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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/07/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 101/2025 promossa da:
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini (PEC
) presso il cui studio sito a Rimini C.so Email_1 D'Augusto n. 220 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO con Controparte_1 sede in Roma in persona del suo Presidente pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
MOTIVAZIONE
Il ricorso con il quale ha richiesto l'irripetibilità dell'indebito Parte_1 reclamato dall' con provvedimento in data 15\11\2024 (ricevuto in data CP_1 24\12\2024) del valore di euro 8.025,80 motivato con l'indebita percezione nel periodo da gennaio 2023 a novembre 2024 dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/71 per superamento dei limiti di reddito , è meritevole di integrale accoglimento.
Risultano infatti circostanze documentali e pacifiche che : − il recupero dell'indebito pari ad euro 8.025,80 disposto dall' riguardi le CP_1 rate di assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/71 riscosse da
[...] nel periodo da gennaio 2023 a novembre 2024 così quantificate a Pt_1 seguito di un ricalcolo effettuato dall'Istituto sulla base dei redditi della ricorrente da questi regolarmente comunicati al Fisco;
− l' abbia contestato per la prima volta a il superamento CP_1 Parte_1 dei requisiti reddituali solo con nota in data 15\11\2024 (ricevuta in data 24\12\2024) .
A tale riguardo va sottolineato come la memoria dell' contenga dei CP_1 riferimenti errati riferiti in particolare alla presunta titolarità da parte della ricorrente di una pensione di reversibilità (fatto non vero) ed a un coniuge CP_ defunto che avrebbe dichiarato all' di avere redditi pari a zero per sé stesso e per la ricorrente (la ricorrente non è mai stata coniugata) .
Nel caso di specie la ricorrente ha sempre dichiarato all'Agenzia delle Entrate i CP_ propri redditi , quindi perfettamente conoscibili dall' , ed è inoltre titolare di una prestazione di natura assistenziale e non previdenziale.
Va allora qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Cass. Sez. L. n. 28771 del 09/11/2018 (Rv. 651691 - 01) : “ L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito ”.
Cass. Sez. L. n. 26036 del 15/10/2019 (Rv. 655396 - 01) : “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato ”.
Cass. Sez. VI .L Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 (Rv. 658116 - 01) : “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito) ”. CP_ Nel caso di specie il recupero dell'indebito pari ad € 8.025,80 disposto dall' riguarda le rate di assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/71 indebitamente riscosse da nel periodo da gennaio 2023 a Parte_1 novembre 2024 , il primo provvedimento dell' che ha accertato e CP_1 comunicato il debito è quello datato 15\11\2024 ricevuto dalla ricorrente in data 24\12\2024 e l' nei suoi atti non ha dedotto che l'"accipiens" versasse in CP_1 dolo rispetto a tale condizione .
Consegue l'illegittimità della richiesta di indebito presentata dall' . CP_1
Le spese del giudizio , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 04\02\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Accertata l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 8.025,80 richiesto dall' CP_1 con provvedimento in data 15\11\2024 (ricevuto in data 24\12\2024) maturato nel periodo da gennaio 2023 a novembre 2024 sull'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/71, dichiara che nulla è tenuta a Parte_1 corrispondere a tale titolo al suddetto ente previdenziale che condanna a restituire alla ricorrente eventuali somme già riscosse e/o trattenute a compensazione o decurtazione dell'indebito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte opponente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.695,00 oltre al rimborso delle spese generali e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 17\07\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'