versamento diretto della somma di euro 500,00 mensili emesso dal Tribunale di Cremona nel procedimento n. 1179/2020 RG, l'appellato ha fatto presente che la pronuncia dell'ordine di versamento diretto a carico del datore di lavoro del era datata 10.12.2020, quando la situazione economica _1 dell'esponente – in quanto all'epoca percettore di reddito – era ben diversa da quella che ha caratterizzato gli anni successivi.
13 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
Circa il suo licenziamento, ritiene irrilevanti le motivazioni che avevano indotto l'appellato a dimettersi dall'impiego; tra le altre circostanze, aveva contribuito alle sue dimissioni il fatto che il figlio (nato in data [...]) avesse contratto il Per_1
Covid all'età di due mesi. L'appellato evidenzia che il Tribunale aveva verificato la sussistenza dei presupposti di spettanza o meno dell'assegno divorzile sul confronto tra le situazioni economiche del IG. e della IG.ra confronto dal quale era pacificamente emersa _1 Pt_1
l'insussistenza di “alcuno squilibrio rilevante tra le posizioni dei coniugi, ossia quella precondizione indispensabile per riconoscere un assegno divorzile”. Infatti, la resistente era impiegata e titolare di reddito mensile adeguato10 e, nonostante gli esborsi mensili in ragione dei debiti contratti, andava considerato che era Parte_1 proprietaria della casa in cui abitava con il figlio e che i finanziamenti erano di prossima estinzione (oltre che comproprietaria di immobili pervenuti a titolo successorio nel 2019, qualificati come “terreni seminativi irrigui”, quindi coltivabili e idonei ad essere affittati, quantomeno per la quota di spettanza della – tale Pt_1 circostanza, però, era valutata unitamente al reddito mensile adeguato;
ai finanziamenti di prossima estinzione e alla titolarità del diritto di proprietà della casa dove abitava con il figlio). Circa l'inattendibilità della teste (escussa Tes_2 all'udienza del 23.1.2023), l'appellato ha evidenziato che nelle risposte fornite dalla teste non si ravvisava nessuna contraddizione. Circa la posizione economica del figlio la conclusione del Giudice di primo CP_2 grado, secondo cui è del tutto autonomo e autosufficiente e ha conseguito CP_2 un'età e un reddito da considerarsi assolutamente sufficienti a fondare l'esclusione di qualsiasi mantenimento in capo ai genitori, era il risultato delle evidenze probatorie: le buste paga del ragazzo relative al periodo settembre 2021-dicembre 2022, infatti, attestavano una retribuzione netta media di circa euro 1.600,00, calcolata su 12 mensilità (oggettivamente sufficiente a far fronte alle eIGenze di mantenimento di due persone 11, ciò tenendo conto anche che il concetto di autonomia non è dipendente dalla percezione di un reddito soggettivamente percepito come sufficiente). Circa la mancata ammissione delle prove offerte e il mancato accoglimento di ammissione prova presuntiva ex art. 2729 CC, controparte afferma che erano finalizzate esclusivamente a dimostrare presunti “cattivi comportamenti” tenuti dal Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. in costanza di matrimonio nonché dopo la separazione, ma, come specificato _1 dal Giudice di primo grado, tali comportamenti restavano del tutto irrilevanti ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, al massimo la IG.ra avrebbe potuto avanzare richieste risarcitorie in un separato giudizio. Pt_1
In merito alle altre produzioni documentali, l'appellato ha specificato che il verbale di perquisizione dava esito negativo;
non vi era nessuna prova della condotta imputata all'esponente circa l'occultazione del verbale di contestazione;
non Parte_1 forniva alcun riscontro documentale delle cartelle esattoriali EQ notificatele negli anni 2017-2018; era irrilevante l'ulteriore documentazione prodotta quali il sollecito di pagamento Agenzia delle Entrate 12.9.2024, le richieste di pagamento e il preavviso di pignoramento e, in ogni caso, non vi era riscontro del fatto che le infrazioni del Codice della Strada ivi documentate fossero state commesse proprio dal
Deduceva altresì l'irrilevanza delle contestazioni inerenti ai debiti _1 asseritamente contratti dal e di cui la si era fatta carico. _1 Pt_1
9. All'udienza del 28.1.2025 i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
10. L'appello proposto da è parzialmente fondato. Parte_1
Non appare necessaria ulteriore attività istruttoria in quanto le circostanze dedotte dalle parti sono ampiamente documentate o non contestate.
Comparati i redditi delle parti negli anni in cui lavorava alle
_1 dipendenze della (pur se il IGnor si è limitato a Parte_5 _1 produrre le buste paga e non già le dichiarazioni dei redditi, come invece richiesto), si evidenzia uno squilibrio economico tra le parti, nel senso che la posizione reddituale del era ben più solida. Ciò posto, non è irrilevante porre in luce, come anche
_1 ha rilevato il P.G., che il 19.12.2020 ha sottoscritto una dichiarazione di
_1 dimissioni volontarie, all'evidente scopo di sottrarsi alle azioni esecutive della controparte, come da questa documentato. Evidentemente il IGnor sapeva di
_1 poter comunque contare su altri tipi di entrate, giacché a tutt'oggi, pur essendo abile al lavoro, afferma di essere disoccupato. Egli, dunque, ha capacità lavorativa. Ciò posto, la Corte ritiene che debbano essere considerati gli ingenti esborsi
(documentati) a carico della IGnora tra cui il mutuo per la casa, mentre la Pt_1 controparte non ha oneri in relazione alla abitazione ove vive, di proprietà della compagna. Pertanto, la somma mensile ridotta su cui alla fine può contare giustifica un assegno, sia pure contenuto, con funzione assistenziale e ciò a decorrere dalla sentenza di divorzio e fino a marzo 2026, quando la IGnora potrà contare Pt_1 sull'intero stipendio per aver estinto tutti i finanziamenti. Valutato il parziale accoglimento della domanda la Corte ritiene di compensare tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
P. Q. M.
15 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
La Corte, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 440/2024 emessa dal Tribunale di Cremona in data
[...]
4.7.2024 e pubblicata in data 13.7.2024, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G. in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
- PONE a carico di un assegno mensile a favore di Parte_6 Parte_1 pari a euro 200 a decorrere da aprile 2022 e fino a marzo 2026, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in CI, Camera di ConIGlio del 28.1.2025
Il Presidente Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel 2018 e nel 2019 faceva i seguenti viaggi: venti giorni a Palma di Maiorca nell'estate _1
2018, un lungo periodo in Uruguay nel periodo natalizio 2018, a Monaco nella primavera 2019, oltre che in Italia (dal giugno 2019 trascorreva ogni fine settimana con la IGnora in località varie del _1 _1 Lago di Garda) – il IG. dichiarava che tali viaggi erano pagati da terze persone. _1 5 5 In particolare, sono documentati: un finanziamento contratto con Santander Consumer Bank il 14.3.2014 per euro 26.280,00, con scadenza giugno 2024 e con rata mensile di euro 219,00; un prestito erogato da il 19.2.2015 per euro 26.400,00, con rata di euro 220,00 mensili e scadenza a marzo 2025. Parte_3 9 7 Nella motivazione del decreto del 12.11.2020 il Tribunale rilevava che dagli atti del e dalla
_1 documentazione prodotta dalla nel procedimento in esame ex art. 156 CC “emergono chiare Pt_1 contraddizioni”, “seri dubbi si nutrono in ordine alla fondatezza della allegazione del di attuali
_1 difficoltà economiche” e “Basti considerare come, nell'atto di appello verso la sentenza di separazione, e nel costituirsi nel proc. R.G. Es. 550/2019, quindi in atti risalenti al 2019, avesse prodotto delle CP_6 proprie buste paga da cui risultava un suo “eIGuo” stipendio (di circa €. 1.100,00) (Sent. appello doc. 1 pag. 2; comparsa di costituzione nell'esec. presso terzi pag. 2), invece nell'ambito del procedimento
_1 esecutivo presso terzi il datore di lavoro del dichiarava ex art. 547 cpc. che lo stipendio medio di
_1
fosse pari ad €. 1.900,00 + tredicesima + straordinari)”. _1 Inoltre, “Depone in tal senso altresì la circostanza che lo stesso abbia tenuto, nei vari contenziosi in essere con la una condotta tutt'altro che coerente, e anzi mirata a sottrarsi, con escamotages, al pagamento Pt_1 del dovuto alla . Pt_1 11 8 Vedasi i capitoli di prova offerti nella memoria ex art. 183 n. 2: cap. 2), relativo agli importi di stipendio di integrati da versamenti della Cassa Edile;
cap. 6), relativo all'ingiunzione a per multe date a _1 Pt_1
cap. 7), relativo all'uso esclusivo da parte di di autovetture intestate a capp. 11 e 12), _1 _1 Pt_1 relativi al ritiro e occultamento della corrispondenza da parte di cap. 13), relativo alla sorte degli _1 stipendi di cap. 16), relativo alle indagini svolte da in ordine alle cartelle esattoriali _1 Pt_1 pervenutele;
cap. 17), in ordine alla ristrutturazione della villa della IGnora e alle spese connesse. _1 9 Si veda il doc. 10, ossia il verbale di perquisizione personale effettuata nel corso di un servizio di P.G. a carico di datato 5.4.2008, mentre si trovava alla guida della autovettura intestata alla dove si _1 Pt_1 legge: “Avendo fondato motivo di ritenere che indosso a e/o sul mezzo di trasporto usato _1 dal medesimo… intestato alla potessero trovarsi sostanze stupefacenti o psicotrope” e il doc. 40, ossia il Pt_1 verbale di contravvenzione contestato personalmente a , cestinato dallo stesso e occultato _1 alla moglie. 12 10 Le buste paga relative ai mesi settembre 2021-novembre 2021 documentano la percezione di uno stipendio lordo di circa euro 1.743,00, corrispondente – all'esito della trattenuta mensile relativa al finanziamento ancora in essere , di euro 220,00) – ad un netto di circa euro 1.520,00. Parte_3 Il modello 730 2022 attesta un reddito imponibile per l'anno 2021 di euro 19.671,00; il modello 730 2023 attesta un reddito imponibile per l'anno 2022 di euro 20.907,00; la Certificazione Unica 2024 attesta la percezione per l'anno d'imposta 2023 un reddito di euro 22.585,51 (con un TFR imponibile di euro 18.751,27) 11 Le buste paga di nel periodo settembre 2021 – gennaio 2022 riportano una paga base di Controparte_2 euro 1.651,07; le buste paga del periodo febbraio 2022-aprile 2022 riportano una paga base di euro 1.722,41; mentre le buste paga del periodo giugno 2022-dicembre 2022 riportano una paga base di euro 1.745,45: su tali importi, gli straordinari percepiti da hanno inciso in misura compresa tra euro 12,39 ed Controparte_2 euro 320,50. 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai IGnori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli ConIGliere Simona Francesca Maria Bruzzese ConIGliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 3.10.2024
da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mantovani Maria Dolores, del Foro di Cremona presso il cui studio, sito in Crema (CR), in Viale Repubblica n. 22 ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. _1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lombardo Rocco, del C.F._2
Foro di Bergamo e Meleri Carlo, del Foro di Cremona presso il cui studio, sito in Crema (CR), in Via XX Settembre n. 69/A, ha eletto domicilio appellato
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di CI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 440/2024 emessa dal Tribunale di Cremona in data 4.7.2024 e pubblicata in data 13.7.2024 – non notificata – pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 2035/2021, in punto: divorzio-cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
Per parte appellante:
“In via principale e nel merito: I. Ritenuta la disparità di condizioni economiche delle parti a vantaggio dell'ex marito, e la carenza e comunque la “inadeguatezza” dei mezzi di sussistenza della appellante, nonché la incapacità a procurarseli per ragioni oggettive fondate sulle condizioni economico-patrimoniali conseguenti a scelte condivise dagli ex coniugi a svantaggio della ricorrente, riconoscere a carico di a favore di _1
un assegno di divorzio nella misura di €. 300,00 mensili, rivalutabili Parte_1 secondo gli indici ISTAT FOI, o in quella diversa misura ritenuta equa, (ferme le statuizioni di cui ai provvedimenti del Presidente del Tribunale sino alla mensilità di pubblicazione della sentenza non definitiva sullo status). II. Revocare la statuizione del Tribunale relativa alla condanna di a Parte_1 rifondere a i due terzi delle spese di lite liquidate per tale quota in _1
€. 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo. Accertata l'esistenza di un maggior credito per €. 29.447,33 oltre interessi legali di
nei confronti di , come da atto di precetto prodotto (doc. Parte_1 _1
5A), nel denegato caso di non accoglimento del presente capo di appello, dichiarare la parziale compensazione dell'eventuale credito di in punto, con _1 detto suo maggior debito di €. 29.447,33 oltre interessi legali verso Pt_1
III. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Previa dichiarazione di inattendibilità della teste compagna di ON
, avente interesse in causa, e stralcio della deposizione della stessa. _1
Previa riconsiderazione e ammissione, eventualmente anche parziale, delle prove offerte, per interrogatorio formale e con i testi indicati. Previa ammissione di prova per presunzione ex art. 2729 C. Civ. sulle circostanze evidenziate in atti.”
Per parte appellata:
“In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1
per difetto di specificità dei motivi d'appello formulati, in violazione dell'art.
[...]
