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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8925/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8925/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Raffaella Sonzogni Parte_1 C.F._1
- opponente - nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. Giorgio Giuntoni Controparte_1 P.IVA_1
- opposta -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'8/1/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3041/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 24/10/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 8.673,44, oltre interessi e Parte_1
pagina 1 di 13 spese della procedura, a favore di a titolo di corrispettivo per Controparte_1
la somministrazione di gas naturale.
In sintesi l'opponente ha allegato:
di non aver stipulato alcun contratto con la quale Controparte_1
vanta un credito inesistente;
di avere avuto contezza dello scoperto esistente solo nel luglio 2020 con la ricezione di una richiesta di pagamento - inviata dall'avvocato di
[...]
- di varie bollette su fatture emesse dal 3/3/2016 al 3/5/2019; CP_1
di avere rappresentato, in quell'occasione, a di non Controparte_1
avere mai attivato utenze con la stessa e di non avere mai ricevuto alcuna fattura relativa a tali utenze;
di avere chiesto chiarimenti a la quale aveva risposto Controparte_1
che le utenze si riferivano a un immobile sito in Lallio (Bg), via Grazia
Deledda, abitazione su cui l'attore non ha mai vantato alcun diritto né reale né personale di godimento;
di aver risieduto, nel triennio 2016/2018, in via Giulio Cesare n. 197 a
Torino, dove frequentava la Facoltà di Ingegneria presso l'Università
Politecnico e di essersi trasferito nel 2018 a Dalmine in via Alessandro
Manzoni n. 26;
di aver presentato il 10/9/2020 formale denuncia-querela contro ignoti ritenendo di essere stato vittima di truffa, falsificazione ed uso non autorizzato di dati personali;
di disconoscere ogni documento prodotto da controparte a sostegno della propria pretesa creditoria. ha chiesto in via principale di revocare il decreto ingiuntivo emesso Parte_1
dal Tribunale di Bergamo e, in via subordinata, di ridurre la somma ingiunta.
La convenuta si è costituita, deducendo:
pagina 2 di 13 - di aver stipulato con quattro contratti di somministrazione di Parte_1
gas naturale in relazione ad altrettante utenze site in Treviolo via XXIV
Maggio n. 9; in Ambivere via Vittorio Gasparini n. 5; in Boltiere vicolo
Carminati n. 5 e in Lallio via Grazia Deledda n. 10;
- che tali contratti non risultano reperibili negli archivi di presso lo CP_1
sportello territoriale di Stezzano;
- di aver assicurato il regolare approvvigionamento delle quantità di gas naturale richieste, procedendo periodicamente alla fatturazione dei relativi consumi secondo la tariffa pattuita e non avendo ricevuto alcun reclamo dall'utente in merito al servizio offerto fino al 2020;
- che le seguenti circostanze proverebbero il rapporto contrattuale intercorrente con l'opponente:
l'immobile sito in Ambivere era stato locato al padre dell'opponente, signor il quale aveva Persona_1
rappresentato che l'utenza era stata attivata dal figlio a suo Pt_1
nome e la proprietaria dell'immobile in questione avrebbe altresì dichiarato che l'alloggio era stato abitato da che Parte_1
aveva volturato le utenze senza l'autorizzazione della donna;
aveva pagato parte delle fatture – anche tramite Parte_1
bollettini postali – indicandosi come intestatario delle utenze;
aveva delegato un terzo, , a chiedere Parte_1 Persona_2
ad lo spostamento del contatore relativo all'immobile di CP_1
Ambivere;
aveva ricevuto le missive di costituzione in mora Parte_1
senza eccepire alcunché;
aveva richiesto telefonicamente allo sportello di Parte_1
a Stezzano la riattivazione delle utenze site a Lallio e CP_1
pagina 3 di 13 Boltiere, sospese a causa della morosità accumulata, chiedendo un piano di rientro, qualificandosi come studente universitario;
le imprese di distribuzione locale confermavano che le utenze, nei periodi di cui alle fatture, erano intestate al signor Parte_1
ha chiesto in principalità il rigetto delle domande attoree in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine la condanna di a pagare a favore di Parte_1 [...]
la somma di € 8.673,44 a titolo di corrispettivo contrattuale e, in CP_1
ulteriore subordine, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione dal precedente giudicante senza necessità di svolgere attività istruttoria volta all'assunzione delle prove orali dedotte dalle parti.
