Art. 18. ((Rimborsi.)) (( 1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
b) in caso di scommessa non valida;
c) relativamente alle scommesse su eventi sportivi, in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse in occasione di anticipazione dell'orario di inizio degli eventi oggetto di scommessa, limitatamente alle giocate accettate oltre l'inizio ufficiale dell'evento stesso.
2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita della scommessa nonche' sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso. )) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 , come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
b) in caso di scommessa non valida;
c) relativamente alle scommesse su eventi sportivi, in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse in occasione di anticipazione dell'orario di inizio degli eventi oggetto di scommessa, limitatamente alle giocate accettate oltre l'inizio ufficiale dell'evento stesso.
2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita della scommessa nonche' sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso. )) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 , come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."