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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/07/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
Ing. Ripamonti Valter Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1416/2021 promosso da
, (P.IVA ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Razeto (C.F. ; C.F._1
, Giuseppe Greppi (C.F. ; Email_1 C.F._2
, Massimo Conti (C.F ; Email_2 C.F._3
(fax 0142/45.18.91) e Stefano Fiore (C.F. ; Email_3 C.F._4
(fax 011/51.30.875); Email_4
attrice nei confronti di
, con sede in Controparte_1 Parte_1
Via Guala 9, codice fiscale , in persona del presidente pro tempore del Consiglio di P.IVA_2
Amministrazione dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Ranaboldo del Controparte_2
Foro di Vercelli (PEC FAX 014274284) e dall'Avv. Rita Laura Bruno Email_5
(PEC FAX 011546965); Email_6
convenuta
SENTENZA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte attrice:
A) con riferimento alle ingiunzioni n. 8910 € 219.942,58 e n. 8911 di € 968.910,71 del 21 ottobre
2021
nel merito, in via principale, dichiarare nulle o annullare le ingiunzioni n. 8910 € 219.942,58 e n.
8911 di € 968.910,71 del 21 ottobre 2021 a causa dell'illegittimità della concessione n. 8680 del 23
luglio 2020 impugnata al (presupposto delle ingiunzioni); Pt_2
nel merito, in via subordinata, dichiarare nulle o annullare le ingiunzioni n. 8910 € 219.942,58 e n.
8911 di € 968.910,71 del 21 ottobre 2021 in quanto i canoni per le annualità dal 2012 al 2021 devono essere determinati secondo i criteri già invocati nella causa avanti a codesto Ecc.mo Tribunale
rubricata al RGN 38/2020 e quindi:
a) accertare che i canoni dovuti per le annualità dal 2012 al 2021 vanno determinati secondo quanto già stabilito nelle sentenze TRAP n. 386 e 387 del 22 aprile 2020 e quindi nello stesso importo o comunque secondo il criterio ivi individuato (salvo rivalutazione);
b) in via subordinata, accertare che i canoni dovuti ai sensi della concessione n. 8680 del 23 luglio
2020 vanno determinati secondo i criteri della CTU resa nella sentenza TRAP n. 2185 del 4.12.2014,
ossia senza l'applicazione degli aggiornamenti di cui al D.L. n. 546/1981 e al D.M. n. 258/1998;
c) in via subordinata, in ogni caso, accertare e rideterminare i canoni dovuti dal 2012 al 2021 ai sensi della tariffa del 1964 e senza ulteriori aggiornamenti se non quello previsto dalla stessa;
d) in via ulteriormente subordinata, accertare che per il 2021 e per ogni anno successivo alla scadenza della concessione la clausola del raddoppio del canone, nelle more del concedente, è inapplicabile ed il canone dovuto è lo stesso previsto in vigenza della concessione;
nel merito, in via principale, qualunque sia il canone, in ogni caso accertare che il Parte_1
ha già versato, per gli anni richiesti, somme a titolo di canone per complessivi €
[...]
220.028,14, e conseguentemente ridurre la pretesa della Coutenza dello stesso importo;
2 in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ammettere consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare i canoni demaniali dovuti dal per le opere e le annualità di cui alle ingiunzioni n. 8910 e Pt_1
8911 contestate.
In ogni caso, dichiarare nulla e/o priva di ogni validità ed effetto o comunque annullare le ordinanze-
ingiunzione oggetto di opposizione;
B) con riferimento all'ingiunzione n. 8909 di € 273.053,64 del 21 ottobre 2021 (interferenze sponda destra canale Lanza – strada alzaia -)
nel merito, in via principale, dichiarare nulla o annullare l'ingiunzione n. 8909 di € 273.053,64 del
21 ottobre 2021 per le ragioni di cui in narrativa ed in particolare:
a) per difetto di legittimazione/carenza di potere con riferimento al vecchio muro di sostegno e al suo prolungamento (opere sub I e II della nota 20.10.2021);
b) per difetto dei presupposti (assenza delle interferenze) con riferimento alle “restanti opere di concessione” di cui alla nota 20.10.2021;
c) per inesistenza di qualunque debito per effetto dell'accordo del 29 gennaio 2003;
nel merito, in via subordinata:
a) accertare e rideterminare i canoni dovuti dal 2012 al 2021 ai sensi della tariffa del 1964 e senza ulteriori aggiornamenti se non quello previsto dalla stessa;
b) dichiarare prescritti i canoni 2011 per le “restanti opere di concessione” e i canoni relativi al prolungamento del muro di sostegno fino all'annualità 2015.
in via istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare i canoni demaniali dovuti dal per le opere e le Pt_1
annualità di cui all'ingiunzione n. 8909 contestata.
In ogni caso, dichiarare nulla e/o priva di ogni validità ed effetto o comunque annullare l'ordinanza-
ingiunzione oggetto di opposizione;
Con vittoria di spese ed onorari di causa, compreso il contributo unificato.
Conclusioni di parte appellata:
Chiede il rigetto del ricorso.
3 Con vittoria di spese e onorari e la responsabilità aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22.11.21 ha proposto opposizione avverso le ingiunzioni fiscali nn. 8909, 8910
e 8911, emesse dalla in data 21.10.2021 Controparte_3
sulla base dell'atto di concessione del 23.07.2020.
In data 25.11.21 il g.i. sospendeva l'esecutività delle ingiunzioni.
si è costituita in data 8.4.2022. CP_1
In data 12.4.2022 il gi, dato della pendenza dell'impugnativa della concessione del 23.7.2020 dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque e del carattere pregiudiziale della decisione della stessa,
sospendeva ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio confermando altresì la sospensione della esecutività delle ordinanze impugnate.
In data 22.10.24 il Comune proponeva ricorso in riassunzione rilevando:
- che il presente giudizio era stato sospeso con provvedimento del 12 aprile 2022, in attesa della definizione del procedimento avanti al Tribunale di Superiore delle Acque Pubbliche con il quale il ricorrente ha impugnato la concessione n. 8680 del 23 luglio 2020 presupposto delle ingiunzioni impugnate;
- che il suddetto procedimento si era concluso con la sentenza n. 10005 del TSAP del 28 giugno 2024,
che ha respinto il ricorso per rettificazione e revocazione della Coutenza avverso la sentenza n. 47
del TSAP del 17 marzo 2022 che aveva annullato la predetta concessione n. 8680 del 2020;
- che la sentenza n. 10005 del 28 giugno 2024 era passata in giudicato il 13 settembre 2024 non essendo stata impugnata in Cassazione nel termine di 45 giorni;
- che era interesse dell'istante proseguire il processo per evitare che le predette ordinanze-ingiunzioni,
con l'estinzione del processo, diventassero definitive.
Veniva fissata udienza, e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni la data del 17 gennaio
2025.
All'udienza del 17 giugno 2025 si procedeva alla discussione e alla decisione della causa.
4 -I MOTIVI DEDOTTI DA PARTE Parte_1
Afferma il la presente vicenda costituirebbe l'ennesimo evidente caso di abuso di Parte_1
potere da parte della CP_1
Con riferimento alla vicenda per cui è causa, il riferisce che, divenuta definitiva la decisione Pt_1
TRAP 2185/2014, l'Amministrazione Comunale ha avviato una procedura esecutiva che si è conclusa con l'ordinanza di assegnazione del 9 luglio 2020 (doc. 34).
Quale reazione alla procedura, ha: CP_1
a) da un lato, il 14 luglio 2020 (doc. 35), eliminato il titolo su cui si fondava il credito pignorato dal ponendo sostanzialmente nel nulla l'assegnazione appena disposta;
Pt_1
b) dall'altro con la concessione 23 luglio 2020 (doc. 36) (e come già avvenuto con l'ordinanza n.
2/2019) ha cercato nuovamente di “resettare” la situazione e quindi:
1) ha revocato l'ordinanza 1/2019 di demolizione delle opere pubbliche comunali;
2) ha revocato le ingiunzioni fiscali (di cui tre peraltro già annullate dal TRAP);
3) dopo oltre otto anni ha imposto una nuova concessione sostanzialmente solo retroattiva con decorrenza 1° gennaio 2012 (ossia dalla scadenza della vecchia) e termine finale dopo soli 5 mesi dall'adozione (31 dicembre 2020);
4) esige un nuovo esoso canone sostanzialmente analogo a quello delle ingiunzioni fiscali revocate;
5) si è precostituita il raddoppio del canone in virtù della ravvicinata scadenza (5 mesi) ed in applicazione della solita ciclostilata clausola “risarcitoria” presente in tutte le concessioni (e oggi utilizzata per il canone 2021 oggetto di una delle ingiunzioni contestate).
Il chiaro scopo della sarebbe dunque è quello di sottrarsi al pagamento dei propri debiti, di CP_1
superare le decisioni contrarie del TRAP e imporre un “canone risarcitorio”, rectius, sanzionatorio superiore di quasi il 250% fino al 2020 e di oltre il 500% (a causa del raddoppio) per gli anni a venire:
104.375,76 € al 2012 contro i 42.589,58 € stabiliti dalla sentenza n. 386 del 22 aprile 2020.
A – Sulle ingiunzioni n. 8910 € 219.942,58 e n. 8911 di € 968.910,71
Il Comune rileva essere venuto meno il presupposto delle predette ingiunzioni.
5 Queste due ingiunzioni si riferiscono alle interferenze di cui alla concessione del 23 luglio 2020 e riguardano le annualità dal 2012 al 2021, quest'ultima “a titolo risarcitorio” avendo la concessione postuma durata solo fino al 31.12.2020.
Al riguardo è sufficiente far presente che il titolo, il presupposto di tali ordinanze, la concessione 23
luglio 2020 citata, è stata annullata in via definitiva dalle decisioni richiamate in fatto ossia dalla sentenza n. 47 del TSAP del 17 marzo 2022, confermata sia dall'ordinanza n. 15931 del 6 giugno
2023 della Corte di Cassazione che dalla sentenza n. 10005 del TSAP del 28 giugno 2024 (passata in giudicato il 13 settembre 2024).
Per il resto si osserva che il canone dovuto dal Comune è quello che deriva dalla convenzione che accedeva alla concessione del 1995. In tale documento veniva stabilito che scaduta la concessione, in assenza di rinnovo o sostituzione con una nuova concessione, il canone sarebbe stato fissato in misura doppia rispetto a quello originariamente previsto.
L'intervenuto annullamento in sede di autotutela da parte di della concessione del 1995 è CP_1
radicalmente nullo poiché privo di oggetto: la concessione del 1995 è scaduta il 31 dicembre 2011; è
proprio in tale situazione (scadenza della concessione senza rinnovo) che la clausola della convenzione ha efficacia ed opera.
B – Sull'ingiunzione n. 8909 di € 273.053,64 (interferenze sponda destra canale – strada alzaia) CP_1
Con l'ingiunzione n. 8909 per € 273.053,64 (doc. 42), la pretende il pagamento di canoni CP_1
relativi ad opere ricadenti nell'area dell'ex stabilimento Eternit, acquisito dal Parte_1
per realizzare l'integrale bonifica e riqualificazione del sito.
[...]
Le interferenze oggetto dei canoni, tutte sul lato destro del canale vengono distinte dalla CP_1
in tre tipologie: CP_1
a) vecchio muro di sostegno in cemento armato da progressiva 1447 a progressiva 1595 (punto I della nota 20.10.2021);
b) nuovo muro di sostegno in cemento armato in prolungamento del precedente da progressiva 1260
a progressiva 1447 (punto II della nota 20.10.2021);
c) “restanti opere di concessione”.
6 B1) Sul difetto di legittimazione della in relazione alle opere sub a) e b) per mancanza di CP_1
potere; violazione dell'art. 252 , comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Le opere citate in epigrafe ricadono nella competenza esclusiva specifica del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
Le stesse, infatti, ricadono nell'intervento di bonifica oggetto di specifica progettazione in conformità alla procedura di cui all'art. 242 D.Lgs. n. 152/2006 il cui piano di caratterizzazione e progetto dell'opera sono stati approvati da apposita conferenza dei servizi.
Di conseguenza, in base all'art. 252, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi, avvenuta con DDG del MATTM del 18 marzo 2013 di approvazione delle prescrizioni della conferenza dei servizi dell'11.12.2012 (doc. 51), sostituisce qualsiasi altro provvedimento amministrativo previsto dalla legislazione vigente.
Ciò significa che la non possiede più alcun potere in relazione a tali opere, nemmeno a CP_1
titolo di canone concessorio. La non ha autorizzato alcunché. CP_1
Va sottolineato che quest'ultima è ben a conoscenza di quanto esposto in quanto, per questa stessa ragione, sono state annullate con sentenze passate in giudicato (doc. 45, 46 e 47) non una ma ben due ordinanze di demolizione (la n. 1/2013 e la n. 1/2017, doc. 49 e 50) che erano state emanate proprio in relazione ad entrambi i muri di sostegno (vecchio e nuovo, cfr. progressive nelle citate ordinanze)
che insieme fanno parte del “sarcofago” ove è stato seppellito tutto l'amianto dell'ex stabilimento industriale dell'Eternit.
In particolare, la sentenza TSAP n. 24/2020 del 22 febbraio 2020, (confermata dalla Cassazione) ha sancito che “la competenza spettante all'Ente gestore è stata trasferita ope legis al MATTM in
ragione della natura dell'intervento consiste in una bonifica di MISE [Messa In Sicurezza di
Emergenza, n.d.r.] e dell'area - inclusa in un SIN [Sito di Interesse Nazionale, n.d.r.] - su cui tale
intervento incide;
circostanze che comportano l'applicazione di una disciplina specifica, in forza
della quale in capo alla Coutenza non residua alcun potere autorizzatorio.” (doc. 46).
L'Ente opposto, pertanto, per tali opere non può né rilasciare atti concessori né pretendere alcunché
a titolo di canone per occupazione.
7 B2) Sul difetto dei presupposti con riferimento alle “restanti opere” ex Eternit per inesistenza o mancanza di titolarità delle opere pretende il pagamento per una serie di interferenze solo per l'anno 2011. Ciò in quanto CP_4
sarebbero cessate nel 2012-2013.
In realtà, quasi tutte le opere non esistono o sono cessate ben da prima del 2012-2013, alcune dal
1986, o addirittura non sono mai state costruite (come la passerella alla progr. 1426).
Negli anni precedenti, infatti, nell'ambito dei lavori di bonifica dell'ex Eternit, il demolì gli Pt_1
immobili esistenti e quasi tutte le interferenze relative (cfr. attestazione dirigenziale, doc. 52).
Alcune opere, invece, non sono di proprietà del Comune (cfr. sempre attestazione dirigenziale e sentenza TRAP del 2015, doc. 52).
E' dunque ovvio che nulla può essere preteso per interferenze inesistenti (quali bocche di presa,
attraversamenti vari, finestre, aeratori, depositi…) o di proprietà di altri soggetti ed è inaccettabile che la si ostini al contrario. CP_1
L'unica interferenza ancora presente nel 2011 era lo scarico di acque meteoriche diam. 400, demolito nel 2012.
B3) Sulla inesistenza di alcun debito del in relazione alle opere in sponda destra canale Pt_1
illegittimità dell'ingiunzione per violazione dell'accordo 29 gennaio 2003 e per eccesso di CP_1
potere
Non solo, come detto, le “restanti opere” al 2011 sono quasi tutte inesistenti ma al riguardo CP_1
e il 29 gennaio 2003, quando i rapporti non si erano ancora deteriorati del tutto, avevano Pt_1
sottoscritto un accordo in cui si erano accordati per azzerare i canoni dell'ex Eternit: “Nulla sarà
dovuto in futuro per le interferenze ex Eternit” (cfr. doc. 6, punto 1).
Va precisato che l'atto costituiva un'intesa preliminare per la regolazione dei futuri rapporti tra le parti in relazione a tutte le altre interferenze (doc. 6, punti 2, 3), mentre per quanto riguarda le opere ex eternit il negozio, tenuto anche conto della compensazione tra crediti e debiti ivi effettuata, era chiaramente vincolante e ad effetto immediato.
8 L'ingiunzione fiscale, quantomeno per le opere presenti al 2003, è in contraddizione con tale contratto che stabilisce espressamente che nulla sarà dovuto.
-I MOTIVI DEDOTTI DA CP_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
Essa, dopo avere indicato il quadro normativo nel quale svolge la propria azione, afferma che punto centrale dell'odierna controversia è la pretesa della ditta concessionaria debitrice di esimersi dai canoni stabiliti dalla Tariffa demaniale e dei relativi adeguamenti, dovuti poiché tale Tariffa riporta canoni aggiornati alla L. 21.12.1961 n. 1501 dunque soggetti all'aumento di 8 volte ai sensi dell'art. 9 del D.L. 546/81 conv. in L. 692/81 e di 6 volte ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2.3. 1998 n. 258.
Afferma che la Corte di cassazione S.U. 1131/14 ha stabilito la debenza dei canoni di detta Tariffa e dei predetti adeguamenti (DOC 6).
Rileva ancora che la ditta debitrice invoca come risolutiva in primo luogo la decisione di codesto che nel 2014 ha ridotto il canone di cui alla Concessione demaniale amministrativa 2.3.1995 Pt_3
n. 4196 scaduta il 31.12.2011.
Essa ditta però formula l'invocazione non avvedendosi che la sentenza ha solamente ritenuto non soggetta a canone una delle interferenze e operato una deduzione che non ha riscontro nell'atto di concessione privo – illegittimamente – del dettaglio dei singoli canoni applicati alle varie interferenze oggetto di concessione.
Fuori luogo sarebbe parimenti la seconda invocazione che è riferita alla pronuncia la cui attesa ha determinato la sospensione del presente giudizio.
Infatti tale pronuncia (TSAP n. 47/2022) è stata ottemperata dall'Amministrazione con il provvedimento prot. 9623 del 4.7.2024 non impugnato dall'opponente, dunque definitivo.
Con tale atto 4.7.2024 n. 9623 la Concessione 2.3.1995 n. 4196 è stata annullata in via di autotutela.
Ciò, a detta di rende inutile ogni censura dell'opponente che si fonda su detta concessione CP_1
ormai annullata e rende inutile ogni pretesa legata all'arresto TSAP n. 47/2022 che è stato ottemperato dall'Amministrazione concedente appunto rimuovendo il preteso impedimento all'assunzione della concessione d'ufficio 2012-2020, vale a dire l'illegittima Concessione 2.3.1995 n. 4196.
9 Pertanto oggi la ditta debitrice è tenuta al pagamento dei canoni di Tariffa e relativi adeguamenti di cui alle ingiunzioni opposte nel presente giudizio.
Secondo parte convenuta, dette ingiunzioni non assoggettano a canone l'interferenza di cui alla prefata decisione del 2014 come dimostrato in controricorso e relative produzioni. Pt_3
Inoltre l'ingiunzione opposta del 21.10.2021 n. 8909 riguarda una nuova interferenza non contemplata nella Concessione 2.3.1995 n. 4196.
La diatriba sollevata dall'opponente si fonda sulla pretestuosa tesi secondo cui il canone di una concessione scaduta valga anche per il futuro, dunque una tesi che ha un senso (forse) in ambito di locazioni, ma non certo in ambito di diritto pubblico.
Nei vari contenziosi intrapresi dall'attuale opponente è in un primo tempo prevalso l'orientamento dei giudici a favore della predetta tesi, orientamento che l'arresto de quo TSAP n. 47/2022 ha invece ribaltato.
Il TRAP, infatti, ha affermato, non che il canone di una concessione scaduta prosegua per il futuro,
ma che la Concessione amministrativa 2.3.1995 rep. 4196 sarebbe stata rilasciata in forma di concessione-contratto per la presenza di una "convenzione accessiva", fermo il potere di autotutela
(cfr. pag. 5 di sentenza).
Non sussistendo alcuna concessione accessiva è stata proposta rituale istanza di revocazione per errore di fatto allo stesso Tribunale superiore, giudizio questo che è stato deciso con sentenza del 28
giugno 2024 (sent. 10005 cc_000118) in cui è riconosciuto come la doglianza non integri fattispecie di errore revocatorio ma di errore di diritto e di valutazione del fatto.
Di qui il ricorso all'autotutela prot. 9623 del 4.7.2024 su citata cui invitava lo stesso arresto n. 47/2022
alla sua pag. 5.
Infatti gli art. 136 e 137 R.D.
8.5.1904 n. 368 non ammettono concessioni contratto e accessive convenzioni né l'affitto a terzi e connessa gestione dei canali demaniali amministrati.
si riporta poi integralmente al contenuto dell'atto di autotutela citato con cui annulla CP_1
la Concessione amministrativa 2.3.1995 rep. 4196 e l'accessiva convenzione, per violazione di legge e carenza assoluta di potere.
10 Chiarito il quadro giuridico-amministrativo e la conseguente piena legittimità delle ingiunzioni, rileva l'opposta che il ricorso dell'opponente non presenta doglianze nei confronti dell'applicazione della
Tariffa demaniale, dunque nel merito delle ingiunzioni in esame.
L'opponente – convinto del favore dei precedenti ottenuti nella vicenda – si è limitato a formulare contestazioni pregiudiziali senza minimamente intervenire sull'applicazione della Tariffa demaniale.
Il DOC A prodotto dall'Amministrazione opposta contiene dettagliata motivazione dei canoni applicati, del tutto ignorata dalla ditta opponente.
L'ingiunzione n. 8909 – per la quale, si rammenta, la sentenza TSAP che ha determinato la sospensione del giudizio, è priva di ogni rilevanza e dunque di ogni pregiudizialità – trova puntuale motivazione in ordine all'applicazione della Tariffa demaniale nel DOC D che allega all'ingiunzione
8909 la nota 20.10.2021 rimessa alla ditta debitrice, le cui tre pagine spiegano con ogni dettaglio il canone dovuto per l'opera abusiva realizzata sul da progr. 1260 a progr. 1595. Parte_4
In conclusione secondo Coutenza l'opposizione è infondata in punto questioni pregiudiziali e del tutto inammissibile per genericità riguardo all'applicazione della Tariffa demaniale sulla quale si basano le tre ingiunzioni opposte.
chiede inoltre la condanna della controparte per lite temeraria. CP_1
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le ingiunzioni impugnate debbono essere annullate in quanto illegittime.
-Ingiunzioni n. 8910 e 8911
Dette ingiunzioni debbono essere annullate in quanto la sentenza del Tsap n. 47/2022 ha annullato la concessione 23 luglio 2020 sulla base della quale esse erano state emesse, con conseguente illegittimità delle stesse.
Il Tribunale superiore motiva la propria decisione affermando che:
“E' bene da subito precisare che la convenzione, accessiva alla concessione demaniale del 1995,
disciplina il canone dovuto in caso di utilizzazione dei beni demaniali idrici senza titolo idoneo
perché è scaduta l'originaria concessione senza nel frattempo essere stata rinnovata né aver ottenuto
una nuova concessione.
11 Il canone a titolo risarcitorio, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione, è stato fissato nella somma
pari “al doppio del canone stabilito nel presente atto”.
La clausola, inserita nella convenzione, vincola le parti.
A riguardo, sotto il profilo sistematico, va osservato che nell'odierno panorama giuridico la
concessione-contratto si inscrive nel genus dei cosiddetti contratti ad oggetto pubblico, ormai disciplinati dall'articolo 11 della legge 241/90.
Il profilo autoritativo - relativo al rilascio della concessione situatesi a monte del rapporto - è
assorbito nella convenzione che disciplina, a valle, le reciproche prestazioni delle parti.
Fatto salvo il potere di autotutela, l'articolo 11 della legge 241/90, prescrive, per l'appunto
l'applicazione dei principi del codice civile, fra i quali, in primo luogo, il principio pacta sunt
servanda.
Sicchè Coutenza, come più volte affermato nelle sentenze del Trap richiamate dal non ha Pt_1
la potestà pubblicistica - essendo in vigore un rapporto di gestione - né l'autonomia privatistica per
sciogliersi unilateralmente dalla prescrizione - accettata al momento della sottoscrizione della
convenzione - sulla qualificazione del canone dovuto nel caso di concessione scaduta.
La precisazione evidenzia che la concessione impugnata - efficace per soli 5 mesi, avente oltretutto
effetto retroattivo in misura tale da imporre canoni risarcitori esorbitanti per l'utilizzazione del
demanio idrico da parte della collettività dei cittadini - viola un principio di diritto.
È palese, in pari tempo, lo sviamento di potere della causa tipica della concessione in cui è incorsa
la resistente: la pre-costituzione di un titolo giuridico per il recupero (forzoso) di somme di denaro
che , in forza della sentenza passata in giudicato Trap 4 dicembre 2014 numero 2184, deve CP_1
restituire al ricorrente ” Pt_1
Non può essere condivisa la tesi di secondo cui tale pronuncia è stata ottemperata CP_1
dall'Amministrazione con il provvedimento prot. 9623 del 4.7.2024 non impugnato dall'opponente,
dunque definitivo, con cui la Concessione 2.3.1995 n. 4196 è stata annullata in via di autotutela, a cui conseguirebbe il fatto che oggi la ditta debitrice sarebbe tenuta al pagamento dei canoni di Tariffa e relativi adeguamenti di cui alle ingiunzioni opposte nel presente giudizio.
12 Il presente procedimento attiene infatti esclusivamente al giudizio sulla legittimità delle due ingiunzioni emesse in esecuzione del disposto della concessione del 23 luglio 2020 mentre non possono avere alcun rilievo provvedimenti diversi e successivi, estranei all'oggetto del giudizio.
-Ingiunzione n. 8909
L'ingiunzione riguarda il contenuto del “prot. 8908 del 20/10/2021 Canoni per occupazioni e interferenze sponda (strada Alzaia) da progr. 1260 a progr. 1595”. Parte_4
Il ha dedotto in modo specifico e puntuale le ragioni per cui il provvedimento è illegittimo Pt_1
e ogni singola voce contenuta nel prot. 8908 non è dovuta.
Le interferenze oggetto dei canoni, tutte sul lato destro del canale vengono distinte dalla CP_1
in tre tipologie, così come osservato dal Comune: CP_1
a) vecchio muro di sostegno in cemento armato da progressiva 1447 a progressiva 1595 (punto I della nota 20.10.2021);
b) nuovo muro di sostegno in cemento armato in prolungamento del precedente da progressiva 1260
a progressiva 1447 (punto II della nota 20.10.2021);
c) “restanti opere di concessione”.
Ritiene il Tribunale che sussiste difetto di legittimazione della in relazione alle opere sub CP_1
a) e b) per mancanza di potere e per violazione dell'art. 252, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.
152, con conseguenza mancanza di potere di parte convenuta di ottenere relativamente a tali opere un canone per occupazione.
Le opere indicate ricadono infatti nella competenza esclusiva specifica del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
Come affermato dal “Le stesse, infatti, ricadono nell'intervento di bonifica oggetto di Pt_1
specifica progettazione in conformità alla procedura di cui all'art. 242 D.Lgs. n. 152/2006 il cui
piano di caratterizzazione e progetto dell'opera sono stati approvati da apposita conferenza dei
servizi.
Di conseguenza, in base all'art. 252, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione del progetto e
dei relativi interventi, avvenuta con DDG del MATTM del 18 marzo 2013 di approvazione delle
13 prescrizioni della conferenza dei servizi dell'11.12.2012 (doc. 51 Comune), sostituisce qualsiasi altro
provvedimento amministrativo previsto dalla legislazione vigente.”
Tra l'altro, la sentenza TSAP n. 24/2020 del 22 febbraio 2020, (confermata dalla Cassazione) ha affermato che “la competenza spettante all'Ente gestore è stata trasferita ope legis al MATTM in
ragione della natura dell'intervento …; circostanze che comportano l'applicazione di una disciplina specifica, in forza della quale in capo alla Coutenza non residua alcun potere autorizzatorio.” (doc.
46 del . Pt_1
L'ordinanza di è illegittima anche con riferimento alle “restanti opere” ex Eternit per CP_1
inesistenza o mancanza di titolarità delle opere.
Il Comune ha infatti affermato che quasi tutte le opere non esistono o sono cessate ben da prima del
2012-2013, alcune dal 1986, o addirittura non sono mai state costruite (come la passerella alla progr.
1426).
Ha prodotto un' attestazione dirigenziale (doc. 52 che attesta che il ha demolito Pt_1 Pt_1
gli immobili esistenti e quasi tutte le interferenze relative e che alcune opere, invece, non sono di proprietà del (sul punto anche sentenza TRAP del 2015, doc. 52). Pt_1
Rileva il giudicante che vi è un provvedimento amministrativo con cui il ha accertato quanto Pt_1
in esso contenuto, certificando i relativi fatti di fronte ai terzi.
viceversa non ha effettuato in causa alcuna contestazione specifica su quanto contenuto nel CP_1
predetto provvedimento.
A fronte di ciò, il Tribunale ritiene accertata l'inesistenza o mancanza di titolarità delle predette opere.
Il giudicante ritiene poi di condividere quanto afferma il Comune, ossia che e il CP_1 Pt_1 Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione tra 1.000.000,00 e
2.000.000,00 di euro, valore medio, tenuto conto della media difficoltà della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
annulla le ingiunzioni n. 8910, n. 8911, n. 8909 del 21 ottobre 2021 emesse da Controparte_1
e nei confronti del;
[...] CP_1 Parte_1
dichiara tenuta e condanna convenuta a rimborsare al le CP_1 Parte_1
spese legali sostenute per il presente giudizio, che liquida in euro 34.001,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa nonché a rimborsare al l'importo di euro 1713,00 per contributo unificato. Parte_1
Torino, 17 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 gennaio 2003 avevano sottoscritto un accordo in cui si erano accordati per azzerare i canoni dell'ex
Eternit affermando consensualmente: “Nulla sarà dovuto in futuro per le interferenze ex Eternit” (cfr.
doc. 6, punto 1).
Se è vero che tale atto costituiva un'intesa preliminare per la regolazione dei futuri rapporti tra le parti in relazione a tutte le altre interferenze (doc. 6, punti 2, 3), con riferimento alle opere ex eternit presenti a tale data l'accordo aveva carattere di definitività ed è quindi vincolante tra le parti.