A seguito delle riassegnazione del presente fascicolo, le parti hanno nuovamente precisato le rispettive conclusioni davanti a questo Giudice all'udienza dell'8/1/2025 e hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., riportandosi agli scritti conclusionali già depositati e chiedendo che la causa venisse immediatamente trattenuta in decisione.
* * *
1. Giova preliminarmente inquadrare giuridicamente il rapporto tra le parti, oggetto della presente causa, sussumendolo nell'alveo del contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c.. nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_1
dichiarato di non possedere né l'originale né la copia dei contratti stipulati con e da quest'ultimo asseritamente sottoscritti. Parte_1
Ai fini dell'esistenza e della prova del contratto di somministrazione non è tuttavia richiesta la forma scritta, come a più riprese ricordato dalla giurisprudenza di legittimità (“il contratto di somministrazione di energia elettrica non
pagina 4 di 13 richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici”, v. Cass. n. 20267/2023).
2. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti, giova premettere che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del
2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord. Cass. n. 13240/2019).
Nel caso di specie, parte opposta – attrice sostanziale nel giudizio di opposizione
– deduce di aver stipulato con una serie di contratti di Parte_1
somministrazione relativi a quattro diversi immobili tutti situati in Comuni della provincia bergamasca (Ambivere, Boltiere, Lallio e Treviolo).
Tali contratti, per dichiarazione di non risultano reperibili Controparte_1
negli archivi fisici dello sportello territoriale di Stezzano.
Nessun dubbio sussiste circa il fatto che l'onere di provare il contratto di somministrazione - asseritamente concluso tra le parti - gravi su parte opposta,
pagina 5 di 13 come peraltro sostenuto dalla Suprema Corte (“ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare
l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art.
2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito”: v. Cass. n. 315/2024).
3. Fatte tali premesse, stima questo Giudice che l'opposizione sia fondata e, come tale, meriti accoglimento per i motivi di seguito esposti.
4. Posto quanto sopra riportato, difformemente da quanto indicato nella propria comparsa di costituzione, unitamente alla propria prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. l'opposta ha allegato un unico documento concernente la richiesta di voltura per l'immobile di via Deledda a Lallio, che riporta tre firme asseritamente apposte dall'opponente (v. doc. 17 opposta), tempestivamente disconosciuto da quest'ultimo.
Parte opposta, nella seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., ha fatto istanza di verificazione di tale documento, in tal modo dovendosi interpretare l'istanza di una CTU grafologica volta a verificare se la firma apposta sul proprio documento 17 fosse effettivamente riconducibile a parte opponente (ben potendo l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta – come chiarito dalla Suprema Corte – essere financo implicita, “come quando si insista per
l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento”: v. Cass. n.
32169/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, non si è ritenuto di disporre una c.t.u. grafologica in quanto la stessa opposta ha dato atto di non possedere il documento in originale
(v. pag. 4 memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. conv.).
pagina 6 di 13 Difatti, come puntualizzato in un recentissimo approdo della giurisprudenza di legittimità, “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per se sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (v. Cass. n. 27775/2025).
Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, occorre precisare che nel caso di specie parte opposta non ha né allegato la perdita incolpevole del documento originale, né avanzato istanze istruttorie differenti specificamente volte a provare l'autenticità della sottoscrizione del succitato documento.
D'altro canto, l'istanza di verificazione non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove “quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo” (v. in tal senso Cass. n. 32169/2022 cit.) e, inoltre, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il Giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale pagina 7 di 13 accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori (v. Cass. n.
8881/2005), come ad esempio la comparazione del documento con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (v. Cass. n. 12695/2008).
Sulla scorta dei summenzionati principi, si ritiene che la sottoscrizione apposta sulla richiesta di voltura allegata sub doc. 17 dall'opposta non appaia plausibilmente riconducibile all'opponente, tanto in virtù del quadro probatorio complessivo che verrà di seguito meglio descritto, quanto riscontrando una differenza ictu oculi evidente tra la firma apposta su tale doc. 17 e quella presente sulla carta d'identità di (v. doc. 11 allegato dall'opponente). Parte_1
5. Ciò posto, esaminata funditus la documentazione versata in atti da
[...]
devesi rilevare che la società opposta non ha dedotto alcuna valida CP_1
(ovvero ammissibile e rilevante, siccome specificamente formulata) istanza di prova orale atta a dimostrare l'avvenuta stipulazione tra le parti dei contratti dedotti.
In disparte quanto indicato al § 4 che precede, invero, l'opposta si è limitata ad allegare elementi meramente indiziari, che verranno di seguito esaminati e che – si anticipa – appaiono carenti dei caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per ritenere provato il rapporto contrattuale tra le parti.
5.1 L'opposta ha in prima battuta allegato di avere comunicato all'opponente, tramite due raccomandate a suo dire ricevute da quest'ultimo nelle date
18/10/2016 e 31/10/2017, la morosità maturata (v. docc. 6 e 7 opposta).
L'opponente ha tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui due avvisi di ricevimento delle raccomandate (non ritenendosi necessaria, in detta ipotesi, una querela di falso come sostenuto dall'opposta: v. Cass. n.
pagina 8 di 13 18042/2014). Tuttavia, a tale disconoscimento non è seguita alcuna istanza di verificazione da parte di Controparte_1
Nemmeno può ritenersi applicabile la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (per cui ogni dichiarazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario), vinta – nel caso di specie – dalla produzione del certificato storico di residenza (v. doc. 9 opponente) mediante il quale
[...]
ha dimostrato di essere stato residente a [...], Corso Giulio Cesare n. Parte_1
197 nel periodo intercorrente tra il 3/10/2013 e il 13/3/2018, e ciò in assenza dell'emersione di elementi di segno contrario e, anzi, vieppiù in presenza di ulteriori riscontri convergenti (v. docc. 4, 5, 6, 7 e 8 opponente).
5.2 ha poi allegato una dichiarazione del padre Controparte_1
dell'opponente, che sottoscrive – in relazione all'immobile Persona_1
sito in Ambivere – di “aver fatto le forniture di energia elettrica e gas a nome di mio figlio
” (v. doc. 10 opposta). Parte_1
Si valuta che tale dichiarazione (liberamente apprezzabile quale prova c.d. atipica, ossia quale scritto proveniente da un terzo: v., ex multis, Cass. n. 24208/2010) nulla provi, di per sé, circa la sussistenza di un rapporto contrattuale effettivamente sorto tra l'opponente e l'opposta, poiché in tale scritto il signor ammette di avere stipulato un contratto di somministrazione Persona_1
per l'alloggio di Ambivere con a nome del figlio, senza Controparte_1
tuttavia indicare di essere stato a ciò autorizzato e senza allegare alcun atto e/o elemento da cui si evinca il conferimento di un potere di rappresentanza. ha altresì contestato il fatto che l'opponente abbia sporto Controparte_1
una denuncia-querela verso ignoti e non verso ma anche tale Persona_1
circostanza appare priva di valore probatorio – anche solo presuntivo – della legittimità della spendita del nome del figlio da parte del padre (peraltro, in thesi, per l'utenza del solo immobile di Ambivere).
pagina 9 di 13 Sul punto occorre rilevare che la querela sporta da in data Parte_1
10/9/2020 risale ad un periodo precedente rispetto all'instaurazione del presente giudizio, periodo in cui – verosimilmente – l'opponente ancora non aveva a disposizione tutto il compendio probatorio che risulta ad oggi versato in atti dall'opposta.
Si ritiene, dunque, che anche il fatto che la querela sia stata sporta da
[...]
nei confronti di ignoti nulla provi circa l'asserita conclusione di un Parte_1
contratto di somministrazione tra le parti.
5.3 Ancora, ha prodotto una richiesta di spostamento del Controparte_1
contatore relativa all'immobile di Ambivere firmata da e una Persona_2
correlata delega a quest'ultimo soggetto – asseritamente scritta da e Parte_1
con firma olografa dello stesso – al fine di presentare la pratica suddetta (v. doc.
12 opposta).
