Articolo 3 della Legge 5 giugno 1965, n. 718
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 luglio 1965
Art. 3.
La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A corredo delle domande dovranno essere prodotte:
a) una descrizione particolareggiata dei beni perduti;
b) ogni documentazione comprovante la proprieta' dei beni;
c) una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprieta' espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento definito in sede internazionale.
Entrata in vigore il 2 luglio 1965