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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 21.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1072/2023 di R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Giovani Mirco Parte_1 C.F._1
Rizzoglio,
-appellante- contro
(C.F. – P. IVA , con il patrocinio degli avv.ti Enrico Controparte_1 P.IVA_1
Valnegri e Giacomo Bonazza,
*
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Buffoni, CP_2 P.IVA_2
-appellati-
*
CONCLUSIONI per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda e istanza respinta, così giudicare:
pagina 1 di 19 NEL MERITO:
1) riformare la sentenza del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano dott. Franco Caroleo, n.
1479/2023 del 26.04.2023, pubblicata in pari data e non notificata;
2) in accoglimento del proposto appello:
a) dato atto che il ricorrente, in data 21.08.2020, subiva un infortunio sul lavoro, accertare e dichiarare che le assenze dal lavoro dalla predetta data al 01.03.2021 sono conseguenza dell'infortunio predetto e devono essere qualificate come assenze per infortunio sul lavoro, con annullamento delle determinazioni negative dell CP_2
b) conseguentemente, condannare l' a corrispondere al ricorrente l'indennità temporanea anche CP_2
per il periodo compreso tra il 01.11.2020 ed il 01.03.2021 ex art. 68 e ss. DPR 1124/1965;
c) accertata e dichiarata -per tutte le ragioni esposte- la responsabilità della Controparte_1
nella determinazione dell'incidente sul lavoro occorso al ricorrente in data 21.8.2020 per violazione dell'art. 2087 c.c., nonché di tutte le norme sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, considerato che le assenze dal lavoro dal 1.11.2020 al 1.3.2021 sono conseguenza dell'infortunio sul lavoro predetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al sig.
per violazione dell'art. 2110 c.c. e, ove esistente e se ritenuto necessario, della delibera di Pt_1
esclusione dalla compagine sociale, e conseguentemente annullarli e per l'effetto, condannare la
[...]
alla reintegra o riammissione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, con Controparte_1
assegnazione di mansioni compatibili alle sue condizioni di salute ed al suo livello di inquadramento e al pagamento, in favore del ricorrente, anche a titolo risarcitorio, dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR dal momento del licenziamento e sino alla sua reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, professionali, esistenziali e biologici nonché l'eventuale danno differenziale e
l'eventuale risarcimento per la menomazione della capacità lavorativa specifica (che si quantificano in
€ 12.494,35 o nella diversa misura che dovesse risultare di giustizia);
d) anche prescindendo dalla responsabilità del datore di lavoro, considerato che le assenze dal lavoro dall'1.11.2020 al 1.3.2021 sono conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso il 21.8.2020, accertare e dichiarare -per tutte le ragioni esposte-, la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al sig.
per violazione dell'art. 2110 c.c. e, ove esistente e se ritenuto necessario, della delibera di Pt_1
pagina 2 di 19 esclusione dalla compagine sociale, annullarli e per l'effetto, condannare la Controparte_1
alla reintegra o riammissione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, con assegnazione di mansioni compatibili alle sue condizioni di salute ed al suo livello di inquadramento e
e) condannare la anche a titolo risarcitorio, al pagamento al ricorrente Controparte_1
dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR dal momento del licenziamento
e sino alla sua reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
f) In via subordinata, qualora il Giudice adito dovesse dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannare, comunque, la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria determinata in trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR o nella diversa misura maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
g) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
h) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, nonché delle spese di c.t.u..
In via istruttoria:
- Nella denegata ipotesi in cui si ritenga la c.t.u. espletata insufficiente a dimostrare il collegamento tra le assenze dal servizio dal 1.11.2020 al 1.3.2021 e l'infortunio occorso il 21.08.2020, ammettersi nuova c.t.u. medico legale, con un diverso consulente.”; per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano rigettare l'appello del Signor e Parte_1
condannare il medesimo al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio con refusione altresì dell'esborso sostenuto in sede di CTU per l'assistenza del Dott. per Persona_1
complessivi € 1.830,00 (cfr. fattura allegata sub. doc. 16).
In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante, CP_ limitare ai minimi di legge le somme riconosciute allo stesso e condannare l' a manlevare integralmente la cooperativa da ogni conseguenza del presente processo, avendo la seconda agito nel CP_ mero rispetto delle determinazioni medico/legali ricevute dai preposti Istituti ( ed Inps) in costanza di rapporto di lavoro.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e refusione delle spese di assistenza di parte in CTU.”; per CP_2
pagina 3 di 19 “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, confermare la sentenza Tribunale di Milano sezione lavoro n.1479/2023 pubblicata in data 26.04.2023.
Spese come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.10.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 1479/23, recante il rigetto delle domande dallo stesso proposte nei confronti degli odierni appellati, e con compensazione integrale Controparte_1 CP_2
delle spese processuali e con spese di CTU poste a suo carico.
In via di estrema sintesi, con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, l'appellante, infortunatosi sul lavoro in data 21.8.2020 e licenziato per superamento del periodo di comporto in data 31.7.2021, aveva chiesto di accertare che le assenze dal lavoro dal 21.8.2020 al 31.7.2021 erano causalmente riconducibili all'infortunio sul lavoro del 21.8.2020 e di condannare, quindi, l' a CP_2
corrispondergli l'indennità temporanea assoluta per tutto il suddetto periodo, unitamente all'indennizzo ex art. 13 D. lgs. n. 38/2000 in forma di rendita o, in subordine, in linea capitale (a seconda del grado d'invalidità accertata); di accertare, inoltre, la responsabilità della datrice di lavoro nella determinazione dell'incidente sul lavoro per cui è causa per violazione Controparte_1
dell'art. 2087 c.c. e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. n. 81/2008, con conseguente esclusione dal computo del periodo di comporto per malattia delle assenze dal lavoro occorse nel periodo dal 21.8.2020 al 31.7.2021 e dichiarazione della nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto;
per l'effetto, di condannare la alla sua reintegrazione o riammissione nel proprio posto di lavoro, con Controparte_1
assegnazione di mansioni compatibili con le sue condizioni di salute e con il suo livello di inquadramento e al pagamento, anche a titolo risarcitorio, dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR dal momento del licenziamento e sino alla sua reintegra, nonché al risarcimento di tutti i danni professionali, esistenziali e biologici, nonché dell'eventuale danno differenziale e da menomazione della capacità lavorativa specifica;
in subordine, dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, di condannare la al pagamento di CP_1
un'indennità risarcitoria determinata in trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del
T.F.R. o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
pagina 4 di 19 A sostegno delle domande, il aveva allegato quanto segue: Pt_1
- di essere stato assunto dalla R.A.D. Logicista Soc. Coop. quale socio lavoratore a far tempo dal
6.2.2019, dapprima a tempo determinato, rapporto successivamente convertito a tempo indeterminato, con inquadramento nel VI livello C.C.N.L. Logistica e mansioni di addetto allo scarico bancali di merce inidonea alla vendita presso il magazzino di Limito di CP_3
Pioltello;
- che la mansione riguardava soprattutto il pane invenduto trasportato a mezzo sacchi da cui usciva farina, che nessuno puliva dal pavimento della ribalta in ferro;
- che le scarpe antinfortunistiche erano inidonee a evitare di scivolare sul pavimento infarinato, sporco e umido;
- che il giorno 21.8.2020, mentre gettava i sacchi di pane invenduto nel cassone di un camion sulla ribalta, era scivolato, subendo una distorsione al ginocchio;
- che il responsabile, avvertito da un collega, aveva fatto pulire la ribalta dalla farina;
- che, trasportato in ambulanza al PS, era stata formulata una diagnosi di distorsione e distrazione del legamento crociato del ginocchio;
- che il centro specialistico Gaetano Pini, in data 24 settembre 2021, aveva proposto intervento per lesione LCA, da effettuare entro 180gg, ma che, a causa della pandemia, egli non era riuscito a farlo e, per via delle patologie e dei problemi fisici conseguenti all'incidente, si era assentato dal lavoro sino al 31 luglio 2021;
- che il datore di lavoro aveva denunciato il suddetto infortunio e che l' tuttavia, aveva CP_2
escluso la causa violenta.
Entrambe le parti convenute si costituivano ritualmente in giudizio.
La contestava qualsivoglia responsabilità nell'occorso e riaffermata la piena Controparte_1
legittimità del licenziamento, intimato con riferimento alle assenze per malattia comune, concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
L' dato atto di aver riesaminato il caso a seguito di opposizione interposta dal lavoratore CP_2
assicurato in via amministrativa e di aver riconosciuto all'esito la riconducibilità al denunciato infortunio del 21.8.2020 dell'indennità temporanea per inabilità lavorativa dal 25.8.2020 al
31.10.2020, concludeva chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere quanto pagina 5 di 19 all'accertamento della natura professionale dell'evento e riguardo al sopra indicato periodo di temporanea e di rigettare, invece, le ulteriori domande, in quanto non residuavano ulteriori voci indennizzabili quali conseguenza dell'infortunio sul lavoro, né per inabilità temporanea né per postumi permanenti.
Il Tribunale, istruita la causa con l'escussione di quattro testimoni e mediante esperimento di CTU medico-legale, ha rigettato le domande svolte dal ricorrente.
Quanto alla domanda risarcitoria, fondata sull'invocazione della responsabilità datoriale ex art. 2087
c.c., il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il nesso causale tra infortunio e nocività dell'ambiente di lavoro, in quanto nessuno dei testi escussi era presente al momento della caduta dell'attore ed era quindi impossibile accertare la dinamica del sinistro. Quanto allo stato dei luoghi, tre su quattro testimoni avevano riferito che, nonostante la caduta della farina, la ribalta non era scivolosa e che con le scarpe antinfortunistiche non si scivolava. Tutti i testimoni avevano dichiarato che il piano di ferro veniva regolarmente pulito. Era, inoltre, emerso che al ricorrente faceva già male il ginocchio. In definitiva, secondo il Tribunale, “L'esiguità del compendio istruttorio induce allora il
Tribunale a non ritenere provato il nesso causale. Invero, in assenza di prove certe sullo stato dei luoghi e sulla dinamica del sinistro non può escludersi che l'evento sia stato causato dalla stessa condotta dell'infortunato, non essendo stato sostanzialmente provato che la causa del danno sia ascrivibile alla pericolosità dei luoghi di lavoro o alla mancanza dei presidi di sicurezza.”.
Parimenti dubbia era la riconducibilità dei danni al sinistro, in quanto due testimoni avevano dato conto del fatto che l'attore già prima dell'accaduto soffriva di problemi al ginocchio e il CTU aveva ritenuto di non poter accertare che la lesione del legamento crociato anteriore fosse stata determinata dalla distorsione occorsa in occasione del sinistro (avendo al riguardo evidenziato nella relazione peritale: “stante quanto prodotto nei fascicoli di causa, in considerazione di un esame clinico non chiaro e della terminologia utilizzata dallo specialista ortopedico per descrivere la rottura del crociato anteriore crociato anteriore (“...rottura LCA inveterata...”), vista la certificazione emessa dal medico curante non presentante sempre la stessa diagnosi e l'assenza di ulteriore documentazione fisiatrica/ortopedica successiva a quella del settembre 2020, non è possibile per lo scrivente determinare se detta lesione consegua al sinistro in esame o abbia data antecedente al 21.08.2020 …
In conclusione, non è possibile stabilire se il traumatismo distorsivo del ginocchio sinistro occorso in
pagina 6 di 19 data 21.08.2020 sia stato produttivo di una lesione del legamento crociato ovvero di un “semplice” traumatismo contusivo in ginocchio affetto da precedenti morbosi”).
Quanto al licenziamento, il Tribunale ha rigettato la domanda sostenendo che, in assenza di prova della responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio, prova nella specie non raggiunta, le assenze per infortunio e malattia dovevano essere considerate ai fini del superamento del comporto ex art. 2110 c.c. e ritenendo che, pertanto, “il periodo di assenza successivo all'infortunio di causa
(considerato dalla datrice a decorrere dal 30.11.2020 in conformità alle determinazioni dell cfr. CP_2
all. n. 8 al ricorso) è stato correttamente computato dalla società nel periodo di comporto e il suo superamento ha, dunque, giustificato il recesso datoriale.”.
Infine, quanto alla domanda rivolta nei confronti dell preso atto che era stato riconosciuto il CP_2
periodo di assenza per infortunio dal 25.8.2020 al 31.10.2020, il Tribunale ha riscontrato la cessazione della materia del contendere su questo punto, mentre ha respinto le ulteriori domande, non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla natura professionale delle assenze per malattia successive al
31.10.2020 (vd. pag. 5 sentenza primo grado: “3.2. In relazione al periodo successivo, invece, nulla può attribuirsi all'attore a titolo di indennizzo non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla CP_2
natura professionale della malattia in quel periodo. Al riguardo, infatti, il c.t.u. ha affermato
l'impossibilità di stabilire “se il traumatismo distorsivo del ginocchio sinistro occorso in data
21.08.2020 sia stato produttivo di una lesione del legamento crociato ovvero di un “semplice” traumatismo contusivo in ginocchio affetto da precedenti morbosi” (cfr. relazione di c.t.u.), potendo al più concordare con le valutazioni nel riconoscere il solo periodo di inabilità temporanea assoluta CP_2
decorrente dal 21.8.2020 fino al giorno 31.10.2020 (“Circa il rimanente periodo di malattia, qualsiasi valutazione risulta particolarmente incerta, visto che non può essere nota la lesione che ha causato la malattia”).” e, quanto al danno biologico, in quanto il CTU, con una stima del tutto ipotetica, aveva individuato un danno nella misura del 4-5%, inferiore alla franchigia del 6%, che dà accesso alla tutela indennitaria.
Ciò premesso quanto al primo grado di giudizio, con il primo articolato motivo di gravame,
l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 63 c.c.n.l. applicabile (prodotto sub 10 fascicolo di primo grado del lavoratore) e dell'art. 2110 c.c. nella parte in cui la sentenza avrebbe omesso completamente di prendere in considerazione la contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie:
pagina 7 di 19 la disposizione invocata è l'art. 63 lett. A), commi VII e VIII secondo cui i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto per 245 giorni di calendario se aventi un'anzianità di servizio non superiore a
5 anni -come nel caso di specie- sommando tutti i periodi di assenza per malattia durante un arco temporale di 24 mesi, ad esclusione delle assenze per infortunio che non vanno computate nei periodi di comporto.
Nella prospettazione del gravame, di conseguenza, l'assunto utilizzato dal Tribunale per respingere la domanda relativa all'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto – per cui difetterebbe la prova della responsabilità datoriale - non sarebbe idoneo a fondare tale statuizione, considerato che la deducibilità del periodo d'infortunio deriverebbe esclusivamente dalla circostanza che al lavoratore è occorso un infortunio, circostanza pacificamente ormai acclarata anche nel provvedimento successivo alla data del deposito del ricorso. CP_2
Assumerebbe priorità l'accertamento della reale durata dell'assenza per infortunio che, secondo l'appellante, era risultata accertata, sulla base delle risultanze della CTU, non solo per il periodo dal
21.8.2020 al 31.10.2020 riconosciuto dall' e correttamente non considerato dalla stessa datrice CP_2
di lavoro nel computo del comporto (nel quale erano state conteggiate, in epoca successiva all'infortunio, solamente le assenze occorse a decorrere dal 30.11.2020), ma anche per il successivo periodo dal 1.11.2020 almeno sino al 1.3.2021.
In proposito, la difesa del lavoratore ha lamentato che il giudice avrebbe errato nel discostarsi dalle risultanze della relazione peritale, senza motivare sul punto: infatti alla pag. 15 dell'elaborato peritale il CTU si era così espresso: “appare corretto quanto riconosciuto dall' circa i 71 giorni di inabilità CP_2
assoluta, a cui è seguito un ulteriore periodo di inabilità lavorativa temporanea il cui valore massimo al fine di un buon recupero funzionale del ginocchio si sarebbe dovuto attestare al più a 100 -120 giorni dal 31 ottobre 2020. Conseguentemente, si ritiene giustificato il periodo di malattia e le relative assenze fino all'incirca all'1 marzo 2021, periodo adeguato per riacquisire una soddisfacente mobilità del ginocchio”, come certificato dall'INPS, che, valutato il paziente ambulatorialmente in data
15.2.2021, aveva ritenuto congruo il periodo di malattia concesso sino al giorno 1.3.2021.
Quindi, il fatto che l' avesse riconosciuto l'evento come infortunio anche se per un periodo più CP_2
breve avrebbe dovuto automaticamente determinare lo scorporo degli ulteriori 94 giorni dal periodo pagina 8 di 19 di malattia indicati dal CTU, fino all'1.3.2021, che ha determinato il superamento del comporto, con conseguente nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 23/15.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità civile del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio: sul punto ha censurato l'interpretazione data dal primo giudice alle risultanze istruttorie sotto il profilo della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., sostenendo che, da un lato, sarebbe irrilevante che i testi non avessero assistito alla caduta e che, dall'altro, dalle dichiarazioni di e Tes_1 Tes_2
, sarebbe emerso che la cooperativa non avrebbe adottato misure di sicurezza idonee ad
[...]
evitare la scivolosità della ribalta in ferro, ove tutti i testi avevano confermato che nelle operazioni di carico/scarico cadeva la farina e che gli addetti si premuravano di pulirla da soli, malgrado, essendo la superficie in ferro, fosse di per sé scivolosa.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le sue assenze non avrebbero potuto essere computate nel periodo di comporto, il licenziamento si riconfermerebbe, comunque, nullo e la domanda risarcitoria dallo stesso avanzata nei confronti della datrice di lavoro avrebbe dovuto essere accolta, con riconoscimento e liquidazione in suo favore del danno biologico calcolato secondo le tabelle milanesi sulla scorta delle indicazioni del CTU: inabilità assoluta 71gg+al 75% per 40gg+al 50% per 40gg+25% per 40 gg (pag.17 della relazione) + danno permanente al 4/5%. Quindi €6.075,02 di biologico permanente + €3.606,09+1.523,70+1.015,80+507,90 parametro giornaliero
€50,79=€6.653,49+personalizzazione 33,33% sul biologico permanente €2.024,80.
Con il terzo motivo di gravame, la difesa del lavoratore ha lamentato la violazione dell'art. 41 c.p. da parte del Tribunale, laddove nella sentenza è stata esclusa la sussistenza del nesso causale in ragione delle dichiarazioni testimoniali secondo cui il si sarebbe lamentato in precedenza del dolore Pt_1
al ginocchio ed dell'affermazione del CTU di non poter determinare se la lesione del legamento crociato fosse stata determinata dall'evento infortunistico o risalisse a data antecedente.
Nell'ottica dell'appello, la patologia invalidante, quand'anche favorita da un fattore precedente
(predisponente), sarebbe comunque insorta solo a causa dell'infortunio, come risulterebbe dal riscontro strumentale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cernusco, nel quale era stata formulata diagnosi di distorsione e distrazione del legamento crociato del ginocchio e dalla certificazione pagina 9 di 19 dell'ospedale Gaetano Pini in data 23 settembre 2020 (recante indicazione di distorsione ginocchio sx in instabilità anteriore).
L'appellante ha osservato, al riguardo, che le condizioni di salute ed efficienza lavorativa in cui lo stesso versava prima dell'infortunio e per oltre un anno sino all'incidente erano chiaramente deducibili sia dalla mancata segnalazione di patologia a carico degli arti da parte del competente medico aziendale in sede di visita medica di assunzione (6.2.2019) sia dalla incontestata prestazione lavorativa resa dallo stesso -comportante costante stazione eretta, continuo movimento degli arti inferiori e sollevamento carichi su un pavimento metallico- e mai oggetto di rilievi da parte del datore di lavoro, che, in data 28.6.2019, aveva trasformato il suo rapporto di lavoro, assumendolo a tempo indeterminato.
Né la riconducibilità della lesione del ginocchio sinistro all'infortunio appariva sconfessata dalla notazione del CTU, secondo cui l'adeguata muscolatura può mascherare il deficit funzionale alla visita medica.
A confermare la riconducibilità del prolungamento delle assenze all'infortunio concorrevano, inoltre, la continuità con l'infortunio dei certificati del medico di base in ordine all'impossibilità di riprendere il lavoro e l'assenza di un fattore scatenante diverso, atto a trasformare in inabile una persona che lavorava senza problemi da oltre un anno a tempo pieno.
Invocata la giurisprudenza di legittimità granitica sull'art. 41 c.p. (il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge citando Cass.11 giugno 2015 n.12121) e quella specifica (Cass. 22 febbraio 2022
n. 5814) sul ruolo causale dell'attività lavorativa in presenza di una preesistente condizione patologica del lavoratore, l'appellante ha insistito, quindi, nel ribadire che, la patologia invalidante, se anche fosse stata favorita da un fattore predisponente, era insorta solo a cagione dell'infortunio e del comportamento tenuto dal datore di lavoro, che avevano agito come concause dell'evento dannoso.
In conclusione, l'appellante così sintetizzava le argomentazioni a supporto dell'impugnazione:
pagina 10 di 19 - l'inabilità conseguente all'infortunio sul lavoro del 21.8.2020 andava riconosciuta quanto meno sino alla data del 1.3.2021, per cui, alla data del licenziamento (31.7.2021), il periodo di comporto non risultava superato e, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla responsabilità datoriale, il licenziamento era affetto da nullità, con conseguente diritto dello stesso alla tutela reale piena;
- previo riconoscimento del fatto che le assenze dal lavoro dall'1.11.2020 al 1.3.2021 erano conseguenti all'infortunio occorso il 21.8.2020, essendo stata provata anche la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ed ex D. Lgs. n. 81/2008, ne discendeva, da un lato, che il licenziamento era, comunque, affetto da nullità anche per tale ragione (con conseguente reintegra o riammissione in servizio del lavoratore e corresponsione, in suo favore, dell'indennità risarcitoria) e,
Cont dall'altro, che la cooperativa doveva essere condannata anche al risarcimento dei danni tutti dallo stesso patiti nella misura indicata.
Infine, come quarto motivo, il ricorrente ha riproposto tali ultime considerazioni anche nei confronti dell ai fini del riconoscimento e indennizzo dell'ulteriore periodo di inabilità temporanea CP_2
dall'1.11.2020 al 1.3.2021 (come richiesto al punto 2), lett. a) e b), delle conclusioni del ricorso in appello).
Gli appellati, e , hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_1 CP_2
La cooperativa ha chiesto anche la rifusione delle spese del CTP di primo grado, senza CP_1
interporre, tuttavia, appello incidentale e, in via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante, ha chiesto di limitare ai minimi di legge le somme riconosciute allo stesso e di condannare l' a manlevarla integralmente da ogni conseguenza del presente CP_2
processo.
La Corte, ritenutane l'indispensabilità -a fronte degli esiti incerti dell'elaborato peritale del primo grado di giudizio in ordine alle conseguenze lesive dell'evento infortunistico, anche per via della mancata acquisizione nella precedente fase della risonanza magnetica effettuata dall'infortunato nel settembre del 2020 a carico del ginocchio sinistro, documento sanitario richiamato nel referto della visita ambulatoriale presso il Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini del
23.9.2020 sub doc. 6 fascicolo primo grado ric., recante nell'anamnesi indicazione di “distorsione ginocchio sx un mese fa rmn rottura lca inveterata”, e valutato dallo stesso perito quale “unico
pagina 11 di 19 elemento che avrebbe potuto garantire la datazione della lesione”- ha disposto il rinnovo della CTU medico-legale, disponendo l'acquisizione della predetta RM .
Esperita tale attività istruttoria, la causa all'udienza del 21.1.2024 è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, ritiene la Corte che le censure poste dall'appellante alla base del gravame siano infondate e che la sentenza di primo grado, alla luce dell'istruttoria testimoniale esperita dal Tribunale e delle univoche conclusioni della rinnovata CTU, meriti integrale conferma.
Quanto al primo motivo d'appello, il lamenta che, nel rigettare le domande relative Pt_1
all'impugnazione del licenziamento, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 63 lett. A), commi VII e VIII del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, applicato al suo rapporto di lavoro con (che esclude le assenze per infortunio dal computo del termine del comporto per CP_1
malattia) e, quindi, dell'art. 2110 c.c., avendo omesso di scorporare dal computo del comporto le assenze occorse dal 1.11.2020 al 1.3.2021, nonostante il CTU designato in primo grado avesse ritenuto tale “periodo adeguato per riacquisire una soddisfacente mobilità del ginocchio” e detto arco di tempo dovesse, pertanto, porsi in nesso causale con l'infortunio.
La censura, anche all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto nel presente grado di giudizio, non è meritevole di accoglimento.
Nel caso esaminato il licenziamento è stato intimato ai sensi dell'art. 2110 c.c. per superamento del periodo di comporto per malattia, periodo che l'art. 63, lett. A), comma 7, del CCNL fissa in 245 giorni di calendario per i lavoratori aventi, come il ricorrente, un'anzianità di servizio non superiore a 5 anni.
E' pacifico in causa che le assenze per infortunio non sono computabili nel periodo di comporto per malattia, in quanto il medesimo art. 63 del CCNL alla lett. B), premesso al comma 1 che “Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall' ”, prevede che “Al lavoratore CP_2
sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea” (comma 5) e che, pertanto, “L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e 9 della lettera A) del presente articolo” (comma 6).
pagina 12 di 19 La stessa invero, nella comunicazione di licenziamento per superamento Controparte_1
comporto del 31.7.2021, ha considerato solamente le assenze per malattia, senza includere, quindi, nel relativo computo quelle verificatesi nel periodo d'inabilità temporanea riconosciuto dall' CP_2
(dall'infortunio sino al 31.10.2020) e avendovi, invece, ricompreso quelle seguite solamente a decorrere dal 30.11.2020.
L'assunto prospettato dal ricorrente, secondo cui le assenze dal servizio sarebbero riconducibili all'infortunio non solo sino al 31.10.2020, come ritenuto dall' ma sino al 1.3.2021, risulta CP_2
Parte definitivamente smentito dalle risultanze della effettuata dal in data 4.9.2020, il cui Pt_1
referto, acquisito agli atti del processo con il rinnovo della CTU disposto nel presente grado, dimostra in modo inequivocabile che la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro era preesistente all'infortunio del 21.8.2020 e che, pertanto, la stessa non è stata cagionata da tale evento, avendo semmai potuto concorrere a causarlo per via dello stato d'instabilità articolare secondaria a tale pregressa lesione legamentosa.
Si legge, invero, nel relativo referto: “Il legamento crociato anteriore non è praticamente più riconoscibile lungo il suo decorso, per una sua rottura, completa, inveterata” (vd. pag. 25 della relazione di CTU depositata dal dr. in data 24.7.2024, dalla quale risulta che, come Persona_2
riportato anche nella relazione peritale di primo grado, in data 30.4.2016 il , giocando a Pt_1
calcio, aveva già riportato una “Distorsione al ginocchio sinistro” e, trasportato al PS dell'Ospedale
CTO di Milano, pur non essendo all'epoca ancora emerse lesioni legamentose, era stato dimesso con diagnosi di meniscopatia mediale: vd. pagg. 1 e 2 e 9 relazione di CTU del 24.7.2024).
Come evidenziato con chiarezza nella rinnovata relazione peritale, l'“esame mostra la non riconoscibilità del legamento crociato anteriore. Il legamento crociato anteriore possiede una scarsa vascolarizzazione, Il vaso che lo nutre è estremamente esile. Un trauma distrattivo del ginocchio che lesiona il LCA lede anche la piccola arteria che lo nutre, causando una interruzione del flusso sanguigno e, nel tempo, la necrosi ed il conseguente riassorbimento della struttura legamentosa.
Questo evento richiede tempo per determinarsi. Una lesione avvenuta pochi giorni prima (21-Agosto, due settimane prima), evidenzierebbe un legamento edematoso, interrotto, ma presente, con segni di edema midollare da contusione sub-condrale legata alla recente distorsione articolare. L'esame effettuato mostra invece una gola intercondiloidea disabitata per lesione inveterata (non coeva
pagina 13 di 19 all'infortunio denunciato). Anzi potrebbe essere stata proprio la precedente lesione legamentosa a favorire la distorsione del ginocchio avvenuta in ambiente lavorativo. La RM ci mostra anche che, nel trauma distorsivo che ci occupa, nessuna lesione anatomia metatraumatica è strumentalmente dimostrata (edema subcondrale delle strutture ossee coinvolte nel trauma distorsivo)” (pagg. 25-26 relazione di CTU del 24.7.2024).
Superando le incertezze che avevano accompagnato la CTU esperita in primo grado (determinate proprio dalla mancata acquisizione di tale decisivo referto), il perito designato da questa Corte, fornendo compiuta e argomentata risposta ai quesiti, con ragionamento immune da vizi logici e fondato sull'obiettività riscontrata e sulla documentazione sanitaria esaminata, ha concluso escludendo categoricamente che la rottura del legamento crociato anteriore sia stata causata dall'infortunio del 21.8.2020, come pure che allo stesso siano conseguiti postumi permanenti e ritenendo, nel contempo, congruo in relazione alla distorsione del ginocchio, riportata dal ricorrente nell'evento del 21.8.2020, il periodo di 71 gg (dal 21.8.2020 al 31.10.2020), riconosciuto dall' CP_2
Tali conclusioni sono state ulteriormente confermate dal dr. nella relazione integrativa Per_2
depositata in data 10.12.2024.
Nella stessa, infatti, il CTU, prendendo nuovamente posizione sui rilievi formulati dal CTP di parte appellante, ha confermato l'esclusione del nesso causale tra l'infortunio e la lesione del legamento crociato (trattandosi di lesione pregressa) e ha ribadito, nel contempo, l'assenza di lesioni anatomiche riconducibili all'infortunio del 21.8.2020, evidenziando che il giudizio dallo stesso espresso deriva Parte dall'evidenza di una prova strumentale “inoppugnabile”, ossia la del 4.9.2020, nella quale “la mancata visualizzazione del LCA dimostra inequivocabilmente la lesione pregressa (inveterata) non più databile del legamento” e non risultano descritte “neppure alterazioni dell'osso sub-condrale, che abitualmente si associano a distorsioni articolari di una certa entità”; quanto ai postumi temporanei,
“il periodo di infortunio identificato … è quello che abitualmente segue una distorsione di ginocchio senza lesioni strumentali dimostrabili (1° grado)”.
La Corte, come già statuito con l'ordinanza istruttoria del 12.12.2024 (con la quale ha rigettato l'istanza di ulteriore rinnovo della CTU avanzata dalla difesa di parte ricorrente), ritiene che tale ulteriore approfondimento tecnico sia esaustivo e tale da fugare ogni dubbio in ordine alle perplesse conclusioni alle quali era approdato il consulente nel precedente grado di giudizio in ordine pagina 14 di 19 all'accertamento dei periodi di assenza e alle menomazioni dell'integrità psico-fisica causalmente riconducibili all'infortunio lavorativo del 21.8.2020.
Per quanto di rilievo, alla luce delle risultanze della rinnovata CTU, il primo motivo d'appello va, pertanto, rigettato, risultandone confermato il superamento del periodo di comporto per malattia di cui all'art. 63, lett. A), commi 7- 8 del CCNL, là dove le assenze per infortunio da escludere dal relativo computo in forza di quanto previsto dall'art. 63, lett. B), del CCNL, corrispondono ai soli 71 gg riconosciuti dall' (nell'arco temporale dal 21.8.2020 al 31.10.2020) e non rientrano tra quelli CP_2
elencati nella comunicazione di recesso, che, quanto alle assenze per malattia occorse in epoca successiva all'infortunio, considera solo quelle a partire dal 30.11.2020, da ricondurre tutte, per le ragioni sopra ampiamente esposte, a malattia comune.
Quanto definitivamente emerso dai disposti accertamenti tecnici comporta allo stesso tempo anche il rigetto del terzo e del quarto motivo d'appello, là dove, quanto al terzo, dal disposto supplemento istruttorio, lo si ribadisce, è emerso inequivocabilmente che la rottura del legamento crociato anteriore non è stata causata dall'infortunio, ma ne è stata semmai una concausa e, quanto al quarto, ne è risultata confermata la correttezza delle determinazioni assunte dall' in ordine al periodo di CP_2
assenza indennizzabili.
Sono, infine, infondati anche i rilievi sollevati dal ricorrente, con il secondo motivo d'appello, in ordine alla lamentata erronea ricognizione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie relative alla dinamica del sinistro e alla pericolosità dell'ambiente di lavoro, tali in assunto da fondare, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. nella causazione dell'evento infortunistico, con ogni conseguente statuizione in ordine all'invalidità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e alla risarcibilità dei danni allo stesso conseguiti.
Secondo l'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, da un lato, la circostanza che i testi escussi avevano dichiarato di non aver assistito alla sua caduta sarebbe irrilevante, rilevando esclusivamente che la caduta vi era stata e che era stata riconosciuta dall' come infortunio sul CP_2
lavoro, circostanza neppure contestata dalla controparte, dall'altro tutte le testimonianze avrebbero confermato che, a causa della caduta della farina e dell'inadeguatezza del sistema di pulizie adottato dalla datrice di lavoro, la ribalta in ferro sulla quale egli stava lavorando al momento del sinistro era pagina 15 di 19 scivolosa. Uno dei testimoni ( ) aveva riferito, inoltre, che tale elemento di rischio non Testimone_2
era eliso né dall'utilizzo delle scarpe antinfortunistiche, né dalle intersezioni presenti sulla ribalta stessa.
Riesaminate le testimonianze assunte nel primo grado di giudizio, ritiene la Corte che le carenze probatorie riscontrate dal Tribunale in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro sussistano e non permettono di accertare se, in concreto, il trauma distorsivo riportato dall'infortunato a carico del ginocchio sinistro sia riconducibile ad una caduta per scivolamento provocata da fattori nocivi presenti nell'ambiente di lavoro (scivolosità della ribalta), di cui l'appellata sia chiamata a rispondere ex art. 2087 c.c., piuttosto che ad altro movimento (comportante una rotazione dell'articolazione del ginocchio), pacificamente occorso in occasione dello svolgimento della mansione, consistente nello spostamento di sacchi di pane, per via della preesistente situazione d'instabilità articolare secondaria alla pregressa lesione del legamento crociato anteriore, condizione fisica in cui il ricorrente già versava e che, come emerge dalla disamina degli elaborati peritali, ha concorso alla causazione del sinistro (il teste a questo proposito ha dichiarato: “A me l'attore prima del sinistro non Tes_3
ha detto niente del ginocchio. Però quando è arrivata l'ambulanza in azienda, il giorno dell'incidente, gli hanno tagliato i pantaloni e hanno trovato sul ginocchio una fascia elastica nera;
quindi gli hanno chiesto perché ce l'aveva e lui ha detto che già in passato aveva avuto problemi col ginocchio”; la preesistenza delle problematica situazione del ginocchio trova riscontro anche nella testimonianza di
, il quale ha dichiarato che l'attore, prima dell'incidente, gli aveva detto più volte che Testimone_2
gli faceva male il ginocchio, mentre non risulta neppure allegato dall'appellante che la datrice di lavoro fosse stata informata di tale fragilità, né che la stessa fosse stata in qualche modo evidenziata dallo stesso lavoratore al medico del lavoro aziendale).
Dalle deposizioni testimoniali emerge che nessuno dei testimoni escussi ha visto il ricorrente cadere
(vd. dep. : “Io il giorno dell'incidente ero da un'altra parte in azienda, non ho visto Testimone_4
l'attore mentre cadeva”, dep. : “Io il giorno dell'incidente ero al computer e non ho visto Tes_3
l'attore mentre cadeva”, dep. : “Io il giorno dell'incidente ero su un'altra ribalta, non ho Testimone_2
visto l'attore mentre cadeva”), circostanza espressamente esclusa da uno di essi e, segnatamente, dal teste , che, a questo riguardo, ha dichiarato: “Io stavo passando (andando verso la Testimone_5
pagina 16 di 19 ribalta 151) dove l'attore lavorava e l'ho visto solo appoggiarsi ai bancali e lamentarsi perché gli faceva male al ginocchio. Però posso escludere che lui sia mai caduto a terra”.
Le prospettazioni contenute nel ricorso in ordine all'accadimento del sinistro sono rimaste, pertanto, prive di riscontro probatorio e ciò impedisce già da sé di accertarne l'imputabilità alla datrice di lavoro, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla scivolosità della ribalta in ferro, esclusa da tre testimoni su quattro, là dove la testimonianza di (secondo cui la scivolosità della Testimone_2
ribalta in ferro conseguente alla frequente caduta della farina non era evitata né dall'uso delle scarpe anti-infortunistiche, con le quali si scivolava ugualmente “anche considerando il peso del pane”, né dalle intersezioni presenti nella stessa “che però non impediscono di scivolare”) è rimasta isolata, avendo gli altri testi dichiarato, al contrario, che le scarpe infortunistiche e le zigrinature presenti sulla superficie della ribalta impediscono di scivolare nonostante la presenza sulla stessa della farina, farina che, peraltro, viene periodicamente rimossa durante la giornata lavorativa sia dall'addetto alle pulizie che dagli stessi operai addetti alla movimentazione dei sacchi di pane;
in questi termini si sono, invero, espressi i testi – “confermo che quando si spostava il pane cadeva spesso della farina;
Tes_1
si poteva camminare, non era scivolosa … Il piano di ferro veniva ripulito tutti i giorni ogni 2 ore …
Anche io avevo le scarpe anti-infortunio e con quelle non si scivolava … La ribalta è fatta con metalli con delle righe per non far scivolare”-, -“Ogni tanto può cadere farina, ma la ribalta non Tes_3
era scivolosa … Il piano di ferro veniva ripulito tutti i giorni ogni volta che si sporca. C'è proprio un addetto alle pulizie e si occupa di tutte le ribalte … Questo addetto inizia a lavorare alle 7,00 di mattina e finisce alle 13,00. Sulla ribalta di causa lui ci passerà almeno 2 volte al giorno per pulire.
Preciso comunque che anche noi possiamo pulire la ribalta perché lì vicino ci sono scopa e paletta.
Infatti capita spesso che anche noi puliamo la ribalta … Anche io avevo le scarpe anti-infortunio e quelle impedivano di scivolare” e – “Ogni tanto può cadere la farina, ma la ribalta Testimone_5
non diventa scivolosa;
se no scivolerebbero tante persone … Il piano di ferro veniva ripulito tutti i giorni ogni 2 ore dall'addetto che si occupa di pulizie. Ma viene pulita anche da noi lavoratori ogni volta che si sporca perché lì vicino ci sono scopa, paletta e bidone. Io, quale preposto al magazzino, ho ordinato spesso agli altri dipendenti del magazzino di pulire la ribalta. … Anche io ho le scarpe anti-infortunio e con quelle non si scivola … La superficie della ribalta è zigrinata (come tutte le ribalte) e non si può scivolare”).
pagina 17 di 19 La farraginosità delle risultanze istruttorie – carenti e contraddittorie quanto ai fatti costitutivi della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. – non consente, quindi, come ritenuto anche dal primo giudice, di accertarne in concreto l'esistenza. Né la stessa può desumersi in via presuntiva dal riconoscimento da parte dell' dell'evento come infortunio, là dove la causa violenta all'origine CP_2
della lesione occorsa in occasione del lavoro non implica necessariamente la responsabilità datoriale, per il cui accertamento, come chiarito dalla Cassazione, è onere del lavoratore “provare di aver subìto un danno a causa dell'attività svolta, oltre al nesso di causalità tra l'uno e l'altra, viceversa, incombe sul datore la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza c.d. innominate, cioè non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico - scientifiche o su altre fonti simili.” (così anche da ultimo Cass. n. 13763/2024; nei medesimi termini vd. anche Cass.
n. 20327/2023).
In assenza di prova della dinamica del sinistro e- segnatamente- della caduta per scivolamento allegata nel ricorso, gli oneri probatori a carico dell'appellante non risultano assolti ex art. 2697, comma primo, c.c. e le domande dallo stesso proposte (sia in ordine al licenziamento che in ordine al risarcimento del danno biologico) in ragione della prospettata responsabilità datoriale non possono, pertanto, essere accolte.
*
Alle esposte assorbenti considerazioni segue il rigetto di tutti i motivi d'appello.
Le difficoltà di apprezzamento del caso quanto agli aspetti tecnici, tali da rendere necessarie il rinnovo della CTU, in una con le incertezze del quadro istruttorio, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c., anche nel presente grado d'appello.
Considerato l'esito del processo, le spese della CTU, come già liquidate come distinto decreto, si pongono, invece, definitivamente a carico dell'appellante.
La richiesta della di rifusione delle spese della CTP esperita in primo grado è CP_1
inammissibile, non avendo la stessa proposto appello incidentale.
Essendo l'appellante esente dal pagamento del contributo unificato, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 - rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1479/2023 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
- pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in data
11.12.2024, a carico dell'appellante.
Milano, 21/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 21.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1072/2023 di R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Giovani Mirco Parte_1 C.F._1
Rizzoglio,
-appellante- contro
(C.F. – P. IVA , con il patrocinio degli avv.ti Enrico Controparte_1 P.IVA_1
Valnegri e Giacomo Bonazza,
*
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Buffoni, CP_2 P.IVA_2
-appellati-
*
CONCLUSIONI per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda e istanza respinta, così giudicare:
pagina 1 di 19 NEL MERITO:
1) riformare la sentenza del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano dott. Franco Caroleo, n.
1479/2023 del 26.04.2023, pubblicata in pari data e non notificata;
2) in accoglimento del proposto appello:
a) dato atto che il ricorrente, in data 21.08.2020, subiva un infortunio sul lavoro, accertare e dichiarare che le assenze dal lavoro dalla predetta data al 01.03.2021 sono conseguenza dell'infortunio predetto e devono essere qualificate come assenze per infortunio sul lavoro, con annullamento delle determinazioni negative dell CP_2
b) conseguentemente, condannare l' a corrispondere al ricorrente l'indennità temporanea anche CP_2
per il periodo compreso tra il 01.11.2020 ed il 01.03.2021 ex art. 68 e ss. DPR 1124/1965;
c) accertata e dichiarata -per tutte le ragioni esposte- la responsabilità della Controparte_1
nella determinazione dell'incidente sul lavoro occorso al ricorrente in data 21.8.2020 per violazione dell'art. 2087 c.c., nonché di tutte le norme sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, considerato che le assenze dal lavoro dal 1.11.2020 al 1.3.2021 sono conseguenza dell'infortunio sul lavoro predetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al sig.
per violazione dell'art. 2110 c.c. e, ove esistente e se ritenuto necessario, della delibera di Pt_1
esclusione dalla compagine sociale, e conseguentemente annullarli e per l'effetto, condannare la
[...]
alla reintegra o riammissione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, con Controparte_1
assegnazione di mansioni compatibili alle sue condizioni di salute ed al suo livello di inquadramento e al pagamento, in favore del ricorrente, anche a titolo risarcitorio, dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR dal momento del licenziamento e sino alla sua reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, professionali, esistenziali e biologici nonché l'eventuale danno differenziale e
l'eventuale risarcimento per la menomazione della capacità lavorativa specifica (che si quantificano in
€ 12.494,35 o nella diversa misura che dovesse risultare di giustizia);
d) anche prescindendo dalla responsabilità del datore di lavoro, considerato che le assenze dal lavoro dall'1.11.2020 al 1.3.2021 sono conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso il 21.8.2020, accertare e dichiarare -per tutte le ragioni esposte-, la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al sig.
per violazione dell'art. 2110 c.c. e, ove esistente e se ritenuto necessario, della delibera di Pt_1
pagina 2 di 19 esclusione dalla compagine sociale, annullarli e per l'effetto, condannare la Controparte_1
alla reintegra o riammissione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, con assegnazione di mansioni compatibili alle sue condizioni di salute ed al suo livello di inquadramento e
e) condannare la anche a titolo risarcitorio, al pagamento al ricorrente Controparte_1
dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR dal momento del licenziamento
e sino alla sua reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
f) In via subordinata, qualora il Giudice adito dovesse dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannare, comunque, la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria determinata in trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR o nella diversa misura maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
g) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
h) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, nonché delle spese di c.t.u..
In via istruttoria:
- Nella denegata ipotesi in cui si ritenga la c.t.u. espletata insufficiente a dimostrare il collegamento tra le assenze dal servizio dal 1.11.2020 al 1.3.2021 e l'infortunio occorso il 21.08.2020, ammettersi nuova c.t.u. medico legale, con un diverso consulente.”; per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano rigettare l'appello del Signor e Parte_1
condannare il medesimo al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio con refusione altresì dell'esborso sostenuto in sede di CTU per l'assistenza del Dott. per Persona_1
complessivi € 1.830,00 (cfr. fattura allegata sub. doc. 16).
In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante, CP_ limitare ai minimi di legge le somme riconosciute allo stesso e condannare l' a manlevare integralmente la cooperativa da ogni conseguenza del presente processo, avendo la seconda agito nel CP_ mero rispetto delle determinazioni medico/legali ricevute dai preposti Istituti ( ed Inps) in costanza di rapporto di lavoro.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e refusione delle spese di assistenza di parte in CTU.”; per CP_2
pagina 3 di 19 “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, confermare la sentenza Tribunale di Milano sezione lavoro n.1479/2023 pubblicata in data 26.04.2023.
Spese come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.10.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 1479/23, recante il rigetto delle domande dallo stesso proposte nei confronti degli odierni appellati, e con compensazione integrale Controparte_1 CP_2
delle spese processuali e con spese di CTU poste a suo carico.
In via di estrema sintesi, con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, l'appellante, infortunatosi sul lavoro in data 21.8.2020 e licenziato per superamento del periodo di comporto in data 31.7.2021, aveva chiesto di accertare che le assenze dal lavoro dal 21.8.2020 al 31.7.2021 erano causalmente riconducibili all'infortunio sul lavoro del 21.8.2020 e di condannare, quindi, l' a CP_2
corrispondergli l'indennità temporanea assoluta per tutto il suddetto periodo, unitamente all'indennizzo ex art. 13 D. lgs. n. 38/2000 in forma di rendita o, in subordine, in linea capitale (a seconda del grado d'invalidità accertata); di accertare, inoltre, la responsabilità della datrice di lavoro nella determinazione dell'incidente sul lavoro per cui è causa per violazione Controparte_1
dell'art. 2087 c.c. e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. n. 81/2008, con conseguente esclusione dal computo del periodo di comporto per malattia delle assenze dal lavoro occorse nel periodo dal 21.8.2020 al 31.7.2021 e dichiarazione della nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto;
per l'effetto, di condannare la alla sua reintegrazione o riammissione nel proprio posto di lavoro, con Controparte_1
assegnazione di mansioni compatibili con le sue condizioni di salute e con il suo livello di inquadramento e al pagamento, anche a titolo risarcitorio, dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR dal momento del licenziamento e sino alla sua reintegra, nonché al risarcimento di tutti i danni professionali, esistenziali e biologici, nonché dell'eventuale danno differenziale e da menomazione della capacità lavorativa specifica;
in subordine, dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, di condannare la al pagamento di CP_1
un'indennità risarcitoria determinata in trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del
T.F.R. o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
pagina 4 di 19 A sostegno delle domande, il aveva allegato quanto segue: Pt_1
- di essere stato assunto dalla R.A.D. Logicista Soc. Coop. quale socio lavoratore a far tempo dal
6.2.2019, dapprima a tempo determinato, rapporto successivamente convertito a tempo indeterminato, con inquadramento nel VI livello C.C.N.L. Logistica e mansioni di addetto allo scarico bancali di merce inidonea alla vendita presso il magazzino di Limito di CP_3
Pioltello;
- che la mansione riguardava soprattutto il pane invenduto trasportato a mezzo sacchi da cui usciva farina, che nessuno puliva dal pavimento della ribalta in ferro;
- che le scarpe antinfortunistiche erano inidonee a evitare di scivolare sul pavimento infarinato, sporco e umido;
- che il giorno 21.8.2020, mentre gettava i sacchi di pane invenduto nel cassone di un camion sulla ribalta, era scivolato, subendo una distorsione al ginocchio;
- che il responsabile, avvertito da un collega, aveva fatto pulire la ribalta dalla farina;
- che, trasportato in ambulanza al PS, era stata formulata una diagnosi di distorsione e distrazione del legamento crociato del ginocchio;
- che il centro specialistico Gaetano Pini, in data 24 settembre 2021, aveva proposto intervento per lesione LCA, da effettuare entro 180gg, ma che, a causa della pandemia, egli non era riuscito a farlo e, per via delle patologie e dei problemi fisici conseguenti all'incidente, si era assentato dal lavoro sino al 31 luglio 2021;
- che il datore di lavoro aveva denunciato il suddetto infortunio e che l' tuttavia, aveva CP_2
escluso la causa violenta.
Entrambe le parti convenute si costituivano ritualmente in giudizio.
La contestava qualsivoglia responsabilità nell'occorso e riaffermata la piena Controparte_1
legittimità del licenziamento, intimato con riferimento alle assenze per malattia comune, concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
L' dato atto di aver riesaminato il caso a seguito di opposizione interposta dal lavoratore CP_2
assicurato in via amministrativa e di aver riconosciuto all'esito la riconducibilità al denunciato infortunio del 21.8.2020 dell'indennità temporanea per inabilità lavorativa dal 25.8.2020 al
31.10.2020, concludeva chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere quanto pagina 5 di 19 all'accertamento della natura professionale dell'evento e riguardo al sopra indicato periodo di temporanea e di rigettare, invece, le ulteriori domande, in quanto non residuavano ulteriori voci indennizzabili quali conseguenza dell'infortunio sul lavoro, né per inabilità temporanea né per postumi permanenti.
Il Tribunale, istruita la causa con l'escussione di quattro testimoni e mediante esperimento di CTU medico-legale, ha rigettato le domande svolte dal ricorrente.
Quanto alla domanda risarcitoria, fondata sull'invocazione della responsabilità datoriale ex art. 2087
c.c., il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il nesso causale tra infortunio e nocività dell'ambiente di lavoro, in quanto nessuno dei testi escussi era presente al momento della caduta dell'attore ed era quindi impossibile accertare la dinamica del sinistro. Quanto allo stato dei luoghi, tre su quattro testimoni avevano riferito che, nonostante la caduta della farina, la ribalta non era scivolosa e che con le scarpe antinfortunistiche non si scivolava. Tutti i testimoni avevano dichiarato che il piano di ferro veniva regolarmente pulito. Era, inoltre, emerso che al ricorrente faceva già male il ginocchio. In definitiva, secondo il Tribunale, “L'esiguità del compendio istruttorio induce allora il
Tribunale a non ritenere provato il nesso causale. Invero, in assenza di prove certe sullo stato dei luoghi e sulla dinamica del sinistro non può escludersi che l'evento sia stato causato dalla stessa condotta dell'infortunato, non essendo stato sostanzialmente provato che la causa del danno sia ascrivibile alla pericolosità dei luoghi di lavoro o alla mancanza dei presidi di sicurezza.”.
Parimenti dubbia era la riconducibilità dei danni al sinistro, in quanto due testimoni avevano dato conto del fatto che l'attore già prima dell'accaduto soffriva di problemi al ginocchio e il CTU aveva ritenuto di non poter accertare che la lesione del legamento crociato anteriore fosse stata determinata dalla distorsione occorsa in occasione del sinistro (avendo al riguardo evidenziato nella relazione peritale: “stante quanto prodotto nei fascicoli di causa, in considerazione di un esame clinico non chiaro e della terminologia utilizzata dallo specialista ortopedico per descrivere la rottura del crociato anteriore crociato anteriore (“...rottura LCA inveterata...”), vista la certificazione emessa dal medico curante non presentante sempre la stessa diagnosi e l'assenza di ulteriore documentazione fisiatrica/ortopedica successiva a quella del settembre 2020, non è possibile per lo scrivente determinare se detta lesione consegua al sinistro in esame o abbia data antecedente al 21.08.2020 …
In conclusione, non è possibile stabilire se il traumatismo distorsivo del ginocchio sinistro occorso in
pagina 6 di 19 data 21.08.2020 sia stato produttivo di una lesione del legamento crociato ovvero di un “semplice” traumatismo contusivo in ginocchio affetto da precedenti morbosi”).
Quanto al licenziamento, il Tribunale ha rigettato la domanda sostenendo che, in assenza di prova della responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio, prova nella specie non raggiunta, le assenze per infortunio e malattia dovevano essere considerate ai fini del superamento del comporto ex art. 2110 c.c. e ritenendo che, pertanto, “il periodo di assenza successivo all'infortunio di causa
(considerato dalla datrice a decorrere dal 30.11.2020 in conformità alle determinazioni dell cfr. CP_2
all. n. 8 al ricorso) è stato correttamente computato dalla società nel periodo di comporto e il suo superamento ha, dunque, giustificato il recesso datoriale.”.
Infine, quanto alla domanda rivolta nei confronti dell preso atto che era stato riconosciuto il CP_2
periodo di assenza per infortunio dal 25.8.2020 al 31.10.2020, il Tribunale ha riscontrato la cessazione della materia del contendere su questo punto, mentre ha respinto le ulteriori domande, non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla natura professionale delle assenze per malattia successive al
31.10.2020 (vd. pag. 5 sentenza primo grado: “3.2. In relazione al periodo successivo, invece, nulla può attribuirsi all'attore a titolo di indennizzo non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla CP_2
natura professionale della malattia in quel periodo. Al riguardo, infatti, il c.t.u. ha affermato
l'impossibilità di stabilire “se il traumatismo distorsivo del ginocchio sinistro occorso in data
21.08.2020 sia stato produttivo di una lesione del legamento crociato ovvero di un “semplice” traumatismo contusivo in ginocchio affetto da precedenti morbosi” (cfr. relazione di c.t.u.), potendo al più concordare con le valutazioni nel riconoscere il solo periodo di inabilità temporanea assoluta CP_2
decorrente dal 21.8.2020 fino al giorno 31.10.2020 (“Circa il rimanente periodo di malattia, qualsiasi valutazione risulta particolarmente incerta, visto che non può essere nota la lesione che ha causato la malattia”).” e, quanto al danno biologico, in quanto il CTU, con una stima del tutto ipotetica, aveva individuato un danno nella misura del 4-5%, inferiore alla franchigia del 6%, che dà accesso alla tutela indennitaria.
Ciò premesso quanto al primo grado di giudizio, con il primo articolato motivo di gravame,
l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 63 c.c.n.l. applicabile (prodotto sub 10 fascicolo di primo grado del lavoratore) e dell'art. 2110 c.c. nella parte in cui la sentenza avrebbe omesso completamente di prendere in considerazione la contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie:
pagina 7 di 19 la disposizione invocata è l'art. 63 lett. A), commi VII e VIII secondo cui i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto per 245 giorni di calendario se aventi un'anzianità di servizio non superiore a
5 anni -come nel caso di specie- sommando tutti i periodi di assenza per malattia durante un arco temporale di 24 mesi, ad esclusione delle assenze per infortunio che non vanno computate nei periodi di comporto.
Nella prospettazione del gravame, di conseguenza, l'assunto utilizzato dal Tribunale per respingere la domanda relativa all'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto – per cui difetterebbe la prova della responsabilità datoriale - non sarebbe idoneo a fondare tale statuizione, considerato che la deducibilità del periodo d'infortunio deriverebbe esclusivamente dalla circostanza che al lavoratore è occorso un infortunio, circostanza pacificamente ormai acclarata anche nel provvedimento successivo alla data del deposito del ricorso. CP_2
Assumerebbe priorità l'accertamento della reale durata dell'assenza per infortunio che, secondo l'appellante, era risultata accertata, sulla base delle risultanze della CTU, non solo per il periodo dal
21.8.2020 al 31.10.2020 riconosciuto dall' e correttamente non considerato dalla stessa datrice CP_2
di lavoro nel computo del comporto (nel quale erano state conteggiate, in epoca successiva all'infortunio, solamente le assenze occorse a decorrere dal 30.11.2020), ma anche per il successivo periodo dal 1.11.2020 almeno sino al 1.3.2021.
In proposito, la difesa del lavoratore ha lamentato che il giudice avrebbe errato nel discostarsi dalle risultanze della relazione peritale, senza motivare sul punto: infatti alla pag. 15 dell'elaborato peritale il CTU si era così espresso: “appare corretto quanto riconosciuto dall' circa i 71 giorni di inabilità CP_2
assoluta, a cui è seguito un ulteriore periodo di inabilità lavorativa temporanea il cui valore massimo al fine di un buon recupero funzionale del ginocchio si sarebbe dovuto attestare al più a 100 -120 giorni dal 31 ottobre 2020. Conseguentemente, si ritiene giustificato il periodo di malattia e le relative assenze fino all'incirca all'1 marzo 2021, periodo adeguato per riacquisire una soddisfacente mobilità del ginocchio”, come certificato dall'INPS, che, valutato il paziente ambulatorialmente in data
15.2.2021, aveva ritenuto congruo il periodo di malattia concesso sino al giorno 1.3.2021.
Quindi, il fatto che l' avesse riconosciuto l'evento come infortunio anche se per un periodo più CP_2
breve avrebbe dovuto automaticamente determinare lo scorporo degli ulteriori 94 giorni dal periodo pagina 8 di 19 di malattia indicati dal CTU, fino all'1.3.2021, che ha determinato il superamento del comporto, con conseguente nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 23/15.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità civile del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio: sul punto ha censurato l'interpretazione data dal primo giudice alle risultanze istruttorie sotto il profilo della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., sostenendo che, da un lato, sarebbe irrilevante che i testi non avessero assistito alla caduta e che, dall'altro, dalle dichiarazioni di e Tes_1 Tes_2
, sarebbe emerso che la cooperativa non avrebbe adottato misure di sicurezza idonee ad
[...]
evitare la scivolosità della ribalta in ferro, ove tutti i testi avevano confermato che nelle operazioni di carico/scarico cadeva la farina e che gli addetti si premuravano di pulirla da soli, malgrado, essendo la superficie in ferro, fosse di per sé scivolosa.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le sue assenze non avrebbero potuto essere computate nel periodo di comporto, il licenziamento si riconfermerebbe, comunque, nullo e la domanda risarcitoria dallo stesso avanzata nei confronti della datrice di lavoro avrebbe dovuto essere accolta, con riconoscimento e liquidazione in suo favore del danno biologico calcolato secondo le tabelle milanesi sulla scorta delle indicazioni del CTU: inabilità assoluta 71gg+al 75% per 40gg+al 50% per 40gg+25% per 40 gg (pag.17 della relazione) + danno permanente al 4/5%. Quindi €6.075,02 di biologico permanente + €3.606,09+1.523,70+1.015,80+507,90 parametro giornaliero
€50,79=€6.653,49+personalizzazione 33,33% sul biologico permanente €2.024,80.
Con il terzo motivo di gravame, la difesa del lavoratore ha lamentato la violazione dell'art. 41 c.p. da parte del Tribunale, laddove nella sentenza è stata esclusa la sussistenza del nesso causale in ragione delle dichiarazioni testimoniali secondo cui il si sarebbe lamentato in precedenza del dolore Pt_1
al ginocchio ed dell'affermazione del CTU di non poter determinare se la lesione del legamento crociato fosse stata determinata dall'evento infortunistico o risalisse a data antecedente.
Nell'ottica dell'appello, la patologia invalidante, quand'anche favorita da un fattore precedente
(predisponente), sarebbe comunque insorta solo a causa dell'infortunio, come risulterebbe dal riscontro strumentale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cernusco, nel quale era stata formulata diagnosi di distorsione e distrazione del legamento crociato del ginocchio e dalla certificazione pagina 9 di 19 dell'ospedale Gaetano Pini in data 23 settembre 2020 (recante indicazione di distorsione ginocchio sx in instabilità anteriore).
L'appellante ha osservato, al riguardo, che le condizioni di salute ed efficienza lavorativa in cui lo stesso versava prima dell'infortunio e per oltre un anno sino all'incidente erano chiaramente deducibili sia dalla mancata segnalazione di patologia a carico degli arti da parte del competente medico aziendale in sede di visita medica di assunzione (6.2.2019) sia dalla incontestata prestazione lavorativa resa dallo stesso -comportante costante stazione eretta, continuo movimento degli arti inferiori e sollevamento carichi su un pavimento metallico- e mai oggetto di rilievi da parte del datore di lavoro, che, in data 28.6.2019, aveva trasformato il suo rapporto di lavoro, assumendolo a tempo indeterminato.
Né la riconducibilità della lesione del ginocchio sinistro all'infortunio appariva sconfessata dalla notazione del CTU, secondo cui l'adeguata muscolatura può mascherare il deficit funzionale alla visita medica.
A confermare la riconducibilità del prolungamento delle assenze all'infortunio concorrevano, inoltre, la continuità con l'infortunio dei certificati del medico di base in ordine all'impossibilità di riprendere il lavoro e l'assenza di un fattore scatenante diverso, atto a trasformare in inabile una persona che lavorava senza problemi da oltre un anno a tempo pieno.
Invocata la giurisprudenza di legittimità granitica sull'art. 41 c.p. (il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge citando Cass.11 giugno 2015 n.12121) e quella specifica (Cass. 22 febbraio 2022
n. 5814) sul ruolo causale dell'attività lavorativa in presenza di una preesistente condizione patologica del lavoratore, l'appellante ha insistito, quindi, nel ribadire che, la patologia invalidante, se anche fosse stata favorita da un fattore predisponente, era insorta solo a cagione dell'infortunio e del comportamento tenuto dal datore di lavoro, che avevano agito come concause dell'evento dannoso.
In conclusione, l'appellante così sintetizzava le argomentazioni a supporto dell'impugnazione:
pagina 10 di 19 - l'inabilità conseguente all'infortunio sul lavoro del 21.8.2020 andava riconosciuta quanto meno sino alla data del 1.3.2021, per cui, alla data del licenziamento (31.7.2021), il periodo di comporto non risultava superato e, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla responsabilità datoriale, il licenziamento era affetto da nullità, con conseguente diritto dello stesso alla tutela reale piena;
- previo riconoscimento del fatto che le assenze dal lavoro dall'1.11.2020 al 1.3.2021 erano conseguenti all'infortunio occorso il 21.8.2020, essendo stata provata anche la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ed ex D. Lgs. n. 81/2008, ne discendeva, da un lato, che il licenziamento era, comunque, affetto da nullità anche per tale ragione (con conseguente reintegra o riammissione in servizio del lavoratore e corresponsione, in suo favore, dell'indennità risarcitoria) e,
Cont dall'altro, che la cooperativa doveva essere condannata anche al risarcimento dei danni tutti dallo stesso patiti nella misura indicata.
Infine, come quarto motivo, il ricorrente ha riproposto tali ultime considerazioni anche nei confronti dell ai fini del riconoscimento e indennizzo dell'ulteriore periodo di inabilità temporanea CP_2
dall'1.11.2020 al 1.3.2021 (come richiesto al punto 2), lett. a) e b), delle conclusioni del ricorso in appello).
Gli appellati, e , hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_1 CP_2
La cooperativa ha chiesto anche la rifusione delle spese del CTP di primo grado, senza CP_1
interporre, tuttavia, appello incidentale e, in via subordinata, ovvero in caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante, ha chiesto di limitare ai minimi di legge le somme riconosciute allo stesso e di condannare l' a manlevarla integralmente da ogni conseguenza del presente CP_2
processo.
La Corte, ritenutane l'indispensabilità -a fronte degli esiti incerti dell'elaborato peritale del primo grado di giudizio in ordine alle conseguenze lesive dell'evento infortunistico, anche per via della mancata acquisizione nella precedente fase della risonanza magnetica effettuata dall'infortunato nel settembre del 2020 a carico del ginocchio sinistro, documento sanitario richiamato nel referto della visita ambulatoriale presso il Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini del
23.9.2020 sub doc. 6 fascicolo primo grado ric., recante nell'anamnesi indicazione di “distorsione ginocchio sx un mese fa rmn rottura lca inveterata”, e valutato dallo stesso perito quale “unico
pagina 11 di 19 elemento che avrebbe potuto garantire la datazione della lesione”- ha disposto il rinnovo della CTU medico-legale, disponendo l'acquisizione della predetta RM .
Esperita tale attività istruttoria, la causa all'udienza del 21.1.2024 è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, ritiene la Corte che le censure poste dall'appellante alla base del gravame siano infondate e che la sentenza di primo grado, alla luce dell'istruttoria testimoniale esperita dal Tribunale e delle univoche conclusioni della rinnovata CTU, meriti integrale conferma.
Quanto al primo motivo d'appello, il lamenta che, nel rigettare le domande relative Pt_1
all'impugnazione del licenziamento, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 63 lett. A), commi VII e VIII del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, applicato al suo rapporto di lavoro con (che esclude le assenze per infortunio dal computo del termine del comporto per CP_1
malattia) e, quindi, dell'art. 2110 c.c., avendo omesso di scorporare dal computo del comporto le assenze occorse dal 1.11.2020 al 1.3.2021, nonostante il CTU designato in primo grado avesse ritenuto tale “periodo adeguato per riacquisire una soddisfacente mobilità del ginocchio” e detto arco di tempo dovesse, pertanto, porsi in nesso causale con l'infortunio.
La censura, anche all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto nel presente grado di giudizio, non è meritevole di accoglimento.
Nel caso esaminato il licenziamento è stato intimato ai sensi dell'art. 2110 c.c. per superamento del periodo di comporto per malattia, periodo che l'art. 63, lett. A), comma 7, del CCNL fissa in 245 giorni di calendario per i lavoratori aventi, come il ricorrente, un'anzianità di servizio non superiore a 5 anni.
E' pacifico in causa che le assenze per infortunio non sono computabili nel periodo di comporto per malattia, in quanto il medesimo art. 63 del CCNL alla lett. B), premesso al comma 1 che “Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall' ”, prevede che “Al lavoratore CP_2
sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea” (comma 5) e che, pertanto, “L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e 9 della lettera A) del presente articolo” (comma 6).
pagina 12 di 19 La stessa invero, nella comunicazione di licenziamento per superamento Controparte_1
comporto del 31.7.2021, ha considerato solamente le assenze per malattia, senza includere, quindi, nel relativo computo quelle verificatesi nel periodo d'inabilità temporanea riconosciuto dall' CP_2
(dall'infortunio sino al 31.10.2020) e avendovi, invece, ricompreso quelle seguite solamente a decorrere dal 30.11.2020.
L'assunto prospettato dal ricorrente, secondo cui le assenze dal servizio sarebbero riconducibili all'infortunio non solo sino al 31.10.2020, come ritenuto dall' ma sino al 1.3.2021, risulta CP_2
Parte definitivamente smentito dalle risultanze della effettuata dal in data 4.9.2020, il cui Pt_1
referto, acquisito agli atti del processo con il rinnovo della CTU disposto nel presente grado, dimostra in modo inequivocabile che la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro era preesistente all'infortunio del 21.8.2020 e che, pertanto, la stessa non è stata cagionata da tale evento, avendo semmai potuto concorrere a causarlo per via dello stato d'instabilità articolare secondaria a tale pregressa lesione legamentosa.
Si legge, invero, nel relativo referto: “Il legamento crociato anteriore non è praticamente più riconoscibile lungo il suo decorso, per una sua rottura, completa, inveterata” (vd. pag. 25 della relazione di CTU depositata dal dr. in data 24.7.2024, dalla quale risulta che, come Persona_2
riportato anche nella relazione peritale di primo grado, in data 30.4.2016 il , giocando a Pt_1
calcio, aveva già riportato una “Distorsione al ginocchio sinistro” e, trasportato al PS dell'Ospedale
CTO di Milano, pur non essendo all'epoca ancora emerse lesioni legamentose, era stato dimesso con diagnosi di meniscopatia mediale: vd. pagg. 1 e 2 e 9 relazione di CTU del 24.7.2024).
Come evidenziato con chiarezza nella rinnovata relazione peritale, l'“esame mostra la non riconoscibilità del legamento crociato anteriore. Il legamento crociato anteriore possiede una scarsa vascolarizzazione, Il vaso che lo nutre è estremamente esile. Un trauma distrattivo del ginocchio che lesiona il LCA lede anche la piccola arteria che lo nutre, causando una interruzione del flusso sanguigno e, nel tempo, la necrosi ed il conseguente riassorbimento della struttura legamentosa.
Questo evento richiede tempo per determinarsi. Una lesione avvenuta pochi giorni prima (21-Agosto, due settimane prima), evidenzierebbe un legamento edematoso, interrotto, ma presente, con segni di edema midollare da contusione sub-condrale legata alla recente distorsione articolare. L'esame effettuato mostra invece una gola intercondiloidea disabitata per lesione inveterata (non coeva
pagina 13 di 19 all'infortunio denunciato). Anzi potrebbe essere stata proprio la precedente lesione legamentosa a favorire la distorsione del ginocchio avvenuta in ambiente lavorativo. La RM ci mostra anche che, nel trauma distorsivo che ci occupa, nessuna lesione anatomia metatraumatica è strumentalmente dimostrata (edema subcondrale delle strutture ossee coinvolte nel trauma distorsivo)” (pagg. 25-26 relazione di CTU del 24.7.2024).
Superando le incertezze che avevano accompagnato la CTU esperita in primo grado (determinate proprio dalla mancata acquisizione di tale decisivo referto), il perito designato da questa Corte, fornendo compiuta e argomentata risposta ai quesiti, con ragionamento immune da vizi logici e fondato sull'obiettività riscontrata e sulla documentazione sanitaria esaminata, ha concluso escludendo categoricamente che la rottura del legamento crociato anteriore sia stata causata dall'infortunio del 21.8.2020, come pure che allo stesso siano conseguiti postumi permanenti e ritenendo, nel contempo, congruo in relazione alla distorsione del ginocchio, riportata dal ricorrente nell'evento del 21.8.2020, il periodo di 71 gg (dal 21.8.2020 al 31.10.2020), riconosciuto dall' CP_2
Tali conclusioni sono state ulteriormente confermate dal dr. nella relazione integrativa Per_2
depositata in data 10.12.2024.
Nella stessa, infatti, il CTU, prendendo nuovamente posizione sui rilievi formulati dal CTP di parte appellante, ha confermato l'esclusione del nesso causale tra l'infortunio e la lesione del legamento crociato (trattandosi di lesione pregressa) e ha ribadito, nel contempo, l'assenza di lesioni anatomiche riconducibili all'infortunio del 21.8.2020, evidenziando che il giudizio dallo stesso espresso deriva Parte dall'evidenza di una prova strumentale “inoppugnabile”, ossia la del 4.9.2020, nella quale “la mancata visualizzazione del LCA dimostra inequivocabilmente la lesione pregressa (inveterata) non più databile del legamento” e non risultano descritte “neppure alterazioni dell'osso sub-condrale, che abitualmente si associano a distorsioni articolari di una certa entità”; quanto ai postumi temporanei,
“il periodo di infortunio identificato … è quello che abitualmente segue una distorsione di ginocchio senza lesioni strumentali dimostrabili (1° grado)”.
La Corte, come già statuito con l'ordinanza istruttoria del 12.12.2024 (con la quale ha rigettato l'istanza di ulteriore rinnovo della CTU avanzata dalla difesa di parte ricorrente), ritiene che tale ulteriore approfondimento tecnico sia esaustivo e tale da fugare ogni dubbio in ordine alle perplesse conclusioni alle quali era approdato il consulente nel precedente grado di giudizio in ordine pagina 14 di 19 all'accertamento dei periodi di assenza e alle menomazioni dell'integrità psico-fisica causalmente riconducibili all'infortunio lavorativo del 21.8.2020.