14
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
Ing. Ripamonti Valter Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1416/2021 promosso da
, (P.IVA ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Razeto (C.F. ; C.F._1
, Giuseppe Greppi (C.F. ; Email_1 C.F._2
, Massimo Conti (C.F ; Email_2 C.F._3
(fax 0142/45.18.91) e Stefano Fiore (C.F. ; Email_3 C.F._4
(fax 011/51.30.875); Email_4
attrice nei confronti di
, con sede in Controparte_1 Parte_1
Via Guala 9, codice fiscale , in persona del presidente pro tempore del Consiglio di P.IVA_2
Amministrazione dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Ranaboldo del Controparte_2
Foro di Vercelli (PEC FAX 014274284) e dall'Avv. Rita Laura Bruno Email_5
(PEC FAX 011546965); Email_6
convenuta
SENTENZA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte attrice:
A) con riferimento alle ingiunzioni n. 8910 € 219.942,58 e n. 8911 di € 968.910,71 del 21 ottobre
2021
nel merito, in via principale, dichiarare nulle o annullare le ingiunzioni n. 8910 € 219.942,58 e n.
8911 di € 968.910,71 del 21 ottobre 2021 a causa dell'illegittimità della concessione n. 8680 del 23
luglio 2020 impugnata al (presupposto delle ingiunzioni); Pt_2
nel merito, in via subordinata, dichiarare nulle o annullare le ingiunzioni n. 8910 € 219.942,58 e n.
8911 di € 968.910,71 del 21 ottobre 2021 in quanto i canoni per le annualità dal 2012 al 2021 devono essere determinati secondo i criteri già invocati nella causa avanti a codesto Ecc.mo Tribunale
rubricata al RGN 38/2020 e quindi:
a) accertare che i canoni dovuti per le annualità dal 2012 al 2021 vanno determinati secondo quanto già stabilito nelle sentenze TRAP n. 386 e 387 del 22 aprile 2020 e quindi nello stesso importo o comunque secondo il criterio ivi individuato (salvo rivalutazione);
b) in via subordinata, accertare che i canoni dovuti ai sensi della concessione n. 8680 del 23 luglio
2020 vanno determinati secondo i criteri della CTU resa nella sentenza TRAP n. 2185 del 4.12.2014,
ossia senza l'applicazione degli aggiornamenti di cui al D.L. n. 546/1981 e al D.M. n. 258/1998;
c) in via subordinata, in ogni caso, accertare e rideterminare i canoni dovuti dal 2012 al 2021 ai sensi della tariffa del 1964 e senza ulteriori aggiornamenti se non quello previsto dalla stessa;
d) in via ulteriormente subordinata, accertare che per il 2021 e per ogni anno successivo alla scadenza della concessione la clausola del raddoppio del canone, nelle more del concedente, è inapplicabile ed il canone dovuto è lo stesso previsto in vigenza della concessione;
nel merito, in via principale, qualunque sia il canone, in ogni caso accertare che il Parte_1
ha già versato, per gli anni richiesti, somme a titolo di canone per complessivi €
[...]
220.028,14, e conseguentemente ridurre la pretesa della Coutenza dello stesso importo;
2 in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ammettere consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare i canoni demaniali dovuti dal per le opere e le annualità di cui alle ingiunzioni n. 8910 e Pt_1
8911 contestate.
In ogni caso, dichiarare nulla e/o priva di ogni validità ed effetto o comunque annullare le ordinanze-
ingiunzione oggetto di opposizione;
B) con riferimento all'ingiunzione n. 8909 di € 273.053,64 del 21 ottobre 2021 (interferenze sponda destra canale Lanza – strada alzaia -)
nel merito, in via principale, dichiarare nulla o annullare l'ingiunzione n. 8909 di € 273.053,64 del
21 ottobre 2021 per le ragioni di cui in narrativa ed in particolare:
a) per difetto di legittimazione/carenza di potere con riferimento al vecchio muro di sostegno e al suo prolungamento (opere sub I e II della nota 20.10.2021);
b) per difetto dei presupposti (assenza delle interferenze) con riferimento alle “restanti opere di concessione” di cui alla nota 20.10.2021;
c) per inesistenza di qualunque debito per effetto dell'accordo del 29 gennaio 2003;
nel merito, in via subordinata:
a) accertare e rideterminare i canoni dovuti dal 2012 al 2021 ai sensi della tariffa del 1964 e senza ulteriori aggiornamenti se non quello previsto dalla stessa;
b) dichiarare prescritti i canoni 2011 per le “restanti opere di concessione” e i canoni relativi al prolungamento del muro di sostegno fino all'annualità 2015.
in via istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare i canoni demaniali dovuti dal per le opere e le Pt_1
annualità di cui all'ingiunzione n. 8909 contestata.
In ogni caso, dichiarare nulla e/o priva di ogni validità ed effetto o comunque annullare l'ordinanza-
ingiunzione oggetto di opposizione;
Con vittoria di spese ed onorari di causa, compreso il contributo unificato.
Conclusioni di parte appellata:
Chiede il rigetto del ricorso.
3 Con vittoria di spese e onorari e la responsabilità aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22.11.21 ha proposto opposizione avverso le ingiunzioni fiscali nn. 8909, 8910
e 8911, emesse dalla in data 21.10.2021 Controparte_3
sulla base dell'atto di concessione del 23.07.2020.
In data 25.11.21 il g.i. sospendeva l'esecutività delle ingiunzioni.
si è costituita in data 8.4.2022. CP_1
In data 12.4.2022 il gi, dato della pendenza dell'impugnativa della concessione del 23.7.2020 dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque e del carattere pregiudiziale della decisione della stessa,
sospendeva ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio confermando altresì la sospensione della esecutività delle ordinanze impugnate.
In data 22.10.24 il Comune proponeva ricorso in riassunzione rilevando:
- che il presente giudizio era stato sospeso con provvedimento del 12 aprile 2022, in attesa della definizione del procedimento avanti al Tribunale di Superiore delle Acque Pubbliche con il quale il ricorrente ha impugnato la concessione n. 8680 del 23 luglio 2020 presupposto delle ingiunzioni impugnate;
- che il suddetto procedimento si era concluso con la sentenza n. 10005 del TSAP del 28 giugno 2024,
che ha respinto il ricorso per rettificazione e revocazione della Coutenza avverso la sentenza n. 47
del TSAP del 17 marzo 2022 che aveva annullato la predetta concessione n. 8680 del 2020;
- che la sentenza n. 10005 del 28 giugno 2024 era passata in giudicato il 13 settembre 2024 non essendo stata impugnata in Cassazione nel termine di 45 giorni;
- che era interesse dell'istante proseguire il processo per evitare che le predette ordinanze-ingiunzioni,
con l'estinzione del processo, diventassero definitive.
Veniva fissata udienza, e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni la data del 17 gennaio
2025.
All'udienza del 17 giugno 2025 si procedeva alla discussione e alla decisione della causa.
4 -I MOTIVI DEDOTTI DA PARTE Parte_1
Afferma il la presente vicenda costituirebbe l'ennesimo evidente caso di abuso di Parte_1
potere da parte della CP_1
Con riferimento alla vicenda per cui è causa, il riferisce che, divenuta definitiva la decisione Pt_1
TRAP 2185/2014, l'Amministrazione Comunale ha avviato una procedura esecutiva che si è conclusa con l'ordinanza di assegnazione del 9 luglio 2020 (doc. 34).
Quale reazione alla procedura, ha: CP_1
a) da un lato, il 14 luglio 2020 (doc. 35), eliminato il titolo su cui si fondava il credito pignorato dal ponendo sostanzialmente nel nulla l'assegnazione appena disposta;
Pt_1
b) dall'altro con la concessione 23 luglio 2020 (doc. 36) (e come già avvenuto con l'ordinanza n.