Tuttavia, anche con riferimento a tale documento, valgono tutte le considerazioni già espresse al § 4 che precede (da intendersi qui ritrascritte) con riferimento al disconoscimento tempestivamente e validamente operato dall'opponente, alle ragioni circa la ritenuta inutilità di disporre una c.t.u. grafologica sulla base dell'istanza di verificazione contenuta nella seconda memoria dell'opposta (in assenza dell'originale del documento) e ai riscontri probatori che fanno propendere questo Tribunale per ritenere che la sottoscrizione della delega in oggetto sia apocrifa.
Di talché, neppure tale documento risulta valorizzabile a livello probatorio nel presente processo.
5.4 La società opposta ha poi allegato le comunicazioni dei dati di lettura trasmesse al proprio legale dai distributori (v. docc. 13 e 14 opposta), a conferma dell'intestazione delle utenze a Parte_1
pagina 10 di 13 Tuttavia, l'intestazione dei PDR (punti di riconsegna) – di proprietà del distributore locale – ai clienti finali avviene proprio sulla base del rapporto instaurato da questi ultimi con i fornitori (l'opposta, nel caso di specie): in altri termini, tali documenti – sebbene provino i consumi effettivi del gas naturale relativi ai PDR – nell'ambito del quadro probatorio complessivo innanzi delineato, non risultano comunque di per sé soli idonei a provare che l'opponente abbia stipulato i contratti di somministrazione con l'opposta.
Inconducenti sono pure i rilievi dell'opposta circa l'assenza di un disconoscimento preciso e puntuale dell'opponente con riferimento alle riproduzioni informatiche ai sensi dell'art. 2712 c.c., alla luce delle contestazioni specifiche dei fatti operate dall'opponente.
5.5 Parte opposta inoltre ha allegato un bollettino postale di pagamento con causale “pagamento 70% bollette insolute” (v. doc. 11 opposta), che risulta – apparentemente – eseguito dall'opponente, ma non anche dallo stesso sottoscritto.
Da ultimo, parte opposta ha prodotto un'e-mail indirizzata all'indirizzo di posta elettronica a cui è stato inviato un piano di rientro (v. doc. Email_1
15 opposta), asseritamente richiesto telefonicamente, in quanto studente, da un soggetto qualificatosi come l'opponente.
Sul punto giova in primis evidenziare che la Suprema Corte ha a più riprese chiarito che “La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo,
pagina 11 di 13 ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico” (v. Cass. n. 30948/2018).
Sicché il disconoscimento dell'opponente (al quale, peraltro, non ha fatto seguito una tempestiva istanza di verificazione dell'opposta, con conseguente inutilizzabilità del documento) appare financo superflua.
L'opponente ha anche espressamente negato sia di avere telefonicamente richiesto a un piano di rientro, sia la sussistenza di Controparte_1
qualsivoglia collegamento del summenzionato indirizzo e-mail alla propria persona.
La società opposta, dal canto suo, non ha formulato alcuna valida (ossia circostanziata) offerta di prova orale volta a dimostrare che il pagamento di cui al doc. 11 sia stato effettivamente eseguito dall'opponente, né che quest'ultimo abbia richiesto telefonicamente un piano di rientro e/o che l'indirizzo e-mail utilizzato per contattarlo fosse effettivamente a lui riconducibile.
6. In sostanza, l'opposta non risulta avere fornito la prova del titolo da cui deriverebbe il suo diritto all'adempimento, così come fatto valere con il ricorso monitorio.
In conclusione, al mancato assolvimento dell'onere della prova dell'opposta per tutte le suesposte ragioni, consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Anche la domanda formulata dall'opposta ex art. 2041 c.c. deve essere respinta in quanto inammissibile (stante la tardiva costituzione di detta parte) e, in ogni caso, infondata, attesa l'assenza della prova dell'indefettibile presupposto di un ingiustificato arricchimento dell'opponente, alla luce di tutto quanto innanzi esposto.
pagina 12 di 13 7. Nel caso di specie non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese (e nemmeno, si ritiene, le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte
Cost., sent. n. 77/2018).
