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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/11/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.,
LA RI D'LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 820/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Caltanissetta alla via Malta 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo VITELLO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
attore- opponente
CONTRO
con unico socio, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, c.f. Controparte_1
.R.E.A. MI -2575648, cessionaria, in persona dell'Amministratore Unico società P.IVA_1 con sede in Milano alla via Dante n. 4, c.f. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata giusta procura speciale da società a responsabilità limitata, p.iva: CP_3
, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
, giusta procura speciale del 31.03.2022 per Notar Dott. , Controparte_4 Persona_1
Notaio in Milano, repertorio n. 8246, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato con atto separato dall'avv. Eugenio Buscicchio, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Pietro Vincenti
n. 12, presso lo studio del predetto procuratore.
convenuta- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 26.09.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato innanzi a questo Tribunale, otteneva decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 362/2022 del 07.10.2022, con il quale veniva ingiunto a Biochimica S.r.l., quale debitrice principale, e ad , quale coobbligato solidale, il pagamento della somma di Parte_1 euro 12.175,07, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di finanziamento stipulato originariamente con la Linea Banche Popolari (Gruppo Compass S.p.A.), successivamente oggetto di plurime cessioni di credito fino alla Controparte_1
Il decreto veniva ritualmente notificato all'ingiunto, che tuttavia non proponeva opposizione nei termini di legge ex art. 645 c.p.c.
A seguito dell'infruttuosa notifica del precetto e dell'avvio dell'esecuzione forzata presso terzi, il
Giudice dell'Esecuzione, rilevata la mancanza di una verifica circa l'eventuale presenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento posto a base del titolo monitorio, con proprio provvedimento disponeva la notifica dell'avviso ai debitori, al fine di consentire loro di proporre, ove ritenuto, opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva, pertanto, opposizione tardiva Parte_1 al decreto ingiuntivo, deducendo: la nullità del contratto di finanziamento per difetto di leggibilità
e mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto;
la vessatorietà della clausola sugli interessi moratori, richiamando l'art. 33, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo) e la direttiva UE 93/13/CEE; l'erroneità dell'importo ingiunto e la genericità del calcolo degli interessi. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte alle spese.
Si costituiva eccependo in via preliminare: l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1 tardiva, non ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi dell'art. 650 c.p.c., trattandosi di contratto stipulato nell'ambito dell'attività imprenditoriale dell'opponente e non di rapporto consumeristico;
l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione per infondatezza, sostenendo la regolarità formale e sostanziale del contratto e la piena prova del credito azionato, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le parti concludevano come in atti. L'opponente non depositava comparsa conclusionale né memoria di replica. La causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, sinteticamente, sul tema della lite, l'opposizione proposta è inammissibile per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 650 c.p.c. e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione tardiva è ammissibile esclusivamente nei casi in cui l'ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del
2 decreto ingiuntivo per causa di forza maggiore o per caso fortuito. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, esteso l'ambito applicativo della norma ai casi in cui il giudice dell'esecuzione rilevi la possibile presenza di clausole abusive nel contratto posto a fondamento del decreto, in attuazione del principio di effettività della tutela del consumatore (Cass., S.U., 5 aprile 2023, n. 9479).
Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato, né tantomeno provato, alcun evento riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore idoneo a giustificare la mancata proposizione tempestiva dell'opposizione.
Giova rammentare che la giurisprudenza identifica la forza maggiore in un evento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo del soggetto, tale da rendere impossibile – e non semplicemente difficoltoso – l'esercizio del diritto di difesa nei termini di legge. Analogamente, il caso fortuito postula un fattore accidentale, non imputabile al destinatario, dotato di efficacia impeditiva assoluta.
In particolare, la Cassazione, Sezione III, con la sentenza n. 25737 del 24 ottobre 2008 ha statuito che: “Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria”.
Ciò posto, venendo al caso che qui ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 362/2022 è stato ritualmente notificato all'opponente, il quale ne ha avuto piena conoscenza. Non è stata dedotta alcuna irregolarità nella notificazione, né alcuna circostanza esterna impeditiva della proposizione dell'opposizione entro il termine di quaranta giorni.
Ne consegue che la tardività dell'opposizione non può essere giustificata da mera inerzia o negligenza del destinatario, circostanze che restano irrilevanti ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
L'opponente ha giustificato la proposizione tardiva dell'opposizione in riferimento al rilievo del giudice dell'esecuzione circa la mancata verifica delle clausole vessatorie nel contratto di finanziamento. Tuttavia, tale rilievo non comporta di per sé la riapertura del termine per l'opposizione, dovendosi previamente accertare la natura del rapporto sottostante e la qualità soggettiva dell'ingiunto.
Nel caso concreto, l'opponente non riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che individua come tale “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Dalla documentazione prodotta emerge che il contratto di finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo è stato stipulato dalla Biochimica S.r.l., con quale coobbligato e garante, Parte_1
3 per l'acquisto di un autocarro destinato all'attività aziendale della società. Il rapporto dedotto, dunque, è funzionalmente connesso all'attività imprenditoriale della società garantita.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che non possa qualificarsi consumatore il soggetto che agisca in connessione funzionale con la propria attività imprenditoriale o professionale, anche qualora non rivesta direttamente la qualità di imprenditore in proprio. In tali ipotesi viene meno l'elemento soggettivo della “estraneità all'attività professionale”, con conseguente inapplicabilità della disciplina del Codice del Consumo e della tutela rafforzata prevista in materia di clausole abusive (Direttiva 93/13/CEE. Cass. S.U. n.
9479/2023).
Pertanto, non essendo configurabile un rapporto di consumo, l'opponente non può invocare la facoltà di proporre opposizione tardiva quale strumento volto a consentire la verifica officiosa delle clausole contrattuali. L'orientamento che ammette tale possibilità resta, infatti, circoscritto ai rapporti in cui la parte debitrice rivesta la qualità di consumatore, soggetto strutturalmente debole rispetto al professionista.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'opposizione sia inammissibile per tardività, non ricorrendo alcuna delle condizioni eccezionali previste dall'art. 650 c.p.c. La definitività del decreto ingiuntivo non opposto comporta la formazione del giudicato sostanziale, che preclude ogni successiva contestazione in ordine al credito azionato (Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28318).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini di legge, deve essere confermato. L'accertata inammissibilità dell'opposizione per tardività rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze, sia in ordine alla validità del contratto di finanziamento sia alla quantificazione del credito, atteso che il provvedimento monitorio risulta ormai coperto da giudicato sostanziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponete.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 820/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione;
Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 362/2022 del 07.10.2022;
Condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4 Cosi deciso in Caltanissetta lì 3 novembre 2025.
Il Giudice
LA RI D'LE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.,
LA RI D'LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 820/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Caltanissetta alla via Malta 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo VITELLO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
attore- opponente
CONTRO
con unico socio, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, c.f. Controparte_1
.R.E.A. MI -2575648, cessionaria, in persona dell'Amministratore Unico società P.IVA_1 con sede in Milano alla via Dante n. 4, c.f. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata giusta procura speciale da società a responsabilità limitata, p.iva: CP_3
, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
, giusta procura speciale del 31.03.2022 per Notar Dott. , Controparte_4 Persona_1
Notaio in Milano, repertorio n. 8246, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato con atto separato dall'avv. Eugenio Buscicchio, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Pietro Vincenti
n. 12, presso lo studio del predetto procuratore.
convenuta- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 26.09.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato innanzi a questo Tribunale, otteneva decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 362/2022 del 07.10.2022, con il quale veniva ingiunto a Biochimica S.r.l., quale debitrice principale, e ad , quale coobbligato solidale, il pagamento della somma di Parte_1 euro 12.175,07, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di finanziamento stipulato originariamente con la Linea Banche Popolari (Gruppo Compass S.p.A.), successivamente oggetto di plurime cessioni di credito fino alla Controparte_1
Il decreto veniva ritualmente notificato all'ingiunto, che tuttavia non proponeva opposizione nei termini di legge ex art. 645 c.p.c.
A seguito dell'infruttuosa notifica del precetto e dell'avvio dell'esecuzione forzata presso terzi, il
Giudice dell'Esecuzione, rilevata la mancanza di una verifica circa l'eventuale presenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento posto a base del titolo monitorio, con proprio provvedimento disponeva la notifica dell'avviso ai debitori, al fine di consentire loro di proporre, ove ritenuto, opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva, pertanto, opposizione tardiva Parte_1 al decreto ingiuntivo, deducendo: la nullità del contratto di finanziamento per difetto di leggibilità
e mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto;
la vessatorietà della clausola sugli interessi moratori, richiamando l'art. 33, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo) e la direttiva UE 93/13/CEE; l'erroneità dell'importo ingiunto e la genericità del calcolo degli interessi. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte alle spese.
Si costituiva eccependo in via preliminare: l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1 tardiva, non ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi dell'art. 650 c.p.c., trattandosi di contratto stipulato nell'ambito dell'attività imprenditoriale dell'opponente e non di rapporto consumeristico;
l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione per infondatezza, sostenendo la regolarità formale e sostanziale del contratto e la piena prova del credito azionato, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le parti concludevano come in atti. L'opponente non depositava comparsa conclusionale né memoria di replica. La causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, sinteticamente, sul tema della lite, l'opposizione proposta è inammissibile per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 650 c.p.c. e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione tardiva è ammissibile esclusivamente nei casi in cui l'ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del
2 decreto ingiuntivo per causa di forza maggiore o per caso fortuito. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, esteso l'ambito applicativo della norma ai casi in cui il giudice dell'esecuzione rilevi la possibile presenza di clausole abusive nel contratto posto a fondamento del decreto, in attuazione del principio di effettività della tutela del consumatore (Cass., S.U., 5 aprile 2023, n. 9479).
Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato, né tantomeno provato, alcun evento riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore idoneo a giustificare la mancata proposizione tempestiva dell'opposizione.
Giova rammentare che la giurisprudenza identifica la forza maggiore in un evento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo del soggetto, tale da rendere impossibile – e non semplicemente difficoltoso – l'esercizio del diritto di difesa nei termini di legge. Analogamente, il caso fortuito postula un fattore accidentale, non imputabile al destinatario, dotato di efficacia impeditiva assoluta.
In particolare, la Cassazione, Sezione III, con la sentenza n. 25737 del 24 ottobre 2008 ha statuito che: “Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria”.
Ciò posto, venendo al caso che qui ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 362/2022 è stato ritualmente notificato all'opponente, il quale ne ha avuto piena conoscenza. Non è stata dedotta alcuna irregolarità nella notificazione, né alcuna circostanza esterna impeditiva della proposizione dell'opposizione entro il termine di quaranta giorni.
Ne consegue che la tardività dell'opposizione non può essere giustificata da mera inerzia o negligenza del destinatario, circostanze che restano irrilevanti ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
L'opponente ha giustificato la proposizione tardiva dell'opposizione in riferimento al rilievo del giudice dell'esecuzione circa la mancata verifica delle clausole vessatorie nel contratto di finanziamento. Tuttavia, tale rilievo non comporta di per sé la riapertura del termine per l'opposizione, dovendosi previamente accertare la natura del rapporto sottostante e la qualità soggettiva dell'ingiunto.
Nel caso concreto, l'opponente non riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che individua come tale “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Dalla documentazione prodotta emerge che il contratto di finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo è stato stipulato dalla Biochimica S.r.l., con quale coobbligato e garante, Parte_1
3 per l'acquisto di un autocarro destinato all'attività aziendale della società. Il rapporto dedotto, dunque, è funzionalmente connesso all'attività imprenditoriale della società garantita.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che non possa qualificarsi consumatore il soggetto che agisca in connessione funzionale con la propria attività imprenditoriale o professionale, anche qualora non rivesta direttamente la qualità di imprenditore in proprio. In tali ipotesi viene meno l'elemento soggettivo della “estraneità all'attività professionale”, con conseguente inapplicabilità della disciplina del Codice del Consumo e della tutela rafforzata prevista in materia di clausole abusive (Direttiva 93/13/CEE. Cass. S.U. n.
9479/2023).
Pertanto, non essendo configurabile un rapporto di consumo, l'opponente non può invocare la facoltà di proporre opposizione tardiva quale strumento volto a consentire la verifica officiosa delle clausole contrattuali. L'orientamento che ammette tale possibilità resta, infatti, circoscritto ai rapporti in cui la parte debitrice rivesta la qualità di consumatore, soggetto strutturalmente debole rispetto al professionista.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'opposizione sia inammissibile per tardività, non ricorrendo alcuna delle condizioni eccezionali previste dall'art. 650 c.p.c. La definitività del decreto ingiuntivo non opposto comporta la formazione del giudicato sostanziale, che preclude ogni successiva contestazione in ordine al credito azionato (Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28318).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini di legge, deve essere confermato. L'accertata inammissibilità dell'opposizione per tardività rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze, sia in ordine alla validità del contratto di finanziamento sia alla quantificazione del credito, atteso che il provvedimento monitorio risulta ormai coperto da giudicato sostanziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponete.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 820/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione;
Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 362/2022 del 07.10.2022;
Condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4 Cosi deciso in Caltanissetta lì 3 novembre 2025.
Il Giudice
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