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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3600/2023 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Pugliese, Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 625/2023 pubblicata il 10 novembre 2023; materia: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: IN VIA PRELIMINARE revocare il decreto ingiuntivo opposto N. D.I. 418/2021 EMESSO IN DATA 20 MAGGIO 2021 PROCEDURA MONITORIA N.R.G. 940/2021 – TRIBUNALEDILECCO, per essere stato emesso da Giudice incompetente per territorio a favore, invece, del Tribunale di COMO, foro competente per territorio;
pagina 1 di 13 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso in accoglimento della proposta opposizione revocare per tutte le ragioni in atti il decreto ingiuntivo telematico N. D.I. 418/2021 EMESSO IN DATA 20 MAGGIO 2021 PROCEDURA MONITORIA N.R.G. 940/2021 – TRIBUNALE DI LECCO, con il quale veniva ingiunto alla Opponente di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 8.886,75= oltre interessi come da domanda fino al saldo effettivo , oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 540,00= per compensi professionali ed euro 145,50= per anticipazione, oltre spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi ed IVA e CPA, come per legge;
tra l'altro, la richiesta di pagamento da parte della OPPOSTA deve ritenersi destituita di fondamento alcuno non solo in diritto ma anche nei suoi presupposti in fatto.
- Nel merito dichiarare che l'Opponente nulla deve alla Opposta in forza del titolo azionato nulla avendo provato ed in violazione dell'onere della prova gravante in capo alla Opposta e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità del TITOLO per come formatosi con caducazione di ogni effetto di legge per come disposto stante la nullità, annullabilità inefficacia, illegittimità dei titoli per come azionati;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti dalla
Opponente in conseguenza della vicenda in atti, condannare al pagamento a carico di
[...] in persona del Legale rappresentante NOa con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in CALCO ( LC), Via Indipendenza n. 14, C.F. , rappresentata ed assistita P.IVA_2 dagli Avvocati Barbara Sottocornola e Emiliano Tamburini, del foro di Lecco, presso il cui studio in
Merate (LC), Viale Cornaggia n. 2, è elettivamente domiciliata con indicazione dell'Indirizzo di Pec
a Email_1 Email_2 titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da C.F. Parte_1
, in persona del proprio legale rappresentante NO , con sede legale P.IVA_1 Parte_2 in ON ( MB) Via Passerini n. 2, operativa in ZA NZ ( CO) , Via Manzoni n. 2784 della somma complessiva che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
e fermi gli oneri probatori che competono alla OPPOSTA si formula la più ampia riserva di ogni deduzione ed istanza, anche all'esito delle ora non prevedibili avverse difese, a conferma dei fatti esposti nelle premesse del presente atto da formalizzarsi mediante memorie che, previa autorizzazione, verranno depositate ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, VI comma, c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: respingere integralmente l'appello ex adverso formulato perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa confermando le statuizioni di cui alla sentenza n. 625/2023 del Tribunale di Lecco;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per il presente procedimento, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che pagina 2 di 13 dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 625/2023 del 03/11/2023, il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro per la Parte_1 CP_1 revoca del decreto n. 418/2021 emesso per il pagamento in favore di del saldo prezzo (di € CP_1
8.886,75) relativo alla vendita di alcune lampade, respinse l'opposizione e confermò il decreto monitorio, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per anticipazioni, oltre accessori di legge.
2. Il giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 418/2021 il Tribunale di Lecco aveva condannato al pagamento Parte_1 dell'importo di € 8.886,75 dovuto a a titolo di saldo del prezzo pattuito per la vendita delle CP_1
lampade di cui alle fatture n. 129/2017, n. 34/2020, n. 119/2020 e n. 192/2020.
Con atto di citazione del 29/06/2021 propose opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
chiedendo:
a) in via preliminare, che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecco in favore del Tribunale di Como poiché la sede operativa dell'opponente, presso cui avrebbe dovuto essere adempiuta la prestazione di consegna dei beni compravenduti, era ad Alzate Brianza in provincia di
Como, mentre non poteva applicarsi nel caso di specie il combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, 3° comma c.c., stante l'inesistenza di un valido titolo negoziale e dunque la natura illiquida del credito vantato;
b) nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo – e comunque l'accertamento che nulla era dovuto a controparte- a fronte dell'assenza di prova del credito vantato dall'opposta e della effettiva esecuzione delle obbligazioni indicate nelle fatture azionate;
c) in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo nella consegna delle lampade, da determinare in corso di causa o in via equitativa.
Con sentenza n. 625/2023 il Tribunale di Lecco respinse l'opposizione e confermò integralmente il decreto ingiuntivo opposto, avendo ritenuto che:
- il ricorso per decreto ingiuntivo era stato correttamente proposto dinanzi al Tribunale di Lecco in base al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c. (forum destinatae solutionis)
pagina 3 di 13 poiché l'obbligazione, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro liquida, doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore, che aveva in sede in Calco (LC): il credito vantato dall'opposta era determinato ab origine nel suo preciso ammontare, essendo il prezzo unitario delle lampade concordato tra le parti espressamente indicato negli ordini di n. 31 del 13.3.2020 Parte_1
e n. 85 del 27 agosto 2020, prodotti dalla stessa opponente sub all. A e all. B;
- delle quattro fatture azionate in sede monitoria due non erano in contestazione (fatture n. 129/2017 e n. 34/2020), sicché i relativi saldi erano dovuti all'opposta. Quanto alle ulteriori due fatture, n.
119/2020 e n. 192/2020, aventi ad oggetto rispettivamente la consegna di lampade con calotta in rame
(ordine n. 31 sub all. A cit.) e calotta nera (ordine n. 85 sub all. B cit.), le contestazioni dell'opponente avevano riguardato solo la prima tipologia di lampade rispetto alle quali, tuttavia, era stata raggiunta un'intesa tramite scambio di mail in data 23/03/2021. L'accordo prevedeva che avrebbe Parte_1
accettato la consegna delle lampade di cui alle precitate fatture, previa verifica circa la relativa conformità alle specifiche concordate tra le parti, e successivamente avrebbe corrisposto a CP_1 gli importi che le spettavano contrattualmente con detrazione di soli € 622,50 (pari alle spese sostenute da per la riparazione delle calotte in rame) e con rinuncia a qualsivoglia ulteriore Parte_1
contestazione e pretesa risarcitoria. Di fatto, la fornitura era stata consegnata in data 25/03/2021 ed era stata espressamente accettata dall'opponente; pertanto, aveva diritto al pagamento del CP_1 prezzo pattuito con detrazione del solo importo di € 622,50, come convenuto con l'opponente;
- la domanda risarcitoria era stata dedotta da in modo del tutto generico e senza allegare Parte_1
alcuno specifico pregiudizio, a parte la prospettata sospensione degli ordini da parte dei propri clienti, e comunque era stata superata dall'accordo concluso in data 23/03/2021, in forza del quale l'opponente aveva rinunciato a chiedere il risarcimento del danno asseritamente subito;
- le istanze istruttorie proposte dall'opponente erano inammissibili in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere, oltre che formulate in modo generico o valutativo.
3. Il giudizio di appello.
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma integrale sulla base dei Parte_1
seguenti motivi:
1) il giudice avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Lecco, non avendo considerato che la controversia in esame ha ad oggetto la compravendita di beni mobili da eseguire mediante consegna della merce presso la sede operativa della ovvero Parte_1
in Alzate Brianza (CO), Via Manzoni n. 2784; pertanto, la controversia avrebbe dovuto essere radicata pagina 4 di 13 presso il Tribunale del luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta (i.e. il Tribunale di Como) non potendosi applicare l'art. 1182, co. 3, c.c. in virtù di quanto statuito dalla Cassazione nella ordinanza n. 19894/2020 e nella sentenza a Sezioni Unite n. 17989/2016;
2) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che le fatture 129/2017 e 34/2020 non erano state oggetto di contestazione;
3) l'affermazione del giudice, secondo cui a seguito degli ordini di cui agli allegati A e B prodotti dall'opponente sono state emesse le fatture 119/2020 e 192/2020, sarebbe irrilevante nel merito poiché
l'opposizione al decreto ingiuntivo aveva ad oggetto i vizi e difetti della merce venduta e consegnata all'opponente;
4) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la consegna delle lampade di cui ai precitati ordini fosse pacifica. In realtà tale consegna era intervenuta in ritardo e aveva avuto ad oggetto merce viziata;
5) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che fosse provata documentalmente la circostanza che le parti avevano raggiunto un accordo mediante scambio di messaggi di posta elettronica in data 23.03.
2021 e che tale accordo avrebbe comportato la rinuncia, da parte dell'opponente, ad ogni ulteriore pretesa e che tali circostanze non erano state contestate se non con la memoria conclusionale di replica e, quindi, tardivamente. In realtà l'appellante aveva accettato la consegna delle lampade al solo fine di evitare richieste risarcitorie da parte dei clienti ai quali era destinata la merce ma l'accettazione non si estendeva ai vizi e difetti dei beni;
6) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'opponente avesse accettato le lampade, previa verifica della conformità delle stesse, ma tale circostanza non sarebbe emersa in corso di causa;
7) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la merce, essendo stata presa in consegna dalla fosse stata espressamente accettata dall'appellante ma tale circostanza sarebbe smentita Parte_1
dai documenti P e Q prodotti in giudizio e dal fatto che la stessa aveva accettato di CP_1 compensare quanto ancora a suo credito con le spese sostenute dall'appellante per la riparazione delle calotte;
8) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la superfluità della prova testimoniale dedotta dall'opponente sebbene il relativo espletamento avrebbe consentito di accertare ogni eccezione nonché
l'inadempimento della alle obbligazioni contrattuali;
CP_1
9) il giudice avrebbe erroneamente affermato che ogni questione attinente ai fatti di causa e alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente dovesse ritenersi assorbita e superata dall'accordo concluso tra le parti in data 23.03.2021, mentre nessun accordo era stato raggiunto tra le parti.
pagina 5 di 13 Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma sentenza gravata. CP_1
Con nota del 17/05/2024 il difensore di ha comunicato l'apertura della liquidazione CP_1
giudiziale della medesima società, disposta con sentenza del Tribunale di Lecco n. 17/2024.
Il Consigliere istruttore ha, pertanto, dichiarato l'interruzione del giudizio, che è stato successivamente riassunto dall'appellante mediante notifica alla Procedura dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di riassunzione, la Procedura non si è costituita in giudizio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/02/2025.
4. La decisione sull'appello
Va anzi tutto dichiarata la contumacia di Controparte_1
giudiziale, non costituitasi a seguito della riassunzione del processo interrotto.
Va poi confermato il giudizio del consigliere istruttore in ordine alla natura generica e documentale, e alla superfluità, delle prove orali articolate dall'appellante, respinte in primo grado e ribadite in questa sede.
Venendo ora al merito dell'appello, lo stesso è del tutto infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che le pronunce della Cassazione citate dall'appellante, lungi dal costituire un valido supporto a sostegno della tesi secondo cui il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Tribunale di Como, confermano la competenza del Tribunale di Lecco.
Anzi tutto, l'ordinanza n. 19894/2020 – che afferma che “la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso
l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, tale luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore”- è richiamata a sproposito, posto che quelli che la stessa odierna appellante qualifica come “ordini” inviati a della merce di cui alle fatture azionate nn. 119 e CP_1
192 del 2020 (all. A e B: cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3) prevedono espressamente che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria presso la banca del venditore a fine mese CP_1 dopo sessanta giorni dall'emissione della fattura (“R.B. 60 gg. DF FM”), e non certo presso il domicilio dell'acquirente al momento della consegna della merce. Anche le altre due fatture azionate da pagina 6 di 13 (la n. 129 del 2017 e la n. 34 del 2020), mai contestate da sotto alcun profilo, CP_1 Parte_1 recano, quale modalità di pagamento, rispettivamente “R.D. vista fattura” e “RB 60 gg. DF FM”, con ciò indicando che le parti avevano pattuito il pagamento della merce presso la banca del venditore. In ogni caso, in forza della massima di cui sopra, il luogo di pagamento della merce andrebbe individuato nel domicilio del venditore-creditore EM anche quand'anche le parti avessero invece pattuito il pagamento alla consegna della merce presso la sede dell'acquirente poiché nel caso di Parte_1
specie il venditore-creditore lamenta appunto l'inadempimento (ovvero il mancato pagamento della merce) dell'acquirente.
Quanto alla sentenza delle Sezioni Unite n. 17989/2016, la stessa conferma l'applicabilità, nel caso di specie, del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, terzo comma, c.c., ovvero il domicilio del creditore quale forum destinatae solutionis, e dunque la competenza territoriale del CP_1
Tribunale di Lecco adìto.
La stessa, infatti, afferma che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex n ai sensi dell'art.
1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20
c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.”, e nel caso di specie il prezzo delle lampade di cui alle uniche due fatture contestate (la n. 119 e la n. 192 del 2020) è espressamente determinato dal titolo, ovvero dagli ordini della merce inviati da a rispettivamente il 13.3.2020 e il Parte_1 CP_1
27.8.2020, contenuti negli allegati A e B prodotti dalla medesima (il prezzo unitario là Parte_1 indicato è pari a € 385,00 al netto dell'IVA). Il credito fatto valere in giudizio da contestato CP_1
da è dunque perfettamente liquido, in quanto determinato dal titolo: correttamente, Parte_1
pertanto, è stato adìto il Tribunale di Lecco, quale forum destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c.
Peraltro, la Corte osserva che l'eccezione di incompetenza sollevata dall'odierna appellata, prima ancora che infondata, era ed è inammissibile: non ha mai contestato in primo grado (così Parte_1
come non ha fatto neppure nel presente giudizio di appello) la competenza del Tribunale di Lecco in relazione al criterio di collegamento del forum contractus (luogo in cui è sorta l'obbligazione) di cui alla prima parte dell'art. 20 c.p.c.
pagina 7 di 13 Ciò detto, poiché “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ, come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n.
353 - la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente" - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass. n. 6849/2003; enfasi della redattrice), l'eccezione proposta dall'opponente risulta inammissibile e la competenza del Tribunale di Lecco resta radicata in base ai Parte_1 profili non specificamente contestati dall'opponente e, in particolare, nel caso di specie, in base al forum contractus di cui alla prima parte dell'art. 20 c.p.c.
Del tutto prive di pregio risultano, poi, le restanti censure mosse nei confronti della sentenza gravata le quali, lungi dall'evidenziare profili di erroneità della decisione in esame, rappresentano soltanto un maldestro tentativo di sovvertire il contenuto della produzione documentale agli atti.
Infatti, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, la documentazione prodotta in giudizio attesta inequivocabilmente che:
• il ricorso per decreto ingiuntivo ha riguardato il pagamento del residuo credito vantato da per la fornitura delle lampade di cui alle fatture n. 129/2017 e n. 34/2020 -la cui CP_1
realizzazione, idoneità e tempestività non è mai stata contestata da nemmeno Parte_1
nella presente sede- nonché il pagamento degli importi di cui alle fatture n. 119/2020 e n.
192/2020;
• tali ultime fatture sono relative agli ordini del 13/03/2020 e del 27/08/2020 (all. A e B cit.) con cui l'appellante commissionò a la realizzazione di n. 6 Parte_1 CP_1 lampade “Globe” Terra color rame e di n. 5 lampade “Globe” Terra di colore nero. La consegna delle lampade color rame fu contestata da a causa di alcuni vizi e difetti Parte_1
riguardanti, in particolare, la verniciatura delle calotte fornite dalla stessa appellante (docc. G e
H . Nessuna contestazione è stata, invece, sollevata con riferimento alle lampade di CP_1
pagina 8 di 13 colore nero il cui ordine fu ridotto da n. 5 a n. 4 lampade solo perché una delle calotte consegnate da a per le lavorazioni a suo carico presentava un difetto di Parte_1 CP_1
verniciatura (doc. I;
CP_1
• dopo aver ricevuto da le calotte color rame, fatte sistemare dall'appellata a sue Parte_1
spese, ha provveduto ad assemblare tutte le lampade - comprese le n. 4 lampade di CP_1
colore nero - e con mail del 22/03/2021 ha comunicato che dal giorno successivo l'incaricato dell'acquirente avrebbe potuto effettuare il controllo sulla qualità delle lampade, che erano pronte per la consegna (doc. 5 . A tale comunicazione ha fatto seguito la mail del CP_1
23/03/2021 con cui il general manager di ha dichiarato: che in data 25/03/2021 Parte_1
avrebbe inviato un proprio tecnico per verificare le lampade e provvedere al relativo ritiro ove esenti da vizi;
che il pagamento delle fatture avrebbe avuto luogo il giorno successivo al ritiro della merce ma che dall'importo totale sarebbe stato detratto il costo sostenuto per la riparazione delle calotte in rame (pari a € 622,20); che in caso di accettazione di tale proposta, rinunciava ad ulteriori contestazioni e a pretendere il risarcimento di tutti i danni Parte_1
patiti, mentre in caso di mancata accettazione di tale proposta non avrebbe ritirato la merce e avrebbe agito eventualmente per il risarcimento dei danni (doc. 7 . La proposta è CP_1
stata accettata da con mail in pari data del proprio legale (doc. 8 ; CP_1 CP_1
• in data 25/03/2021 il tecnico incaricato da (sig. ha provveduto ad Parte_1 Tes_1
effettuare il controllo delle n. 10 lampade prodotte da e, dopo averne constatato la CP_1 conformità agli ordini effettuati dall'appellata, ha ritirato la merce (come risulta dal DDT del
25/03/2021, doc. 10 che, pertanto, in base agli accordi raggiunti con lo scambio di CP_1 mail del 23.3.2021, è stata definitivamente accettata dall'appellata, tanto vero che dopo la consegna della fornitura non ha sollevato ulteriori obiezioni sulla qualità delle Parte_1 lampade, né sull'eventuale ritardo nella loro consegna;
• nonostante l'accordo intervenuto tra le parti e il ritiro della merce, l'appellante si è rifiutata di pagare gli importi dovuti per la vendita dei beni in questione pretendendo, oltre allo scomputo delle spese sostenute per la riparazione delle calotte in rame, anche uno sconto del 30% sulle fatture in considerazione di pretesi danni all'immagine e per la perdita di alcuni clienti (doc. N
EM). La pretesa dello sconto è stata stigmatizzata dal legale di che, con mail CP_1
29/03/2021, ha evidenziato la contrarietà di tale richiesta all'accordo già raggiunto, confermando la volontà della venditrice di farsi carico delle spese sostenute da Parte_1
pagina 9 di 13 per la sistemazione delle calotte in rame, sia pure senza riconoscimento di alcuna responsabilità per il relativo ammaloramento, ed invitando la controparte a provvedere al pagamento del prezzo nei termini precedentemente pattuiti (doc. O . CP_1
Dal contenuto della documentazione testé richiamata, contrariamente a quanto vorrebbe far credere l'appellante, si evince che:
i) il credito di cui alle fatture n. 129/2017 e n. 34/2020 non è mai stato contestato da Parte_1
ii) le lampade di cui alle fatture n. 119/2020 e n. 192/2020 al momento della consegna definitiva, avvenuta in data 25/03/2021, erano prive di vizi e/o difetti, come verificato dal tecnico di fiducia dell'appellante, e sono state definitivamente accettate e ritirate, con rinuncia di a far Parte_1
valere ulteriori vizi o ritardi della merce.
Pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, era tenuta al pagamento Parte_1 dell'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 418/2021, pari a € 8.886,75, a fronte della consegna delle lampade di cui alle fatture sopra richiamate e della rinuncia esplicita dell'appellante a qualunque pretesa risarcitoria a seguito dell'accollo, da parte di delle spese relative alla sistemazione CP_1
delle calotte in rame.
Nella mail del 23/03/2021 il general manager di (sig. ha, infatti, Parte_1 Parte_3
dichiarato che, in caso di accettazione della sua proposta (poi effettivamente accettata da CP_1
con mail in pari data: doc. 8 cit.), la società non avrebbe chiesto “il pagamento dei viaggi in più fatti da noi né tanto meno il risarcimento danni di immagine e perdita di ben tre clienti”, desiderando definire la vertenza (“Voglio chiudere la questione una volta per tutte”: cfr. doc. 7 cit.).
Ciò detto, si osserva ad abundantiam che alle medesime conclusioni si perverrebbe anche se si volesse, per ipotesi, aderire alla tesi dell'appellante quanto all'inesistenza dell'accordo transattivo.
Sul punto si evidenzia che nella mail del 23/03/2021 ha lamentato presunti danni Parte_1 all'immagine e da perdita di clientela, mentre nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'appellante ha cambiato versione dichiarando che, a causa del ritardo nella consegna delle lampade che le erano state commissionate dai propri clienti, si era vista “sospendere gli ordini dai clienti finali, con sensibile danno all'immagine della stessa”, di cui ha chiesto il ristoro.
Sta di fatto che dai documenti prodotti dalla stessa appellante risulta che gli ordini effettuati dai suoi clienti, relativi alle lampade ordinate a sub all. A e B (docc. C e D , sono stati CP_1 Parte_1 evasi, come risulta dalle fatture emesse da prodotte dalla stessa con l'atto di citazione in Parte_1
opposizione (docc. H e I , dalle quali risulta altresì l'avvenuto regolare pagamento delle Parte_1
pagina 10 di 13 lampade da parte di detti clienti (“Payment: RECEIVED”). Ciò sconfessa tanto la tesi della sospensione degli ordini da parte dei clienti finali, quanto la tesi del danno all'immagine che, in ogni caso, non è stato in alcun modo dimostrato e neppure specificamente dedotto.
Anche per i suesposti motivi l'appello non può che essere rigettato.
5. La condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Sussistono, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co.
3, c.p.c.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
Parte appellante ha agito e coltivato il presente grado d'appello con evidente colpa grave: essa, infatti, ha riproposto le eccezioni e domande formulate in primo grado articolando motivi di appello smentiti platealmente dalla giurisprudenza da se stessa richiamata, quanto al difetto di competenza del Tribunale di Lecco, e da tutta la documentazione agli atti quanto agli ulteriori motivi di gravame, continuando a denunciare l'esistenza di vizi e difetti nei beni acquistati da di fatto inesistenti o sanati al CP_1 pagina 11 di 13 momento della consegna finale dei medesimi beni, reiterando altresì una domanda risarcitoria neppure adeguatamente dedotta e comunque infondata, sia a fronte dell'accordo transattivo raggiunto con sia in base ai documenti da essa stessa prodotti. CP_1
Per tutte le suesposte ragioni parte appellante ha assunto un'iniziativa giudiziaria e un comportamento processuale connotati quantomeno da una inescusabile superficialità, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte appellante merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., per avere abusato del processo con le condotte gravemente negligenti testé descritte.
L'importo è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Nella specie, appare congruo applicare una somma pari alla metà del compenso defensionale, come liquidato in dispositivo in favore dell'appellata in bonis, al fine di rendere effettivo lo scopo di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c., norma con finalità pubblicistiche e volta ad evitare la proposizione di pretese avanzate con dolo o colpa grave (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. -applicabile al presente giudizio d'appello, che è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 140/2022- parte appellante dev'essere altresì condannata a versare in favore della cassa delle ammende la somma di € 500,00, tenuto conto del limitato valore della causa.
6. Le spese di lite
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del
2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale effettivamente svolta dalla società appellata antecedentemente all'interruzione del giudizio. Come da specifica richiesta, le spese vanno distratte in favore degli avv.ti Sottocornola e Tamburini, che si sono dichiarati antistatari.
pagina 12 di 13 Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 625/2023 pubblicata il 10/11/2023, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. respinge l'appello e, per l'effetto:
3. conferma integralmente la sentenza impugnata;
4. condanna a rifondere a in bonis le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano nell'importo di € 2.055,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); spese da distrarsi in favore degli avv.ti Sottocornola e Tamburini, che si sono dichiarati antistatari;
5. condanna al pagamento in favore di in bonis Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 1.027,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
6. condanna a versare in favore della delle ammende, ai sensi dell'art. 96, u.c., Parte_1 CP_3
c.p.c., la somma di € 500,00;
7. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Francesco Distefano
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3600/2023 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Pugliese, Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 625/2023 pubblicata il 10 novembre 2023; materia: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: IN VIA PRELIMINARE revocare il decreto ingiuntivo opposto N. D.I. 418/2021 EMESSO IN DATA 20 MAGGIO 2021 PROCEDURA MONITORIA N.R.G. 940/2021 – TRIBUNALEDILECCO, per essere stato emesso da Giudice incompetente per territorio a favore, invece, del Tribunale di COMO, foro competente per territorio;
pagina 1 di 13 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso in accoglimento della proposta opposizione revocare per tutte le ragioni in atti il decreto ingiuntivo telematico N. D.I. 418/2021 EMESSO IN DATA 20 MAGGIO 2021 PROCEDURA MONITORIA N.R.G. 940/2021 – TRIBUNALE DI LECCO, con il quale veniva ingiunto alla Opponente di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 8.886,75= oltre interessi come da domanda fino al saldo effettivo , oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 540,00= per compensi professionali ed euro 145,50= per anticipazione, oltre spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi ed IVA e CPA, come per legge;
tra l'altro, la richiesta di pagamento da parte della OPPOSTA deve ritenersi destituita di fondamento alcuno non solo in diritto ma anche nei suoi presupposti in fatto.
- Nel merito dichiarare che l'Opponente nulla deve alla Opposta in forza del titolo azionato nulla avendo provato ed in violazione dell'onere della prova gravante in capo alla Opposta e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità del TITOLO per come formatosi con caducazione di ogni effetto di legge per come disposto stante la nullità, annullabilità inefficacia, illegittimità dei titoli per come azionati;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti dalla
Opponente in conseguenza della vicenda in atti, condannare al pagamento a carico di
[...] in persona del Legale rappresentante NOa con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in CALCO ( LC), Via Indipendenza n. 14, C.F. , rappresentata ed assistita P.IVA_2 dagli Avvocati Barbara Sottocornola e Emiliano Tamburini, del foro di Lecco, presso il cui studio in
Merate (LC), Viale Cornaggia n. 2, è elettivamente domiciliata con indicazione dell'Indirizzo di Pec
a Email_1 Email_2 titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da C.F. Parte_1
, in persona del proprio legale rappresentante NO , con sede legale P.IVA_1 Parte_2 in ON ( MB) Via Passerini n. 2, operativa in ZA NZ ( CO) , Via Manzoni n. 2784 della somma complessiva che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
e fermi gli oneri probatori che competono alla OPPOSTA si formula la più ampia riserva di ogni deduzione ed istanza, anche all'esito delle ora non prevedibili avverse difese, a conferma dei fatti esposti nelle premesse del presente atto da formalizzarsi mediante memorie che, previa autorizzazione, verranno depositate ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, VI comma, c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: respingere integralmente l'appello ex adverso formulato perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa confermando le statuizioni di cui alla sentenza n. 625/2023 del Tribunale di Lecco;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per il presente procedimento, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che pagina 2 di 13 dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 625/2023 del 03/11/2023, il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro per la Parte_1 CP_1 revoca del decreto n. 418/2021 emesso per il pagamento in favore di del saldo prezzo (di € CP_1
8.886,75) relativo alla vendita di alcune lampade, respinse l'opposizione e confermò il decreto monitorio, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per anticipazioni, oltre accessori di legge.
2. Il giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 418/2021 il Tribunale di Lecco aveva condannato al pagamento Parte_1 dell'importo di € 8.886,75 dovuto a a titolo di saldo del prezzo pattuito per la vendita delle CP_1
lampade di cui alle fatture n. 129/2017, n. 34/2020, n. 119/2020 e n. 192/2020.
Con atto di citazione del 29/06/2021 propose opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
chiedendo:
a) in via preliminare, che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecco in favore del Tribunale di Como poiché la sede operativa dell'opponente, presso cui avrebbe dovuto essere adempiuta la prestazione di consegna dei beni compravenduti, era ad Alzate Brianza in provincia di
Como, mentre non poteva applicarsi nel caso di specie il combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, 3° comma c.c., stante l'inesistenza di un valido titolo negoziale e dunque la natura illiquida del credito vantato;
b) nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo – e comunque l'accertamento che nulla era dovuto a controparte- a fronte dell'assenza di prova del credito vantato dall'opposta e della effettiva esecuzione delle obbligazioni indicate nelle fatture azionate;
c) in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo nella consegna delle lampade, da determinare in corso di causa o in via equitativa.
Con sentenza n. 625/2023 il Tribunale di Lecco respinse l'opposizione e confermò integralmente il decreto ingiuntivo opposto, avendo ritenuto che:
- il ricorso per decreto ingiuntivo era stato correttamente proposto dinanzi al Tribunale di Lecco in base al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c. (forum destinatae solutionis)
pagina 3 di 13 poiché l'obbligazione, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro liquida, doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore, che aveva in sede in Calco (LC): il credito vantato dall'opposta era determinato ab origine nel suo preciso ammontare, essendo il prezzo unitario delle lampade concordato tra le parti espressamente indicato negli ordini di n. 31 del 13.3.2020 Parte_1
e n. 85 del 27 agosto 2020, prodotti dalla stessa opponente sub all. A e all. B;
- delle quattro fatture azionate in sede monitoria due non erano in contestazione (fatture n. 129/2017 e n. 34/2020), sicché i relativi saldi erano dovuti all'opposta. Quanto alle ulteriori due fatture, n.
119/2020 e n. 192/2020, aventi ad oggetto rispettivamente la consegna di lampade con calotta in rame
(ordine n. 31 sub all. A cit.) e calotta nera (ordine n. 85 sub all. B cit.), le contestazioni dell'opponente avevano riguardato solo la prima tipologia di lampade rispetto alle quali, tuttavia, era stata raggiunta un'intesa tramite scambio di mail in data 23/03/2021. L'accordo prevedeva che avrebbe Parte_1
accettato la consegna delle lampade di cui alle precitate fatture, previa verifica circa la relativa conformità alle specifiche concordate tra le parti, e successivamente avrebbe corrisposto a CP_1 gli importi che le spettavano contrattualmente con detrazione di soli € 622,50 (pari alle spese sostenute da per la riparazione delle calotte in rame) e con rinuncia a qualsivoglia ulteriore Parte_1
contestazione e pretesa risarcitoria. Di fatto, la fornitura era stata consegnata in data 25/03/2021 ed era stata espressamente accettata dall'opponente; pertanto, aveva diritto al pagamento del CP_1 prezzo pattuito con detrazione del solo importo di € 622,50, come convenuto con l'opponente;
- la domanda risarcitoria era stata dedotta da in modo del tutto generico e senza allegare Parte_1
alcuno specifico pregiudizio, a parte la prospettata sospensione degli ordini da parte dei propri clienti, e comunque era stata superata dall'accordo concluso in data 23/03/2021, in forza del quale l'opponente aveva rinunciato a chiedere il risarcimento del danno asseritamente subito;
- le istanze istruttorie proposte dall'opponente erano inammissibili in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere, oltre che formulate in modo generico o valutativo.
3. Il giudizio di appello.
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma integrale sulla base dei Parte_1
seguenti motivi:
1) il giudice avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Lecco, non avendo considerato che la controversia in esame ha ad oggetto la compravendita di beni mobili da eseguire mediante consegna della merce presso la sede operativa della ovvero Parte_1
in Alzate Brianza (CO), Via Manzoni n. 2784; pertanto, la controversia avrebbe dovuto essere radicata pagina 4 di 13 presso il Tribunale del luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta (i.e. il Tribunale di Como) non potendosi applicare l'art. 1182, co. 3, c.c. in virtù di quanto statuito dalla Cassazione nella ordinanza n. 19894/2020 e nella sentenza a Sezioni Unite n. 17989/2016;
2) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che le fatture 129/2017 e 34/2020 non erano state oggetto di contestazione;
3) l'affermazione del giudice, secondo cui a seguito degli ordini di cui agli allegati A e B prodotti dall'opponente sono state emesse le fatture 119/2020 e 192/2020, sarebbe irrilevante nel merito poiché
l'opposizione al decreto ingiuntivo aveva ad oggetto i vizi e difetti della merce venduta e consegnata all'opponente;
4) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la consegna delle lampade di cui ai precitati ordini fosse pacifica. In realtà tale consegna era intervenuta in ritardo e aveva avuto ad oggetto merce viziata;
5) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che fosse provata documentalmente la circostanza che le parti avevano raggiunto un accordo mediante scambio di messaggi di posta elettronica in data 23.03.
2021 e che tale accordo avrebbe comportato la rinuncia, da parte dell'opponente, ad ogni ulteriore pretesa e che tali circostanze non erano state contestate se non con la memoria conclusionale di replica e, quindi, tardivamente. In realtà l'appellante aveva accettato la consegna delle lampade al solo fine di evitare richieste risarcitorie da parte dei clienti ai quali era destinata la merce ma l'accettazione non si estendeva ai vizi e difetti dei beni;
6) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'opponente avesse accettato le lampade, previa verifica della conformità delle stesse, ma tale circostanza non sarebbe emersa in corso di causa;
7) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la merce, essendo stata presa in consegna dalla fosse stata espressamente accettata dall'appellante ma tale circostanza sarebbe smentita Parte_1
dai documenti P e Q prodotti in giudizio e dal fatto che la stessa aveva accettato di CP_1 compensare quanto ancora a suo credito con le spese sostenute dall'appellante per la riparazione delle calotte;
8) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la superfluità della prova testimoniale dedotta dall'opponente sebbene il relativo espletamento avrebbe consentito di accertare ogni eccezione nonché
l'inadempimento della alle obbligazioni contrattuali;
CP_1
9) il giudice avrebbe erroneamente affermato che ogni questione attinente ai fatti di causa e alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente dovesse ritenersi assorbita e superata dall'accordo concluso tra le parti in data 23.03.2021, mentre nessun accordo era stato raggiunto tra le parti.
pagina 5 di 13 Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma sentenza gravata. CP_1
Con nota del 17/05/2024 il difensore di ha comunicato l'apertura della liquidazione CP_1
giudiziale della medesima società, disposta con sentenza del Tribunale di Lecco n. 17/2024.
Il Consigliere istruttore ha, pertanto, dichiarato l'interruzione del giudizio, che è stato successivamente riassunto dall'appellante mediante notifica alla Procedura dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di riassunzione, la Procedura non si è costituita in giudizio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/02/2025.
4. La decisione sull'appello
Va anzi tutto dichiarata la contumacia di Controparte_1
giudiziale, non costituitasi a seguito della riassunzione del processo interrotto.
Va poi confermato il giudizio del consigliere istruttore in ordine alla natura generica e documentale, e alla superfluità, delle prove orali articolate dall'appellante, respinte in primo grado e ribadite in questa sede.
Venendo ora al merito dell'appello, lo stesso è del tutto infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che le pronunce della Cassazione citate dall'appellante, lungi dal costituire un valido supporto a sostegno della tesi secondo cui il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Tribunale di Como, confermano la competenza del Tribunale di Lecco.
Anzi tutto, l'ordinanza n. 19894/2020 – che afferma che “la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso
l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, tale luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore”- è richiamata a sproposito, posto che quelli che la stessa odierna appellante qualifica come “ordini” inviati a della merce di cui alle fatture azionate nn. 119 e CP_1
192 del 2020 (all. A e B: cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3) prevedono espressamente che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria presso la banca del venditore a fine mese CP_1 dopo sessanta giorni dall'emissione della fattura (“R.B. 60 gg. DF FM”), e non certo presso il domicilio dell'acquirente al momento della consegna della merce. Anche le altre due fatture azionate da pagina 6 di 13 (la n. 129 del 2017 e la n. 34 del 2020), mai contestate da sotto alcun profilo, CP_1 Parte_1 recano, quale modalità di pagamento, rispettivamente “R.D. vista fattura” e “RB 60 gg. DF FM”, con ciò indicando che le parti avevano pattuito il pagamento della merce presso la banca del venditore. In ogni caso, in forza della massima di cui sopra, il luogo di pagamento della merce andrebbe individuato nel domicilio del venditore-creditore EM anche quand'anche le parti avessero invece pattuito il pagamento alla consegna della merce presso la sede dell'acquirente poiché nel caso di Parte_1
specie il venditore-creditore lamenta appunto l'inadempimento (ovvero il mancato pagamento della merce) dell'acquirente.
Quanto alla sentenza delle Sezioni Unite n. 17989/2016, la stessa conferma l'applicabilità, nel caso di specie, del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, terzo comma, c.c., ovvero il domicilio del creditore quale forum destinatae solutionis, e dunque la competenza territoriale del CP_1
Tribunale di Lecco adìto.
La stessa, infatti, afferma che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex n ai sensi dell'art.
1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20
c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.”, e nel caso di specie il prezzo delle lampade di cui alle uniche due fatture contestate (la n. 119 e la n. 192 del 2020) è espressamente determinato dal titolo, ovvero dagli ordini della merce inviati da a rispettivamente il 13.3.2020 e il Parte_1 CP_1
27.8.2020, contenuti negli allegati A e B prodotti dalla medesima (il prezzo unitario là Parte_1 indicato è pari a € 385,00 al netto dell'IVA). Il credito fatto valere in giudizio da contestato CP_1
da è dunque perfettamente liquido, in quanto determinato dal titolo: correttamente, Parte_1
pertanto, è stato adìto il Tribunale di Lecco, quale forum destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c.
Peraltro, la Corte osserva che l'eccezione di incompetenza sollevata dall'odierna appellata, prima ancora che infondata, era ed è inammissibile: non ha mai contestato in primo grado (così Parte_1
come non ha fatto neppure nel presente giudizio di appello) la competenza del Tribunale di Lecco in relazione al criterio di collegamento del forum contractus (luogo in cui è sorta l'obbligazione) di cui alla prima parte dell'art. 20 c.p.c.
pagina 7 di 13 Ciò detto, poiché “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ, come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n.
353 - la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente" - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass. n. 6849/2003; enfasi della redattrice), l'eccezione proposta dall'opponente risulta inammissibile e la competenza del Tribunale di Lecco resta radicata in base ai Parte_1 profili non specificamente contestati dall'opponente e, in particolare, nel caso di specie, in base al forum contractus di cui alla prima parte dell'art. 20 c.p.c.
Del tutto prive di pregio risultano, poi, le restanti censure mosse nei confronti della sentenza gravata le quali, lungi dall'evidenziare profili di erroneità della decisione in esame, rappresentano soltanto un maldestro tentativo di sovvertire il contenuto della produzione documentale agli atti.
Infatti, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, la documentazione prodotta in giudizio attesta inequivocabilmente che:
• il ricorso per decreto ingiuntivo ha riguardato il pagamento del residuo credito vantato da per la fornitura delle lampade di cui alle fatture n. 129/2017 e n. 34/2020 -la cui CP_1
realizzazione, idoneità e tempestività non è mai stata contestata da nemmeno Parte_1
nella presente sede- nonché il pagamento degli importi di cui alle fatture n. 119/2020 e n.
192/2020;
• tali ultime fatture sono relative agli ordini del 13/03/2020 e del 27/08/2020 (all. A e B cit.) con cui l'appellante commissionò a la realizzazione di n. 6 Parte_1 CP_1 lampade “Globe” Terra color rame e di n. 5 lampade “Globe” Terra di colore nero. La consegna delle lampade color rame fu contestata da a causa di alcuni vizi e difetti Parte_1
riguardanti, in particolare, la verniciatura delle calotte fornite dalla stessa appellante (docc. G e
H . Nessuna contestazione è stata, invece, sollevata con riferimento alle lampade di CP_1
pagina 8 di 13 colore nero il cui ordine fu ridotto da n. 5 a n. 4 lampade solo perché una delle calotte consegnate da a per le lavorazioni a suo carico presentava un difetto di Parte_1 CP_1
verniciatura (doc. I;
CP_1
• dopo aver ricevuto da le calotte color rame, fatte sistemare dall'appellata a sue Parte_1
spese, ha provveduto ad assemblare tutte le lampade - comprese le n. 4 lampade di CP_1
colore nero - e con mail del 22/03/2021 ha comunicato che dal giorno successivo l'incaricato dell'acquirente avrebbe potuto effettuare il controllo sulla qualità delle lampade, che erano pronte per la consegna (doc. 5 . A tale comunicazione ha fatto seguito la mail del CP_1
23/03/2021 con cui il general manager di ha dichiarato: che in data 25/03/2021 Parte_1
avrebbe inviato un proprio tecnico per verificare le lampade e provvedere al relativo ritiro ove esenti da vizi;
che il pagamento delle fatture avrebbe avuto luogo il giorno successivo al ritiro della merce ma che dall'importo totale sarebbe stato detratto il costo sostenuto per la riparazione delle calotte in rame (pari a € 622,20); che in caso di accettazione di tale proposta, rinunciava ad ulteriori contestazioni e a pretendere il risarcimento di tutti i danni Parte_1
patiti, mentre in caso di mancata accettazione di tale proposta non avrebbe ritirato la merce e avrebbe agito eventualmente per il risarcimento dei danni (doc. 7 . La proposta è CP_1
stata accettata da con mail in pari data del proprio legale (doc. 8 ; CP_1 CP_1
• in data 25/03/2021 il tecnico incaricato da (sig. ha provveduto ad Parte_1 Tes_1
effettuare il controllo delle n. 10 lampade prodotte da e, dopo averne constatato la CP_1 conformità agli ordini effettuati dall'appellata, ha ritirato la merce (come risulta dal DDT del
25/03/2021, doc. 10 che, pertanto, in base agli accordi raggiunti con lo scambio di CP_1 mail del 23.3.2021, è stata definitivamente accettata dall'appellata, tanto vero che dopo la consegna della fornitura non ha sollevato ulteriori obiezioni sulla qualità delle Parte_1 lampade, né sull'eventuale ritardo nella loro consegna;
• nonostante l'accordo intervenuto tra le parti e il ritiro della merce, l'appellante si è rifiutata di pagare gli importi dovuti per la vendita dei beni in questione pretendendo, oltre allo scomputo delle spese sostenute per la riparazione delle calotte in rame, anche uno sconto del 30% sulle fatture in considerazione di pretesi danni all'immagine e per la perdita di alcuni clienti (doc. N
EM). La pretesa dello sconto è stata stigmatizzata dal legale di che, con mail CP_1
29/03/2021, ha evidenziato la contrarietà di tale richiesta all'accordo già raggiunto, confermando la volontà della venditrice di farsi carico delle spese sostenute da Parte_1
pagina 9 di 13 per la sistemazione delle calotte in rame, sia pure senza riconoscimento di alcuna responsabilità per il relativo ammaloramento, ed invitando la controparte a provvedere al pagamento del prezzo nei termini precedentemente pattuiti (doc. O . CP_1
Dal contenuto della documentazione testé richiamata, contrariamente a quanto vorrebbe far credere l'appellante, si evince che:
i) il credito di cui alle fatture n. 129/2017 e n. 34/2020 non è mai stato contestato da Parte_1
ii) le lampade di cui alle fatture n. 119/2020 e n. 192/2020 al momento della consegna definitiva, avvenuta in data 25/03/2021, erano prive di vizi e/o difetti, come verificato dal tecnico di fiducia dell'appellante, e sono state definitivamente accettate e ritirate, con rinuncia di a far Parte_1
valere ulteriori vizi o ritardi della merce.
Pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, era tenuta al pagamento Parte_1 dell'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 418/2021, pari a € 8.886,75, a fronte della consegna delle lampade di cui alle fatture sopra richiamate e della rinuncia esplicita dell'appellante a qualunque pretesa risarcitoria a seguito dell'accollo, da parte di delle spese relative alla sistemazione CP_1
delle calotte in rame.
Nella mail del 23/03/2021 il general manager di (sig. ha, infatti, Parte_1 Parte_3
dichiarato che, in caso di accettazione della sua proposta (poi effettivamente accettata da CP_1
con mail in pari data: doc. 8 cit.), la società non avrebbe chiesto “il pagamento dei viaggi in più fatti da noi né tanto meno il risarcimento danni di immagine e perdita di ben tre clienti”, desiderando definire la vertenza (“Voglio chiudere la questione una volta per tutte”: cfr. doc. 7 cit.).
Ciò detto, si osserva ad abundantiam che alle medesime conclusioni si perverrebbe anche se si volesse, per ipotesi, aderire alla tesi dell'appellante quanto all'inesistenza dell'accordo transattivo.
Sul punto si evidenzia che nella mail del 23/03/2021 ha lamentato presunti danni Parte_1 all'immagine e da perdita di clientela, mentre nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'appellante ha cambiato versione dichiarando che, a causa del ritardo nella consegna delle lampade che le erano state commissionate dai propri clienti, si era vista “sospendere gli ordini dai clienti finali, con sensibile danno all'immagine della stessa”, di cui ha chiesto il ristoro.
Sta di fatto che dai documenti prodotti dalla stessa appellante risulta che gli ordini effettuati dai suoi clienti, relativi alle lampade ordinate a sub all. A e B (docc. C e D , sono stati CP_1 Parte_1 evasi, come risulta dalle fatture emesse da prodotte dalla stessa con l'atto di citazione in Parte_1
opposizione (docc. H e I , dalle quali risulta altresì l'avvenuto regolare pagamento delle Parte_1
pagina 10 di 13 lampade da parte di detti clienti (“Payment: RECEIVED”). Ciò sconfessa tanto la tesi della sospensione degli ordini da parte dei clienti finali, quanto la tesi del danno all'immagine che, in ogni caso, non è stato in alcun modo dimostrato e neppure specificamente dedotto.
Anche per i suesposti motivi l'appello non può che essere rigettato.
5. La condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Sussistono, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co.
3, c.p.c.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
Parte appellante ha agito e coltivato il presente grado d'appello con evidente colpa grave: essa, infatti, ha riproposto le eccezioni e domande formulate in primo grado articolando motivi di appello smentiti platealmente dalla giurisprudenza da se stessa richiamata, quanto al difetto di competenza del Tribunale di Lecco, e da tutta la documentazione agli atti quanto agli ulteriori motivi di gravame, continuando a denunciare l'esistenza di vizi e difetti nei beni acquistati da di fatto inesistenti o sanati al CP_1 pagina 11 di 13 momento della consegna finale dei medesimi beni, reiterando altresì una domanda risarcitoria neppure adeguatamente dedotta e comunque infondata, sia a fronte dell'accordo transattivo raggiunto con sia in base ai documenti da essa stessa prodotti. CP_1
Per tutte le suesposte ragioni parte appellante ha assunto un'iniziativa giudiziaria e un comportamento processuale connotati quantomeno da una inescusabile superficialità, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte appellante merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., per avere abusato del processo con le condotte gravemente negligenti testé descritte.
L'importo è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Nella specie, appare congruo applicare una somma pari alla metà del compenso defensionale, come liquidato in dispositivo in favore dell'appellata in bonis, al fine di rendere effettivo lo scopo di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c., norma con finalità pubblicistiche e volta ad evitare la proposizione di pretese avanzate con dolo o colpa grave (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. -applicabile al presente giudizio d'appello, che è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 140/2022- parte appellante dev'essere altresì condannata a versare in favore della cassa delle ammende la somma di € 500,00, tenuto conto del limitato valore della causa.
6. Le spese di lite
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del
2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale effettivamente svolta dalla società appellata antecedentemente all'interruzione del giudizio. Come da specifica richiesta, le spese vanno distratte in favore degli avv.ti Sottocornola e Tamburini, che si sono dichiarati antistatari.
pagina 12 di 13 Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 625/2023 pubblicata il 10/11/2023, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. respinge l'appello e, per l'effetto:
3. conferma integralmente la sentenza impugnata;
4. condanna a rifondere a in bonis le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano nell'importo di € 2.055,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); spese da distrarsi in favore degli avv.ti Sottocornola e Tamburini, che si sono dichiarati antistatari;
5. condanna al pagamento in favore di in bonis Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 1.027,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
6. condanna a versare in favore della delle ammende, ai sensi dell'art. 96, u.c., Parte_1 CP_3
c.p.c., la somma di € 500,00;
7. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Francesco Distefano
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