342, 1° comma, secondo periodo, cpc;
Nel merito, in via principale: Rigettare, per inconferenza/irrilevanza ovvero comunque infondatezza dei motivi formulati, l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 440/2024 emessa dal Tribunale di Cremona all'esito della camera di conIGlio dell'1.7.2024 e pubblicata il 13.7.2024 a definizione del giudizio di divorzio n. 2035/2021 RG, non notificata;
e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza - ferma la statuizione di revoca del contributo al mantenimento di CP_2
a carico dell'esponente, anche - nella parte in cui ha rigettato la domanda
[...]
2 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. della convenuta volta ad ottenere un assegno divorzile a carico di Parte_1
; _1
Ancora, nel merito in via principale: In difetto di qualsivoglia censura sollevata dall'appellante in merito alla statuizione della sentenza impugnata in punto spese, confermare per l'effetto la relativa statuizione di condanna di a rifondere Parte_1
a 2/3 delle spese di lite liquidate, per tale quota, in € 5000,00 per _1 compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, Iva se e in quanto dovuta e Cpa come per legge, compensando tra le parti il restante terzo;
In via istruttoria:
- Rigettare in quanto inconferente/irrilevante, per i motivi tutti esposti nella narrativa della presente comparsa, la richiesta dell'appellante volta all'ammissione, anche parziale, e/o comunque alla riconsiderazione, dei capitoli articolati, a prova diretta e
a prova contraria, nelle proprie memorie ex art. 183, 6° co, n. 2, e n. 3 cpc, e non già ammessi nel giudizio di primo grado;
e altresì rigettare, in quanto parimenti inconferente, la domanda svolta ex adverso ai fini dell'ammissione di nuovi mezzi di prova con la produzione di documenti formatisi dopo il giudizio di primo grado;
- Respingere altresì, per gli stessi motivi di cui sopra, la richiesta avversaria di ammissione di prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. sulle circostanze evidenziate in atti.
- Ritenuta la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste ON all'udienza del 23.1.2023, per l'effetto mantenere acquisita la relativa deposizione al materiale probatorio già agli atti del giudizio di primo grado e rilevante ai fini del decidere.”
Procuratore Generale:
“rigettare l'appello in punto assegno divorzile accogliendo la domanda di sospensione di provvisoria esecutività della sentenza e di parziale compensazione della quota di spese giudiziali posta a carico della ricorrente con il debito già giudizialmente accertato a carico del resistente…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 27.9.2021 presso il Tribunale di Cremona, esponeva quanto segue: _1
‣ in data 29.10.1995 contraeva matrimonio in Camisano (CR) con la IGnora Pt_1
;
[...]
‣ dalla loro unione nasceva in data 16.1.1996 il figlio CP_2
‣ a gennaio 2017 la IGnora proponeva ricorso per la separazione giudiziale Pt_1 innanzi al Tribunale di Cremona;
‣ con sentenza n. 679 emessa in data 18.12.2018 il Tribunale di Cremona pronunciava la separazione coniugale con addebito a e poneva a suo carico la _1 corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio non autonomo in
3 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di euro
250,00 come contributo al mantenimento della moglie;
‣ nel novembre del 2018 il IGnor si trasferiva in un'altra abitazione sita a _1
Formigara con la compagna IG.ra e la convivenza tra i coniugi non ON veniva più ripresa. Il ricorrente evidenziava che la situazione di fatto sussistente all'epoca della pubblicazione della sentenza di separazione era mutata sotto molteplici aspetti (condizione lavorativa del IGnor posizione personale della IGnora e _1 Pt_1 situazione occupazionale del figlio e riteneva di dover essere esonerato CP_2 dall'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio, in quanto ormai economicamente autosufficienti. Faceva presente che vicende personali sopravvenute alla sentenza di separazione avevano comportato un netto peggioramento della sua condizione patrimoniale, a fronte del miglioramento della situazione patrimoniale della IG.ra in particolare, in costanza di giudizio di separazione egli era Pt_1 occupato alle dipendenze dell' in qualità di operaio di Controparte_3 terzo livello, percependo uno stipendio netto di importo compreso tra euro 1.400,00 ed euro 1.800,00 mensili;
il rapporto di lavoro alle dipendenze dell' CP_3 si era interrotto a decorrere dal 31.12.2020 e, allo stato, non aveva
[...] un'occupazione lavorativa e non disponeva di fonti di reddito;
il trasferimento presso l'abitazione della compagna, IG.ra , aveva comportato la necessità di ON far fronte ad esborsi relativi all'acquisto di materiali per interventi di ristrutturazione/manutenzione eseguiti poi autonomamente e, a copertura delle spese per gli arredi e per gli elettrodomestici della cucina, si era reso necessario ricorrere ad un finanziamento (n. 64171392 del 14.8.2020 a nome della IG.ra , per un _1 importo complessivo di euro 8.123,05 da rimborsarsi in 40 rate mensili da euro 200,00 a decorrere dal 20.9.2020); dalla relazione con la IG.ra in data ON
7.9.2020 era nato . Per_1
Quanto alla IG.ra e al figlio la situazione patrimoniale Parte_1 Controparte_2 della IG.ra era migliorata a seguito della pubblicazione della sentenza di Pt_1 separazione, avendo quest'ultima ereditato – in forza di successione legittima al padre IG. deceduto in data 6.9.2019 – delle unità immobiliari;
Persona_2 inoltre, all'epoca della separazione aveva intrapreso un percorso di Controparte_2 stage a tempo determinato e con una retribuzione di euro 500,00 mensili e, allo stato, era assunto alle dipendenze della ditta Dominoni S.r.l. di Camisano. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'esonero dall'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per la IG.ra e per il figlio Parte_1 Controparte_2
In via istruttoria, chiedeva l'ascolto della IG.ra . ON
2. All'udienza presidenziale del 27.1.2022 il contributo paterno per il mantenimento del figlio veniva ridotto ad euro 100,00 mensili. CP_2
Con memoria integrativa depositata in data 7.2.2022, chiedeva la _1 modifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 CPC nella parte in cui riduceva ad
4 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. euro 100,00 mensili il suo contributo per il mantenimento del figlio e CP_2 chiedeva di essere esonerato dal versamento del contributo al mantenimento del figlio, nonché dal concorso nel pagamento delle spese straordinarie. Deduceva che, prescindendo dal fatto che non aveva l'oggettiva disponibilità per provvedere al mantenimento del figlio e della IG.ra erano insussistenti le condizioni CP_2 Pt_1 affinché la IG.ra e il figlio potessero eIGere dal marito-padre un ulteriore CP_4 contributo per il loro mantenimento. Nel verbale dell'udienza presidenziale si dava atto che “è stabilmente occupato con stipendio di circa 900 euro mensili” e CP_2 riteneva necessaria la verifica dell'esatta retribuzione del figlio, formulando istanza di esibizione ex art. 210 CPC delle relative buste paga.
