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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L1ECCE
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: SENTENZA Opposizione Ordinanza
nella causa civile iscritta al n.3993/2023 del ruolo civile contenzioso, Ingiunzione promossa N.166/23 da in proprio nonché in qualità di amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante di rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Maria Greco mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
:
L in persona del Direttore/Legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato in proprio
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso regolarmente depositato la sig.ra in proprio Parte_1
nonché in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di
[...]
si opponeva, all'ordinanza ingiunzione nr. 166/23 prot. nr. Parte_2
7127 datata 23.02.2023 e notificata il29.03.2023 emessa dall Controparte_2
, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della
[...]
somma di €.12.109,27 (comprensiva di €.42.00 per spese notifica) a titolo di sanzione amministrativa per 2
Violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. LE00001/2020-446-01 del 5/11/2020, prodotto in atti.
Assumeva la ricorrente la nullità della Ordinanza Ingiunzione attesa la nullità
degli atti prodromici ( del verbale di primo accesso) nel merito eccepiva l'infondatezza e in subordine difetto dei fatti oggetto di contestazione
Concludeva chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, a)
dichiarare illegittimo l'ordinanza ingiunzione n.166/23 emessa dall
[...]
per i motivi indicati nel ricorso e per lo effetto Controparte_3
annullare l'ordinanza opposta. Con vittoria di spese e competenze. In
subordine la rideterminazione della sanzione.
Si costituiva la ora Controparte_4 Controparte_1
il quale eccepiva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate
[...]
dall'opponente, nel merito deduceva la decisiva rilevanza probatoria dell'attività d'indagine posta a fondamento dell'ordinanza opposta e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita con produzione documentale e rinviata all'udienza del
29.01.2025 per la discussione, ove veniva decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione, peraltro generica, di “lacunosità” e
“mancata specificazione delle attività compiute dal personae ispettivo in fase
di accesso” atteso che” dalla documentazione versata in atti si evince che i fatti posti a fondamento 3
dell'ordinanza ingiunzione sono stati dettagliatamente indicati nella notifica dell'illecito; in quest' ultima è fatto esplicito riferimento alla normativa violata e sono espressamente indicati i lavoratori interessati alle violazioni. (Di Dicembre
prestava attività lavorativa senza essere stata assunta;
prestava attività lavorativa Parte_3 CP_5
senza risultare regolarmente assunto al momento della Ispezione nel Controparte_6
Contropart prospetto paga in particolare disapplicazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario;
e
Contropar
emergevano irregolarità nell'inquadramento; contrattuali retributive e contributive)
Anche nel merito l'opposizione è infondata .
Ed invero dalla documentazione in atti si evince la piena legittimità
dell'operato dell' Ente impositore, anche con riferimento alla normativa applicata.
Ed invero la prova testimoniale pure espletata non appare idonee a contrastare l'attendibilità delle diverse dichiarazioni acquisite nel corso dell'ispezione , atteso che non è emersa nessuna ragione plausibile che potesse giustificare il contrasto con le dichiarazioni spontanee e circostanziate in sede di ispezione dalle quali emergeva in maniera inequivocabile le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, con riferimento all'articolazione delle ore edelle giornate di lavoro effettivamente svolte.
E' appena il caso di rilevare che le dichiarazioni rese dai lavoratori e poste a base dell'ingiunzione devono considerarsi certe, stante la fede privilegiata che assiste, fino a querela di falso, i rapporti redatti dagli Ispettori
In ogni caso, la documentazione versata in atti dal ricorrente, non appare sufficiente a ingenerare dubbi circa la fondatezza delle dichiarazioni rese in sede di ispezione da parte dei lavoratori anche in sede di audizione. 4
Ciò non di meno, ( in accoglimento delle domanda subordinata) si ritiene equo rideterminare le sanzioni inflitte nella misura di €.6.075,50 atteso che nella specie in esame si ritiene non ricorrere la circostanza dello
“sfruttamento dei lavoratori” che pure che la normativa in oggetto (contrastando il fenomeno del lavoro sottopagato rispetto agli importi risultanti dai prospetti di pagamento intende scoraggiare.
Quanto alle spese, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1)In parziale accoglimento del ricorso in opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.166/2023 notificata il 29.03.2023 ridetermina la sanzione nell'importo complessivo pari ad €.6.075,50
2) Compensa interamente le spese di lite.
Lecce, 29.01.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: SENTENZA Opposizione Ordinanza
nella causa civile iscritta al n.3993/2023 del ruolo civile contenzioso, Ingiunzione promossa N.166/23 da in proprio nonché in qualità di amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante di rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Maria Greco mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
:
L in persona del Direttore/Legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato in proprio
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso regolarmente depositato la sig.ra in proprio Parte_1
nonché in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di
[...]
si opponeva, all'ordinanza ingiunzione nr. 166/23 prot. nr. Parte_2
7127 datata 23.02.2023 e notificata il29.03.2023 emessa dall Controparte_2
, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della
[...]
somma di €.12.109,27 (comprensiva di €.42.00 per spese notifica) a titolo di sanzione amministrativa per 2
Violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. LE00001/2020-446-01 del 5/11/2020, prodotto in atti.
Assumeva la ricorrente la nullità della Ordinanza Ingiunzione attesa la nullità
degli atti prodromici ( del verbale di primo accesso) nel merito eccepiva l'infondatezza e in subordine difetto dei fatti oggetto di contestazione
Concludeva chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, a)
dichiarare illegittimo l'ordinanza ingiunzione n.166/23 emessa dall
[...]
per i motivi indicati nel ricorso e per lo effetto Controparte_3
annullare l'ordinanza opposta. Con vittoria di spese e competenze. In
subordine la rideterminazione della sanzione.
Si costituiva la ora Controparte_4 Controparte_1
il quale eccepiva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate
[...]
dall'opponente, nel merito deduceva la decisiva rilevanza probatoria dell'attività d'indagine posta a fondamento dell'ordinanza opposta e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita con produzione documentale e rinviata all'udienza del
29.01.2025 per la discussione, ove veniva decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione, peraltro generica, di “lacunosità” e
“mancata specificazione delle attività compiute dal personae ispettivo in fase
di accesso” atteso che” dalla documentazione versata in atti si evince che i fatti posti a fondamento 3
dell'ordinanza ingiunzione sono stati dettagliatamente indicati nella notifica dell'illecito; in quest' ultima è fatto esplicito riferimento alla normativa violata e sono espressamente indicati i lavoratori interessati alle violazioni. (Di Dicembre
prestava attività lavorativa senza essere stata assunta;
prestava attività lavorativa Parte_3 CP_5
senza risultare regolarmente assunto al momento della Ispezione nel Controparte_6
Contropart prospetto paga in particolare disapplicazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario;
e
Contropar
emergevano irregolarità nell'inquadramento; contrattuali retributive e contributive)
Anche nel merito l'opposizione è infondata .
Ed invero dalla documentazione in atti si evince la piena legittimità
dell'operato dell' Ente impositore, anche con riferimento alla normativa applicata.
Ed invero la prova testimoniale pure espletata non appare idonee a contrastare l'attendibilità delle diverse dichiarazioni acquisite nel corso dell'ispezione , atteso che non è emersa nessuna ragione plausibile che potesse giustificare il contrasto con le dichiarazioni spontanee e circostanziate in sede di ispezione dalle quali emergeva in maniera inequivocabile le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, con riferimento all'articolazione delle ore edelle giornate di lavoro effettivamente svolte.
E' appena il caso di rilevare che le dichiarazioni rese dai lavoratori e poste a base dell'ingiunzione devono considerarsi certe, stante la fede privilegiata che assiste, fino a querela di falso, i rapporti redatti dagli Ispettori
In ogni caso, la documentazione versata in atti dal ricorrente, non appare sufficiente a ingenerare dubbi circa la fondatezza delle dichiarazioni rese in sede di ispezione da parte dei lavoratori anche in sede di audizione. 4
Ciò non di meno, ( in accoglimento delle domanda subordinata) si ritiene equo rideterminare le sanzioni inflitte nella misura di €.6.075,50 atteso che nella specie in esame si ritiene non ricorrere la circostanza dello
“sfruttamento dei lavoratori” che pure che la normativa in oggetto (contrastando il fenomeno del lavoro sottopagato rispetto agli importi risultanti dai prospetti di pagamento intende scoraggiare.
Quanto alle spese, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1)In parziale accoglimento del ricorso in opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.166/2023 notificata il 29.03.2023 ridetermina la sanzione nell'importo complessivo pari ad €.6.075,50
2) Compensa interamente le spese di lite.
Lecce, 29.01.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo