Sentenza 6 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/04/2022, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2022
N. 00562/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01639/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2021, proposto dalla
Orion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paoletti e Daniele Cintelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SOL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, n. 23;
Focaccia Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale di gara n.1 del 13 ottobre 2021, con cui la Commissione giudicatrice ha disposto l'esclusione di Orion S.r.l. dalla procedura aperta telematica svolta tramite piattaforma EmPULIA in unione temporanea di acquisto con la SANITASERVICE ASL TA S.r.l., avente ad oggetto la fornitura di automezzi di soccorso (78 automezzi di soccorso e 16 automediche per i fabbisogni del Servizio 118) con riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 c.c., comprensiva dell'assistenza fullrisk per la durata di 5 anni per le necessità della SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale in qualità di capofila - CIG PADRE CIG [8714698C48];
- della deliberazione n.71 del 18 ottobre 2021, pubblicata il 19 ottobre 2021, con cui SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale ha disposto l'aggiudicazione della predetta procedura aperta in favore del R.T.I. SOL S.p.A. - Focaccia Group S.r.l.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi;
- della lex specialis, specificamente del Capitolato Tecnico, laddove e limitatamente alla parte in cui richiede la fornitura, alla lettera E6, di un “Saturimetro portatile per la misurazione sul luogo dell'evento dell'ossiemoglobina (Sp02) e carbossiemoglobina (SpCO)”;
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto, eventualmente medio tempore stipulato, tra SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale e l'aggiudicatario R.T.I. SOL S.p.A. - Focaccia Group S.r.l., con ogni provvedimento conseguenziale e disposizione di subentro quest'ultimo da parte dell'odierna ricorrente
e, in via di subordine, per la condanna
di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale al risarcimento per equivalente dei danni sofferti in conseguenza dei provvedimenti impugnati
nonché per la condanna ex art. 116 comma 2 c.p.a.
di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale all’ostensione integrale della Relazione tecnica e della Relazione sull’assistenza full risk di cui all’offerta del R.T.I. controinteressato (documenti in parte oscurati con la nota di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. del 10 novembre 2021 di riscontro all’istanza di accesso della ricorrente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SOL S.p.A. e di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 18 novembre 2021 e depositato il 3 dicembre 2021 la Società ricorrente ha impugnato, domandone l’annullamento: il verbale di gara n.1 del 13 ottobre 2021 con cui la Commissione giudicatrice ha disposto la sua esclusione dalla procedura (aperta telematica) di affidamento de qua per mancata offerta di un Saturimetro portatile per la misurazione sul luogo dell’ossiemoglobina (SpO2) e carbossiemoglobina (SpCO); la deliberazione n.71 del 18 ottobre 2021 (pubblicata il 19 ottobre 2021) dell’Amministratore di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore del R.T.I. SOL S.p.A. - Focaccia Group S.r.l. della procedura aperta telematica svolta tramite piattaforma EmPULIA in unione temporanea di acquisto con la SANITASERVICE ASL TA S.r.l., avente ad oggetto la fornitura di automezzi di soccorso (78 automezzi di soccorso e 16 automediche per i fabbisogni del Servizio 118) con riservato dominio ai sensi dell’art. 1523 c.c. comprensiva dell’assistenza fullrisk per la durata di 5 anni per le necessità della SANITASERVICE ASL BR S.r.l. - CIG [8714698C48], nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi e la lex specialis e, specificamente, il Capitolato Tecnico, laddove e limitatamente alla parte in cui richiede la fornitura, alla lettera E6, di un “Saturimetro portatile per la misurazione sul luogo dell’evento dell’ossiemoglobina (Sp02) e della carbossiemoglobina (SpCO)”. Ha, inoltre, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, eventualmente medio tempore stipulato, tra SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale e l’aggiudicatario R.T.I. SOL S.p.A. - Focaccia Group S.r.l., con ogni provvedimento conseguenziale (anche di subentro nell’aggiudicazione). In via subordinata ha chiesto la condanna di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale al risarcimento per equivalente dei danni sofferti in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Ha, in ultimo, domandato ex art. 116 comma 2 c.p.a. l’ostensione integrale della Relazione tecnica e della Relazione sull’assistenza full risk di cui all’offerta del R.T.I. controinteressato (in parte oscurate con la nota di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. del 10 novembre 2021 di riscontro all’istanza di accesso della ricorrente).
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione di legge, illegittimità previsione lettera “E6” Capitolato tecnico, violazione par condicio concorrenti;
2) violazione e falsa applicazione della lex specialis, specificamente dell’art. 7 (Requisiti generali e verifiche sul possesso dei requisiti) del Disciplinare di gara, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità delle motivazioni;
3) violazione della lex specialis, specificamente del Disciplinare di gara (Requisiti di capacità economica e finanziaria);
4) violazione di legge (comma 5, lettera a, art. 53 del D. Lgs. 50 del 2016 e art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241).
2. In data 21 febbraio 2022 si sono costituite in giudizio SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale e la controinteressata SOL S.p.A., in qualità di capogruppo del R.T.I. aggiudicatario con Focaccia Group S.r.l..
3. Il 4 marzo 2022 SANITASERVICE ASL BR S.r.l. e SOL S.p.A. hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. eccependo l’irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
4. In data 5 marzo 2022 anche la ricorrente Orion S.r.l. ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. L’11 marzo 2022 la ricorrente Orion S.r.l. e la controinteressata SOL S.p.A., capogruppo del R.T.I. aggiudicatario, hanno depositato memorie in replica.
6. All’udienza pubblica del 22 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In disparte da ogni considerazione in rito in ordine alla sua tempestività ed ammissibilità, il ricorso è infondato nel merito e, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei sensi appresso precisati.
2. Con il primo motivo di gravame la Società ricorrente sostiene che l’esclusione dalla procedura de qua disposta in suo danno, con il verbale di gara n. 1 del 13 ottobre 2021, per mancata offerta di un Saturimetro portatile per la misurazione sul luogo dell’ossiemoglobina (SpO2) e della carbossiemoglobina (SpCO) sarebbe illegittima sotto un duplice profilo.
In primo luogo, si evidenzia che Orion S.r.l., facendo “legittimo affidamento sulla portata semantica del termine saturimetro” riportato nel Capitolato Tecnico, avrebbe offerto uno strumento idoneo alla sola misurazione di ossiemoglobina, denominato per l’appunto “saturimetro”, e non anche di carbossiemoglobina, per la cui misurazione sarebbe necessario uno strumento diverso denominato “puls-CO-ossimetro”. In particolare, si deduce che la ZI TA ha espressamente richiesto nella lex specialis di gara un “saturimetro” e che Orion S.r.l. ha offerto un “saturimetro” sicchè, in alternativa, o la ZI TA intendeva riferirsi ad un “puls-CO-ossimetro” per via della doppia misurazione richiesta (SpO2 e SpCO) e allora avrebbe dovuto denominare l'apparecchio di cui al punto “E6” come “pulsCO-ossimetro”, oppure intendeva riferirsi proprio ad un “saturimetro”.
Parte ricorrente sostiene, poi, che la ZI TA resistente avrebbe dovuto, in ogni caso, ammetterla alla procedura di gara de qua in applicazione del cd. principio di equivalenza, in quanto lo strumento offerto dalla Società odierna ricorrente “non differisce sostanzialmente dalla richiesta della P.A.” e non inficerebbe il corretto utilizzo dei veicoli oggetto di fornitura, sicché lo stesso “non costituisce un aliud pro alio”.
Sotto altro profilo, parte ricorrente deduce, in ultimo, l’illegittimità del Capitolato Tecnico di gara, laddove e limitatamente alla parte in cui detta lex specialis richiede la fornitura, alla lettera E6, di un “Saturimetro portatile per la misurazione sul luogo dell'evento dell'ossiemoglobina (Sp02) e carbossiemoglobina (SpCO)” in quanto irragionevole ed illogica.
2.1 Le censure soprariportate non colgono nel segno.
L’impugnata esclusione appare legittima, in quanto Orion S.r.l. ha offerto un “saturimetro” idoneo solo alla misurazione in loco dell’ossiemoglobina (SpO2) e non anche della carbossiemoglobina (SpCO) ciò integrando, alla luce di quanto prescritto dalla lex specialis, un aliud pro alio.