3. In data 10.2.2022, richiamando la memoria depositata in data 12.1.2022, si costituiva in giudizio chiedendo che venisse posto in capo a Parte_1 _1
l'obbligo di versare un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili
[...]
e un assegno di mantenimento del figlio nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie. Si opponeva all'audizione della IG.ra , in quanto avente interesse in causa. Deduceva inoltre che CP_5 nonostante fosse occupata quale ausiliaria presso una scuola dell'infanzia con uno stipendio mensile di euro 1.200,00, esso era totalmente assorbito dal mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (euro 740,00 mensili) e da due ratei mensili per complessivi euro 500,00 circa per due finanziamenti contratti dal IG. nel _1
2014, in nome della moglie;
il figlio metteva a disposizione il suo stipendio per le necessità vitali anche della madre, oltre che per pagare le plurime contravvenzioni relative all'autovettura intestata alla madre, ma in possesso del IG. Così _1 come fatto presente all'udienza preliminare, deduceva che i coniugi erano separati dal 18.12.2018 con addebito al marito e che la sentenza impugnata da soltanto _1 nel punto in cui lo condannava al versamento mensile del contributo al mantenimento della moglie veniva confermata dalla Corte d'Appello di CI (sentenza n. 959/2019 del 13.6.2019) e, nonostante ciò, il IG. continuava a non versare _1 gli importi dovuti alla moglie e figlio. Nel settembre 2019 era venuto a mancare il padre della convenuta, il quale aveva sempre aiutato la figlia e il nipote a sopravvivere;
il IG. nonostante l'alto _1 tenore di vita condotto1, si opponeva ai vari tentativi esperiti per recuperare quanto spettante in via esecutiva, fino a rassegnare le dimissioni in data 31.12.2020, rendendo così vane tutte le possibilità per la IG.ra di ottenere quanto stabilito in Pt_1 sede giudiziaria. Circa la sua situazione patrimoniale, deduceva che dalla dichiarazione dei redditi non risultava nessun introito proveniente dalle quote dei beni immobili pervenutele in successione, avendo ereditato piccole porzioni di detti beni, al contrario, dette quote comportavano oneri che venivano assolti dai coeredi Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. maggioritari;
la sua situazione economica era peggiorata con la morte del padre, tanto da non riuscire più a provvedere al pagamento dei ratei pattuiti con EQ (per il pagamento del residuo debito di euro 10.200,00 circa contratto da _1 per far fronte alle numerose contravvenzioni contestategli alla guida dell'autovettura intestata alla moglie). Il IG. riteneva che l'attribuzione allo stesso delle contravvenzioni fosse _1
“destituita di fondamento” e faceva presente che il verbale di perquisizione personale eseguito in data 5.4.2008 (e depositato dalla convenuta per dimostrare quantomeno che l'autovettura a lei intestata era nell'occasione condotta dal IG. risultava _1
“negativo”, ma la convenuta osservava che in motivazione si leggeva: "Nel corso di un servizio di P.S. per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, avendo fondato motivo di ritenere che indosso a _1
e/o sul mezzo di trasporto usato dal medesimo… di proprietà di
[...] [...]
potessero trovarsi sostanze stupefacenti e psicotrope…". Pt_2
All'udienza del 3.3.2022 le parti comparivano dinanzi al G.I. e chiedevano l'emissione di sentenza parziale sullo status.
4. Con sentenza n. 200/2022 emessa in data 1.4.2022 il Tribunale di Cremona dichiarava in via non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e la prosecuzione del giudizio davanti al G.I. _1 Parte_1
5. Rispettivamente in data 7.6.2022 e 9.6.2022 e Parte_1 _1 depositavano memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 CPC. In data 8.7.2022 e 11.7.2022 depositavano memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 CPC. In data 16.8.2022 e 1.9.2022 depositavano memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 CPC. All'udienza del 3.11.2022 il G.I. ammetteva prova per testi e per interrogatorio formale e fissava udienza al giorno 23.1.2023. All'udienza del 23.1.2023 venivano sentiti i testi, il IGnor si rendeva _1 disponibile all'interrogatorio formale e, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, il G.I. assegnava alle parti termine per il deposito di notte scritte ai sensi dell'art. 127 ter CPC. In data 18.3.2024 e 19.3.2024 le parti depositavano note d'udienza e all'udienza del 19.3.2024 il G.I. assegnava termine per le comparse conclusionali, depositate dalle parti in data 24.5.2024 e 27.5.2024
6. Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 440/2024 del 4.7.2024 – pubblicata in data 13.7.2024 –, così statuiva:
“1. Revoca il contributo al mantenimento di a carico del ricorrente, con CP_2 decorrenza dalla mensilità di settembre 2021; 2. Rigetta la domanda della convenuta volta ad ottenere un assegno divorzile, ferme le statuizioni di cui ai provvedimenti provvisori presidenziali sino alla mensilità di pubblicazione della sentenza non definitiva sullo status;
6 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
3. Condanna la resistente a rifondere al ricorrente 2/3 delle spese di lite che si liquidano, per tale quota, in euro 5000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva se e in quanto dovuta e cpa come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.” Osservava:
- circa il contributo paterno al mantenimento del figlio, ai fini della valutazione dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, il Giudice di merito è tenuto a considerare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo gravante sui genitori, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto, fermo restando che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, sempre che queste siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. Sez. VI-I 5.3.2018 n. 5088; Cass. Sez. I 14.8.2020 n. 17183); inoltre, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica solo in considerazione del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass. 19135/2019); l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita. Di contro, “l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. 22 luglio 2019, n. 19696). Nel caso di specie, (16.1.1996) si era diplomato nel 2016 ed era rimasto a CP_2 convivere sempre con la madre, era impiegato come operaio da Dominoni S.r.l. dal
3.4.2018 (abbandonato il progetto universitario) con contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione netta media di circa euro 1.600,00 al mese 2. era da considerarsi autonomo ed autosufficiente e, considerati anche i doveri CP_2 che gravano sui figli adulti, erano inconferenti le argomentazioni della resistente circa gli sforzi del figlio, impegnato in ore di straordinario per contribuire a risanare l'esposizione debitoria della madre. 2 Cedolino sett. 2021 euro 1.607,00, ott. 2021 euro 1.539,00, nov. 2021 euro 1.471,00, dic. 2021 euro 1.415,00 + tredicesima mensilità euro 1.224,00, gen. 2022 euro 1.416,00, feb. 2022 euro 1.737,00, mar. 2022 euro 1.621,00, apr. 2022 euro 1.393,00 + euro 149,00 a titolo di straordinari, mag. 2022 euro 1.673,00, giu. 2022 euro 1.513,00, lug. 2022 euro 1.843,00, ago. 2022 euro 1.860,00, sett. 2022 euro 1.700,00, ott. 2022 euro 1.905,00, nov. 2022 euro 1.519,00, dic. 2022 euro 1.471,00. 7 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
- Venuta meno la solidarietà propria del vincolo familiare, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, né in funzione assistenziale, né a scopo compensativo e perequativo: era da richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità recentemente riaffermato anche con la sentenza n. 32198/2021 3 e la precisazione della Corte di Cassazione secondo cui nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti 4.