2/2019) ha cercato nuovamente di “resettare” la situazione e quindi:
1) ha revocato l'ordinanza 1/2019 di demolizione delle opere pubbliche comunali;
2) ha revocato le ingiunzioni fiscali (di cui tre peraltro già annullate dal TRAP);
3) dopo oltre otto anni ha imposto una nuova concessione sostanzialmente solo retroattiva con decorrenza 1° gennaio 2012 (ossia dalla scadenza della vecchia) e termine finale dopo soli 5 mesi dall'adozione (31 dicembre 2020);
4) esige un nuovo esoso canone sostanzialmente analogo a quello delle ingiunzioni fiscali revocate;
5) si è precostituita il raddoppio del canone in virtù della ravvicinata scadenza (5 mesi) ed in applicazione della solita ciclostilata clausola “risarcitoria” presente in tutte le concessioni (e oggi utilizzata per il canone 2021 oggetto di una delle ingiunzioni contestate).
Il chiaro scopo della sarebbe dunque è quello di sottrarsi al pagamento dei propri debiti, di CP_1
superare le decisioni contrarie del TRAP e imporre un “canone risarcitorio”, rectius, sanzionatorio superiore di quasi il 250% fino al 2020 e di oltre il 500% (a causa del raddoppio) per gli anni a venire:
104.375,76 € al 2012 contro i 42.589,58 € stabiliti dalla sentenza n. 386 del 22 aprile 2020.
A – Sulle ingiunzioni n. 8910 € 219.942,58 e n. 8911 di € 968.910,71
Il Comune rileva essere venuto meno il presupposto delle predette ingiunzioni.
5 Queste due ingiunzioni si riferiscono alle interferenze di cui alla concessione del 23 luglio 2020 e riguardano le annualità dal 2012 al 2021, quest'ultima “a titolo risarcitorio” avendo la concessione postuma durata solo fino al 31.12.2020.
Al riguardo è sufficiente far presente che il titolo, il presupposto di tali ordinanze, la concessione 23
luglio 2020 citata, è stata annullata in via definitiva dalle decisioni richiamate in fatto ossia dalla sentenza n. 47 del TSAP del 17 marzo 2022, confermata sia dall'ordinanza n. 15931 del 6 giugno
2023 della Corte di Cassazione che dalla sentenza n. 10005 del TSAP del 28 giugno 2024 (passata in giudicato il 13 settembre 2024).
Per il resto si osserva che il canone dovuto dal Comune è quello che deriva dalla convenzione che accedeva alla concessione del 1995. In tale documento veniva stabilito che scaduta la concessione, in assenza di rinnovo o sostituzione con una nuova concessione, il canone sarebbe stato fissato in misura doppia rispetto a quello originariamente previsto.
L'intervenuto annullamento in sede di autotutela da parte di della concessione del 1995 è CP_1
radicalmente nullo poiché privo di oggetto: la concessione del 1995 è scaduta il 31 dicembre 2011; è
proprio in tale situazione (scadenza della concessione senza rinnovo) che la clausola della convenzione ha efficacia ed opera.
B – Sull'ingiunzione n. 8909 di € 273.053,64 (interferenze sponda destra canale – strada alzaia) CP_1
Con l'ingiunzione n. 8909 per € 273.053,64 (doc. 42), la pretende il pagamento di canoni CP_1
relativi ad opere ricadenti nell'area dell'ex stabilimento Eternit, acquisito dal Parte_1
per realizzare l'integrale bonifica e riqualificazione del sito.
[...]
Le interferenze oggetto dei canoni, tutte sul lato destro del canale vengono distinte dalla CP_1
in tre tipologie: CP_1
a) vecchio muro di sostegno in cemento armato da progressiva 1447 a progressiva 1595 (punto I della nota 20.10.2021);
b) nuovo muro di sostegno in cemento armato in prolungamento del precedente da progressiva 1260
a progressiva 1447 (punto II della nota 20.10.2021);
c) “restanti opere di concessione”.
6 B1) Sul difetto di legittimazione della in relazione alle opere sub a) e b) per mancanza di CP_1
potere; violazione dell'art. 252 , comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Le opere citate in epigrafe ricadono nella competenza esclusiva specifica del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
Le stesse, infatti, ricadono nell'intervento di bonifica oggetto di specifica progettazione in conformità alla procedura di cui all'art. 242 D.Lgs. n. 152/2006 il cui piano di caratterizzazione e progetto dell'opera sono stati approvati da apposita conferenza dei servizi.
Di conseguenza, in base all'art. 252, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi, avvenuta con DDG del MATTM del 18 marzo 2013 di approvazione delle prescrizioni della conferenza dei servizi dell'11.12.2012 (doc. 51), sostituisce qualsiasi altro provvedimento amministrativo previsto dalla legislazione vigente.
Ciò significa che la non possiede più alcun potere in relazione a tali opere, nemmeno a CP_1
titolo di canone concessorio. La non ha autorizzato alcunché. CP_1
Va sottolineato che quest'ultima è ben a conoscenza di quanto esposto in quanto, per questa stessa ragione, sono state annullate con sentenze passate in giudicato (doc. 45, 46 e 47) non una ma ben due ordinanze di demolizione (la n. 1/2013 e la n. 1/2017, doc. 49 e 50) che erano state emanate proprio in relazione ad entrambi i muri di sostegno (vecchio e nuovo, cfr. progressive nelle citate ordinanze)
che insieme fanno parte del “sarcofago” ove è stato seppellito tutto l'amianto dell'ex stabilimento industriale dell'Eternit.
In particolare, la sentenza TSAP n. 24/2020 del 22 febbraio 2020, (confermata dalla Cassazione) ha sancito che “la competenza spettante all'Ente gestore è stata trasferita ope legis al MATTM in
ragione della natura dell'intervento consiste in una bonifica di MISE [Messa In Sicurezza di
Emergenza, n.d.r.] e dell'area - inclusa in un SIN [Sito di Interesse Nazionale, n.d.r.] - su cui tale
intervento incide;
circostanze che comportano l'applicazione di una disciplina specifica, in forza
della quale in capo alla Coutenza non residua alcun potere autorizzatorio.” (doc. 46).
L'Ente opposto, pertanto, per tali opere non può né rilasciare atti concessori né pretendere alcunché
a titolo di canone per occupazione.
7 B2) Sul difetto dei presupposti con riferimento alle “restanti opere” ex Eternit per inesistenza o mancanza di titolarità delle opere pretende il pagamento per una serie di interferenze solo per l'anno 2011. Ciò in quanto CP_4
sarebbero cessate nel 2012-2013.
In realtà, quasi tutte le opere non esistono o sono cessate ben da prima del 2012-2013, alcune dal
1986, o addirittura non sono mai state costruite (come la passerella alla progr. 1426).
Negli anni precedenti, infatti, nell'ambito dei lavori di bonifica dell'ex Eternit, il demolì gli Pt_1
immobili esistenti e quasi tutte le interferenze relative (cfr. attestazione dirigenziale, doc. 52).
Alcune opere, invece, non sono di proprietà del Comune (cfr. sempre attestazione dirigenziale e sentenza TRAP del 2015, doc. 52).
E' dunque ovvio che nulla può essere preteso per interferenze inesistenti (quali bocche di presa,
attraversamenti vari, finestre, aeratori, depositi…) o di proprietà di altri soggetti ed è inaccettabile che la si ostini al contrario. CP_1
L'unica interferenza ancora presente nel 2011 era lo scarico di acque meteoriche diam. 400, demolito nel 2012.
