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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2024, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 11062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11062/2024 R.G. promosso da
) (avv. SFORZA IPPOLITA) Parte_1 C.F._1
e
NP IC ) (avv. BOSETTI CESIRA e avv. GALLI BARBARA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli maggiorenni continueranno a vivere nella casa coniugale insieme al padre in Pompiano (BS), Via Tito
Speri n. 2;
3) La casa coniugale di proprietà del sig. CC resta abitata dallo stesso con i figli;
4) Le frequentazioni tra madre e figli verranno concordate liberamente tra la madre e gli stessi, vista la loro maggiore età;
5) II sig. CC si impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo per il di lei mantenimento la Pt_1 somma mensile di € 600,00 (seicento euro) da corrispondersi entro il 30 di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
6) Il sig. CC ha versato alla sig.ra a titolo di sostegno per il di lei trasferimento in altra abitazione Pt_1
(trasloco, mobilio, arredi, allacci ecc.) la somma di € 10.000,00 (diecimila euro);
1 7) I coniugi continueranno a sostenere i figli negli studi e fino a quando non avranno raggiunto l'autonomia economica.
Ciascuno dei coniugi provvederà alle necessità dei figli, quando sono presso ciascuno di loro.
Il sig. CC si farà carico integralmente del loro mantenimento e di tutte le spese dei figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: abbigliamento, auto, farmaci, paghetta, vacanze ecc.;
8) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, individuate dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016, relative alla scuola saranno sostenute nella misura del 70% da parte del padre e del 30% da parte della madre;
9) Il sig. CC rendiconterà alla sig.ra ogni 6 mesi la gestione delle spese straordinarie eventualmente Pt_1 effettuate in favore della figlia , munita di certificazione 104; inoltre, i coniugi si impegnano a confrontarsi Per_1 per le necessità di qualunque tipo riguardanti i figli ed in ogni caso a fare il punto incontrandosi almeno una volta al mese;
10) I coniugi, infine, si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio (per sé e per i figli);
11) Ai sensi dell'art.473 bis n. 12 comma 2 c.p.c., i coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti, pendenti anche presso altri organi giudiziari, che abbiano ad oggetto le medesime domande del presente ricorso o domande ad esse connesse;
12) Le parti danno atto di aver definito a parte i propri ulteriori rapporti e che, pertanto, non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione, causale o titolo;
13) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
14) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/09/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Roncadelle (atto n. 7 parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11062/2024 R.G. promosso da
) (avv. SFORZA IPPOLITA) Parte_1 C.F._1
e
NP IC ) (avv. BOSETTI CESIRA e avv. GALLI BARBARA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli maggiorenni continueranno a vivere nella casa coniugale insieme al padre in Pompiano (BS), Via Tito
Speri n. 2;
3) La casa coniugale di proprietà del sig. CC resta abitata dallo stesso con i figli;
4) Le frequentazioni tra madre e figli verranno concordate liberamente tra la madre e gli stessi, vista la loro maggiore età;
5) II sig. CC si impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo per il di lei mantenimento la Pt_1 somma mensile di € 600,00 (seicento euro) da corrispondersi entro il 30 di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
6) Il sig. CC ha versato alla sig.ra a titolo di sostegno per il di lei trasferimento in altra abitazione Pt_1
(trasloco, mobilio, arredi, allacci ecc.) la somma di € 10.000,00 (diecimila euro);
1 7) I coniugi continueranno a sostenere i figli negli studi e fino a quando non avranno raggiunto l'autonomia economica.
Ciascuno dei coniugi provvederà alle necessità dei figli, quando sono presso ciascuno di loro.
Il sig. CC si farà carico integralmente del loro mantenimento e di tutte le spese dei figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: abbigliamento, auto, farmaci, paghetta, vacanze ecc.;
8) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, individuate dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016, relative alla scuola saranno sostenute nella misura del 70% da parte del padre e del 30% da parte della madre;
9) Il sig. CC rendiconterà alla sig.ra ogni 6 mesi la gestione delle spese straordinarie eventualmente Pt_1 effettuate in favore della figlia , munita di certificazione 104; inoltre, i coniugi si impegnano a confrontarsi Per_1 per le necessità di qualunque tipo riguardanti i figli ed in ogni caso a fare il punto incontrandosi almeno una volta al mese;
10) I coniugi, infine, si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio (per sé e per i figli);
11) Ai sensi dell'art.473 bis n. 12 comma 2 c.p.c., i coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti, pendenti anche presso altri organi giudiziari, che abbiano ad oggetto le medesime domande del presente ricorso o domande ad esse connesse;
12) Le parti danno atto di aver definito a parte i propri ulteriori rapporti e che, pertanto, non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione, causale o titolo;
13) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
14) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/09/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Roncadelle (atto n. 7 parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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