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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 365/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 11.11.2024
promossa da:
, , , con Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 l'avvocato CICERI MARC e MATTEO BONESCHI con domicilio eletto in CORSO ARCHINTI 70 26900 LODI
- appellante –
contro con l'avvocato GUIZZARDI GIULIA e con domicilio eletto in CP_1
C/O AVV. GRUPPIONI MARCO CORSO ITALIA 67 40017 SAN GIOVANNI IN
PERSICETO
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.195/2023 pubblicata in data 3.2.2023
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio la società , lamentando i vizi CP_1 CP_2 dell'impianto fotovoltaico con accumulo batterie da questa fornitole, chiedendo declaratoria di responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con condanna di lla restituzione del prezzo versato dall'attrice, pari ad € 13.568,00 ed al CP_2
risarcimento del danno per lucro cessante, calcolato in € 1.304,38 da dicembre 2015 a luglio 2018, oltre al risparmio non goduto (pari al 70%) sui costi per la fornitura di energia elettrica, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice per la mancata consegna della documentazione contrattuale attinente all'impianto.
Si costituiva la convenuta contestando la domanda, in particolare, rilevava che l'originale della proposta di acquisto era rimasto nella disponibilità dell'attrice, che l'impianto era stato collaudato, che era stata consegnata dichiarazione di conformità, che nel settembre
2015 e nel dicembre 2015 i propri tecnici erano intervenuti ma per la sistemazione di guarnizioni e per la “riprogrammazione” dell'inverter dell'impianto, sempre regolarmente funzionante.
Deduceva, inoltre, che, ad oltre un anno di distanza dall'installazione, l'attrice aveva denunciato un malfunzionamento dell'impianto, in relazione al quale vi era stato nuovo intervento dei propri tecnici che avevano provveduto alla rimozione delle batterie per verificare le ragioni del malfunzionamento, accertando e comunicando in seguito all'attrice che la causa del mancato funzionamento era determinata esclusivamente da un utilizzo errato delle batterie;
ed evidenziava come la sua proposta di sostituzione delle batterie (con altre al litio) e altresì degli inverter (differenti e funzionali all'uso di tali diverse batterie) non era stata accettata dall'attrice, tanto che erano state alla stessa restituite le precedenti quattro batterie esauste.
La convenuta contestava, quindi, la sussistenza di un inadempimento a lei imputabile, non provato nonché l'entità del danno richiesto.
2 Nelle more del giudizio, stante la cancellazione della al Registro delle CP_2
Imprese, la causa è stata riassunta nei confronti degli ex soci e Parte_1
anche quale ex liquidatore, nonché nei confronti delle società Parte_2 Parte_3
e beneficiarie della scissione parziale proporzionale della
[...] Parte_4
CP_2
Costituendosi, i convenuti deducevano l'assenza dei presupposti di Pt_2 Pt_1 cui all'art. 2495, comma 2, c.c., non avendo essi riscosso alcunché in sede di bilancio finale di liquidazione;
ccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva quale ex Pt_2
liquidatore della società e deducevano che, a seguito CP_2 Pt_3 Pt_4
della scissione, il valore effettivo del patrimonio netto assegnato a era Pt_3 negativo, pari a - € 333.574,59, mentre quello conferito a era pari a € Pt_4
184.256,42, con la conseguenza che la prima società non era tenuta solidalmente rispetto ai debiti della società scissa, per essere il patrimonio negativo, mentre la seconda società era tenuta solo fino alla concorrenza dell'importo del patrimonio netto di cui aveva beneficiato, in relazione al quale essa aveva nel frattempo provveduto al soddisfacimento di altri creditori della società scissa per un ammontare addirittura superiore al valore effettivo del patrimonio assegnato.
Veniva espletata ctu tecnica.
Con sentenza n.195/2023 il Tribunale definitivamente decidendo:
- Ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratto concluso tra l'attrice e la società per il grave inadempimento di CP_1 CP_2 quest'ultima;
- Ha condannato le convenute e in solido tra loro, al Parte_3 Parte_4
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 13.568,00;
- Ha rigettato le domande di risarcimento dei danni proposte dall'attrice nei confronti delle predette convenute, dichiarando l'inammissibilità del le nuove domande proposte in sede di precisazione delle conclusioni;
- Ha condannato le convenute e in solido tra loro, alla Parte_3 Parte_4
rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali;
- Ha posto le spese di ctu in via definitiva a carico delle convenute e Parte_3
in solido tra loro, come liquidate in corso del giudizio;
Parte_4
- Ha rigettato le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti
[...]
E con integrale compensazione delle spese tra l'attrice e i Parte_1 Parte_2
predetti convenuti.
3 La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, che hanno chiesto la riforma della pronuncia e il rigetto della domanda proposta nei
[...]
propri confronti in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1- Erronea motivazione in punto di sussistenza del grave inadempimento contrattuale da parte di e conseguente declaratoria di risoluzione del contratto;
CP_3
2- Erronea motivazione in punto di qualifica di quale soggetto Parte_3
tenuto alla restituzione delle somme;
3- Erronea motivazione in punto di solidarietà tra e Parte_3 Pt_4
[...]
4- Erronea regolamentazione delle spese processuali a) tra l'attrice e Pt_2 Pt_1
5- Erronea regolamentazione delle spese processuali e di ctu di e Pt_3
Pt_4
Concludeva in via istruttoria per l'ammissione dei prove disattese in primo grado.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Formulava appello incidentale in punto di liquidazione delle spese di lite e di ctu tra e nei confronti dell'attrice. CP_4 Pt_4
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 11.11.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante si duole dell'erronea motivazione in punto di sussistenza del grave inadempimento contrattuale imputato a e conseguente CP_3
declaratoria di risoluzione del contratto.
Deduce che il giudice di primo grado avrebbe fondato il proprio convincimento sull'erronea interpretazione delle risultanze della ctu, in virtù della quale ha concluso per il mancato funzionamento dell'impianto realizzato da tralasciando l'indicazione CP_2
del CTU che i pannelli erano funzionanti e che degli inverter non era stato possibile verificare il funzionamento per motivi di sicurezza.
Il motivo è infondato.
Come si legge nell'elaborato peritale, “i pannelli fotovoltaici sono funzionanti”, (…) “non
è stato possibile verificare il funzionamento degli inverter per motivi di sicurezza: è tuttavia possibile sostenere che in base alla documentazione disponibile, nella configurazione connesso alla rete (ON GRID), gli inverter non possono essere messi in
4 esercizio”, osservazioni che portano alla conclusione della conferma dell'esistenza dei vizi e malfunzionamenti lamentati da parte attrice.
In disparte delle argomentazioni di cui sopra, si osserva comunque che la mancata verifica del funzionamento dell'impianto, rende inevaso l'onere della prova gravante sul debitore della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, configurando dunque la sua responsabilità.
Il motivo non è meritevole di accoglimento ed è respinto.
Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erronea motivazione in punto di qualifica di quale soggetto tenuto alla restituzione delle somme. Parte_3
Deduce che “il contratto stipulato dall'attore apparterebbe al ramo rimasto in capo alla società scissa”, essendo stato assegnato a il ramo esercente l'attività “futura” Pt_3
di installazione e progettazione di impianti elettrici per il risparmio energetico e per l'energia rinnovabile impianti termodinamici relative attività e passività.
Alla luce di ciò, contratto stipulato dall'attrice nel giugno 2015, già concluso e perfezionato ante scissione, farebbe necessariamente parte di quel ramo rimasto in capo alla scissa che avrebbe provveduto all'eventuale manutenzione / revisione dell'impianto installato.
Il motivo, sotto tale profilo, è inammissibile in quanto dedotto per la prima soltanto in sede di gravame in contrastato coni l'art 345 c.p.c..
Sotto altro profilo, l'appellante deduce che non essendo la passività relativa al debito maturato da nei confronti della riportata dai libri contabili obbligatori CP_2 CP_1
della scissa, quale società beneficiaria parziale della scissione della Parte_3 in applicazione analogia dell'art. 2560 c.c., non potrà certamente CP_2 rispondere per l'intero ed in modo illimitato di un debito che non risultava dai libri contabili obbligatori della bensì solamente ex art. 2506 quater c.c. nei CP_2
limiti del valore effettivo del patrimonio netto alle stesse assegnato.
Secondo tale assunto,essendo il valore assegnato di segno negativo, pari ad Euro -
333.574/59, non può essere tenuta nei confronti dell'attrice di alcunché. Pt_3
Dagli atti emerge che risulta assegnataria del “patrimonio relativo al ramo Pt_3 aziendale esercente l'attività di progettazione ed installazione di impianti elettrici per il risparmio energetico e per energia rinnovabile, nonché di impianti termodinamici” (cfr, bilancio finale di liquidazione di cui al doc. 1 della comparsa di costituzione in primo grado).
