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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/09/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 932 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2023 vertente tra
, C.F. , IN PROPRIO E NELLA Parte_1 CodiceFiscale_1
QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
“ ”, CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Palermo, Via P.pe di Villafranca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Luciano Romeo che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
CONTRO
pag. 1 in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce che l' ha annullato gli atti impositivi CP_3
provvedendo alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti,
chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
All'udienza del 09.12.2024 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
Il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza (Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574).
Di qui l'adozione anche della relativa forma.
Il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto pag. 2 venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalla parte.
Non resta pertanto che statuire sul punto in conformità.
Stante la richiesta di parte ricorrente, deve provvedersi sulle spese.
In merito, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884
del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494,
Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Visto l'espresso riconoscimento della fondatezza della domanda da parte dell' convenuto, che in data 24.07.2024 ha annullato l'avviso di addebito CP_3
cancellando il ricorrente dalla Gestione Commercianti, non appare dubbia la soccombenza virtuale dell' CP_3
Inoltre, va evidenziato che gli anzidetti provvedimenti sono avvenuti nel mese di luglio 2024 dopo l'inizio dell'azione giudiziaria del 16.03.2023 e la notifica del ricorso.
L' va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite in favore del CP_3
ricorrente liquidate in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge,
PQM
pag. 3 Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del CP_3
ricorrente che liquida in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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