Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4308/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Francesca Ajello Giudice
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore/estensore dott. Andrea D'Alessio Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. GIOVANNI CATANZARO Parte_1
nei confronti di
, , in persona del Ministro Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F.
presso cui è per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3; P.IVA_1
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA
in data 11/10/2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
A fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato di essere cittadino
, nato in [...]; di avere in Italia praticamente tutta la sua famiglia Per_1
(genitori, fratello, nonni, zii, cugini) e di non avere nessun altro legame familiare stretto in Kosovo;
di avere una buona padronanza della lingua italiana (che ha appreso dalla madre, soggiornante di lungo periodo) e di lavorare nel settore della metalmeccanica, con contratto di lavoro prima a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, presso la IO CC S.r.l. con sede a;
di non avere CP_1
precedenti penali a carico né in Kosovo né in Italia.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, , ha insistito Parte_1
per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Accolta l'istanza di sospensiva con decreto dd. 30/10/2023, all'udienza del 21/05/2024
il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Da quanto tempo è in Italia?”
“Novembre 2022”
“Dove vive?”
“A Gorizia, con mia madre, mio padre, mio fratello e mia nonna”
“Lavora?”
“Da IO CC S.r.l sono operaio. Ho contratto a tempo indeterminato”
(esibisce contratto e unilav).
Il Tribunale, stante la rinuncia delle parti all'udienza di discussione della causa, ha riservato la decisione. Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie. Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente ha in Italia tutta la sua famiglia (alcuni suoi familiari hanno ottenuto la cittadinanza italiana, gli altri sono titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo); da novembre 2022 si trova in Italia e risiede assieme agli altri membri del suo nucleo familiare originario (che è proprietario di un appartamento a ); dal 15/05/2023 lavora regolarmente con contratto di lavoro CP_1
a tempo determinato nel settore metalmeccanico alle dipendenze della società IO
CC S.r.l. con sede a , rapporto che in data 16/05/2024 è stato convertito a CP_1
tempo indeterminato (come da comunicazione UNILAV allegata). Il ricorrente ha anche depositato agli atti copia della ricevuta di iscrizione ad un corso di formazione presso il C.P.I.A. di e ha sostenuto l'udienza esprimendosi correttamente in CP_1
lingua italiana.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in considerazione dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese, nonché del fatto che tutta la sua famiglia si trova in Italia e non ha più alcun legame affettivo in Kosovo.
Quanto alle spese, in considerazione del fatto che l'integrazione del ricorrente è stata comprovata da documentazione depositata anche successivamente all'instaurazione del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il permesso Parte_1
di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 14.02.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Francesca Ajello