In particolare, il Disciplinare di gara, all’art. 2, stabilisce expressis verbis che nella “Busta 2 Documentazione Tecnica” il concorrente deve inserire una “Relazione tecnica descrittiva dei prodotti offerti, redatta prendendo a riferimento le caratteristiche tecniche indispensabili e quelle preferenziali indicate nel Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alla descrizione dei materiali e delle attrezzature utilizzate nell’allestimento, alle tipologie e modalità di aggancio delle apparecchiature elettromedicali disponibili, alle innovazioni e ai miglioramenti presentati” nonchè le “Schede tecniche, manuali d’uso, depliant e schede di sicurezza (se previste) dei prodotti offerti, redatte o tradotte in lingua italiana, dei veicoli, degli strumenti ed eventuali accessori”. Il medesimo Disciplinare reca, poi, all’art. 10, una comminatoria espressa di esclusione stabilendo che “Saranno escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica, risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico”.
Lo specifico Capitolato Tecnico relativo alle ambulanze individua, peraltro, le “Caratteristiche minime richieste” dei veicoli offerti con riferimento alla “Tipologia del mezzo”, alle “Caratteristiche del veicolo”, alle “Dotazioni e allestimento del veicolo”, agli “Impianti” e alle “Apparecchiature elettromedicali incluse nella fornitura”. Deve aggiungersi che tra le “Apparecchiature elettromedicali incluse nella fornitura” ivi richiamate vi è anche quella indicata alla lettera E.6, ovvero un “Saturimetro portatile” avente le caratteristiche così specificate: “Saturimetro portatile per la misurazione sul luogo dell’evento dell’ossiemoglobina (SpO2) e carbossiemoglobina (SpCO)”.
La documentazione in atti dimostra, peraltro, come la stessa Società ricorrente fosse perfettamente consapevole della necessità di offrire un saturimetro in grado di misurare tanto l’ossiemoglobina (SpO2) e quanto la carbossiemoglobina (SpCO). La Orion S.r.l. ha, infatti, inserito nella “Busta 2 Documentazione Tecnica” una “Relazione Tecnica Ambulanza” ove ha indicato, tra l’altro, la “Fornitura di n. 01 saturimentro portatile mod. Oxytest marca Meber, per la misurazione sul luogo dell’evento dell’ossiemoglobina (SpO2) e carbossiemoglobina (SpCO)”.
Tale ultima affermazione è, tuttavia, smentita, a conferma della circostanza che la condotta imputabile alla Orion S.r.l. integri a tutti gli effetti un aliud pro alio, dal contenuto della scheda tecnica del prodotto allegata all’offerta tecnica della Società ricorrente, dal quale si evince che detto dispositivo, denominato “"OXY TEST" Pulsiossimetro portatile, è in grado di procedere alla misurazione della sola ossiemoglobina (SpO2). Ciò lo si desume agevolmente sia dalla indicazione dei valori relativi al “Campo di misura” e alla “Accuratezza”, che fanno riferimento alla sola ossiemoglobina “SpO2” (e non anche alla carbossiemoglobina - SpCO), sia dalla “Destinazione d’uso”, identificata nella “Misurazione non invasiva della saturazione d’ossigeno nel sangue e del battito cardiaco”.
2.2 L’impugnazione proposta avverso la lex specialis e, segnatamente, avverso il Capitolato Tecnico nella parte in cui lo stesso richiede la fornitura, alla lettera E6, di un “Saturimetro portatile per la misurazione sul luogo dell’evento dell’ossiemoglobina (Sp02) e della carbossiemoglobina (SpCO)”, oltre ad apparire tardiva (in quanto l’asserita mancanza di chiarezza della relativa previsione avrebbe impedito di formulare una offerta seria e, quindi, imposto di insorgere immediatamente contro di essa), è, in ogni caso, infondata nel merito.