Premesso ciò, circa la situazione economica del ricorrente, lo stesso, fin dall'atto introduttivo, esponeva di essere stato occupato sino al 30.12.2020 alle dipendenze di una impresa edile con stipendio mensile tra euro 1.400,00 ed euro 1.800,00; la
Certificazione Unica del 2021 attestava un reddito da lavoro dipendente nel 2020 di euro 22.619,06, imposta netta euro 4.289,86; la Certificazione Unica 2020 attestava un reddito da lavoro dipendente nel 2019 di euro 24.444,72, imposta netta euro 4.861,78; la Certificazione Unica 2019 attestava un reddito da lavoro dipendente nel 2018 di euro 22.981,28 , imposta netta euro 4.400,64. Le buste paga in atti, inoltre, evidenziavano uno stipendio pari a euro 1.826,00 nel settembre 2016, uno stipendio medio mensile di circa euro 1.400,00 mensili nel 2017 e circa euro 800,00 mensili nel 2021 (al netto di contributi, imposte e pignoramenti). Il ricorrente dichiarava di aver presentato dimissioni volontarie dall'impiego alla fine del 2020, a causa di dissapori con il datore di lavoro, e di essere sempre rimasto inoccupato da allora. Per i successivi anni 2021, 2022 e 2023, dunque, il ricorrente 3 Secondo il quale: “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'eIGenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”. 4 Verifica da collegare alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare, con onere in capo al coniuge richiedente, se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e dell'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906; Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). 8 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. dichiarava di non aver prodotto alcun reddito imponibile e, invero, risultava agli atti che abitava nella casa di proprietà della di lui compagna _1 _1
, unitamente a loro figlio (nato il [...]) e alla figlia della
[...] Per_1 compagna. Il ricorrente aveva infine dedotto e documentato di aver ricevuto cartelle di pagamento per debiti erariali nel 2021 per euro 147.015,34. Circa la situazione economica della resistente: aveva dedotto di essere operatrice presso un asilo infantile con stipendio netto mensile di circa euro 1.200,00 mensili e la documentazione in atti attestava i seguenti redditi mensili, calcolati su 12 mensilità: circa euro 1.600,00 nel 2023; circa euro 1.500,00 nel 2022; circa euro 1.370,00 nel 2021; circa euro 1.300,00 nel 2020; circa euro 1.340,00 nel 2019; circa euro 1.377,00 nel 2018. Le buste paga in atti dimostrano, invero, uno stipendio mensile di circa euro 800,00 nel 2021, già detratta la ritenuta destinata al pagamento di n. 2 finanziamenti contratti in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia 5. La ricorrente era inoltre comproprietaria di alcuni immobili e terreni siti in
Camisano e in SA SC (provenienti dalla successione ereditaria del di lei padre deceduto il 6.9.2019) ed era proprietaria esclusiva dell'abitazione sita in Camisano, nella quale conviveva con il figlio (abitazione gravata da mutuo ipotecario con rata mensile di circa euro 730,00 e con scadenza prevista a marzo 2026). La resistente rimarcava le mancanze del marito nella contribuzione, anche in violazione delle statuizioni della separazione;
in particolare, la resistente evidenziava che il Tribunale di Cremona con decreto n. 3879 del 30.11.2020 – pubblicato il 10.12.2020 – ordinava ex art 156 CC all'allora datore di lavoro di di _1 versare mensilmente, e direttamente a l'importo dovuto a titolo di Parte_1 mantenimento (per complessivi euro 500,00) – l'efficacia del provvedimento era di fatto cessata con il licenziamento del ricorrente (il ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa e ciò era confermato dai testi sentiti). Quanto al tenore di vita del ricorrente, era emerso che in uso alla famiglia, oltre a una vettura marca “Fiat”, vi era un'automobile marca “Range Rover”, acquistata con finanziamento nel 2020 (in data anteriore al licenziamento) e che il ricorrente aveva condiviso con la famiglia alcuni viaggi, soprattutto nel corso degli anni 2018 e 2019; lo stesso ricorrente aveva dedotto di essersi potuto permettere i viaggi suddetti grazie anche al contributo economico dei familiari della di lui compagna o degli amici della coppia (come riferito da in sede di testimonianza e come attestano i documenti ON prodotti dal ricorrente). Alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, effettuata tenuto conto di tutte le evidenze disponibili e esaminati gli atti e i documenti di causa, non emergeva la precondizione indispensabile per riconoscere un assegno divorzile, ossia uno squilibrio rilevante tra le posizioni dei coniugi: dall'istruttoria esperita non era emerso nessun elemento che potesse in qualche modo dimostrare la falsità delle evidenze così come risultanti dalla copiosa documentazione in atti ed era da ritenere dimostrato lo stato di Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. disoccupazione del ricorrente;
del pari, non era emersa la prova che egli conducesse uno stile di vita particolarmente agiato e incompatibile con i redditi così come documentati e dichiarati. In ogni caso, il rilievo di una differenza reddituale e/o patrimoniale tra i coniugi non sarebbe, in ogni caso, di per sé sufficiente a supportare la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente. Difatti, l'accertamento postula, ove sussista una rilevante forbice reddituale e patrimoniale tra le parti, una verifica del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e del patrimonio dell'altra parte. La Suprema Corte ha sul punto precisato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato, sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. Sez. I 17.4.2019, n. 10781 e
Cass. Sez. I 17.4.2019, n. 10782). Nel caso di specie, nulla era stato provato, né tantomeno dedotto, sul contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare né veniva esposto un sacrificio delle proprie aspettative di carriera professionale per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari in costanza di convivenza matrimoniale. La resistente, nel proporre la domanda di assegno, si era limitata a rimarcare il contegno riprovevole del coniuge, il quale, per anni, si sarebbe sottratto agli obblighi derivanti dalla comunione legale, prima, e dalla separazione poi. Sotto il profilo assistenziale, erano inconferenti le motivazioni che avevano indotto il ricorrente a dimettersi dall'impiego e la resistente era impiegata e titolare di un reddito mensile adeguato. Nonostante gli esborsi mensili in ragione dei debiti contratti, andava comunque considerato che era proprietaria della casa in cui abita con il Parte_1 figlio (oltre che comproprietaria di immobili pervenuti a titolo successorio nel 2019) e che i finanziamenti erano di prossima estinzione (segnatamente: un finanziamento risultava allo stato estinto, stante il termine di rimborso previsto a giugno 2024; un prestito era in scadenza nel 2025 e il mutuo nel 2026).
- circa le spese di lite, visti i principi di soccombenza e causalità, il carattere necessario della pronuncia sullo status e il rigetto delle domande riconvenzionali, era da condannare la resistente a rifondere al ricorrente 2/3 delle spese di lite, oltre IVA e CPA.
7. Avverso tale sentenza, pubblicata in data 13.7.2024 e non notificata, Parte_1 con ricorso depositato in data 3.10.2024, ha proposto appello chiedendo in via cautelare la sospensione dell'esecutorietà della sentenza6 e nel merito il riconoscimento di euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
la revoca della statuizione del Tribunale relativa alla condanna di a rifondere a Parte_1 _1
i due terzi delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre al
[...]
15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, compensando tra le parti il restante 6 Fumus boni iuris – carenza dei mezzi di sopravvivenza della IG.ra periculum in mora – il IG. Pt_1 era debitore nei confronti della IG.ra di euro 29.447,33, per arretrati di assegni di _1 Pt_1 mantenimento e spese legali liquidate a suo carico. 10 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. terzo (o, in subordine, dichiarare la parziale compensazione dell'eventuale credito di in punto con il suo maggior debito di euro 29.447,33). In particolare, _1 ha dedotto la mancata o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, l'omessa ammissione delle prove offerte anche ex art. 2729 CC e, infine, la mancata motivazione. L'appellata ha osservato che, nonostante i numerosi viaggi, non contestati, effettuati da – su cui, tra l'altro, si fondavano i dubbi circa le sue asserite difficoltà _1 economiche – quest'ultimo, subito dopo l'inizio della causa di separazione, non aveva versato alcuna somma a titolo di mantenimento né del figlio e né della moglie. Nelle more, la creditrice aveva proposto ricorso ex art. 156 CC affinché il Tribunale disponesse il versamento diretto da parte del datore di lavoro di degli assegni _1 di euro 250,00 per la moglie e di euro 250,00 per il figlio il Tribunale, CP_2 esaminata la situazione – preso atto dell'inadempimento protratto per due anni – e respinte le argomentazioni di emetteva decreto ex art. 156 CC e ordinava al _1 datore di lavoro di versare direttamente alla IGnora l'importo di euro 500,00 7. Pt_1
A seguito dell'emissione del decreto ex art. 156 CC si dimetteva _1 immediatamente senza preavviso dalla propria occupazione a tempo indeterminato. Circa la valutazione delle istanze istruttorie, deduceva l'inattendibilità della testimonianza di , visto il suo interesse in causa. ON
L'appellata ha poi evidenziato che, in merito alla posizione economica del figlio la sentenza impugnata non ha considerato che l'unico introito della famiglia CP_2
è costituito dallo stipendio del figlio, il quale, diplomatosi in agraria nel 2016 e abbandonato il progetto universitario (da sempre perseguito), in seguito alla malattia del nonno che lo manteneva totalmente, si era attivato per trovare un'occupazione come operaio, con l'obiettivo di mantenere sé e la madre. Il reddito mensile (euro 1.600,00) “soggettivamente percepito come sufficiente”, nel caso di specie, proprio perché ogni caso deve essere valutato singolarmente, attualmente serve al mantenimento anche della madre, il cui reddito viene assorbito dai ratei del mutuo – allo stato di euro 788,19 mensili – e dai due finanziamenti che la madre continua a pagare, salvo il rateo di euro 219,00 scaduto a giugno 2024. Ha ritenuto non condivisibile la sentenza del Tribunale nel punto in cui espone: “Nel caso di specie nulla è stato provato, né tantomeno dedotto, sul contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare, né è stato esposto un sacrificio delle proprie Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. aspettative di carriera…”; ha dedotto che il Tribunale aveva ammesso esclusivamente due capitoli di prova, senza motivare circa l'omessa ammissione di prove testimoniali8 (dei 26 offerti in memoria ex art. 183 CPC n. 2) e che la decisione di sacrificare tutto lo stipendio della moglie (euro 1.200,00) per pagare i debiti contratti a beneficio di tutta la famiglia, era stata adottata di comune accordo, con l'esclusiva disponibilità della IGnora la quale aveva confidato nella buona fede Pt_1 del coniuge. Le istanze istruttorie non ammesse (tra cui l'ammissione di prova per presunzione ex art. 2729 CC) avevano l'obiettivo di fornire elementi atti a dimostrare gli importi versati dalla a causa dei comportamenti contestati al marito9. Dopo la Pt_1 separazione (2017-2018) la IGnora si vedeva recapitare da EQ cartelle Pt_1 esattoriali per importi cospicui, come quella per euro 10.000,00 per infrazioni stradali delle quali non era a conoscenza e, tra l'altro, le restavano ingenti debiti (come da doc. 39 – ingiunzione dell'Erario di euro 6.710,39 già notificatale); nonché
“sollecito” di pagamento da parte dell' Agenzia Entrate per Controparte_7 euro 5.571,27, doc. 4A, notificato a in data 12.9.2024; le venivano notificate da Pt_1
“richieste formali” di pagamento come ai doc. 46 e 47 rispettivamente per euro Pt_4
920,55 e 1.149,78, per multe pregresse relative all'autovettura tg. BV 223 GK per infrazioni al Codice della Strada commesse nel dicembre 2013 dal solito conducente in data 10.3.2024 le veniva notificato un “preavviso di pignoramento presso _1 terzi” per una cartella esattoriale per euro 3.070,60 riportante estremi di contravvenzioni contestate nel 2013 e nel 2014, e a lei addebitate quale proprietaria del mezzo condotto. Faceva presente che era solito non pagare i suoi _1 debiti e, a riprova di ciò, richiamava l'importo di euro 147.015,34, ossia un debito risalente agli anni 2004-2005 per il mancato pagamento dei “diritti annuali” alla Camera di Commercio alla quale egli era iscritto quale titolare di una impresa individuale. In aggiunta, riteneva IGnificativo il licenziamento senza preavviso di dopo _1
l'emissione del decreto del Tribunale ex art. 156 CC (che stabiliva a titolo di mantenimento di figlio e moglie un importo di euro 250,00 ciascuno). Sulla sua situazione economica, la IGnora vedeva congelato il proprio stipendio di circa Pt_1 euro 1.200,00 dai ratei dei debiti contratti d'accordo tra i coniugi, e precisamente: 1) Rateo del mutuo per l'acquisto della casa coniugale nella quale ha vissuto per ventidue anni (20.10.1995 – 18.12.2018), con la moglie e il figlio, per un _1 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. importo pari a euro 788,19; 2) Rateo per rimborso finanziamento contratto nel marzo
2014 con Santander per euro 219,00 mensili scaduto a giugno 2024; 3) Rateo di euro 220,00 mensili per rimborso finanziamento 19.2.2015, in scadenza a Parte_3 marzo 2025. L'appellante ritiene evidente la disparità economica e ha evidenziato che il IGnor nell'elenco informale delle spese sostenute aveva indicato spese gonfiate e/o _1 inesistenti, come quella relativa al versamento alla convivente di un importo mensile pari ad euro 450,00 per l'occupazione dei locali dell'ampia villa di proprietà della stessa, da lui personalmente ristrutturata a sue spese, e dell'importo relativo al rateo del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Range Rover. In merito al punto della sentenza secondo cui: “Pur constatato che ella sopporta esborsi mensili in ragione dei debiti contratti, deve comunque considerarsi che la
è proprietaria della casa in cui abita con il figlio (oltre che comproprietaria di Pt_1 immobili pervenutile a titolo successorio nel 2019, e che i finanziamenti sono di prossima estinzione;
un finanziamento risulta allo stato estinto… a giugno 2024; un prestito è in scadenza nel 2025 e il mutuo nel 2026” ha osservato che dalle dichiarazioni dei redditi successive al 2019 non risultava il preteso miglioramento delle condizioni economiche, al contrario, gli immobili pervenuti in successione costituivano un peso;
gli esborsi - che, tra l'altro, erano da suddividere al 50% - sarebbero cessati solo nel 2026 e il figlio continuava a vivere con la madre. In conclusione, l'appellante ha precisato di essere creditrice nei confronti di _1 di euro 29.447,33 come da nuovo atto di precetto notificatogli in data
[...]
5.8.2024 per arretrati di assegni di mantenimento maturati sin dall'epoca della separazione e per spese processuali liquidate dall'Autorità Giudiziaria.
8. In data 8.1.2025 si è costituito in giudizio il IGnor chiedendo in via _1 preliminare l'inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto. Ha dedotto che l'atto di non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di gravame e, Parte_1 comunque, solleva censure infondate. Ritornando su un assunto già affermato più volte in primo grado, in relazione ai viaggi e ai soggiorni effettuati da _1 con la compagna negli anni 2018 e 2019 ha evidenziato che,
[...] ON come anche emerso dalla deposizione della compagna, IG.ra , quest'ultima è _1 originaria dell'Argentina e i suoi genitori – ancora residenti in Argentina – allo scopo di poter vedere la figlia e la nipote nata da una precedente relazione della IG.ra
, si erano fatti carico dei viaggi effettuati da lei e dal IG. in Sud _1 _1
America, così come anche dei fine settimana trascorsi in località del lago di Garda. Circa l'ordine di versamento diretto della somma di euro 500,00 mensili emesso dal Tribunale di Cremona nel procedimento n. 1179/2020 RG, l'appellato ha fatto presente che la pronuncia dell'ordine di versamento diretto a carico del datore di lavoro del era datata 10.12.2020, quando la situazione economica _1 dell'esponente – in quanto all'epoca percettore di reddito – era ben diversa da quella che ha caratterizzato gli anni successivi.
13 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
Circa il suo licenziamento, ritiene irrilevanti le motivazioni che avevano indotto l'appellato a dimettersi dall'impiego; tra le altre circostanze, aveva contribuito alle sue dimissioni il fatto che il figlio (nato in data [...]) avesse contratto il Per_1
Covid all'età di due mesi. L'appellato evidenzia che il Tribunale aveva verificato la sussistenza dei presupposti di spettanza o meno dell'assegno divorzile sul confronto tra le situazioni economiche del IG. e della IG.ra confronto dal quale era pacificamente emersa _1 Pt_1
l'insussistenza di “alcuno squilibrio rilevante tra le posizioni dei coniugi, ossia quella precondizione indispensabile per riconoscere un assegno divorzile”. Infatti, la resistente era impiegata e titolare di reddito mensile adeguato10 e, nonostante gli esborsi mensili in ragione dei debiti contratti, andava considerato che era Parte_1 proprietaria della casa in cui abitava con il figlio e che i finanziamenti erano di prossima estinzione (oltre che comproprietaria di immobili pervenuti a titolo successorio nel 2019, qualificati come “terreni seminativi irrigui”, quindi coltivabili e idonei ad essere affittati, quantomeno per la quota di spettanza della – tale Pt_1 circostanza, però, era valutata unitamente al reddito mensile adeguato;
ai finanziamenti di prossima estinzione e alla titolarità del diritto di proprietà della casa dove abitava con il figlio). Circa l'inattendibilità della teste (escussa Tes_2 all'udienza del 23.1.2023), l'appellato ha evidenziato che nelle risposte fornite dalla teste non si ravvisava nessuna contraddizione. Circa la posizione economica del figlio la conclusione del Giudice di primo CP_2 grado, secondo cui è del tutto autonomo e autosufficiente e ha conseguito CP_2 un'età e un reddito da considerarsi assolutamente sufficienti a fondare l'esclusione di qualsiasi mantenimento in capo ai genitori, era il risultato delle evidenze probatorie: le buste paga del ragazzo relative al periodo settembre 2021-dicembre 2022, infatti, attestavano una retribuzione netta media di circa euro 1.600,00, calcolata su 12 mensilità (oggettivamente sufficiente a far fronte alle eIGenze di mantenimento di due persone 11, ciò tenendo conto anche che il concetto di autonomia non è dipendente dalla percezione di un reddito soggettivamente percepito come sufficiente). Circa la mancata ammissione delle prove offerte e il mancato accoglimento di ammissione prova presuntiva ex art. 2729 CC, controparte afferma che erano finalizzate esclusivamente a dimostrare presunti “cattivi comportamenti” tenuti dal Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G. in costanza di matrimonio nonché dopo la separazione, ma, come specificato _1 dal Giudice di primo grado, tali comportamenti restavano del tutto irrilevanti ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, al massimo la IG.ra avrebbe potuto avanzare richieste risarcitorie in un separato giudizio. Pt_1
In merito alle altre produzioni documentali, l'appellato ha specificato che il verbale di perquisizione dava esito negativo;
non vi era nessuna prova della condotta imputata all'esponente circa l'occultazione del verbale di contestazione;
non Parte_1 forniva alcun riscontro documentale delle cartelle esattoriali EQ notificatele negli anni 2017-2018; era irrilevante l'ulteriore documentazione prodotta quali il sollecito di pagamento Agenzia delle Entrate 12.9.2024, le richieste di pagamento e il preavviso di pignoramento e, in ogni caso, non vi era riscontro del fatto che le infrazioni del Codice della Strada ivi documentate fossero state commesse proprio dal
Deduceva altresì l'irrilevanza delle contestazioni inerenti ai debiti _1 asseritamente contratti dal e di cui la si era fatta carico. _1 Pt_1
9. All'udienza del 28.1.2025 i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
10. L'appello proposto da è parzialmente fondato. Parte_1
Non appare necessaria ulteriore attività istruttoria in quanto le circostanze dedotte dalle parti sono ampiamente documentate o non contestate.
Comparati i redditi delle parti negli anni in cui lavorava alle
_1 dipendenze della (pur se il IGnor si è limitato a Parte_5 _1 produrre le buste paga e non già le dichiarazioni dei redditi, come invece richiesto), si evidenzia uno squilibrio economico tra le parti, nel senso che la posizione reddituale del era ben più solida. Ciò posto, non è irrilevante porre in luce, come anche
_1 ha rilevato il P.G., che il 19.12.2020 ha sottoscritto una dichiarazione di
_1 dimissioni volontarie, all'evidente scopo di sottrarsi alle azioni esecutive della controparte, come da questa documentato. Evidentemente il IGnor sapeva di
_1 poter comunque contare su altri tipi di entrate, giacché a tutt'oggi, pur essendo abile al lavoro, afferma di essere disoccupato. Egli, dunque, ha capacità lavorativa. Ciò posto, la Corte ritiene che debbano essere considerati gli ingenti esborsi
(documentati) a carico della IGnora tra cui il mutuo per la casa, mentre la Pt_1 controparte non ha oneri in relazione alla abitazione ove vive, di proprietà della compagna. Pertanto, la somma mensile ridotta su cui alla fine può contare giustifica un assegno, sia pure contenuto, con funzione assistenziale e ciò a decorrere dalla sentenza di divorzio e fino a marzo 2026, quando la IGnora potrà contare Pt_1 sull'intero stipendio per aver estinto tutti i finanziamenti. Valutato il parziale accoglimento della domanda la Corte ritiene di compensare tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
P. Q. M.
15 Corte d'Appello di CI -Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 909/2024 R.G.
La Corte, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 440/2024 emessa dal Tribunale di Cremona in data
[...]
4.7.2024 e pubblicata in data 13.7.2024, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G. in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
- PONE a carico di un assegno mensile a favore di Parte_6 Parte_1 pari a euro 200 a decorrere da aprile 2022 e fino a marzo 2026, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in CI, Camera di ConIGlio del 28.1.2025
Il Presidente Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel 2018 e nel 2019 faceva i seguenti viaggi: venti giorni a Palma di Maiorca nell'estate _1
2018, un lungo periodo in Uruguay nel periodo natalizio 2018, a Monaco nella primavera 2019, oltre che in Italia (dal giugno 2019 trascorreva ogni fine settimana con la IGnora in località varie del _1 _1 Lago di Garda) – il IG. dichiarava che tali viaggi erano pagati da terze persone. _1 5 5 In particolare, sono documentati: un finanziamento contratto con Santander Consumer Bank il 14.3.2014 per euro 26.280,00, con scadenza giugno 2024 e con rata mensile di euro 219,00; un prestito erogato da il 19.2.2015 per euro 26.400,00, con rata di euro 220,00 mensili e scadenza a marzo 2025. Parte_3 9 7 Nella motivazione del decreto del 12.11.2020 il Tribunale rilevava che dagli atti del e dalla
_1 documentazione prodotta dalla nel procedimento in esame ex art. 156 CC “emergono chiare Pt_1 contraddizioni”, “seri dubbi si nutrono in ordine alla fondatezza della allegazione del di attuali
_1 difficoltà economiche” e “Basti considerare come, nell'atto di appello verso la sentenza di separazione, e nel costituirsi nel proc. R.G. Es. 550/2019, quindi in atti risalenti al 2019, avesse prodotto delle CP_6 proprie buste paga da cui risultava un suo “eIGuo” stipendio (di circa €. 1.100,00) (Sent. appello doc. 1 pag. 2; comparsa di costituzione nell'esec. presso terzi pag. 2), invece nell'ambito del procedimento
_1 esecutivo presso terzi il datore di lavoro del dichiarava ex art. 547 cpc. che lo stipendio medio di
_1
fosse pari ad €. 1.900,00 + tredicesima + straordinari)”. _1 Inoltre, “Depone in tal senso altresì la circostanza che lo stesso abbia tenuto, nei vari contenziosi in essere con la una condotta tutt'altro che coerente, e anzi mirata a sottrarsi, con escamotages, al pagamento Pt_1 del dovuto alla . Pt_1 11 8 Vedasi i capitoli di prova offerti nella memoria ex art. 183 n. 2: cap. 2), relativo agli importi di stipendio di integrati da versamenti della Cassa Edile;
cap. 6), relativo all'ingiunzione a per multe date a _1 Pt_1
cap. 7), relativo all'uso esclusivo da parte di di autovetture intestate a capp. 11 e 12), _1 _1 Pt_1 relativi al ritiro e occultamento della corrispondenza da parte di cap. 13), relativo alla sorte degli _1 stipendi di cap. 16), relativo alle indagini svolte da in ordine alle cartelle esattoriali _1 Pt_1 pervenutele;
cap. 17), in ordine alla ristrutturazione della villa della IGnora e alle spese connesse. _1 9 Si veda il doc. 10, ossia il verbale di perquisizione personale effettuata nel corso di un servizio di P.G. a carico di datato 5.4.2008, mentre si trovava alla guida della autovettura intestata alla dove si _1 Pt_1 legge: “Avendo fondato motivo di ritenere che indosso a e/o sul mezzo di trasporto usato _1 dal medesimo… intestato alla potessero trovarsi sostanze stupefacenti o psicotrope” e il doc. 40, ossia il Pt_1 verbale di contravvenzione contestato personalmente a , cestinato dallo stesso e occultato _1 alla moglie. 12 10 Le buste paga relative ai mesi settembre 2021-novembre 2021 documentano la percezione di uno stipendio lordo di circa euro 1.743,00, corrispondente – all'esito della trattenuta mensile relativa al finanziamento ancora in essere , di euro 220,00) – ad un netto di circa euro 1.520,00. Parte_3 Il modello 730 2022 attesta un reddito imponibile per l'anno 2021 di euro 19.671,00; il modello 730 2023 attesta un reddito imponibile per l'anno 2022 di euro 20.907,00; la Certificazione Unica 2024 attesta la percezione per l'anno d'imposta 2023 un reddito di euro 22.585,51 (con un TFR imponibile di euro 18.751,27) 11 Le buste paga di nel periodo settembre 2021 – gennaio 2022 riportano una paga base di Controparte_2 euro 1.651,07; le buste paga del periodo febbraio 2022-aprile 2022 riportano una paga base di euro 1.722,41; mentre le buste paga del periodo giugno 2022-dicembre 2022 riportano una paga base di euro 1.745,45: su tali importi, gli straordinari percepiti da hanno inciso in misura compresa tra euro 12,39 ed Controparte_2 euro 320,50. 14