Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1560 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1560 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Sonia Vita, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) Via Roma, n. 47
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) C.so Margherita di Savoia n. 54
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/05/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 01/09/2015, mentre svolgeva la propria attività lavorativa di Responsabile Area Tecnico Manutentiva – RUP alle dipendenze del
Comune di Careri (RC), è caduto rovinosamente a terra, riportando la rottura di un dente, una lesione alla spalla e una tumefazione al viso;
- che il Pronto Soccorso dell'ospedale di Locri ha formulato la seguente diagnosi :“contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso
l'occhio; contusione alla bocca con lesione elemento dentario”, assegnando prognosi di 8 giorni;
3
- che l' in data 13/01/2016, ha comunicato la corresponsione CP_1
dell'indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo dal 05/09/2015 al 29/10/2015, mentre, in data 26/07/2016, ha comunicato che: “La menomazione accertata è la seguente: lesione distrattiva spalla DX;
limitazione funzionale s/o DX di lieve grado;
frattura ossa nasali a lieve impatto estetico funzionale;
cefalea post traumatica;
rottura incisivo. Grado accertato: 012%. Grado complessivo: 012%”;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione allegando un certificato medico del 21/09/2017, che riconosceva una percentuale di danno biologico nella misura del 22%;
- che, con provvedimento del 18/11/2017, l'Istituto ha confermato la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura precedentemente comunicata;
- che, non condividendo tale decisione, ha proposto opposizione, allegando un nuovo certificato medico, attestante una percentuale di danno biologico complessivo pari al 22%;
- che, tuttavia, l è rimasto inerte;
CP_1
- che, a causa dell'infortunio subito, ha riportato esiti invalidanti superiori rispetto a quelli attribuiti dall'Istituto, come si evince anche dall'allegata documentazione sanitaria.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e previa CTU medico – legale, anche alla luce del certificato medico – valutativo attributivo di una percentuale del 22% nonché della documentazione sanitaria, tutti relativi alle specifiche menomazioni discendenti dall'infortunio subito: a) in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito in data 01.09.2015, che le menomazioni riportate dal ricorrente e già riconosciute derivanti dall'infortunio sul lavoro - relativamente alla pratica n.
500559214 (ovvero: lesione distrattiva spalla DX;
limitazione funzionale s/o 4
DX; frattura ossa nasali a lieve impatto estetico funzionale;
cefalea post traumatica;
rottura incisivo) abbiano determinato una menomazione permanente della integrità psico-fisica – danno biologico indennizzabile – superiore al 12%, - sin dalla data di verificazione dell'infortunio ovvero da quella che sarà accertata dal CTU - con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e condanna dell' , in persona del suo legale CP_2
rappresentante p.t., al riconoscimento, in ogni caso, della percentuale di inabilità che verrà attribuita, tenendo conto che anche il riconoscimento di un solo punto in percentuale determinerà l'erogazione di un maggiore indennizzo in conto capitale;
b) accertato, con riferimento al caso n. 500559214 il grado di inabilità e la sua derivazione da infortunio (già riconosciuta dall' ), CP_2
condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1
corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella accertata dal CTU;
2) condannare, altresì, l in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e
Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che il ricorso è nullo per indeterminatezza e genericità della domanda;
- che il ricorrente ha indicato le lesioni, ma non le menomazioni sofferte a causa dell'infortunio;
- che la pretesa del sig. non trova alcun riscontro nei parametri Pt_1
tabellari di riferimento;
- che l'Istituto, con riferimento all'infortunio del 01/09/2015, ha 5
riconosciuto al ricorrente postumi permanenti nella misura del 12%, per
”lesione distrattiva spalla dx;
limitazione funzionale spalla dx di grado lieve;
frattura ossa nasali a lieve impatto estetico-funzionale; cefalea post- traumatica;
rottura incisivo”, esprimendo una valutazione corretta.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, con provvedimento del 04/02/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.).
Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non 6
potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414
c.p.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass.
30.8.93 n. 9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87
n. 6619; Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua richiesta, richiedendo il riconoscimento della sussistenza di postumi permanenti 7
derivanti dall'infortunio subito in data 01/09/2015, in relazione al quale l' ha riconosciuto – oltre alla inabilità temporanea - postumi permanenti CP_1
nella misura del 12%, derivante dalle seguenti lesioni: lesione distrattiva spalla dx, limitazione funzionale s/o dx di lieve grado;
frattura ossa nasali a lieve impatto estetico funzionale;
cefalea post traumatica, rottura incisivo”.
Nel merito, dunque, è incontestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro, mentre il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che parte ricorrente contesta la quantificazione dei postumi permanenti operata in via amministrativa.