B3) Sulla inesistenza di alcun debito del in relazione alle opere in sponda destra canale Pt_1
illegittimità dell'ingiunzione per violazione dell'accordo 29 gennaio 2003 e per eccesso di CP_1
potere
Non solo, come detto, le “restanti opere” al 2011 sono quasi tutte inesistenti ma al riguardo CP_1
e il 29 gennaio 2003, quando i rapporti non si erano ancora deteriorati del tutto, avevano Pt_1
sottoscritto un accordo in cui si erano accordati per azzerare i canoni dell'ex Eternit: “Nulla sarà
dovuto in futuro per le interferenze ex Eternit” (cfr. doc. 6, punto 1).
Va precisato che l'atto costituiva un'intesa preliminare per la regolazione dei futuri rapporti tra le parti in relazione a tutte le altre interferenze (doc. 6, punti 2, 3), mentre per quanto riguarda le opere ex eternit il negozio, tenuto anche conto della compensazione tra crediti e debiti ivi effettuata, era chiaramente vincolante e ad effetto immediato.
8 L'ingiunzione fiscale, quantomeno per le opere presenti al 2003, è in contraddizione con tale contratto che stabilisce espressamente che nulla sarà dovuto.
-I MOTIVI DEDOTTI DA CP_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
Essa, dopo avere indicato il quadro normativo nel quale svolge la propria azione, afferma che punto centrale dell'odierna controversia è la pretesa della ditta concessionaria debitrice di esimersi dai canoni stabiliti dalla Tariffa demaniale e dei relativi adeguamenti, dovuti poiché tale Tariffa riporta canoni aggiornati alla L. 21.12.1961 n. 1501 dunque soggetti all'aumento di 8 volte ai sensi dell'art. 9 del D.L. 546/81 conv. in L. 692/81 e di 6 volte ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2.3. 1998 n. 258.
Afferma che la Corte di cassazione S.U. 1131/14 ha stabilito la debenza dei canoni di detta Tariffa e dei predetti adeguamenti (DOC 6).
Rileva ancora che la ditta debitrice invoca come risolutiva in primo luogo la decisione di codesto che nel 2014 ha ridotto il canone di cui alla Concessione demaniale amministrativa 2.3.1995 Pt_3
n. 4196 scaduta il 31.12.2011.
Essa ditta però formula l'invocazione non avvedendosi che la sentenza ha solamente ritenuto non soggetta a canone una delle interferenze e operato una deduzione che non ha riscontro nell'atto di concessione privo – illegittimamente – del dettaglio dei singoli canoni applicati alle varie interferenze oggetto di concessione.
Fuori luogo sarebbe parimenti la seconda invocazione che è riferita alla pronuncia la cui attesa ha determinato la sospensione del presente giudizio.
Infatti tale pronuncia (TSAP n. 47/2022) è stata ottemperata dall'Amministrazione con il provvedimento prot. 9623 del 4.7.2024 non impugnato dall'opponente, dunque definitivo.
Con tale atto 4.7.2024 n. 9623 la Concessione 2.3.1995 n. 4196 è stata annullata in via di autotutela.
Ciò, a detta di rende inutile ogni censura dell'opponente che si fonda su detta concessione CP_1
ormai annullata e rende inutile ogni pretesa legata all'arresto TSAP n. 47/2022 che è stato ottemperato dall'Amministrazione concedente appunto rimuovendo il preteso impedimento all'assunzione della concessione d'ufficio 2012-2020, vale a dire l'illegittima Concessione 2.3.1995 n. 4196.
9 Pertanto oggi la ditta debitrice è tenuta al pagamento dei canoni di Tariffa e relativi adeguamenti di cui alle ingiunzioni opposte nel presente giudizio.
Secondo parte convenuta, dette ingiunzioni non assoggettano a canone l'interferenza di cui alla prefata decisione del 2014 come dimostrato in controricorso e relative produzioni. Pt_3
Inoltre l'ingiunzione opposta del 21.10.2021 n. 8909 riguarda una nuova interferenza non contemplata nella Concessione 2.3.1995 n. 4196.
La diatriba sollevata dall'opponente si fonda sulla pretestuosa tesi secondo cui il canone di una concessione scaduta valga anche per il futuro, dunque una tesi che ha un senso (forse) in ambito di locazioni, ma non certo in ambito di diritto pubblico.
Nei vari contenziosi intrapresi dall'attuale opponente è in un primo tempo prevalso l'orientamento dei giudici a favore della predetta tesi, orientamento che l'arresto de quo TSAP n. 47/2022 ha invece ribaltato.
Il TRAP, infatti, ha affermato, non che il canone di una concessione scaduta prosegua per il futuro,
ma che la Concessione amministrativa 2.3.1995 rep. 4196 sarebbe stata rilasciata in forma di concessione-contratto per la presenza di una "convenzione accessiva", fermo il potere di autotutela
(cfr. pag. 5 di sentenza).
Non sussistendo alcuna concessione accessiva è stata proposta rituale istanza di revocazione per errore di fatto allo stesso Tribunale superiore, giudizio questo che è stato deciso con sentenza del 28
giugno 2024 (sent. 10005 cc_000118) in cui è riconosciuto come la doglianza non integri fattispecie di errore revocatorio ma di errore di diritto e di valutazione del fatto.
Di qui il ricorso all'autotutela prot. 9623 del 4.7.2024 su citata cui invitava lo stesso arresto n. 47/2022
alla sua pag. 5.
Infatti gli art. 136 e 137 R.D.
8.5.1904 n. 368 non ammettono concessioni contratto e accessive convenzioni né l'affitto a terzi e connessa gestione dei canali demaniali amministrati.
si riporta poi integralmente al contenuto dell'atto di autotutela citato con cui annulla CP_1
la Concessione amministrativa 2.3.1995 rep. 4196 e l'accessiva convenzione, per violazione di legge e carenza assoluta di potere.
10 Chiarito il quadro giuridico-amministrativo e la conseguente piena legittimità delle ingiunzioni, rileva l'opposta che il ricorso dell'opponente non presenta doglianze nei confronti dell'applicazione della
Tariffa demaniale, dunque nel merito delle ingiunzioni in esame.
L'opponente – convinto del favore dei precedenti ottenuti nella vicenda – si è limitato a formulare contestazioni pregiudiziali senza minimamente intervenire sull'applicazione della Tariffa demaniale.
Il DOC A prodotto dall'Amministrazione opposta contiene dettagliata motivazione dei canoni applicati, del tutto ignorata dalla ditta opponente.
L'ingiunzione n. 8909 – per la quale, si rammenta, la sentenza TSAP che ha determinato la sospensione del giudizio, è priva di ogni rilevanza e dunque di ogni pregiudizialità – trova puntuale motivazione in ordine all'applicazione della Tariffa demaniale nel DOC D che allega all'ingiunzione
8909 la nota 20.10.2021 rimessa alla ditta debitrice, le cui tre pagine spiegano con ogni dettaglio il canone dovuto per l'opera abusiva realizzata sul da progr. 1260 a progr. 1595. Parte_4
In conclusione secondo Coutenza l'opposizione è infondata in punto questioni pregiudiziali e del tutto inammissibile per genericità riguardo all'applicazione della Tariffa demaniale sulla quale si basano le tre ingiunzioni opposte.
chiede inoltre la condanna della controparte per lite temeraria. CP_1
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le ingiunzioni impugnate debbono essere annullate in quanto illegittime.
-Ingiunzioni n. 8910 e 8911
Dette ingiunzioni debbono essere annullate in quanto la sentenza del Tsap n. 47/2022 ha annullato la concessione 23 luglio 2020 sulla base della quale esse erano state emesse, con conseguente illegittimità delle stesse.
Il Tribunale superiore motiva la propria decisione affermando che:
“E' bene da subito precisare che la convenzione, accessiva alla concessione demaniale del 1995,
disciplina il canone dovuto in caso di utilizzazione dei beni demaniali idrici senza titolo idoneo
perché è scaduta l'originaria concessione senza nel frattempo essere stata rinnovata né aver ottenuto
una nuova concessione.
11 Il canone a titolo risarcitorio, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione, è stato fissato nella somma
pari “al doppio del canone stabilito nel presente atto”.
La clausola, inserita nella convenzione, vincola le parti.
A riguardo, sotto il profilo sistematico, va osservato che nell'odierno panorama giuridico la
concessione-contratto si inscrive nel genus dei cosiddetti contratti ad oggetto pubblico, ormai disciplinati dall'articolo 11 della legge 241/90.
Il profilo autoritativo - relativo al rilascio della concessione situatesi a monte del rapporto - è
assorbito nella convenzione che disciplina, a valle, le reciproche prestazioni delle parti.
Fatto salvo il potere di autotutela, l'articolo 11 della legge 241/90, prescrive, per l'appunto
l'applicazione dei principi del codice civile, fra i quali, in primo luogo, il principio pacta sunt
servanda.
Sicchè Coutenza, come più volte affermato nelle sentenze del Trap richiamate dal non ha Pt_1
la potestà pubblicistica - essendo in vigore un rapporto di gestione - né l'autonomia privatistica per
sciogliersi unilateralmente dalla prescrizione - accettata al momento della sottoscrizione della
convenzione - sulla qualificazione del canone dovuto nel caso di concessione scaduta.
La precisazione evidenzia che la concessione impugnata - efficace per soli 5 mesi, avente oltretutto
effetto retroattivo in misura tale da imporre canoni risarcitori esorbitanti per l'utilizzazione del
demanio idrico da parte della collettività dei cittadini - viola un principio di diritto.
È palese, in pari tempo, lo sviamento di potere della causa tipica della concessione in cui è incorsa
la resistente: la pre-costituzione di un titolo giuridico per il recupero (forzoso) di somme di denaro
che , in forza della sentenza passata in giudicato Trap 4 dicembre 2014 numero 2184, deve CP_1
restituire al ricorrente ” Pt_1
Non può essere condivisa la tesi di secondo cui tale pronuncia è stata ottemperata CP_1
dall'Amministrazione con il provvedimento prot. 9623 del 4.7.2024 non impugnato dall'opponente,
dunque definitivo, con cui la Concessione 2.3.1995 n. 4196 è stata annullata in via di autotutela, a cui conseguirebbe il fatto che oggi la ditta debitrice sarebbe tenuta al pagamento dei canoni di Tariffa e relativi adeguamenti di cui alle ingiunzioni opposte nel presente giudizio.
12 Il presente procedimento attiene infatti esclusivamente al giudizio sulla legittimità delle due ingiunzioni emesse in esecuzione del disposto della concessione del 23 luglio 2020 mentre non possono avere alcun rilievo provvedimenti diversi e successivi, estranei all'oggetto del giudizio.
-Ingiunzione n. 8909
L'ingiunzione riguarda il contenuto del “prot. 8908 del 20/10/2021 Canoni per occupazioni e interferenze sponda (strada Alzaia) da progr. 1260 a progr. 1595”. Parte_4
Il ha dedotto in modo specifico e puntuale le ragioni per cui il provvedimento è illegittimo Pt_1
e ogni singola voce contenuta nel prot. 8908 non è dovuta.
Le interferenze oggetto dei canoni, tutte sul lato destro del canale vengono distinte dalla CP_1
in tre tipologie, così come osservato dal Comune: CP_1
a) vecchio muro di sostegno in cemento armato da progressiva 1447 a progressiva 1595 (punto I della nota 20.10.2021);
b) nuovo muro di sostegno in cemento armato in prolungamento del precedente da progressiva 1260
a progressiva 1447 (punto II della nota 20.10.2021);
c) “restanti opere di concessione”.
Ritiene il Tribunale che sussiste difetto di legittimazione della in relazione alle opere sub CP_1
a) e b) per mancanza di potere e per violazione dell'art. 252, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.
152, con conseguenza mancanza di potere di parte convenuta di ottenere relativamente a tali opere un canone per occupazione.
Le opere indicate ricadono infatti nella competenza esclusiva specifica del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
Come affermato dal “Le stesse, infatti, ricadono nell'intervento di bonifica oggetto di Pt_1
specifica progettazione in conformità alla procedura di cui all'art. 242 D.Lgs. n. 152/2006 il cui
piano di caratterizzazione e progetto dell'opera sono stati approvati da apposita conferenza dei
servizi.
Di conseguenza, in base all'art. 252, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione del progetto e
dei relativi interventi, avvenuta con DDG del MATTM del 18 marzo 2013 di approvazione delle
13 prescrizioni della conferenza dei servizi dell'11.12.2012 (doc. 51 Comune), sostituisce qualsiasi altro
provvedimento amministrativo previsto dalla legislazione vigente.”
Tra l'altro, la sentenza TSAP n. 24/2020 del 22 febbraio 2020, (confermata dalla Cassazione) ha affermato che “la competenza spettante all'Ente gestore è stata trasferita ope legis al MATTM in
ragione della natura dell'intervento …; circostanze che comportano l'applicazione di una disciplina specifica, in forza della quale in capo alla Coutenza non residua alcun potere autorizzatorio.” (doc.
46 del . Pt_1
L'ordinanza di è illegittima anche con riferimento alle “restanti opere” ex Eternit per CP_1
inesistenza o mancanza di titolarità delle opere.
Il Comune ha infatti affermato che quasi tutte le opere non esistono o sono cessate ben da prima del
2012-2013, alcune dal 1986, o addirittura non sono mai state costruite (come la passerella alla progr.
1426).
Ha prodotto un' attestazione dirigenziale (doc. 52 che attesta che il ha demolito Pt_1 Pt_1
gli immobili esistenti e quasi tutte le interferenze relative e che alcune opere, invece, non sono di proprietà del (sul punto anche sentenza TRAP del 2015, doc. 52). Pt_1
Rileva il giudicante che vi è un provvedimento amministrativo con cui il ha accertato quanto Pt_1
in esso contenuto, certificando i relativi fatti di fronte ai terzi.
viceversa non ha effettuato in causa alcuna contestazione specifica su quanto contenuto nel CP_1
predetto provvedimento.
A fronte di ciò, il Tribunale ritiene accertata l'inesistenza o mancanza di titolarità delle predette opere.
Il giudicante ritiene poi di condividere quanto afferma il Comune, ossia che e il CP_1 Pt_1 Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione tra 1.000.000,00 e
2.000.000,00 di euro, valore medio, tenuto conto della media difficoltà della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
annulla le ingiunzioni n. 8910, n. 8911, n. 8909 del 21 ottobre 2021 emesse da Controparte_1
e nei confronti del;
[...] CP_1 Parte_1
dichiara tenuta e condanna convenuta a rimborsare al le CP_1 Parte_1
spese legali sostenute per il presente giudizio, che liquida in euro 34.001,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa nonché a rimborsare al l'importo di euro 1713,00 per contributo unificato. Parte_1
Torino, 17 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 gennaio 2003 avevano sottoscritto un accordo in cui si erano accordati per azzerare i canoni dell'ex
Eternit affermando consensualmente: “Nulla sarà dovuto in futuro per le interferenze ex Eternit” (cfr.
doc. 6, punto 1).
Se è vero che tale atto costituiva un'intesa preliminare per la regolazione dei futuri rapporti tra le parti in relazione a tutte le altre interferenze (doc. 6, punti 2, 3), con riferimento alle opere ex eternit presenti a tale data l'accordo aveva carattere di definitività ed è quindi vincolante tra le parti.
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