5 È altresì incontestata l'attribuzione ad del ramo di azienda in cui è Pt_3
ricompreso il rapporto contrattuale oggetto di causa, e che dunque la stessa, quale società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde dell'intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione
(Cass. n. 4455 del 07/03/2016).
Di conseguenza è tenuta alla restituzione della complessiva somma di € Pt_5
13.568,00.
Il motivo è non meritevole di accoglimento ed è rigettato.
Con il terzo motivo parte appellante si duole della erronea motivazione in punto di responsabilità solidale di Parte_4
Deduce che, contrariamente al convincimento del primo giudice, la solidarietà di sarebbe esclusa atteso che risulta provato che avrebbe già Parte_4 Pt_4 provveduto al pagamento dei debiti della fino all'importo di di € CP_2
184.256/42, pari al valore del patrimonio conferitole, liberandosi dunque di qualsivoglia responsabilità ex art. 2506 e segg. c.c..
In disparte delle considerazione circa l'esclusione delle poste relative alle spese processuali (doc. 6A e 6F) e dei pagamenti ai creditori effettuati da che Pt_6 concludono per la capienza del patrimonio netto rispetto alla somma di € 13.568,00 quale credito dell'attrice, si rileva che l'atto notarile di scissione prevede che di tali elementi passivi rispondano, solidalmente, tutte e tre le società degli “elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dal progetto risponderanno in solido le tre società” (p.9 doc prodotto dall'attrice all'udienza del 21 settembre 2021 e con il deposito telematico del
22 settembre 2022), con ciò derogando alla disciplina contemplata dall'art. 2506-quater
c.c.
Da cui la solidarietà di per la restituzione del corrispettivo, pari a € Parte_7
13.568,00.
Con il quarto motivo parte attrice lamenta l'erronea regolamentazione delle spese processuali tra censurando la compensazione delle spese tra le parti Pt_2 Pt_1 nonostante la soccombenza dell'attrice sul punto.
Il giudice di prime cure, in tema di spese processuali, ha fondato le proprie ragioni sulla novità e la peculiarità delle questioni trattare rispetto al thema decidendum inizialmente delineato con l'introduzione del giudizio, ragioni che il Collegio ritiene condivisibili, atteso l'ampliamento dell'orizzonte dei temi da trattare a seguito della riassunzione della
6 causa, nonché la mancanza di tempestività da parte della convenuta della dichiarazione di cancellazione dal Registro delle Imprese e conseguente interruzione del processo.
Il motivo è infondato, e viene respinto.
Con il quinto motivo parte appellante lamenta l'erronea regolamentazione delle spese processuali di e allegando la parziale soccombenza dell'attrice in Pt_3 Pt_4
relazione a tre domane e alla dichiarazione di inammissibilità di ulteriori due domande.
A tale proposito, rileva il Collegio che l'applicazione del principio di causalità della lite nella fattispecie risulta assorbente la mancata valorizzazione da parte del primo giudice di alcune attività svolte del corso del giudizio, da ritenersi adeguatamente remunerate in virtù dell'applicazione di detto principio.
Ad avviso del Collegio, la prevalenza nella fattispecie del principio di causalità degli oneri processuali nel bilanciamento con il mancato accoglimento di alcune delle domande formulate dall'attrice, atteso anche la condotta processuale delle parti, rende condivisibile la regolamentazione delle spese processuali effettuata in prime cure, che viene confermata nella misura di cui al provvedimento impugnato.
Va riconosciuta la fondatezza della doglianza in punto di ctu, cui segue la condanna al pagamento della differenza di € 919,16,a titolo di rifusione delle spese di consulenza tecnica di parte, quale differenza tra la somma già liquidata e la somma richiesta e dovuta.
Le spese del grado di giudizio, attesa la parziale soccombenza reciproca, vengono compensate nella misura di 1/7 e poste per i restanti 6/7 a carico di parte appellante, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
, , e l'appello incidentale Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bologna CP_1
n.195/2023, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello principale;
- In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna e Parte_3
al pagamento a favore di della somma di € 919,16. Parte_4 CP_1
- Conferma per il resto la sentenza impugnata.
- Condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento delle spese processuali del presente grado, nella misura 6/7 dell'intero,
7 liquidato in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge, con compensazione del rimanente settimo.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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