Le spese di lite devono dunque essere poste a carico dell'opposta, liquidate come in dispositivo sulla base della nota spese depositata dall'opponente, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 applicabili in relazione al valore della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 3041/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 24/10/2022;
condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.235,00 per compensi e in € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8925/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Raffaella Sonzogni Parte_1 C.F._1
- opponente - nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. Giorgio Giuntoni Controparte_1 P.IVA_1
- opposta -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'8/1/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3041/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 24/10/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 8.673,44, oltre interessi e Parte_1
pagina 1 di 13 spese della procedura, a favore di a titolo di corrispettivo per Controparte_1
la somministrazione di gas naturale.
In sintesi l'opponente ha allegato:
di non aver stipulato alcun contratto con la quale Controparte_1
vanta un credito inesistente;
di avere avuto contezza dello scoperto esistente solo nel luglio 2020 con la ricezione di una richiesta di pagamento - inviata dall'avvocato di
[...]
- di varie bollette su fatture emesse dal 3/3/2016 al 3/5/2019; CP_1
di avere rappresentato, in quell'occasione, a di non Controparte_1
avere mai attivato utenze con la stessa e di non avere mai ricevuto alcuna fattura relativa a tali utenze;
di avere chiesto chiarimenti a la quale aveva risposto Controparte_1
che le utenze si riferivano a un immobile sito in Lallio (Bg), via Grazia
Deledda, abitazione su cui l'attore non ha mai vantato alcun diritto né reale né personale di godimento;
di aver risieduto, nel triennio 2016/2018, in via Giulio Cesare n. 197 a
Torino, dove frequentava la Facoltà di Ingegneria presso l'Università
Politecnico e di essersi trasferito nel 2018 a Dalmine in via Alessandro
Manzoni n. 26;
di aver presentato il 10/9/2020 formale denuncia-querela contro ignoti ritenendo di essere stato vittima di truffa, falsificazione ed uso non autorizzato di dati personali;
di disconoscere ogni documento prodotto da controparte a sostegno della propria pretesa creditoria. ha chiesto in via principale di revocare il decreto ingiuntivo emesso Parte_1
dal Tribunale di Bergamo e, in via subordinata, di ridurre la somma ingiunta.
La convenuta si è costituita, deducendo:
pagina 2 di 13 - di aver stipulato con quattro contratti di somministrazione di Parte_1
gas naturale in relazione ad altrettante utenze site in Treviolo via XXIV
Maggio n. 9; in Ambivere via Vittorio Gasparini n. 5; in Boltiere vicolo
Carminati n. 5 e in Lallio via Grazia Deledda n. 10;
- che tali contratti non risultano reperibili negli archivi di presso lo CP_1
sportello territoriale di Stezzano;
- di aver assicurato il regolare approvvigionamento delle quantità di gas naturale richieste, procedendo periodicamente alla fatturazione dei relativi consumi secondo la tariffa pattuita e non avendo ricevuto alcun reclamo dall'utente in merito al servizio offerto fino al 2020;
- che le seguenti circostanze proverebbero il rapporto contrattuale intercorrente con l'opponente:
l'immobile sito in Ambivere era stato locato al padre dell'opponente, signor il quale aveva Persona_1
rappresentato che l'utenza era stata attivata dal figlio a suo Pt_1
nome e la proprietaria dell'immobile in questione avrebbe altresì dichiarato che l'alloggio era stato abitato da che Parte_1
aveva volturato le utenze senza l'autorizzazione della donna;
aveva pagato parte delle fatture – anche tramite Parte_1
bollettini postali – indicandosi come intestatario delle utenze;
aveva delegato un terzo, , a chiedere Parte_1 Persona_2
ad lo spostamento del contatore relativo all'immobile di CP_1
Ambivere;
aveva ricevuto le missive di costituzione in mora Parte_1
senza eccepire alcunché;
aveva richiesto telefonicamente allo sportello di Parte_1
a Stezzano la riattivazione delle utenze site a Lallio e CP_1
pagina 3 di 13 Boltiere, sospese a causa della morosità accumulata, chiedendo un piano di rientro, qualificandosi come studente universitario;
le imprese di distribuzione locale confermavano che le utenze, nei periodi di cui alle fatture, erano intestate al signor Parte_1
ha chiesto in principalità il rigetto delle domande attoree in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine la condanna di a pagare a favore di Parte_1 [...]
la somma di € 8.673,44 a titolo di corrispettivo contrattuale e, in CP_1
ulteriore subordine, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione dal precedente giudicante senza necessità di svolgere attività istruttoria volta all'assunzione delle prove orali dedotte dalle parti.
