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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3266/2021 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Civitavecchia, via Cialdi n. 3/D con l'avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA
), l'avv. VILLASCHI GIANLUIGI e l'avv. ARCADI CLAUDIO, dai C.F._1 quali rappresentato e difeso giusta procura in atti
APPELLANTE contro e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle C.F._3 minori e Persona_1 C.F._4 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Roma, via Conca D'oro n. 289, con l'avv. C.F._5
LONGO BIFANO FRANCESCO ), dal quale rappresentati e difesi C.F._6 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 382/2021, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Civitavecchia il 26.2.2021, con cui è stata condannata al pagamento in favore di
[...]
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui CP_1 Controparte_2
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
minori e , della somma di € 2.400,00, oltre interessi e spese di lite, a Per_1 Controparte_3 titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/2004 per il ritardo del volo NO110 del
13.3.2017 da Roma Fiumicino a Malè.
A sostegno dell'appello, ha dedotto che il Giudice di Pace ha erroneamente accertato un ritardo di 3 ore e 45 minuti sulla base dell'orario di partenza del volo e non dell'orario di arrivo a destinazione e che quindi, in base alle risultanze documentali, il ritardo effettivo è stato inferiore alle tre ore;
in via subordinata, ha inoltre insistito per il riconoscimento della riduzione della compensazione pecuniaria nella misura del 50% ai sensi dell'art.
7.2 del Regolamento e per l'esclusione della compensazione a favore dei minori, in quanto gli stessi hanno goduto di una tariffa gratuita;
infine, ha impugnato la decisione relativa alla quantificazione delle spese di lite.
Si sono costituiti e , in proprio e nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 genitori esercenti la potestà sui minori e , contestando puntualmente le Per_1 Controparte_3 avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 17.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'appello è infondato per i motivi che seguono.
In punto di diritto, va osservato che il Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 - che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - all'art. 7 prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo del volo (oltre che in caso di cancellazione, come espressamente previsto dall'art. 5 del citato Regolamento), come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (si v. sentenza “Sturgeon” del 19 novembre 2009 nei procedimenti riuniti C-402/07 e C-432/07).
Deve quindi ritenersi che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento n. 261/2004 quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
In punto di onere probatorio, va ricordato che, in ossequio ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 2967 c.c.), il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova
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dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie orarie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004 (Cass. n. 1584 del
23/01/2018).
Pertanto, nel caso di specie incombe sulla compagnia aerea l'onere di dimostrare che il ritardo è stato inferiore alle tre ore.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accertato la sussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE 261/2004 riscontrando un ritardo del volo superiore alle tre ore, ma ha erroneamente effettuato l'accertamento in questione prendendo in considerazione l'orario di partenza del volo e non invece quello dell'arrivo a destinazione.
Parte appellante ha prodotto in giudizio il modulo T.L.B. -Technical Loogbook o
Giornale di Bordo, sul quale è annotato l'orario di atterraggio a Malè (09.02 UTC, corrispondente alle 14.02 ora locale) con un ritardo di 2 ore e 57 minuti rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto (11.05 ora locale).
Tuttavia, facendo esclusivo riferimento all'orario di atterraggio, non ha dimostrato l'orario effettivo di arrivo, che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, corrisponde al momento di apertura dei portelloni dell'aeromobile (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 4 settembre
2014, causa C-452/13, secondo cui durante il volo “i passeggeri sono confinati in uno spazio chiuso, dove sono soggetti alle istruzioni e al controllo del vettore aereo e dove, per motivi tecnici e di sicurezza, le loro possibilità di comunicazione con il mondo esterno sono considerevolmente limitate”, non potendo, quindi, occuparsi “in modo continuato dei loro affari personali, familiari, sociali o professionali”, attività che possono riprendere solo una volta terminato il viaggio;
pertanto, l'“orario di arrivo effettivo” previsto dall'art. 7 del
Regolamento n. 261/2004 è quello in cui gli stessi sono autorizzati a lasciare il velivolo, ovvero quando, aperti i portelloni, essi possono riprendere le loro attività abituali senza dover subire più costrizioni).
