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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/09/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 264 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE III CIVILE Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Marcello Castiglione - Presidente - Dott. Franco Davini - Consigliere - Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nel procedimento promosso congiuntamente dai signori:
nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(RC) in via Carmelia, n. 55, cod. fisc. e C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Camporosso (IM) in via Braie, n. 384 cod. fisc. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Chiarelli cod. fisc. C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alcamo (TP) nella via
[...]
Arrivabene n. 109, come giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero,
in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova INTERVENUTO CONCLUSIONI: Per le parti congiuntamente:
“ Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello Dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza del 12 aprile 2024 del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Trapani e resa esecutiva con decreto del 18 febbraio 2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti. Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Biagio Della Cima di provvedere alla trascrizione della sentenza nei relativi registri dello stato civile per quanto consequenziale”. IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso promosso congiuntamente innanzi a questa Corte il 27.3.2025 i signori e chiedevano dichiararsi l'efficacia nella Parte_1 Parte_2
Repubblica Italiana della sentenza del 12 aprile 2024 del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Trapani e resa esecutiva con decreto del 18 febbraio 2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, che non presentava conclusioni. All'udienza del 17.9.2025, svolta con modalità a trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione immediata.
***
La domanda congiunta delle parti merita certamente accoglimento posto che:
1. Sussiste la competenza territoriale di questa Corte.
1.1 Sussistono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n.2 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense intervenuto tra lo Stato italiano e la Santa Sede il 18.2.1984, ratificato con la L. 25.3.1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del protocollo addizionale 18.2.1984. 1.2 Trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, la domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ecclesiastico.
1.3 Sulla scorta della esposizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza ecclesiastica, si dà atto che è stato assicurato alle parti del giudizio canonico il diritto di agire e resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, essendo stati entrambi i coniugi regolarmente citati nel termine previsto dalle norme canoniche per stabilire la formulazione del dubbio.
1.4 Il carattere definitivo della sentenza delibanda è provato dal decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di organo superiore di controllo, in conformità alla previsione dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
1.5 Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
1.6 La nullità del matrimonio è stata pronunciata in esito all'audizione delle parti e pertanto affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile.
1.7 La valutazione della fattispecie concreta si sottrae, nel suo contenuto di merito (fattispecie di cui alla “esclusione della prole solo da parte dell'uomo” a norma del canone 1101 par. 2 Codex juris canonici), al sindacato del giudice della delibazione.
1.8 Non viene richiesta l'adozione di provvedimenti accessori di carattere economico riservati al giudice civile.
1.10 Per quanto attiene alle spese del presente procedimento, viste le concordi conclusioni di merito delle parti, non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova:
-Dichiara l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza del 12 aprile 2024 del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Trapani e resa esecutiva con decreto del 18 febbraio 2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti, signori e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Biagio Della Cima(anno 2020, n.2, parte II serie B).
-Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Biagio Della Cima di provvedere alla trascrizione della sentenza nei relativi registri dello stato civile per quanto consequenziale
-Nulla sulle spese. Così deciso in Genova, il giorno 18.9.2025 Il Consigliere estensore Dr. Laura Casale Il Presidente Dr. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE III CIVILE Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Marcello Castiglione - Presidente - Dott. Franco Davini - Consigliere - Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nel procedimento promosso congiuntamente dai signori:
nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(RC) in via Carmelia, n. 55, cod. fisc. e C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Camporosso (IM) in via Braie, n. 384 cod. fisc. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Chiarelli cod. fisc. C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alcamo (TP) nella via
[...]
Arrivabene n. 109, come giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero,
in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova INTERVENUTO CONCLUSIONI: Per le parti congiuntamente:
“ Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello Dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza del 12 aprile 2024 del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Trapani e resa esecutiva con decreto del 18 febbraio 2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti. Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Biagio Della Cima di provvedere alla trascrizione della sentenza nei relativi registri dello stato civile per quanto consequenziale”. IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso promosso congiuntamente innanzi a questa Corte il 27.3.2025 i signori e chiedevano dichiararsi l'efficacia nella Parte_1 Parte_2
Repubblica Italiana della sentenza del 12 aprile 2024 del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Trapani e resa esecutiva con decreto del 18 febbraio 2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, che non presentava conclusioni. All'udienza del 17.9.2025, svolta con modalità a trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione immediata.
***
La domanda congiunta delle parti merita certamente accoglimento posto che:
1. Sussiste la competenza territoriale di questa Corte.
1.1 Sussistono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n.2 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense intervenuto tra lo Stato italiano e la Santa Sede il 18.2.1984, ratificato con la L. 25.3.1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del protocollo addizionale 18.2.1984. 1.2 Trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, la domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ecclesiastico.
1.3 Sulla scorta della esposizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza ecclesiastica, si dà atto che è stato assicurato alle parti del giudizio canonico il diritto di agire e resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, essendo stati entrambi i coniugi regolarmente citati nel termine previsto dalle norme canoniche per stabilire la formulazione del dubbio.
1.4 Il carattere definitivo della sentenza delibanda è provato dal decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di organo superiore di controllo, in conformità alla previsione dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
1.5 Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
1.6 La nullità del matrimonio è stata pronunciata in esito all'audizione delle parti e pertanto affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile.
1.7 La valutazione della fattispecie concreta si sottrae, nel suo contenuto di merito (fattispecie di cui alla “esclusione della prole solo da parte dell'uomo” a norma del canone 1101 par. 2 Codex juris canonici), al sindacato del giudice della delibazione.
1.8 Non viene richiesta l'adozione di provvedimenti accessori di carattere economico riservati al giudice civile.
1.10 Per quanto attiene alle spese del presente procedimento, viste le concordi conclusioni di merito delle parti, non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova:
-Dichiara l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza del 12 aprile 2024 del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Trapani e resa esecutiva con decreto del 18 febbraio 2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti, signori e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Biagio Della Cima(anno 2020, n.2, parte II serie B).
-Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Biagio Della Cima di provvedere alla trascrizione della sentenza nei relativi registri dello stato civile per quanto consequenziale
-Nulla sulle spese. Così deciso in Genova, il giorno 18.9.2025 Il Consigliere estensore Dr. Laura Casale Il Presidente Dr. Marcello Castiglione