A seguito delle riassegnazione del presente fascicolo, le parti hanno nuovamente precisato le rispettive conclusioni davanti a questo Giudice all'udienza dell'8/1/2025 e hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., riportandosi agli scritti conclusionali già depositati e chiedendo che la causa venisse immediatamente trattenuta in decisione.
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1. Giova preliminarmente inquadrare giuridicamente il rapporto tra le parti, oggetto della presente causa, sussumendolo nell'alveo del contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c.. nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_1
dichiarato di non possedere né l'originale né la copia dei contratti stipulati con e da quest'ultimo asseritamente sottoscritti. Parte_1
Ai fini dell'esistenza e della prova del contratto di somministrazione non è tuttavia richiesta la forma scritta, come a più riprese ricordato dalla giurisprudenza di legittimità (“il contratto di somministrazione di energia elettrica non
pagina 4 di 13 richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici”, v. Cass. n. 20267/2023).
2. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti, giova premettere che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del
2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord. Cass. n. 13240/2019).
Nel caso di specie, parte opposta – attrice sostanziale nel giudizio di opposizione
– deduce di aver stipulato con una serie di contratti di Parte_1
somministrazione relativi a quattro diversi immobili tutti situati in Comuni della provincia bergamasca (Ambivere, Boltiere, Lallio e Treviolo).
Tali contratti, per dichiarazione di non risultano reperibili Controparte_1
negli archivi fisici dello sportello territoriale di Stezzano.
Nessun dubbio sussiste circa il fatto che l'onere di provare il contratto di somministrazione - asseritamente concluso tra le parti - gravi su parte opposta,
pagina 5 di 13 come peraltro sostenuto dalla Suprema Corte (“ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare
l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art.
2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito”: v. Cass. n. 315/2024).
3. Fatte tali premesse, stima questo Giudice che l'opposizione sia fondata e, come tale, meriti accoglimento per i motivi di seguito esposti.
4. Posto quanto sopra riportato, difformemente da quanto indicato nella propria comparsa di costituzione, unitamente alla propria prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. l'opposta ha allegato un unico documento concernente la richiesta di voltura per l'immobile di via Deledda a Lallio, che riporta tre firme asseritamente apposte dall'opponente (v. doc. 17 opposta), tempestivamente disconosciuto da quest'ultimo.
Parte opposta, nella seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., ha fatto istanza di verificazione di tale documento, in tal modo dovendosi interpretare l'istanza di una CTU grafologica volta a verificare se la firma apposta sul proprio documento 17 fosse effettivamente riconducibile a parte opponente (ben potendo l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta – come chiarito dalla Suprema Corte – essere financo implicita, “come quando si insista per
l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento”: v. Cass. n.
32169/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, non si è ritenuto di disporre una c.t.u. grafologica in quanto la stessa opposta ha dato atto di non possedere il documento in originale
(v. pag. 4 memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. conv.).
pagina 6 di 13 Difatti, come puntualizzato in un recentissimo approdo della giurisprudenza di legittimità, “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per se sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (v. Cass. n. 27775/2025).
Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, occorre precisare che nel caso di specie parte opposta non ha né allegato la perdita incolpevole del documento originale, né avanzato istanze istruttorie differenti specificamente volte a provare l'autenticità della sottoscrizione del succitato documento.
D'altro canto, l'istanza di verificazione non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove “quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo” (v. in tal senso Cass. n. 32169/2022 cit.) e, inoltre, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il Giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale pagina 7 di 13 accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori (v. Cass. n.
8881/2005), come ad esempio la comparazione del documento con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (v. Cass. n. 12695/2008).
Sulla scorta dei summenzionati principi, si ritiene che la sottoscrizione apposta sulla richiesta di voltura allegata sub doc. 17 dall'opposta non appaia plausibilmente riconducibile all'opponente, tanto in virtù del quadro probatorio complessivo che verrà di seguito meglio descritto, quanto riscontrando una differenza ictu oculi evidente tra la firma apposta su tale doc. 17 e quella presente sulla carta d'identità di (v. doc. 11 allegato dall'opponente). Parte_1
5. Ciò posto, esaminata funditus la documentazione versata in atti da
[...]
devesi rilevare che la società opposta non ha dedotto alcuna valida CP_1
(ovvero ammissibile e rilevante, siccome specificamente formulata) istanza di prova orale atta a dimostrare l'avvenuta stipulazione tra le parti dei contratti dedotti.
In disparte quanto indicato al § 4 che precede, invero, l'opposta si è limitata ad allegare elementi meramente indiziari, che verranno di seguito esaminati e che – si anticipa – appaiono carenti dei caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per ritenere provato il rapporto contrattuale tra le parti.
5.1 L'opposta ha in prima battuta allegato di avere comunicato all'opponente, tramite due raccomandate a suo dire ricevute da quest'ultimo nelle date
18/10/2016 e 31/10/2017, la morosità maturata (v. docc. 6 e 7 opposta).
L'opponente ha tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui due avvisi di ricevimento delle raccomandate (non ritenendosi necessaria, in detta ipotesi, una querela di falso come sostenuto dall'opposta: v. Cass. n.
pagina 8 di 13 18042/2014). Tuttavia, a tale disconoscimento non è seguita alcuna istanza di verificazione da parte di Controparte_1
Nemmeno può ritenersi applicabile la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (per cui ogni dichiarazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario), vinta – nel caso di specie – dalla produzione del certificato storico di residenza (v. doc. 9 opponente) mediante il quale
[...]
ha dimostrato di essere stato residente a [...], Corso Giulio Cesare n. Parte_1
197 nel periodo intercorrente tra il 3/10/2013 e il 13/3/2018, e ciò in assenza dell'emersione di elementi di segno contrario e, anzi, vieppiù in presenza di ulteriori riscontri convergenti (v. docc. 4, 5, 6, 7 e 8 opponente).
5.2 ha poi allegato una dichiarazione del padre Controparte_1
dell'opponente, che sottoscrive – in relazione all'immobile Persona_1
sito in Ambivere – di “aver fatto le forniture di energia elettrica e gas a nome di mio figlio
” (v. doc. 10 opposta). Parte_1
Si valuta che tale dichiarazione (liberamente apprezzabile quale prova c.d. atipica, ossia quale scritto proveniente da un terzo: v., ex multis, Cass. n. 24208/2010) nulla provi, di per sé, circa la sussistenza di un rapporto contrattuale effettivamente sorto tra l'opponente e l'opposta, poiché in tale scritto il signor ammette di avere stipulato un contratto di somministrazione Persona_1
per l'alloggio di Ambivere con a nome del figlio, senza Controparte_1
tuttavia indicare di essere stato a ciò autorizzato e senza allegare alcun atto e/o elemento da cui si evinca il conferimento di un potere di rappresentanza. ha altresì contestato il fatto che l'opponente abbia sporto Controparte_1
una denuncia-querela verso ignoti e non verso ma anche tale Persona_1
circostanza appare priva di valore probatorio – anche solo presuntivo – della legittimità della spendita del nome del figlio da parte del padre (peraltro, in thesi, per l'utenza del solo immobile di Ambivere).
pagina 9 di 13 Sul punto occorre rilevare che la querela sporta da in data Parte_1
10/9/2020 risale ad un periodo precedente rispetto all'instaurazione del presente giudizio, periodo in cui – verosimilmente – l'opponente ancora non aveva a disposizione tutto il compendio probatorio che risulta ad oggi versato in atti dall'opposta.
Si ritiene, dunque, che anche il fatto che la querela sia stata sporta da
[...]
nei confronti di ignoti nulla provi circa l'asserita conclusione di un Parte_1
contratto di somministrazione tra le parti.
5.3 Ancora, ha prodotto una richiesta di spostamento del Controparte_1
contatore relativa all'immobile di Ambivere firmata da e una Persona_2
correlata delega a quest'ultimo soggetto – asseritamente scritta da e Parte_1
con firma olografa dello stesso – al fine di presentare la pratica suddetta (v. doc.
12 opposta).