In proposito, osserva il Collegio che, sul piano semantico, la denominazione “saturimetro” utilizzata nel Capitolato Tecnico per indicare il dispositivo necessario alla misurazione sul posto di ossiemoglobina (SpO2) e carbossiemoglobina (SpCO), è del tutto corretta atteso che detto termine individua, in senso ampio, un genus di apparecchi elettromedicali che emettono delle radiazioni luminose a diverse lunghezza d’onda assorbite in maniera diversa a seconda delle tipologie di emoglobina (e, quindi, ossiemoglobina e carbossiemoglobina) presenti nel sangue. Sicché in tale categoria di apparecchi rientrano sia i saturimetri in grado di misurare l’emoglobina legata all’ossigeno (ossia la ossiemoglobina definita con la sigla “SpO2”), sia quei saturimetri in grado di misurare anche l’emoglobina legata al monossido di carbonio (ossia la carbossiemoglobina definita con la sigla “SpCO”).
2.3 La chiarezza della legge di gara in uno con la rilevata discrasia tra la dichiarazione resa in sede di proposta e le concrete caratteristiche del dispositivo offerto, portano ad escludere che Orion S.r.l. abbia potuto nutrire un legittimo (ed incolpevole) affidamento in ordine ad una diversa interpretazione del concetto di saturimetro.
Del resto, la Società ricorrente, ove incerta sul significato da attribuire all’espressione impiegata al punto E6 del Capitolato Tecnico di gara, ben avrebbe potuto chiedere chiarimenti alla ZI TA (come pure, peraltro, ha fatto in ordine ai punti E5, E7, E8).
2.4 Sotto altro profilo, non si riscontra la lamentata violazione del principio di equivalenza.
Quest’ultimo, infatti, come delineato all’art. 68 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., non è destinato ad operare nelle ipotesi, come quella in esame, di aliud pro alio, in cui si riscontra l’aperta “difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis” (così ex multis Cons. Stato, Sez. V, 25.7.2019, n. 5258).
A ciò si aggiunga, da un punto di vista tecnico, che il saturimetro offerto dalla Società ricorrente non può considerarsi equivalente rispetto a quello richiesto dalla legge di gara atteso che esso non consente agli operatori sanitari che lo utilizzano di discriminare, in sede di intervento, fra emoglobina legata all’ossigeno ed emoglobina legata al monossido di carbonio e, quindi, ad esempio, di diagnosticare nell’immediatezza una intossicazione da monossido di carbonio (la quale potrebbe pure manifestare livelli di saturazione di ossigeno normali, esigendo di conseguenza un diverso trattamento terapeutico).
3. La reiezione del primo motivo di gravame consentirebbe di ritenere inammissibili, per difetto di legitimatio ad causam della Società ricorrente (in quanto legittimamente e definitivamente esclusa dalla procedura di che trattasi), le ulteriori censure proposte dalla stessa in via gradata (a mezzo del secondo e terzo motivo di ricorso) con cui si denuncia l’illegittimità dell’impugnata aggiudicazione per asserite carenze dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario.
3.1 Ritiene, tuttavia, il Collegio opportuno, anche nella prospettiva di non frustrare l’allegato interesse strumentale di parte ricorrente ad ottenere la riedizione della procedura de qua (che, peraltro, ha visto la partecipazione di due soli operatori economici), esaminare nel merito tali ulteriori doglianze.
4. Con il secondo motivo di gravame si lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione della procedura de qua in favore del R.T.I. SOL S.p.A. - Focaccia Group S.r.l. disposta con l’impugnata deliberazione n.71 del 18 ottobre 2021 (pubblicata il 19 ottobre 2021) dell’Amministratore della SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale. In particolare, si lamenta la carenza in capo al R.T.I. aggiudicatario del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara consistente nella “iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (allestimento e commercializzazione di veicoli speciali e di attrezzature scientifiche ed elettromedicali)”. Ciò in quanto dall’oggetto sociale della capogruppo mandataria SOL S.p.A. si evincerebbe come tale Società si occupi, tra le altre, della sola attività di “progettazione, gestione, realizzazione, installazione, commercializzazione e manutenzione di impianti di condizionamento, elettrici, sanitari e di dispositivi medici anche di proprietà di terzi”, con la conseguenza che la stessa non sarebbe qualificata verso terzi ad effettuare né l’allestimento né l’assistenza di veicoli speciali. In maniera non dissimile, anche dall’oggetto sociale della mandante Focaccia Group S.r.l. si evincerebbe che la stessa svolge la sola attività di “produzione, installazione, trasformazione ed allestimento, commercio al dettaglio e all’ingrosso, noleggio di autoveicoli”.
Nella prospettazione di parte ricorrente sarebbe, quindi, di riflesso, illegittima l’attestazione, resa ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e contenuta nel D.G.U.E. della capogruppo mandataria del R.T.I. aggiudicatario, secondo cui la SOL S.p.A. effettuerebbe il 51% delle prestazioni inerenti l’allestimento dei veicoli speciali oggetto della fornitura e il 51% delle attività di assistenza fullrisk ed il restante 49 % delle medesime prestazioni sarebbe effettuato dalla Focacia Group S.r.l..
4.1 Le censure non meritano positivo apprezzamento.
Preme, in primo luogo, ribadire che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 15/05/2019, n.3149) in tema di congruenza tra oggetto sociale dell’impresa partecipante alla procedura di gara come risultante dai documenti camerali (iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura) e oggetto del contratto da aggiudicare, “l’iscrizione camerale [… ] ha lo scopo di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2176)” sicchè “si rende necessaria una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto dell’appalto, come si può dedurre dal complesso delle prestazioni previste”, ma con la precisazione che “a parziale mitigazione di tale impostazione, la corrispondenza contenutistica non va intesa come perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 261; Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170)”.
4.2 Ebbene, nel caso che occupa, il R.T.I. controinteressato ha esibito le visure camerali relative alle due Società che lo compongono e che evidenziano lo svolgimento di attività che, seppur non perfettamente sovrapponibili con quelle oggetto della procedura di gara di che trattasi (l’allestimento e la fornitura di 78 automezzi di soccorso e 16 automediche per i fabbisogni del Servizio 118), sono certamente coerenti con lo stesso ed in grado, nel loro complesso, di comprovare il pregresso svolgimento di prestazioni che denotano, sul piano sostanziale, il possesso del requisito di idoneità professionale posto dalla lex specialis.
In particolare, quanto alla capogruppo mandataria SOL S.p.A., nella visura camerale della medesima risulta espressamente contemplata, nella sezione delle attività esercitate, anche la “progettazione, realizzazione e gestione di servizi dedicati alla manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed elettrostrumentali in genere. - progettazione, realizzazione e gestione di servizi integrati per la manutenzione e l'igienizzazione di impianti gas medicinali, dispositivi medici ed elettromedicali in unità mobili di soccorso (ambulanze, eliambulanze). - fornitura all'ingrosso di unità mobili di soccorso”. Né può tacersi che, come evidenziato dalla difesa del R.T.I. controinteressato, identica censura è stata già rigettata in un giudizio tra le medesime parti con sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 208/2020 osservando che “l’aggiudicataria risulta avere rispettato appieno l’art. 7.1 del Disciplinare che richiedeva alle imprese concorrenti l’esercizio di attività che fossero coerenti con la fornitura (ambulanze) oggetto di appalto, poiché risulta in atti, dalla depositata iscrizione di SOL S.p.A. alla Camera di Commercio che essa svolge, tra le altre attività, anche quella di fornitura all’ingrosso di unità mobili di soccorso (v. doc. n. 3 SOL S.p.A.)”.
La censura appare destituita di giuridico fondamento anche con riguardo alla posizione della mandante Focaccia Group S.r.l.. Sempre dalla visura prodotta in atti, emerge che la medesima svolge come “attività prevalente” quella di “carrozzeria per costruzione, riparazione ed elaborazione di autoveicoli, veicoli per uso specifico, veicoli per uso speciale, campers, rimorchi da campeggio, unità mobili di soccorso, ambulanze ed automediche” e, quindi, un’attività sostanzialmente corrispondente a quella oggetto del contratto da affidare.
5. Con il terzo motivo di gravame si lamenta, sotto altro profilo, l’illegittimità dell’aggiudicazione della procedura de qua in favore del R.T.I. SOL S.p.A. - Focaccia Group S.r.l..
In particolare, il R.T.I. aggiudicatario avrebbe mancato di produrre in sede procedimentale prova documentale del possesso del requisito di partecipazione prescritto dalla lex specialis e consistente in un “fatturato globale medio annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari 2018-2019-2020 di importo non inferiore al valore posto a base di gara” (art. 7 - pag. 25 del Disciplinare di gara). Ad avviso di parte ricorrente la ZI TA avrebbe, quindi, illegittimamente omesso, prima di procedere ad aggiudicazione, di verificare in capo al R.T.I. aggiudicatario il possesso di un requisito richiesto dalla disciplina di gara a pena di esclusione.
5.1 Anche detta doglianza appare destituita di giuridico fondamento.
È, infatti, appena il caso di rilevare che la lex specialis di gara (art. 3 secondo cui “Il concorrente è tenuto alla compilazione del modello di cui allo schema allegato al DM predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”) si limita a richiedere l’indicazione nel D.G.U.E. del valore del fatturato globale medio annuo conseguito nel triennio di riferimento (2018-2020), senza imporre, per converso, al momento dell’offerta, la dimostrazione del possesso del medesimo requisito economico a mezzo dell’esibizione della relativa documentazione contabile (e, segnatamente, dei bilanci di esercizio).
Stabilisce, infatti, il Disciplinare di gara (art. 7 - pag. 25) che “La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice” e che “La stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, ai sensi dell’art. 81, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verificherà il possesso dei requisiti richiesti in capo agli aggiudicatari”.
Ne discende, quindi, che l’esibizione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari delle due Società componenti del R.T.I. era richiesta, come correttamente ritenuto dalla ZI TA, solo nella successiva (ed eventuale fase) relativa alla verifica dei requisiti e non in quella (precedente) di presentazione della domanda di partecipazione.
5.2 Nè si può mancare, da ultimo, di evidenziare che sia la SOL S.p.A. che la Focaccia Group S.r.l. hanno, nel caso di specie, successivamente provveduto a produrre detta documentazione in sede di verifica dei requisiti dichiarati, così dimostrando l’effettivo possesso dei requisiti posti dalla lex specialis.
6. Dall’accertata infondatezza delle domande di annullamento proposte consegue ex se, per difetto dei relativi presupposti, la reiezione delle ulteriori connesse domande spiccate da parte ricorrente ex art. 122 e 124 c.p.a..
7. Va, in ultimo, scrutinata la domanda proposta ex art. 116 comma 2 c.p.a. da parte ricorrente a mezzo del quarto motivo di gravame e volta ad ottenere l’annullamento della nota di SANITASERVICE ASL BR S.r.l. del 10 novembre 2021 di parziale rigetto (mercè l’oscuramento di talune parti della documentazione richiesta) dell’istanza di accesso avanzata da Orion S.r.l. e la condanna della medesima Amministrazione all’ostensione integrale della Relazione tecnica e della Relazione sull’assistenza full risk di cui all’offerta del R.T.I. controinteressato.
7.1 La suddetta domanda è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma 1 lett c) c.p.a..
Infatti, Orion S.r.l. risulta essere stata, per le ragioni esposte supra al punto 2.1, legittimamente esclusa dalla procedura di affidamento de qua ed è, al più, portatrice di un mero interesse strumentale alla rinnovazione integrale della procedura di gara, sicché non è più in condizione di trarre alcuna utilità concreta ed attuale ex art. 100 c.p.c. dall’ostensione integrale di tali documenti.
Questi ultimi sono, infatti, relativi all’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario e in grado, in potenza, di disvelare vizi di quest’ultima, ma non certo di evidenziare eventuali inediti profili di illegittimità del provvedimento di esclusione adottato in danno della Società ricorrente (e, quindi, di consentire la sua riammissione alla procedura) né tantomeno di condizionare la rinnovazione della procedura di affidamento.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico della Società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibile la domanda di ostensione per sopravvenuta carenza di interesse nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente Orion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della resistente SANITASERVICE ASL BR S.r.l. unipersonale, della somma di € 1.000,00 (mille/00) e in favore della controinteressata SOL S.p.A., in qualità di capogruppo del R.T.I. aggiudicatario con Focaccia Group S.r.l., della ulteriore somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO