TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19121 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- nata a [...] in data [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Rossi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Rossi, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come da memoria congiunta sottoscritta dalle parti e depositata in data
16.01.2025. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva Parte_1 contratto matrimonio civile con il sig. a Roma in data 24.05.2014 Controparte_1
(trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, anno 2014, atto 00283, parte 1, serie 03), dal quale era nato il figlio (16.11.2015); i coniugi avevano stabilito la Per_1 residenza familiare in Roma, Largo Efestione n. 20; dopo qualche anno dalla nascita del figlio , erano sopraggiunti dei contrasti che avevano minato la loro relazione Per_1 affettiva, facendo venire meno l'affectio tra le parti, per condotte poste in essere dal marito Tanto premesso, esposte le ragioni della crisi coniugale, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione con addebito al marito, l'affido esclusivo e il collocamento del figlio minore presso di sé nella casa familiare (sita in 00124 Roma, Largo Per_1
Efestione n. 20) di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo paterno per il mantenimento del figlio minore di € 1.500, oltre al 50% per le spese straordinarie, nonché un contributo per il proprio mantenimento di € 1.500 mensili.
Nelle more del procedimento, in data 16.01.2025, le parti (il resistente si costituiva con lo stesso difensore) depositavano memoria congiunta nella quale rappresentavano di aver raggiunto un accordo, chiedendo la trasformazione del rito e il recepimento delle condizioni di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) Il figlio resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
3) Il figlio , resterà collocato presso l'abitazione familiare insieme alla Persona_2 madre, ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, nei fine settimana alternati con la madre dalle ore 18.00, del venerdì, alle ore 20.00 della domenica, oltre due pomeriggi durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30; durante le festività natalizie, ad anni alterni nelle giornate del 24 e 25 Dicembre e del 31 Dicembre e 1 Gennaio;
ancora ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
le vacanze estive, compatibilmente alle ferie ed alle esigenze dei coniugi, verranno stabilite, entro il
30 maggio di ogni anno, ed il figlio trascorrerà 15 giorni insieme al padre e 15 Per_1 giorni insieme alla madre;
4) La casa familiare, di proprietà del marito, sita in 00124 Roma, Largo Efestione n. 20, è assegnata alla moglie, la sig.ra che l'abiterà con il figlio , con Parte_1 Per_1 quanto in essa contenuto;
il padre sig. se ne allontanerà Controparte_1 inderogabilmente entro e non oltre il giorno 15.02.2025;
5) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio , Controparte_1 Persona_2 versando alla madre un assegno mensile di euro 1.000,00 (mille/00), da Parte_1 corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul seguente codice IBAN IBAN
IT 87 N07601032000000059317024, e sarà oggetto di rivalutazione monetaria annuale sulla base degli ex indici ISTAT;
6) Il padre, sig. parteciperà alle spese straordinarie obbligatorie in Controparte_1 favore del figlio nella misura del 100%, e nella misura del 50% per le spese Per_1 straordinarie non obbligatorie;
7) Il Sig. , verserà mensilmente a titolo di mantenimento, alla moglie Controparte_1
Sig.ra la somma di euro 1.400,00 (millequattrocento/00), entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, sul seguente codice IBAN IT 87
N07601032000000059317024. Tale somma verrà sottoposta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8) Il sig. con la sottoscrizione del presente atto altresì si obbliga, d'ora Controparte_1 in avanti, al pagamento delle utenze tutte (luce, gas, acqua), relative all'abitazione familiare oggi assegnata alla moglie, sino alla concorrenza massima annua di euro 2.000,00, per ciascun anno, nonché all'integrale pagamento ogni anno, dell'intera quota degli oneri condominiali di natura ordinaria;
9) I coniugi dichiarano con la sottoscrizione del presente accordo che le questioni di natura patrimoniale sono state già state definite;
10) Le parti sin d'ora autorizzano il rilascio dei passaporti o altro documento equipollente”.
Con provvedimento del 17.01.2025 il Giudice Delegato, letto l'accordo raggiunto dalle parti, esaminati gli atti ed evidenziato che le parti nelle conclusioni rassegnate non si impegnavano a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, necessario alla luce dei fatti denunciati dalla ricorrente;
ritenuto opportuno sentire le parti al fine di verificare se l'accordo possa ritenersi funzionale al benessere psico fisico del figlio, confermava l'udienza del 28.01.2025, disponendo la comparizione personale delle parti.
All'udienza fissata comparivano le parti che confermavano la loro volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa della vicenda, esplicitando la loro intenzione e volontà ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
2 A questo punto il GD, dato atto delle conclusioni rassegnate e della volontà delle parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità nell'interesse del figlio Per_1
(16.11.2015), riservava la causa al Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta, l'accordo depositato in data 16.01.2025 e le precisazioni formulate dalle parti all'udienza del 28.01.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate e così integrate: Ci impegniamo a seguire e intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata a Roma in [...] Parte_1
19.03.1980, , e , nato a Roma in [...] C.F._1 Controparte_1
24.11.1962, che hanno contratto matrimonio civile in Roma in data C.F._2
24.05.2014;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2014, atto 00283, parte 1, serie 03);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo depositato in data 16.01.2025 e le precisazioni formulate dalle parti all'udienza del 28.01.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19121 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- nata a [...] in data [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Rossi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Rossi, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come da memoria congiunta sottoscritta dalle parti e depositata in data
16.01.2025. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva Parte_1 contratto matrimonio civile con il sig. a Roma in data 24.05.2014 Controparte_1
(trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, anno 2014, atto 00283, parte 1, serie 03), dal quale era nato il figlio (16.11.2015); i coniugi avevano stabilito la Per_1 residenza familiare in Roma, Largo Efestione n. 20; dopo qualche anno dalla nascita del figlio , erano sopraggiunti dei contrasti che avevano minato la loro relazione Per_1 affettiva, facendo venire meno l'affectio tra le parti, per condotte poste in essere dal marito Tanto premesso, esposte le ragioni della crisi coniugale, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione con addebito al marito, l'affido esclusivo e il collocamento del figlio minore presso di sé nella casa familiare (sita in 00124 Roma, Largo Per_1
Efestione n. 20) di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo paterno per il mantenimento del figlio minore di € 1.500, oltre al 50% per le spese straordinarie, nonché un contributo per il proprio mantenimento di € 1.500 mensili.
Nelle more del procedimento, in data 16.01.2025, le parti (il resistente si costituiva con lo stesso difensore) depositavano memoria congiunta nella quale rappresentavano di aver raggiunto un accordo, chiedendo la trasformazione del rito e il recepimento delle condizioni di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) Il figlio resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
3) Il figlio , resterà collocato presso l'abitazione familiare insieme alla Persona_2 madre, ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, nei fine settimana alternati con la madre dalle ore 18.00, del venerdì, alle ore 20.00 della domenica, oltre due pomeriggi durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30; durante le festività natalizie, ad anni alterni nelle giornate del 24 e 25 Dicembre e del 31 Dicembre e 1 Gennaio;
ancora ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
le vacanze estive, compatibilmente alle ferie ed alle esigenze dei coniugi, verranno stabilite, entro il
30 maggio di ogni anno, ed il figlio trascorrerà 15 giorni insieme al padre e 15 Per_1 giorni insieme alla madre;
4) La casa familiare, di proprietà del marito, sita in 00124 Roma, Largo Efestione n. 20, è assegnata alla moglie, la sig.ra che l'abiterà con il figlio , con Parte_1 Per_1 quanto in essa contenuto;
il padre sig. se ne allontanerà Controparte_1 inderogabilmente entro e non oltre il giorno 15.02.2025;
5) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio , Controparte_1 Persona_2 versando alla madre un assegno mensile di euro 1.000,00 (mille/00), da Parte_1 corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul seguente codice IBAN IBAN
IT 87 N07601032000000059317024, e sarà oggetto di rivalutazione monetaria annuale sulla base degli ex indici ISTAT;
6) Il padre, sig. parteciperà alle spese straordinarie obbligatorie in Controparte_1 favore del figlio nella misura del 100%, e nella misura del 50% per le spese Per_1 straordinarie non obbligatorie;
7) Il Sig. , verserà mensilmente a titolo di mantenimento, alla moglie Controparte_1
Sig.ra la somma di euro 1.400,00 (millequattrocento/00), entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, sul seguente codice IBAN IT 87
N07601032000000059317024. Tale somma verrà sottoposta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8) Il sig. con la sottoscrizione del presente atto altresì si obbliga, d'ora Controparte_1 in avanti, al pagamento delle utenze tutte (luce, gas, acqua), relative all'abitazione familiare oggi assegnata alla moglie, sino alla concorrenza massima annua di euro 2.000,00, per ciascun anno, nonché all'integrale pagamento ogni anno, dell'intera quota degli oneri condominiali di natura ordinaria;
9) I coniugi dichiarano con la sottoscrizione del presente accordo che le questioni di natura patrimoniale sono state già state definite;
10) Le parti sin d'ora autorizzano il rilascio dei passaporti o altro documento equipollente”.
Con provvedimento del 17.01.2025 il Giudice Delegato, letto l'accordo raggiunto dalle parti, esaminati gli atti ed evidenziato che le parti nelle conclusioni rassegnate non si impegnavano a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, necessario alla luce dei fatti denunciati dalla ricorrente;
ritenuto opportuno sentire le parti al fine di verificare se l'accordo possa ritenersi funzionale al benessere psico fisico del figlio, confermava l'udienza del 28.01.2025, disponendo la comparizione personale delle parti.
All'udienza fissata comparivano le parti che confermavano la loro volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa della vicenda, esplicitando la loro intenzione e volontà ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
2 A questo punto il GD, dato atto delle conclusioni rassegnate e della volontà delle parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità nell'interesse del figlio Per_1
(16.11.2015), riservava la causa al Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta, l'accordo depositato in data 16.01.2025 e le precisazioni formulate dalle parti all'udienza del 28.01.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate e così integrate: Ci impegniamo a seguire e intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata a Roma in [...] Parte_1
19.03.1980, , e , nato a Roma in [...] C.F._1 Controparte_1
24.11.1962, che hanno contratto matrimonio civile in Roma in data C.F._2
24.05.2014;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2014, atto 00283, parte 1, serie 03);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo depositato in data 16.01.2025 e le precisazioni formulate dalle parti all'udienza del 28.01.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
3