Tuttavia, anche con riferimento a tale documento, valgono tutte le considerazioni già espresse al § 4 che precede (da intendersi qui ritrascritte) con riferimento al disconoscimento tempestivamente e validamente operato dall'opponente, alle ragioni circa la ritenuta inutilità di disporre una c.t.u. grafologica sulla base dell'istanza di verificazione contenuta nella seconda memoria dell'opposta (in assenza dell'originale del documento) e ai riscontri probatori che fanno propendere questo Tribunale per ritenere che la sottoscrizione della delega in oggetto sia apocrifa.
Di talché, neppure tale documento risulta valorizzabile a livello probatorio nel presente processo.
5.4 La società opposta ha poi allegato le comunicazioni dei dati di lettura trasmesse al proprio legale dai distributori (v. docc. 13 e 14 opposta), a conferma dell'intestazione delle utenze a Parte_1
pagina 10 di 13 Tuttavia, l'intestazione dei PDR (punti di riconsegna) – di proprietà del distributore locale – ai clienti finali avviene proprio sulla base del rapporto instaurato da questi ultimi con i fornitori (l'opposta, nel caso di specie): in altri termini, tali documenti – sebbene provino i consumi effettivi del gas naturale relativi ai PDR – nell'ambito del quadro probatorio complessivo innanzi delineato, non risultano comunque di per sé soli idonei a provare che l'opponente abbia stipulato i contratti di somministrazione con l'opposta.
Inconducenti sono pure i rilievi dell'opposta circa l'assenza di un disconoscimento preciso e puntuale dell'opponente con riferimento alle riproduzioni informatiche ai sensi dell'art. 2712 c.c., alla luce delle contestazioni specifiche dei fatti operate dall'opponente.
5.5 Parte opposta inoltre ha allegato un bollettino postale di pagamento con causale “pagamento 70% bollette insolute” (v. doc. 11 opposta), che risulta – apparentemente – eseguito dall'opponente, ma non anche dallo stesso sottoscritto.
Da ultimo, parte opposta ha prodotto un'e-mail indirizzata all'indirizzo di posta elettronica a cui è stato inviato un piano di rientro (v. doc. Email_1
15 opposta), asseritamente richiesto telefonicamente, in quanto studente, da un soggetto qualificatosi come l'opponente.
Sul punto giova in primis evidenziare che la Suprema Corte ha a più riprese chiarito che “La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo,
pagina 11 di 13 ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico” (v. Cass. n. 30948/2018).
Sicché il disconoscimento dell'opponente (al quale, peraltro, non ha fatto seguito una tempestiva istanza di verificazione dell'opposta, con conseguente inutilizzabilità del documento) appare financo superflua.
L'opponente ha anche espressamente negato sia di avere telefonicamente richiesto a un piano di rientro, sia la sussistenza di Controparte_1
qualsivoglia collegamento del summenzionato indirizzo e-mail alla propria persona.
La società opposta, dal canto suo, non ha formulato alcuna valida (ossia circostanziata) offerta di prova orale volta a dimostrare che il pagamento di cui al doc. 11 sia stato effettivamente eseguito dall'opponente, né che quest'ultimo abbia richiesto telefonicamente un piano di rientro e/o che l'indirizzo e-mail utilizzato per contattarlo fosse effettivamente a lui riconducibile.
6. In sostanza, l'opposta non risulta avere fornito la prova del titolo da cui deriverebbe il suo diritto all'adempimento, così come fatto valere con il ricorso monitorio.
In conclusione, al mancato assolvimento dell'onere della prova dell'opposta per tutte le suesposte ragioni, consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Anche la domanda formulata dall'opposta ex art. 2041 c.c. deve essere respinta in quanto inammissibile (stante la tardiva costituzione di detta parte) e, in ogni caso, infondata, attesa l'assenza della prova dell'indefettibile presupposto di un ingiustificato arricchimento dell'opponente, alla luce di tutto quanto innanzi esposto.
pagina 12 di 13 7. Nel caso di specie non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese (e nemmeno, si ritiene, le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte
Cost., sent. n. 77/2018).
Le spese di lite devono dunque essere poste a carico dell'opposta, liquidate come in dispositivo sulla base della nota spese depositata dall'opponente, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 applicabili in relazione al valore della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 3041/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 24/10/2022;
condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.235,00 per compensi e in € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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