Orbene, se l'atterraggio è avvenuto dopo 2 ore e 57 minuti l'orario programmato di arrivo, è evidente che l'apertura dei portelloni è avvenuta dopo le 3 ore, atteso che le operazioni di parcheggio e corretto posizionamento del velivolo per l'uscita dei passeggeri richiede normalmente ben più di 3 minuti.
Pertanto, deve ritenersi integrata la fattispecie legittimante il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria.
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Parte appellante ha poi invocato la riduzione prevista per l'ipotesi di arrivo entro le quattro ore di ritardo rispetto all'orario previsto, ma, come detto, non ha fornito la prova dell'orario di arrivo effettivo (apertura dei portelloni) e, pertanto, non ha dimostrato in giudizio il fatto costitutivo del diritto alla riduzione.
Per quanto attiene ala posizione dei minori, parte appellante ha invocato l'esclusione della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 3 comma 3 del Reg. n. 261/2004 che espressamente prevede “Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico”.
Era quindi onere della compagnia aerea dimostrare che i minori hanno viaggiato gratuitamente o con una tariffa non accessibile al pubblico.
Tale prova non è stata fornita, in quanto in base al preventivo prodotto in giudizio risulta che i minori hanno beneficiato di sconti rispetto al “pacchetto turistico” fornito dal tour operator, mentre nulla risulta indicato con particolare riferimento al prezzo del biglietto per il volo in questione, che pertanto non può ritenersi emesso a titolo gratuito.
Infine, con riferimento alle spese di lite liquidate nella sentenza impugnata, va rilevato che le stesse sono state correttamente calcolate sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento, che corrisponde al valore della causa tenuto conto dell'importo complessivamente richiesto e liquidato e non (come erroneamente argomentato da parte appellante) a quello spettante per ciascun passeggero.
Ne deriva il rigetto dell'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 382/2021, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 26.2.2021, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
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- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Civitavecchia, 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3266/2021 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Civitavecchia, via Cialdi n. 3/D con l'avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA
), l'avv. VILLASCHI GIANLUIGI e l'avv. ARCADI CLAUDIO, dai C.F._1 quali rappresentato e difeso giusta procura in atti
APPELLANTE contro e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle C.F._3 minori e Persona_1 C.F._4 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Roma, via Conca D'oro n. 289, con l'avv. C.F._5
LONGO BIFANO FRANCESCO ), dal quale rappresentati e difesi C.F._6 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 382/2021, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Civitavecchia il 26.2.2021, con cui è stata condannata al pagamento in favore di
[...]
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui CP_1 Controparte_2
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
minori e , della somma di € 2.400,00, oltre interessi e spese di lite, a Per_1 Controparte_3 titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/2004 per il ritardo del volo NO110 del
13.3.2017 da Roma Fiumicino a Malè.
A sostegno dell'appello, ha dedotto che il Giudice di Pace ha erroneamente accertato un ritardo di 3 ore e 45 minuti sulla base dell'orario di partenza del volo e non dell'orario di arrivo a destinazione e che quindi, in base alle risultanze documentali, il ritardo effettivo è stato inferiore alle tre ore;
in via subordinata, ha inoltre insistito per il riconoscimento della riduzione della compensazione pecuniaria nella misura del 50% ai sensi dell'art.
7.2 del Regolamento e per l'esclusione della compensazione a favore dei minori, in quanto gli stessi hanno goduto di una tariffa gratuita;
infine, ha impugnato la decisione relativa alla quantificazione delle spese di lite.
Si sono costituiti e , in proprio e nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 genitori esercenti la potestà sui minori e , contestando puntualmente le Per_1 Controparte_3 avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 17.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'appello è infondato per i motivi che seguono.
In punto di diritto, va osservato che il Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 - che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - all'art. 7 prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo del volo (oltre che in caso di cancellazione, come espressamente previsto dall'art. 5 del citato Regolamento), come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (si v. sentenza “Sturgeon” del 19 novembre 2009 nei procedimenti riuniti C-402/07 e C-432/07).
Deve quindi ritenersi che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento n. 261/2004 quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
In punto di onere probatorio, va ricordato che, in ossequio ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 2967 c.c.), il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie orarie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004 (Cass. n. 1584 del
23/01/2018).
Pertanto, nel caso di specie incombe sulla compagnia aerea l'onere di dimostrare che il ritardo è stato inferiore alle tre ore.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accertato la sussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE 261/2004 riscontrando un ritardo del volo superiore alle tre ore, ma ha erroneamente effettuato l'accertamento in questione prendendo in considerazione l'orario di partenza del volo e non invece quello dell'arrivo a destinazione.
Parte appellante ha prodotto in giudizio il modulo T.L.B. -Technical Loogbook o
Giornale di Bordo, sul quale è annotato l'orario di atterraggio a Malè (09.02 UTC, corrispondente alle 14.02 ora locale) con un ritardo di 2 ore e 57 minuti rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto (11.05 ora locale).
Tuttavia, facendo esclusivo riferimento all'orario di atterraggio, non ha dimostrato l'orario effettivo di arrivo, che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, corrisponde al momento di apertura dei portelloni dell'aeromobile (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 4 settembre
2014, causa C-452/13, secondo cui durante il volo “i passeggeri sono confinati in uno spazio chiuso, dove sono soggetti alle istruzioni e al controllo del vettore aereo e dove, per motivi tecnici e di sicurezza, le loro possibilità di comunicazione con il mondo esterno sono considerevolmente limitate”, non potendo, quindi, occuparsi “in modo continuato dei loro affari personali, familiari, sociali o professionali”, attività che possono riprendere solo una volta terminato il viaggio;
pertanto, l'“orario di arrivo effettivo” previsto dall'art. 7 del
Regolamento n. 261/2004 è quello in cui gli stessi sono autorizzati a lasciare il velivolo, ovvero quando, aperti i portelloni, essi possono riprendere le loro attività abituali senza dover subire più costrizioni).
Orbene, se l'atterraggio è avvenuto dopo 2 ore e 57 minuti l'orario programmato di arrivo, è evidente che l'apertura dei portelloni è avvenuta dopo le 3 ore, atteso che le operazioni di parcheggio e corretto posizionamento del velivolo per l'uscita dei passeggeri richiede normalmente ben più di 3 minuti.
Pertanto, deve ritenersi integrata la fattispecie legittimante il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria.
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte appellante ha poi invocato la riduzione prevista per l'ipotesi di arrivo entro le quattro ore di ritardo rispetto all'orario previsto, ma, come detto, non ha fornito la prova dell'orario di arrivo effettivo (apertura dei portelloni) e, pertanto, non ha dimostrato in giudizio il fatto costitutivo del diritto alla riduzione.
Per quanto attiene ala posizione dei minori, parte appellante ha invocato l'esclusione della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 3 comma 3 del Reg. n. 261/2004 che espressamente prevede “Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico”.
Era quindi onere della compagnia aerea dimostrare che i minori hanno viaggiato gratuitamente o con una tariffa non accessibile al pubblico.
Tale prova non è stata fornita, in quanto in base al preventivo prodotto in giudizio risulta che i minori hanno beneficiato di sconti rispetto al “pacchetto turistico” fornito dal tour operator, mentre nulla risulta indicato con particolare riferimento al prezzo del biglietto per il volo in questione, che pertanto non può ritenersi emesso a titolo gratuito.
Infine, con riferimento alle spese di lite liquidate nella sentenza impugnata, va rilevato che le stesse sono state correttamente calcolate sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento, che corrisponde al valore della causa tenuto conto dell'importo complessivamente richiesto e liquidato e non (come erroneamente argomentato da parte appellante) a quello spettante per ciascun passeggero.
Ne deriva il rigetto dell'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 382/2021, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 26.2.2021, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Civitavecchia, 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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