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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 9179/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA DI RIPETTA N. 121 ROMA presso lo Parte_1 studio dell'avv. BIONDI MASSIMO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in VIA RUBIANA N. 2 TORINO Controparte_1 presso lo studio dell'avv. SOGNO ELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte del 13-15/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1570/2020 del 18/05/2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 23/05/2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 di cui alla citata sentenza di divorzio. Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 24/03/2025, innanzi al GOP delegato, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Veniva quindi revocata l'udienza fissata innanzi al Giudice relatore e sostituita con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Le parti depositavano le note contenenti le conclusioni congiunte e il Giudice rimetteva la causa la
Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Spese di lite compensate in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il Sig. versi, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
Per_
maggiorenne ma non ancora del tutto autonoma, la somma mensile di Euro 215,00
(duecentoquindici/00), da corrispondersi direttamente alla figlia a mezzo bonifico sul Parte_2 suo conto corrente della stessa entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 e fino al compimento del 26° anno di età della stessa. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche ed Parte_1
Per_ universitarie per la figlia a semplice presentazione delle relative ricevute di spesa, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 9179/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA DI RIPETTA N. 121 ROMA presso lo Parte_1 studio dell'avv. BIONDI MASSIMO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in VIA RUBIANA N. 2 TORINO Controparte_1 presso lo studio dell'avv. SOGNO ELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte del 13-15/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1570/2020 del 18/05/2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 23/05/2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 di cui alla citata sentenza di divorzio. Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 24/03/2025, innanzi al GOP delegato, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Veniva quindi revocata l'udienza fissata innanzi al Giudice relatore e sostituita con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Le parti depositavano le note contenenti le conclusioni congiunte e il Giudice rimetteva la causa la
Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Spese di lite compensate in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il Sig. versi, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
Per_
maggiorenne ma non ancora del tutto autonoma, la somma mensile di Euro 215,00
(duecentoquindici/00), da corrispondersi direttamente alla figlia a mezzo bonifico sul Parte_2 suo conto corrente della stessa entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 e fino al compimento del 26° anno di età della stessa. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche ed Parte_1
Per_ universitarie per la figlia a semplice presentazione delle relative ricevute di spesa, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento