Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2027/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
………………………….
CONTRO
I DANNI, pendente TRA
(P. IVA (già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Napoli alla Piazza Vittoria n. 6, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Anna Rita Balzano (C.F.
), e con lei elettivamente domiciliata in Pagani (SA) alla Via C.F._1
Carmine n. 92 ATTORE E
, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 (CF: Controparte_1
), in persona del suo procuratore dr. (giusta procura P.IVA_2 CP_2 speciale del 22/04/2013 per notaio dr. rep. nr. 78053, fasc. n. 6342), Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Danila Visciani (C.F. ), in virtù C.F._2 di mandato in calce all'atto di chiamata in causa, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Salerno, al Corso Garibaldi n.148. nat* a il , elettivamente domiciliato in C.so Giuseppe Garibaldi 148 84123 Salerno, presso lo studio dell'Avv. VISCIANI DANILA (C.F. ) che l* rappresenta e difende in C.F._2 virtù di procura CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 13/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva che: la Parte_1
è una concessionaria autorizzata Ford che svolge, prevalentemente, Parte_2 attività di commercializzazione di veicoli nuovi ed usati, gestione di officina meccanica ecc…; che la stessa è titolare del contratto di polizza assicurativa n. 6410101439074, denominata “Multirischi per i concessionari d'auto”, stipulata con la CP_3
N.R.G. 2027/2016 - G.M. DOTT.SSA Controparte_4
[...] Controparte_1 nella sezione III, le condizioni di garanzie in caso di furto e rapina e garanzie accessorie;
che in data 19/12/2014, tra le ore 12:30 e 13:30, il veicolo Ford C Max Plus 1.6 TDCI, tg. EK121TK, di proprietà di , lasciato in conto vendita presso la Persona_2 Parte Concessionaria, veniva asportato da ignoti, ragion per cui, l'amministratore della , sporgeva formale denuncia di furto presso la Tenenza CC Di Pagani consegnando a quest'ultimi tutto il materiale di videosorveglianza;
che in virtù della sopraindicata polizza, la prontamente comunicava il sinistro e richiedeva Parte_2
l'attivazione della garanzia assicurativa contro il furto;
che in seguito a tale denuncia veniva disposto ed accertato il furto del veicolo dall'impresa convenuta la quale, mediante un sopralluogo da parte dei tecnici incaricati, eseguiva tutti i rilievi opportuni;
che, ciò nonostante, in data 19/02/2015, perveniva all'attrice una comunicazione con la quale la compagnia informava “che l'evento, purtroppo, per come si è verificato, non rientra nelle garanzie prestate dal contratto a margine. Infatti, nel caso di specie, i veicoli asportati erano posizionati all'esterno della recinzione aziendale recintata e pertanto non risultano compresi nella garanzia furto e rapina”; che, alla luce di siffatte considerazioni l'impresa assicuratrice convenuta non ha adempiuto all'obbligo contrattuale di risarcimento, nonostante l'invio, con lettera raccomandata a.r. di un nuovo sollecito di liquidazione e ciò anche ai fini dell'interruzione della prescrizione;
che veniva instaurato il tentativo obbligatorio di mediazione dinnanzi all'Organismo di Conciliazione denominato “Concilia Lex”, prot. N.661/2015 del 02.09.2015; che il procedimento di mediazione aveva esito negativo atteso che la convenuta non aderiva né compariva;
che al momento del sinistro il veicolo si trovava in ottime condizioni e, pertanto, il valore dello stesso veniva determinato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila,), come da quotazione quattro ruote. Premesso ciò l'attrice concludeva chiedendo di: accertare la responsabilità della convenuta circa l'adempimento contrattuale della garanzia in ordine all'evento furto e per l'effetto, condannare la CO nella persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento di euro 10.000,00 (diecimila) in favore dell'attrice a titolo di risarcimento per il furto occorso al veicolo Parte_2
Ford C Max Plus 1.6 TDCI, tg. EK121TK, ovvero per quella somma maggiore e/o minore che verrà quantificata in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. tecnica che sin d'ora chiede ammettersi, oltre fermo tecnico e deprezzamento commerciale del suddetto veicolo, interessi e rivalutazioni monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva, in data 13/6/2016, l'assicurazione che, in via preliminare eccepiva la nullità della citazione per genericità della esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda. Eccepiva poi la propria carenza di legittimazione passiva, attesa la inoperatività, al caso di specie, della polizza in atti richiamata n° 6410101439074 stipulata, dal momento che, come si evince dalle condizioni generali di contratto e dalla relazione di perizia a firma della società l' ha acquistato la garanzia Pt_3 Parte_4
Furto e Rapina -sezione III- che comprende “il furto di veicoli anche all'aperto, purchè
N.R.G. 2027/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 nell'ambito dell'area aziendale debitamente recintata” alla condizione essenziale che siano chiusi a chiave con cristalli completamente alzati, provvisti di tetto rigido e con sistema di antifurto possibilmente attivato. Nel caso di specie il furto si era consumato nel piazzale esterno non recintato, come risultava dal verbale di sopralluogo, con conseguente inoperatività della polizza Evidenziava poi che la polizza in oggetto prevedeva al punto 7 sezione III, per i veicoli sottratti in orario di apertura alla presenza di personale e purchè chiusi a chiave, uno scoperto del 10% oltre ad un limite di indennizzo pari ad euro 20.000,00. Istruita la causa ed escusso il teste di parte attrice, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
2. Sul merito. Passando al merito, la domanda deve essere accolta nei limiti di cui appresso si dirà. Con riguardo, infatti, al furto del veicolo Ford C-Max Plus 1.6 TDCI, tg. EK121TK deve ritenersi operativa la “polizza multirischi concessionari d'auto” n. 6410101439072. Sebbene, come evidenziato da parte attrice, nella Sez. III “furto e rapina e garanzie accessorie”, all'art 1 e previsto “per quanto riguarda i veicoli questi ultimi si intendono garantiti anche all'aperto nell'ambito dell'area aziendale debitamente recintata”, all'art. 7, lettera D) sempre della sezione III, rubricato “altre estensioni di garanzia” , è prevista un'estensione di garanzia per i furti commessi “limitatamente ai soli veicoli (purché regolarmente chiusi a chiave), in qualsiasi modo durante le ore di apertura, con presenza di persone addette ai servizi, con applicazione di uno scoperto del 10% e con il limite di indennizzo di 20.000,00 per veicolo ed euro 40.000,00 per sinistro anno”. Nel caso di specie, come risulta dalla testimonianza resa, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo il teste reso dichiarazioni complete, logiche e coerenti, il furto del veicolo innanzi indicato, posto in vendita dalla concessionaria attrice, avveniva mentre il veicolo si trovava esposto, chiuso a chiave, nel piazzale di proprietà attrice adiacente al cancello di ingresso destinato ad esposizione veicoli e durante le ore di apertura della concessionaria ovvero tra le 12:30 e le 13:30 a.m. Avendo l'autovettura un valore pari ad € 10.000,00 (come da valutazione Quattroruote), a tale somma va applicato uno scoperto del 10%, spettando all'attore, a titolo di indennizzo, la somma di € 9.000,00, oltre interessi legali dalla domanda in mora al soddisfo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum, applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2027/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI, pendente tra Parte_5
, , ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...] CP_1
N.R.G. 2027/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto:
2. condanna , in persona del legale rapp.te p.t. pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore di , della complessiva Parte_5 somma di € 9.000,00, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e fino al soddisfo;
3. condanna , in persona del legale rapp.te p.t. pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore di delle spese di Parte_5 giudizio che si liquidano in € 265,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2027/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4