Ai fini della valutazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente, forma piena prova la C.T.U. medico legale eseguita nel corso del giudizio, pur rimanendo fermo il rispetto del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, dal momento che oggetto di giudizio è la contestazione della percentuale già attribuita in via amministrativa, rispetto alla quale parte ricorrente, nel contestate il provvedimento dell' , reclama una percentuale superiore. CP_1
Il C.T.U., all'esito dell'esame obiettivo e previa disamina della documentazione in atti, confermando la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso , già riconosciuta dall' in via amministrativa, ha CP_1
rilevato che il ricorrente ha riportato: “Esito di trauma massiccio facciale con ferita lacero-contusa labbro superiore e lesione elemento dentale (incisivo superiore sinistro). Trauma contusivo spalla destra con lesione parziale del tendine sovraspinoso”.
Con specifico riferimento all'esito di trauma facciale, il CTU ha rilevato che, nell'imminenza dell'evento lesivo, il ricorrente aveva effettuato una TAC del massiccio facciale che non evidenziava nulla di patologico alla piramide nasale, che, dalla visita al pronto soccorso, non era stato riscontrato nessun segno di trauma della priamide nasale e che neanche dall'esame 8
obiettivo, nel corso delle operazioni peritali, sono stati accertati esiti permanenti né di tipo estetico né di tipo funzionale.
Pertanto il C.T.U. ha concluso che gli esiti attualmente apprezzabili consistono nella perdita di un elemento dentale - attualmente protesizzato - e in una limitazione articolare della spalla destra ridotta di ¼; applicando (in merito all'alterazione funzionale dell'articolazione) il codice n. 224
(“Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi”), a cui viene attribuito il valore del 3%, il codice n. 227 (“Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”) a cui viene attribuito un valore Fino a 4%, nonché la percentuale del 1,25, secondo la valutazione stabilita in tabella per la perdita dell'incisivo superiore, ha concluso, previa applicazione della formula riduttiva trattandosi di un danno composito, per una invalidità globale e permanente derivante dall'evento lesivo nella misura dell'8%, con un periodo di inabilità temporanea derivata dall'evento morboso della durata complessiva di 8 giorni.
Orbene, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano esaurienti persuasive e condivisibili, perché coerenti con la documentazione medica in atti e sorrette da valide considerazioni medico legali.
La valutazione effettuata, corrente con la documentazione in atti, è conforme alle tabelle allegate al T.U. 30.6.65 n° 1124 e successive modificazioni ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
In particolare, ritiene il giudicante che l'attribuzione dei codici tabellari con riferimento alla menomazione all'articolazione scapolo-omerale destra sia congrua e coerente con la documentazione in atti e con gli esiti dell'esame obiettivo.
Tuttavia, non può non tenersi conto della circostanza che oggetto del giudizio è il provvedimento con il quale l' , nel riconoscere, quali CP_1 9
postumi permanenti dell'infortunio subito dal ricorrente, le seguenti menomazioni “Esito di trauma massiccio facciale con ferita lacero-contusa labbro superiore e lesione elemento dentale (incisivo superiore sinistro).
Trauma contusivo spalla destra con lesione parziale del tendine sovraspinoso”, ha attribuito una percentuale del 12%, laddove parte ricorrente reclama una percentuale superiore.
Pertanto, nella valutazione del materiale probatorio sottoposto all'esame del giudice, non ci si può discostare dall'oggetto della domanda, in virtù del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, rilevando che parte ricorrente cotesta la quantificazione dei postumi permanenti formulata in via amministrativa, reclamando una percentuale di inabilità superiore a quella già riconosciuta dall' , sull'assunto del riconoscimento del nesso causale già CP_1
in via amministrativa.
Del resto, il riconoscimento - in via amministrativa - del nesso causale e della percentuale del 12% per i postumi permanenti riconosciuti, non è stato contestato dall' ma, al contrario, è stato confermato, in quanto l'istituto, CP_1
nei propri scritti difensivi, ha richiamato le valutazioni già espresse in via amministrativa, sia in termini di nesso causale sia in termini di postumi permanenti riscontrati e di percentuale riconosciuta, ritenendo la propria valutazione congrua e corretta.
Pertanto, in applicazione del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato e della non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., rimarcando la natura delle patologie riscontrate, alla luce delle risultanze processuali, va confermata la valutazione espressa dall' in via amministrativa, con CP_1
conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e tenuto conto che, a causa della mutazione delle condizioni reddituali subita in corso di giudizio, il ricorrente ha depositato, in data 3/02/2025, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., 10
personalmente sottoscritta, allegando il possesso dei requisiti necessari per l'esonero dal pagamento delle spese di lite sulla base del modello 730 del 2024.
Infatti, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del
2003, convertito in L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi, come si evince dagli espressi riferimenti legislativi "all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio" e alle "conclusioni dell'atto introduttivo", nonché dalla previsione del richiesto impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti "fino a che il processo non sia definito"; l'evoluzione di tali condizioni reddituali non è tuttavia indifferente, cosicché, salvo sempre l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni dichiarate in ipotesi di contestazione, l'interessato deve dichiarare quelle variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni originariamente insussistenti si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, se del caso anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione nel senso richiesto dal succitato art. 152 disp. att. c.p.c (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 16284 del 2011)
Restano, pertanto, a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott.
[...]
Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1560/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 11
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico a carico dell' in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 23/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci