Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2824/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
ON AU, C.F. , nata a [...], il [...], C.F._1
residente in [...]/9,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]/16,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Paolo Barbagelata (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Framura (SP) il 21/07/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 120/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 28/06/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Framura (SP) il 21/07/2008 dai
Signori e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. la figlia nata in [...] il [...], è affidata in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre;
2. i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno di essi possa mantenere con la figlia un rapporto equilibrato e continuativo ed affinché possa Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 ricevere, in pari misura, da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
2.1. in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse di Per_1
2.2. le decisioni che riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo Per_1
conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
3. il padre potrà vedere ed avere con sé liberamente, previo accordo con la madre Per_1
e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi, culturali e relazionali della figlia e, quanto meno:
3.1. a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio;
3.2. un giorno infrasettimanale ogni settimana, con pernottamento, e, in particolare, il mercoledì nelle settimane il cui week end gli competa ed il giovedì nelle settimane il cui week end competa alla madre;
4. durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia da due a tre settimane, anche non consecutive, di vacanza, da concordare, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi, entro il mese di aprile di ciascun anno;
5. i periodi di vacanza natalizio e pasquale saranno pariteticamente ripartiti tra i genitori
(osservando il criterio dell'alternanza annuale dei giorni di Natale, Capodanno, Epifania e
Pasqua), così come la cosiddetta settimana bianca, se vi sia sospensione dell'attività didattica, tutte le festività, civili e religiose, con i relativi periodi di vacanza (c.d. ponti), ed il compleanno di (sempre con il criterio della paritetica alternanza di anno in Per_1
anno);
6. i genitori potranno concordare quelle variazioni e quegli adegua-menti del predetto regime che di volta in volta essi riterranno con-venienti, avuto esclusivo riguardo all'interesse ed a tutti gli impegni della figlia;
7. i genitori segnaleranno l'uno all'altro con il massimo preavviso eventuali propri impedimenti e/o impegni lavorativi che richiedano la contingente variazione del regime e si impegnano reciprocamente ad apportare, se possibile, le conseguenti variazioni;
8. il Signor concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo CP_1 Per_1
alla Signora per dodici mensilità annue, un assegno mensile dell'importo Parte_1
di Euro 250,00;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 8.1. tale importo sarà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 10 di ciascun mese e sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici I.Stat. F.O.I., con prima rivalutazione nel mese di marzo 2025 su base marzo 2024;
9. le spese straordinarie per quali individuate, anche quanto alle modalità di loro Per_1
deliberazione, secondo le indicazioni di cui al verbale ex art. 47 quater O.G. predisposto dal Tribunale di Genova in data 15 settembre 2016, noto alle Parti, che ne hanno ricevuto copia, saranno sostenute dai genitori in ragione dell'esatte metà ciascuno;
10. l'assegno unico universale sarà percepito per l'intero dalla Signora il Parte_1
Signor si impegna a compiere, a semplice ed informale richiesta, quanto a tal CP_1
fine necessario;
10.1. le detrazioni per la figlia a carico, ove previste, competeranno a ciascun genitore in ragione del 50%;
10.2. la detrazione fiscale delle spese mediche e di ogni altra spesa in relazione alla quale tale beneficio sia concesso competerà, in coerenza con le pattuizioni che precedono, in ragione del 50% a ciascun genitore;
11. i Signori e si danno reciprocamente ed irrevocabilmente Parte_1 CP_1
atto di aver alienato, in esecuzione dell'impegno assunto con la sottoscrizione del ricorso, la casa già familiare (sita in Genova, alla Via Borgoratti, civ. 64B, int. 9) e di aver ripartito tra di essi, in ragione dell'esatta metà, l'intero netto ricavato, dedotto quanto necessario per l'estinzione del mutuo con-tratto per l'acquisto e per eventuali arretrati o crediti personali dell'uno nei confronti dell'altro e per ogni onere connesso alla vendita, nonché quanto necessario per il pagamento di spese straordinarie ed ordinarie arretrate e che nulla essi hanno l'uno dall'altro a pretendere in relazione agli impegni reciprocamente assunti al punto 12. del ricorso introduttivo, come precisati al punto 12 delle condizioni della separazione consensuale;
12. i Signori e dichiarano d'essere, siccome in effetti sono, Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti e rinunziano a richiedere assegno divorzile, riconoscendone l'insussistenza dei presupposti;
13. i Signori e esprimono il consenso per il rilascio del Parte_1 CP_1
passaporto individuale della figlia minore con l'indicazione, sul medesimo Persona_2
(ove necessario in ragione dell'età), dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 accompagnatori disgiunti;
14. i Signori e si danno reciprocamente ed irrevocabilmente Parte_1 CP_1 atto di nulla aver più l'uno dall'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, anche se prima d'ora non fatto valere;
15. le spese di procedura e le competenze del Difensore sono a carico di ciascuna Parte in ragione dell'esatta metà.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2008, Numero 2, Parte I, Serie, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese di procedura e le competenze del difensore sono a carico di ciascuna parte in ragione dell'esatta metà.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5