Per quanto di rilievo, alla luce delle risultanze della rinnovata CTU, il primo motivo d'appello va, pertanto, rigettato, risultandone confermato il superamento del periodo di comporto per malattia di cui all'art. 63, lett. A), commi 7- 8 del CCNL, là dove le assenze per infortunio da escludere dal relativo computo in forza di quanto previsto dall'art. 63, lett. B), del CCNL, corrispondono ai soli 71 gg riconosciuti dall' (nell'arco temporale dal 21.8.2020 al 31.10.2020) e non rientrano tra quelli CP_2
elencati nella comunicazione di recesso, che, quanto alle assenze per malattia occorse in epoca successiva all'infortunio, considera solo quelle a partire dal 30.11.2020, da ricondurre tutte, per le ragioni sopra ampiamente esposte, a malattia comune.
Quanto definitivamente emerso dai disposti accertamenti tecnici comporta allo stesso tempo anche il rigetto del terzo e del quarto motivo d'appello, là dove, quanto al terzo, dal disposto supplemento istruttorio, lo si ribadisce, è emerso inequivocabilmente che la rottura del legamento crociato anteriore non è stata causata dall'infortunio, ma ne è stata semmai una concausa e, quanto al quarto, ne è risultata confermata la correttezza delle determinazioni assunte dall' in ordine al periodo di CP_2
assenza indennizzabili.
Sono, infine, infondati anche i rilievi sollevati dal ricorrente, con il secondo motivo d'appello, in ordine alla lamentata erronea ricognizione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie relative alla dinamica del sinistro e alla pericolosità dell'ambiente di lavoro, tali in assunto da fondare, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. nella causazione dell'evento infortunistico, con ogni conseguente statuizione in ordine all'invalidità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e alla risarcibilità dei danni allo stesso conseguiti.
Secondo l'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, da un lato, la circostanza che i testi escussi avevano dichiarato di non aver assistito alla sua caduta sarebbe irrilevante, rilevando esclusivamente che la caduta vi era stata e che era stata riconosciuta dall' come infortunio sul CP_2
lavoro, circostanza neppure contestata dalla controparte, dall'altro tutte le testimonianze avrebbero confermato che, a causa della caduta della farina e dell'inadeguatezza del sistema di pulizie adottato dalla datrice di lavoro, la ribalta in ferro sulla quale egli stava lavorando al momento del sinistro era pagina 15 di 19 scivolosa. Uno dei testimoni ( ) aveva riferito, inoltre, che tale elemento di rischio non Testimone_2
era eliso né dall'utilizzo delle scarpe antinfortunistiche, né dalle intersezioni presenti sulla ribalta stessa.
Riesaminate le testimonianze assunte nel primo grado di giudizio, ritiene la Corte che le carenze probatorie riscontrate dal Tribunale in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro sussistano e non permettono di accertare se, in concreto, il trauma distorsivo riportato dall'infortunato a carico del ginocchio sinistro sia riconducibile ad una caduta per scivolamento provocata da fattori nocivi presenti nell'ambiente di lavoro (scivolosità della ribalta), di cui l'appellata sia chiamata a rispondere ex art. 2087 c.c., piuttosto che ad altro movimento (comportante una rotazione dell'articolazione del ginocchio), pacificamente occorso in occasione dello svolgimento della mansione, consistente nello spostamento di sacchi di pane, per via della preesistente situazione d'instabilità articolare secondaria alla pregressa lesione del legamento crociato anteriore, condizione fisica in cui il ricorrente già versava e che, come emerge dalla disamina degli elaborati peritali, ha concorso alla causazione del sinistro (il teste a questo proposito ha dichiarato: “A me l'attore prima del sinistro non Tes_3
ha detto niente del ginocchio. Però quando è arrivata l'ambulanza in azienda, il giorno dell'incidente, gli hanno tagliato i pantaloni e hanno trovato sul ginocchio una fascia elastica nera;
quindi gli hanno chiesto perché ce l'aveva e lui ha detto che già in passato aveva avuto problemi col ginocchio”; la preesistenza delle problematica situazione del ginocchio trova riscontro anche nella testimonianza di
, il quale ha dichiarato che l'attore, prima dell'incidente, gli aveva detto più volte che Testimone_2
gli faceva male il ginocchio, mentre non risulta neppure allegato dall'appellante che la datrice di lavoro fosse stata informata di tale fragilità, né che la stessa fosse stata in qualche modo evidenziata dallo stesso lavoratore al medico del lavoro aziendale).
Dalle deposizioni testimoniali emerge che nessuno dei testimoni escussi ha visto il ricorrente cadere
(vd. dep. : “Io il giorno dell'incidente ero da un'altra parte in azienda, non ho visto Testimone_4
l'attore mentre cadeva”, dep. : “Io il giorno dell'incidente ero al computer e non ho visto Tes_3
l'attore mentre cadeva”, dep. : “Io il giorno dell'incidente ero su un'altra ribalta, non ho Testimone_2
visto l'attore mentre cadeva”), circostanza espressamente esclusa da uno di essi e, segnatamente, dal teste , che, a questo riguardo, ha dichiarato: “Io stavo passando (andando verso la Testimone_5
pagina 16 di 19 ribalta 151) dove l'attore lavorava e l'ho visto solo appoggiarsi ai bancali e lamentarsi perché gli faceva male al ginocchio. Però posso escludere che lui sia mai caduto a terra”.
Le prospettazioni contenute nel ricorso in ordine all'accadimento del sinistro sono rimaste, pertanto, prive di riscontro probatorio e ciò impedisce già da sé di accertarne l'imputabilità alla datrice di lavoro, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla scivolosità della ribalta in ferro, esclusa da tre testimoni su quattro, là dove la testimonianza di (secondo cui la scivolosità della Testimone_2
ribalta in ferro conseguente alla frequente caduta della farina non era evitata né dall'uso delle scarpe anti-infortunistiche, con le quali si scivolava ugualmente “anche considerando il peso del pane”, né dalle intersezioni presenti nella stessa “che però non impediscono di scivolare”) è rimasta isolata, avendo gli altri testi dichiarato, al contrario, che le scarpe infortunistiche e le zigrinature presenti sulla superficie della ribalta impediscono di scivolare nonostante la presenza sulla stessa della farina, farina che, peraltro, viene periodicamente rimossa durante la giornata lavorativa sia dall'addetto alle pulizie che dagli stessi operai addetti alla movimentazione dei sacchi di pane;
in questi termini si sono, invero, espressi i testi – “confermo che quando si spostava il pane cadeva spesso della farina;
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si poteva camminare, non era scivolosa … Il piano di ferro veniva ripulito tutti i giorni ogni 2 ore …
Anche io avevo le scarpe anti-infortunio e con quelle non si scivolava … La ribalta è fatta con metalli con delle righe per non far scivolare”-, -“Ogni tanto può cadere farina, ma la ribalta non Tes_3
era scivolosa … Il piano di ferro veniva ripulito tutti i giorni ogni volta che si sporca. C'è proprio un addetto alle pulizie e si occupa di tutte le ribalte … Questo addetto inizia a lavorare alle 7,00 di mattina e finisce alle 13,00. Sulla ribalta di causa lui ci passerà almeno 2 volte al giorno per pulire.
Preciso comunque che anche noi possiamo pulire la ribalta perché lì vicino ci sono scopa e paletta.
Infatti capita spesso che anche noi puliamo la ribalta … Anche io avevo le scarpe anti-infortunio e quelle impedivano di scivolare” e – “Ogni tanto può cadere la farina, ma la ribalta Testimone_5
non diventa scivolosa;
se no scivolerebbero tante persone … Il piano di ferro veniva ripulito tutti i giorni ogni 2 ore dall'addetto che si occupa di pulizie. Ma viene pulita anche da noi lavoratori ogni volta che si sporca perché lì vicino ci sono scopa, paletta e bidone. Io, quale preposto al magazzino, ho ordinato spesso agli altri dipendenti del magazzino di pulire la ribalta. … Anche io ho le scarpe anti-infortunio e con quelle non si scivola … La superficie della ribalta è zigrinata (come tutte le ribalte) e non si può scivolare”).
pagina 17 di 19 La farraginosità delle risultanze istruttorie – carenti e contraddittorie quanto ai fatti costitutivi della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. – non consente, quindi, come ritenuto anche dal primo giudice, di accertarne in concreto l'esistenza. Né la stessa può desumersi in via presuntiva dal riconoscimento da parte dell' dell'evento come infortunio, là dove la causa violenta all'origine CP_2
della lesione occorsa in occasione del lavoro non implica necessariamente la responsabilità datoriale, per il cui accertamento, come chiarito dalla Cassazione, è onere del lavoratore “provare di aver subìto un danno a causa dell'attività svolta, oltre al nesso di causalità tra l'uno e l'altra, viceversa, incombe sul datore la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza c.d. innominate, cioè non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico - scientifiche o su altre fonti simili.” (così anche da ultimo Cass. n. 13763/2024; nei medesimi termini vd. anche Cass.
n. 20327/2023).
In assenza di prova della dinamica del sinistro e- segnatamente- della caduta per scivolamento allegata nel ricorso, gli oneri probatori a carico dell'appellante non risultano assolti ex art. 2697, comma primo, c.c. e le domande dallo stesso proposte (sia in ordine al licenziamento che in ordine al risarcimento del danno biologico) in ragione della prospettata responsabilità datoriale non possono, pertanto, essere accolte.
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Alle esposte assorbenti considerazioni segue il rigetto di tutti i motivi d'appello.
Le difficoltà di apprezzamento del caso quanto agli aspetti tecnici, tali da rendere necessarie il rinnovo della CTU, in una con le incertezze del quadro istruttorio, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c., anche nel presente grado d'appello.
Considerato l'esito del processo, le spese della CTU, come già liquidate come distinto decreto, si pongono, invece, definitivamente a carico dell'appellante.
La richiesta della di rifusione delle spese della CTP esperita in primo grado è CP_1
inammissibile, non avendo la stessa proposto appello incidentale.
Essendo l'appellante esente dal pagamento del contributo unificato, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 - rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1479/2023 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
- pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in data
11.12.2024, a carico dell'appellante.
Milano, 21/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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